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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice .
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto "separazione giudiziale”, vertente
TRA
[ ], nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Altea Capriglione
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv. Salvatore Martello e Florinda Verde
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.3.2025; in data 3.2.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.1.2025 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 15 giugno 2002 a Torre del Greco con e Controparte_1
regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torre del Greco
(NA), anno 2002, atto n. 225, parte II, serie A, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
[ ] nato il [...] in [...], e C.F._3 Persona_2
[ ] nato il [...] in [...], entrambi maggiorenni ma C.F._4
non ancora economicamente indipendenti.
2. Ha richiesto la separazione con assegnazione della casa coniugale a sé e ai figli e _1
, l'attribuzione dell'assegno unico al 100%, una contribuzione di euro 700,00 per Per_2
ciascun figlio e di euro 300,00 quale mantenimento per sé oltre ad una serie di altre pretese di natura patrimoniale;
3. Si è costituito il quale ha inizialmente contestato la pretesa. Controparte_1
4. In data 15.2.2025, le parti raggiungevano un accordo -depositato il 25.2.2025- tale per cui chiedevano mutarsi la causa di separazione da giudiziale in consensuale.
Alla udienza del 21.3.2025 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, della volontà dei coniugi di sostituire la udienza di comparizione con il deposito di note scritte e della dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi conciliare, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c..
5. Il Collegio,
-letta la dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi riconciliare;
-considerato che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, può senz'altro ritenersi che tra queste ultime sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza;
- preso atto della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti ed alle note di trattazione scritta d'udienza, ivi da intendersi richiamate;
-ritenute le condizioni della separazione concordate dai coniugi conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastanti con l'interesse della prole, l'ordine pubblico e con il buon costume;
-considerato che la natura del presente procedimento, il suo esito e lo specifico accordo raggiunto dalle parti sul punto, sono elementi che consentono di compensare interamente tra le parti stesse le spese di lite;
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi in intestazione generalizzati, alle condizioni di cui alle note di trattazione ed all'allegato accordo, da intendersi come parte integrante della presente sentenza e compensa le spese.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice .
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto "separazione giudiziale”, vertente
TRA
[ ], nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Altea Capriglione
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv. Salvatore Martello e Florinda Verde
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.3.2025; in data 3.2.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.1.2025 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 15 giugno 2002 a Torre del Greco con e Controparte_1
regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torre del Greco
(NA), anno 2002, atto n. 225, parte II, serie A, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
[ ] nato il [...] in [...], e C.F._3 Persona_2
[ ] nato il [...] in [...], entrambi maggiorenni ma C.F._4
non ancora economicamente indipendenti.
2. Ha richiesto la separazione con assegnazione della casa coniugale a sé e ai figli e _1
, l'attribuzione dell'assegno unico al 100%, una contribuzione di euro 700,00 per Per_2
ciascun figlio e di euro 300,00 quale mantenimento per sé oltre ad una serie di altre pretese di natura patrimoniale;
3. Si è costituito il quale ha inizialmente contestato la pretesa. Controparte_1
4. In data 15.2.2025, le parti raggiungevano un accordo -depositato il 25.2.2025- tale per cui chiedevano mutarsi la causa di separazione da giudiziale in consensuale.
Alla udienza del 21.3.2025 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, della volontà dei coniugi di sostituire la udienza di comparizione con il deposito di note scritte e della dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi conciliare, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c..
5. Il Collegio,
-letta la dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi riconciliare;
-considerato che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, può senz'altro ritenersi che tra queste ultime sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza;
- preso atto della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti ed alle note di trattazione scritta d'udienza, ivi da intendersi richiamate;
-ritenute le condizioni della separazione concordate dai coniugi conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastanti con l'interesse della prole, l'ordine pubblico e con il buon costume;
-considerato che la natura del presente procedimento, il suo esito e lo specifico accordo raggiunto dalle parti sul punto, sono elementi che consentono di compensare interamente tra le parti stesse le spese di lite;
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi in intestazione generalizzati, alle condizioni di cui alle note di trattazione ed all'allegato accordo, da intendersi come parte integrante della presente sentenza e compensa le spese.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano