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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3560/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUDA Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CUDA GABRIELE MARIA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUDA Parte_2 P.IVA_2 GABRIELE MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CUDA GABRIELE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che e siano cittadini italiani Parte_3 Parte_4
sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi di , il quale, per i motivi tutti Persona_1
esposti in premessa, gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 pagina 1 di 4 Capannori (LU), competente quale Comune di nascita dell'avo italiano , di Persona_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di e nonché del loro Parte_3 Parte_4
certificati di nascita e matrimonio, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sotto-scritto procuratore. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
(alias e , Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_2
cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 04) nato il [...] a [...], in
Italia (cfr. doc. 03); il sig. contraeva matrimonio in data 13/10/1921 a Persona_1
Capão Bonito (SP), in Brasile, con (cfr. doc. 05) e dalla loro unione Controparte_2
nasceva ad VA (SP) – Brasile, il 12/06/1934, il sig. (cfr. doc. 06); Parte_1
3. il sig. contraeva matrimonio in data 07/02/1953 ad VA (SP) - Brasile con Parte_1
(cfr. doc. 07) e dalla loro unione nasceva ad VA (SP) - Brasile, il 2/05/1958, Controparte_3
il sig. (cfr. doc. 08), odierno ricorrente;
il sig. Parte_2 Parte_2
contraeva matrimonio il 02/05/1984 a Palmital (SP) – Brasile con
[...] Controparte_4
(cfr. doc. 09) e dalla loro unione nasceva ad VA (SP) – Brasile, il 09/11/1984, il sig.
[...]
(cfr. doc. 10), odierno ricorrente. Parte_1
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con pagina 2 di 4 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (alias Persona_1 Persona_1
e , cittadino italiano mai naturalizzatosi nato il [...] Persona_2 Persona_2
a Capannori e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel
pagina 3 di 4 provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
(alias e Persona_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano nato il [...] a [...] Per_2
per quanto concerne le spese la domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che il sig. [C.P.F. ], nato ad [...] in Parte_3 C.F._1
Brasile, il 09/11/1984, di cittadinanza brasiliana, residente ad Av. Augusto Zanchetta, 77, a Palmital
(SP) in Brasile, CAP 19970-300 e il sig. [C.P.F. ], nato ad Parte_4 C.F._2
VA (SP) in Brasile, il 02/05/1958, di cittadinanza brasiliana, residente ad Av. Augusto Zanchetta, 77,
a Palmital (SP) in Brasile, CAP 19970-300 sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3560/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUDA Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CUDA GABRIELE MARIA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUDA Parte_2 P.IVA_2 GABRIELE MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CUDA GABRIELE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che e siano cittadini italiani Parte_3 Parte_4
sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi di , il quale, per i motivi tutti Persona_1
esposti in premessa, gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 pagina 1 di 4 Capannori (LU), competente quale Comune di nascita dell'avo italiano , di Persona_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di e nonché del loro Parte_3 Parte_4
certificati di nascita e matrimonio, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sotto-scritto procuratore. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
(alias e , Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_2
cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 04) nato il [...] a [...], in
Italia (cfr. doc. 03); il sig. contraeva matrimonio in data 13/10/1921 a Persona_1
Capão Bonito (SP), in Brasile, con (cfr. doc. 05) e dalla loro unione Controparte_2
nasceva ad VA (SP) – Brasile, il 12/06/1934, il sig. (cfr. doc. 06); Parte_1
3. il sig. contraeva matrimonio in data 07/02/1953 ad VA (SP) - Brasile con Parte_1
(cfr. doc. 07) e dalla loro unione nasceva ad VA (SP) - Brasile, il 2/05/1958, Controparte_3
il sig. (cfr. doc. 08), odierno ricorrente;
il sig. Parte_2 Parte_2
contraeva matrimonio il 02/05/1984 a Palmital (SP) – Brasile con
[...] Controparte_4
(cfr. doc. 09) e dalla loro unione nasceva ad VA (SP) – Brasile, il 09/11/1984, il sig.
[...]
(cfr. doc. 10), odierno ricorrente. Parte_1
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con pagina 2 di 4 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (alias Persona_1 Persona_1
e , cittadino italiano mai naturalizzatosi nato il [...] Persona_2 Persona_2
a Capannori e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel
pagina 3 di 4 provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
(alias e Persona_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano nato il [...] a [...] Per_2
per quanto concerne le spese la domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che il sig. [C.P.F. ], nato ad [...] in Parte_3 C.F._1
Brasile, il 09/11/1984, di cittadinanza brasiliana, residente ad Av. Augusto Zanchetta, 77, a Palmital
(SP) in Brasile, CAP 19970-300 e il sig. [C.P.F. ], nato ad Parte_4 C.F._2
VA (SP) in Brasile, il 02/05/1958, di cittadinanza brasiliana, residente ad Av. Augusto Zanchetta, 77,
a Palmital (SP) in Brasile, CAP 19970-300 sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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