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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5166/2012
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Giovanna SANFRATELLO - Presidente dott. Antonio PICARDI - Giudice rel. dott. Ludovico ROSSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 25.07.2012 al n. 5166/2012 R.G., riunita alle cause iscritte al n.
5539/2012 R.G. e al n. 4148/2018 R.G., tutte promosse da
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna ZAVAGNIN, del Foro di Vicenza, come da mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Corso SS. Felice e
Fortunato n. 62 (ora, Corso A. Palladio n. 57). attrice contro
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Catia Debora ROZZANIGO, del Foro di Vicenza, come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, rilasciata dall'Avv. Luisa Trivella quale amministratore di sostegno del predetto convenuto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Via Generale A.
Chinotto n. 14/16. convenuto
1 , c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Silvia GIURIATO, del Foro di Padova, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Via Palestro
n. 31. convenuta
, c.f. nato a [...] il [...]. Controparte_3 C.F._4 convenuto contumace
All'udienza del 15 gennaio 2021 la causa veniva interrotta per il decesso del convenuto CP_1
.
[...]
La causa veniva riassunta dall'attrice.
A seguito della riassunzione, si costituivano:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_4 C.F._5
Marostica (VI), Via Gobbe n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca FARESIN, del Foro di
Vicenza, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta 28.10.2021 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IL (VI), Via Marosticana n. 81/7.
A seguito di rinuncia al mandato dell'Avv. Francesca FARESIN, si costituiva l'Avv. Maurizio
PASQUALON, del Foro di Vicenza, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta 07.07.2025, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Creazzo (VI), Via A.
Fogazzaro n. 18.
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Controparte_2 C.F._3
ZUCCOLLO, del Foro di Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore 29.10.2021, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Thiene (VI), Via Zanella n.
20.
In punto: divisione di beni caduti in successione.
All'udienza cartolare innanzi al Giudice Istruttore del 23.01.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE : Parte_1
L'attrice , dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande Parte_1 eccezioni ed istanze ex adverso proposte, precisa le conclusioni come segue, anche chiedendo l'assegnazione dei termini per il deposito delle scritture difensive finali ex art.190 cpc.-
Causa n.5166/12 R.G.
2 Nel merito, voglia l'On.le Tribunale:
I°) Accertare che l'asse ereditario relitto da nata a [...] addì Persona_1
01.08.1926 e deceduta a Vicenza addì 08.01.2012, è costituito:
a) dai beni immobili di seguito descritti:
- la piena proprietà del terreno situato a IL (VI) così individuato in Catasto: in IL - Foglio 3
(tre) – Catasto Terreni: Particella 589 Ente Urbano Sup. 04 85 ha
- la piena proprietà del fabbricato situato a IL (VI) Via Giuseppe Verdi così individuato in Catasto: in IL - Foglio 3 (tre) – Catasto Fabbricati:
Particella n. 589 sub 1 (uno) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 . - Cat. A/3 - cl. 4 – vani 10 - RCE 723,04
Particella n. 589 sub 2 (due) – Via Giuseppe Verdi p.T . - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26 Particella
n. 589 sub 3 (tre) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 . - Cat. A/3 - cl. 4 – vani 10 - RCE 723,04 Particella n. 589 sub 4 (quattro) – Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl.
3 – 25 m2 – RCE 59,39
b) dai beni mobili di seguito descritti: saldo conto corrente n.0845768 intestato alla de cuius presso
Banca Popolare di Vicenza Scpa– filiale di IL, saldo conto deposito titoli n. 46/002214048 intestato alla de cuius presso la Banca Popolare di Vicenza Scpa– filiale di IL, la somma di denaro contante pari a € 30.000,00 custodita presso l'abitazione della de cuius, gli arredi e le pertinenze dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione dalla de cuius e situata a IL (VI), Via Verdi.-
II°) Dichiarare apocrifo e per tal motivo radicalmente nullo ovvero annullabile e/o comunque privo effetto per tutti motivi descritti negli atti difensivi, l'apparente testamento olografo di data 10.09.2011, pubblicato addì 25.01.2012 con atto n. 52.097 di Rep. e n. 20.230 di Racc. Notaio Dr. di Persona_2
Vicenza, di , nata a [...] addì 01.08.1926 e deceduta a Vicenza in data Persona_1
08.01.12.-
III°) Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo di data 28.04.11 di Persona_1
, nata a [...] addì 01.08.1926 e deceduta a Vicenza in data 08.01.12, pubblicato
[...] con atto n. 13872 di Rep. e n.7310 di Racc. del Notaio Dr. di Vicenza.- Persona_3
IV°) In via subordinata, e cioè per la non creduta ipotesi di ritenuta validità ed efficacia del suindicato testamento olografo di di data 10.09.11, accertare la quota di legittima spettante Persona_1 all'attrice, quale erede per rappresentazione del padre premorto e figlio della de cuius , Persona_4 ed accertare pure che il valore attribuibile alla quota e/o ai beni assegnati a sono Parte_1
3 inferiori alla quota di legittima ad essa riservata quale erede legittimario e ridurre conseguentemente le disposizioni testamentarie (delle quali sia in ipotesi ritenuta la validità).-
V°) In ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte.-
VI°) In ogni caso -previo rendimento dei conti da parte di e Controparte_2 Controparte_4 comunque degli eredi di anche con riguardo alle somme tutte sborsate dall'attrice Controparte_1 per spese di qualsiasi natura dell'eredità e previa collazione da parte dei coeredi nonché previa imputazione da parte di di e comunque degli eredi di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
degli importi indebitamente trattenuti a titolo di frutti e/o crediti dell'eredità:
[...]
- disporre la divisione dell'asse ereditario della defunta tra (C.F.: Persona_1 Parte_1
) nata a [...] addì 07.07.1975 ed ivi residente a[...], C.F._1
(C.F.: nato a [...] addì 30.10.73 e residente a [...], e (C.F. ) e gli eredi di Controparte_4 C.F._5 CP_1
(C.F.: in conformità al testamento olografo di data 28.04.11 ovvero, in
[...] C.F._2 subordine, in conformità al testamento olografo di data 10.09.11 ed alle norme della successione legittima, previa –occorrendo- determinazione della quota spettante a ciascun coerede- e comunque attribuendo all'attrice beni tali che per quantità e qualità le sia riconosciuta la quota di legittima;
- dare le disposizioni per la conseguente divisione dell'asse fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, previ rimborsi e conguagli, inclusa la reintegrazione dei beni oggetto delle disposizioni lesive della legittima;
- dichiarare tenuti e condannare e comunque gli eredi di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
a restituire in natura all'eredità i beni immobili situati a IL (VI) Via Verdi sopra meglio
[...] descritti e i beni mobili tutti inclusi nell'asse ereditario della defunta, del cui compossesso l'attrice è stata privata, e comunque condannare e comunque gli eredi di Controparte_5 CP_1
a restituire all'attrice gli immobili medesimi, liberi e sgomberi da persone e cose anche
[...] interposte, ovvero condannare e gli eredi di - Controparte_5 Controparte_1 occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno- a pagare all'attrice somma non inferiore al controvalore dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta sottratti ovvero ceduti o alienati a terzi, nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorata da interessi e rivalutazione;
- dichiarare tenuto e condannare e gli eredi di , Controparte_5 Controparte_1 occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno, a versare all'eredità somma pari ai frutti percetti e
4 percipiendi dal godimento dei beni immobili situati a IL (VI) Via G. Verdi al tempo dell'apertura della successione della defunta e durante la comunione ereditaria, maggiorandoli per interessi e rivalutazione monetaria dal tempo dell'apertura della successione a quello della divisione ovvero, in subordine, autorizzare l'attrice a prelevare dall'asse residuo, prima della formazione delle quote ed in proporzione alla sua quota ereditaria, somma pari a detto valore incrementato di frutti e rivalutazione;
- condannare , e gli eredi di a risarcire Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 all'attrice il danno subito e comunque a rimborsare all'attrice ogni spesa e/o onere pagato per le causali di cui agli atti difensivi, nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorata da rivalutazione ed interessi;
- condannare e gli eredi di a risarcire all'attrice Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 il danno subito e subendo per le causali di mancata manutenzione e deterioramento dei beni mobili e immobili sopra descritti nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorata da rivalutazione ed interessi.-
VII°) In ogni caso, ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di trascrivere l'emananda sentenza.-
VIII°) In ogni caso, condannare le parti convenute a rifondere all'attrice gli oneri di lite.-
In via istruttoria:
I°) Ammettere la prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli:
2) Vero che e sono conviventi more uxorio? Controparte_1 Controparte_2
3) Vero che nella primavera del 2012 e più precisamente in data 25.03.12 i beni mobili collocati in
IL (VI), Via Verdi n.31 presso l'abitazione di , e più precisamente gli accessori, Persona_1 il mobilio, gli arredi e i beni personali della medesima, sono stati prelevati dai Sigg.ri
[...]
e i quali li hanno asportati -in difetto di autorizzazione di e CP_1 Controparte_2 Parte_1 mediante l'ausilio di terzi trasportatori (doc.n.24)- dall'abitazione di ? Persona_1
4) Vero che nella primavera del 2012 e più precisamente in data 25.03.12, la Sig.ra Parte_1 ha avvertito del prelievo non autorizzato il Comando dei Carabinieri di IL che sono intervenuti e hanno redatto verbale di intervento e denuncia?
5) Vero che in 18.04.13 i beni mobili collocati in IL (VI), Via Verdi n.31 presso l'abitazione di
, e più precisamente gli accessori, il mobilio, gli arredi e i beni personali della Persona_1 medesima, sono stati prelevati dai Sigg.ri e i quali li hanno Controparte_1 Controparte_2
5 asportati -in difetto di autorizzazione di e mediante l'ausilio di terzi trasportatori- Parte_1 dall'abitazione di ? Persona_1
6) Vero che nel settembre del 2012 i Sigg.ri e hanno chiuso a Controparte_1 Controparte_2 chiave sia il cancello che separa le entrate delle unità abitative (lungo Via Verdi) sia la porta della lavanderia collocata nella parte posteriore delle medesime e ciò hanno fatto senza il consenso della
Sig.ra ed omettendo la consegna di copia delle chiavi di tali serrature? CP_1
7) Vero che, in assenza di alcuna autorizzazione, in data 27.08.12 i Sigg.ri e Controparte_1 hanno abbattuto un paletto di cemento collocato sull'area indivisa in comunione e Controparte_2 hanno provveduto alla chiusura di una porzione di detta area mediante costruzione di recinzione con paletti e rete metallica, con il risultato di privare dell'accesso e del godimento di parte Parte_1 dell'area indivisa?
8) Vero che in data 27.08.12 la Sig.ra ha avvertito della chiusura non autorizzata il Parte_1
Comando dei Carabinieri di IL, i quali sono intervenuti e hanno redatto verbale di intervento?
9) Vero che, fino alla data della pubblicazione, l'originale del testamento olografo di data 28.04.11 di era in deposito fiduciario presso lo studio del Notaio Dr. di Vicenza? Persona_1 Persona_3
A testi si indicano: la Sig.ra residente a [...], la Sig.ra Testimone_1 Testimone_2 residente a [...], il Sig. residente a [...], il Responsabile del Testimone_3
Comando dei Carabinieri di IL (VI) e il Notaio Dr. con studio a Vicenza.- Persona_3
II°) Non ammettere la prova per interpello e testimoni richiesta da parti convenute per i motivi di cui alla memoria di data 20.06.2013; per la denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte dei capitoli ex adverso formulati si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi residente Testimone_1
a IL (VI), residente a [...] e residente a [...]Testimone_2 Testimone_3
(VI).-
III°) Non ammettere le istanze di prova formulate da e in quanto Controparte_4 Controparte_2 tardive e perciò inammissibili.-
IV) Ordine a Banca Popolare di Vicenza – Agenzia di IL di esibire gli originali dei contratti di contratto di conto corrente e di deposito sottoscritti da nonché l'estratto delle Persona_1 movimentazioni bancarie dalla data di apertura ad oggi del conto corrente n. 045768 intestato a
[...]
nonché le movimentazioni dalla data di acquisto ad oggi, con relativo controvalore dei titoli, Per_1 del conto deposito titoli n. 046-002214048-000 intestato a .- Persona_1
Causa n. 5539/12 R.G.
6 Nel merito, voglia l'On.le Tribunale:
I°) In via principale, dichiarare nullo e/o inefficace perché assolutamente simulato e/o comunque inopponibile all'attrice ex art. 534 c.c. il contratto di compravendita di data 31.05.12 in pari data autenticato con atto Rep. n.52.877 e Racc. n.20.803 del Notaio Avv. di Vicenza Persona_2
(trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza il 04.06.2012 ai n. 9793 R.G. - n. 7280
R.P.) avente ad oggetto i seguenti beni immobili: “ in IL - Foglio 3 (tre) – Catasto Fabbricati:
Particella n. 589 sub 1 (uno) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 . - Cat. A/3 - cl. 4 – vani 10 - RCE 723,04
Particella n. 589 sub 2 (due) – Via Giuseppe Verdi p.T . - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26” e per l'effetto, dichiarato che i beni immobili oggetto di detto contratto non appartengono a Controparte_2 condannare e gli eredi di e a Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 restituire all'attrice i beni immobili oggetto di detto contratto, liberi e sgomberi da persone o cose.-
II°) In subordine, revocare ex art. 2901 c.c. il contratto di compravendita descritto al punto I°) che precede e dichiarare conseguentemente inefficace detto contratto di compravendita nei confronti di
.- Parte_1
III°) Per la denegata ipotesi che il contratto di compravendita di data 31.05.12 descritto al punto I°) che precede fosse ritenuto valido, efficace ed opponibile a e/o per il caso di mancata Parte_1 restituzione dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita, per le causali descritte al paragrafo
6) dell'atto di citazione condannare e gli eredi di nonché Controparte_4 Controparte_1
in solido tra loro, a pagare a importo pari al controvalore dei beni Controparte_2 Parte_1 immobili situati a IL (VI), Via Verdi oggetto del contratto di compravendita di data 31.05.12 e a risarcire il danno sofferto, nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorato da interessi, interessi su interessi e rivalutazione monetaria.-
IV°) Per la denegata ipotesi di rigetto delle domande sub I°) e II°), accertare la titolarità in capo a del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. sui beni immobili integranti quota dell'eredità Parte_1 della defunta ed il legittimo esercizio dei diritti di riscatto e retratto effettuati con il Persona_1 presente atto, conseguentemente dichiarare che è proprietaria dei seguenti beni Parte_1 immobili oggetto del contratto di compravendita descritto al punto I°) che precede: “ in IL - Foglio 3
(tre) – Catasto Fabbricati: Particella n. 589 sub 1 (uno) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 . - Cat. A/3 - cl. 4
– vani 10 - RCE 723,04 Particella n. 589 sub 2 (due) – Via Giuseppe Verdi p.T . - Cat. C/6 - cl. 3 – 14
m2 - RCE 33,26” e, previa compensazione del credito spettante ad essa attrice quale controvalore dei beni immobili oggetto di compravendita e/o a titolo di indebito o risarcimento del danno con il
7 controcredito per il prezzo ovvero -in subordine- previo pagamento del prezzo secondo le rate pattuite nel contratto di compravendita, condannare al rilascio immediato dei beni immobili Controparte_2 oggetto di retratto successorio, liberi e sgomberi da persone o cose.-
V°) In ogni caso, ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza.-
VI°) In ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte.-
VII°) In ogni caso, condannare le parti convenute a rifondere all'attrice gli oneri di lite.-
In via istruttoria, si conclude rinviando a tutte le medesime istanze sopra riportate di cui alla causa n.5166/12 R.G..-
Causa n. 4148/2018 R.G.
Nel merito, voglia l'On.le Tribunale disporre la divisione all'interno della stirpe di tra i Persona_4 singoli componenti della stessa e cioè tra ed il convenuto -eredi Parte_1 Controparte_3 per rappresentazione del padre premorto con conseguente suddivisione e Persona_4 formazione delle singole subporzioni spettanti a ciascuno di essi quali componenti della stirpe e con assegnazione all'attrice della subporzione di almeno 1/3 dei beni ereditari della Parte_1 defunta in conformità al testamento olografo di data 28.04.11 e ferma restituzione Persona_1 dei frutti percetti e percipiendi, con rifusione degli oneri di lite.-
CONCLUSIONI CONVENUTA : Controparte_4
Il sottoscritto procuratore, nell'esclusivo interesse della sig.ra , Controparte_4 visto che:
- la stessa ha ritenuto di accettare l'eredità del padre sig. con beneficio di Controparte_1 inventario;
- la stessa non è in possesso di alcun bene del defunto padre, non detiene alcunché, non ne usa e/o utilizza e/o abita in alcuno di essi;
- la stessa esprime e ribadisce ferma distanza dalla posizione processuale assunta dal padre e dalla difesa finora dallo stesso approntata, ritenendo in larga parte di aderire alle domande svolte da parte attrice;
considerato che:
- la convenuta sig.ra non ha ottemperato all'invito del Giudicante di rendere il conto, Controparte_2 invito oggetto di rinnovati concessi termini non da ultimo al 31.01.2023 e, pertanto, i frutti percepiti dalla in forza di contratto di locazione dal 2014 saranno di complessivi Euro 55.000,00= ca. in sorte;
CP_2
8 precisa le seguenti
CONCLUSIONI:
Nel merito:
Causa n. R.G. 5166/2012:
Nel merito, Voglia l'On. Tribunale:
1) Accertare che l'asse ereditario relitto da nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in Vicenza il 08.01.2012 è costituito:
a) dai beni immobili così identificati:
- piena proprietà del terreno sito in IL individuato al Catasto: in IL – Foglio 3, catasto terreni: particella 589, ente urbano sup. 04.85 ha;
- piena proprietà del fabbricato situato in IL, via Giuseppe Verdi individuato in catasto fabbricati,
Foglio 3, particella 589 sub. 1, via Giuseppe Verdi, p. T-1-2, cat. A/3, cl. 4, vani 10, RCE 723,04; particella 589 sub. 2, via Giuseppe Verdi p. T, cat. C/6, cl. 3, m2 14, RCE 33,26; particella 589 sub. 3, via Giuseppe Verdi, p. T-1, cat C/3, cl. 4, vani 10, RCE 723,04; particella 589 sub. 4, via Giuseppe Verdi,
p. T, cat. C/6, cl. 3, mq 25, RCE 59,39;
b) dai beni mobili costituiti da:
- saldo conto corrente n. 0845768 intestato alla de cuius presso Banca Popolare di Vicenza Scpa – filiale di IL, saldo conto deposito titoli n. 46/002214048 intestato alla de cuius presso la Banca
Popolare di Vicenza Scpa – filiale di IL, la somma di denaro contante pari ad Euro 30.000,00 custodita presso l'abitazione della de cuius, gli arredi e le pertinenze dell'unità immobiliare sita ad abitazione della de cuius e situata in IL, via G. Verdi;
2) Accertare e dichiarare che gli eventuali beni di cui la sig.ra sarà obbligata alla Controparte_4 restituzione in quanto di proprietà della sig.ra e in asserita detenzione del sig. Persona_1
saranno solamente quelli accertati in sede di inventario;
Controparte_1
3) Dichiarare apocrifo e per tali motivi nullo e/o annullabile e/o comunque privo di efficacia alcuna,
l'apparente testamento olografo di data 10.09.2011, pubblicato il 25.01.2012 con atto n. 52.097 Reo, n,
20.230 Racc. Notaio di Vicenza, di;
Persona_2 Persona_1
4) Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo di data 28.04.2011 di Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Vicenza il 08.01.2012 con conseguente
[...] accertamento della nullità della disposizione testamentario a titolo particolare contenuta in detto testamento olografo e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di erede con beneficio di inventario
9 per la quota di 1/3 di , succeduta in rappresentazione al legittimario pretermesso Controparte_4
e di eredi testamentari di e , succeduti per Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 rappresentazione al di loro padre , ai quali spetta la quota di 2/3 dell'eredità di Persona_4 [...]
; Per_1
5) Rigettare la domanda di indegnità spiegata dall'attrice nei confronti di perché Controparte_1 infondata e priva di riscontro probatorio.
6) Respingersi tutte le rimanenti domande di risarcimento danno, svolte in via principale che subordinata, di rendimento del conto e di restituzione avanzate nei confronti del sig. CP_1
, cui è succeduta in rappresentazione la sig.ra , sia dalla sig.
[...] Controparte_4 Parte_1
che dalla sig.ra ;
[...] Controparte_2
7) Ammettere CTU volta ad accertare il reale valore commerciale dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta , determinandone il valore di mercato e formando un Persona_1 progetto divisionale, alla luce dell'accettazione con beneficio di inventario della sig.ra ; Controparte_4
Causa R.G. 5539/2012:
8) Dichiarare la simulazione assoluta e per l'effetto la nullità dell'atto concluso tra e Controparte_1
a ministero del Notaio di stipulato in data 31.05.2012, Rep. n. Controparte_2 Per_2 Per_2
52.877 e Racc. n. 20.803, trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza il 04.06.2012 ai n. 9793 RG – n. 7280 R.P. avente ad oggetto la compravendita della piena proprietà dei seguenti beni immobili, catastalmente identificati la Catasto Fabbricati del Comune di IL, Foglio 3, particella 589 sub. 1 – via Giuseppe Verdi, p. T – 1 -2, cat. A/3, cl. 4, vani 10, RCE 723,04=; particella 589 sub. 2, via
Giuseppe Verdi, p. T, cat. C/6, cl. 3, ,q 14, RCE 33,26= ordinando al competente conservatore dell'Agenzia del Territorio, con esonero di ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione ed annotazione della sentenza di accoglimento della domanda giudiziale avente ad oggetto il presente atto di compravendita e per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione delle somme Controparte_2 indebitamente percepite pari ad Euro 55.000,00=, di cui all'omesso rendimento del conto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi al soddisfo effettivo,
9) Dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata da nei confronti di Controparte_2 [...]
, succeduta in rappresentazione al sig. , di restituzione di prezzo CP_4 Controparte_1 asseritamente corrisposto per l'acquisto dell'immobile oggetto della compravendita simulata;
10 10) Rigettare le domande svolte nei confronti di aventi ad oggetto il rendimento dei Controparte_4 conti da parte di , anche con riguardo alle somme sborsate dall'attrice per spese di Controparte_1 qualsiasi natura dell'eredità e previa collazione da parte dei coeredi nonché previa imputazione da parte di degli importi indebitamente trattenuti a titolo di frutti e/o crediti dell'eredità. Controparte_1
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.
In ogni caso:
Con integrale rifusione di compensi professionali e spese di causa ed in particolare nei confronti della sig.ra si chiede la condanna al pagamento delle spese per lite temeraria, oltre Controparte_2 accessori come per legge ed in via subordinata per la compensazione delle spese tra la parti.
**********
Il sottoscritto difensore chiede che vengano assegnati i termini massimi per il deposito delle memorie difensive conclusive ex art. 190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 31.07.2012-04.08.2012, , chiamata Parte_1
a succedere per rappresentazione del di lei padre , premorto a , Persona_4 Persona_1 madre di quest'ultimo e deceduta in data 08.01.2012, evocava in giudizio lo zio , Controparte_1 figlio della de cuius, nonché il fratello , chiedendo venisse accertata e dichiarata la Controparte_3 nullità del testamento olografo della nonna in data 10.09.2011 e l'efficacia del Persona_1 precedente testamento olografo in data 28.04.2011, l'indegnità a succedere di , e, Controparte_1 in via subordinata, nell'ipotesi di accertata validità dell'impugnato testamento, disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota ad essa riservata e, in ogni caso, previo rendimento dei conti da parte dello zio e collazione, disporsi la divisione dell'asse ereditario della nonna, con condanna di alla restituzione alla massa ereditaria dei beni illegittimamente prelevati ed al Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti sia al deterioramento dei beni ereditari che erano nella sua esclusiva disponibilità sia al godimento degli stessi.
, nel costituirsi in data 13.03.2013, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie Controparte_1
e la divisione dei beni relitti non contemplati nel testamento del 14.09.2011 e, in via subordinata riconvenzionale, qualora fosse accertata la nullità di detto testamento, chiedeva accertarsi la nullità del testamento del 28.04.2011, con conseguente apertura della successione legittima, o, in via di estremo
11 subordine, la lesione della sua quota di legittima, in ogni caso con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 02.04.2013 veniva dichiarata la contumacia di ed altresì disposta la Controparte_3 riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 5539/2012 R.G., nel quale aveva Parte_1 chiesto, in principalità, dichiararsi la nullità e/o inefficacia per simulazione assoluta e/o comunque l'inopponibilità a sé ex art. 534 c.c. del contratto di compravendita in data 31.05.2012 intercorso tra e la di lui compagna , avente ad oggetto l'alienazione di beni Controparte_1 Controparte_2 immobili appartenenti alla comunione ereditaria in discussione, in subordine dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo negozio e, in estremo subordine, accertarsi il diritto di prelazione ex art. 732
c.c. in capo ad essa attrice.
Il e la costituitisi con un'unica comparsa in data 09.01.2013, contestando le CP_1 CP_2 domande attoree in fatto ed in diritto, ne avevano chiesto l'integrale rigetto.
Nel giudizio così riunito, veniva espletata C.T.U. grafologica, nominando all'uopo il dott. . Persona_5
La causa veniva altresì istruita mediante interpello dei convenuti e Controparte_1 CP_2
nonché escussione dei testi , e .
[...] Testimone_4 Testimone_1 Testimone_5
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2017, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Con sentenza parziale n. 704/2018, pubblicata il 13.03.2018, il Tribunale di Vicenza, giudicando in composizione collegiale, così decideva:
“1. dichiara aperta la successione testamentaria in morte di , nata ad [...]_1
(Francia) l'01.08.1926 e deceduta in Vicenza in data 08.01.2012;
2. dichiara l'annullamento del testamento olografo apparentemente redatto da in Persona_1 data 10.09.2011;
3. rigetta la domanda di indegnità spiegata da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
4. accerta e dichiara la nullità della seguente disposizione testamentaria a titolo particolare contenuta nel testamento olografo della de cuius in data 28.04.2011: « Persona_1 Parte_2
l'appartamento a piano terra con garage»;
5. accerta e dichiara la qualità di erede legittimario pretermesso di , cui spetta la Controparte_1 quota di riserva di un terzo, e di eredi testamentari di e , succeduti Parte_1 Controparte_3
12 per rappresentazione al di loro padre , ai quali spetta la quota complessiva di due terzi Persona_4 dell'eredità di;
Persona_1
6. accerta e dichiara che nel patrimonio ereditario lasciato da sono compresi i Persona_1 seguenti beni:
a) beni immobili:
a1) piena proprietà del terreno così catastalmente identificato: Catasto Terreni del Comune di IL
(VI), foglio 3, particella 589 Ente Urbano Sup. 04 85 ha;
a2) piena proprietà delle unità abitative situate in IL (VI), via Giuseppe Verdi, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune, foglio 3:
‒ particella 589 sub 1 - Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 - Cat. A/3 - cl.
4 - vani 10 - RCE 723,04;
‒ particella 589 sub 2 - Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26;
‒ particella 589 sub 3 - Via Giuseppe Verdi p.T -1 - Cat. A/3 - cl.
4 - vani 10 - RCE 723,04;
‒ particella 589 sub 4 - Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl. 3 - 25 m2 – RCE 59,39;
b) beni mobili:
b1) conto deposito bancario e titoli n. 46/2214048 accesso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.
– filiale di IL (VI);
b2) conto corrente n. 0845769 acceso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. – filiale di IL
(VI);
b3) un orologio ed altri beni conservati all'interno di un contenitore che è pacificamente nella disponibilità di;
Controparte_1
7. dichiara la simulazione assoluta e, per l'effetto, la nullità dell'atto concluso tra e Controparte_1
a ministero Notaio stipulato in data 31.05.2012 (Rep. n. 52.877 e Controparte_2 Persona_2
Racc. n. 20.803), trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza il 04.06.2012 ai n. 9793
R.G. - n. 7280 R.P., avente ad oggetto la compravendita della piena proprietà dei seguenti beni immobili, catastalmente identifica al Catasto Fabbricati del Comune di IL (VI), foglio 3:
‒ particella 589 sub 1 - Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 - Cat. A/3 - cl.
4 - vani 10 - RCE 723,04;
‒ particella 589 sub 2 - Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26;
8. ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione ed annotazione della presente sentenza di accoglimento della domanda giudiziale avente ad oggetto l'atto di compravendita immobiliare sopra indicato;
13
9. dichiara l'inammissibilità della domanda spiegata da nei confronti di Controparte_2 CP_1
di restituzione del prezzo asseritamente corrisposto per l'acquisto dell'immobile oggetto della
[...] compravendita simulata;
10. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da;
Controparte_1
11. dispone la rimessione del procedimento in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
12. spese alla sentenza definitiva.”.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per l'esigenza di procedere a CTU estimativa dei beni da dividere e alla redazione dei relativi progetti divisionali, nominandosi il consulente d'ufficio in persona del geom. , al quale essenzialmente venivano sottoposti i quesiti: CP_6
- di determinare il valore del patrimonio di all'attualità; Persona_1
- di accertare la sussistenza di eventuali diritti reali di terzi sui beni immobili e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli;
- di verificare se il compendio ereditario fosse comodamente divisibile;
- di predisporre i progetti divisionali del caso;
- di verificare il valore locativo dell'abitazione della de cuius dall'apertura della successione fino al luglio
2012, nonché il valore di godimento dell'area comune dal settembre 2012 all'aprile 2013.
L'incarico al CTU veniva conferito all'udienza del 29 marzo 2018, alla quale i procuratori delle parti costituite formulavano riserva d'appello avverso la sentenza n. 704/2018.
L'elaborato peritale della CTU, dopo alcune proroghe, veniva depositato in data 15.10.2018.
Nelle more, sempre l'attrice , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data Parte_1
13.06.2018 (procedimento n. 4148/2018 R.G.), aveva chiesto la divisione dell'asse ereditario di
[...]
all'interno della stirpe del padre premorto , e quindi tra la stessa ed il fratello Per_1 Persona_4
, quali eredi per rappresentazione del padre. Controparte_3
Rimasto sempre contumace , disposto il mutamento del rito con passaggio al rito Controparte_3 ordinario, il procedimento in questione veniva riunito alle altre preesistenti cause relative alla successione di e alla divisione dell'asse ereditario della stessa. Persona_1
Veniva quindi incaricato il geom. di un'integrazione della CTU, per la formazione e suddivisione CP_6 delle singole subporzioni spettanti a ciascun componente la stirpe di (ossia Persona_4 Parte_1
e ) dell'asse ereditario della de cuius in conformità al
[...] Controparte_3 Persona_1 testamento olografo di data 28.04.2011, con quote di 1/3 ciascuno ai tre condividenti ( CP_1
14 , e ), con formazione di progetti divisionali e relativi CP_1 Parte_1 Controparte_3 conguagli.
Intervenute modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo (con sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo), con provvedimento emesso all'udienza del 17.10.2019 veniva ordinato alla convenuta il rendimento del conto relativo in particolare all'immobile sito in IL (VI) via CP_2
Verdi di cui al capo VII della sentenza non definitiva n. 704/2018.
A seguito del deposito di istanza di modifica / revoca dell'ordinanza di rendimento del conto, veniva fissata udienza per instaurare il necessario contraddittorio sull'istanza.
Disposto successivamente un rinvio dell'udienza essendo emerse prospettive conciliative, all'udienza all'uopo fissata del 15 gennaio 2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso del convenuto . Controparte_1
Riassunto il giudizio ad iniziativa dell'attrice, si costituivano (figlia di Controparte_4 CP_1
) e (con nuovo difensore) la convenuta .
[...] Controparte_2
La prima dichiarava di aver accettato l'eredità del padre (col quale, per vicissitudini familiari, non aveva avuto da tempo alcun rapporto) con beneficio di inventario;
di non essere in possesso di alcun bene dell'asse ereditario paterno;
di non detenere, né usare né abitare alcuno di detti beni.
Dichiarava altresì di prendere ferma distanza dalla posizione assunta dal padre e dalle difese in precedenza dallo stesso approntate.
Dichiarava inoltre che non intendeva in alcun modo contestare e impugnare la sentenza parziale che aveva dichiarato la simulazione assoluta e conseguente nullità dell'atto intervenuto tra CP_1
e a ministero Notaio stipulato in data 31.05.2012.
[...] Controparte_2 Persona_2
A propria volta, la dichiarava di costituirsi nel processo riassunto anche in qualità di coerede CP_2 testamentaria di (giusto testamento olografo 18.01.2012 allegato in copia) in Controparte_1 concorso con la figlia del testatore ribadiva la riserva di appello avverso la sentenza parziale CP_4 nonché l'istanza di revoca dell'ordine di rendere il conto.
Così integrato il contraddittorio a seguito della riassunzione, rinnovato l'ordine di rendimento del conto alla convenuta al quale quest'ultima ancora una volta non ottemperava, veniva fissata udienza CP_2 per precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'udienza del 23 gennaio 2024 (svoltasi in modalità cartolare), la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate come da epigrafe dai procuratori dell'attrice e di
15 (mentre la convenuta non precisava le proprie conclusioni), e Controparte_4 Controparte_2 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per deposito degli scritti conclusionali.
***************
Alla prosecuzione del giudizio, riassunto per la morte di , la convenuta si è Controparte_1 CP_2 costituita quale erede testamentaria del medesimo mentre l'altra coerede per vocazione testamentaria
(figlia del de cuius) alla prima udienza successiva alla riassunzione del 2 novembre Controparte_4
2021 ha dichiarato di riservarsi il promuovimento dell'azione di disconoscimento del testamento.
Azione di disconoscimento che poi, almeno allo stato, non risulta promossa, in modo che il Collegio non può che considerare la quale erede (la produzione della scheda testamentaria per intervenire CP_2 nel giudizio equivale univocamente ad accettazione dell'eredità), con ogni conseguente statuizione in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria.
Pure l'attrice ha contestato (peraltro genericamente) la vocazione testamentaria della tra l'altro CP_2 rilevando come il testamento non risulti (ancora) pubblicato.
Ora, a tacere del fatto che rimane dubbia la legittimazione di a sollevare tale Parte_1 eccezione, dal momento che la vocazione testamentaria rileva esclusivamente all'interno della porzione di , alla quale l'attrice rimane ovviamente estranea, la mancata pubblicazione Controparte_1
(come rimarca la difesa della potrebbe avere rilevanza con riguardo all'eventuale divisione CP_2 coattiva dell'eredità del testatore, e non invece all'eredità della , esclusivo oggetto del presente Per_1 giudizio.
Nel prosieguo, pertanto, allorquando verrà menzionato , dovrà intendersi eredi Controparte_1
(nella cui posizione risultano subentrate in parti uguali la e Controparte_1 CP_2 CP_4
.
[...]
Sempre in merito alla vocazione testamentaria, ha tentato sin dalla costituzione di Controparte_4 rimarcare la propria personale distinzione rispetto alla posizione ed alle condotte processuali del de cuius (ad esempio dichiarando piena adesione alla domanda avversaria che aveva avuto accoglimento nella sentenza parziale), evidentemente al fine di evitare o prevenire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle precedenti fasi della lite, come in punto accollo delle spese processuali.
Nondimeno il Collegio rileva che l'erede (sia pur con i limiti di esposizione e le garanzie dell'accettazione con beneficio di inventario, come nel caso di specie) subentra nella stessa posizione del proprio
“autore”.
16 Quanto sopra puntualizzato, va rilevato che dopo la sentenza parziale e all'esito dell'istruttoria (in particolare della CTU per la stima dei beni immobili e la predisposizione dei progetti divisionali), la presente (annosa) controversia appare suscettibile di addivenire ad approdi decisori definitivi, essendo tra l'altro indiscussi i beni (immobili e mobili) costituenti l'asse ereditario della de cuius
[...]
, i loro valori (non contestati), le rispettive quote ereditarie e la volontà delle parti tutte di Per_1 procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Per altro verso, alla luce del pregresso comportamento concludente della convenuta , la Controparte_2 quale per ben due volte (cfr. narrativa) ha ingiustificatamente omesso di rendere il conto della gestione, pur essendo pacificamente nel possesso di parte dei beni ereditari, ossia degli immobili particelle 589 sub 1 e 589 sub 2 (cfr. contratto di locazione a terzi, allegato 3 CTU 30.07.2018 geom. ), oggetto CP_6 dell'apparente negozio di compravendita col coerede (all'epoca suo convivente) , Controparte_1 dichiarato invalido per simulazione assoluta con la citata sentenza parziale, si giustifica la condanna della stessa convenuta alla rifusione a favore degli altri coeredi (i quali ne hanno fatto domanda) dell'equivalente monetario per l'utilizzo in via esclusiva dei beni, e così per l'arricchimento economico conseguito da beni della massa.
Il nuovo difensore della convenuta (cfr. pag. 5 conclusionale) obietta, alla domanda avversaria di condanna alla restituzione dei frutti della locazione abitativa, che mancherebbe la prova che detti frutti siano stati percepiti.
Nondimeno, a tacere che la stipula di un contratto di locazione induce la ragionevole presunzione
(secondo l'id quoad plerumque accidit) che il locatore (avendone i titoli legali da strumento negoziale) ne abbia percepito il corrispettivo, la convenuta si è comunque sottratta per ben due volte, senza giustificato motivo, all'ordine di rendimento del conto della gestione (col quale avrebbe oltretutto potuto documentare eventuali spese sostenute a parziale riduzione delle entrate patrimoniali derivanti dall'”affitto” dei beni).
E di questa sua inottemperanza non può che sopportare le conseguenze sfavorevoli.
In tale prospettiva, la deve essere condannata a corrispondere all'attrice e a CP_2 Parte_1
(a quest'ultima in proporzione alla quota ereditaria “interna” di erede di Controparte_4 CP_1
) l'importo pari ad un terzo (1/3) della somma di € 500,00 percepita mensilmente a titolo di
[...] canone per il contratto di locazione avente ad oggetto i beni immobili in IL (VI), Foglio 3, particelle
589 sub 1 e 589 sub 2, per ogni mensilità decorrente dall'01.10.2014 e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
17 Il relativo importo capitale andrà maggiorato da interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a calcolarsi su ciascun rateo mensile.
Muovendo alla questione principale dello scioglimento della comunione ereditaria della , e Per_1 premesso che nell'asse ereditario i beni di gran lunga di maggior rilievo sono costituiti dagli immobili, ad avviso del Collegio è possibile procedere alla divisione mediante assegnazione diretta dei beni dell'asse senza procedere a sorteggio.
L'assegnazione diretta viene accettata dalla coerede (che comunque ad essa non si Controparte_4 oppone) ed auspicata dall'attrice , peraltro quest'ultima solo a condizione che venga Parte_1 riconosciuta la sussistenza del diritto di abitazione in capo alla madre, sig.ra , sugli Testimone_1 immobili individuati in CTU con la nomenclatura convenzionale D ed E (nonché sulla quota di terreno), diritto peraltro, inferisce, che farebbe flettere il valore delle unità immobiliari del 48%, con la conseguenza che le stesse sarebbero da stimare nel minor valore di € 69.842,00 anziché in quello maggiore (€ 123.647,04) indicato in CTU.
Il Collegio reputa che non sussistano sufficienti e adeguati elementi per ravvisare la sussistenza in capo alla del preteso diritto di abitazione, che potrebbe rivenire la propria genesi solo nella legge Tes_1
(come per il diritto di abitazione spettante al coniuge, ma ovviamente tale non era la , moglie Tes_1 invece di , figlio della de cuius) e negli altri modi di costituzione tipici previsti Persona_4 dall'ordinamento (alcuno dei quali viene però documentato dall'attrice).
Non certo nel semplice uso o occupazione di fatto dell'immobile, a meno che non venga dimostrata l'usucapione, per la cui declaratoria, peraltro, la non risulta avesse mai agito conseguendo Tes_1 una conforme statuizione giudiziale.
Ne discende l'assoluta inidoneità allo scopo dell'autodichiarazione a firma della stessa , Testimone_1 prodotta dalla difesa di all'udienza del 12 luglio 2019. Parte_1
Nondimeno il Collegio ritiene che tale situazione in fatto – al pari della circostanza che la CP_2
(divenuta poi erede testamentaria di , e quindi partecipe alla successione ) Controparte_1 Per_1 avesse dato in locazione le unità immobiliari acquisite a mezzo compravendita accertata come affetta da simulazione – giustifichi, per ragioni di praticità, il mantenimento dello status quo (salvi i conseguenti conguagli di cui infra), con opzione per l'attribuzione secondo lo schema divisionale n. 3, predisposto dal geom. con elaborato peritale integrativo 03.04.2019, così come riportato in dispositivo. CP_6
Con la duplice conseguenza che:
18 - in primo luogo, vanno appunto stabiliti i conguagli – € 34,843,36 a carico (a debito) di Parte_1
ed a favore (a credito) di (eredi ); € 272,05 a carico
[...] Controparte_1 Controparte_1
(a debito) di ed a favore (a credito) di (eredi Controparte_3 Controparte_1 CP_1
) – recependo in merito le indicazioni a pag. 10 citata CTU geom. ;
[...] CP_6
- in secondo luogo, le spese necessarie per rendere autonomo l'immobile, ossia occorrenti per le opere murarie destinate a chiudere l'attuale porta di accesso alla scala di collegamento al piano primo e la chiusura della porta di accesso interna all'autorimessa, nonché per la modifica del cancello carraio esistente e dell'ingresso fronte unità, oltre alle spese catastali ed urbanistiche preventivabili, per un totale di (€ 8.000,00 + € 2.100,00 + € 3.000,00) € 13.100,00 (cfr. pag. 9 medesima CTU), andranno poste a carico di ogni gruppo autonomo di coeredi in misura paritaria, e così per 1/3 (un terzo) ciascuno.
Vanno inoltre disposte le attribuzioni mobiliari, ossia dei beni mobili in senso stretto (che poi consistono nelle monete, italiane ed estere, per lo più nella quasi totalità fuori corso, e monili, di cui alla documentazione fotografica allegata sub 12 alla “prima” CTU 30.07.2018, ed al verbale di causa
30.04.2019) nonché (a mezzo riparto del saldo) l'assegnazione della provvista dei conti corrente e deposito in essere presso istituto bancario (nella specie Banca Popolare di Vicenza, oggi Banca Intesa).
A tal ultimo proposito è risultato un saldo di conto corrente n. 0845768 acceso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. – filiale di IL (VI), oggi Banca Intesa, al 31.03.2017, per complessivi €
34.319,00.
Tale saldo (oltre ad eventuali accessori per interessi maturati successivamente, non noti né dichiarati al
Tribunale) deve essere attribuito secondo le rispettive quote ai partecipi alla comunione ereditaria, e quindi per 1/3 a , per 1/3 a e per 1/3 a (eredi Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 di ). Controparte_1
In ordine ai beni mobili in senso proprio, va preliminarmente rilevato come alcuna delle parti abbia manifestato particolare interesse all'attribuzione di uno o piuttosto di un altro oggetto, ovvero segnalato un qualche loro particolare valore, venale o affettivo (per lo più sembra trattarsi di monete fuori corso ovvero di monili privi di significativo valore se non addirittura di bigiotteria).
Il Collegio ritiene di poter procedere al concreto riparto come da dispositivo (capo I sub B) – peraltro alcuno dei contendenti, come detto, avendo palesato particolare interesse a specifiche assegnazioni – precisando che, per quanto possibile, si è tentato di disporre un'attribuzione per gruppi omogenei, procedendo per esempio ad una divisione paritaria delle singole monete (e valute), specie allorquando il numero di pezzi è risultato divisibile per tre.
19 Ogni altra diversa e/o maggiore domanda delle parti (escluse ovviamente le statuizioni già sancite con la sentenza parziale) va invece rigettata.
In particolare deve essere respinta la domanda dell'attrice, rimasta del tutto sfornita di riscontri probatori, per una condanna delle altre parti ( e/o eredi di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
) a risarcire l'asserito danno per mancata manutenzione e deterioramento dei beni mobili e
[...] immobili dell'asse.
Così definita la lite, dovendo procedersi alla liquidazione delle spese processuali, queste possono essere liquidate come da dispositivo, in particolare quanto ai compensi professionali ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile di complessità media, importi tariffari medi.
L'accollo ovviamente deve seguire il criterio comune della (prevalente) soccombenza, che è totale per i convenuti costituiti ( e ) quanto alla domanda di simulazione (n. Controparte_1 Controparte_2
5539/2012 r.g.) e largamente prevalente ma non totale per il convenuto (essendo Controparte_1 stata rigettata la domanda di indegnità avverso lo stesso) quanto alla domanda di annullamento di testamento olografo per apocrifia (n. 5166/2012 r.g.).
In tale causa le spese della CTU grafologica dott. , per € 1.510,68 (doc. 28 attrice), Persona_5 vanno poste per l'intero a carico per l'intero degli eredi , al pari della somma di € Controparte_1
700,00 per spese consulente di parte grafologico dott.ssa (doc. 30 attrice). Persona_6
I compensi complessivamente liquidati per la CTU estimativa dei beni dell'asse e per la predisposizione dei progetti divisionali (elaborati peritali del 30.07.2018 e del 03.04.2019), svolta dal geom. , CP_6 vanno invece posti a carico di ciascuna parte (incluso il contumace ) in proporzione alle Controparte_3 rispettive quote di partecipazione all'asse ereditario, trattandosi di attività necessaria allo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcunché invece potrebbe pretendere l'attrice quanto a spese (anticipazioni) e Parte_1 compensi per la causa promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (n. 4148/2018 r.g.) a suo esclusivo vantaggio per la divisione dell'asse ereditario della all'interno della stirpe del padre premorto Per_1
, e quindi tra la stessa ed il fratello (rimasto contumace), trattandosi Persona_4 Controparte_3 di domanda “dimenticata” o “trascurata” proponendo inizialmente il contenzioso che - non richiedendo appunto la divisione all'interno della stirpe - aveva reso necessario un nuovo ricorso.
Dovendo ad ogni modo il Collegio procedere ad una liquidazione complessiva degli oneri del contenzioso, neppure potrebbe trascurarsi che alcune delle pretese di siano risultate Parte_1
20 recessive ovvero infondate e così da rigettare (oltre all'indegnità dello zio , la pretesa di far CP_1 riconoscere un insussistente diritto di abitazione in capo alla propria madre, nonché la generica domanda di risarcimento del danno per asserito deterioramento dei beni ereditari ascrivibile agli altri chiamati all'eredità).
Alla luce di tali considerazioni pare congruo e conforme a giusti motivi una condanna degli eredi e ) a rifondere all'attrice compensi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 professionali ed anticipazioni (inclusi oneri per spese e imposte trascrizioni, suoi docc. 32 e 33) delle due cause riunite (escluso appunto il ricorso n. 4148/2018 r.g.) limitatamente ai 4/5 (quattro quinti) dell'intero liquidato in dispositivo, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le medesime parti.
Nulla invece va disposto in ordine alle spese processuali quanto al convenuto , che Controparte_3 rimanendo contumace neppure ha opposto o contrastato le domande degli altri coeredi.
Va infine impartito ordine al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ed annotazione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, già parzialmente decisa con sentenza non definitiva n. 704/2018, pubblicata il 13.03.2018, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria della de cuius mediante le Persona_1 seguenti attribuzioni:
A) attribuzioni immobiliari (schema divisionale n. 3, predisposto dal CTU geom. con CP_6 elaborato peritale integrativo 03.04.2019): aa)- a , piena proprietà dell'unità abitativa situata in IL (VI), via Giuseppe Verdi, Parte_1
c.d. abitazione lettera D, piano terra mq. 89,32, portico ingresso mq. 3,41, piano primo mq. 89,32, poggiolo mq. 3,41, c.d auto rimessa lettera E mq. 29,16, terreno scoperto mq. 159,53, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune, foglio 3, particella 589 sub 3 - Cat. A/3
- cl. 4; particella 589 sub 4 - Cat. C/6 - cl. 3; bb)- a , piena proprietà dell'unità abitativa situata in IL (VI), via Giuseppe Verdi, Controparte_3
c.d. abitazione lettera B, piano terra mq. 3,76, piano primo mq. 105,93, poggiolo mq. 8,82, soffitta mq.
105,93, posto auto mq. 12,50, terreno scoperto mq. 12,02, così catastalmente censite al Catasto
21 Fabbricati del predetto Comune, foglio 3, particella 589 sub 3 - Cat. A/3 - cl. 4; particella 589 sub 4 - Cat.
C/6 - cl. 3; cc)- a (eredi di ), piena proprietà dell'unità abitativa situata in Controparte_1 Controparte_1
IL (VI), via Giuseppe Verdi, c.d. abitazione lettera B, piano terra mq. 84,83, c.d auto rimessa lettera C mq. 17,34, terreno scoperto mq. 73,13, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune, foglio 3, particella 589 sub 1- Cat. A/3 - cl. 4; particella 589 sub 2 - Cat. C/6 - cl. 3;
B) attribuzioni mobiliari: aaa)- a , una moneta da lire 5; tre monete da lire 10; due monete da lire 20; tre Parte_1 monete da lire 50; sei monete da lire 100; una moneta da lire 200; una moneta da 10 centesimi di franco svizzero;
una moneta da un franco svizzero;
una moneta da 5 franchi svizzeri;
equivalente in monete di cinque franchi francesi;
equivalente in monete di sei franchi belga;
una moneta da 5 pfenning tedeschi;
due monete da 10 pfenning tedeschi;
una moneta da 1 marco tedesco;
4 monete da 1 scellino austriaco;
una moneta da 100 pesetas;
una moneta da 20 centesimi di franco svizzero;
n. 5 cucchiaini in argento;
un orologio da donna con cinturino in pelle nera, cassa in metallo e quadrante bianco marca star;
un monile in oro con foto;
un pendaglio a croce;
pendaglio a forma di cuore;
bbb)- a , una moneta da lire 5; tre monete da lire 10; due monete da lire 20; tre monete Controparte_3 da lire 50; sei monete da lire 100; una moneta da lire 200; una moneta da 10 centesimi di franco svizzero;
una moneta da un franco svizzero;
una moneta da 5 franchi svizzeri;
equivalente in monete di cinque franchi francesi;
equivalente in monete di sei franchi belga;
una moneta da 5 pfenning tedeschi;
due monete da 10 pfenning tedeschi;
una moneta da 1 marco tedesco;
una moneta da 5 scellini austriaci;
n. 1 moneta olandese;
una moneta da 20 centesimi di franco francese;
n. 5 cucchiaini in argento;
un portachiavi in argento rotto (spezzato in due parti); un monile a forma di luna in bigiotteria;
orecchini in bigiotteria;
ciondolo a forma di sole;
ccc)- a (eredi di ), una moneta da lire 5; tre monete da lire 10; Controparte_1 Controparte_1 due monete da lire 20; tre monete da lire 50; sei monete da lire 100; due monete da lire 200; una moneta da 10 centesimi di franco svizzero;
una moneta da due franchi svizzeri;
una moneta da 5 franchi svizzeri;
equivalente in monete di cinque franchi francesi;
equivalente in monete di sette franchi belga;
una moneta da 5 pfenning tedeschi;
tre monete da 10 pfenning tedeschi;
una moneta da 1 marco tedesco;
una moneta da 10 scellini austriaci;
n. 1 moneta polacca;
una moneta da ½ franco francese;
n.
1 moneta da ¼ di dollaro statunitense;
n. 4 cucchiaini in argento;
un monile in argento;
un monile a forma di luna in bigiotteria;
un pendaglio con orologio;
una collana con chiave;
22 C) attribuzione provvista conti corrente e deposito in essere presso istituto bancario:
Assegna il saldo di conto corrente n. 0845768 acceso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. – filiale di IL (VI), oggi Banca Intesa, al 31.03.2017, per complessivi € 34.319,00 (oltre ad eventuali accessori per interessi successivi), per 1/3 (un terzo) a , per 1/3 (un terzo) a Parte_1
e per 1/3 (un terzo) a (eredi di ); Controparte_3 Controparte_1 Controparte_1
II) accerta e dichiara dovuti i seguenti conguagli:
- € 34,843,36 a carico (a debito) di ed a favore (a credito) di Parte_1 Controparte_1
(eredi di ) Controparte_1
- € 272,05 a carico (a debito) di ed a favore (a credito) di (eredi Controparte_3 Controparte_1 di ); Controparte_1
III) pone la spesa di € 13.100,00 per le opere necessarie alla separazione fisica (materiale) delle unità immobiliari (di cui a pag. 9 CTU 03.04.2019) a carico per 1/3 (un terzo) di ciascuno dei coeredi,
, e (eredi di ); Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_1
IV) dichiarato il mancato ingiustificato rendimento del conto da parte della convenuta , Controparte_2 condanna la medesima a corrispondere all'attrice l'importo pari ad un terzo CP_2 Parte_1
(1/3) della somma di € 500,00 stabilita mensilmente a titolo di canone per il contratto di locazione
(allegato 3, CTU geom. in data 30.07.2018) avente ad oggetto i beni immobili in IL CP_6
(VI), Foglio 3, particelle 589 sub 1 e 589 sub 2, per ogni mensilità decorrente dall'01.10.2014 e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, maggiorata da interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a calcolarsi su ciascun rateo mensile;
V) condanna altresì a corrispondere a i medesimi importi, per Controparte_2 Controparte_4 capitale interessi e rivalutazione monetaria, e per medesimo titolo, di cui al capo IV) che precede, in proporzione alla quota ereditaria (una metà) della medesima quale erede di Controparte_4 CP_1
;
[...]
VI) rigetta ogni altra diversa e/o maggiore domanda delle parti;
VII) pone in via definitiva le spese della CTU grafologica dott. per € 1.510,68 a carico Persona_5 per l'intero degli eredi di , che condanna altresì alla rifusione all'attrice Controparte_1 Parte_1
della somma di € 700,00 per spese consulente di parte grafologico dott.ssa ;
[...] Persona_6
VIII) pone in via definitiva le complessive spese di CTU geom. (elaborati peritali in data CP_6
30.07.2018 e in data 03.04.2019), come liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna parte in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'asse ereditario;
23 IX) condanna le eredi di , e , in solido a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 corrispondere all'attrice le spese processuali – liquidate per l'intero in € 1.064,11 per Parte_1 anticipazioni, € 2.803,25 per spese e imposte trascrizioni, € 16.193,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA come per legge sull'imponibile – in misura pari ai 4/5 (quattro quinti) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le medesime parti;
X) nulla per le spese processuali verso il convenuto contumace;
Controparte_3
XI) ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione ed annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Giovanna Sanfratello)
IL GIUDICE EST.
(dott. Antonio Picardi)
24
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Giovanna SANFRATELLO - Presidente dott. Antonio PICARDI - Giudice rel. dott. Ludovico ROSSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 25.07.2012 al n. 5166/2012 R.G., riunita alle cause iscritte al n.
5539/2012 R.G. e al n. 4148/2018 R.G., tutte promosse da
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna ZAVAGNIN, del Foro di Vicenza, come da mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Corso SS. Felice e
Fortunato n. 62 (ora, Corso A. Palladio n. 57). attrice contro
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Catia Debora ROZZANIGO, del Foro di Vicenza, come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, rilasciata dall'Avv. Luisa Trivella quale amministratore di sostegno del predetto convenuto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Via Generale A.
Chinotto n. 14/16. convenuto
1 , c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Silvia GIURIATO, del Foro di Padova, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Via Palestro
n. 31. convenuta
, c.f. nato a [...] il [...]. Controparte_3 C.F._4 convenuto contumace
All'udienza del 15 gennaio 2021 la causa veniva interrotta per il decesso del convenuto CP_1
.
[...]
La causa veniva riassunta dall'attrice.
A seguito della riassunzione, si costituivano:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_4 C.F._5
Marostica (VI), Via Gobbe n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca FARESIN, del Foro di
Vicenza, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta 28.10.2021 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IL (VI), Via Marosticana n. 81/7.
A seguito di rinuncia al mandato dell'Avv. Francesca FARESIN, si costituiva l'Avv. Maurizio
PASQUALON, del Foro di Vicenza, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta 07.07.2025, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Creazzo (VI), Via A.
Fogazzaro n. 18.
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Controparte_2 C.F._3
ZUCCOLLO, del Foro di Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore 29.10.2021, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Thiene (VI), Via Zanella n.
20.
In punto: divisione di beni caduti in successione.
All'udienza cartolare innanzi al Giudice Istruttore del 23.01.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE : Parte_1
L'attrice , dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande Parte_1 eccezioni ed istanze ex adverso proposte, precisa le conclusioni come segue, anche chiedendo l'assegnazione dei termini per il deposito delle scritture difensive finali ex art.190 cpc.-
Causa n.5166/12 R.G.
2 Nel merito, voglia l'On.le Tribunale:
I°) Accertare che l'asse ereditario relitto da nata a [...] addì Persona_1
01.08.1926 e deceduta a Vicenza addì 08.01.2012, è costituito:
a) dai beni immobili di seguito descritti:
- la piena proprietà del terreno situato a IL (VI) così individuato in Catasto: in IL - Foglio 3
(tre) – Catasto Terreni: Particella 589 Ente Urbano Sup. 04 85 ha
- la piena proprietà del fabbricato situato a IL (VI) Via Giuseppe Verdi così individuato in Catasto: in IL - Foglio 3 (tre) – Catasto Fabbricati:
Particella n. 589 sub 1 (uno) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 . - Cat. A/3 - cl. 4 – vani 10 - RCE 723,04
Particella n. 589 sub 2 (due) – Via Giuseppe Verdi p.T . - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26 Particella
n. 589 sub 3 (tre) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 . - Cat. A/3 - cl. 4 – vani 10 - RCE 723,04 Particella n. 589 sub 4 (quattro) – Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl.
3 – 25 m2 – RCE 59,39
b) dai beni mobili di seguito descritti: saldo conto corrente n.0845768 intestato alla de cuius presso
Banca Popolare di Vicenza Scpa– filiale di IL, saldo conto deposito titoli n. 46/002214048 intestato alla de cuius presso la Banca Popolare di Vicenza Scpa– filiale di IL, la somma di denaro contante pari a € 30.000,00 custodita presso l'abitazione della de cuius, gli arredi e le pertinenze dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione dalla de cuius e situata a IL (VI), Via Verdi.-
II°) Dichiarare apocrifo e per tal motivo radicalmente nullo ovvero annullabile e/o comunque privo effetto per tutti motivi descritti negli atti difensivi, l'apparente testamento olografo di data 10.09.2011, pubblicato addì 25.01.2012 con atto n. 52.097 di Rep. e n. 20.230 di Racc. Notaio Dr. di Persona_2
Vicenza, di , nata a [...] addì 01.08.1926 e deceduta a Vicenza in data Persona_1
08.01.12.-
III°) Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo di data 28.04.11 di Persona_1
, nata a [...] addì 01.08.1926 e deceduta a Vicenza in data 08.01.12, pubblicato
[...] con atto n. 13872 di Rep. e n.7310 di Racc. del Notaio Dr. di Vicenza.- Persona_3
IV°) In via subordinata, e cioè per la non creduta ipotesi di ritenuta validità ed efficacia del suindicato testamento olografo di di data 10.09.11, accertare la quota di legittima spettante Persona_1 all'attrice, quale erede per rappresentazione del padre premorto e figlio della de cuius , Persona_4 ed accertare pure che il valore attribuibile alla quota e/o ai beni assegnati a sono Parte_1
3 inferiori alla quota di legittima ad essa riservata quale erede legittimario e ridurre conseguentemente le disposizioni testamentarie (delle quali sia in ipotesi ritenuta la validità).-
V°) In ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte.-
VI°) In ogni caso -previo rendimento dei conti da parte di e Controparte_2 Controparte_4 comunque degli eredi di anche con riguardo alle somme tutte sborsate dall'attrice Controparte_1 per spese di qualsiasi natura dell'eredità e previa collazione da parte dei coeredi nonché previa imputazione da parte di di e comunque degli eredi di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
degli importi indebitamente trattenuti a titolo di frutti e/o crediti dell'eredità:
[...]
- disporre la divisione dell'asse ereditario della defunta tra (C.F.: Persona_1 Parte_1
) nata a [...] addì 07.07.1975 ed ivi residente a[...], C.F._1
(C.F.: nato a [...] addì 30.10.73 e residente a [...], e (C.F. ) e gli eredi di Controparte_4 C.F._5 CP_1
(C.F.: in conformità al testamento olografo di data 28.04.11 ovvero, in
[...] C.F._2 subordine, in conformità al testamento olografo di data 10.09.11 ed alle norme della successione legittima, previa –occorrendo- determinazione della quota spettante a ciascun coerede- e comunque attribuendo all'attrice beni tali che per quantità e qualità le sia riconosciuta la quota di legittima;
- dare le disposizioni per la conseguente divisione dell'asse fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, previ rimborsi e conguagli, inclusa la reintegrazione dei beni oggetto delle disposizioni lesive della legittima;
- dichiarare tenuti e condannare e comunque gli eredi di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
a restituire in natura all'eredità i beni immobili situati a IL (VI) Via Verdi sopra meglio
[...] descritti e i beni mobili tutti inclusi nell'asse ereditario della defunta, del cui compossesso l'attrice è stata privata, e comunque condannare e comunque gli eredi di Controparte_5 CP_1
a restituire all'attrice gli immobili medesimi, liberi e sgomberi da persone e cose anche
[...] interposte, ovvero condannare e gli eredi di - Controparte_5 Controparte_1 occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno- a pagare all'attrice somma non inferiore al controvalore dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta sottratti ovvero ceduti o alienati a terzi, nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorata da interessi e rivalutazione;
- dichiarare tenuto e condannare e gli eredi di , Controparte_5 Controparte_1 occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno, a versare all'eredità somma pari ai frutti percetti e
4 percipiendi dal godimento dei beni immobili situati a IL (VI) Via G. Verdi al tempo dell'apertura della successione della defunta e durante la comunione ereditaria, maggiorandoli per interessi e rivalutazione monetaria dal tempo dell'apertura della successione a quello della divisione ovvero, in subordine, autorizzare l'attrice a prelevare dall'asse residuo, prima della formazione delle quote ed in proporzione alla sua quota ereditaria, somma pari a detto valore incrementato di frutti e rivalutazione;
- condannare , e gli eredi di a risarcire Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 all'attrice il danno subito e comunque a rimborsare all'attrice ogni spesa e/o onere pagato per le causali di cui agli atti difensivi, nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorata da rivalutazione ed interessi;
- condannare e gli eredi di a risarcire all'attrice Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 il danno subito e subendo per le causali di mancata manutenzione e deterioramento dei beni mobili e immobili sopra descritti nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorata da rivalutazione ed interessi.-
VII°) In ogni caso, ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di trascrivere l'emananda sentenza.-
VIII°) In ogni caso, condannare le parti convenute a rifondere all'attrice gli oneri di lite.-
In via istruttoria:
I°) Ammettere la prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli:
2) Vero che e sono conviventi more uxorio? Controparte_1 Controparte_2
3) Vero che nella primavera del 2012 e più precisamente in data 25.03.12 i beni mobili collocati in
IL (VI), Via Verdi n.31 presso l'abitazione di , e più precisamente gli accessori, Persona_1 il mobilio, gli arredi e i beni personali della medesima, sono stati prelevati dai Sigg.ri
[...]
e i quali li hanno asportati -in difetto di autorizzazione di e CP_1 Controparte_2 Parte_1 mediante l'ausilio di terzi trasportatori (doc.n.24)- dall'abitazione di ? Persona_1
4) Vero che nella primavera del 2012 e più precisamente in data 25.03.12, la Sig.ra Parte_1 ha avvertito del prelievo non autorizzato il Comando dei Carabinieri di IL che sono intervenuti e hanno redatto verbale di intervento e denuncia?
5) Vero che in 18.04.13 i beni mobili collocati in IL (VI), Via Verdi n.31 presso l'abitazione di
, e più precisamente gli accessori, il mobilio, gli arredi e i beni personali della Persona_1 medesima, sono stati prelevati dai Sigg.ri e i quali li hanno Controparte_1 Controparte_2
5 asportati -in difetto di autorizzazione di e mediante l'ausilio di terzi trasportatori- Parte_1 dall'abitazione di ? Persona_1
6) Vero che nel settembre del 2012 i Sigg.ri e hanno chiuso a Controparte_1 Controparte_2 chiave sia il cancello che separa le entrate delle unità abitative (lungo Via Verdi) sia la porta della lavanderia collocata nella parte posteriore delle medesime e ciò hanno fatto senza il consenso della
Sig.ra ed omettendo la consegna di copia delle chiavi di tali serrature? CP_1
7) Vero che, in assenza di alcuna autorizzazione, in data 27.08.12 i Sigg.ri e Controparte_1 hanno abbattuto un paletto di cemento collocato sull'area indivisa in comunione e Controparte_2 hanno provveduto alla chiusura di una porzione di detta area mediante costruzione di recinzione con paletti e rete metallica, con il risultato di privare dell'accesso e del godimento di parte Parte_1 dell'area indivisa?
8) Vero che in data 27.08.12 la Sig.ra ha avvertito della chiusura non autorizzata il Parte_1
Comando dei Carabinieri di IL, i quali sono intervenuti e hanno redatto verbale di intervento?
9) Vero che, fino alla data della pubblicazione, l'originale del testamento olografo di data 28.04.11 di era in deposito fiduciario presso lo studio del Notaio Dr. di Vicenza? Persona_1 Persona_3
A testi si indicano: la Sig.ra residente a [...], la Sig.ra Testimone_1 Testimone_2 residente a [...], il Sig. residente a [...], il Responsabile del Testimone_3
Comando dei Carabinieri di IL (VI) e il Notaio Dr. con studio a Vicenza.- Persona_3
II°) Non ammettere la prova per interpello e testimoni richiesta da parti convenute per i motivi di cui alla memoria di data 20.06.2013; per la denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte dei capitoli ex adverso formulati si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi residente Testimone_1
a IL (VI), residente a [...] e residente a [...]Testimone_2 Testimone_3
(VI).-
III°) Non ammettere le istanze di prova formulate da e in quanto Controparte_4 Controparte_2 tardive e perciò inammissibili.-
IV) Ordine a Banca Popolare di Vicenza – Agenzia di IL di esibire gli originali dei contratti di contratto di conto corrente e di deposito sottoscritti da nonché l'estratto delle Persona_1 movimentazioni bancarie dalla data di apertura ad oggi del conto corrente n. 045768 intestato a
[...]
nonché le movimentazioni dalla data di acquisto ad oggi, con relativo controvalore dei titoli, Per_1 del conto deposito titoli n. 046-002214048-000 intestato a .- Persona_1
Causa n. 5539/12 R.G.
6 Nel merito, voglia l'On.le Tribunale:
I°) In via principale, dichiarare nullo e/o inefficace perché assolutamente simulato e/o comunque inopponibile all'attrice ex art. 534 c.c. il contratto di compravendita di data 31.05.12 in pari data autenticato con atto Rep. n.52.877 e Racc. n.20.803 del Notaio Avv. di Vicenza Persona_2
(trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza il 04.06.2012 ai n. 9793 R.G. - n. 7280
R.P.) avente ad oggetto i seguenti beni immobili: “ in IL - Foglio 3 (tre) – Catasto Fabbricati:
Particella n. 589 sub 1 (uno) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 . - Cat. A/3 - cl. 4 – vani 10 - RCE 723,04
Particella n. 589 sub 2 (due) – Via Giuseppe Verdi p.T . - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26” e per l'effetto, dichiarato che i beni immobili oggetto di detto contratto non appartengono a Controparte_2 condannare e gli eredi di e a Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 restituire all'attrice i beni immobili oggetto di detto contratto, liberi e sgomberi da persone o cose.-
II°) In subordine, revocare ex art. 2901 c.c. il contratto di compravendita descritto al punto I°) che precede e dichiarare conseguentemente inefficace detto contratto di compravendita nei confronti di
.- Parte_1
III°) Per la denegata ipotesi che il contratto di compravendita di data 31.05.12 descritto al punto I°) che precede fosse ritenuto valido, efficace ed opponibile a e/o per il caso di mancata Parte_1 restituzione dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita, per le causali descritte al paragrafo
6) dell'atto di citazione condannare e gli eredi di nonché Controparte_4 Controparte_1
in solido tra loro, a pagare a importo pari al controvalore dei beni Controparte_2 Parte_1 immobili situati a IL (VI), Via Verdi oggetto del contratto di compravendita di data 31.05.12 e a risarcire il danno sofferto, nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorato da interessi, interessi su interessi e rivalutazione monetaria.-
IV°) Per la denegata ipotesi di rigetto delle domande sub I°) e II°), accertare la titolarità in capo a del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. sui beni immobili integranti quota dell'eredità Parte_1 della defunta ed il legittimo esercizio dei diritti di riscatto e retratto effettuati con il Persona_1 presente atto, conseguentemente dichiarare che è proprietaria dei seguenti beni Parte_1 immobili oggetto del contratto di compravendita descritto al punto I°) che precede: “ in IL - Foglio 3
(tre) – Catasto Fabbricati: Particella n. 589 sub 1 (uno) – Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 . - Cat. A/3 - cl. 4
– vani 10 - RCE 723,04 Particella n. 589 sub 2 (due) – Via Giuseppe Verdi p.T . - Cat. C/6 - cl. 3 – 14
m2 - RCE 33,26” e, previa compensazione del credito spettante ad essa attrice quale controvalore dei beni immobili oggetto di compravendita e/o a titolo di indebito o risarcimento del danno con il
7 controcredito per il prezzo ovvero -in subordine- previo pagamento del prezzo secondo le rate pattuite nel contratto di compravendita, condannare al rilascio immediato dei beni immobili Controparte_2 oggetto di retratto successorio, liberi e sgomberi da persone o cose.-
V°) In ogni caso, ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza.-
VI°) In ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte.-
VII°) In ogni caso, condannare le parti convenute a rifondere all'attrice gli oneri di lite.-
In via istruttoria, si conclude rinviando a tutte le medesime istanze sopra riportate di cui alla causa n.5166/12 R.G..-
Causa n. 4148/2018 R.G.
Nel merito, voglia l'On.le Tribunale disporre la divisione all'interno della stirpe di tra i Persona_4 singoli componenti della stessa e cioè tra ed il convenuto -eredi Parte_1 Controparte_3 per rappresentazione del padre premorto con conseguente suddivisione e Persona_4 formazione delle singole subporzioni spettanti a ciascuno di essi quali componenti della stirpe e con assegnazione all'attrice della subporzione di almeno 1/3 dei beni ereditari della Parte_1 defunta in conformità al testamento olografo di data 28.04.11 e ferma restituzione Persona_1 dei frutti percetti e percipiendi, con rifusione degli oneri di lite.-
CONCLUSIONI CONVENUTA : Controparte_4
Il sottoscritto procuratore, nell'esclusivo interesse della sig.ra , Controparte_4 visto che:
- la stessa ha ritenuto di accettare l'eredità del padre sig. con beneficio di Controparte_1 inventario;
- la stessa non è in possesso di alcun bene del defunto padre, non detiene alcunché, non ne usa e/o utilizza e/o abita in alcuno di essi;
- la stessa esprime e ribadisce ferma distanza dalla posizione processuale assunta dal padre e dalla difesa finora dallo stesso approntata, ritenendo in larga parte di aderire alle domande svolte da parte attrice;
considerato che:
- la convenuta sig.ra non ha ottemperato all'invito del Giudicante di rendere il conto, Controparte_2 invito oggetto di rinnovati concessi termini non da ultimo al 31.01.2023 e, pertanto, i frutti percepiti dalla in forza di contratto di locazione dal 2014 saranno di complessivi Euro 55.000,00= ca. in sorte;
CP_2
8 precisa le seguenti
CONCLUSIONI:
Nel merito:
Causa n. R.G. 5166/2012:
Nel merito, Voglia l'On. Tribunale:
1) Accertare che l'asse ereditario relitto da nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in Vicenza il 08.01.2012 è costituito:
a) dai beni immobili così identificati:
- piena proprietà del terreno sito in IL individuato al Catasto: in IL – Foglio 3, catasto terreni: particella 589, ente urbano sup. 04.85 ha;
- piena proprietà del fabbricato situato in IL, via Giuseppe Verdi individuato in catasto fabbricati,
Foglio 3, particella 589 sub. 1, via Giuseppe Verdi, p. T-1-2, cat. A/3, cl. 4, vani 10, RCE 723,04; particella 589 sub. 2, via Giuseppe Verdi p. T, cat. C/6, cl. 3, m2 14, RCE 33,26; particella 589 sub. 3, via Giuseppe Verdi, p. T-1, cat C/3, cl. 4, vani 10, RCE 723,04; particella 589 sub. 4, via Giuseppe Verdi,
p. T, cat. C/6, cl. 3, mq 25, RCE 59,39;
b) dai beni mobili costituiti da:
- saldo conto corrente n. 0845768 intestato alla de cuius presso Banca Popolare di Vicenza Scpa – filiale di IL, saldo conto deposito titoli n. 46/002214048 intestato alla de cuius presso la Banca
Popolare di Vicenza Scpa – filiale di IL, la somma di denaro contante pari ad Euro 30.000,00 custodita presso l'abitazione della de cuius, gli arredi e le pertinenze dell'unità immobiliare sita ad abitazione della de cuius e situata in IL, via G. Verdi;
2) Accertare e dichiarare che gli eventuali beni di cui la sig.ra sarà obbligata alla Controparte_4 restituzione in quanto di proprietà della sig.ra e in asserita detenzione del sig. Persona_1
saranno solamente quelli accertati in sede di inventario;
Controparte_1
3) Dichiarare apocrifo e per tali motivi nullo e/o annullabile e/o comunque privo di efficacia alcuna,
l'apparente testamento olografo di data 10.09.2011, pubblicato il 25.01.2012 con atto n. 52.097 Reo, n,
20.230 Racc. Notaio di Vicenza, di;
Persona_2 Persona_1
4) Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo di data 28.04.2011 di Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Vicenza il 08.01.2012 con conseguente
[...] accertamento della nullità della disposizione testamentario a titolo particolare contenuta in detto testamento olografo e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di erede con beneficio di inventario
9 per la quota di 1/3 di , succeduta in rappresentazione al legittimario pretermesso Controparte_4
e di eredi testamentari di e , succeduti per Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 rappresentazione al di loro padre , ai quali spetta la quota di 2/3 dell'eredità di Persona_4 [...]
; Per_1
5) Rigettare la domanda di indegnità spiegata dall'attrice nei confronti di perché Controparte_1 infondata e priva di riscontro probatorio.
6) Respingersi tutte le rimanenti domande di risarcimento danno, svolte in via principale che subordinata, di rendimento del conto e di restituzione avanzate nei confronti del sig. CP_1
, cui è succeduta in rappresentazione la sig.ra , sia dalla sig.
[...] Controparte_4 Parte_1
che dalla sig.ra ;
[...] Controparte_2
7) Ammettere CTU volta ad accertare il reale valore commerciale dei beni mobili ed immobili integranti l'asse ereditario della defunta , determinandone il valore di mercato e formando un Persona_1 progetto divisionale, alla luce dell'accettazione con beneficio di inventario della sig.ra ; Controparte_4
Causa R.G. 5539/2012:
8) Dichiarare la simulazione assoluta e per l'effetto la nullità dell'atto concluso tra e Controparte_1
a ministero del Notaio di stipulato in data 31.05.2012, Rep. n. Controparte_2 Per_2 Per_2
52.877 e Racc. n. 20.803, trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza il 04.06.2012 ai n. 9793 RG – n. 7280 R.P. avente ad oggetto la compravendita della piena proprietà dei seguenti beni immobili, catastalmente identificati la Catasto Fabbricati del Comune di IL, Foglio 3, particella 589 sub. 1 – via Giuseppe Verdi, p. T – 1 -2, cat. A/3, cl. 4, vani 10, RCE 723,04=; particella 589 sub. 2, via
Giuseppe Verdi, p. T, cat. C/6, cl. 3, ,q 14, RCE 33,26= ordinando al competente conservatore dell'Agenzia del Territorio, con esonero di ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione ed annotazione della sentenza di accoglimento della domanda giudiziale avente ad oggetto il presente atto di compravendita e per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione delle somme Controparte_2 indebitamente percepite pari ad Euro 55.000,00=, di cui all'omesso rendimento del conto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi al soddisfo effettivo,
9) Dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata da nei confronti di Controparte_2 [...]
, succeduta in rappresentazione al sig. , di restituzione di prezzo CP_4 Controparte_1 asseritamente corrisposto per l'acquisto dell'immobile oggetto della compravendita simulata;
10 10) Rigettare le domande svolte nei confronti di aventi ad oggetto il rendimento dei Controparte_4 conti da parte di , anche con riguardo alle somme sborsate dall'attrice per spese di Controparte_1 qualsiasi natura dell'eredità e previa collazione da parte dei coeredi nonché previa imputazione da parte di degli importi indebitamente trattenuti a titolo di frutti e/o crediti dell'eredità. Controparte_1
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.
In ogni caso:
Con integrale rifusione di compensi professionali e spese di causa ed in particolare nei confronti della sig.ra si chiede la condanna al pagamento delle spese per lite temeraria, oltre Controparte_2 accessori come per legge ed in via subordinata per la compensazione delle spese tra la parti.
**********
Il sottoscritto difensore chiede che vengano assegnati i termini massimi per il deposito delle memorie difensive conclusive ex art. 190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 31.07.2012-04.08.2012, , chiamata Parte_1
a succedere per rappresentazione del di lei padre , premorto a , Persona_4 Persona_1 madre di quest'ultimo e deceduta in data 08.01.2012, evocava in giudizio lo zio , Controparte_1 figlio della de cuius, nonché il fratello , chiedendo venisse accertata e dichiarata la Controparte_3 nullità del testamento olografo della nonna in data 10.09.2011 e l'efficacia del Persona_1 precedente testamento olografo in data 28.04.2011, l'indegnità a succedere di , e, Controparte_1 in via subordinata, nell'ipotesi di accertata validità dell'impugnato testamento, disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota ad essa riservata e, in ogni caso, previo rendimento dei conti da parte dello zio e collazione, disporsi la divisione dell'asse ereditario della nonna, con condanna di alla restituzione alla massa ereditaria dei beni illegittimamente prelevati ed al Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti sia al deterioramento dei beni ereditari che erano nella sua esclusiva disponibilità sia al godimento degli stessi.
, nel costituirsi in data 13.03.2013, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie Controparte_1
e la divisione dei beni relitti non contemplati nel testamento del 14.09.2011 e, in via subordinata riconvenzionale, qualora fosse accertata la nullità di detto testamento, chiedeva accertarsi la nullità del testamento del 28.04.2011, con conseguente apertura della successione legittima, o, in via di estremo
11 subordine, la lesione della sua quota di legittima, in ogni caso con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 02.04.2013 veniva dichiarata la contumacia di ed altresì disposta la Controparte_3 riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 5539/2012 R.G., nel quale aveva Parte_1 chiesto, in principalità, dichiararsi la nullità e/o inefficacia per simulazione assoluta e/o comunque l'inopponibilità a sé ex art. 534 c.c. del contratto di compravendita in data 31.05.2012 intercorso tra e la di lui compagna , avente ad oggetto l'alienazione di beni Controparte_1 Controparte_2 immobili appartenenti alla comunione ereditaria in discussione, in subordine dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo negozio e, in estremo subordine, accertarsi il diritto di prelazione ex art. 732
c.c. in capo ad essa attrice.
Il e la costituitisi con un'unica comparsa in data 09.01.2013, contestando le CP_1 CP_2 domande attoree in fatto ed in diritto, ne avevano chiesto l'integrale rigetto.
Nel giudizio così riunito, veniva espletata C.T.U. grafologica, nominando all'uopo il dott. . Persona_5
La causa veniva altresì istruita mediante interpello dei convenuti e Controparte_1 CP_2
nonché escussione dei testi , e .
[...] Testimone_4 Testimone_1 Testimone_5
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2017, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Con sentenza parziale n. 704/2018, pubblicata il 13.03.2018, il Tribunale di Vicenza, giudicando in composizione collegiale, così decideva:
“1. dichiara aperta la successione testamentaria in morte di , nata ad [...]_1
(Francia) l'01.08.1926 e deceduta in Vicenza in data 08.01.2012;
2. dichiara l'annullamento del testamento olografo apparentemente redatto da in Persona_1 data 10.09.2011;
3. rigetta la domanda di indegnità spiegata da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
4. accerta e dichiara la nullità della seguente disposizione testamentaria a titolo particolare contenuta nel testamento olografo della de cuius in data 28.04.2011: « Persona_1 Parte_2
l'appartamento a piano terra con garage»;
5. accerta e dichiara la qualità di erede legittimario pretermesso di , cui spetta la Controparte_1 quota di riserva di un terzo, e di eredi testamentari di e , succeduti Parte_1 Controparte_3
12 per rappresentazione al di loro padre , ai quali spetta la quota complessiva di due terzi Persona_4 dell'eredità di;
Persona_1
6. accerta e dichiara che nel patrimonio ereditario lasciato da sono compresi i Persona_1 seguenti beni:
a) beni immobili:
a1) piena proprietà del terreno così catastalmente identificato: Catasto Terreni del Comune di IL
(VI), foglio 3, particella 589 Ente Urbano Sup. 04 85 ha;
a2) piena proprietà delle unità abitative situate in IL (VI), via Giuseppe Verdi, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune, foglio 3:
‒ particella 589 sub 1 - Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 - Cat. A/3 - cl.
4 - vani 10 - RCE 723,04;
‒ particella 589 sub 2 - Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26;
‒ particella 589 sub 3 - Via Giuseppe Verdi p.T -1 - Cat. A/3 - cl.
4 - vani 10 - RCE 723,04;
‒ particella 589 sub 4 - Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl. 3 - 25 m2 – RCE 59,39;
b) beni mobili:
b1) conto deposito bancario e titoli n. 46/2214048 accesso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.
– filiale di IL (VI);
b2) conto corrente n. 0845769 acceso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. – filiale di IL
(VI);
b3) un orologio ed altri beni conservati all'interno di un contenitore che è pacificamente nella disponibilità di;
Controparte_1
7. dichiara la simulazione assoluta e, per l'effetto, la nullità dell'atto concluso tra e Controparte_1
a ministero Notaio stipulato in data 31.05.2012 (Rep. n. 52.877 e Controparte_2 Persona_2
Racc. n. 20.803), trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza il 04.06.2012 ai n. 9793
R.G. - n. 7280 R.P., avente ad oggetto la compravendita della piena proprietà dei seguenti beni immobili, catastalmente identifica al Catasto Fabbricati del Comune di IL (VI), foglio 3:
‒ particella 589 sub 1 - Via Giuseppe Verdi p.T -1 -2 - Cat. A/3 - cl.
4 - vani 10 - RCE 723,04;
‒ particella 589 sub 2 - Via Giuseppe Verdi p.T - Cat. C/6 - cl. 3 – 14 m2 - RCE 33,26;
8. ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione ed annotazione della presente sentenza di accoglimento della domanda giudiziale avente ad oggetto l'atto di compravendita immobiliare sopra indicato;
13
9. dichiara l'inammissibilità della domanda spiegata da nei confronti di Controparte_2 CP_1
di restituzione del prezzo asseritamente corrisposto per l'acquisto dell'immobile oggetto della
[...] compravendita simulata;
10. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da;
Controparte_1
11. dispone la rimessione del procedimento in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
12. spese alla sentenza definitiva.”.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per l'esigenza di procedere a CTU estimativa dei beni da dividere e alla redazione dei relativi progetti divisionali, nominandosi il consulente d'ufficio in persona del geom. , al quale essenzialmente venivano sottoposti i quesiti: CP_6
- di determinare il valore del patrimonio di all'attualità; Persona_1
- di accertare la sussistenza di eventuali diritti reali di terzi sui beni immobili e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli;
- di verificare se il compendio ereditario fosse comodamente divisibile;
- di predisporre i progetti divisionali del caso;
- di verificare il valore locativo dell'abitazione della de cuius dall'apertura della successione fino al luglio
2012, nonché il valore di godimento dell'area comune dal settembre 2012 all'aprile 2013.
L'incarico al CTU veniva conferito all'udienza del 29 marzo 2018, alla quale i procuratori delle parti costituite formulavano riserva d'appello avverso la sentenza n. 704/2018.
L'elaborato peritale della CTU, dopo alcune proroghe, veniva depositato in data 15.10.2018.
Nelle more, sempre l'attrice , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data Parte_1
13.06.2018 (procedimento n. 4148/2018 R.G.), aveva chiesto la divisione dell'asse ereditario di
[...]
all'interno della stirpe del padre premorto , e quindi tra la stessa ed il fratello Per_1 Persona_4
, quali eredi per rappresentazione del padre. Controparte_3
Rimasto sempre contumace , disposto il mutamento del rito con passaggio al rito Controparte_3 ordinario, il procedimento in questione veniva riunito alle altre preesistenti cause relative alla successione di e alla divisione dell'asse ereditario della stessa. Persona_1
Veniva quindi incaricato il geom. di un'integrazione della CTU, per la formazione e suddivisione CP_6 delle singole subporzioni spettanti a ciascun componente la stirpe di (ossia Persona_4 Parte_1
e ) dell'asse ereditario della de cuius in conformità al
[...] Controparte_3 Persona_1 testamento olografo di data 28.04.2011, con quote di 1/3 ciascuno ai tre condividenti ( CP_1
14 , e ), con formazione di progetti divisionali e relativi CP_1 Parte_1 Controparte_3 conguagli.
Intervenute modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo (con sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo), con provvedimento emesso all'udienza del 17.10.2019 veniva ordinato alla convenuta il rendimento del conto relativo in particolare all'immobile sito in IL (VI) via CP_2
Verdi di cui al capo VII della sentenza non definitiva n. 704/2018.
A seguito del deposito di istanza di modifica / revoca dell'ordinanza di rendimento del conto, veniva fissata udienza per instaurare il necessario contraddittorio sull'istanza.
Disposto successivamente un rinvio dell'udienza essendo emerse prospettive conciliative, all'udienza all'uopo fissata del 15 gennaio 2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso del convenuto . Controparte_1
Riassunto il giudizio ad iniziativa dell'attrice, si costituivano (figlia di Controparte_4 CP_1
) e (con nuovo difensore) la convenuta .
[...] Controparte_2
La prima dichiarava di aver accettato l'eredità del padre (col quale, per vicissitudini familiari, non aveva avuto da tempo alcun rapporto) con beneficio di inventario;
di non essere in possesso di alcun bene dell'asse ereditario paterno;
di non detenere, né usare né abitare alcuno di detti beni.
Dichiarava altresì di prendere ferma distanza dalla posizione assunta dal padre e dalle difese in precedenza dallo stesso approntate.
Dichiarava inoltre che non intendeva in alcun modo contestare e impugnare la sentenza parziale che aveva dichiarato la simulazione assoluta e conseguente nullità dell'atto intervenuto tra CP_1
e a ministero Notaio stipulato in data 31.05.2012.
[...] Controparte_2 Persona_2
A propria volta, la dichiarava di costituirsi nel processo riassunto anche in qualità di coerede CP_2 testamentaria di (giusto testamento olografo 18.01.2012 allegato in copia) in Controparte_1 concorso con la figlia del testatore ribadiva la riserva di appello avverso la sentenza parziale CP_4 nonché l'istanza di revoca dell'ordine di rendere il conto.
Così integrato il contraddittorio a seguito della riassunzione, rinnovato l'ordine di rendimento del conto alla convenuta al quale quest'ultima ancora una volta non ottemperava, veniva fissata udienza CP_2 per precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'udienza del 23 gennaio 2024 (svoltasi in modalità cartolare), la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate come da epigrafe dai procuratori dell'attrice e di
15 (mentre la convenuta non precisava le proprie conclusioni), e Controparte_4 Controparte_2 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per deposito degli scritti conclusionali.
***************
Alla prosecuzione del giudizio, riassunto per la morte di , la convenuta si è Controparte_1 CP_2 costituita quale erede testamentaria del medesimo mentre l'altra coerede per vocazione testamentaria
(figlia del de cuius) alla prima udienza successiva alla riassunzione del 2 novembre Controparte_4
2021 ha dichiarato di riservarsi il promuovimento dell'azione di disconoscimento del testamento.
Azione di disconoscimento che poi, almeno allo stato, non risulta promossa, in modo che il Collegio non può che considerare la quale erede (la produzione della scheda testamentaria per intervenire CP_2 nel giudizio equivale univocamente ad accettazione dell'eredità), con ogni conseguente statuizione in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria.
Pure l'attrice ha contestato (peraltro genericamente) la vocazione testamentaria della tra l'altro CP_2 rilevando come il testamento non risulti (ancora) pubblicato.
Ora, a tacere del fatto che rimane dubbia la legittimazione di a sollevare tale Parte_1 eccezione, dal momento che la vocazione testamentaria rileva esclusivamente all'interno della porzione di , alla quale l'attrice rimane ovviamente estranea, la mancata pubblicazione Controparte_1
(come rimarca la difesa della potrebbe avere rilevanza con riguardo all'eventuale divisione CP_2 coattiva dell'eredità del testatore, e non invece all'eredità della , esclusivo oggetto del presente Per_1 giudizio.
Nel prosieguo, pertanto, allorquando verrà menzionato , dovrà intendersi eredi Controparte_1
(nella cui posizione risultano subentrate in parti uguali la e Controparte_1 CP_2 CP_4
.
[...]
Sempre in merito alla vocazione testamentaria, ha tentato sin dalla costituzione di Controparte_4 rimarcare la propria personale distinzione rispetto alla posizione ed alle condotte processuali del de cuius (ad esempio dichiarando piena adesione alla domanda avversaria che aveva avuto accoglimento nella sentenza parziale), evidentemente al fine di evitare o prevenire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle precedenti fasi della lite, come in punto accollo delle spese processuali.
Nondimeno il Collegio rileva che l'erede (sia pur con i limiti di esposizione e le garanzie dell'accettazione con beneficio di inventario, come nel caso di specie) subentra nella stessa posizione del proprio
“autore”.
16 Quanto sopra puntualizzato, va rilevato che dopo la sentenza parziale e all'esito dell'istruttoria (in particolare della CTU per la stima dei beni immobili e la predisposizione dei progetti divisionali), la presente (annosa) controversia appare suscettibile di addivenire ad approdi decisori definitivi, essendo tra l'altro indiscussi i beni (immobili e mobili) costituenti l'asse ereditario della de cuius
[...]
, i loro valori (non contestati), le rispettive quote ereditarie e la volontà delle parti tutte di Per_1 procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Per altro verso, alla luce del pregresso comportamento concludente della convenuta , la Controparte_2 quale per ben due volte (cfr. narrativa) ha ingiustificatamente omesso di rendere il conto della gestione, pur essendo pacificamente nel possesso di parte dei beni ereditari, ossia degli immobili particelle 589 sub 1 e 589 sub 2 (cfr. contratto di locazione a terzi, allegato 3 CTU 30.07.2018 geom. ), oggetto CP_6 dell'apparente negozio di compravendita col coerede (all'epoca suo convivente) , Controparte_1 dichiarato invalido per simulazione assoluta con la citata sentenza parziale, si giustifica la condanna della stessa convenuta alla rifusione a favore degli altri coeredi (i quali ne hanno fatto domanda) dell'equivalente monetario per l'utilizzo in via esclusiva dei beni, e così per l'arricchimento economico conseguito da beni della massa.
Il nuovo difensore della convenuta (cfr. pag. 5 conclusionale) obietta, alla domanda avversaria di condanna alla restituzione dei frutti della locazione abitativa, che mancherebbe la prova che detti frutti siano stati percepiti.
Nondimeno, a tacere che la stipula di un contratto di locazione induce la ragionevole presunzione
(secondo l'id quoad plerumque accidit) che il locatore (avendone i titoli legali da strumento negoziale) ne abbia percepito il corrispettivo, la convenuta si è comunque sottratta per ben due volte, senza giustificato motivo, all'ordine di rendimento del conto della gestione (col quale avrebbe oltretutto potuto documentare eventuali spese sostenute a parziale riduzione delle entrate patrimoniali derivanti dall'”affitto” dei beni).
E di questa sua inottemperanza non può che sopportare le conseguenze sfavorevoli.
In tale prospettiva, la deve essere condannata a corrispondere all'attrice e a CP_2 Parte_1
(a quest'ultima in proporzione alla quota ereditaria “interna” di erede di Controparte_4 CP_1
) l'importo pari ad un terzo (1/3) della somma di € 500,00 percepita mensilmente a titolo di
[...] canone per il contratto di locazione avente ad oggetto i beni immobili in IL (VI), Foglio 3, particelle
589 sub 1 e 589 sub 2, per ogni mensilità decorrente dall'01.10.2014 e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
17 Il relativo importo capitale andrà maggiorato da interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a calcolarsi su ciascun rateo mensile.
Muovendo alla questione principale dello scioglimento della comunione ereditaria della , e Per_1 premesso che nell'asse ereditario i beni di gran lunga di maggior rilievo sono costituiti dagli immobili, ad avviso del Collegio è possibile procedere alla divisione mediante assegnazione diretta dei beni dell'asse senza procedere a sorteggio.
L'assegnazione diretta viene accettata dalla coerede (che comunque ad essa non si Controparte_4 oppone) ed auspicata dall'attrice , peraltro quest'ultima solo a condizione che venga Parte_1 riconosciuta la sussistenza del diritto di abitazione in capo alla madre, sig.ra , sugli Testimone_1 immobili individuati in CTU con la nomenclatura convenzionale D ed E (nonché sulla quota di terreno), diritto peraltro, inferisce, che farebbe flettere il valore delle unità immobiliari del 48%, con la conseguenza che le stesse sarebbero da stimare nel minor valore di € 69.842,00 anziché in quello maggiore (€ 123.647,04) indicato in CTU.
Il Collegio reputa che non sussistano sufficienti e adeguati elementi per ravvisare la sussistenza in capo alla del preteso diritto di abitazione, che potrebbe rivenire la propria genesi solo nella legge Tes_1
(come per il diritto di abitazione spettante al coniuge, ma ovviamente tale non era la , moglie Tes_1 invece di , figlio della de cuius) e negli altri modi di costituzione tipici previsti Persona_4 dall'ordinamento (alcuno dei quali viene però documentato dall'attrice).
Non certo nel semplice uso o occupazione di fatto dell'immobile, a meno che non venga dimostrata l'usucapione, per la cui declaratoria, peraltro, la non risulta avesse mai agito conseguendo Tes_1 una conforme statuizione giudiziale.
Ne discende l'assoluta inidoneità allo scopo dell'autodichiarazione a firma della stessa , Testimone_1 prodotta dalla difesa di all'udienza del 12 luglio 2019. Parte_1
Nondimeno il Collegio ritiene che tale situazione in fatto – al pari della circostanza che la CP_2
(divenuta poi erede testamentaria di , e quindi partecipe alla successione ) Controparte_1 Per_1 avesse dato in locazione le unità immobiliari acquisite a mezzo compravendita accertata come affetta da simulazione – giustifichi, per ragioni di praticità, il mantenimento dello status quo (salvi i conseguenti conguagli di cui infra), con opzione per l'attribuzione secondo lo schema divisionale n. 3, predisposto dal geom. con elaborato peritale integrativo 03.04.2019, così come riportato in dispositivo. CP_6
Con la duplice conseguenza che:
18 - in primo luogo, vanno appunto stabiliti i conguagli – € 34,843,36 a carico (a debito) di Parte_1
ed a favore (a credito) di (eredi ); € 272,05 a carico
[...] Controparte_1 Controparte_1
(a debito) di ed a favore (a credito) di (eredi Controparte_3 Controparte_1 CP_1
) – recependo in merito le indicazioni a pag. 10 citata CTU geom. ;
[...] CP_6
- in secondo luogo, le spese necessarie per rendere autonomo l'immobile, ossia occorrenti per le opere murarie destinate a chiudere l'attuale porta di accesso alla scala di collegamento al piano primo e la chiusura della porta di accesso interna all'autorimessa, nonché per la modifica del cancello carraio esistente e dell'ingresso fronte unità, oltre alle spese catastali ed urbanistiche preventivabili, per un totale di (€ 8.000,00 + € 2.100,00 + € 3.000,00) € 13.100,00 (cfr. pag. 9 medesima CTU), andranno poste a carico di ogni gruppo autonomo di coeredi in misura paritaria, e così per 1/3 (un terzo) ciascuno.
Vanno inoltre disposte le attribuzioni mobiliari, ossia dei beni mobili in senso stretto (che poi consistono nelle monete, italiane ed estere, per lo più nella quasi totalità fuori corso, e monili, di cui alla documentazione fotografica allegata sub 12 alla “prima” CTU 30.07.2018, ed al verbale di causa
30.04.2019) nonché (a mezzo riparto del saldo) l'assegnazione della provvista dei conti corrente e deposito in essere presso istituto bancario (nella specie Banca Popolare di Vicenza, oggi Banca Intesa).
A tal ultimo proposito è risultato un saldo di conto corrente n. 0845768 acceso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. – filiale di IL (VI), oggi Banca Intesa, al 31.03.2017, per complessivi €
34.319,00.
Tale saldo (oltre ad eventuali accessori per interessi maturati successivamente, non noti né dichiarati al
Tribunale) deve essere attribuito secondo le rispettive quote ai partecipi alla comunione ereditaria, e quindi per 1/3 a , per 1/3 a e per 1/3 a (eredi Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 di ). Controparte_1
In ordine ai beni mobili in senso proprio, va preliminarmente rilevato come alcuna delle parti abbia manifestato particolare interesse all'attribuzione di uno o piuttosto di un altro oggetto, ovvero segnalato un qualche loro particolare valore, venale o affettivo (per lo più sembra trattarsi di monete fuori corso ovvero di monili privi di significativo valore se non addirittura di bigiotteria).
Il Collegio ritiene di poter procedere al concreto riparto come da dispositivo (capo I sub B) – peraltro alcuno dei contendenti, come detto, avendo palesato particolare interesse a specifiche assegnazioni – precisando che, per quanto possibile, si è tentato di disporre un'attribuzione per gruppi omogenei, procedendo per esempio ad una divisione paritaria delle singole monete (e valute), specie allorquando il numero di pezzi è risultato divisibile per tre.
19 Ogni altra diversa e/o maggiore domanda delle parti (escluse ovviamente le statuizioni già sancite con la sentenza parziale) va invece rigettata.
In particolare deve essere respinta la domanda dell'attrice, rimasta del tutto sfornita di riscontri probatori, per una condanna delle altre parti ( e/o eredi di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
) a risarcire l'asserito danno per mancata manutenzione e deterioramento dei beni mobili e
[...] immobili dell'asse.
Così definita la lite, dovendo procedersi alla liquidazione delle spese processuali, queste possono essere liquidate come da dispositivo, in particolare quanto ai compensi professionali ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile di complessità media, importi tariffari medi.
L'accollo ovviamente deve seguire il criterio comune della (prevalente) soccombenza, che è totale per i convenuti costituiti ( e ) quanto alla domanda di simulazione (n. Controparte_1 Controparte_2
5539/2012 r.g.) e largamente prevalente ma non totale per il convenuto (essendo Controparte_1 stata rigettata la domanda di indegnità avverso lo stesso) quanto alla domanda di annullamento di testamento olografo per apocrifia (n. 5166/2012 r.g.).
In tale causa le spese della CTU grafologica dott. , per € 1.510,68 (doc. 28 attrice), Persona_5 vanno poste per l'intero a carico per l'intero degli eredi , al pari della somma di € Controparte_1
700,00 per spese consulente di parte grafologico dott.ssa (doc. 30 attrice). Persona_6
I compensi complessivamente liquidati per la CTU estimativa dei beni dell'asse e per la predisposizione dei progetti divisionali (elaborati peritali del 30.07.2018 e del 03.04.2019), svolta dal geom. , CP_6 vanno invece posti a carico di ciascuna parte (incluso il contumace ) in proporzione alle Controparte_3 rispettive quote di partecipazione all'asse ereditario, trattandosi di attività necessaria allo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcunché invece potrebbe pretendere l'attrice quanto a spese (anticipazioni) e Parte_1 compensi per la causa promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (n. 4148/2018 r.g.) a suo esclusivo vantaggio per la divisione dell'asse ereditario della all'interno della stirpe del padre premorto Per_1
, e quindi tra la stessa ed il fratello (rimasto contumace), trattandosi Persona_4 Controparte_3 di domanda “dimenticata” o “trascurata” proponendo inizialmente il contenzioso che - non richiedendo appunto la divisione all'interno della stirpe - aveva reso necessario un nuovo ricorso.
Dovendo ad ogni modo il Collegio procedere ad una liquidazione complessiva degli oneri del contenzioso, neppure potrebbe trascurarsi che alcune delle pretese di siano risultate Parte_1
20 recessive ovvero infondate e così da rigettare (oltre all'indegnità dello zio , la pretesa di far CP_1 riconoscere un insussistente diritto di abitazione in capo alla propria madre, nonché la generica domanda di risarcimento del danno per asserito deterioramento dei beni ereditari ascrivibile agli altri chiamati all'eredità).
Alla luce di tali considerazioni pare congruo e conforme a giusti motivi una condanna degli eredi e ) a rifondere all'attrice compensi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 professionali ed anticipazioni (inclusi oneri per spese e imposte trascrizioni, suoi docc. 32 e 33) delle due cause riunite (escluso appunto il ricorso n. 4148/2018 r.g.) limitatamente ai 4/5 (quattro quinti) dell'intero liquidato in dispositivo, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le medesime parti.
Nulla invece va disposto in ordine alle spese processuali quanto al convenuto , che Controparte_3 rimanendo contumace neppure ha opposto o contrastato le domande degli altri coeredi.
Va infine impartito ordine al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ed annotazione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, già parzialmente decisa con sentenza non definitiva n. 704/2018, pubblicata il 13.03.2018, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria della de cuius mediante le Persona_1 seguenti attribuzioni:
A) attribuzioni immobiliari (schema divisionale n. 3, predisposto dal CTU geom. con CP_6 elaborato peritale integrativo 03.04.2019): aa)- a , piena proprietà dell'unità abitativa situata in IL (VI), via Giuseppe Verdi, Parte_1
c.d. abitazione lettera D, piano terra mq. 89,32, portico ingresso mq. 3,41, piano primo mq. 89,32, poggiolo mq. 3,41, c.d auto rimessa lettera E mq. 29,16, terreno scoperto mq. 159,53, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune, foglio 3, particella 589 sub 3 - Cat. A/3
- cl. 4; particella 589 sub 4 - Cat. C/6 - cl. 3; bb)- a , piena proprietà dell'unità abitativa situata in IL (VI), via Giuseppe Verdi, Controparte_3
c.d. abitazione lettera B, piano terra mq. 3,76, piano primo mq. 105,93, poggiolo mq. 8,82, soffitta mq.
105,93, posto auto mq. 12,50, terreno scoperto mq. 12,02, così catastalmente censite al Catasto
21 Fabbricati del predetto Comune, foglio 3, particella 589 sub 3 - Cat. A/3 - cl. 4; particella 589 sub 4 - Cat.
C/6 - cl. 3; cc)- a (eredi di ), piena proprietà dell'unità abitativa situata in Controparte_1 Controparte_1
IL (VI), via Giuseppe Verdi, c.d. abitazione lettera B, piano terra mq. 84,83, c.d auto rimessa lettera C mq. 17,34, terreno scoperto mq. 73,13, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune, foglio 3, particella 589 sub 1- Cat. A/3 - cl. 4; particella 589 sub 2 - Cat. C/6 - cl. 3;
B) attribuzioni mobiliari: aaa)- a , una moneta da lire 5; tre monete da lire 10; due monete da lire 20; tre Parte_1 monete da lire 50; sei monete da lire 100; una moneta da lire 200; una moneta da 10 centesimi di franco svizzero;
una moneta da un franco svizzero;
una moneta da 5 franchi svizzeri;
equivalente in monete di cinque franchi francesi;
equivalente in monete di sei franchi belga;
una moneta da 5 pfenning tedeschi;
due monete da 10 pfenning tedeschi;
una moneta da 1 marco tedesco;
4 monete da 1 scellino austriaco;
una moneta da 100 pesetas;
una moneta da 20 centesimi di franco svizzero;
n. 5 cucchiaini in argento;
un orologio da donna con cinturino in pelle nera, cassa in metallo e quadrante bianco marca star;
un monile in oro con foto;
un pendaglio a croce;
pendaglio a forma di cuore;
bbb)- a , una moneta da lire 5; tre monete da lire 10; due monete da lire 20; tre monete Controparte_3 da lire 50; sei monete da lire 100; una moneta da lire 200; una moneta da 10 centesimi di franco svizzero;
una moneta da un franco svizzero;
una moneta da 5 franchi svizzeri;
equivalente in monete di cinque franchi francesi;
equivalente in monete di sei franchi belga;
una moneta da 5 pfenning tedeschi;
due monete da 10 pfenning tedeschi;
una moneta da 1 marco tedesco;
una moneta da 5 scellini austriaci;
n. 1 moneta olandese;
una moneta da 20 centesimi di franco francese;
n. 5 cucchiaini in argento;
un portachiavi in argento rotto (spezzato in due parti); un monile a forma di luna in bigiotteria;
orecchini in bigiotteria;
ciondolo a forma di sole;
ccc)- a (eredi di ), una moneta da lire 5; tre monete da lire 10; Controparte_1 Controparte_1 due monete da lire 20; tre monete da lire 50; sei monete da lire 100; due monete da lire 200; una moneta da 10 centesimi di franco svizzero;
una moneta da due franchi svizzeri;
una moneta da 5 franchi svizzeri;
equivalente in monete di cinque franchi francesi;
equivalente in monete di sette franchi belga;
una moneta da 5 pfenning tedeschi;
tre monete da 10 pfenning tedeschi;
una moneta da 1 marco tedesco;
una moneta da 10 scellini austriaci;
n. 1 moneta polacca;
una moneta da ½ franco francese;
n.
1 moneta da ¼ di dollaro statunitense;
n. 4 cucchiaini in argento;
un monile in argento;
un monile a forma di luna in bigiotteria;
un pendaglio con orologio;
una collana con chiave;
22 C) attribuzione provvista conti corrente e deposito in essere presso istituto bancario:
Assegna il saldo di conto corrente n. 0845768 acceso presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. – filiale di IL (VI), oggi Banca Intesa, al 31.03.2017, per complessivi € 34.319,00 (oltre ad eventuali accessori per interessi successivi), per 1/3 (un terzo) a , per 1/3 (un terzo) a Parte_1
e per 1/3 (un terzo) a (eredi di ); Controparte_3 Controparte_1 Controparte_1
II) accerta e dichiara dovuti i seguenti conguagli:
- € 34,843,36 a carico (a debito) di ed a favore (a credito) di Parte_1 Controparte_1
(eredi di ) Controparte_1
- € 272,05 a carico (a debito) di ed a favore (a credito) di (eredi Controparte_3 Controparte_1 di ); Controparte_1
III) pone la spesa di € 13.100,00 per le opere necessarie alla separazione fisica (materiale) delle unità immobiliari (di cui a pag. 9 CTU 03.04.2019) a carico per 1/3 (un terzo) di ciascuno dei coeredi,
, e (eredi di ); Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_1
IV) dichiarato il mancato ingiustificato rendimento del conto da parte della convenuta , Controparte_2 condanna la medesima a corrispondere all'attrice l'importo pari ad un terzo CP_2 Parte_1
(1/3) della somma di € 500,00 stabilita mensilmente a titolo di canone per il contratto di locazione
(allegato 3, CTU geom. in data 30.07.2018) avente ad oggetto i beni immobili in IL CP_6
(VI), Foglio 3, particelle 589 sub 1 e 589 sub 2, per ogni mensilità decorrente dall'01.10.2014 e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, maggiorata da interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a calcolarsi su ciascun rateo mensile;
V) condanna altresì a corrispondere a i medesimi importi, per Controparte_2 Controparte_4 capitale interessi e rivalutazione monetaria, e per medesimo titolo, di cui al capo IV) che precede, in proporzione alla quota ereditaria (una metà) della medesima quale erede di Controparte_4 CP_1
;
[...]
VI) rigetta ogni altra diversa e/o maggiore domanda delle parti;
VII) pone in via definitiva le spese della CTU grafologica dott. per € 1.510,68 a carico Persona_5 per l'intero degli eredi di , che condanna altresì alla rifusione all'attrice Controparte_1 Parte_1
della somma di € 700,00 per spese consulente di parte grafologico dott.ssa ;
[...] Persona_6
VIII) pone in via definitiva le complessive spese di CTU geom. (elaborati peritali in data CP_6
30.07.2018 e in data 03.04.2019), come liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna parte in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'asse ereditario;
23 IX) condanna le eredi di , e , in solido a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 corrispondere all'attrice le spese processuali – liquidate per l'intero in € 1.064,11 per Parte_1 anticipazioni, € 2.803,25 per spese e imposte trascrizioni, € 16.193,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA come per legge sull'imponibile – in misura pari ai 4/5 (quattro quinti) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le medesime parti;
X) nulla per le spese processuali verso il convenuto contumace;
Controparte_3
XI) ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione ed annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Giovanna Sanfratello)
IL GIUDICE EST.
(dott. Antonio Picardi)
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