Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 285. Custodia cautelare in carcere 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non per il tempo e con le modalita' strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell' articolo 11 del codice penale .
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non per il tempo e con le modalita' strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell' articolo 11 del codice penale .
Commentari • 112
- 1. Custodia cautelare in carcerehttps://www.studiocataldi.it/ · 183.83205
Si tratta di una misura cautelare personale che si caratterizza dal fatto di avere natura coercitiva e custodiale; è prevista dall'art. 285 c.p.p. e viene disposta con ordinanza del giudice qualora, in base alle circostanze del reato e alle eventuali esigenze da tutelare di cui all'art. 274 c.p.p., ogni altra misura cautelare risulti essere inadeguata. […]
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Giurisprudenza • 166
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