Articolo 46 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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15 gennaio 1954
Art. 46. Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche

Per i fabbricati da ricostruire in Comuni nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, i contributi determinati in applicazione degli articoli 42, 43, 44 e 45 sono aumentati rispettivamente del 25 e del 20 per cento, sempre che il fabbricato preesistente non fosse gia' stato costruito secondo le predette norme.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954