Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 19090 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19090 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FIORITO FERRUCCIO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. FIORITO FERRUCCIO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in VICO EQUENSE il 13/09/2018 (atto n. 203, P. II, S. A, anno 2018), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente in data
19/10/2023, era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, resa nel procedimento rg. 3191/2023.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis, 51 co.2 cpc la comparizione figurata.
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Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, in conformità alle condizioni di cui alla separazione:
la casa coniugale di proprietà di , sita in Meta al vico Cacace n. 18, rimarrà Parte_1
definitivamente, con quanto in essa contenuto, nel godimento e nella piena disponibilità della stessa;
ancorché non economicamente indipendente, essendo una giovane Parte_1
farmacista in cerca di occupazione e quindi con piena capacità lavorativa, nulla riceverà a titolo di contributo al mantenimento.
per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di legge.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a VICO Parte_1 CP_1
EQUENSE il 13/09/2018 (atto n. 203, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
2 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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