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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, lette le note di trattazione scritta in vista dell'udienza virtuale del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5135 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C. F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Michelina D'Amore
- appellante -
e
- (C.F. ), con l'avv. Giuseppe Merla CP_1 C.F._1
- appellato -
§§§
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia, n. 118/2019, emessa dal
Giudice Avv. Lucia Gerardo, depositata in Cancelleria in data 28.01.2019, nel giudizio civile iscritto al n. 1183/2016 RGAC.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (di seguito anche Parte_1
solo o “appellante”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, Pt_1 CP_1
, proponendo appello avverso la sentenza del G.d.P. su indicata, deducendo un unico
[...]
motivo di impugnazione e, cioè, sostanzialmente, errore di giudizio e comunque difetto motivatorio della sentenza di primo grado, in particolare con riguardo alla questione dell'inesistenza tra le parti di una convenzione di arbitrato, sul presupposto che l'opponente in I grado, qui appellato, non ha mai sottoscritto la convenzione annessa alla concessione del “box” oggetto di causa. Ha chiesto quindi l'integrale riforma della sentenza di I grado con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo a suo tempo emanato dal Giudice di Pace di Foggia e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente l'appello avversario e chiedendo la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
In via subordinata (deve intendersi per il solo caso di superamento cioè della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado), come si evince dalla dizione a pag. 4 della comparsa di costituzione
(“Per tale motivo…”), parte appellata ha ribadito le ulteriori eccezioni relative alla competenza per materia del Giudice di Pace, sia quanto all'emissione del decreto ingiuntivo opposto che con riguardo al conseguente giudizio di opposizione, comunque concludendo infine la memoria di costituzione con la sola richiesta di conferma della sentenza impugnata dalla controparte, con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio.
Peraltro, solo nelle note per l'udienza del 28/01/25, l'appellato solleva inammissibilmente (quanto infondatamente) diversa questione sulla competenza per materia del Gudice di Pace adito in monitorio, relativamente all'asserita esistenza di prestazione imposte e reclamando la competenza per materia del giudice professionale.
La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e della documentazione prodotta dalle parti in quel giudizio, previo deposito delle note di trattazione, viene ora decisa.
§§§
1) Va premesso che il appellante espressamente afferma nel proprio atto di appello di non Pt_1
aver mai sollevato in I grado la questione sulla intrinseca validità della clausola compromissoria contenuta, in particolare, nella convenzione regolante i rapporti economici accedenti alla concessione del locale oggetto di causa, di proprietà del medesimo, insistente insieme ad Pt_1
altri nell'area denominata “Anfiteatro”, presso la quale il Comune di , a più Parte_1
riprese (inizialmente con Determinazione dirigenziale n. 497/2003, che aveva individuato tra l'altro un canone di concessione mensile di € 309,87, poi con Delibera di C.C. n. 114/2006, con la quale tra l'altro il canone era stato rideterminato in € 258,23 e, con Deliberazione di G.C. n. 235/2014, ancora rideterminando in € 150,00 il canone mensile), aveva previsto di concedere in uso i “box” per l'avvio di attività commerciali legate ai flussi turistici interessanti il Comune.
Secondo l'appellante, il giudice di I grado avrebbe quindi posto a base della propria statuizione il rigetto di una eccezione di nullità dal in realtà mai formulata e concernente l'impossibilità Pt_1
per una pubblica amministrazione ex lege di compromettere controversie in arbitrato irrituale.
In effetti, deve convenirsi che tale eccezione non risulta formulata espressamente nella comparsa di
1 costituzione del nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di Pace, ma come si vedrà Pt_1
la questione non modifica la sostanza della controversia e la sostanziale correttezza della sentenza di I grado.
2) Come anche nella presente sede, con conseguente ammissibilità dunque della doglianza
(conferma ne sia il fatto che nemmeno parte appellata eccepisce la novità del relativo motivo d'appello), il ha in realtà eccepito in I grado l'inopponibilità della clausola Pt_1
compromissioria contenuta nella convenzione originaria, poiché, a seguito del subentro nella titolarità dell'azienda dell'attuale appellato (figlio e cessionario dall'originaria contraente), non avendo questi formalmente sottoscritto la medesima convenzione (pur sollecitato in tal senso dal a seguito del subentro pur autorizzato dal nella concessione), le parti odierne non Pt_1 Pt_1
sarebbero più vincolate dalla detta clausola compromissoria, peraltro costituente convenzione del tutto autonoma rispetto alle clausole inerenti all'esercizio della concessione.
La questione, secondo la prospettazione dell'appellante, sia in I che in II grado, riguarda quindi, più correttamente ricostruita, se la (incontestata) cessione dell'azienda, intercorsa tra originaria concessionaria e il figlio, attuale appellato, abbia determinato, anche a seguito comunque dell'autorizzazione comunale al subentro nella concessione (ugualmente incontestato tra le parti), il subentro del cessionario (anche) nella pattuizione autonoma afferente il compromesso in arbitri di tutte le controversie afferenti all'esecuzione della convenzione medesima, come previsto dall'art. 16 della stessa, rilevato peraltro che il cessonario predetto, per opzione del è il soggetto Pt_1
intimato con il decreto ingiuntivo opposto, peraltro al pagamento pure dei canoni pregressi il subentro, sulla base della medesima suddetta convenzione.
Tale diversa ricostruzione dell'eccezione sollevata dal già in I grado, come si vedrà, non Pt_1
incide tuttavia sulla sostanziale correttezza della decisione adottata dal giudice di prime cure, con le precisazioni di cui subito sotto.
3) Occorre dire innanzitutto che, trattandosi della validità della clausola compromissioria, il Giudice di I grado ben avrebbe potuto sollevare la questione d'ufficio: l'averla erroneamente attribuita all'eccezione di parte, dunque, non incide sulla validità della sentenza.
Peraltro, le affermazioni fatte proprie dal Giudice di Pace al riguardo sono, insieme alla giurisprudenza dallo stesso richiamata, pienamente condivisibili (oltre che come visto nemmeno in questa sede contestate dall'appellante).
Inoltre, e per completezza, sebbene la questione non sia mai stata sollevata espressamente da alcuna delle parti, si deve ritenere anche che la clausola compromissoria de quo sia compatibile con lo schema della concessione-contratto, utilizzato dal per la concessione dei “chioschi” o Pt_1
2 “box” de quo, quantomeno con riguardo alla convenzione regolante le controversie di natura esecutiva e quelle di natura economica conseguenti alla concessione amministrativa, involgenti questioni di diritto soggettivo.
4) Quanto sopra chiarito, è poi evidente che il Giudice di prime cure, nel declinare la competenza a favore del collegio arbitrale sulla base della pattuizione sopra ricordata, ha implicitamente inteso che, superata la questione della validità a monte della clausola compromissoria contenuta nella convenzione originaria, la stessa fosse senz'altro opponibile al Comune intimante il pagamento dei canoni, anche dall'attuale appellato, subentrato nella gestione dell'azienda in forza di donazione dalla madre, a prescindere dall'assunzione di un impegno formale in tal senso con una nuova sottoscrizione della convenzione con il Pt_1
Anche tale statuizione (implicita) può essere confermata (espressamente) in questa sede.
Non si scorgono ragioni per non ritenere che, secondo i principi generali, il subentro nella titolarità dell'azienda (incontestato), peraltro con anche l'assenso espresso del alla voltura della Pt_1
concessione amministrativa, abbia determinato il subentro dell'appellato pure nella convenzione annessa alla concessione e a suo tempo stipulata dal con la cedente, compresa la (pur Pt_1
autonoma) pattuizione inerente la clausola compromissioria.
Il vero problema, come (seppure non espressamente) rilevato dal Giudice di Pace, potrebbe essere semmai la validità a monte dell'inserimento di detta clausola nella convenzione originaria accedente alla concessione (questione mai sollevata però per sua stessa ammissione dal appellante), Pt_1
ma, una volta superato tale problema, non si vede perché il cessionario e l'originario concedente non debbano restare vincolati dalla detta pattuizione, sulla base degli ordinari principi inerenti il subentro del cessionario dell'azienda nei contratti afferenti alla stessa, senza che occorra la conferma per iscritto di ciascuna pattuizione.
5) Corretta, quindi, è nella sostanza la pronuncia del giudice di prime cure.
A ulteriore conferma, parte appellata ha ricordato nella propria comparsa di costituzione che il appellante, con deliberazione di G.C. n. 79 del 16/05/2017, ha già stabilito di procedere Pt_1
alla nomina di un legale per accedere alla procedura di arbitrato con riguardo ad altre posizioni consimili.
6) La detta pronuncia va corretta solo per quanto segue.
A parere dello scrivente, infatti, ferma la competenza del collegio arbitrale, deve innanzitutto confermarsi che l'esistenza della clausola arbitrale non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'operatività di una clausola compromissoria, infatti, rilevabile su eccezione della parte interessata,
3 non impedisce l'emissione di un decreto ingiuntivo: sebbene vi sia una convenzione di arbitrato, il creditore è pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il giudice non può rigettare il ricorso sul rilievo della convenzione di arbitrato, in quanto l'eccezione di compromesso è un'eccezione in senso stretto, dunque non rilevabile d'ufficio; inoltre, nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri.
Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'exceptio compromissi deve essere sollevata, a pena di decadenza, con il primo atto del debitore convenuto sostanziale
(come avvenuto nella fattispecie con l'atto di opposizione) e si instaura così un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario incompetente.
La presenza di una clausola compromissoria, dunque, non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale.
Il procedimento monitorio è insomma del tutto legittimo, anche se il decreto ingiuntivo, anche laddove fondato nel merito, è invalido, mentre la sopravvivenza nel successivo giudizio arbitrale degli effetti della domanda promossa dinanzi al tribunale incompetente è assicurata dalla traslatio iudicii disciplinata dall'art. 819ter c.p.c.
§§§
Da tutto quanto sopra deriva soprattutto che, in punto di statuizione sulle spese di giudizio, a parere del giudicante non si può parlare di soccombenza, quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria: si ritiene, pertanto, che sussistano “le altri gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
(come risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale), che giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§§§
In considerazione dell'esito del presente giudizio e dell'integrale rigetto dell'appello, tuttavia,
l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effetto che deriva direttamente dalla detta norma e rispetto al quale il
4 giudice si limita a dare atto dell'esistenza del presupposto.
§§§
In defintiva, quindi, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo a suo tempo concesso dal Giudice di Pace di Foggia, confermandosi al contempo la competenza del collegio arbitrale, in forza della clasuola compromissoria vigente tra le parti.
Restano assorbite le richieste formulate solo in via subordinata dalla parte appellata.
Possono compensarsi le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Foggia n. 71/2016 del 20/01/2016
(emesso nel giudizio n. 4967/15 RG);
- dichiara competente per la controversia il giudice arbitrale, in forza della clausola di cui all'art. 16 della convenzione sottoscritta in data 18/03/2008 tra e il Parte_2 [...]
; Parte_1
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.
Si comunichi.
Così deciso lì 01/02/2025.
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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