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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 2641/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 24.5.2024 da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), via GUGLIELMO MARCONI 102, presso l'Avv. ORTIS PELLIZZER, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 30.1.2025
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via principale: accertata e dichiarata, per le ragioni tutte di cui in premessa, l'inesistenza della fideiussione sottoscritta dalla signora , in forza della quale è stato emesso il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, revocare lo stesso decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, rigettare le domande, deduzioni ed istanze tutte avanzate da parte convenuta opposta. in ogni caso: con integrale rifusione di spese e competenze di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 456/2008, emesso in data 07.05.2008, procedimento R.G. n.
651/2008, dal Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Montebelluna, su ricorso di oggi in l.c.a. Controparte_1
Con il predetto decreto veniva ingiunto all'odierna opponente, in qualità di fideiussore ed in solido con , quale titolare dell'impresa individuale Costruzioni Controparte_2
RT di RT NO (debitore principale) e con , Controparte_3
anch'egli garante, il pagamento della somma di euro 15.731,18=, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Il decreto ingiuntivo in questione non è stato opposto e, come risulta dalla narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio, sulla scorta di esso è stata instaurata procedura esecutiva su beni immobili dell'odierna opponente.
fonda la presente opposizione sul rilievo, già prospettato in sede Parte_1
esecutiva, che ella rivestisse la qualità di “consumatrice” quando rilasciò la fideiussione
(“lettera di fideiussione generica limitata all'importo di Lire 150.000.000 (pari ad € 77.468,53), dai medesimi - n.d.r. dalla predetta e da - sottoscritta in data Pt_1 Controparte_3
02.06.1997 e poi aumentata all'importo di Lire 200.000.000 (pari ad €103.291,38) in data
05.10.1999”), lamentando che, nell'emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto, il
Tribunale non abbia compiuto alcun rilievo officioso in merito alla presenza di eventuali clausole abusive.
Richiama la nota pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, n. 9479/23, che ha previsto, quale rimedio processuale per far valere la mancata verifica dell'abusività delle clausole, la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., anche a procedimento esecutivo già pendente, onerando il G.E. di informare il soggetto esecutato della facoltà di proporre entro 40 giorni opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
L'avviso, nel caso in esame, è stato dato dal G.E. con ordinanza 13.04.24 (doc. 10).
***
A fondamento dell'opposizione tardiva vengono posti i seguenti motivi, che vengono di seguito testualmente riportati. 1. Dell'inesistenza delle fideiussioni su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto e dell'onere incombente su parte creditrice di provare il proprio credito nel giudizio di opposizione.
L'opponente evidenzia che la fideiussione su cui si fonda il decreto ingiuntivo ed il successivo atto di aumento dell'importo garantito non sono stati prodotti nel processo esecutivo, né ella ha potuto altrimenti acquisirli, poiché per il tempo trascorso alcun fascicolo contenente i documenti prodotti con il ricorso per ingiunzione di pagamento è risultato più reperibile presso l'archivio del Tribunale.
Nega di essere in possesso di copia di tali documenti e, anzi, afferma di non avere ricordo di averli mai sottoscritti.
Eccepisce dunque formalmente l'inesistenza della fideiussione posta alla base del decreto opposto e, di conseguenza, l'inesistenza del credito vantato ex adverso, sul rilievo che parte convenuta opposta - attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – non abbia assolto l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito.
Il motivo è inammissibile.
Sulla scorta della pronuncia a Sezioni Unite sopra menzionata, il rimedio eccezionale dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è stato individuato quale strumento processuale per far valere esclusivamente il carattere abusivo di clausole contenute in un contratto stipulato con un soggetto che rivesta la qualità di “consumatore”, che abbiano concorso a determinare, sotto il profilo dell'an o del quantum, il credito oggetto di ingiunzione.
Si tratta quindi di uno strumento limitato alla contestazione del contenuto di un atto negoziale, peraltro circoscritto - per oggetto - nei termini anzidetti.
L'esistenza della fideiussione e del successivo atto di aumento del limite dell'importo garantito sottoscritti dalla non sono più contestabili, essendo la circostanza Pt_1
coperta da giudicato, posto che una eventuale contestazione in merito avrebbe dovuto essere avanzata mediante la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo nel termine ordinario dei 40 giorni dalla sua notificazione, che invece non vi è stata.
2. In via subordinata: della mancata sottoscrizione di alcuna fideiussione e dell'abusività delle clausole presenti nell'ipotetica fideiussione. L'opponente, in via subordinata, per l'ipotesi in cui nel presente giudizio fossero stati dalla convenuta opposta prodotti fideiussione e successivo atto di aumento della garanzia, ha formulato espressa riserva di contestazione, sia in merito alla propria sottoscrizione, sia in relazione “alla nullità delle eventuali clausole c.d. abusive eventualmente ivi riscontrate”.
Quanto alle sottoscrizioni, valgono le considerazioni sopra esposte, poiché l'accertamento ormai irretrattabile relativo all'esistenza dei negozi comprende anche tale profilo.
Quanto all'esistenza di clausole abusive, la contestazione è del tutto generica ed ipotetica.
E' ben vero che né nel presente giudizio, né in sede esecutiva sono stati prodotti tali atti, tuttavia:
1) la verifica che è chiamato a compiere il G.E è di tipo sommario e ad esso non competono poteri di natura decisoria (le contestazioni vanno infatti proposte con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e la decisione è quindi riservata ad altro giudice), ma neppure poteri di natura istruttoria, in forza dei quali egli avrebbe potuto acquisire i documenti in questione;
2) essendo certe l'esistenza di tali negozi e la loro sottoscrizione da parte dell'odierna opponente si presume in capo ad essa la conoscenza del loro contenuto, che avrebbe consentito una contestazione più articolata nella proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
3) nel presente giudizio, inoltre, l'opponente non ha formulato alcuna richiesta istruttoria diretta all'acquisizione di tali documenti, come invece avrebbe potuto mediante una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da rivolgere alla controparte. Né una tale iniziativa è stata assunta mediante il diverso strumento della proposizione di un ricorso monitorio per consegna dei documenti, come invece sarebbe rientrato nelle sue facoltà.
Pertanto, non solo non sono stati superati gli originari limiti di genericità del motivo di cui al punto 2., ma neppure il giudice è stato posto nella condizione di compiere le verifiche di natura officiosa che gli competono in funzione della tutela da assicurare a soggetto qualificabile come “consumatore”.
L'opposizione va quindi respinta.
Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione della parte convenuta opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 456/2008, emesso in data 07.05.2008 dal Tribunale di Treviso,
Sezione Distaccata di Montebelluna;
- nulla per le spese.
Treviso, 31 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 2641/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 24.5.2024 da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), via GUGLIELMO MARCONI 102, presso l'Avv. ORTIS PELLIZZER, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 30.1.2025
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via principale: accertata e dichiarata, per le ragioni tutte di cui in premessa, l'inesistenza della fideiussione sottoscritta dalla signora , in forza della quale è stato emesso il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, revocare lo stesso decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, rigettare le domande, deduzioni ed istanze tutte avanzate da parte convenuta opposta. in ogni caso: con integrale rifusione di spese e competenze di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 456/2008, emesso in data 07.05.2008, procedimento R.G. n.
651/2008, dal Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Montebelluna, su ricorso di oggi in l.c.a. Controparte_1
Con il predetto decreto veniva ingiunto all'odierna opponente, in qualità di fideiussore ed in solido con , quale titolare dell'impresa individuale Costruzioni Controparte_2
RT di RT NO (debitore principale) e con , Controparte_3
anch'egli garante, il pagamento della somma di euro 15.731,18=, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Il decreto ingiuntivo in questione non è stato opposto e, come risulta dalla narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio, sulla scorta di esso è stata instaurata procedura esecutiva su beni immobili dell'odierna opponente.
fonda la presente opposizione sul rilievo, già prospettato in sede Parte_1
esecutiva, che ella rivestisse la qualità di “consumatrice” quando rilasciò la fideiussione
(“lettera di fideiussione generica limitata all'importo di Lire 150.000.000 (pari ad € 77.468,53), dai medesimi - n.d.r. dalla predetta e da - sottoscritta in data Pt_1 Controparte_3
02.06.1997 e poi aumentata all'importo di Lire 200.000.000 (pari ad €103.291,38) in data
05.10.1999”), lamentando che, nell'emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto, il
Tribunale non abbia compiuto alcun rilievo officioso in merito alla presenza di eventuali clausole abusive.
Richiama la nota pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, n. 9479/23, che ha previsto, quale rimedio processuale per far valere la mancata verifica dell'abusività delle clausole, la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., anche a procedimento esecutivo già pendente, onerando il G.E. di informare il soggetto esecutato della facoltà di proporre entro 40 giorni opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
L'avviso, nel caso in esame, è stato dato dal G.E. con ordinanza 13.04.24 (doc. 10).
***
A fondamento dell'opposizione tardiva vengono posti i seguenti motivi, che vengono di seguito testualmente riportati. 1. Dell'inesistenza delle fideiussioni su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto e dell'onere incombente su parte creditrice di provare il proprio credito nel giudizio di opposizione.
L'opponente evidenzia che la fideiussione su cui si fonda il decreto ingiuntivo ed il successivo atto di aumento dell'importo garantito non sono stati prodotti nel processo esecutivo, né ella ha potuto altrimenti acquisirli, poiché per il tempo trascorso alcun fascicolo contenente i documenti prodotti con il ricorso per ingiunzione di pagamento è risultato più reperibile presso l'archivio del Tribunale.
Nega di essere in possesso di copia di tali documenti e, anzi, afferma di non avere ricordo di averli mai sottoscritti.
Eccepisce dunque formalmente l'inesistenza della fideiussione posta alla base del decreto opposto e, di conseguenza, l'inesistenza del credito vantato ex adverso, sul rilievo che parte convenuta opposta - attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – non abbia assolto l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito.
Il motivo è inammissibile.
Sulla scorta della pronuncia a Sezioni Unite sopra menzionata, il rimedio eccezionale dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è stato individuato quale strumento processuale per far valere esclusivamente il carattere abusivo di clausole contenute in un contratto stipulato con un soggetto che rivesta la qualità di “consumatore”, che abbiano concorso a determinare, sotto il profilo dell'an o del quantum, il credito oggetto di ingiunzione.
Si tratta quindi di uno strumento limitato alla contestazione del contenuto di un atto negoziale, peraltro circoscritto - per oggetto - nei termini anzidetti.
L'esistenza della fideiussione e del successivo atto di aumento del limite dell'importo garantito sottoscritti dalla non sono più contestabili, essendo la circostanza Pt_1
coperta da giudicato, posto che una eventuale contestazione in merito avrebbe dovuto essere avanzata mediante la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo nel termine ordinario dei 40 giorni dalla sua notificazione, che invece non vi è stata.
2. In via subordinata: della mancata sottoscrizione di alcuna fideiussione e dell'abusività delle clausole presenti nell'ipotetica fideiussione. L'opponente, in via subordinata, per l'ipotesi in cui nel presente giudizio fossero stati dalla convenuta opposta prodotti fideiussione e successivo atto di aumento della garanzia, ha formulato espressa riserva di contestazione, sia in merito alla propria sottoscrizione, sia in relazione “alla nullità delle eventuali clausole c.d. abusive eventualmente ivi riscontrate”.
Quanto alle sottoscrizioni, valgono le considerazioni sopra esposte, poiché l'accertamento ormai irretrattabile relativo all'esistenza dei negozi comprende anche tale profilo.
Quanto all'esistenza di clausole abusive, la contestazione è del tutto generica ed ipotetica.
E' ben vero che né nel presente giudizio, né in sede esecutiva sono stati prodotti tali atti, tuttavia:
1) la verifica che è chiamato a compiere il G.E è di tipo sommario e ad esso non competono poteri di natura decisoria (le contestazioni vanno infatti proposte con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e la decisione è quindi riservata ad altro giudice), ma neppure poteri di natura istruttoria, in forza dei quali egli avrebbe potuto acquisire i documenti in questione;
2) essendo certe l'esistenza di tali negozi e la loro sottoscrizione da parte dell'odierna opponente si presume in capo ad essa la conoscenza del loro contenuto, che avrebbe consentito una contestazione più articolata nella proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
3) nel presente giudizio, inoltre, l'opponente non ha formulato alcuna richiesta istruttoria diretta all'acquisizione di tali documenti, come invece avrebbe potuto mediante una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da rivolgere alla controparte. Né una tale iniziativa è stata assunta mediante il diverso strumento della proposizione di un ricorso monitorio per consegna dei documenti, come invece sarebbe rientrato nelle sue facoltà.
Pertanto, non solo non sono stati superati gli originari limiti di genericità del motivo di cui al punto 2., ma neppure il giudice è stato posto nella condizione di compiere le verifiche di natura officiosa che gli competono in funzione della tutela da assicurare a soggetto qualificabile come “consumatore”.
L'opposizione va quindi respinta.
Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione della parte convenuta opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 456/2008, emesso in data 07.05.2008 dal Tribunale di Treviso,
Sezione Distaccata di Montebelluna;
- nulla per le spese.
Treviso, 31 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon