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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 743/22 R.G., avente ad oggetto responsabilita' aquiliana, riservata per la decisione all' udienza del 14/2/25, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' avv. A. Cipriani per mandato in atti Parte_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa in giudizio dall' avv. C. A. R. Capozza per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio CP_2 dall' avv. L. ER per mandato in atti
TERZA CHIAMATA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la traeva in lite la societa' innanzi all' Pt_1 Controparte_1 intestato Ufficio, per ivi sentirla dichiarare tenuta e, di conseguenza, condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsole in data 19/9/21, ore 17,30 circa, localita' S. Giorgio
JO (TA), allorche', ospitata all' interno della struttura alberghiera della convenuta in occasione di un evento conviviale, scivolasse all' interno dei locali adibiti a servizi igienici (alla presenza del marito, che attendeva nell' antibagno), causa l' acqua presente sul pavimento, precisando che il bagno fosse sprovvisto di illuminazione e che non vi fosse alcuna segnalazione di pericolo, lamentando di essere caduta al suolo ed aver riportando frattura dell' omero spalla dx, con conseguente necessita' di intervento presso presidio ospedaliero in Taranto.
Sostenuta la responsabilita' esclusiva della societa' convenuta nell' accaduto evento, quale custode tenuta a manutenere la struttura in condizioni tali da evitare ogni potenziale pericolo per i terzi utenti, quantificato il nocumento sulla base dei referti medici prodotti, da contenersi nei limiti di € 26000,00, concludeva in conformita', con maggiorazione di accessori e vittoria di spese.
La pretesa veniva avversata dalla societa', che, in limine, negava l' effettiva verificazione dell' evento sinistroso, sottolineando l' inverosimiglianza dei fatti costitutivi posti a fondamento causale della pretesa, sostenendo che, in ogni caso, la responsabilita' sarebbe da ascrivere alla stessa attrice, giusta applicazione del principio di autoresponsabilita', ex art. 1227 c.c., primo comma, configurando l' accaduto fatto proprio, integrante il fortuito accidentale che esclude l' operativita' della responsabilita' del custode (richiamando propriamente, in merito, principi di diritto scaturenti dagli arresti della Corte di Legittimita' confacenti al caso in esame), anche in ragione della predisposizone, da parte del personale incaricato, di appositi cavalletti segnalatori della presenza di pavimento scivoloso,
“accusandola” anche di imprudenza nell' aver acceduto in un locale gia' percepito come privo di illuminazione.
Contestato, gradatamente, il quantum domandato, dichiarato di essere in possesso polizza RCT infortuni, intercorrente con , concludeva, previo differimento dell' udienza per consentire la CP_2 chiamata in causa del terzo a garanzia, per il rigetto dell' infondata pretesa, in ogni caso ascrivibile a responsabilita' della stessa attrice, anche in via parziale, con condanna della AG, nel caso, alla manlevarla da ogni conseguenza negativa della sentenza, vinte le spese.
Disposti i provvedimenti autorizzativi ex art. 269 cpc, previa rituale citazione, si costituiva anche la
AG , che, in limine, eccepiva l' inammissibilita' della chiamata in causa e, pur non CP_2 disconoscendo il contrato per la RCT, ne disconosceva l' operativita' per difetto sinallagmatico legato alla non rispondenza del numero dei dipendenti, pari a n. 33 unita' rispetto ai n. 10 dichiarati, stante la reticenza dell' assicurato in ordine alla variazione in aumento, superiore anche al limite di tollerabilita', stabilita in n. 15 dipendenti, evenienza comportante, alternativamente, la riduzione dell' eventuale indennizzo in misura pari al 40%, ferma, in ogni caso, l' applicabilita' della franchigia di €
2600,00.
Sostenuta, nel merito l' infondatezza della domanda, rifacendosi sul punto anche alle speculari difese espresse dalla convenuta, censurando, gradatamente, le carenze allegative della citazione sulla quantificazione genericamente formulata e svolgendo appropriata transizione sulla mancanza dei criteri per la rifusione del danno non patrimoniale (solo domandato, senza alcuna precisazione funzionale all' accertamento di sua ontologica sussistenza), concludeva per il rigetto dell' infondata pretesa risarcitoria e di quella di garanzia, in via gradata per la pronuncia di manleva nei limiti parziari rappresentati, vinte le spese in capo a chi soccombente.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, rinunciati i termini di difesa conclusionali.
MOTIVI
E' pacifico che, in tema di sinistri dall' eziologia deterministica originata da cose in custodia, rilevi l' art. 2051 c.c., nota fattispecie aggravata di responsabilita' aquiliana, che, divergendo da quella generale di cui all' art. 2043 c.c., manleva la parte danneggiata dalla prova del fattore soggettivo (culpa o dolo), in un regime di inversione degli oneri probatori di certa rilevanza in chiave di accertamento dei fattori costitutivi della pretesa, stante la presunzione di responsabilita' del custode sino a prova del fortuito accidentale, che, infierendo quale elemento di rottura sul collegamento tra la cosa in se' e la produzione dell' evento lesivo, e' idoneo a mandare il custode stesso esente da ogni addebito. Rientra nelle previsioni della fattispecie anche l' ipotesi di danno determinato da cose inerti (quale puo' essere il pavimento), costituite da costrutti materiali privi di un proprio dinamismo deterministico lesivo o capaci di sprigionare un' energia o una dinamica intrinseca alla loro struttura (6306/13, Cass.), ma che siano, tuttavia, idonei al nocumento, allorche' il fortuito o il fatto umano possano prevedibilmente intervenire, come causa unica, ovvero concausa, nel processo obiettivo di produzione dell' evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente o di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa quella potenzialita' lesiva naturalmente assente.
Nondimeno, l' intrinseca inerzia della cosa, non e' elemento indifferente al fine dell' indagine del nesso di causalita' che deve intercorrere tra i due fattori costitutivi, rilevando, nel caso, le modalita' dell' agire del danneggiato, che, interagendo con l' oggetto, si unisca al modo di essere della cosa, concretizzando una seriologia causale in cui concorre anche la sua volonta'.
In tale ipotesi particolare, emerge l' esigenza accertare che lo stato dei luoghi presenti peculiarita' tali da renderne potenzialmente dannosa l' utilizzazione, sicche' assume rilevanza determinante la condotta della vittima, giusta principio di solidarieta' espresso dall' art. 2 Cost., la cui incidenza causale nell' accadimento sara' valutata alla stregua del parametro del ragionevole affidamento, nel senso che tanto piu' la situazione di pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata con l' adozione delle cautele richieste dalle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l' efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nella serie fenomenica dannosa (Cass. 9315/19).
Anche, eventualmente, sino a recidere del tutto il nesso eziologico tra la cosa ed il danno, operando la fattispecie aquiliana aggravata, in effetti, solo in quanto le conseguenze dannose non siano suscettibili di essere superate con l' adozione dell' ordinaria diligenza adeguata alla concreta situazione, in applicazione del principio dell' auto-responsabilita', che trova una delle proprie fonti nelle previsioni di cui all' art. 1227 c.c.
Rimangono fermi, in ogni caso, gli oneri probatori gravanti sull' attore in relazione agli ulteriori elementi che qualificano l' actio aquiliana, segnatamente vertenti sull' evento dannoso nella sua fenomenica evidenza, sul nesso causale tra la cosa e l' evento (da valutarsi alla stregua dei consueti principi di normalita' ed adeguatezza causale – Cass. 7112/12), sul danno nella sua esistenza ontologica, nonche' sulla sua riconducibilita' immediata e diretta all' evento, oltre alla potenzialita' lesiva della cosa, come anticipato, ove si tratti di cose inerti, la cui indagine va condotta tenendo conto della situazione effettiva dei luoghi, come concretamente emersa in corso di causa.
Cio' opportunamente premesso, pare oltremodo chiaro che le parti resistenti abbiano impostato una linea difensiva interponendo diversi profili funzionali al rigetto, in via principale negando la veridicita' dei fatti, sostenuti come inverosimili in relazione alle concrete circostanze del caso - antefatto che integra, sul piano processuale, un disconoscimento che a sua volta innesca l' esigenza, primaria ed imprescindibile, dimostrativa dei fatti in capo alla pretendente - ed in secondo aspetto, gradatamente, invocando il principio di auto responsabilita', nel denegato caso di effettiva dimostrazione dell' evento, ascrivendone l' eziologia causale alla stessa danneggiata, prevista dallo schema aggravato da cose in custodia quale evenienza capace di recidere il nesso eziologico, ed anche agli effetti del disposto ex art. 1227 c.c., quale eventuale fattore idoneo ad escludere il risarcimento nella misura totale o parziale.
Di cio' pare aver dato implicitamente atto la stessa attrice che, consapevole della necessita' di provare gli aspetti essenziali della vicenda (per quanto sulla stessa incombenti), ne ha affidato gli esiti prettamente alle deposizioni testimoniali, da cui emerge, tuttavia, un quadro incerto, anche avuto riguardo alla dimensione di inverosimiglianza pertinentemente eccepita dalle resistenti ed agli elementi di accertamento su iniziativa delle stesse acquisiti. Il teste chiave chiamato all' escussione su indicazione dell' istante, l' unico che, pare, aver, secondo la ricostruzione del libello, assistito all' evento, e' il marito dell' attrice, mentre gli altri informatori indicati hanno deposto su aspetti seppur rilevanti, non direttamente percepiti, in quanto mirati a suffragare con circostanze collegate la tesi sinistrosa negli aspetti piu qualificanti la causale allo stesso sottesa.
La testimonianza resa dal teste in risalto, sig. nella spiegata posizione, parrebbe Testimone_1 confermare l' effettivita' dell' accadimento dannoso, avendo egli, fermo ogni giudizio di attendibilita'
e credibilita', dopo aver premesso di aver provveduto ad accompagnare la moglie presso il locale dei servizi igienici, fornito le seguenti dichiarazioni:
“Preciso che io rimanevo nell' antibagno e vedevo mia moglie che, nel mentre si accingeva ad entrare nel bagno, scivolava cadendo lateralmente col braccio dx sotto se' stessa”;
“Posso dire che mia figlia e mio GN mi hanno accompagnato fuori dal bagno, ma non sono entrati perche' dovevano andare a fumare”;
“Preciso che non ho fatto caso se il bagno era illuminato;
non mi ricordo”;
“Preciso che l' attrice scivolava tra l' antibagno ed il bagno”;
“…si sentiva puzza di alcool, e quando mi accingevo per alzare mia moglie mi accorgevo che lo stesso
(pavimento, ndr) era bagnato nella parte in cui era caduta e io, per alzarla, mettevo le mani per terra e mi accorgevo che il pavimento era bagnato”;
“…non vi era alcun cartello che segnalasse la presenza di acqua per terra”;
“L' attrice non se ne e' proprio accorta dell' acqua e nemmeno io;
ci siamo resi conto della presenza dell' acqua solo quando era per terra”;
“Preciso che non ho potuto constatare se l' acqua fosse circoscritta o dappertutto”.
La deposizione, seppur apparentemente sobria, lineare ed esente da errori, non pare, tuttavia, reggere al vaglio di attendibilita', come ben evidenziato dalla difese resistenti, atteso che il teste, chiamato a rispondere anche su circostanze collegate, ebbe a cadere candidamente in contraddizione,, affermando, dapprima, di aver richiesto del ghiaccio ad uno dei camerieri adibiti al servizio in sala
(risposta alla domanda sub lett. F) della memoria istruttoria id parte “…abbiamo chiamato il cameriere che serviva ai tavoli chiedendogli di portare il ghiaccio e tanto fece”), ma in seguito, di non aver interloquito con il personale in merito all' occorso sinistro (riposta all' ultima domanda “Dopo la caduta di mia moglie, non abbiamo potuto riferire la presenza di acqua sul pavimento perche' non abbiamo incontrato nessuno dei camerieri”).
Ad ogni buon conto, pare evidente che la vicenda presenti degli aspetti inverosimili, ove si consideri che la danneggiata, anche assistita, nell' occasione, da stretti parenti, non ebbe mai a riferire l' accaduto presso la direzione, provvedendo a recarsi in ospedale subito dopo (inequivocabile il referto, che risale a circa un ora dopo l' ora del riferito sinistro) e solo a distanza di qualche settimana ebbe ad avvisare la societa', diffidandola la risarcimento (vedasi pec di messa in mora del 5/10/21, in fascicolo attoreo).
Rileva in tale direzione anche la mutazione in corso d' opera della versione relativa alla dinamica del sinistro, inizialmente dichiarato come accaduto nel bagno, mentre, sia in sede di precisazione si afferma che esso avvenisse mentre l' attrice si accingeva ad entrare nel bagno, differenza che non apparirebbe avere una rilevanza sostanziale di per se' (trattandosi di provare l' evento caduta sempre in luogo appartenente al custode), se non fosse che anche il testimone affermava, quale terza versione, che la caduta avvenisse tra “l' antibagno ed il bagno”, che, a parere del relatore, sembrerebbe un tentativo di dare un senso al fatto che egli avesse potuto assistervi, non potendo, in effetti, accedere al bagno delle donne.
Ancora, e cio' pare dirimente, sebbene discrasia non emersa nel contraddittorio, mentre il teste
ER affermava che la figlia ed il GN (rispettivamente, e , Controparte_3 Controparte_4 ovvero gli altri due testi escussi), non fossero entrati nel bagno ma l' avessero accompagnato “fuori dal bagno ma non sono entrati poiche' dovevano andare a fumare”, la ER affermava, diversamente, che mentre i genitori si recavano presso il bagno, lei e lo zio aspettavano nella hall.
Ora, in diparte la distonia in ordine al punto esatto in cui i due parenti stessero attendendo l' attrice ed il marito, pare evidente che se la figlia ed il GN dovevano andare a fumare, non avrebbero potuto essere presenti (nei pressi del bagno) ed aver sentito un tonfo, come da loro definito in conformita' ai contenuti del quesito di escussione, sicche' delle due l' una: o, come riferito dal marito,
i due erano andati a fumare (rimanendo nel caso inattendibili), o erano, invece nelle vicinanze del bagno ( o nella hall, se da tale punto avessero potuto sentire il tonfo), e nel caso non sarebbe attendibile la versione del . Testimone_2
Alla luce di tali riscontrate “anomalie” ricostruttive, che, oltre ad inficiare la versione ufficiale sulla dinamica del sinistro, incidono in negativis sulla valutazione di attendibilita' dei testi (peraltro parenti, quindi, sebbene non incompatibili in mancanza di un interesse diretto a partecipare al giudizio, interessati de mediato ai relativi esiti), si connotano di intrinseca inverosimiglianza (con riguardo a quanto sopra gia' argomentato sul contengo inerte dell' attrice nell' immediatezza), comporta il rigetto delle ragioni attrici per mancanza di prova dei fatti costitutivi, segnatamente in relazione alla verificazione della caduta e per conseguenza, del nesso eziologico tra antefatti, evento dannoso e conseguenze.
Ne' rileva in senso diverso che il legale rappresentante della societa' convenuta non ebbe a presentarsi a rendere l' interrogatorio formale deferito, non operando l' art. 232 cpc, implicitamente invocato in chiave presuntiva della prova dell' accadimento, in automatico alla mancata risposta (o alla assenza, per quanto ingiustificata), ma da' solo al giudice la facolta' di ritenere come ammessi i fatti dedotti valutando ogni altro elemento di prova (Cass. 9436/18), che, a tal fine, deve valutare la ricorrenza della “ficta confessio” alla luce del complessivo contesto processuale e sostanziale, anche attingendo alle previsioni di cui all' art. 116 cpc.
Nel caso, stante la valutazione di inattendibilita' sia della versione ufficiale della dinamica sinistrosa che dei testi escussi, ne' ricorrendo gli elementi per ritenere un' altra valida fonte dimostrativa che, nell' ipotesi, avrebbe confermato i fatti in via almeno “semiplena”, non puo' operare la fattispecie virtuale di cui alla norma in commento.
Ne', infine, puo' assurgere ad altro elemento di prova la dimostrazione documentale delle lesioni riportate dall' attrice per come attestate nel primo referto di pronto soccorso, insufficiente, in effetti,
a suffragare la tesi attrice, in difetto di prova, imprescindibile, della loro riferibilita' all' evento caduta, nelle modalita' e circostanze lamentate.
La domanda va, per l' effetto, rigettata, assorbita quella di manleva, mentre le spese, avuto riguardo ai motivi di diniego sopra elaborati, possono essere ragionevolmente compensate, anche nei rapporti tra convenuta e terza chiamata, stante l' accoglimento delle ragioni reiettive principali conformemente rappresentate.
Il rigetto delle ragioni attrici sull' an debatur comporta la definitivita' della presente statuizione, assorbita ogni esigenza sull' ulteriore istruttoria “tecnica” domandata dall' istante, in effetti subordinata alla preventiva condivisione delle ragioni causali, qui negate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, disattende le ragioni risarcitorie dell' attrice, compensando le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Cosi, deciso, Taranto, 14/3/25 IL GO A. TAURINO