Ordinanza cautelare 9 febbraio 2018
Sentenza 5 luglio 2022
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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FATTO E DIRITTO 1. L'appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il diniego di condono per un capannone realizzato sul terreno di sua proprietà. 2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti. 2.1. L'appellante è proprietaria di un terreno sul quale è stato realizzato un capannone, parte integrante di un'azienda agricola, per il quale il 27 febbraio 1995 ha fatto domanda di condono ai sensi della l. 23 dicembre 1994, n. 724. Nell'istanza ha precisato che l'immobile era stato ultimato alla data del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01644/2025REG.PROV.COLL.
N. 09110/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9110 del 2022, proposto da
RC RC e NE Di GI, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio De Lorenzo, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, 5 luglio 2022, n. 9197, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Maria Rosaria Russo e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza che ha respinto il ricorso proposto contro i dinieghi opposti alle istanze di condono relative a un immobile di loro proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con istanze del 22 marzo 2004, gli appellanti hanno chiesto il condono per degli interventi realizzati in un locale commerciale, consistenti in un ampliamento di 2,80 mq (destinato a bagno) e di 11,67 mq (destinato a magazzino), nonché per il cambio di destinazione dell’immobile da magazzino a commerciale.
2.2. Con determinazioni rep. QI/1011/2017, prot. QI/131068/2017, e rep. QI/1016/2017, prot. QI/131213/2017, rispettivamente riferite agli ampliamenti e al cambio di destinazione, Roma Capitale ha respinto le istanze, osservando che l’area in cui si trova l’immobile è assoggettata a svariati vincoli paesaggistici, tra cui quello relativo al parco di Veio.
3. Gli interessati hanno proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio contro i dinieghi.
4. Con sentenza 5 luglio 2022, n. 9197, il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
5. Gli interessati hanno proposto appello contro la sentenza.
5.1. Con ordinanza 2 ottobre 2024, n. 7901, rilevata la nullità della notificazione dell’appello, è stato concesso un termine per rinnovarla.
5.2. Si è quindi costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del gravame.
5.3. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello si fonda su tre motivi.
6.1. Con il primo motivo si denuncia: « VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.32, COMMA 37, L.326/03 E DELL’ART.6, COMMA 3, DELLA L.R. DEL LAZIO N.12/04 ».
6.1.1. Secondo gli appellanti, sull’istanza di condono si sarebbe formato il silenzio assenso, come già il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare, da un lato poiché questa era completa e, dall’altro, perché non è dimostrato che sussistano i vincoli paesaggistici evocati dall’amministrazione (la cui presenza non potrebbe essere provata solo facendo applicazione del principio di non contestazione, come invece fatto dal T.a.r.).
6.1.2. Il motivo è infondato.
In primo luogo occorre ribadire che « il silenzio assenso sull’istanza di condono è disciplinato dagli artt. 31 e ss. della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, alla luce dei quali una condivisibile giurisprudenza, largamente maggioritaria, afferma che per la formazione tacita del titolo non siano sufficienti l’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione e l’adempimento degli oneri documentali ed economici stabiliti dalla legge, ma occorra anche la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità della sanatoria » (Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2024, n. 10377, e precedenti ivi richiamati).
In particolare, « il silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo » e non può intendersi rilasciato per il mero decorso del termine (Cons. Stato, sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5606).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha puntualmente indicato i vincoli esistenti sull’area e gli appellanti non hanno addotto specifiche contestazioni per confutarne la presenza.
In particolare, non è a tal fine sufficiente il richiamo alla nota prot. 443/96 del 24 marzo 1997 della Soprintendenza archeologica per l’Etruria meridionale, la quale è incentrata sul vincolo archeologico e solo rispetto a questo, da un lato, ha evocato delle incertezze nell’individuazione dell’estensione e dei limiti dell’area protetta, e, dall’altro, ha rilasciato il “nulla osta” per la sanatoria.
Pertanto, non essendo stato acquisito il parere dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici, non può essersi formato il silenzio assenso sull’istanza di condono.
6.2. Con il secondo motivo si deduce: « VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI BUONA FEDE NELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ».
6.2.1. In particolare, gli appellanti osservano che i provvedimenti sono stati preceduti da due distinti “preavvisi di rigetto” e che solo nel secondo è stata rilevata la presenza dei vincoli paesaggistici, circostanza che costituirebbe una violazione del principio di buona fede.
6.2.2. Il motivo è infondato.
L’istituto del “preavviso di rigetto”, così come in generale gli istituti volti a garantire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, perseguono lo scopo di favorire un contraddittorio tra la parte pubblica e la parte privata sulle varie questioni rilevanti ai fini dell’assunzione della decisione amministrativa.
Essenziale è dunque che il privato sia stato messo nelle condizioni di controdedurre dinanzi a possibili ragioni di rigetto della sua istanza, mentre non vi sono preclusioni procedurali per l’Amministrazione, che quindi, prima della conclusione del procedimento, e nel rispetto del termine di legge, può anche individuarne di nuove.
Nel caso di specie, quindi, l’invio di due preavvisi di rigetto successivi e con contenuto differente non costituisce violazione dell’obbligo di buona fede né ridonda in un vizio del provvedimento finale.
6.3. Con il terzo motivo si deduce: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAIZONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. B, DELLA L.R. LAZIO N. 12/2004 ».
6.3.1. Secondo gli appellanti, il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie l’ordine di servizio del Comune di Roma n. 743/2007, come modificato dall’ordine di servizio n. 980/2012, per cui potrebbero essere rilasciati i condoni per gli abusi consistenti nel mero cambio di destinazione senza opere ovvero con opere meramente interne, che non abbiano modificato l’aspetto esteriore dell’edificio preesistente.
6.3.2. Il motivo è infondato.
A prescindere dalla sua conformità o meno alla legge, l’ordine di servizio invocato dagli appellanti espressamente esclude dal suo ambito di applicazione « gli interventi realizzati nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali », qual è quella in cui si trova l’immobile degli appellanti.
7. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Roma Capitale, nella misura di 4.000 euro, oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO