TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2453/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia
Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. SOZZI LUCA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta D'ASCOLI EMILIA MARIA
CP_2
Con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTI
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle convenute, in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione della quota di competenza in favore dell'avv.ta Emilia Maria CP_3
D'ASCOLI, dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 02/10/2025
LA IC NA LA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia
Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. SOZZI LUCA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta D'ASCOLI EMILIA MARIA
CP_2
Con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTI
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle convenute, in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione della quota di competenza in favore dell'avv.ta Emilia Maria CP_3
D'ASCOLI, dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 02/10/2025
LA IC NA LA