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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2727/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2727/2019, assegnata in decisione all'udienza del
2.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27.02.2025, tra:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marseglia Carlo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Foggia al Viale degli Aviatori n. 94;
- RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il AR C.F._2
4.12.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Tredanari Mario, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Troia alla Via Roma n. 62;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia;
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2019 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Beinasco in data 25.02.1984 con (atto n. AR
1, parte II, serie A, anno 1984), da cui si era separato con sentenza n. 2638/2014 del 16.12.2014 del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, e che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
(nt. il 17.03.1989) e (nt. il 30.05.1984), maggiorenni ed economicamente Per_1 Pt_2 autosufficienti, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva all'uopo il ricorrente che i coniugi vivevano in abitazioni separate oramai da diversi anni;
che la figlia era sposata ed aveva costituito un proprio nucleo familiare mentre Pt_2
il figlio maggiorenne, viveva con la madre;
che dopo la separazione aveva Persona_1 instaurato un rapporto sentimentale con un'altra donna dalla cui relazione è nata in [...]
21.11.2016 la figlia di anni due. Persona_2
La resistente, costituendosi in giudizio, deduceva: come nel giudizio di separazione l'addebito doveva essere posto a carico del solo ricorrente per le sue molteplici responsabilità che avevano causato la crisi coniugale;
che la casa coniugale, assegnata in sede di separazione in suo favore, era gravata da esecuzione forzata, stante il mancato pagamento del mutuo ipotecario da parte del che versava in uno stato di assoluta indigenza economica, non svolgendo Pt_1
alcuna attività lavorativa e non percependo alcun reddito, fatta eccezione di compensi saltuari per prestazioni precarie;
che il figlio anche se maggiorenne, non era Persona_1
economicamente autosufficiente e versava in precarie condizioni di salute, necessitando di particolari cure mediche e/o chirurgiche;
che il ricorrente disponeva di un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1.500,00 ed era proprietario di diversi immobili in Bovino, intestati fittiziamente alla convivente.
Concludeva pertanto la resistente chiedendo: 1) la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di disporre a carico del ricorrente, previo accertamento delle sue capacità economiche, l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio in misura Persona_1
superiore agli attuali 267,00 euro mensili, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3)
pagina 2 di 9 dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 156 c.c., per il diritto agli alimenti e contestualmente disporre un assegno mensile nella misura ritenuta di giustizia;
4) dichiarare la responsabilità del in ordine al mancato pagamento del mutuo ipotecario e per gli effetti Pt_1 disporre ai sensi dell'art. 720 c.p.c. l'attribuzione di detto immobile in favore della stessa e del figlio in subordine, disporre il collocamento del figlio maggiorenne presso il Persona_1 padre con onere di mantenimento unicamente a carico di quest'ultimo; 5) disporre lo scioglimento della comunione legale autorizzandola a trattenere il corrispettivo in caso di vendita a titolo di risarcimento danni.
Il Presidente, sentiti personalmente i coniugi e stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 14.11.2019, emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., dettava i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi, nominava il
Giudice Istruttore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti a questo e disponeva trasmettersi gli atti al P.M.
Entrambi i coniugi depositavano memoria integrativa con la quale reiteravano le proprie conclusioni. In particolare, parte ricorrente manifestava la volontà di trasformazione del giudizio in divorzio congiunto escludendo ogni riconoscimento economico di cui all'ordinanza presidenziale previa cessione della propria quota della casa coniugale e del box in favore della resistente;
in subordine chiedeva la revoca e/o diminuzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne avendo quest'ultimo raggiunto la Persona_1 propria indipendenza economica. La resistente, invece, chiedeva l'accertamento della quota spettante al sui beni in comunione legale previo onore a suo carico delle spese legali e Pt_1
fiscali di trasferimento.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione del solo interrogatorio formale della resistente.
All'udienza del 27.02.2023 il Giudice Istruttore interrompeva il giudizio, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., per avvenuto decesso del procuratore della resistente Avv. Timi Carlo.
Riassunto il giudizio nei termini di legge e previa costituzione del nuovo procuratore della
, all'udienza del 2.12.2024 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - CP_1 le parti precisavano le conclusioni e l'odierno Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulle domande inammissibili.
pagina 3 di 9 In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito formulata dalla resistente, atteso che tale domanda può proporsi soltanto nell'ambito di un giudizio di separazione (art. 156 c.c.) e non anche nel giudizio di divorzio.
Parimenti inammissibile è la domanda della resistente di affidamento e collocamento del figlio avendo quest'ultimo raggiunto la maggiore età da diversi anni, mentre Persona_1
devono ritenersi rinunciate le domande riconvenzionali della resistente di attribuzione della residenza coniugale in suo favore, ai sensi dell'art. 720 c.c., di risarcimento danni e di scioglimento della comunione legale che, ad ogni modo, andrebbero dichiarate inammissibili trattandosi di domande prive di una connessione qualificata con quella di divorzio, venendo in rilievo tra le domande solo una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti.
Tali domande sono infatti distinte dalla domanda di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40
c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di appositi giudizi che seguiranno il rito per esse previsto e non il rito speciale previsto in materia di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/2014; Cass.
11828/2009; Cass. 20638/2004; Cass. 6660/2001).
3. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 2638/2014 del
16.12.2014 del Tribunale di Foggia. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla resistente sulla quale ricadeva il relativo onere ed avendo il ricorrente, d'altronde, rappresentato che dalla separazione non è più ripresa la convivenza coniugale, essendosi quindi la separazione ininterrottamente protratta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i pagina 4 di 9 coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_1
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, deve essere rigettata la domanda di riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio proposta dalla Persona_1
resistente nei confronti del ricorrente.
A tale decisione il Collegio intende pervenire sia per la raggiunta indipendenza economica del figlio, di anni 36, che da tempo si è proiettato nel mondo del lavoro (v. Certificazione Unica
2019 e buste paga in atti), tanto da decidere di acquistare addirittura un'immobile con annesso locale box (v. contratto di compravendita del 21.02.2020 in atti), sia per il difetto di legittimazione attiva della richiedente ad avanzare una tale domanda, essendo pacifico e comunque documentalmente provato che il figlio abbia cessato di convivere con la madre per trasferirsi altrove (v. certificato di residenza del 21.05.2020).
Va immediatamente precisato che il genitore convivente può ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne a condizione che sussistano i seguenti requisiti: (a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento) e (b) non autosufficienza economica del figlio, o comunque non autosufficienza determinata da circostanze estranee e non imputabili al figlio, che si siano verificate nonostante il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
Quanto al primo profilo, di carattere assorbente rispetto al secondo, è stato in particolare sostenuto che il coniuge separato o divorziato è legittimato, “iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne qualora quest'ultimo sia con lo stesso convivente (così
Cass. civ., sez. I, 14/12/2018, n. 32529). Più di recente, è stato sostenuto che in materia di separazione dei coniugi, nell'ipotesi di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, la madre che riceve il contributo di mantenimento ha legittimazione iure proprio autonoma e concorrente rispetto a quella del figlio, che può intervenire nel giudizio, pur non essendo litisconsorte necessario (Cass. civ., sez. VI, 05/04/2022, n. 11047), sempre che tuttavia il figlio coabiti con il genitore richiedente l'assegno.
In questi termini, è stato sostenuto che “non compete la legittimazione a richiedere iure
pagina 5 di 9 proprio la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi brevi, purché tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata” (cfr. Cass.
18075/2013). Peraltro, “La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (Cass. civ., sez. VI, 20/08/2020, n.
17380).
Orbene, nella specie, il figlio dopo aver acquistato un immobile con Persona_1
annesso locale box in Bovino al Vico Dauno n. 9 (come da contratto di compravendita del
21.02.2020 in atti) ha trasferito in quell'abitazione la propria residenza anagrafica (come da certificato di residenza rilasciato dal Comune di Bovino in data 21.05.2020).
Il figlio è ormai uscito dal nucleo familiare di origine e peraltro, già da tempo, ha iniziato a svolgere attività lavorativa (v. Certificazione Unica 2019 e buste paga in atti), come affermato dalla stessa madre all'udienza presidenziale, tanto da potersi successivamente permettere l'acquisto di un immobile.
A nulla rileva l'ulteriore circostanza - peraltro documentata dalla resistente mediante una mera autocertificazione - che ad oggi il figlio all'età di ben 36 anni, avrebbe Persona_1
deciso di intraprendere un percorso universitario, poiché, una volta cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori, l'eventuale scelta del figlio di cominciare o ricominciare gli studi universitari, peraltro ad un'età in cui deve presumersi la sua definitiva fuoriuscita da una pagina 6 di 9 condizione di dipendenza personale ed economica dalla famiglia, non può comportare la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Al rigetto della domanda consegue non solo la revoca dell'assegno di mantenimento inizialmente previsto in favore del figlio maggiorenne con l'ordinanza presidenziale ma anche la revoca dell'assegnazione provvisoria della casa familiare in favore della resistente in quella stessa sede disposta, in difetto dei presupposti cui l'art. 337 sexies c.c. subordina l'assegnazione.
Ed invero, alla luce della sopravvenuta autonomia del figlio e della sua uscita dal nucleo familiare, non sussiste più l'esigenza di assicurargli la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass. n. 14348/2012 e Cass. n. 11218/2013).
5. Sulla domanda di alimenti.
In ordine alla domanda di riconoscimento degli alimenti proposta dalla resistente, va in questa sede confermato quanto già ritenuto dal Presidente in sede di emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, con l'ordinanza presidenziale del 14.11.2019, con conseguente rigetto della domanda in esame.
In primo luogo, con la sentenza di divorzio il “coniuge” cessa di essere tale e perde, quindi, il diritto agli alimenti, non rientrando più tra le persone obbligate, di cui all'art. 433 c.c.
In secondo luogo, nel merito, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 438, co. 1, c.c., in virtù del quale gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La resistente, infatti, nei propri atti difensivi, nell'invocare un contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne a carico del ricorrente, ha affermato di sostenere con le proprie forze, oltre ai costi dell'università e del mantenimento per il figlio anche il canone di locazione dell'immobile in cui Persona_1
il ridetto figlio vivrebbe, per l'importo mensile di euro 220,00. A ciò va ad aggiungersi quanto affermato dalla stessa resistente durante la fase presidenziale, avendo ella dichiarato di svolgere, seppure saltuariamente, attività lavorativa in nero come baby-sitter, collaboratrice domestica e assistente agli anziani. La resistente, peraltro, ha beneficiato in tutti questi anni anche del reddito di cittadinanza nonché delle entrate realizzate dal figlio con il quale ha Persona_1 convissuto fino a quando quest'ultimo non ha deciso di trasferire altrove la propria residenza, beneficiando così la madre anche dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà con il marito, senza alcuna spesa di alloggio a suo carico. Né le patologie cliniche indicate dalla pagina 7 di 9 resistente sono in concreto suscettibili di incidere sull'effettiva capacità lavorativa della donna.
Sul punto, peraltro, deve rimarcarsi come la richiesta di alimenti sia già stata respinta, per le stesse ragioni, con l'ordinanza emessa da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 529/2018 r.g. ed instaurato dalla poco prima dell'instaurazione del presente giudizio di divorzio. CP_1
Infine, va rilevato come, pur volendo qualificare la domanda formulata dalla resistente come domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, non sussisterebbero i presupposti indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. La resistente, infatti, cui è stata peraltro addebitata la separazione dei coniugi con sentenza passata in giudicato, seppure in concorso con il ricorrente, non ha diritto al riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione assistenziale, per tutti i motivi appena esposti, essendo dotata di indubbia capacità lavorativa e reddituale, che le consente di procurarsi mezzi sufficienti per vivere autonomamente e dignitosamente. La , CP_1
inoltre, non ha provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione compensativo-perequativa. Nello specifico, nulla ha provato la parte in ordine al contributo fornito, in via esclusiva o prevalente, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, attraverso il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali.
6. Sulle spese processuali.
Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sulla resistente ed andranno pagate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Marseglia Carlo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(nt. a Bovino l'11.05.1965) e (nt. a Foggia il 4.12.1963) in AR
Beinasco in data 25.02.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 1984, atto n. 1, parte II, serie A);
pagina 8 di 9 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) rigetta la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne avanzata da Persona_1
e, per l'effetto, revoca il relativo provvedimento temporaneo AR
e urgente di cui all'ordinanza presidenziale del 14.11.2019 nonché l'assegnazione della casa coniugale con quella stessa ordinanza disposta in favore di AR
;
[...]
4) rigetta la domanda di alimenti proposta da;
AR
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla , AR
così come in parte motiva indicate;
6) condanna al pagamento in favore di delle AR Parte_1
spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 5.220,00, di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 143,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marseglia Carlo.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2727/2019, assegnata in decisione all'udienza del
2.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27.02.2025, tra:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marseglia Carlo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Foggia al Viale degli Aviatori n. 94;
- RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il AR C.F._2
4.12.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Tredanari Mario, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Troia alla Via Roma n. 62;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia;
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2019 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Beinasco in data 25.02.1984 con (atto n. AR
1, parte II, serie A, anno 1984), da cui si era separato con sentenza n. 2638/2014 del 16.12.2014 del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, e che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
(nt. il 17.03.1989) e (nt. il 30.05.1984), maggiorenni ed economicamente Per_1 Pt_2 autosufficienti, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva all'uopo il ricorrente che i coniugi vivevano in abitazioni separate oramai da diversi anni;
che la figlia era sposata ed aveva costituito un proprio nucleo familiare mentre Pt_2
il figlio maggiorenne, viveva con la madre;
che dopo la separazione aveva Persona_1 instaurato un rapporto sentimentale con un'altra donna dalla cui relazione è nata in [...]
21.11.2016 la figlia di anni due. Persona_2
La resistente, costituendosi in giudizio, deduceva: come nel giudizio di separazione l'addebito doveva essere posto a carico del solo ricorrente per le sue molteplici responsabilità che avevano causato la crisi coniugale;
che la casa coniugale, assegnata in sede di separazione in suo favore, era gravata da esecuzione forzata, stante il mancato pagamento del mutuo ipotecario da parte del che versava in uno stato di assoluta indigenza economica, non svolgendo Pt_1
alcuna attività lavorativa e non percependo alcun reddito, fatta eccezione di compensi saltuari per prestazioni precarie;
che il figlio anche se maggiorenne, non era Persona_1
economicamente autosufficiente e versava in precarie condizioni di salute, necessitando di particolari cure mediche e/o chirurgiche;
che il ricorrente disponeva di un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1.500,00 ed era proprietario di diversi immobili in Bovino, intestati fittiziamente alla convivente.
Concludeva pertanto la resistente chiedendo: 1) la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di disporre a carico del ricorrente, previo accertamento delle sue capacità economiche, l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio in misura Persona_1
superiore agli attuali 267,00 euro mensili, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3)
pagina 2 di 9 dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 156 c.c., per il diritto agli alimenti e contestualmente disporre un assegno mensile nella misura ritenuta di giustizia;
4) dichiarare la responsabilità del in ordine al mancato pagamento del mutuo ipotecario e per gli effetti Pt_1 disporre ai sensi dell'art. 720 c.p.c. l'attribuzione di detto immobile in favore della stessa e del figlio in subordine, disporre il collocamento del figlio maggiorenne presso il Persona_1 padre con onere di mantenimento unicamente a carico di quest'ultimo; 5) disporre lo scioglimento della comunione legale autorizzandola a trattenere il corrispettivo in caso di vendita a titolo di risarcimento danni.
Il Presidente, sentiti personalmente i coniugi e stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 14.11.2019, emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., dettava i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi, nominava il
Giudice Istruttore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti a questo e disponeva trasmettersi gli atti al P.M.
Entrambi i coniugi depositavano memoria integrativa con la quale reiteravano le proprie conclusioni. In particolare, parte ricorrente manifestava la volontà di trasformazione del giudizio in divorzio congiunto escludendo ogni riconoscimento economico di cui all'ordinanza presidenziale previa cessione della propria quota della casa coniugale e del box in favore della resistente;
in subordine chiedeva la revoca e/o diminuzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne avendo quest'ultimo raggiunto la Persona_1 propria indipendenza economica. La resistente, invece, chiedeva l'accertamento della quota spettante al sui beni in comunione legale previo onore a suo carico delle spese legali e Pt_1
fiscali di trasferimento.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione del solo interrogatorio formale della resistente.
All'udienza del 27.02.2023 il Giudice Istruttore interrompeva il giudizio, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., per avvenuto decesso del procuratore della resistente Avv. Timi Carlo.
Riassunto il giudizio nei termini di legge e previa costituzione del nuovo procuratore della
, all'udienza del 2.12.2024 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - CP_1 le parti precisavano le conclusioni e l'odierno Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulle domande inammissibili.
pagina 3 di 9 In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito formulata dalla resistente, atteso che tale domanda può proporsi soltanto nell'ambito di un giudizio di separazione (art. 156 c.c.) e non anche nel giudizio di divorzio.
Parimenti inammissibile è la domanda della resistente di affidamento e collocamento del figlio avendo quest'ultimo raggiunto la maggiore età da diversi anni, mentre Persona_1
devono ritenersi rinunciate le domande riconvenzionali della resistente di attribuzione della residenza coniugale in suo favore, ai sensi dell'art. 720 c.c., di risarcimento danni e di scioglimento della comunione legale che, ad ogni modo, andrebbero dichiarate inammissibili trattandosi di domande prive di una connessione qualificata con quella di divorzio, venendo in rilievo tra le domande solo una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti.
Tali domande sono infatti distinte dalla domanda di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40
c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di appositi giudizi che seguiranno il rito per esse previsto e non il rito speciale previsto in materia di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/2014; Cass.
11828/2009; Cass. 20638/2004; Cass. 6660/2001).
3. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 2638/2014 del
16.12.2014 del Tribunale di Foggia. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla resistente sulla quale ricadeva il relativo onere ed avendo il ricorrente, d'altronde, rappresentato che dalla separazione non è più ripresa la convivenza coniugale, essendosi quindi la separazione ininterrottamente protratta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i pagina 4 di 9 coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_1
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, deve essere rigettata la domanda di riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio proposta dalla Persona_1
resistente nei confronti del ricorrente.
A tale decisione il Collegio intende pervenire sia per la raggiunta indipendenza economica del figlio, di anni 36, che da tempo si è proiettato nel mondo del lavoro (v. Certificazione Unica
2019 e buste paga in atti), tanto da decidere di acquistare addirittura un'immobile con annesso locale box (v. contratto di compravendita del 21.02.2020 in atti), sia per il difetto di legittimazione attiva della richiedente ad avanzare una tale domanda, essendo pacifico e comunque documentalmente provato che il figlio abbia cessato di convivere con la madre per trasferirsi altrove (v. certificato di residenza del 21.05.2020).
Va immediatamente precisato che il genitore convivente può ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne a condizione che sussistano i seguenti requisiti: (a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento) e (b) non autosufficienza economica del figlio, o comunque non autosufficienza determinata da circostanze estranee e non imputabili al figlio, che si siano verificate nonostante il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
Quanto al primo profilo, di carattere assorbente rispetto al secondo, è stato in particolare sostenuto che il coniuge separato o divorziato è legittimato, “iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne qualora quest'ultimo sia con lo stesso convivente (così
Cass. civ., sez. I, 14/12/2018, n. 32529). Più di recente, è stato sostenuto che in materia di separazione dei coniugi, nell'ipotesi di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, la madre che riceve il contributo di mantenimento ha legittimazione iure proprio autonoma e concorrente rispetto a quella del figlio, che può intervenire nel giudizio, pur non essendo litisconsorte necessario (Cass. civ., sez. VI, 05/04/2022, n. 11047), sempre che tuttavia il figlio coabiti con il genitore richiedente l'assegno.
In questi termini, è stato sostenuto che “non compete la legittimazione a richiedere iure
pagina 5 di 9 proprio la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi brevi, purché tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata” (cfr. Cass.
18075/2013). Peraltro, “La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (Cass. civ., sez. VI, 20/08/2020, n.
17380).
Orbene, nella specie, il figlio dopo aver acquistato un immobile con Persona_1
annesso locale box in Bovino al Vico Dauno n. 9 (come da contratto di compravendita del
21.02.2020 in atti) ha trasferito in quell'abitazione la propria residenza anagrafica (come da certificato di residenza rilasciato dal Comune di Bovino in data 21.05.2020).
Il figlio è ormai uscito dal nucleo familiare di origine e peraltro, già da tempo, ha iniziato a svolgere attività lavorativa (v. Certificazione Unica 2019 e buste paga in atti), come affermato dalla stessa madre all'udienza presidenziale, tanto da potersi successivamente permettere l'acquisto di un immobile.
A nulla rileva l'ulteriore circostanza - peraltro documentata dalla resistente mediante una mera autocertificazione - che ad oggi il figlio all'età di ben 36 anni, avrebbe Persona_1
deciso di intraprendere un percorso universitario, poiché, una volta cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori, l'eventuale scelta del figlio di cominciare o ricominciare gli studi universitari, peraltro ad un'età in cui deve presumersi la sua definitiva fuoriuscita da una pagina 6 di 9 condizione di dipendenza personale ed economica dalla famiglia, non può comportare la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Al rigetto della domanda consegue non solo la revoca dell'assegno di mantenimento inizialmente previsto in favore del figlio maggiorenne con l'ordinanza presidenziale ma anche la revoca dell'assegnazione provvisoria della casa familiare in favore della resistente in quella stessa sede disposta, in difetto dei presupposti cui l'art. 337 sexies c.c. subordina l'assegnazione.
Ed invero, alla luce della sopravvenuta autonomia del figlio e della sua uscita dal nucleo familiare, non sussiste più l'esigenza di assicurargli la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass. n. 14348/2012 e Cass. n. 11218/2013).
5. Sulla domanda di alimenti.
In ordine alla domanda di riconoscimento degli alimenti proposta dalla resistente, va in questa sede confermato quanto già ritenuto dal Presidente in sede di emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, con l'ordinanza presidenziale del 14.11.2019, con conseguente rigetto della domanda in esame.
In primo luogo, con la sentenza di divorzio il “coniuge” cessa di essere tale e perde, quindi, il diritto agli alimenti, non rientrando più tra le persone obbligate, di cui all'art. 433 c.c.
In secondo luogo, nel merito, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 438, co. 1, c.c., in virtù del quale gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La resistente, infatti, nei propri atti difensivi, nell'invocare un contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne a carico del ricorrente, ha affermato di sostenere con le proprie forze, oltre ai costi dell'università e del mantenimento per il figlio anche il canone di locazione dell'immobile in cui Persona_1
il ridetto figlio vivrebbe, per l'importo mensile di euro 220,00. A ciò va ad aggiungersi quanto affermato dalla stessa resistente durante la fase presidenziale, avendo ella dichiarato di svolgere, seppure saltuariamente, attività lavorativa in nero come baby-sitter, collaboratrice domestica e assistente agli anziani. La resistente, peraltro, ha beneficiato in tutti questi anni anche del reddito di cittadinanza nonché delle entrate realizzate dal figlio con il quale ha Persona_1 convissuto fino a quando quest'ultimo non ha deciso di trasferire altrove la propria residenza, beneficiando così la madre anche dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà con il marito, senza alcuna spesa di alloggio a suo carico. Né le patologie cliniche indicate dalla pagina 7 di 9 resistente sono in concreto suscettibili di incidere sull'effettiva capacità lavorativa della donna.
Sul punto, peraltro, deve rimarcarsi come la richiesta di alimenti sia già stata respinta, per le stesse ragioni, con l'ordinanza emessa da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 529/2018 r.g. ed instaurato dalla poco prima dell'instaurazione del presente giudizio di divorzio. CP_1
Infine, va rilevato come, pur volendo qualificare la domanda formulata dalla resistente come domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, non sussisterebbero i presupposti indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. La resistente, infatti, cui è stata peraltro addebitata la separazione dei coniugi con sentenza passata in giudicato, seppure in concorso con il ricorrente, non ha diritto al riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione assistenziale, per tutti i motivi appena esposti, essendo dotata di indubbia capacità lavorativa e reddituale, che le consente di procurarsi mezzi sufficienti per vivere autonomamente e dignitosamente. La , CP_1
inoltre, non ha provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione compensativo-perequativa. Nello specifico, nulla ha provato la parte in ordine al contributo fornito, in via esclusiva o prevalente, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, attraverso il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali.
6. Sulle spese processuali.
Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sulla resistente ed andranno pagate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Marseglia Carlo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(nt. a Bovino l'11.05.1965) e (nt. a Foggia il 4.12.1963) in AR
Beinasco in data 25.02.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 1984, atto n. 1, parte II, serie A);
pagina 8 di 9 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) rigetta la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne avanzata da Persona_1
e, per l'effetto, revoca il relativo provvedimento temporaneo AR
e urgente di cui all'ordinanza presidenziale del 14.11.2019 nonché l'assegnazione della casa coniugale con quella stessa ordinanza disposta in favore di AR
;
[...]
4) rigetta la domanda di alimenti proposta da;
AR
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla , AR
così come in parte motiva indicate;
6) condanna al pagamento in favore di delle AR Parte_1
spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 5.220,00, di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 143,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marseglia Carlo.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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