Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 36445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Vigliena 10, presso lo studio dell'avv. Pietro Raimondo che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
- ricorrente
E
Controparte_1
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2023, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù di contratti a tempo determinato dal
2017 al tempo del ricorso (annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) e di non essere mai stato destinatario, in
1
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di
Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…riconoscere e accertare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Parte_1
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente per gli anni scolastici annualità 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 della complessiva somma di € 3.000,00 (€ 500,00 per ciascun Cont anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/borsellino elettronico;
condannare il la pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 cpc”.
Ritualmente convenuto in giudizio, il non Controparte_1 si è costituito, rimanendo contumace.
Con deposito telematico in data 07.1.2025, parte ricorrente ha documentato la propria permanenza nel sistema scolastico, e segnatamente la propria nomina in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025.
2 All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza, della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto.
2. Venendo al merito, premesso che risulta documentato in atti il contratto del ricorrente con l'Amministrazione convenuta per l'anno scolastico di deposito del ricorso, (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
3 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co.
1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a
4 registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3, DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
1.1. La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n.
29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 5 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
1.2 Dall'applicazione di tali principi, le cui motivazioni, condivise dal Tribunale, devono ritenersi richiamate ex art 118 disp. att. c.p.c., consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L.
107/2015, in quando in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze sino al 30.6 e sino al 31.8 del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2. Il ricorrente ha documentato di essere in servizio al tempo del deposito del ricorso e di avere in precedenza svolto, negli aa.ss. dal 2017/2018 al 2022/2023
6 attività di docenza in virtù di incarichi annuali sino al termine delle attività didattiche.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorrente ha certamente diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per i suddetti anni di servizio, con conseguente condanna del convenuto a CP_1 consentire l'accesso al portale, ex art 3 DPCM 28 novembre 2016, per la concreta assegnazione della carta docente per un importo nominale complessivo di € 3.000,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione.
4. Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, sono poste a carico del (esclusa la fase istruttoria, stante la contumacia di CP_1 parte resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 per l'importo complessivo di euro 3.000,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1 detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione in favore del ricorrente dei CP_1 compensi di lite, liquidati in € 1.200,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 13.1.2025 Il Giudice
Silvia Antonioni
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