Art. 46. Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche
Per i fabbricati da ricostruire in Comuni nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, i contributi determinati in applicazione degli articoli 42, 43, 44 e 45 sono aumentati rispettivamente del 25 e del 20 per cento, sempre che il fabbricato preesistente non fosse gia' stato costruito secondo le predette norme.
Per i fabbricati da ricostruire in Comuni nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, i contributi determinati in applicazione degli articoli 42, 43, 44 e 45 sono aumentati rispettivamente del 25 e del 20 per cento, sempre che il fabbricato preesistente non fosse gia' stato costruito secondo le predette norme.