Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02021/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Di Martino e Gaia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) dell'ordinanza prot. -OMISSIS- del 26.09.2022 (n. 26/E.U./2022 - n. -OMISSIS-) del Comune di Amalfi, che ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere accertate presso immobili ubicati alla via Sopramare n. 31;
b) per quanto possa occorrere, e nei limiti in cui fosse considerato lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, della relazione istruttoria U.T.C. prot. -OMISSIS- del 20.04.2022, richiamata per relationem nel provvedimento del 26.09.2022;
c) unitamente a tutti gli atti e provvedimenti, quantunque sconosciuti, connessi, conseguenziali e propedeutici a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. TO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza n.-OMISSIS-/2022 il Comune di Amalfi ha contestato alla sig.ra -OMISSIS- le opere eseguite previa C.I.L.A prot. n. -OMISSIS-del 22/06/2021 e così descritte: “ a. sostituzione della pavimentazione con altra di materiale simile e di differente cromatismo, al posto della preesistente pavimentazione di colore bianco del terrazzo oggetto della Cita. prot. -OMISSIS-del 22/06/2021; b. Installazione di una ringhiera con annessi portanti posizionati "a giorno", posta a una quota maggiore rispetto al pavimento di calpestio del predetto terrazzo”.
2. Dagli atti di causa risulta che le opere in questione sono state eseguite nell’ambito di lavori resisi necessari a seguito di infiltrazioni prodotte dal terrazzo di proprietà della ricorrente nella sottostante proprietà dei sigg.ri -OMISSIS-e cioè degli attuali controinteressati.
Più precisamente per alcuni mq. il terrazzo della ricorrente funge anche da copertura del sottostante immobile dei controinteressati e, a causa della vetustà del pavimento del terrazzo e della sua ormai inefficiente impermiabilizzazione, nel tempo si sono verificati fenomeni infiltrativi.
3. Dagli atti di causa emerge altresì che i lavori erano stati avviati a seguito di un sopralluogo congiunto tra le parti private e che, tuttavia, una volta avviati i lavori, gli stessi controinteressati avevano dapprima avviato un’ATP e successivamente proposto un ricorso ex art. 700 cpc dichiarato inammissibile in quanto “ la parte resistente (-OMISSIS-ndr.), custode del bene da cui si assumono promananti le infiltrazioni, ben può adottare tutti i rimedi del caso, a prescindere dalla controversia in corso in ordine alle questioni dominicali”.
3.1 La vicenda ha avuto anche un risvolto penale, essendo stato avviato un procedimento a carico della ricorrente conclusosi, tuttavia, con l’archiviazione sul presupposto dell’appartenenza delle opere alle attività di edilizia libera.
4. In ogni caso, a seguito della espressa segnalazione degli stessi controinteressati il Comune, anche in valutazione dei lavori eseguiti a seguito della CILA aveva riscontrato la presenza delle opere eseguite e come sopra rilevate, ma contestualmente aggiunto che “ la ringhiera è stata riposizionata sul cordolo dove era già collocata, il cordolo non è stato modificato, nè pavimentato, [...] per cui è rimasta invariata la destinazione originaria dello stesso. [...] La proiezione della ringhiera ricade sulle tegole posizionate a margine del muro perimetrale, come visibile dalle foto sopra riportate, nonchè dalla foto 5 allegata. [...] Tali lavori non comunicati e non indicati nella CILA del 22/06/2021 prot. -OMISSIS-sono contemplati tra gli interventi di edilizia libera di cui al glossario dell’edilizia libera ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25.11.2016, n. 222, in particolare ai punti 1 e 10, nonchè tra gli interventi di cui ai punti A.10 e A.13 dell’allegato A del D.P.R. 31/2017... ”.
5. Nonostante dal sopralluogo effettuato fosse stato, quindi, rilevato che le opere non abbisognassero di permesso di costruire, il Comune, con l’ordinanza impugnata, ne ha disposto la demolizione ai sensi dell’art. 31 TUED.
6. La ricorrente è insorta affidando il proprio ricorso alle censure così rubricate: “ 1. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; artt. 3, 6, 9-bis, 10, 22, 23, 27, 31 d.p.r. 380/01; artt. 3, 7 e 21-octies l. 241/90; artt. 146, 149 e 167 d.l.vo 42/04; d.p.r. 31 del 2017; l.r. 35 del 1987; d.m. del 22.11.1955). Carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dei censurati regimi sanzionatori. Contraddittorietà. Assenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Perplessità. Manifesta ingiustizia. Abnormità. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi”.
7. Il Comune non si è costituito in giudizio, mentre i controinteressati hanno difeso la legittimità del provvedimento impugnato, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza di demolizione.
8. All’udienza odierna, sentite le parti collegate telematicamente con il sistema teams come da verbale in atti la causa è stata posta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
10. In particolare per accogliere le censure di violazione di legge e eccesso di potere per difetto del presupposto è sufficiente far riferimento alle stesse considerazioni svolte dal Comune nella già citata relazione di sopralluogo del 3.3.2022 nella quale era stato evidenziato che, ancorchè, in particolare, la modifica nel posizionamento dell’ancoraggio della ringhiera non fosse stata comunicata mediante la CILA, comunque si trattava di un’attività rientrante nell’edilizia libera e neppure sottoposta ad autorizzazione paesaggistica. Invero, sotto il primo profilo, risulta corretto il richiamo svolto dalla ricorrente alla riconduzione delle attività in parola all’edilizia libera. In tali casi, tuttavia, pur rilevando la parziale omissione dichiarativa in ordine allo spostamento di pochi centimetri dell’ancoraggio della ringhiera, l’opera non di meno si sarebbe dovuta ascrivere all’edilizia libera, trattandosi della mera sostituzione di una precedente e già esistente ringhiera.
10.1 Invero le opere di cd. edilizia libera sono indicate all’art. 6 TUED; quand’anche per talune di esse sia prescritta, quantomeno, la CILA, la sua carenza non conduce giammai alla demolizione. Al contrario l’art. 31 TUED riguarda gli interventi di nuova costruzione così definendoli e tratteggiandone il regime sanzionatorio per l’ipotesi della loro realizzazione abusiva: “ 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”
10.1.1 Ebbene, nella fattispecie odierna è pianamente affermabile che per le opere contestate il titolo edilizio del permesso di costruire non sarebbe stato necessario non potendosi le stesse ascrivere alla nuova edificazione.
Al contrario l’apposizione ex novo e non la mera sostituzione di una preesistente ringhiera, unitamente ad altre opere da valutare nel loro complesso può costituire un elemento presuntivo di una nuova edificazione allorquando in astratto contribuisca a determinare un cambio di destinazione d’uso di un immobile perché, ad esempio, comporti la trasformazione da un lastrico solare non utilizzabile in un terrazzo. DI : “ Esiste una differenza, in termini di disciplina urbanistica, tra un lastrico solare e un terrazzo. Il primo è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre la terrazza è intesa come ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti. Nel caso si realizzi un cambio di destinazione d'uso, trasformando un solaio di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, mediante specifici interventi edilizi, è necessario il permesso di costruire ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 03/01/2018, n.24).
10.2 Pari considerazioni possono svolgersi, sotto il profilo edilizio e urbanistico, per la contestazione riguardante il cambio di pavimentazione mediante l’utilizzo di una mattonella caratterizzata da un diverso cromatismo. Anche in tal caso, difatti, per i profili evidenziati, si tratta di un’attività irrilevante per i profili di competenza comunale, per la cui esecuzione non era pretendibile che si ottenesse il permesso di costruire; tra l’altro, nella specifica vicenda, il cambio di pavimentazione risultava già indicato nella CILA. La pavimentazione, difatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) DPR n. 380/2001 rientra senz’altro nell’ambito dell’edilizia libera.
11. La realizzazione delle predette attività non sarebbe stata nemmeno contestabile sul diverso piano della valutazione paesaggistica. Le opere in contestazione, difatti, rientrano - come peraltro rilevato dalla stessa Amministrazione nella già citata relazione del 3.3.2022 - tra gli interventi di edilizia libera “ di cui al glossario dell’edilizia libera ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25.11.2016, n. 222, in particolare ai punti 1 e 10, nonché tra gli interventi di cui ai punti A.10 e A.13 dell’allegato A del D.P.R. 31/2017...... ”. Il che, peraltro, è stato altresì confermato dalla richiesta di archiviazione proposta dalla competente Procura della Repubblica di Salerno, nella quale è stato affermato che “ gli interventi di cui alla querela/denuncia presentata da OR US, relativi all’immobile oggetto di contenzioso con l’indagata, seppure non indicati nella CILA n. -OMISSIS-del 22.6.2021, debbano ritenersi contemplati tra gli tra gli interventi di edilizia libera di cui al glossario dell’edilizia libera ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 222/2016”.
11.1 La giurisprudenza in fatti specie analoghe ha avuto modo di precisare, in particolare che “ In un’area soggetta a vincoli paesaggistici non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione per opere riconducibili, ai sensi dell'art. 149 comma 1, d. lg. 22 gennaio 2004 n. 42 agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che secondo l'art. 6 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rientrano nell'attività di "edilizia libera", come le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e- ter ), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" (lett. e- quinquies ); allo stesso modo, ai sensi del d.m. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della "pavimentazione esterna pertinenziale” rientra pure nell’edilizia libera” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, n.248/2022).
Segnatamente, quanto alla sostituzione della ringhiera la citata lett. A/13 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017 prevede tra l’altro che non necessitino dell’autorizzazione paesaggistica gli “ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti...”; la lett. A.10, invece, esclude dall’autorizzazione paesaggistica, tra l’altro, gli interventi “ da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati”.
12. Il complesso delle considerazioni fin qui svolte conduce, a questo punto, ad accogliere la correlata censura di eccesso di potere per erroneità del presupposto e dell’istruttoria. Del resto, al cospetto di analoghe e parimenti ondivaghe istruttorie procedimentali la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato l’illegittimità di un’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non coerente con le risultanze della fase istruttoria del relativo procedimento (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III n. 3467/2019) .
13. Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata.
14. Le spese di giudizio possono essere compensate stante il peculiare andamento delle vicende di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza di demolizione n. prot. -OMISSIS- del 26.09.2022 (n. 26/E.U./2022 - n. -OMISSIS-) emessa dal Comune di Amalfi.
Spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti (ricorrenti e controinteressati) e la specifica indicazione dei luoghi di causa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
TO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.