Art. 1.
Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi compreso l'equipaggiamento, e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall' articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' autorizzata la spesa complessiva di lire 440 miliardi da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
La spesa di cui al precedente comma e' ripartita in lire 150 miliardi per l'anno finanziario 1982 e in lire 145 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984.
Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi compreso l'equipaggiamento, e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall' articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' autorizzata la spesa complessiva di lire 440 miliardi da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
La spesa di cui al precedente comma e' ripartita in lire 150 miliardi per l'anno finanziario 1982 e in lire 145 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984.