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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente rel.
Dott. Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2992 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2018 avverso l'ordinanza depositata il 3.5.2018, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento sommario di cognizione iscritto al R.G. n. 11769/2016
TRA
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), , nata in [...] C.F._1 Parte_2
il 03/03/1973 (C.F.: ), nata in [...] C.F._2 Parte_3
il 04/05/1992, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), nato in [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dall' Avv. C.F._4
Massimo Di Pietro (CF: ) con procura speciale in calce all'atto di appello C.F._5
-appellanti-
E
, quale impresa designata per la regione Campania come Controparte_1
F.G.V.S, in persona del LRPT, sede Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021- Partita
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marasco, C.F. , P.IVA_1 C.F._6
giusto mandato in atti.
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/04/2016 e notificato il 23.05.2016, gli odierni appellanti evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la , quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la perdita del congiunto,
investito da un'autovettura pirata in data Parte_1
16/06/2013, alle ore 02,00 circa, mentre si trovava a piedi sulla corsia di emergenza della carreggiata dell'autostrada A1, al km 756,324, direzione Nord, nel tenimento del Comune di Napoli.
Chiedevano l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto e la condanna del Fondo al risarcimento dei danni patiti dal de cuius in termini di danno tanatologico ( essendo il congiunto sopravvissuto per quattro ore dal fatto) nonché del danno iure proprio da loro patito per effetto della perdita parentale.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_1
domanda attorea nonché la carenza di legittimazione attiva da parte degli istanti, contestando l'allegato rapporto di parentela.
Nel corso dell'udienza del 30.09.2016 il giudice, accogliendo parzialmente l'eccezione proposta dalla compagnia, concedeva un termine per l'integrazione della documentazione al fine di accertare la legittimazione attiva degli istanti.
Con ordinanza del 18.4.2017, il giudice di prime cure pronunziava il diniego di legittimazione attiva per l'asserita madre e per gli asseriti fratelli del defunto – per tardività della prova - e riconosceva la legittimazione attiva del solo padre, provata dal contenuto degli atti di indagine in sede penale .
Superata la fase istruttoria, con ordinanza del 02 maggio 2018, il Tribunale rigettava la domanda perché infondata ritenendo che il fatto era attribuibile esclusivamente alla responsabilità del danneggiato, considerato che era stato accertato il verificarsi di un fattore eccezionale ed imprevedibile in quanto la vittima aveva attraversato a piedi l'autostrada in piena notte, come risultante dal rapporto di P.G. in base al quale il Pm aveva chiesto l'archiviazione del procedimento e come eccepito dalla compagnia assicurativa.
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 28.5.2028, gli attori soccombenti hanno proposto appello chiedendo che, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, venisse accertata la legittimazione attiva di tutti gli istanti e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del conducente del veicolo non identificato.
In particolare, hanno proposto le seguenti censure:
1) erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provata ritualmente la legittimazione della madre e dei fratelli nonostante in limine gli attori avessero depositato certificazione proveniente dall'autorità consolare avente valore certificante;
2) erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'investimento fosse avvenuto sulla sede stradale carraia mentre era avvenuto su una corsia di emergenza dell'autostrada;
3) erroneamente il Tribunale ha mandato esente da responsabilità l'automobilista ignoto in quanto il fatto era avvenuto di notte, atteso che anche di notte gli automobilisti sono tenuti al rispetto di regole di prudenza;
4) erroneamente il Tribunale ha ritenuto esente da responsabilità il veicolo pirata tenuto conto del fatto che il conducente dello stesso non si era fermato a soccorrere l'investito.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: Piaccia alla Corte d'Appello reietta ogni contraria istanza eccezione o difesa,1) riformare l'ordinanza impugnata 2) condannare
[...]
, quale impresa designata per la Regione Campania come fondo Controparte_2
F.G.V.S., in persona del LRPT al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti dai congiunti del de cuius nella somma quantificata come indeterminabile e rimessa all' equa valutazione della Corte di Appello.
Si è costituita la nell' innanzi citata qualità, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
All'udienza del 17.12.2024 la Corte ha trattenuto l'appello in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nelle memorie conclusionali depositate dalle parti non si rinvengono domande e difese divergenti da quelle introdotte in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che l'appello proposto nei confronti della Controparte_1
, quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Regione Campania, supera il
[...] vaglio di ammissibilità a norma dell'art. 342 c.p.c. posto che le doglianze in esso contenute – sebbene verbose - sono idonee a investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
Nell'esame dei motivi è necessario anteporre quelli sintetizzati sotto i numeri 2) e 3) della narrativa, cioè quelli relativi al motivo cardine del rigetto della domanda sulla base della ricostruzione del fatto. Il giudice di primo grado ha disconosciuto la responsabilità del veicolo investitore facendo in sostanza applicazione del principio di “autoresponsabilità” dettato dal comma 2 dell'art. 1227 c.c., principio invocato anche dalla difesa del FGVS, nonché delle regole di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di risarcimento del danno determinato dall'azione dell'auto cd. “pirata”.
Sul tema è noto il consolidato indirizzo di legittimità per il quale” “In tema di intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del
2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo
e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”( Cass. Ord. n. 10540 del 19.4.2023 conf. a Cass.
n. 12304/2005).
In merito alla presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., come invocata da parte appellante, va rilevato che essa non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito;
in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata. (Cass. Ord. n. 842 del 17 gennaio 2020).
Nell'ambito di cui trattasi, infatti, la prova del nesso causale tra condotta dell'auto investitrice e verificarsi dell'urto vale a superare la consistenza del “caso fortuito”, rappresentato da un fattore terzo - anche di origine naturale - oppure dalla condotta del danneggiato che entra necessariamente in interazione con la condotta del danneggiante di modo che il comportamento radicalmente imprudente del primo condiziona il dinamismo causale del danno e va ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. In particolare il comportamento del danneggiato connotato da eccezionale imprudenza determina – come ritenuto dal Tribunale - l'imprevedibilità del fatto e esorbita dal perimetro di diligenza fisiologicamente esigibile dal danneggiante.
Nel caso in esame gli attori in primo grado non hanno offerto alcuna prova del predicato nesso causale;
inoltre, contrariamente a quanto poi allegato in atto di appello, le emergenze processuali – tratte esclusivamente dall'indagine penale, dal momento che gli attori non hanno offerto alcun contributo istruttorio – hanno rivelato quanto segue:
- dal rapporto di P.G. risulta che il corpo del malcapitato è stato rinvenuto al centro della carreggiata e vicino al corpo è stata rinvenuta una traccia ematica nonché una parte di parafango in plastica. Ne consegue che la tesi degli attori secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto non sulla corsia aperta al transito dei veicoli ma su quella di emergenza,
è risultata smentita dalle prove raccolte. Né gli odierni appellanti hanno offerto alcuna prova divergente, costituita dal verificarsi di un eventuale sobbalzo conseguente all'urto, tesi che essi sostengono senza averla in alcun modo provata. Inoltre è di tutta evidenza che la suddetta corsia di emergenza è, comunque, riservata esclusivamente ai veicoli transitanti sull'autostrada, certamente non alle persone;
- il fatto è avvenuto in autostrada, in piena notte, in prossimità di uno svincolo autostradale, quindi in una situazione in cui era del tutto imprevedibile ed eccezionale trovarsi al cospetto, anche ipotetico, di una persona appiedata;
- la ricostruzione dell'impatto con un'automobile è stata ricostruita dalla P.G. in via meramente presuntiva, dal momento che le videoregistrazioni, raccolte dalle telecamere apposte sul percorso autostradale nonché sul tratto della Controparte_3
non hanno fornito elementi utili alle indagini perché di scarsa qualità e non sono state
[...]
centrate sul luogo dell'evento, né sono state acquisite testimonianze di conducenti di altri veicoli in transito al momento dell'impatto atte a garantire una corretta descrizione di quanto accaduto;
- inoltre, sebbene la parte di parafango sia stata dalla Polizia attribuita ad una
Nissan Quasqai, del passaggio di tale veicolo non è stata acquisita traccia rilevata dalle telecamere nel segmento cronologico interessato e dai tutor di rilevazione della velocità, tanto che nel verbale di sequestro penale ex art 354 c.p.p. è riportato che il pezzo rinvenuto accanto al corpo esamine del pedone è solo presumibilmente appartenente ad un veicolo coinvolto nel sinistro de quo.
Ne consegue che la dinamica dell'incidente non è stata provata né da parte degli attori, onerati di questa prova, così come della prova del nesso causale come chiarito, né attraverso l'acquisizione degli atti di indagine penale;
in altre parole gli attori non hanno offerto prova del verificarsi di un fatto derivante da circolazione stradale ascrivibile alla responsabilità del conducente di autoveicolo pirata, quindi risarcibile da parte del FGVS a norma dell'art. ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005 .
In definitiva, la domanda non può che essere rigettata, a superamento anche delle questioni relative alla legittimazione attiva degli odierni appellanti e della omissione di soccorso, con tutta evidenza assorbite.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione totale delle spese del grado, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), , nata in [...] C.F._1 Parte_2
il 03/03/1973 (C.F.: ), nata in [...] C.F._2 Parte_3 il 04/05/1992, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4
(C.F.: ) avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. il 2.05.2018, C.F._4
emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione iscritto al R.G. n. 11769/2016, rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025 la Presidente est.
Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente rel.
Dott. Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2992 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2018 avverso l'ordinanza depositata il 3.5.2018, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento sommario di cognizione iscritto al R.G. n. 11769/2016
TRA
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), , nata in [...] C.F._1 Parte_2
il 03/03/1973 (C.F.: ), nata in [...] C.F._2 Parte_3
il 04/05/1992, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), nato in [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dall' Avv. C.F._4
Massimo Di Pietro (CF: ) con procura speciale in calce all'atto di appello C.F._5
-appellanti-
E
, quale impresa designata per la regione Campania come Controparte_1
F.G.V.S, in persona del LRPT, sede Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021- Partita
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marasco, C.F. , P.IVA_1 C.F._6
giusto mandato in atti.
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/04/2016 e notificato il 23.05.2016, gli odierni appellanti evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la , quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la perdita del congiunto,
investito da un'autovettura pirata in data Parte_1
16/06/2013, alle ore 02,00 circa, mentre si trovava a piedi sulla corsia di emergenza della carreggiata dell'autostrada A1, al km 756,324, direzione Nord, nel tenimento del Comune di Napoli.
Chiedevano l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto e la condanna del Fondo al risarcimento dei danni patiti dal de cuius in termini di danno tanatologico ( essendo il congiunto sopravvissuto per quattro ore dal fatto) nonché del danno iure proprio da loro patito per effetto della perdita parentale.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_1
domanda attorea nonché la carenza di legittimazione attiva da parte degli istanti, contestando l'allegato rapporto di parentela.
Nel corso dell'udienza del 30.09.2016 il giudice, accogliendo parzialmente l'eccezione proposta dalla compagnia, concedeva un termine per l'integrazione della documentazione al fine di accertare la legittimazione attiva degli istanti.
Con ordinanza del 18.4.2017, il giudice di prime cure pronunziava il diniego di legittimazione attiva per l'asserita madre e per gli asseriti fratelli del defunto – per tardività della prova - e riconosceva la legittimazione attiva del solo padre, provata dal contenuto degli atti di indagine in sede penale .
Superata la fase istruttoria, con ordinanza del 02 maggio 2018, il Tribunale rigettava la domanda perché infondata ritenendo che il fatto era attribuibile esclusivamente alla responsabilità del danneggiato, considerato che era stato accertato il verificarsi di un fattore eccezionale ed imprevedibile in quanto la vittima aveva attraversato a piedi l'autostrada in piena notte, come risultante dal rapporto di P.G. in base al quale il Pm aveva chiesto l'archiviazione del procedimento e come eccepito dalla compagnia assicurativa.
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 28.5.2028, gli attori soccombenti hanno proposto appello chiedendo che, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, venisse accertata la legittimazione attiva di tutti gli istanti e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del conducente del veicolo non identificato.
In particolare, hanno proposto le seguenti censure:
1) erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provata ritualmente la legittimazione della madre e dei fratelli nonostante in limine gli attori avessero depositato certificazione proveniente dall'autorità consolare avente valore certificante;
2) erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'investimento fosse avvenuto sulla sede stradale carraia mentre era avvenuto su una corsia di emergenza dell'autostrada;
3) erroneamente il Tribunale ha mandato esente da responsabilità l'automobilista ignoto in quanto il fatto era avvenuto di notte, atteso che anche di notte gli automobilisti sono tenuti al rispetto di regole di prudenza;
4) erroneamente il Tribunale ha ritenuto esente da responsabilità il veicolo pirata tenuto conto del fatto che il conducente dello stesso non si era fermato a soccorrere l'investito.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: Piaccia alla Corte d'Appello reietta ogni contraria istanza eccezione o difesa,1) riformare l'ordinanza impugnata 2) condannare
[...]
, quale impresa designata per la Regione Campania come fondo Controparte_2
F.G.V.S., in persona del LRPT al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti dai congiunti del de cuius nella somma quantificata come indeterminabile e rimessa all' equa valutazione della Corte di Appello.
Si è costituita la nell' innanzi citata qualità, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
All'udienza del 17.12.2024 la Corte ha trattenuto l'appello in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nelle memorie conclusionali depositate dalle parti non si rinvengono domande e difese divergenti da quelle introdotte in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che l'appello proposto nei confronti della Controparte_1
, quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Regione Campania, supera il
[...] vaglio di ammissibilità a norma dell'art. 342 c.p.c. posto che le doglianze in esso contenute – sebbene verbose - sono idonee a investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
Nell'esame dei motivi è necessario anteporre quelli sintetizzati sotto i numeri 2) e 3) della narrativa, cioè quelli relativi al motivo cardine del rigetto della domanda sulla base della ricostruzione del fatto. Il giudice di primo grado ha disconosciuto la responsabilità del veicolo investitore facendo in sostanza applicazione del principio di “autoresponsabilità” dettato dal comma 2 dell'art. 1227 c.c., principio invocato anche dalla difesa del FGVS, nonché delle regole di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di risarcimento del danno determinato dall'azione dell'auto cd. “pirata”.
Sul tema è noto il consolidato indirizzo di legittimità per il quale” “In tema di intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del
2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo
e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”( Cass. Ord. n. 10540 del 19.4.2023 conf. a Cass.
n. 12304/2005).
In merito alla presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., come invocata da parte appellante, va rilevato che essa non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito;
in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata. (Cass. Ord. n. 842 del 17 gennaio 2020).
Nell'ambito di cui trattasi, infatti, la prova del nesso causale tra condotta dell'auto investitrice e verificarsi dell'urto vale a superare la consistenza del “caso fortuito”, rappresentato da un fattore terzo - anche di origine naturale - oppure dalla condotta del danneggiato che entra necessariamente in interazione con la condotta del danneggiante di modo che il comportamento radicalmente imprudente del primo condiziona il dinamismo causale del danno e va ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. In particolare il comportamento del danneggiato connotato da eccezionale imprudenza determina – come ritenuto dal Tribunale - l'imprevedibilità del fatto e esorbita dal perimetro di diligenza fisiologicamente esigibile dal danneggiante.
Nel caso in esame gli attori in primo grado non hanno offerto alcuna prova del predicato nesso causale;
inoltre, contrariamente a quanto poi allegato in atto di appello, le emergenze processuali – tratte esclusivamente dall'indagine penale, dal momento che gli attori non hanno offerto alcun contributo istruttorio – hanno rivelato quanto segue:
- dal rapporto di P.G. risulta che il corpo del malcapitato è stato rinvenuto al centro della carreggiata e vicino al corpo è stata rinvenuta una traccia ematica nonché una parte di parafango in plastica. Ne consegue che la tesi degli attori secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto non sulla corsia aperta al transito dei veicoli ma su quella di emergenza,
è risultata smentita dalle prove raccolte. Né gli odierni appellanti hanno offerto alcuna prova divergente, costituita dal verificarsi di un eventuale sobbalzo conseguente all'urto, tesi che essi sostengono senza averla in alcun modo provata. Inoltre è di tutta evidenza che la suddetta corsia di emergenza è, comunque, riservata esclusivamente ai veicoli transitanti sull'autostrada, certamente non alle persone;
- il fatto è avvenuto in autostrada, in piena notte, in prossimità di uno svincolo autostradale, quindi in una situazione in cui era del tutto imprevedibile ed eccezionale trovarsi al cospetto, anche ipotetico, di una persona appiedata;
- la ricostruzione dell'impatto con un'automobile è stata ricostruita dalla P.G. in via meramente presuntiva, dal momento che le videoregistrazioni, raccolte dalle telecamere apposte sul percorso autostradale nonché sul tratto della Controparte_3
non hanno fornito elementi utili alle indagini perché di scarsa qualità e non sono state
[...]
centrate sul luogo dell'evento, né sono state acquisite testimonianze di conducenti di altri veicoli in transito al momento dell'impatto atte a garantire una corretta descrizione di quanto accaduto;
- inoltre, sebbene la parte di parafango sia stata dalla Polizia attribuita ad una
Nissan Quasqai, del passaggio di tale veicolo non è stata acquisita traccia rilevata dalle telecamere nel segmento cronologico interessato e dai tutor di rilevazione della velocità, tanto che nel verbale di sequestro penale ex art 354 c.p.p. è riportato che il pezzo rinvenuto accanto al corpo esamine del pedone è solo presumibilmente appartenente ad un veicolo coinvolto nel sinistro de quo.
Ne consegue che la dinamica dell'incidente non è stata provata né da parte degli attori, onerati di questa prova, così come della prova del nesso causale come chiarito, né attraverso l'acquisizione degli atti di indagine penale;
in altre parole gli attori non hanno offerto prova del verificarsi di un fatto derivante da circolazione stradale ascrivibile alla responsabilità del conducente di autoveicolo pirata, quindi risarcibile da parte del FGVS a norma dell'art. ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005 .
In definitiva, la domanda non può che essere rigettata, a superamento anche delle questioni relative alla legittimazione attiva degli odierni appellanti e della omissione di soccorso, con tutta evidenza assorbite.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione totale delle spese del grado, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), , nata in [...] C.F._1 Parte_2
il 03/03/1973 (C.F.: ), nata in [...] C.F._2 Parte_3 il 04/05/1992, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4
(C.F.: ) avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. il 2.05.2018, C.F._4
emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione iscritto al R.G. n. 11769/2016, rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025 la Presidente est.
Caterina Molfino