CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 102/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa LA ES Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA LL MA Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 102/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), anche nella loro qualità di eredi legittimi di C.F._6 Persona_1
(C.F. ) e di (C.F.
[...] C.F._7 Parte_7
, con il patrocinio dell'Avv. Gianpiero Renzo, elettivamente domiciliati C.F._8 come da procura in atti;
(C.F. ), Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), C.F._10 Parte_10 C.F._11 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_11 C.F._12 Parte_12
, quest'ultimi due anche in qualità di eredi legittimi del Sig. , C.F._13 Persona_2
(C.F. ) e Parte_13 C.F._14 Pt_14
(C.F. , quali eredi legittimi di con il
[...] C.F._15 Persona_3
1 patrocinio degli Avv.ti Giacomo Mari e Stefano Lenzi, elettivamente domiciliati come da procura in atti;
-ATTORI IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.-
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Niccolò Controparte_1 C.F._16
Niccoli Vallesi, elettivamente domiciliato come da procura in atti
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
a seguito di rinvio dalla Cassazione di cui all'ordinanza n. 1372/2022 del 5 luglio 2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 08/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli eredi “accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. per tutti i fatti ad esso Pt_8 Controparte_1 ascritti nel presente giudizio e, quindi, nella causazione della morte della Sig.ra Persona_4
, avvenuta il 21/1/2005, condannare lo stesso al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali, morali, biologici, da perdita parentale, e per qualunque altra ragione patiti e patiendi così come puntualmente descritti, indicati e motivati in narrativa e quantificati in complessivi Euro 950.467,46
(novecentocinquantamilaquattrocentosessantasette/46) o in quella maggiore o minore somma che questa Corte riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In specifico per quanto attiene al Sig. in Euro 336.483,73=, per quanto attiene alla Sig.ra Parte_11 in Euro 293.983,73=, e per quanto attiene alle Sig.re in Euro Parte_12 Parte_8
80.000,00=, e (quali eredi della Sig.ra Parte_13 Parte_14 Persona_3
, e ciascuna pro quota) in Euro 80.000,00=, in Euro 80.000,00=,
[...] Parte_9 [...]
in Euro 80.000,00= o negli importi maggiori o minori che saranno riconosciuti dalla Corte adita Parte_10
e/o di giustizia, anche secondo il criterio ritenuto equo dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo effettivo;
In Ipotesi: sulle specifiche voci di risarcimento e di danno patrimoniale e non patrimoniale e sull'importo complessivo di € 950.467,46=, così come indicato e specificato in tesi e secondo le quote e le specifiche ripartizioni ivi riportate ed indicate come spettanti ad ogni attore, condannare il sig. al pagamento di quella somma commisurata in rapporto all'accertata quota Controparte_1 di responsabilità del medesimo, comunque determinata all'esito dell'istruttoria per tutti i fatti ad esso ascritti nel presente giudizio e, quindi, nella causazione della morte della sig.ra avvenuta Persona_4 in data 21/1/2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, del grado di appello
2 penale, del primo giudizio, del primo giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Cassazione, del precedente grado di riassunzione dinanzi la Corte di Appello di Firenze, di quello ultimo di Cassazione, oltre che il presente e
(speriamo) ultimo grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive sostenute. Ci si oppone altresì all'assunzione dei mezzi istruttori ex adverso richiesti per i motivi già espressi nel giudizio di cui
RG.1143/2015 e comunque ininfluenti ai fini del decidere considerato quanto motivato ed espresso dalla
Cassazione”.
Per gli eredi : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: In tesi per quanto attiene alla Parte_1 posizione eredi accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. per tutti i fatti ad Parte_1 CP_1 esso ascritti nel presente giudizio e, quindi, nella causazione della morte del sig. avvenuta Persona_5 in data 04/11/2005, condannare lo stesso al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici, da perdita parentale, e per qualunque altra ragione patiti e patiendi così come puntualmente descritti, indicati e motivati in narrativa e quantificati in complessivi €2.597.279,40 (euro duemilionicinquecentonovantasetteduecentosettantanove//40) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che questa Corte riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Più specificatamente, per il danno da perdita parentale così come previsto dalle tabelle di
Milano, €260.000,00 a favore della sig.ra e per essa pro quota i figli nella loro Parte_7 qualità di eredi legittimi e ad €290.000,00 per ciascun figlio ( Parte_1 Parte_2
, , anche pro-quota nella loro Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 qualità di eredi del defunto ), mentre per il danno da perdita della vita, per il danno biologico e Persona_1 per il danno da morte iure hereditatis € 150.000,000 a favore della sig.ra e per Parte_7 essa pro quota i figli nella loro qualità di eredi legittimi, mentre per ciascuno dei figli € 21.428,571 anche in tal caso anche pro-quota nella loro qualità di eredi del defunto Condannare altresì il sig. Persona_1 al pagamento della somma pari ad € 7.279,48 per il danno patrimoniale conseguente il Controparte_1 sinistro ed evento morte occorso. Oltre, per tutti gli importi predetti, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In Ipotesi: sulle specifiche voci di risarcimento e di danno patrimoniale e non patrimoniale e sull'importo complessivo di € 2.597.279,40 così come indicato e specificato in tesi e secondo le quote e le specifiche ripartizioni ivi riportate ed indicate come spettanti ad ogni attore, condannare il sig. CP_1
a quella somma in rapporto all'accertata misura della quota di responsabilità del sig.
[...] CP_1
comunque determinata all'esito dell'istruttoria per tutti i fatti ad esso ascritti nel presente giudizio e,
[...] quindi, nella causazione della morte del sig. avvenuta in data 04/11/2005, oltre interessi Persona_5 legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, del grado di appello penale, del primo giudizio svoltosi
3 dinanzi la Corte di Cassazione, del precedente grado di riassunzione dinanzi la Corte di Appello di Firenze, di quello ultimo di Cassazione, oltre che il presente e (speriamo) ultimo grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive sostenute secondo le notule già depositate”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, A) Sulle domande avanzate da Controparte_1
e , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
e . In via preliminare e processuale Respingere le domande avanzate da
[...] Parte_13
e per assenza di prova di legittimazione ad agire, quali eredi legittimi Parte_13 Parte_13 di figlia della vittima . Nel merito In tesi Respingere le domande attrici Persona_3 Persona_6 per insussistenza di responsabilità in capo a per quanto motivato in relazione al sinistro Controparte_1 stradale del 21/01/2005 ove trovò la morte . Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In Persona_6 ipotesi Ove la Corte adita, dovesse non accogliere le conclusioni di tesi e ritenere che l'Ing abbia concorso CP_1 alla produzione dell'evento per cui è causa, previa determinazione del suo grado di responsabilità Voglia: a)
Respingere la domanda degli attori e poiché ritenute congrue a risarcire i danni Parte_11 Parte_12 lamentati le somme già percepite sia da in esecuzione della sentenza n.425/2005 del Controparte_2
Tribunale di Prato, sia da Milano e, comunque non potendo proporre la stessa domanda già CP_2 avanzata in precedente giudizio definitosi con sentenza passata in giudicato. b) Respingere la domanda delle attrici nonché di e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_13
ove legittimati quali asseriti eredi legittimi di , per quanto motivato nella Parte_13 Persona_3 sentenza n.425/2015 emessa dal Tribunale di Prato e, comunque non potendo proporre la stessa domanda già avanzata in precedente giudizio definitosi con sentenza passata in giudicato. Vittoria di spese ed onorari del giudizio. c) In denegata ipotesi, ridurre all'equo e giusto il risarcimento dovuto agli attori dichiarando obbligato
a corrispondere agli stessi somme ritenute di giustizia e proporzionate al grado di Controparte_1 responsabilità, con compensazione totale o quantomeno parziale delle spese del giudizio. In via istruttoria
Richiamata la documentazione prodotta nel giudizio di rinvio R.G.N.1143/2015, si insiste, occorrendo, per
l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione 09/03/2018 di cui al suindicato giudizio riunito al R.G.N.1143/2015. B) Sulle domande avanzate da Parte_1 Parte_2
, , quali eredi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 legittimi della vittima nonché della madre e del Persona_7 Controparte_3 fratello deceduti nel corso dei giudizi. In tesi a) Respingere le domande attrici per Persona_1 insussistenza di responsabilità in capo a per quanto motivato in relazione al sinistro del Controparte_1
04/11/2005 ove trovò la morte Vittoria di spese ed onorari del giudizio. b) Persona_7
Respingere le domande attrici come proposte nei confronti di in virtù di transazione stipulata Controparte_1
4 il 20/11/2006 con assicuratore per la responsabilità civile per per il Controparte_4 Persona_8 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti per la morte del congiunto e della quale
l'odierno convenuto, quale coobbligato solidale, ha già dichiarato nella comparsa di costituzione del
20/05/2016 depositata nel presente giudizio di rinvio RGN.1162/2015 di volerne profittare ai sensi dell'art.1304 comma 1° c.c.. Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In ipotesi Ove la Corte adita, non dovesse accogliere le conclusioni di tesi e ritenere che l'Ing. abbia concorso alla produzione dell'evento per cui è CP_1 causa, previa determinazione del suo grado di responsabilità, Voglia: a) respingere le domande degli attori poiché ritenute congrue a risarcire i danni le somme già percepite e come risultanti dagli atti già depositati nel presente giudizio di rinvio. b) in denegata ipotesi, ridurre all'equo e giusto il risarcimento che sarebbe ancora dovuto agli attori, dichiarando obbligato a corrispondere agli stessi quale coobbligato in solido con Controparte_1 Per_8
somme ritenute di giustizia e proporzionate al grado di corresponsabilità, con compensazione totale o
[...] quantomeno parziale delle spese del giudizio. In via istruttoria Richiamata la documentazione prodotta nel giudizio di rinvio R.G.N.1162/2015, si insiste, occorrendo, per l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. gli eredi dei Sig.ri e Persona_4
hanno convenuto davanti alla Corte di Appello di Firenze l'Ing. Persona_7 all'esito del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione e conclusosi Controparte_1 con ordinanza n. 1372/2022 del 05.07.2022 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai predetti attori, è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1886/2018 pubblicata il 08.08.2018 con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Parte riassumente ha premesso che il presente procedimento trae origine da due sinistri stradali mortali che si sono verificati nell'anno 2005 a Prato, lungo Via NI, all'altezza dell'intersezione con la pista ciclabile denominata “ED ND”. In particolare, il primo dei due sinistri è avvenuto, in data 21.01.2005, nel tardo pomeriggio, quando la Sig.ra
[...]
mentre attraversava Via NI dopo aver percorso la predetta pista ciclabile a Persona_4 bordo della sua bicicletta, veniva travolta ed uccisa da un'autovettura Citroen Berlingo, targata
BP124VK, condotta da che procedeva ad una velocità non adeguata;
il secondo Persona_9 sinistro si è verificato in data 04.11.2005, quando il Sig. mentre Persona_7 tentava, a piedi, di attraversare Via NI in prossimità della pista ciclabile, veniva investito
5 dalla autovettura Citroen C3 targata CW637FR, condotta da , la quale Persona_10 procedeva ad una velocità non adeguata.
A seguito di tali incidenti mortali, venne instaurato un procedimento penale dinanzi al
Tribunale di Prato nei confronti dell'Ing. al fine di valutare la sussistenza di profili di CP_1 colpa riconducibili a quest'ultimo quale Dirigente dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente del e Direttore dei Lavori della pista ciclabile “ED ND”. Nello specifico, CP_5 Pt_15 quest'ultimo venne imputato per il reato di cooperazione in omicidio colposo di cui agli artt.
113 e 589 c.p. per aver cagionato, unitamente agli automobilisti, la morte delle due vittime, omettendo di far realizzare all'impresa esecutrice dei lavori, in corrispondenza dell'attraversamento, idonea segnaletica orizzontale e luminosa nonché l'impianto semaforico, sebbene tali opere fossero state previste nel progetto della pista ciclabile da lui stesso redatto, e disponendo l'apertura al pubblico transito della pista medesima, a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, in assenza di tali misure di sicurezza.
Nel procedimento penale si erano costituite parti civili gli eredi della Sig.ra Persona_4 ovvero il marito (deceduto nelle more del giudizio penale), i figli e Persona_2 Parte_11
quali eredi della madre e del padre le sorelle Parte_12 Persona_2 Parte_8 [...]
e nonché gli eredi del Sig. Per_3 Parte_9 Parte_10 Persona_7
, ovvero la moglie e i figli ,
[...] Controparte_6 Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e , al fine di richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e Parte_6 Persona_1 patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis.
Con sentenza penale n. 1834/2010, emessa in data 07.12.2010, il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato, in cooperazione colposa con gli automobilisti che materialmente investirono i due pedoni, per i reati di omicidio colposo contestati perché, in qualità di dirigente dell'area opere pubbliche ed ambiente del e di direttore dei lavori della pista ciclabile ED Blinda, aveva Controparte_7 omesso colposamente di far installare un impianto semaforico a chiamata per l'attraversamento della pista ciclabile ed idonea segnaletica orizzontale e verticale in prossimità dell'intersezione interessata dal predetto attraversamento.
In particolare, il Tribunale, accertata l'elevata pericolosità dell'intersezione tra la pista ciclabile e viale NI, evidenziava che il progetto della pista ciclabile prevedeva che tale intersezione
“fosse assistito da un semaforo a chiamata (punto 160 NP047 del computo metrico) e da strisce orizzontali che
6 segnassero il percorso di attraversamento (Tavola <15> del Progetto esecutivo, I Lotto, progettista l'Ing.
. La presenza di tali accorgimenti avrebbe imposto un livello di attenzione indubbiamente adeguato ad CP_1 elidere i fattori di rischio evidenziati, perché il semaforo con luce rossa avrebbe imposto l'arresto dei veicoli e la presenza del segnale orizzontale di attraversamento avrebbe sollecitato l'attenzione degli automobilisti, sensibilizzati, anche solo per la presenza di queste strisce, alla possibilità che qualcuno, in mezzo a quel buio, attraversasse la strada […] Il consulente di parte civile, Per. Ind. ha sottolineato inoltre l'omesso Persona_11 rispetto, da parte dei realizzatori dell'intersezione, di quanto disposto dagli artt. 4, III co., lett. e, e
9, I co., del D.M. 30.11.1999, ovvero la presenza di segnaletica orizzontale, di impianti semaforici, di indicazione degli attraversamenti ciclabili, di impianti di illuminazione notturna per la segnalazione di attraversamenti a raso, la previsione di modalità di attraversamento delle carreggiate identiche a quelle previste per i pedoni […] La realizzazione dell'intersezione tra la pista ciclabile e Viale NI è stato dunque realizzata in difformità dal progetto approvato dal ed in difformità dalla Controparte_7 normativa che regola la materia. Le ragioni della mancata realizzazione della segnaletica orizzontale non le ha spiegate nessuno. Quelle che hanno condotto a non realizzare il semaforo a chiamata sono state indicate nei profili del costo e dell'inadeguatezza tecnica […] L'Ing. nelle spontanee dichiarazioni rese CP_1 all'udienza del 13.07.2010, ha sostenuto che, nell'assunto che il progetto prevedeva un semaforo dotato di orologio programmatore per lo spegnimento notturno, tale dispositivo di sicurezza sarebbe stato inadeguato, cosicché era iniziata la progettazione di un sottopasso: i costi di realizzazione del semaforo aggiunti a quelli di realizzazione del sottopasso ormai in progetto sarebbero stati eccessivi, anche perché il sottopasso avrebbe reso del tutto inutile il semaforo (che anzi avrebbe dovuto essere tolto), facendogli temere di incorrere nei rigori della responsabilità contabile. Tale spiegazione non è convincente: l'aver tolto un dispositivo di sicurezza senza averne creato un altro in sua sostituzione espone ad evidenti rischi per l'incolumità degli utenti, rischi che sono stati evidentemente conosciuti ed accettati […] La consapevolezza nell'Ing. he l'omessa realizzazione CP_1 del semaforo senza che vi fosse alcun sottopasso dava luogo ad una situazione di grave rischio lo conferma la deposizione di sentito all'udienza del 28.09.2010: costui, addetto del alla Persona_12 Controparte_7 manutenzione delle strade e della segnaletica stradale, ebbe l'incarico dall'Ing. di apporre al CP_1 termine della pista ciclabile con Viale NI delle transenne mobili, richieste ed apposte pochi giorni dopo
l'inaugurazione della pista (pagina <19> della trascrizione): dispositivo di sicurezza del tutto inutile, come la logica, prima ancora che il succedere dei sinistri, lascia immaginare. Non solo e non tanto perché le transenne sono mobili, rimovibili dai vandali (come il ha ricordato essere avvenuto) e ribaltabili dal vento, così da Per_12 richiedere frequenti interventi di ripristino, ma perché suscettibili di impedire soltanto l'attraversamento veloce ed imprudente della strada da parte di ciclisti e pedoni, incapaci di qualsivoglia sensibilizzazione sugli automobilisti
7 (semmai forieri di ulteriori situazioni di rischio anche per costoro se portati dal vento o dai vandali sulla carreggiata). Un ultimo argomento proposto dalla difesa deve essere valutato: lo spegnimento del semaforo in orario notturno avrebbe comunque privato l'intersezione del suo funzionamento al momento in cui ebbero a verificarsi i sinistri mortali oggetto del presente processo […]”. Il Tribunale spiegava sul punto che “l'aver previsto un meccanismo di regolamentazione per lo spegnimento notturno non significa spegnere il semaforo al calar del sole, ma semmai nelle ore di traffico scarso come propriamente accade nella notte (non nel pomeriggio
d'inverno). Lo spegnimento può inoltre significare la riduzione del funzionamento a semplice lampeggiamento della luce arancione, riduzione comunque efficace nel sensibilizzare gli automobilisti all'incombente pericolo. La presenza del semaforo avrebbe comunque consentito un'adeguata regolamentazione del suo funzionamento e comunque avrebbe spostato la responsabilità del mancato funzionamento all'incaricato di regolamentarne
l'orario”.
Concludeva quindi che “la realizzazione dell'intersezione della pista ciclabile con Viale NI ha dato luogo ad una situazione di rischio estremamente elevato, non fronteggiato come la normativa vigente impone e neppure come lo stesso progetto indicava. La realizzazione del semaforo e della segnaletica orizzontale avrebbe eliso tale rischio. Ne consegue che l'Ing. direttore dei lavori che si assunse la responsabilità di non far CP_1 realizzare il semaforo, ha posto in essere una condotta negligente (ed in violazione del D.M. 30.11.1999 per i profili sopra evidenziati) che ha contribuito, con la negligenza e l'imprudenza dei protagonisti del 21 Gennaio e del 4 Novembre 2005 e con la violazione da parte degli automobilisti dei limiti di velocità, a determinare la morte di e di . Persona_6 Persona_7
In definitiva, condannava l'Ing. concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena CP_1 di mesi otto di reclusione per ciascuno dei reati a lui ascritti, con il beneficio della sospensione condizionale delle pene. Condannava altresì il al risarcimento dei danni subiti dalle CP_1 parti civili costituite, da quantificarsi in separato giudizio, liquidando in favore delle stesse provvisionali immediatamente esecutive e, in particolare: € 60.000,00 in favore di
[...]
ed € 50.000,00 in favore di entrambi quali eredi di;
€ Pt_11 Parte_12 Persona_2
10.000,00 in favore e Parte_8 Persona_3 Parte_9 [...] ciascuna;
€ 40.000,00 in favore di € 30.000,00 in Parte_10 Controparte_6 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e ciascuno. Parte_4 Persona_1 Parte_6
A seguito di impugnazione della decisione di primo grado da parte dell'imputato, la Corte di
Appello di Firenze, Sezione terza penale, con sentenza n. 1501/2012, emessa in data
8 03.05.2012, riformava in toto la decisione di primo grado ed assolveva il dai reati a lui CP_1 ascritti “perché il fatto non sussiste”, con revoca delle statuizioni civili.
La Corte territoriale, esclusa l'applicazione della cooperazione colposa nella causazione degli eventi dannosi tra il e gli automobilisti ex art. 113 c.p., riteneva, invece, applicabile CP_1
l'ipotesi del concorso di cause indipendenti disciplinato dall'art. 41 c.p.
Ciò premesso, escludeva eventuali profili di colpa a carico dell'imputato nei sinistri stradali sia per quanto riguarda la mancata predisposizione di idonea segnaletica orizzontale luminosa, sia per la mancata installazione dell'impianto semaforico. In particolare, stabiliva che la predisposizione di una segnaletica orizzontale e verticale sulla provinciale in corrispondenza dell'intersezione con la pista ciclabile era di competenza della Provincia, precisando poi che sulla pista ciclabile era presente “una doppia segnaletica verticale con il cartello di fine pista ciclabile e con il segnale di stop che, inequivocabilmente, indicavano che, all'intersezione con la strada provinciale, la pista si interrompeva, in ciascuno dei due tratti. Quindi, non si trattava di una pista che proseguisse sull'asse stradale attraverso quello che è conosciuto come attraversamento a raso […] Non essendo la pista ED ND una pista che attraversasse la strada che incontrava, ma cessando, in ciascuno dei due rami opposti, come da segnaletica posta in corrispondenza della fine dello sterrato, non si può affermare che la realizzazione dell'impianto semaforico, che dopo che le ore 18:00 avrebbe cessato il suo funzionamento, avrebbe evitato i due sinistri mortali […] Anche per la contestazione relativa alla mancata realizzazione dell'illuminazione della pista, alcun profilo di colpa può essere mosso all'imputato perché, non essendovi continuità tra i due rami della pista ciclabile attraversati dalla provinciale a grande scorrimento, l'illuminazione non doveva essere funzionale a segnalare un attraversamento a raso che non era stato progettato”.
Escludeva poi la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva da parte dell'Ing.
e i sinistri stradali ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. precisando che, in applicazione del CP_1 giudizio controfattuale, la condotta doverosa omessa non sarebbe stata idonea ad impedire gli eventi. In particolare, i sinistri stradali sarebbero dipesi dalle condotte di guida imprudenti di entrambi i conducenti delle autovetture, i quali guidavano oltre il limite di velocità consentito, in presenza peraltro di un concorso di colpa delle due vittime (la Sig.ra era infatti sprovvista Pt_8 dell'equipaggiamento luminoso notturno, mentre il Sig. stava tentando di Parte_1 attraversare la strada a piedi in maniera del tutto imprudente).
Gli eredi e proponevano ricorso per cassazione. La Corte, con sentenza n. Pt_8 Parte_1
112/2014 emessa in data 21.01.2014,annullava ai fini civili la sentenza di appello rinviando la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame della
9 vicenda processuale. In particolare, la Suprema Corte precisava che la Corte di appello penale di
Firenze aveva escluso “i profili di colpa insiti nella condotta omissiva dell'imputato con motivazione apodittica ed incongrua rispetto alle risultanze, soprattutto disattendendo l'obbligo di sottoporre a specifica confutazione gli assunti argomentativi della sentenza di primo grado”.
Nel merito, la Suprema Corte evidenziava che era ben consapevole dei rischi Controparte_1 derivanti dalla decisione, presa di sua iniziativa, di eliminare i dispositivi di sicurezza (ovvero impianto semaforico e la segnaletica orizzontale in coincidenza con l'intersezione tra la pista ciclabile e la strada provinciale), prima ancora del completamento di un sottopasso. Ed infatti, il
“quale titolare di una specifica posizione di garanzia insita nel ruolo rivestito agli effetti CP_1 dell'esecuzione del progetto ebbe ad incaricare l'addetto comunale alla manutenzione delle strade ed alla segnaletica stradale, di apporre transenne mobili al termine dei due tronconi della pista ciclabile in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale: dispositivo rivelatosi invero del tutto insufficiente ed inidoneo a tutelare
l'incolumità di ciclisti e pedoni […]”. La Suprema Corte affermava quindi che il giudice del merito avrebbe dovuto formulare il giudizio controfattuale in tema di causalità omissiva, valutando l'incidenza impeditiva che avrebbero potuto avere sugli eventi lesivi verificatisi le opere indebitamente omesse dall'Ing. ove fossero state realizzate. CP_1
Con due distinti atti di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. gli eredi ed i prossimi congiunti delle vittime e riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di Appello Pt_8 Parte_1 di Firenze chiedendo accertarsi la responsabilità del Sig. nella vicenda de quo, con CP_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la propria Controparte_1 responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una propria responsabilità, chiedeva che nella liquidazione del danno si tenesse conto di quanto già percepito dalle parti riassumenti. Chiedeva inoltre la riunione, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, dei giudizi iscritti agli R.G.
1162/2015 e R.G. 1143/2015 entrambi pendenti davanti alla Corte di Appello di Firenze.
Disposta la riunione delle predette cause, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n.
1886/2018 pubblicata il 08.08.2018, rigettava le domande risarcitorie proposte dagli attori in riassunzione, disponendo tra le parti la compensazione delle spese di lite.
In particolare, la Corte territoriale, in via preliminare, osservava che la sentenza della Corte di
Cassazione del 2015 “non ha dichiarato la responsabilità penale del accertamento che è stato CP_1 rimesso a questa Corte, sebbene incidenter tantum e ai soli effetti civili”.
10 Venendo ad analizzare il merito della vicenda, rilevava, da un lato, che la pista ciclabile era stata realizzata in luogo di uno stradello preesistente che già consentiva l'accesso e l'attraversamento di Via NI e, dall'altro lato escludeva che fosse una pista a raso: la stessa, infatti, si interrompeva nel punto in cui intersecava via NI con una doppia segnaletica verticale di fine pista ciclabile e stop, con obbligo in capo a chi percorreva la pista ciclabile di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che percorrevano via NI.
Ciò premesso, evidenziava che “il aveva progettato e seguito l'esecuzione dei lavori della pista CP_1 ciclabile e aveva adeguatamente segnalato che all'intersezione con via NI la pista si interrompeva con diritto di precedenza ai veicoli che percorrevano via NI;
il progetto del prevedeva Controparte_7
l'esecuzione di segnaletiche orizzontali e verticali, tra le quali un semaforo pedonale a chiamata, che avrebbero assicurato la precedenza ai pedoni e ai velocipedi nell'attraversamento di via NI;
deve tuttavia osservarsi che la messa in sicurezza della via NI, quanto al suo attraversamento da parte di ciclisti e pedoni, era da ritenersi di competenza della Provincia, con ciò potendosi escludere sia che il progetto del possa ritenersi CP_5 la fonte di obblighi giuridici rilevanti in termini di accertamento della causalità omissiva in capo al sia CP_1 che in capo al fosse ravvisabile una posizione di garanzia, che invece faceva capo alla Provincia, ente CP_1 proprietario della strada”.
Avverso tale decisione hanno proposto nuovo ricorso per cassazione gli eredi e Pt_8
, sulla base di sette motivi: Parte_1
1) violazione dell'art. 394 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disatteso i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte;
2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. per avere erroneamente riconosciuto la titolarità della posizione di garanzia in capo alla Provincia, quale ente proprietario di Via NI, anziché in capo al nella sua molteplice veste di progettista, esecutore e direttore dei CP_1 lavori della pista ciclabile;
3) omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di appello riconosciuto la posizione di garanzia in capo alla Provincia, omettendo di considerare che era invece di competenza del e del quale direttore dei lavori, l'esecuzione delle CP_5 CP_1 opere progettate e finanziate;
4) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., per non aver desunto la responsabilità del CP_1 anche dalla titolarità del potere di custodia della pista ciclabile;
5) violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 2043 c.c. per avere erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva doverosa del e i sinistri stradali;
CP_1
11 6) violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 40 e 41 c.p., 2043 c.p.c. per non aver ritenuto che l'attraversamento della via provinciale da parte della pista ciclabile fosse un attraversamento “a raso” con applicabilità degli artt. 4 e 9 del d.m. 557/1999;
7) violazione dell'art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. per avere, con una motivazione contraddittoria, escluso la responsabilità del nonostante lo stesso avesse agito in palese difformità da CP_1 quanto previsto nel progetto del il quale prevedeva l'esecuzione di segnaletiche CP_5 orizzontali e verticali tra le quali un semaforo pedonale a chiamata.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 1372/2022 emessa in data
05/07/2022, ha accolto i ricorsi e, per l'effetto, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che “la Corte fiorentina, non solo ha disatteso le contrarie affermazioni contenute nella sentenza della Cassazione penale, ma ha violato tutti i principi enunciati da questa
Corte con riferimento all'oggetto della cognizione del giudice civile chiamato, ex art. 622 c.p.p., a decidere sulla domanda di risarcimento del danno già proposta mediante costituzione di parte civile nel processo penale, allorché gli effetti penali della sentenza penale di merito (di condanna o di proscioglimento dell'imputato) siano ormai cristallizzati e la Corte di cassazione si sia limitata ad annullare le disposizioni o i capi concernenti l'azione civile o ad accogliere, agli effetti civili, il ricorso proposto della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento”
e ciò in quanto “il giudizio di responsabilità civile, in sintesi, deve impingere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli, l'accertamento sul quale è ormai definito ed immodificabile […]”.
La Suprema Corte ha quindi stabilito che “l'illegittimità della gravata sentenza si palesa anzitutto in relazione all'esigenza, preliminarmente avvertita dalla Corte territoriale, di accertare, sia pure in via meramente incidentale, la responsabilità penale del convenuto (ex imputato) in ordine al delitto colposo ascrittogli nell'ormai definito procedimento penale: la possibilità di procedere a tale accertamento, infatti, non solo era ormai preclusa dalla contraria e prevalente esigenza di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, che esclude una successiva valutazione di colpevolezza se questa non sia stata accertata in sede penale;
ma era inoltre inibita dal principio secondo il quale il giudice adito ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non è chiamato a formulare, anche incidenter tantum, un verdetto di colpevolezza penale come condizione preliminare per una decisione sulla domanda civile, ma è chiamato a stabilire, in applicazione delle regole processuali e probatorie civilistiche, se ricorrono, nella fattispecie sottopostagli, gli elementi costitutivi della responsabilità civile, in funzione del soddisfacimento o meno della pretesa risarcitoria.
5.2 In questa prospettiva, l'individuazione della posizione di garanzia, che avrebbe permesso di qualificare come doverosa l'azione omessa dall'imputato, in funzione della formulazione del giudizio controfattuale di
12 accertamento della causalità omissiva, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., avrebbe dovuto essere compiuta, non con riferimento all'obbligo di manutenere e mettere in sicurezza la via principale (il quale non poteva che spettare all'ente proprietario della strada), ma con riferimento ai doveri assunti dal convenuto, dirigente dell'Area
Opere Pubbliche e Ambiente del nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori della pista CP_5 ciclabile costruita sul territorio comunale.
La Corte territoriale, in altre parole, avrebbe dovuto chiedersi se la titolarità della posizione di garanzia, in relazione alla quale si configurasse, in capo al un obbligo giuridico di attivarsi in prevenzione di CP_1 eventuali eventi dannosi, fosse, come già rilevato nella sentenza della Cassazione penale, “insita nel ruolo rivestito agli effetti dell'esecuzione del progetto”; e a tale questione, che implicava la formulazione di un giudizio di merito, la Corte di appello avrebbe dovuto motivatamente rispondere previo libero apprezzamento di tutte le significative circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, in primo luogo la circostanza che il dopo CP_1 avere disposto che la pista ciclabile fosse aperta al pubblico transito senza che fossero realizzati i dispositivi di sicurezza previsti nel progetto da lui stesso redatto, essendo consapevole dei rischi derivanti da tale decisione per la pubblica incolumità, proprio in ragione della sua peculiare posizione aveva sentito il dovere di attivarsi, dando
l'incarico – peraltro rivelatosi inutile – di apporre transenne mobili in corrispondenza del luogo di intersezione della pista ciclabile con la via provinciale.
5.3. Individuata la posizione di garanzia insita nel ruolo rivestito dal convenuto agli effetti dell'esecuzione del progetto – e qualificata come doverosa l'attività, da lui indebitamente omessa, di realizzare dei progettati sistemi di segnaletica stradale e di illuminazione notturna, nonché dell'impianto semaforico, prima dell'apertura della pista ciclabile al pubblico transito (opere da eseguirsi previo eventuale coordinamento con l'ente proprietario della strada intersecata dalla pista medesima) – la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere, con una seconda valutazione di merito, alla formulazione del giudizio controfattuale di causalità omissiva, chiedendosi se la realizzazione dei predetti dispositivi di sicurezza (ed in particolare dell'impianto semaforico a chiamata, che avrebbe imposto ai veicoli in transito sulla provinciale di arrestarsi, consentendo a ciclisti e pedoni l'attraverso in sicurezza) avrebbe impedito il verificarsi degli eventi mortali.
Questo giudizio, peraltro, riguardando la causalità civilistica e non quella penalistica, avrebbe dovuto essere formulato in applicazione, non già del criterio dell' “alto grado di probabilità logica”, ma del criterio della
“probabilità prevalente”: pertanto, in funzione dell'accertamento del nesso causale tra l'indebita omissione del convenuto e gli incidenti mortali successivamente verificatisi, non sarebbe stato necessario accertare che
l'osservanza del dovere violato avrebbe certamente impedito l'evento al di là di ogni ragionevole dubbio, ma sarebbe stato sufficiente accertare che l'eventualità che l'evento fosse impedito era più probabile dell'eventualità contraria.
13
5.4. Infine, sotto il profilo soggettivo, la circostanza che in seguito alla translatio iudicii verificatasi ai sensi dell'art. 622 c.p.c., la cognizione del giudice fosse circoscritta all'accertamento della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano, senza toccare, neppure incidentalmente, la verifica degli elementi costitutivi del reato originariamente contestato, escludeva la necessità che la Corte di merito indagasse sulla sussistenza di profili di colpa specifica, essendo essa chiamata a stabilire soltanto se, in confronto del convenuto, fosse formulabile un giudizio di colpa in senso oggettivo, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.p.c., per aver tenuto un contegno obiettivamente inosservante della diligenza dovuta secondo parametri sociali e professionali di condotta riconducibili alla posizione rivestita e all'attività esercitata.
La Corte di appello, in altre parole, avrebbe dovuto motivatamente valutare se – nell'omettere di far realizzare all'impresa esecutrice (eventualmente previo coordinamento con la Provincia, quale ente proprietario della strada) le necessarie opere di messa in sicurezza dell'attraversamento della via provinciale, così violando le previsioni contenute nel progetto esecutivo della pista ciclabile da lui stesso predisposto;
nel decidere di far apporre, in luogo dei progettati dispositivi di sicurezza, le transenne mobili rivelatesi del tutto inidonee a rimuovere l'evidente situazione di pericolo per la pubblica incolumità creatasi per effetto della incompiuta esecuzione del progetto;
e, infine, nel disporre l'apertura al pubblico transito della pista ciclabile a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, in assenza delle dette opere, pur avendo consapevolezza della sussistenza della predetta situazione di pericolo, specie nelle ore notturne – avesse tenuto un comportamento Controparte_1 obiettivamente non conforme al modello di condotta diligente esigibile in ragione della sua qualità di dirigente dell'Area Opere Pubbliche del nel cui territorio si trovava la pista ciclabile e in relazione alla sua CP_5 posizione specifica di progettista esecutivo della pista medesima, nonché di soggetto deputato a seguire e dirigere i lavori per la sua realizzazione”.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto ex art. 392 c.p.c. dagli eredi ( e prossimi congiunti)
e chiedendo, previo accertamento della responsabilità del nella Pt_8 Parte_1 CP_1 causazione del decesso delle vittime, di condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto in riassunzione il Controparte_1 quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di prova della legittimazione ad agire delle Sig.re e costituitesi nel presente giudizio quali eredi Parte_13 Parte_13 legittime di deceduta nelle more del giudizio di Cassazione. Nel merito, ha Persona_3 contestato le pretese avversarie in quanto infondate sia in un punto di an che di quantum debeatur.
In particolare, ha sostenuto che in capo al medesimo non vi fosse alcun obbligo di far realizzare all'impresa esecutrice le opere di messa in sicurezza dell'attraversamento di via NI
14 previste dal progetto iniziale, in quanto il aveva deciso successivamente di Controparte_7 chiudere la pista ciclabile e realizzare un sottopasso;
in ogni caso, sulla pista ciclabile era presente una doppia segnaletica verticale con cartello di fine pista ciclabile ed il segnale di stop nonché delle transenne, con conseguente obbligo dei ciclisti (e dei pedoni) di arrestarsi e di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla strada provinciale. Il convenuto ha sollevato inoltre eccezione di giudicato esterno rappresentato dalla sentenza definitiva del Tribunale di Prato n.
425/2015 del 26.3.2015 con cui e la in relazione al sinistro in ci è Persona_9 Controparte_8 deceduta la signora sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e Pt_8 non conseguenti in favore di e in proprio e in qualità di eredi del Parte_11 Parte_12 padre mentre le domande risarcitorie delle sorelle della vittima sono state rigettate. Persona_2
Ha evidenziato inoltre che in tale giudizio è stata esclusa ogni responsabilità del CP_7
terzo chiamato in causa.
[...]
L'ing. ha poi allegato che in relazione alla domanda risarcitoria degli eredi di CP_1
è intervenuta nel 2006 una transazione fra i medesimi e la Persona_7 CP_4 compagnia assicuratrice dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale in cui decedeva il
[...]
, dichiarando di volerne ai sensi dell'art. 1304 c.c. ; ha infine precisato che gli eredi Parte_1
hanno ricevuto ulteriori importi dalla Milano Ass.ni Spa assicuratrice del Parte_1 CP_7
, a titolo di pagamento delle provvisionali disposte in loro favore con sentenza n.
[...]
1834/2010 dal Tribunale penale di Prato. In via istruttoria, il convenuto in riassunzione ha insistito per l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione del
09/03/2018 depositata nel giudizio R.G. n. 1143/2015 nonché nella comparsa di costituzione del 20/05/2016 depositata nel giudizio R.G. n. 1162/2015.
Acquisito il fascicolo di ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 08.07.2025, sulle conclusioni precisate delle parti nelle note depositate in sostituzione di udienza ed in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio del 27 novembre 2025, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La natura del giudizio di rinvio
Va premesso che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le
15 preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata".
La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla
Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere
'prosecutorio', qualora finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale,
"restitutorio", considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio, in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità.
Al giudice del rinvio, pertanto, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione al quale è vincolato, né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, in tal modo disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994, 7743/1993).
Certamente, poi, non potranno in questa sede essere esaminate pretese per le quali si è medio tempore formato il giudicato (cfr. Cass. 28413/2018; 341/2009; 14134/2004): invero, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. ex plurimis Cass. n. 5137 del
21/02/2019).
16
2. L' eccezione di giudicato esterno della sentenza n. 425/2025 del Tribunale civile di
Prato sollevata dal nei confronti degli attori CP_1 Pt_8
In applicazione dei principi poc'anzi richiamati sulla natura e perimetrazione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno rappresentato dalla sentenza definitiva del Tribunale civile di Prato n. 425/2015 emessa in data
26.3.2015 all'esito del procedimento promosso dagli eredi e prossimi congiunti della signora
(R.G.N. 4968/2009) nei soli confronti di , conducente dell'autovettura che Pt_8 Persona_9 ha investito la signora e della compagnia assicuratrice per la RCA Persona_4 [...]
giudizio in cui è stato chiamato in causa anche il . Il Controparte_9 Controparte_7 ha dedotto che i convenuti e sono stati condannati in CP_1 Persona_9 Controparte_2 solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore di e Parte_11 Parte_12 mentre le domande risarcitorie delle altre attrici sorelle di sono state Persona_6 rigettate (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione . CP_1
In particolare, “i ricorrenti e , anche nella loro qualità di eredi del padre Parte_16 Parte_17 [...]
nulla possono pretendere dall'Ing. dal momento che i danni non patrimoniali e patrimoniali Per_2 CP_1 subiti, anche in successione del padre, furono loro integralmente risarciti da . Quanto alle Controparte_2 ricorrenti , nonché Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_13
e , (queste ultime quali asserite eredi di ), nella loro qualità di aventi diritto Parte_13 Persona_3 della sorella , nessun risarcimento è loro dovuto, per effetto delle più volte citata sentenza Persona_6
n.425/2015 emessa dal Tribunale di Prato e passata in giudicato, per la quale alle sorelle della vittima non è stato riconosciuto motivatamente alcun risarcimento. Trattasi di una duplicazione di domanda non consentita per essere stato già emessa sentenza sul punto”.
Inoltre, il convenuto ha osservato che il è stato assolto da ogni responsabilità Controparte_7 nel suddetto giudizio civile, “sentenza che si ritiene costituisca un giudicato esterno riguardo ad un'asserita responsabilità dell'Ing. nella sua qualità di funzionario dipendente del e per conto del CP_1 Controparte_7 quale ha operato sia nel progettare la pista ciclabile in esame, sia per apporre i dispositivi che ne disponevano la chiusura”.
L'eccezione è stata sollevata per la prima volta in questo giudizio, nonostante la sentenza del
Tribunale di Prato n. 425/2015 non impugnata , sia passata in giudicato già nel corso del primo giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. definito con sentenza della Corte di Appello civile di Firenze
n. 1886/2018 e a maggior ragione al momento dell'introduzione del giudizio dinanzi alla Corte
17 di Cassazione civile in cui il non si è costituito, definito con ordinanza 30496/2022 CP_1 che ha dato origine al presente giudizio.
Il giudice di legittimità ha invero più volte affermato che l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità, qualora il giudicato esterno si sia formato «nel corso del giudizio di merito» (cfr. Cass. n. 5370/2024; Cass. n. 25863/ 2022; Cass., SU, n. 21493 del 2010). Ciò è ancor più vero nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. ove è precluso alle parti di formulare nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte
Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, attesa l'intangibilità della decisione del giudice di legittimità a presidio della quale l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata".
L'eccezione deve pertanto dichiararsi inammissibile.
3. L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle signore quali eredi Pt_13 legittime della signora Persona_3
Occorre altresì esaminare in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle
Sig.re e sollevata in sede di comparsa di costituzione e Parte_13 Pt_14 risposta dall'Ing. il quale ha affermato che “nessun documento è stato depositato a prova della CP_1 legittimazione attiva a partecipare al presente giudizio, in virtù della loro qualità di eredi legittimi della Sig.ra
”. Persona_3
In particolare, le Sig.re si sono costituite per la prima volta nel presente giudizio di Pt_13 riassunzione quali figlie ed eredi legittime della Sig.ra ( sorella di Persona_3 Persona_4
vittima del sinistro stradale del 21.1.2005) , deceduta, in data 25.01.2021, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
In ordine alla prova del conseguimento della qualità di erede, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire recentemente che: “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione
(o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione
18 della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024).
Ed ancora, “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025).
In applicazione dei suddetti principi, dunque, l'eccezione avanzata dal deve essere CP_1 respinta, in quanto le Sig.re hanno tempestivamente fornito la prova della loro qualità Pt_13 di eredi della Sig.ra avendo depositato, con le note di trattazione scritta del Persona_3
07.06.2025, un estratto della dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate nonché un estratto ricavato dall'anagrafe da cui risulta che le stesse, appartenenti al medesimo nucleo familiare, sono figlie della signora (cfr. docc. 3 e 4 eredi . Persona_3 Pt_8
4. Sulla esistenza di una transazione fra gli eredi e ai sensi ed Parte_1 CP_4 agli effetti dell'art. 1304 c.c.
L'appellato ha eccepito, in relazione alla domanda risarcitoria degli eredi di Persona_7
, che è stata conclusa in data 21.11.2006 una transazione fra i medesimi e la
[...] CP_4
compagnia assicuratrice dell'autovettura condotta dal Sig. coinvolta nel
[...] Persona_10 sinistro stradale in cui è deceduto il , a seguito della quale la ha Parte_1 CP_4 corrisposto agli eredi la complessiva somma di € 340.000,00 e, segnatamente: € 55.940,00 in favore della moglie ed € 40.580,00 in favore di ciascun figlio. Ha Controparte_6 quindi dichiarato, quale eventuale coobbligato solidale, di voler profittare della predetta transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Gli eredi , richiamando i precedenti scritti difensivi, hanno replicato alle eccezioni Parte_1 avversarie precisando l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1304, primo comma, c.c., in quanto i pagamenti nel 2006 dalla (quale assicurazione per la RCA CP_4 del Sig. ) sono stati eseguiti in riferimento alla quota di responsabilità dell' Persona_10
19 assicurato, quale proprietario e conducente del veicolo investitore ed il documento denominato
“ATTO DI QUIETANZA RC AUTO”, predisposto unilateralmente da e CP_4 sottoscritto da ciascuno degli eredi e prossimi congiunti del de cuius costituisce mero atto unilaterale ricettizio, contenente esclusivamente il riconoscimento da parte dei creditori di avere riscosso quanto pagato dall'assicurazione del debitore, con rinuncia a vantare ulteriori pretese solo nei confronti dell'assicurato e della sua assicurazione.
Tali argomentazioni sono pienamente condivisibili.
Invero i singoli atti prodotti in data 9.6.2016 dagli eredi nel precedente giudizio di Parte_1 riassunzione ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, sono del seguente tenore letterale: “Il sottoscritto .Rilascia ampia e liberatoria quietanza della somma di Per_13
€……… pagata……..dalla quale assicuratrice la responsabilità civile del sig. CP_4 Persona_8 assicurato presso l'Agenzia di 1046 Montemurlo -Vaiano con polizza n….... Il sottoscritto di conseguenza ad ogni azione sia in sede civile che in sede penale contro il guidatore, Persona_14 il proprietario del veicolo e contro la FONDIARIA-SAI” con compilazione a mano della voce relativa ai singoli importi ricevuti e sottoscrizione da parte dei creditori. Trattasi pertanto di una mera quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa e come tale da intendersi quale semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, non ravvisandosi in essa gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione , poiché dal suo tenore non emerge che i creditori abbiano inteso in piena consapevolezza abdicare o transigere su propri diritti. (
Cfr Cass. 21400/2023).
5. Perimetro della decisione: i fatti incontroversi
5.1 La dinamica dei sinistri stradali
La dinamica dei due incidenti stradali oggetto di causa può considerarsi definitivamente accertata e incontroversa fra le parti, all'esito degli accertamenti e delle prove assunte nel giudizio penale a carico di , e, per quanto riguarda quello occorso alla signora Controparte_1 anche per l'effetto della sentenza del Tribunale civile di Prato n. 425/2015 passata in Pt_8 giudicato. Nella citata pronuncia , che ha accertato la responsabilità del conducente del veicolo investitore, ed escluso profili di colpa concorrente in capo alla vittima, si legge: “ a) la sig.ra Pt_8 infatti attraversava una pubblica via con la propria bicicletta nel punto di intersezione della pista ciclabile con la stessa, quindi non in un punto qualsiasi, ma in un punto deputato all'attraversamento; b) non vi è prova che la sig.ra non abbia rispettato il segnale di STOP;
c) ella non poteva vedere sopraggiungere il veicolo del Pt_8
20 nel momento in cui ha iniziato l'attraversamento. Sul punto il CTU, vista la situazione della strada Per_9
(che presenta una curva nel tratto che percorreva l'autovettura del prima dello scontro con la vittima) e la
Per_9 velocità dell'auto condotta dal ha accertato che la distanza coperta dalla vettura nel tempo in cui la
Per_9 sig.ra ha raggiunto il punto ove è stata investita, era tale che l'auto del per l'andamento curvilineo Pt_8 Per_9 della strada, non era visibile dalla […] Nessuna responsabilità può essere ricondotta all'operato della terza Pt_8 chiamata, non essendo stata fornita dalla compagnia assicuratrice (su cui gravava il relativo onere) che, in presenza di illuminazione, l'evento non si sarebbe determinato. La mancanza di illuminazione costituisce, invece, un ulteriore elemento che induce a ritenere responsabile in via esclusiva il conducente dell'autoveicolo investitore: la velocità del mezzo condotto dal è stata stimata superiore ad 85 km all'ora e non è stata fornita dalla
Per_9 compagnia assicuratrice la prova, che ella avrebbe dovuto offrire, che la strada non fosse in un centro urbano. In ogni caso il CTU, chiamato a svolgere accertamenti sul luogo dei fatti all'epoca del sinistro di cui è causa, ha accertato che, all'epoca dei fatti, erano presenti sulla strada, nella direzione di marcia del e prima del
Per_9 punto in cui è successo l'investimento della sig.a due cartelli di pericolo: essi avrebbero dovuto determinare il Pt_8
a ridurre significativamente la velocità, velocità che già avrebbe dovuto essere contenuta a 50 Km/h. Per_9
Ancora si rileva che la velocità avrebbe dovuto comunque essere commisurata alla situazione della strada (priva di illuminazione) e all'orario del giorno (era buio) e, infine, alla conoscenza della strada da parte del Per_9 visto che, secondo quanto allegato dalla parte attrice e non contestato dalle restanti parti in causa, egli abitava abitualmente a rica 500 metri dal luogo del sinistro”.
Il Tribunale di Prato nella sentenza 1834/2010 resa nel processo penale di primo grado a carico di ha descritto nei seguenti termini il luogo in cui si sono verificati i due sinistri CP_1 stradali: “si tratta di strada a duplice senso di marcia, con una corsia per senso di marcia, che attraversa campi
e case isolate. Nel senso percorso dal e dal l'intersezione con la pista ciclabile è preceduta da Per_9 Per_10 almeno 120 metri di rettilineo (120-130 per il perito nominato dal G.I.P. in incidente probatorio, 130-150 per il consulente della difesa fino ai punti dove sono avvenuti i sinistri, in leggera salita (stimabile CP_1 fra il 2% ed il 3%), che culmina, subito dopo l'incrocio con la pista ciclabile, con l'attraversamento del torrente Per_
. Non vi sono intersezioni con altre strade per almeno un centinaio di metri dall'incrocio con la pista ciclabile (come ha precisato l'Ing. perito del G.I.P., nel corso del suo esame del 24.06.2008, si Per_16 veda pag. <92> della trascrizione) e la presenza di viottoli pedonali usati dagli abitanti della zona per spostarsi non diminuisce la sensazione per l'automobilista di trovarsi in una strada di campagna. Si tratta quindi di una strada che “invita” a correre, sebbene il limite di velocità sia di 50 Km/h, trovandosi all'interno del perimetro urbano: si deve peraltro precisare che perito e consulente sono giunti a questa conclusione dopo accurate indagini, non essendo così certo che non si applicasse invece il limite di 70 Km/h. Come si è sopra precisato,
21 l'illuminazione pubblica è assente, sia da Viale NI che dalla pista ciclabile (che costeggiando il torrente Per
> incorrerebbe in limiti rigorosi in forza del R.D. n° 523 del 1904). Circa 150 metri prima dell'intersezione (sempre per chi guidava nel senso del e del , su Viale NI vi è il cartello Per_9 Per_10 di pericolo generico ed altro cartello indicante la possibile presenza di ciclisti. Nel punto in cui la pista ciclabile interseca Viale NI vi sono altri due segnali stradali verticali: quello di e quello che indica la cessazione della pista ciclabile (che comunque riprenderà oltre il Viale). La striscia di mezzeria di Viale
NI, da continua diventa tratteggiata in corrispondenza con l'intersezione, fatto che conferma quanto la logica suggerisce: il ciclista deve arrestarsi, controllare accuratamente che non sopraggiungano veicoli, poi potrà immettersi in Viale NI in uno dei due sensi di marcia, o attraversarlo completamente per immettersi nel tratto di pista ciclabile successivo. La competenza per la manutenzione di Viale NI è risultata spettare alla Provincia di Prato, mentre per la pista ciclabile la competenza è municipale”.
Il giudice penale di primo grado ha poi analizzato la dinamica dei due sinistri, precisando riguardo a quello che ha interessato la signora che “l'autovettura condotta dal VE che il 21 Pt_8
Gennaio investì la procedeva a velocità eccessiva: i dati acquisiti lasciano qualche dubbio sulla sua esatta Pt_8 determinazione: il consulente del Pubblico Ministero l'ha indicata in circa 75 Km/h e non dissimilmente ha fatto il consulente della parte civile;
il perito nominato dal G.I.P. l'ha invece stimata in circa 92 Km/h.
Comunque sia eccessiva;
l'impatto, come ha calcolato l'Ing. sarebbe stato evitato se la velocità Per_16 dell'autoveicolo fosse stata di poco inferiore a 68 Km/h. Non sono emersi profili di deterioramento o guasti né nell'impianto frenante né nel sistema di illuminazione della. La bicicletta della era Pt_8 invece priva del faro e non aveva catarifrangenti laterali (al pedale od alle ruote). Deve dirsi pertanto accertato, per quanto interessa ai fini del presente processo, che sussistono indubitabili profili di colpa nella condotta del
VE (per imprudenza e violazione delle norme che regolano la circolazione e la velocità)” pervenendo ad una valutazione sostanzialmente sovrapponibile a quella del medesimo tribunale in sede civile.
Con riferimento al sinistro in cui è deceduto avvenuto in data Persona_7
4.11.2015 intorno alle ore 18,15, il Tribunale penale di Prato ne ha così ricostruito la dinamica
“ L'autovettura condotta dal procedeva ad una velocità non adeguata a quella imposta dal codice della Per_10 strada: circa 68 Km/h. Anche nel suo caso nulla di rilevante è emerso per quanto concerne lo stato dell'impianto frenante e di quello di illuminazione del veicolo. L'Ing. ha sostenuto con particolare fervore che il Per_16 doveva essere distratto. Certamente l'assenza di una frenata prima dell'impatto e la ricostruzione di una Per_10 condotta di guida indicativa di una situazione di emergenza (come suggerisce la direttrice d'impatto del pedone: tentativo di dirigere l'automobile a sinistra, poi una contromanovra a destra) significano che il è stato Parte_1 avvistato quando l'automobile si trovava irrimediabilmente vicino a lui ed il perito ha stimato che l'avvistamento
22 si sia avuto da parte del ad una distanza di 23 metri dall'ostacolo (quando ne sarebbero occorsi almeno Per_10
53 per arrestare la marcia, tenendo conto delle condizioni stradali ed ambientali: si veda pagina <48> della trascrizione dell'udienza dinanzi al G.U.P. del 24.06.2008). Il consulente del Pubblico Ministero ha manifestato maggiori perplessità sulla sussistenza di tale distrazione, rilevando come l'assenza di illuminazione pubblica, la presenza di fari di un'automobile che proveniva in senso opposto e l'abbigliamento scuro del pedone fossero fattori di oggettiva limitazione della possibilità di avvistamento (si veda la pagina <65> della trascrizione relativa all'udienza del 15.06.2010). In merito alla reattività del conducente, lo stesso perito del
G.U.P. ha stimato tempi allungati rispetto al normale proprio per il buio e per l'ora (in quanto al termine della giornata lavorativa, con conseguente maggiore stanchezza del conducente: pagina <45> della trascrizione dell'udienza 24.06.2008).
Rilevante è la determinazione del punto d'urto tra la del ed il pedone, perché è stata Per_10 individuata diversi metri dopo l'intersezione di Viale NI con la pista ciclabile (una ventina, ha dichiarato
, della Polizia Municipale di Prato, sentita all'udienza del 15.06.2010, che partecipò ai rilievi Testimone_1 conseguenti al sinistro). È altresì emerso che il che abitava in zona, utilizzava dei sentieri, tra cui Parte_1 uno nei pressi del luogo del sinistro, provenendo dal quale si immetteva in Via Bigoli per raggiungere l'abitazione
[…] Ha rilevato il perito che il punto d'urto è stato di poco successivo all'intersezione, comunque Per_16 dopo l'inizio del guard-rail che accompagna e delimita la carreggiata di Viale NI nel tratto che attraversa Per il torrente > […] Per la situazione dei luoghi e la presenza del guard rail si deve escludere che il possa aver iniziato l'attraversamento della strada provenendo da altro punto che non fosse la pista Parte_1 ciclabile […] Deve pertanto affermarsi la sussistenza di una condotta colposa in capo al per aver tenuto Per_10 una velocità più elevata di quella consentita, forse anche per aver tenuto una guida distratta. Non può dirsi accertata una colpa in capo al si potrebbe immaginare un'imprudenza da parte sua per aver Parte_1 attraversato nonostante il sopraggiungere delle automobili, ma egli poteva individuarle solo dalla presenza dei fari in avvicinamento, elemento che potrebbe averlo tratto in inganno in ordine alla velocità dei veicoli ed al tempo che aveva a disposizione per completare l'attraversamento”. La sentenza su tali capi non è stata attinta dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze di proscioglimento dell'imputato, poi annullata in
Cassazione ai soli effetti civili.
Ferma dunque la responsabilità dei conducenti delle due autovetture investitrici, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di una responsabilità concorrente colposa di ai sensi del combinato disposto degli artt. 40-41 c.p e 2055 c.c. Controparte_1
Giova ricordare che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dal richiamato art. 2055 c.c. per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa
23 in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (v. ex plurimis Cass. Sez. 1 n. 13272-
06, Cass. Sez. 3 n. 17397-07, Cass. Sez. 3 n. 6041-10, Cass. Sez. 3 n. 20192-14, Cass. Sez. 3 n.
18889-15). L'art. 2055 c.c. ponendosi nell'ottica della tutela (e dell'interesse) del danneggiato, guarda solo all'unicità del fatto dannoso imputabile a più soggetti, secondo la rilevanza della serie causale nel quale è inserito, risolvendo dunque il problema del concorso delle cause nell'alveo della teoria cd. di equivalenza, che, con riferimento alla causalità omissiva, va risolto in base all'art. 41 cod. pen., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte Cass.
Sez. 3 n. 18753-17 e da ultimo Cassazione SS.UU 13143/2022).
5.2 La posizione di garanzia rivestita da Controparte_1
E' altresì incontroverso che in qualità di dirigente dell'Area Opere Pubbliche Controparte_1
e Ambiente del Comune , redasse il progetto esecutivo della pista ciclabile “ ED Pt_15
ND” sita in Prato la quale si estendeva al di fuori del centro abitato, intersecava Via NI
( via provinciale) su cui transitavano regolarmente autoveicoli e dalla quale veniva tagliata in due. Il progetto prevedeva che in corrispondenza di tale intersezione, priva di illuminazione artificiale nelle ore notturne, fossero realizzati: un sistema di segnaletica orizzontale, verticale e di illuminazione e un impianto semaforico a chiamata;
nessuna di queste opere era presente al momento dell'apertura nel 2004 della pista ciclabile al traffico pedonale e ciclistico, autorizzata dal medesimo , previa apposizione di transenne mobili ( che poi furono rimosse). CP_1
Riguardo più specificamente alla sussistenza in capo al di una posizione di garanzia CP_1 derivante dalla sua qualità di dirigente comunale, nonché di progettista e direttore dei lavori della pista ciclabile de qua, ritiene la Corte che essa sia già stata positivamente affermata dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza 30496/2022 che ha dato origine al presente giudizio di riassunzione e dunque non è possibile rimetterla in discussione. La Corte infatti dopo aver individuato l'illegittimità della sentenza n.1886/2018 della Corte di Appello di Firenze “ anzitutto in relazione all'esigenza, preliminarmente avvertita dalla Corte territoriale, di accertare, sia pure in via meramente incidentale, la responsabilità penale del convenuto (ex imputato) in ordine al delitto colposo ascrittogli
24 nell'ormai definito procedimento penale: la possibilità di procedere a tale accertamento, infatti, non solo era ormai preclusa dalla contraria e prevalente esigenza di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, che esclude una successiva valutazione di colpevolezza se questa non sia stata accertata in sede penale;
ma era inoltre inibita dal principio secondo il quale il giudice adito ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non è chiamato a formulare, anche incidenter tantum, un verdetto di colpevolezza penale come condizione preliminare per una decisione sulla domanda civile, ma è chiamato a stabilire, in applicazione delle regole processuali e probatorie civilistiche, se ricorrono, nella fattispecie sottopostagli, gli elementi costitutivi della responsabilità civile, in funzione del soddisfacimento o meno della pretesa risarcitoria.” ha affermato . “
5.2 In questa prospettiva,
l'individuazione della posizione di garanzia, che avrebbe permesso di qualificare come doverosa l'azione omessa dall'imputato, in funzione della formulazione del giudizio controfattuale di accertamento della causalità omissiva, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., avrebbe dovuto essere compiuta, non con riferimento all'obbligo di manutere e mettere in sicurezza la via principale (il quale non poteva che spettare all'ente proprietario della strada), ma con riferimento ai doveri assunti dal convenuto, dirigente dell'Area Opere
Pubbliche e Ambiente del nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori della pista ciclabile CP_5 costruita sul territorio comunale. La Corte territoriale, in altre parole, avrebbe dovuto chiedersi se la titolarità della posizione di garanzia, in relazione alla quale si configurasse, in capo al un obbligo giuridico di CP_1 attivarsi in prevenzione di eventuali eventi dannosi, fosse, come già rilevato nella sentenza della Cassazione penale, “insita nel ruolo rivestito agli effetti dell'esecuzione del progetto”; e a tale questione, che implicava la formulazione di un giudizio di merito, la Corte di appello avrebbe dovuto motivatamente rispondere previo libero apprezzamento di tutte le significative circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, in primo luogo la circostanza che il dopo avere disposto che la pista ciclabile fosse aperta al pubblico transito senza che CP_1 fossero realizzati i dispositivi di sicurezza previsti nel progetto da lui stesso redatto, essendo consapevole dei rischi derivanti da tale decisione per la pubblica incolumità, proprio in ragione della sua peculiare posizione aveva sentito il dovere di attivarsi, dando l'incarico – peraltro rivelatosi inutile – di apporre transenne mobili in corrispondenza del luogo di intersezione della pista ciclabile con la via provinciale.
Dopodichè il giudice di legittimità ha precisato al successivo paragrafo: “
5.3. Individuata la posizione di garanzia insita nel ruolo rivestito dal convenuto agli effetti dell'esecuzione del progetto – e qualificata come doverosa l'attività, da lui indebitamente omessa, di realizzare dei progettati sistemi di segnaletica stradale e di illuminazione notturna, nonché dell'impianto semaforico, prima dell'apertura della pista ciclabile al pubblico transito (opere da eseguirsi previo eventuale coordinamento con l'ente proprietario della strada intersecata dalla pista medesima) – la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere, con una seconda valutazione di merito, alla formulazione del giudizio controfattuale di causalità omissiva, chiedendosi se la realizzazione dei predetti
25 dispositivi di sicurezza (ed in particolare dell'impianto semaforico a chiamata, che avrebbe imposto ai veicoli in transito sulla provinciale di arrestarsi, consentendo a ciclisti e pedoni l'attraverso in sicurezza) avrebbe impedito il verificarsi degli eventi mortali” .
Con riferimento al profilo della colpa nell'ordinanza al paragrafo 5.4 si afferma : La Corte di appello, in altre parole, avrebbe dovuto motivatamente valutare se – nell'omettere di far realizzare all'impresa esecutrice (eventualmente previo coordinamento con la Provincia, quale ente proprietario della strada) le necessarie opere di messa in sicurezza dell'attraversamento della via provinciale, così violando le previsioni contenute nel progetto esecutivo della pista ciclabile da lui stesso predisposto;
nel decidere di far apporre, in luogo dei progettati dispositivi di sicurezza, le transenne mobili rivelatesi del tutto inidonee a rimuovere l'evidente situazione di pericolo per la pubblica incolumità creatasi per effetto della incompiuta esecuzione del progetto;
e, infine, nel disporre l'apertura al pubblico transito della pista ciclabile a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, in assenza delle dette opere, pur avendo consapevolezza della sussistenza della predetta situazione di pericolo, specie nelle ore notturne – avesse tenuto un comportamento obiettivamente non Controparte_1 conforme al modello di condotta diligente esigibile in ragione della sua qualità di dirigente dell'Area Opere
Pubbliche del nel cui territorio si trovava la pista ciclabile e in relazione alla sua posizione specifica di CP_5 progettista esecutivo della pista medesima, nonché di soggetto deputato a seguire e dirigere i lavori per la sua realizzazione”.
Ciò che va accertato in questa sede è dunque il nesso di causalità secondo la regola civilistica della probabilità prevalente fra le condotte del analiticamente individuate dalla Corte CP_1
e i due incidenti mortali del 21.1.2005 e del 4.11.2005 e se il contegno complessivo tenuto dal convenuto, costituisca oggettiva violazione dei doveri di diligenza professionale, prudenza e perizia riconducibili alla sua posizione di garanzia ed all'attività esercitata all'epoca dei fatti.
6. Le risultanze del giudizio penale
Appare opportuno procedere ad una disamina delle risultanze istruttorie del processo penale a carico del e di , pacificamente utilizzabili nel presente giudizio. CP_1 Persona_10
-Relazione di consulenza tecnica per il Pubblico Ministero redatta dall'Ing. Persona_17 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.N.R. 6243/05 a carico di Persona_10 conducente del veicolo che ha investito Persona_5
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro stradale avvenuto in data 04.11.2005 alle ore 18:15 circa fra l'autovettura di proprietà di e condotta dallo stesso e il pedone Persona_10
, il perito ha rilevato che “il pedone pertanto, percorrendo la pista ciclabile A. Persona_5
Per ND provenendo da , stava attraversando il Viale NI da sinistra a destra rispetto a senso di
26 percorrenza della vettura, con una traiettoria perpendicolare […] La zona di investimento può essere posta indicativamente in corrispondenza dell'intersezione (cfr. Dis. 1) fra il Viale e la pista, ad una distanza di circa
18-20m dal punto di ritrovamento del corpo (3) nella semicarreggiata di percorrenza della vettura. Si deve inoltre considerare che non si sono trovati segni di frenata lasciati dai pneumatici, fatto che indica una decelerazione del veicolo più graduale, rispetto ad una brusca frenata d'emergenza. La vettura si è arrestata a circa 12-14m dalla presunta zona d'urto, ed il corpo è stato rinvenuto circa 6m oltre per effetto della proiezione
[…] Constatato che il conducente si è avveduto del pericolo ma non ha attuato la frenata efficace prima dell'impatto, si può considerare che l'avvistamento sia avvenuto nell'ambito del tempo psicotecnico e conseguentemente la distanza corrispondente ad 1s risulta circa 11,3 m […] Quindi per quanto attiene alla condotta del conducente della vettura si deve segnalare una velocità limitata, intorno ai 40 km/h, inferiore pertanto al presunto limite di 70 km/h o anche di 50 km/h, ed un tardivo avvistamento che, come accennato, comporta un concorso determinante della limitata visibilità e segnalazione dell'intersezione. Per la condotta del pedone non si rilevano particolari segnalazioni salvo considerare le caratteristiche del soggetto ottantenne, cardiopatico, che si muoveva con l'ausilio di un bastone (ritrovato nei pressi punto (4)), e che, presumibilmente, non permettevano evoluzioni tempestive o avventate”.
Il consulente ha segnalato poi che nel febbraio 2005 fu chiamato ad occuparsi di un altro sinistro con esito mortale avvenuto in modo analogo presso l'intersezione tra Via NI e la pista ciclabile, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 621/2005, ove dichiarò quanto segue: “sul luogo dell'intersezione non si rileva la presenza di segnaletica verticale ed orizzontale sul Viale
SS NI in prossimità della stessa, ma solo verticale a circa 150m nei due sensi di percorrenza, come indicato dal rapporto del personale della Polizia Municipale. Palesemente non si rileva altresì la presenza del previsto impianto semaforico. In corrispondenza dell'intersezione non si rileva il minimo cenno di illuminazione, né tantomeno in tutta la porzione visibile della pista da quel punto.
Considerato che
i lavori risultano ultimati come da certificato (punto 5) il 29/02/04 la realizzazione, con riferimento alla regolamentazione dell'intersezione, pare discostarsi sostanzialmente ed ingiustificatamente dal progetto esecutivo approvato, in quanto le opere previste non sono indicate solo nei grafici ma anche quotare nei computi metrici allegati”.
Rispetto poi allo stato dei luoghi ha concluso che “una conforme realizzazione del progetto deliberato per la realizzazione della pista e la sua intersezione con il Viale NI, poteva modificare sostanzialmente
l'esito del sinistro o evitarlo. Gli stessi affrettati e parziali interventi effettuati dall'amministrazione sul luogo, dopo questo ulteriore sinistro, denotano un implicito riconoscimento della non conformità dell'intersezione,
27 permanendo inoltre la mancanza dell'adeguata segnaletica orizzontale e verticale sul Viale NI, prevista dai progetti in corrispondenza dell'attraversamento della pista ciclabile”.
-Relazione del consulente tecnico Ing. nominato dal GIP Persona_18
Per quanto riguarda il sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura condotta da Persona_9
e la Sig.ra il consulente ha così ricostruito la dinamica del sinistro stradale: Persona_4
“a) a bordo della sua autovettura percorreva il viale NI nel senso Tobbiana -> Caserane Persona_9 alla velocità calcolata di 92,3 km/h. Da accertamenti, come si espliciterà in altra parte della perizia, il limite di velocità che insiste sul tratto di viale NI interessato dal sinistro stradale è 50 km/h. La strada si sviluppa già in aperta campagna, non fiancheggiata da caseggiati, quando circa 150 mt dall'incrocio con la ciclabile si trova la già citata segnaletica verticale di pericolo installata a bordo strada. La segnaletica è ben visibile;
isolata,
è impossibile non vederla o confonderla con altro. Poco oltre di circa 20-30 metri la strada si sviluppa per circa
120-130 mt in linea retta e leggermente in salita (pendenza 2-3%) fino al culmine del dosso, situato poco oltre la pista ciclabile. La visibilità consentita dalla strada è, a parere dello scrivente, a buon livello. Dalla posizione delle tracce gommose di frenata si vede che l'autoveicolo viaggiava posizionato in prossimità del centro strada;
b)
a bordo della sua bicicletta percorreva la pista ciclabile incrociando viale NI da sx verso dx, Persona_4 riferito al senso di percorrenza di (FOTO 6). Non vi sono elementi per stabilire se la ciclista (perché di Per_9 ciclista si tratta), arrivata a bordo strada si sia fermata o abbia proseguito senza fermarsi. È certo che
l'attraversamento della strada è avvenuto sul prolungamento ideale della pista ciclabile, senza deviazione alcuna verso dx o sx. Per una stima errata della velocità dell'autovettura la ciclista non riesce a completare
l'attraversamento e viene urtata. L'auto colpisce con la sua parte anteriore destra la parte centro-posteriore della bicicletta;
c) Visibilità (FOTO 6). Data l'inclinazione della pista ciclabile rispetto alla strada, il conducente dell'autovettura non è in grado di vedere né i catarifrangenti dei pedali né il catarifrangente posteriore di una bicicletta equipaggiata a norma di legge che procede sulla pista ciclabile nel luogo e nello stesso senso di
[...]
, ma ne vede molto bene il fanale anteriore e la zona da esso illuminata. Poiché la bicicletta era priva Per_4 dell'equipaggiamento ottico, è venuto a mancare un importante elemento di avvistamento: la visibilità a distanza utile. D) Dall'andamento della frenata in una prima fase sembra ravvisare un ostacolo mobile, e preme Per_9 sul freno, senza deviare da alcuna parte. In un secondo momento realizza che l'ostacolo è una bicicletta che gli sta attraversando la strada provenendo da sx. Preme ancor più il freno e accenna un tentativo di evitare l'ostacolo deviando a sx;
e) Immediatamente dopo il contatto con la bicicletta segue l'urto violento contro la parte anteriore dx, che produce uno spostamento a dx dell'autovettura, testimoniato dalle tracce di frenata” (pag. 7-8).
Il Consulente ha concluso quindi, da un lato, che “ a bordo della sua automobile Persona_9 procedeva su viale SS NI alla velocità di 92,3 km/h nonostante a) il limite di velocità fosse di 50
28 km/h, b) che il pericolo fosse evidente dalla segnaletica stradale c) che il pericolo non fosse inatteso, sia per la presenza di altri incroci stradali secondari, che per il fatto che il conosceva bene la zona, abitando a circa Per_9
500 mt dal luogo del sinistro. A lui va la maggior parte di responsabilità dell'accaduto” e, dall'altro lato, che
, ciclista, stava usufruendo di una bicicletta priva dei dispositivi ottici di segnalazione previsti dal Persona_4 cds, la cui presenza certamente avrebbero contribuito a eludere o mutarne l'esito mortale perché avrebbe migliorato efficacemente la sua visibilità da parte dell'automobilista in arrivo. Pertanto si ravvisano gli estremi corresponsabilità nell'accadimento del sinistro stradale mortale”.
Per quanto riguarda il sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura guidata da Persona_10
e il pedone il consulente tecnico ha ricostruito la modalità di Persona_7 verificazione dell'evento lesivo nei seguenti termini: “a) Il pedone nel giorno Persona_5
04.11.2025 alle ore 18:15 circa traversava il viale NI da sx verso destra dell'autovettura condotta da che a sua volta stava percorrendo il viale NI nel senso V.le XVI Aprile -> Quarrata. Persona_8
b) Il punto di attraversamento del pedone si colloca in corrispondenza della pista ciclabile ED ND. Il pedone, che è più ragionevole pensare da essa provenisse, attraversa la strada perpendicolarmente (foto 8).
Correndo. c) alla guida della sua auto percorreva il viale NI nella corsia già indicata, Persona_8 alla velocità calcolata di 67,72 km/h, nonostante che il limite di velocità sul viale NI fosse di 50 km/h.
d) Il pedone, illuminato dai fari delle auto in transito, (per la precisione: dai fari dell'auto di da Persona_8 un lato, e dall'altro dai fari dell'auto di che transitava in senso opposto sulla corsia Quarrata Persona_19
-> V.le XVI Aprile, dall'altro lato) era visibile da distanza congrua ad effettuare una manovra elusiva atta ad evitare il sinistro. Ovviamente viaggiando nel rispetto del limite di velocità. E) viaggiando Persona_8 sovrappensiero o distratto, vede il pedone alla troppo breve distanza circa 23 mt., (corrispondente alla distanza percorsa nel tempo psicotecnico di reazione). Mette in atto una manovra di emergenza. Frenando e sterzando a sx tenta di evitare il pedone. Invano, perché la manovra di elusione inizia la sua efficacia pressoché al momento dell'urto. Segue una controsterzata a dx per mantenere l'assetto sulla corsia […]”. Ha concluso quindi che il pedone era ben visibile per il in quanto lo stesso “era illuminato da ambedue le parti dai Per_10 fari delle auto e nonostante la mancanza di illuminazione pubblica, in quel frangente era illuminato e ben visibile […] La responsabilità del sinistro è di a) perché transitava alla velocità di 68 km/h Persona_8 circa, superiore al limite di velocità di 50 km/h che insiste su quel tratto di viale SS NI;
b) perché viaggiava completamente distratto. Bisogna constatare che una certa dose di responsabilità è del pedone, anche se purtroppo ci ha lasciato la vita, per la pessima scelta del momento di attraversare la strada: fra due autovetture che procedono in senso opposto. E attraverso “correndo”.
29 -All'udienza del 24.06.2008 il perito, chiamato a deporre in ordine al contenuto della perizia depositata, ha affermato che “per quanto riguarda gli aspetti di causa-effetto che vi sono fra le condizioni ambientali e, quindi, intendendo perciò praticamente l'intersezione fra la pista ciclabile e Viale NI ed i due sinistri che sono avvenuti nel 2005, dunque, posso affermare, secondo me sempre, che non c'è una diretta consequenzialità, cioè nesso causa-effetto tra la pista ciclabile ed i due sinistri […]” e ciò in quanto entrambi i sinistri sarebbero avvenuti in aperta violazione alle norme del codice della strada, poiché i conducenti dell'autovettura tenevano una velocità superiore al limite di velocità consentito.
“Pertanto cioè quel tipo di sinistro poteva essere avvenuto, secondo me, sia in quel punto della pista ciclabile oppure un pochino più avanti o un pochino più indietro, non sarebbe praticamente cambiato”. Per quanto concerne la segnaletica, ha precisato che “la segnaletica c'era, a 150 metri c'è la segnaletica che avvisa che
c'è un attraversamento, poi è indicato specificamente “attenzione, ciclisti sulla strada” e, quindi, diciamo, questo doveva già mettere in avviso chi arrivava, chi viaggiava sulla strada che lì bisognava stare attenti”. Ha evidenziato poi, con riferimento al primo sinistro stradale, che l'automobile viaggiava a circa 90 km/h e che la ciclista non aveva alcuna segnaletica luminosa precisando che, se la bicicletta avesse avuto il fanale anteriore acceso, l'automobilista sarebbe stato in grado di vederla, pur in assenza di segnaletica. Per quanto riguarda il secondo sinistro stradale, ha dichiarato che l'automobile viaggiava circa a 65-67 km/h e che il conducente era distratto alla guida tenuto conto della posizione dell'autovettura al momento dell'urto. Alla domanda avanzata dal
Pubblico ministero se la pista ciclabile, al momento dei sinistri, fosse o meno in condizioni di sicurezza, il perito ha risposto che “tenendo presente che quello che era stato previsto per la strada, allora
l'attraversamento della pista ciclabile non era in condizioni di perfetta sicurezza […] nel progetto era stato previsto questo semaforo a chiamata […] perché si vede che lì era stata valutata una pericolosità oggettiva, visto che si dice sempre che la strada era una strada di grande scorrimento, di grande viabilità, è stato previsto questo semaforo […] questa strada, è una strada provinciale ed allora, dunque, in questo caso, in quel tratto lì per lo meno, rientra nell'ambito del centro urbano - per quanto riguarda ovviamente soltanto l'aspetto di circolazione stradale – e, rientrando nell'ambito del centro urbano, è stato previsto, per quanto riguarda la segnaletica stradale, che rientra proprio tra le spettanze del comune, non più della provincia, la segnaletica stradale, praticamente è stato ovviamente imposto, essendo centro abitato, il limite di velocità di 50”. Ha poi confermato che tale semaforo non era mai stato realizzato, nonostante non emergesse dalla documentazione progettuale alcuna variante in tal senso, precisando che l'eliminazione di questo semaforo ha determinato senz'altro un abbassamento del livello di sicurezza nell'incrocio fra la pista ciclabile e la strada: “[…] se prima si era prevista l'installazione di un semaforo
30 perché si prevedeva un certo livello di rischio nell'attraversamento, l'averlo tolto senza avere preso una contromisura per alleviare, ridurre quello che è il pericolo nell'attraversamento, questo insomma è una mancanza”. In assenza, quindi, sia di un semaforo, sia di una segnaletica orizzontale, chi voleva attraversare la strada provenendo dalla pista ciclabile “lo faceva rischiando, chiaramente”.
-La teste , sentita all'udienza del 15/06/2010, appartenente alla Polizia Municipale Tes_2 di Prato, intervenuta nell'immediatezza del sinistro del 21.01.2005 in cui è deceduta
[...]
ha dichiarato che il luogo del sinistro era privo di illuminazione, la strada era asciutta e Per_4 il cielo sereno. L'illuminazione nel tratto interessato al sinistro era assente, in quanto l'ultimo palo della pubblica illuminazione era posto in corrispondenza di Via Salvatorelli, cioè circa più di 500 metri dal luogo del sinistro. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale sul luogo del sinistro ha precisato che “la carreggiata è suddivisa in due corsie di marcia separate da segnaletica orizzontale e continua, che però in corrispondenza dell'immissione degli sbocchi della pista ciclabile diventa discontinua;
mentre la segnaletica verticale nella direzione percorsa dall'autovettura, quindi sempre da
Prato in direzione verso l'abitato delle Caserane, è presente a 150 metri prima del luogo del sinistro segnaletica verticale di un pannello, di un segnale generico di pericolo, triangolare e con pannello integrativo che indica ciclisti sulla strada e poi sempre un cartello triangolare indicante attraversamento ciclabile”. Ha confermato infine che la segnaletica verticale non era illuminata, e che in ogni caso non vi era una segnaletica orizzontale che indicasse l'attraversamento ciclabile.
-Il teste , sentito all'udienza del 15/06/2010, titolare della ditta CI Testimone_3
OM AN s.r.l. la quale ha realizzato i lavori per la pista ciclabile ED ND, conclusi nell'anno 2004, ha confermato che nel progetto era prevista la realizzazione di un impianto semaforico che però non è stato più realizzato perché non vi erano sufficienti fondi per fornire energia al semaforo: “perché in variante per poter realizzare l'impianto semaforico bisognava energizzare questo impianto […] dare corrente, dare energia, la cui distanza era talmente lunga che non bastavano i fondi per poter coprire la spesa in variante. Poi c'era un'altra cosa se non ricordo male, che in quel tempo c'era un altro progetto che doveva realizzare il sottopassaggio proprio su quell'attraversamento pedonale e ciclabile, per cui gli ingegneri hanno reso opportuno di dedicare questi fondi al progetto seguente per la realizzazione”.
- Il teste , sentito all'udienza del 15/06/2010, dipendente all'epoca della ditta Testimone_4
CI OM AN s.r.l. e capo cantiere dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di
Prato, ha dichiarato che il progetto prevedeva la realizzazione del semaforo che tuttavia nel corso dei lavori non è stato realizzato in quanto vi sarebbe stata una linea elettrica molto lunga
31 da portare sino al semaforo con ingenti costi da sostenere, considerato che doveva essere realizzato in futuro un sottopassaggio.
-La teste sentita all'udienza del 15/06/2010, appartenente al Comando di Testimone_1
Polizia Municipale di Prato intervenuta nell'immediatezza del sinistro avvenuto in data
04.11.2005 (in cui è deceduto ) intorno alle ore 18:15, ha affermato che il Persona_5 sinistro si era verificato a circa 20 metri rispetto all'attraversamento della pista ciclabile, in direzione di Quarrata, e che il luogo del sinistro era privo di illuminazione;
non vi erano inoltre tracce di frenata da parte dell'autovettura che investì il pedone. Ha dichiarato inoltre che le luci dell'autovettura erano funzionanti ed accese. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale presente sulla carreggiata, ha precisato che vi era una strada suddivisa in due corsie, una per senso di marcia e che, in corrispondenza dell'attraversamento della pista ciclabile, era presente segnaletica orizzontale discontinua, sia la linea di mezzeria, sia le due linee che delimitavano i margini della carreggiata. Diversamente non vi era sulla strada provinciale nessun segnale orizzontale di attenzione o di stop nel punto in cui la pista ciclabile si immetteva sulla strada provinciale. Per quanto riguarda la segnaletica verticale, sulla carreggiata vi era un segnale verticale che indicava il pericolo dell'attraversamento ciclabile posto all'incirca 150 metri prima, all'intersezione con la via Salvatorelli, e in più vi era un segnale di pericolo generico che indicava i ciclisti sulla carreggiata, con il pannello integrativo di ciclisti sulla carreggiata. Sulla pista ciclabile, invece, vi era un cartello di stop per i ciclisti che si immettevano sulla strada provinciale e un cartello di fine della pista ciclabile. Non vi era illuminazione in quel tratto: il sistema di illuminazione più vicino si trovava circa 150 metri prima del luogo del sinistro, dove vi era l'intersezione con via Salvatorelli.
-Il Consulente tecnico del P.M. sentito all'udienza del 15/06/2010, il quale Persona_20 ha effettuato una consulenza tecnica sulla dinamica di entrambi i sinistri per cui è causa, ha confermato che il luogo dei sinistri (sia a gennaio che a novembre 2005) era del tutto privo di segnaletica orizzontale e verticale. L'attraversamento della pista ciclabile era segnalato soltanto da un cartello di pericolo generico posto a 150 metri;
mentre non vi erano segnali di segnaletica orizzontale espressamente relativi alla presenza dell'attraversamento ciclabile, né tantomeno illuminazione. Ha altresì riferito che, esaminata la documentazione relativa al progetto di costruzione della pista ciclabile acquisita dal , tale intersezione era stata Controparte_7 ritenuta quale intersezione pericolosa tant'è che l'amministrazione aveva previsto di realizzare apposita segnaletica orizzontale e verticale e l'installazione di un impianto semaforico a
32 chiamata per l'attraversamento (il quale avrebbe dovuto essere alimentato a pannelli solari e quindi non necessitava di connettersi alla rete elettrica), tutte misure di sicurezza non realizzate.
Il CTU ha poi chiarito il funzionamento dell'impianto semaforico precisando che “l'illuminazione
a pannelli solari prevede il fatto che semplicemente l'elemento sia autonomo, cioè di giorno accumula energia, poi
c'è una batteria che sopperisce al momento notturno e, quindi, il giorno dopo che il sole si ricarica, quindi è un elemento autonomo che non ha bisogno di essere connesso a una rete, questa è la finalità dei pannelli solari, quindi di giorno funziona e si ricarica la batteria e di notte funziona solo la batteria”.
-Il teste , sentito all'udienza del 15/06/2010, geometra responsabile, all'epoca dei Tes_5 sinistri , dell'Ufficio traffico del Comune di Prato, ha dichiarato di non aver seguito i lavori di realizzazione della pista ciclabile in questione ma di aver effettuato un'operazione di controllo sulla segnaletica realizzata quando i lavori si erano già conclusi. Con riferimento alla segnaletica che fu posta alla fine della pista ciclabile, ha confermato che vi era un segnale di divieto per i pedoni e uno stop per i ciclisti che volevano attraversare Via NI provenendo dalla pista ciclabile;
in un primo momento furono apposte delle transenne e poi i parapedonali. Per quanto riguarda invece la segnaletica verticale, ha dichiarato che, circa 100 metri prima dell'intersezione, vi era un avviso di attraversamento pista ciclabile e poi al momento dell'intersezione un segnale di “triangolo con la bicicletta”. Ha precisato poi che la pista ciclabile era di competenza comunale e quindi anche le opere di illuminazione della stessa mentre ciò che concerneva Via NI, ivi inclusa l'illuminazione, era di competenza provinciale.
-Il Consulente tecnico della difesa, Ing. , sentito all'udienza del 13/07/2010 Persona_21 proprio con riferimento all'impianto semaforico previsto nel progetto iniziale, ha dichiarato che era stato previsto un impianto semaforico con un dispositivo di spegnimento nelle ore notturne, ovvero da quando tramonta il sole a quando sorge, ritendo, secondo un proprio giudizio personale che l'installazione del semaforo sarebbe stata superflua “perché comunque il semaforo anche se presente in quell'ora non avrebbe funzionato, era spento proprio completamente perché alimentato da una batteria solare”. Alla domanda del difensore di parte civile, Avv. Renzo, se il funzionamento del semaforo anche nelle ore notturne potesse essere programmato o meno con un orologio, il teste ha risposto che il semaforo dava questa facoltà.
-L'imputato all'udienza del 13/07/2010, ha dichiarato spontaneamente che, Controparte_1 riguardo alla realizzazione dell'impianto semaforico, avevano deciso di non realizzare lo stesso, tenuto conto di alcune criticità che erano emerse, quali il punto di presa di corrente lontano, il
33 funzionamento a pannelli solari, la previsione del non funzionamento notturno, nonché il fatto che nel frattempo l'Amministrazione aveva già approvato il sottopasso, la cui realizzazione avrebbe vanificato un impegno anche economico sostenuto per il semaforo con il pericolo di responsabilità contabile del medesimo.
Tali circostanze peraltro erano già state confermate dal durante l'interrogatorio reso, in CP_1 data 04.05.2007, presso gli uffici della sezione di polizia giudiziaria, Carabinieri presso la
Procura della Repubblica di Prato, ove lo stesso aveva dichiarato quanto segue: “[…] il progetto approvato prevedeva la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata pedonale, da porre all'incrocio tra la pista ciclabile comunale e la via provinciale NI, in prossimità del quale incrocio sono accaduti gli incidenti del 21.01.2005 e 4.11.2005. L'importo del semaforo era se ben ricordo di circa 25 mila euro, su un costo complessivo della pista ciclabile di oltre 2,5 milioni di euro. Al momento della realizzazione abbiamo scelto di non realizzare l'impianto
per questi motivi
: innanzitutto l'impianto semaforico pedonale su una strada “veloce” quale è la via NI […] era assolutamente improprio perché installare un semaforo su una strada “veloce” di grande comunicazione. Inizialmente l'avevamo previsto ma all'atto esecutivo ci abbiamo ripensato. Anche perché, e questa è la motivazione principale, nel frattempo il con deliberazione della G.M. n. 2 Controparte_7 del 12.01.2004, approvava il progetto denominato “contratto di quartiere Iolo-Gardura”; progetto che fruisce di un contributo statale di 3.319.000 euro e che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un sottopasso ciclabile proprio in corrispondenza del luogo ove si sono verificati i fatti. Siccome il progetto, oltre che approvato in linea tecnica, era anche finanziato dal contributo statale, realizzare un impianto semaforico avrebbe significato spendere dei denari inutilmente e quindi esporci a responsabilità di natura contabile […]Dopo il primo incidente ho fatto installare delle transenne mobili collegate a dei picchetti ammorsati a terra per rafforzare il senso di presidio della pista ciclabile. Queste transenne sono state più volte divelte e più volte le ho fatte reinstallare. Parte Anche riguardo a tale aspetto sono in grado di fornire il nominativo del responsabile dell che per conto del effettua la manutenzione ordinaria della rete stradale e si tratta del dott. Riferisco CP_5 Persona_12 altresì che ambedue gli incidenti sono avvenuti sulla strada e non esattamente all'incrocio tra la strada e la pista ciclabile […] Parte
-Il teste , sentito all'udienza del 28/09/2010, dipendente di , il quale Persona_12 all'epoca dei sinistri stradali si era occupato della manutenzione ordinaria della pista ciclabile, ha dichiarato che, in corrispondenza dell'incrocio, “fin dall'inaugurazione della pista sono state posizionate delle transenne, poste in maniera sfalsata in modo da creare un percorso a “S”; questo è stato fatto su richiesta dell'ufficio strade, insomma dell'Ingegner per intendersi”, specificando che si trattava di CP_1 transenne mobili con la banda bianca e rossa, fissate a terra con delle puntazze, e che “è successo
34 più volte che le transenne siano state spostate da qualcuno, non necessariamente vandali, perché sono transenne mobili nonostante le puntazze, eccetera, forse anche da dei ciclisti che erano disturbati dal dover fare la “S”, non lo so”. L'azienda, quindi, periodicamente andava a riposizionare tali transenne, “tant'è vero che successivamente dopo averle riposizionate diverse volte sono state sostituite con dei parapedonali murati per terra per ovviare al problema”. Ha specificato poi che, per quanto riguarda le attività che venivano svolte sulla pista ciclabile, riceveva disposizioni direttamente dall'amministrazione comunale in virtù Parte del contratto di servizio che vi era tra l'amministrazione comunale di Prato e e che, nello specifico, fu l'Ing. a comunicargli verbalmente di disporre le transenne mobili. Infine, CP_1 in ordine alla collocazione delle transenne, ha precisato che le stesse erano poste sulla pista ciclabile in prossimità del bordo della strada e che rendevano più difficile l'accesso alla strada da parte dei ciclisti, senza impedirlo, ma che potevano essere aggirate. Alla domanda del Giudice su quante volte circa si era reso necessario riposizionare le transenne, il teste ha dichiarato
“diverse volte, sicuramente più di una decina di volte, alcune volte si sono trovate buttate giù per la scarpata, si sono andate a recuperare dentro quel fiumicello che c'è lì, perché la gente si diverte così” […] “quando si aveva notizia che non erano più al loro posto il riposizionamento era abbastanza celere, nel giro di un giorno o due, poteva però succedere che qualcuno le levava e nessuno si rendeva conto per tre, quattro, cinque, dieci giorni che le transenne erano state spostate […]”, e anche lo stesso Ing. in alcune occasioni aveva CP_1 segnalato lo spostamento delle transenne.
Il complesso del compendio probatorio del processo penale, pacificamente utilizzabile nel presente giudizio, consente di ritenere accertata l'elevata pericolosità dell'intersezione di Via
NI con la pista ciclabile ove si sono verificati entrambi i sinistri mortali oggetto di causa, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo, a causa dell'assenza di illuminazione pubblica, di strisce verticali ed orizzontali che segnalassero l'attraversamento pedonale, su una strada ad elevato traffico veicolare e scorrimento veloce, nonché per la possibilità per i pedoni provenienti dalla pista ciclabile di avvertire la presenza dei veicoli che sopraggiungevano soltanto dai loro fari. Non è un caso che il progetto originario della pista ciclabile “ ED
ND” redatto dal in qualità di dirigente del prevedesse la CP_1 Controparte_7 realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale e di un impianto semaforico a chiamata, oltre all'installazione di illuminazione pubblica, in conformità a quanto disposto dagli artt. 4,
III co., lett. b e c, e 9, I co., del D.M. 30.11.1999 come rilevato dal consulente delle parti civili
(odierni attori in riassunzione) Per. Ind. oltre che dal Tribunale di Prato nella Persona_11 sentenza n. 1834/2010 e dalla stessa Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 6718/ 2015
35 che in accoglimento del ricorso delle parti civili ha annullato ex art. 622 c.p.p. la sentenza di proscioglimento del emessa della Corte d'Appello penale di Firenze, sia pur ai soli CP_1 effetti civili, in assenza di impugnazione da parte della procura generale.
Il che pacificamente anche in qualità di direttore dei lavori, ha autorizzato l'apertura CP_1 della pista ciclabile senza i presidi di sicurezza dal medesimo progettati, a sua difesa ha sostenuto che il progetto prevedeva un semaforo a chiamata alimentato a pannelli solari, dotato di orologio programmatore per lo spegnimento notturno, che quindi al calar del sole, ovvero nell'orario e nella stagione in cui si sono verificati entrambi i sinistri ( tardo pomeriggio del mese di gennaio e del mese di novembre) non avrebbe funzionato, e anche per tale ragione il intendeva realizzare un sottopasso. CP_5
Premesso che il sottopasso è stato realizzato molto tempo dopo i fatti di causa e non risulta siano intervenute varianti del progetto già approvato né tantomeno delibere del CP_7
in tal senso nell'arco temporale che qui interessa- ricompreso fra l'apertura della pista
[...] avvenuta nel 2004 e i due incidenti mortali- non vi è dubbio che l'ingegnere fosse CP_1 perfettamente consapevole della pericolosità dell'intersezione della strada provinciale di Via
NI con la ciclabile, sia per i ciclisti che per i pedoni, altrimenti non avrebbe redatto un progetto che prevedeva segnaletica verticale, orizzontale, impianto di illuminazione pubblica ed installazione di un semaforo a chiamata. Egli dunque nel disporre la realizzazione dell'opera in difformità e aprendola all'uso pubblico, ha violato la normativa cautelare specifica in precedenza richiamata nonchè agito in spregio alle regole di diligenza, prudenza e competenza professionale a cui era tenuto in ragione della posizione di garanzia rivestita nella doppia qualità di Dirigente dell'amministrazione comunale e di progettista e diretto dei lavori della pista ciclabile. La difesa del convenuto è inoltre contraddittoria perché se il in Controparte_7 corso d'opera, preso atto della difficoltà di realizzazione dell'impianto semaforico nonché della sua inutilità, decise di avviare la progettazione di un sottopasso, quale unico strumento adeguato a garantire la conformità normativa e soprattutto la sicurezza per gli utenti della pista,
a maggior ragione l'ingegnere che era edotto di ciò per lo specifico ruolo dirigenziale CP_1 che aveva all'interno dell'amministrazione comunale, con competenze sull'Area Opere
Pubbliche e Ambiente, non avrebbe dovuto consentire l'apertura della pista ciclabile al pubblico transito , in condizioni di notevole pericolosità al calar del sole, per assenza di illuminazione pubblica, di segnaletica orizzontale e verticale e di impianto semaforico, ovvero
36 di quei presidi dal medesimo previsti nel proprio progetto esecutivo e poi non fatti realizzare come direttore dei lavori.
Analizzando più specificamente l'utilità e possibilità di funzionamento del semaforo indicato nel capitolato e computo metrico, ovvero alimentato da energia solare, nessuna prova è stata fornita dal convenuto che siffatto impianto, per il quale era previsto lo spegnimento notturno, non avrebbe funzionato al calar del sole nelle stagioni autunno- inverno, anzi dall'istruttoria dibattimentale è emerso esattamente il contrario, ovvero che l'impianto di giorno avrebbe funzionato alimentato dalla luce solare ricaricando la batteria, e nell'orario pomeridiano serale per effetto di quest'ultima, come confermato dal consulente tecnico del P.M. Persona_20
e dallo stesso consulente dell'imputato il quale ha dichiarato che il funzionamento del semaforo anche nelle ore notturne poteva essere programmato con un orologio, perché l'impianto avrebbe dato questa possibilità. Si può in definitiva affermare che l'impianto semaforico a chiamata alimentato a pannelli solari con spegnimento programmato in orario notturno, ovvero quando il traffico veicolare era verosimilmente ridotto e lo stesso la presenza di ciclisti e pedoni, se installato sarebbe stato funzionante nell'orario pomeridiano al tramonto del sole nelle stagioni autunno-inverno, ovvero quando si sono verificati i due incidenti del 21.1.2005 e del 4.11.2005.
Ma in verità lo stesso convenuto ha chiarito che le ragioni che lo hanno indotto a non far realizzare il semaforo sono state da una parte di natura prettamente economica, visti i costi e l'intenzione di realizzare un sottopasso da parte dell'amministrazione comunale avvalendosi di un contributo statale, dall'altra perché via NI era una strada a scorrimento veloce e quindi la presenza di un semaforo avrebbe rallentato il traffico.
Infine per quanto concerne l'illuminazione della pista ciclabile, di proprietà comunale, evidentemente se prevista nel progetto, la circostanza che Via NI fosse strada provinciale non era ostativa alla sua realizzazione, tanto vero che tale fatto impeditivo non è mai stato dedotto dal convenuto.
A questo punto occorre stabilire, secondo un giudizio causale di natura controfattuale, se i due sinistri mortali oggetto di causa, si sarebbero verificati ugualmente qualora la pista ciclabile fosse stata realizzata in conformità al progetto esecutivo o se invece la presenza di segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica e dell'impianto semaforico in prossimità dell'attraversamento pedonale ed intersezione della pista ciclabile con via NI, ne avrebbe evitato l'accadimento o comunque limitato le conseguenze lesive, tenuto conto delle circostanze
37 di tempo e di luogo, delle condotte dei conducenti dei due veicoli investitori e delle stesse vittime.
Prima di procedere a tale accertamento occorre rammentare la distinzione fra una condotta attiva, caratterizzata dall'omesso rispetto delle norme cautelari, ed una condotta omissiva in senso stretto, poiché diverso è il regime giuridico dell'una e dell'altra, e diversa è la regola di responsabilità Come precisato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.25289/2023 “non ogni omissione integra un illecito omissivo: la colpa è da un punto di vista strutturale una omissione, consistendo nell'omesso rispetto di una regola cautelare. Chi agisce con colpa omette di osservare regole di prudenza: chi non si ferma allo stop è in colpa perché ha omesso di osservare un segnale stradale. Ma la responsabilità di costui (come di ogni altro che ponga in essere una condotta colposa) è attiva e non già omissiva. In sostanza, le omissioni in senso stretto non possono essere confuse con le azioni colpose, ossia con le azioni caratterizzate dal mancato rispetto di una regola cautelare” L'omissione dunque è caratterizzata dal mancato impedimento di un evento ed è rilevante solo ove consista nella violazione di un obbligo specifico di tenere la condotta imposta (Cass, 9067/ 2018; Cass. 12401/ 2013). L'azione colposa è invece la causazione di un evento (non il suo mancato impedimento) dovuta ad omissione di cautele, per questo le condotte attive colpose riconducibili all'art. 2043 c.c. sono atipiche, nel senso che la violazione di qualsiasi regola cautelare, anche se non specifica, può dare luogo a responsabilità.
Nel caso di specie, ciò che i danneggiati imputano a è una condotta attiva colposa CP_1 costituita dall' aver disposto in qualità di dirigente comunale e di direttore dei lavori la realizzazione della pista ciclabile “ED ND” in difformità al progetto esecutivo approvato, ovvero senza i presidi di sicurezza ivi previsti e peraltro imposti dal D.M. 30.11.1999 e di aver nonostante ciò disposto l'apertura al pubblico transito della pista ciclabile, contribuendo con l'omissione delle predette cautele alla causazione dei due sinistri in concorso con i conducenti delle due autovetture.
Ciò posto, come già in precedenza evidenziato, entrambi gli incidenti sono avvenuti nel punto in cui via NI si incrocia con la pista ciclabile, nel tardo pomeriggio, a sole ormai tramontato, e in condizioni di illuminazione assente salvo i fari delle automobili, nel momento in cui entrambe le vittime stavano compiendo l'attraversamento pedonale consentito ( la signora con la propria bicicletta) , ma non segnalato da strisce orizzontali, salvo segnaletica Pt_8 verticale posta a distanza di circa 150 metri prima dell'intersezione nel senso di marcia in cui procedevano entrambe le autovetture investitrici, che si presentava rettilineo fino al punto in cui sono avvenuti i sinistri, ove invece la strada diveniva curvilinea, circostanza che rendeva, in
38 assenza di illuminazione, difficile l'avvistamento del sopraggiungere di veicoli da parte di chi attraversava.
Il alla guida della RO CA che ha investito la signora procedeva ad una Per_9 Pt_8 velocità eccessiva, di oltre 70 Km/orari e superiore a quella consentita pari a 50 km/orari e lo stesso l'autovettura condotta dal che ha investito il signor ( circa Per_10 Persona_5
68 km/ orari stimata dal CTU Ing. Del Vicario nominato dal GIP) mentre a piedi effettuava l'attraversamento sulle strisce pedonali. Non vi sono contestazioni circa la pericolosità dell'intersezione che per l'assenza di illuminazione rendeva difficile il reciproco avvistamento da parte dei pedoni/ciclisti e dei veicoli in transito, ed infatti sia il che il non si Per_9 Per_10 sono rispettivamente avveduti della presenza della signora e del signor . Deve Pt_8 Parte_1 dunque concludersi, in considerazione di tali elementi nonché del fatto che la strada provinciale fosse a scorrimento veloce e che entrambe le autovetture procedessero a velocità eccesiva e non consentita- condotta sicuramente in violazione del codice della strada, ma non abnorme , imprevedibile e non prevenibile- che la realizzazione del semaforo, della segnaletica orizzontale per l'attraversamento con illuminazione , così come previsti nel progetto approvato dal e redatto dallo stesso avrebbero eliso i fattori di rischio Controparte_7 CP_1 evidenziati, perché il semaforo con luce rossa avrebbe imposto l'arresto dei veicoli, la presenza del segnale orizzontale di attraversamento avrebbe sollecitato l'attenzione degli automobilisti nei pressi dell'intersezione, l'illuminazione avrebbe consentito l'avvistamento di persone.
E' più probabile che non che la presenza dei presidi di sicurezza previsti nel progetto esecutivo di cui il ha disposto la non realizzazione facendo aprire tuttavia al pubblico CP_1 transito la pista ciclabile “ED Bimba”, avrebbe impedito il verificarsi di entrambi i sinistri in quanto sia la che il sarebbero stati visibili, ma soprattutto l'attraversamento Pt_8 Parte_1 pedonale sarebbe stato regolato dall'impianto semaforico, obbligando entrambi gli automobilisti a tenere una velocità prudenziale nell'avvicinarsi al punto di intersezione di Via NI con la ciclabile e a fermarsi al semaforo rosso. La circostanza ulteriore che entrambe le vittime si trovassero sulle strisce pedonali rende altrettanto verosimile che le stesse si sarebbero attenute alla regolamentazione semaforica, qualora vi fosse stata e quindi avrebbero attraversato quando loro consentito.
In definitiva deve affermarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 primo comma c.c. la responsabilità del unitamente ai due conducenti dei veicoli investitori, CP_1
39 nella causazione di entrambi gli eventi di danno, derivati dal concorso causale delle rispettive condotte colpose, costituenti fatti illeciti distinti, legate da un vincolo di interdipendenza.
Il convenuto poi, sin dal primo giudizio di riassunzione definito con la sentenza della Corte di
Appello civile di Firenze poi cassata, ha chiesto in via subordinata un accertamento del suo grado di responsabilità, rispetto a quello dei conducenti delle autovetture coinvolte nei due sinistri oggetto di causa, al solo fine di vedere proporzionalmente ridotta l'entità della sua obbligazione risarcitoria nei confronti dei danneggiati, in violazione della regola di cui all'art. 2055 comma primo c.c. già richiamata, poiché una volta accertata la sua concorrente responsabilità, egli risponde per l'intero dei confronti dei danneggiati, salvo la detrazione dagli importi dovuti, delle somme ricevute dai gli stessi a ristoro del medesimo pregiudizio, da parte delle compagnie assicurative responsabili civile, ex artt. 1292 e 2055 c.c.
Ne discende che in questa sede la Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla graduazione delle colpe del e dei conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri in cui sono rimasti vittime la CP_1 signora e il signor , poiché il convenuto quale condebitore solidale Pt_8 Parte_1 non ha esercitato alcuna azione di regresso verso gli altri né ha domandato l'accertamento di tale ripartizione interna ai sensi del comma terzo dell'art. 2055 c.c. in vista del regresso ( cfr
Cass. 13063/2025).
7. Il Danno da perdita del rapporto parentale dei prossimi congiunti di Persona_4
7.1 La domanda di e iure proprio e in qualità di eredi Parte_11 Parte_12 legittimi del padre Persona_2
e figli di e hanno domandato il Parte_12 Parte_11 Persona_4 Persona_2 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con la loro madre, sia iure proprio che in qualità di eredi legittimi del padre, nato il [...] e deceduto nelle more del giudizio penale, in data 14.10.2008.
E' incontroverso che al momento del decesso, convivesse con il coniuge Persona_4 [...]
e con il figlio , mentre la figlia viveva per conto suo. Per_2 Pt_11 Pt_12
Ciò posto nel liquidare il danno non patrimoniale in oggetto si devono applicare le tabelle milanesi vigenti, che si sono fatte interpreti dell'orientamento della Cassazione (v. tra le altre
Cass. 29/09/2021 n. 26300) secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
40 l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 16/12/2022 n. 37009), “Le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Nelle more, sono sopraggiunte le nuove tabelle del 2024, che debbono dunque trovare applicazione, posto che costituisce principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022;
Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012); è stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Tali tabelle, specificamente, per la perdita di un genitore, di un figlio o di un coniuge hanno stabilito un “valore punto” di 3.911,00 euro e ipotizzato come attribuibili 118 punti (comunque con una soglia non superabile di € 391.103,18, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali), da distribuire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
41 qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
Tale ultimo e più flessibile parametro attiene alla qualità e intensità della relazione affettiva ed impone di valorizzare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Come espressamente indicato dalla tabella, “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; o condivisione delle festività/ricorrenze:
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre; o Email_1 condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; o attività di assistenza Email_2 sanitaria/domestica: ; o agonia/penosità/particolare durata della Email_2 malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi.”
Altrettanto le tabelle hanno fatto per i fratelli/sorelle del defunto, salvo stabilire un “valore punto” di 1.698,00 euro (anziché 3.911,00) e distribuire in modo leggermente diverso il “monte punteggio” (per es. valorizzando maggiormente la convivenza), ferma restando, però, la decisiva importanza (in termini quantitativi: sempre fino a 30 punti) attribuita al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Dunque, considerata l'età della vittima al momento del sinistro (65 anni), del coniuge ( 69 anni)
e dei figli entrambi maggiorenni ( 31 anni e 36 anni ) , la presenza di altre Pt_11 Pt_12 persone in vita del nucleo familiare primario, la convivenza all'epoca di con la madre Pt_11 ed il padre , con conseguente condivisione più intensa della quotidianità, possono attribuirsi
91 punti sia a che al padre mentre alla figlia 75 punti, Parte_11 Persona_2 Pt_12 considerando per tutti e tre 25 punti relativamente alla lett. e) in ragione delle violente e improvvise circostanze della morte della signora pervenendosi ai seguenti importi: Pt_8
a) euro 293.325,00 Parte_12
b) euro 355.901 Parte_11
42 c) euro 332.435,00 Persona_2
Riguardo a quest'ultimo tuttavia si deve considerare che egli è deceduto in data 14.10.2008 all'età di 72 anni, pertanto la posta risarcitoria dovrà essere proporzionalmente ridotta, in quanto egli è sopravvissuto al coniuge per un periodo di 3 anni e 9 mesi , inferiore alla aspettativa di vita di un soggetto di sesso maschile secondo le tabelle Istat al momento del sinistro che era pari ad anni 80. Va tenuto conto però che trattandosi di un danno non patrimoniale che attinge la vittima secondaria dell'illecito sia nella dimensione più intima per la sofferenza interiore derivante dalla perdita del coniuge, che nella sua componente dinamico- relazionale, nel non poter più condividere la quotidianità in tutti i suoi aspetti, è verosimile ritenere che proprio nei primi anni dalla perdita della signora abbia sofferto Pt_8 Persona_2 maggiormente e progressivamente sperimentato l'assenza della moglie, con cui era spostato da lungo tempo, pertanto il danno in suo favore in via equitativa va liquidato in euro 100.000 da dividersi in parti uguali in favore dei figli suoi eredi legittimi.
In totale a a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, Parte_12 iure proprio e iure hereditatis spettano complessivi euro 343.325,00 e a euro Parte_11
405.901,00
Entrambi, hanno già ricevuto per i medesimi titoli dalla quale compagnia Controparte_2 assicuratrice per la RCA dell'autovettura di proprietà e condotta dal signor in Per_9 esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale civile di Prato n. 425/2015 le somme di euro 300.000,00 ( e di euro 200.000 ( alla data del 1.1.2016; a Parte_11 Parte_12 tali importi devono aggiungersi per il figlio euro 86.000 e per la figlia euro 50.812,00 corrisposte da Milano Ass.ni Spa quale assicuratrice per la R.C. del a titolo di Controparte_7 provvisionale disposta dal Tribunale penale di Prato a carico di con la Controparte_1 sentenza n. 1834/2010 in data 12.1.2012.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il
43 lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
In applicazione di tali principi si procede alla seguente liquidazione
- per sulla somma di euro 405.901,00 devalutata alla data del sinistro Parte_11
(21.1.2005) e rivalutata annualmente secondo indici Istat fino alla data del primo pagamento del
12.1. 2012 sono dovuti gli interessi legali con pari decorrenza pervenendosi ad euro 466.085,36 residuando, detratta la somma di euro 86.000, l'importo di 380.085,36 su cui vanno calcolati la rivalutazione annuale e gli interessi compensativi al tasso legale fino al 1.1.2016 ( data del secondo pagamento), ottenendosi la cifra di euro 413.809,41 da cui va detratta la somma di euro 300.000, residuando un credito di euro 113.809,41 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal 2.1.2016 alla data di pubblicazione della sentenza, pervenendosi alla somma di euro 154.592, 08 ; su tale somma sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
- per : sulla somma di euro 343.325,00 devalutata alla data del sinistro Parte_12
(21.1.2005) e rivalutata annualmente secondo indici Istat fino alla data del primo pagamento del
12.1. 2012 sono dovuti gli interessi legali con pari decorrenza pervenendosi ad euro 394.231, 00 residuando, detratta la somma di euro 50.812,00 , un credito di euro 343.419,00 su cui vanno calcolati la rivalutazione annuale e gli interessi compensativi al tasso legale fino al 1.1.2016 ( data del secondo pagamento), ottenendosi la cifra di euro 373.889,73 da cui va detratta la somma di euro 200.000, residuando un credito di euro 173.889,73 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal 2.1.2016 alla data di pubblicazione della sentenza, pervenendosi alla somma di euro 236.201,74 ; su tale somma sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo.
7.2 La domanda delle sorelle di Persona_22 domanda risarcitoria è stata avanzata dalle sorelle della vittima
[...] Parte_8 [...]
e , quest'ultima nata il [...] e deceduta in data Pt_9 Parte_10 Persona_3
25.1.2021 nelle more del giudizio di Cassazione;
per la medesima si sono costituite nel presente giudizio in qualità di eredi le figlie e . Parte_13 Parte_14
Nessuna allegazione specifica è stata formulata dalle parte attrici circa l'intensità del rapporto fra la signora e le suo sorelle, essendosi limitate a dedurre e provare il rapporto parentale Pt_8
44 esistente, tuttavia siffatta carenza incide sul quantum del risarcimento e non sull'esistenza del diritto, perché il vincolo affettivo può considerarsi presuntivamente provato per i componenti della famiglia nucleare, avvalendosi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per perdita di una sorella , salvo prova contraria da parte del debitore ( cfr da ultimo
Cass. 21988/2025) .
Ciò posto, applicate le tabelle milanesi aggiornate al 2024, considerata l'età delle singole sorelle e della vittima al momento del sinistro, la non convivenza, la presenza di altri familiari e una intensità della relazione media in assenza di specifiche allegazioni e prove (15 punti), il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua duplice componente, interiore e dinamico relazionale, va liquidato nei seguenti importi:
-per nata [...] in [...] 56.034,00 Parte_8
- per nata il [...] in [...] 56.034,00 Parte_9
- per nata il [...] in [...] 59.430,00 Parte_10
Riguardo a nata il [...], di anni 80 al momento della morte della sorella e Persona_3 deceduta all'età di 95 anni, ovvero oltre la aspettativa di vita secondo Istat all'epoca del sinistro che era per le donne di 85 anni, il risarcimento va riconosciuto per l'intero in quanto il danno si era già interamente prodotto nella sfera giudica della medesima al momento della sua morte e come tale si è trasmesso alle eredi;
esso va liquidato in euro 56.034,00 da attribuirsi pro quota alle figlie suoi eredi legittime
Il convenuto ha eccepito poi che le sorelli hanno ricevuto la provvisionale loro Pt_8 riconosciuta dal Tribunale di Prato con la sentenza n.1834/2010 pari ad euro 10.678,73 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data del pagamento del 12.1.2012 eseguito da per il . Tale circostanza non è stata Controparte_10 Controparte_7 contestata dalle attrici del resto è pacifico che la predetta sentenza negli importi riconosciuti alle parti civili costituite sia stata interamente eseguita pertanto anche tali somme andranno detratte come acconti secondo il medesimo criterio già applicato al precedente paragrafo, pervenendosi alla liquidazione dei seguenti crediti risarcitori già comprensivi di interessi compensativi e rivalutazione monetaria ad oggi:
- per euro 78.040,94 Parte_8
-per euro 78.040,94 Parte_9
-per euro 83.711,81 Parte_10
45 -per e in qualità di eredi di in Parte_13 Parte_14 Persona_3 euro 78.040,94 da dividere in quote uguali
7.3 Il danno patrimoniale per spese funebri
I figli di e hanno domandato il rimborso delle spese Persona_4 Pt_11 Parte_12 funerarie, chiedendo in assenza della documentazione comprovante gli esborsi, considerato il lasso di tempo trascorso, che esse siano liquidate in via equitativa . In verità tale voce di danno
è già stata riconosciuta dal Tribunale di Prato con sentenza definitiva n. 425/2015 in euro
1500,00 secondo equità pertanto la domanda va respinta.
8. la domanda di risarcimento dei figli di Persona_5
8.1 il danno da perdita del rapporto parentale
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Controparte_11 Parte_6 anche nella loro qualità di eredi legittimi del fratello deceduto in data Persona_1
5.12.2008 nelle more del giudizio penale e della madre Parte_7
deceduta in data 23.10.2016 hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non
[...] patrimoniale da essi patito in conseguenza della morte del padre a seguito Persona_5 del sinistro del 4.11.2005 in pari data. Gli attori non hanno allegato particolari circostanze, si sono limitati a provare il rapporto di parentela, senza null'altro specificare, pertanto la quantificazione deve avvenire sulla base delle tabelle milanesi aggiornate al 2024, considerando l'età della vittima al momento della morte ( 81 anni), quella della moglie ( 83 anni) e dei singoli figli, tutti comunque adulti di mezz'età all'epoca, l'assenza di convivenza con il padre, ad eccezione del coniuge, la presenza di un numeroso nucleo familiare primario superstite;
da tanto consegue la liquidazione dei seguenti importi:
-per in euro 160.351,00 Parte_1
-per in euro 168.173,00 Parte_2
-per in euro 168.173,00 Parte_3
-per in euro 168.173,00 Parte_4
-per in euro 160.351,00 Parte_5
-per in euro 160.351,00 Parte_6
Per invece, bisogna effettuare una liquidazione secondo il criterio in Persona_1 precedenza applicato (per , perché bisogna considerare che questi nato il 17.3 Persona_2
1953 aveva alla data della morte del padre 52 anni e una aspettativa di vita secondo le tabelle
46 istat del 2005 di 28 anni ( 80 anni), tuttavia è deceduto in data 5.12.2008 all'età di 55 anni, sopravvivendo al padre poco più di 3 anni, pertanto la posta risarcitoria che secondo la tabella milanese se fosse ancora in vita sarebbe pari ad euro 160.351,00 dovrà essere proporzionalmente ridotta. Anche qui ai fini della liquidazione del danno, che non può che avvenire con criterio equitativo puro, va tenuto conto che la dimensione del lutto e la sofferenza che essa comporta proprio nei primi anni è più intensa, tuttavia era anche un Per_1 uomo maturo, quindi si presume verosimilmente strutturato in ragione dell'età ad affrontare la perdita, sia pur traumatica per come avvenuta, di un genitore già in là negli anni e già affetto da problematiche di salute( in particolare dalla relazione medico-legale del consulente del PM dott.
risultava essere cardiopatico e portatore di protesi valvolare). Per_23 Persona_5
Stimasi in definitiva equo quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito da in complessivi euro 30.000 in moneta attuale. Persona_1
Per quanto concerne invece la signora , moglie di , Controparte_6 Persona_5 nata il [...] , di anni 83 al momento della morte del coniuge e deceduta a 94 anni in data
23.10.2016, poiché sopravvissuta oltre la aspettativa di vita secondo Istat all'epoca del sinistro che era di 85 anni, il risarcimento del danno le va riconosciuto per l'intero perché interamente prodottosi ed acquisito alla sua sfera giuridica al momento della morte, da liquidarsi secondo tabella milanese del 2024 in euro 183.817,00 da attribuirsi pro quota iure hereditatis ai figli quali suoi eredi legittimi.
Da questi importi vanno sottratte le somme già corrisposte da in data 21.11.2006 CP_4 quale responsabile civile per RCA di conducente proprietario dell'auto Persona_10 investitrice per i medesimi titoli, e da Milano Ass.ni assicuratrice del , in data Controparte_7
22.3.2012 a titolo di provvisionali in esecuzione della sentenza penale del Tribunale di Prato n.
1834/2010 che condannò in primo grado . Controparte_1
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che da la moglie di CP_4 Persona_5
ha ricevuto a titolo di risarcimento la somma di euro 51.940,00 ( oltre 4.940,00 per
[...] spese legali) , ciascuno dei figli la somma di 37.580 ( oltre 3.580,00 ciascuno per spese legali) .
Dalla a titolo di provvisionali, la signora ebbe a Controparte_12 Controparte_6 ricevere la somma di euro 40.000 oltre euro 15.000 quale erede pro quota del figlio , Per_1 ciascuno degli altri figli la somma di euro 30.000 oltre euro 2.500,00 pari alla quota iure hereditatis del fratello , ad eccezione di che ebbe soltanto la Per_1 Parte_2 somma corrispondente alla provvisionale in suo favore.
47 La detrazione di questi importi anche in questo caso deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione.
Prima di procedere a tale operazione deve rilevarsi che la somma qui liquidata per
[...]
è già stata interamente soddisfatta per effetto dei pagamenti ricevuti dal medesimo Per_1 in vita ( a titolo di provvisionale, cui andrebbero ad aggiungersi anche quelli delle CP_4 per un importo complessivo di euro 67.580).
Per quanto riguarda invece gli altri crediti risarcitori, sulle somme per ciascuno degli attori liquidate all'attualità in base alla tabella milanese e devalutate alla data dell'evento di Parte_1 danno (4.11.2005) vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 4.11.2005 al
21.11.2006 ( data del pagamento di , dall'importo ottenuto detratto per ciascuno di CP_4 essi quanto pagato da sulla differenza vanno calcolati interessi e rivalutazione CP_4 monetaria fino al 22.3.2012 data di pagamento delle provvisionali liquidate in sede penale dal
Tribunale di Prato, le quali vanno detratte per ciascun danneggiato, sulla differenza vanno infine calcolati interessi e rivalutazione fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, pervenendosi in tal modo alla liquidazione delle seguenti somme:
- per euro 185.233,31 da ripartirsi in favore dei figli eredi Controparte_6
legittimi pro quota;
- per euro 199.876,89 Parte_3
- per euro 199.876,89 Parte_2
- per euro 199.876,89 Parte_4
- per euro 185.426,49 Parte_1
- per euro 185.426,49 Parte_5
- per euro 185.426,49 Parte_6
oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo.
8.2 Il danno non patrimoniale iure hereditatis
Gli attori hanno chiesto il risarcimento in qualità di eredi legittimi di del Persona_5 danno cd catastrofale e del danno biologico-terminale da questi patito con riferimento al lasso di tempo intercorso fra il sinistro avvenuto intorno alle 18.15 del 4.11.2005 e il decesso del loro padre alle ore 22.40 del medesimo giorno come attestato nella relazione medico legale del dott.
48 eseguita su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_24
Prato, avvalendosi anche delle risultanze dell'esame autoptico, e prodotta in giudizio.
Giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n. 15350/2015), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto.
Dunque, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. 23/03/2024 n. 7923).
In applicazione di tali principi non può essere riconosciuto il danno biologico-terminale essendo rimasto in vita per sole quattro ore, ma nemmeno quello morale Persona_5 da lucida agonia, perché se è vero che dalla consulenza del PM risulta che egli fosse vigile al momento dell'accesso in pronto soccorso e fino alle ore 22.15 ( poco prima del decesso)
49 tuttavia non vi sono elementi concreti, dal punto di vista probatorio, per poter affermare che egli percepì anche che stava per morire nell'arco temporale fra l'ingresso in P.S. alle ore 18.58
e la sedazione con morfina alle ore 20.59.
Parimenti va respinta l'istanza di risarcimento del danno tanatologico o da perdita della vita, in applicazione del consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente
è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo ( cfr Cass. 33009/2024).
Le domande vanno pertanto respinte.
8.3 il danno patrimoniale
Spettano infine agli attori come da domanda anche il risarcimento delle spese di sepoltura e funebri nella somma domandata di euro 7.279,48 e documentata ( doc. 7 fascicolo riassunzione
) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Istat dalla data dei singoli esborsi alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data decorrono interessi moratori al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese di lite
Ai fin della regolamentazione delle spese di lite, deve considerarsi che la articolata vicenda processuale è esitata nell'accoglimento delle domande risarcitorie degli attori, sia pur per importi inferiori a quelli richiesti e per quando riguarda gli eredi solo in parte, atteso Parte_1 il rigetto delle loro istanze risarcitorie del danno non patrimoniale iure hereditatis sub specie di danno biologico terminale e danno morale catastrofale;
d'altro canto non può ignorarsi la complessità delle questioni sostanziali affrontate, pertanto ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del processo penale di secondo grado e di quello dinanzi alla Corte di Cassazione penale, anche in ragione della posizione processuale delle parti, e dell'annullamento della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili. Le spese invece del giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. , del giudizio di Cassazione civile e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c, vanno compensate per 1/3 e per il residuo poste a carico del
50 convenuto e liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. Controparte_1
147/22.
La determinazione del valore della causa va poi operata alla luce del seguente principio di diritto” in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e
4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (. Cass. ord. 10367/2024).
Applicati tali principi le spese di lite per gli attori , considerato il valore del credito Pt_8 maggiore (ricompreso nello scaglione di euro 52.000 ed euro 260.000), esclusa la fase istruttoria non espletata in entrambi i giudizi civili di rinvio, considerato uno sforzo difensivo medio, ad eccezione della fase decisionale dinanzi alla Corte di Cassazione civile, attesa la contumacia di per cui vanno applicati i minimi, operata la compensazione di 1/3 e l'aumento sui CP_1 restanti 2/3 ex art. 4 comma 2 D.M.55/2014 per il numero di parti oltre la prima (e dunque 5 perché la posizione delle eredi di è unitaria, avendo agito unicamente in tale qualità Per_3 senza domande iure proprio), spettano le seguenti somme già proporzionate
-per il giudizio di Cassazione civile complessivi euro 6.768,00 per compensi professionali;
-per il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p dinanzi alla Corte di Appello di Firenze complessivi euro 9.991,00;
-per il presente giudizio in complessivi euro 9.991,00
Per gli eredi , considerato il valore del credito maggiore (ricompreso nello Parte_1 scaglione di euro 52.000 ed euro 260.000), esclusa la fase istruttoria non espletata in entrambi i giudizi civili di rinvio, considerato uno sforzo difensivo medio, ad eccezione della fase decisionale dinanzi alla Corte di Cassazione civile, attesa la contumacia di per cui CP_1 vanno applicati i minimi, operata la compensazione di 1/3 e l'aumento sui restanti 2/3 ex art. 4 comma 2 D.M.55/2014 per il numero di parti oltre la prima ( in totale 7) , si perviene alla liquidazione dei seguenti importi già proporzionati
51 -per il giudizio di Cassazione civile complessivi euro 9.475,00 per compensi professionali;
-per il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p dinanzi alla Corte di Appello di Firenze complessivi euro 13.987,40
-per il presente giudizio in complessivi euro 13.987,40.
P.Q.M
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita così decide:
1) accertata la responsabilità di ai sensi degli artt. 2043, 2055 c.c. nella Controparte_1
causazione degli eventi di danno del 21.1.2005 e del 4.11.2005
2) accoglie in parte la domanda risarcitoria delle parti attrici e per l'effetto condanna Pt_8
a corrispondere: Controparte_1
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio e in qualità di eredi di Persona_2
a la somma di euro 236.201,74; Parte_12
a la somma di euro 154.592, 08 Parte_11
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo per ciascun importo liquidato;
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio
a la somma di euro 78.040,94 Parte_8
-a la somma di euro 78.040,94 Parte_9
-a la somma di euro 83.711,81 Parte_10
a e in qualità di eredi di la Parte_14 Parte_13 Persona_3
somma di complessivi euro 78.040,94 da dividersi pro quota;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo per ciascun importo liquidato;
3) rigetta la domanda degli attori di risarcimento del danno patrimoniale emergente Pt_8
per spese funebri;
4) accoglie in parte la domanda risarcitoria delle parti attrici e per l'effetto Parte_1 condanna a corrispondere: Controparte_1
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio
a e la somma di euro Parte_3 Parte_2 Parte_4
199.876,89 ciascuno
52 - a , e la somma di euro Parte_1 Parte_5 Parte_6
185.426,49 ciascuno oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo per ciascun importo liquidato;
a titolo di danno non patrimoniale a , , Parte_3 Parte_1
, , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in qualità di eredi di la somma di euro
[...] Controparte_6
185.233,31 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, da ripartirsi in favore degli eredi legittimi pro quota;
a titolo di danno patrimoniale per spese funebri la somma di euro 7.279,48 oltre interessi compensativi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da tale data al saldo effettivo decorrono gli interessi moratori al tasso legale;
5) rigetta la domanda degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale in Parte_1
qualità di eredi di;
Persona_25
6) dichiara le spese del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello penale di Firenze n. 530/2012 rg e del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione penale n. 3268/2013 rg interamente compensate fra tutti gli attori in riassunzione e;
Controparte_1
7) dichiara compensate per 1/3 le spese del presente giudizio di rinvio, di quelle del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione civile e del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n. 1143/2015 rg e condanna a rimborsare agli attori i restanti 2/3 che si liquidano: Controparte_1
in favore della parte attrice in riassunzione : Pt_8
-per il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n.rg 1143/2015 in euro
9.991,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di legittimità RGN 35379/2018 in euro 6.768,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore della parte attrice in riassunzione : Parte_1
-per il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n.rg 1143/2015 in euro
13.987,40 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
53 -per il giudizio di legittimità n. rg 35379/2018 in euro 9.475,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio in euro 13.987,40 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DA LL MA LA ES
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa LA ES Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA LL MA Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 102/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), anche nella loro qualità di eredi legittimi di C.F._6 Persona_1
(C.F. ) e di (C.F.
[...] C.F._7 Parte_7
, con il patrocinio dell'Avv. Gianpiero Renzo, elettivamente domiciliati C.F._8 come da procura in atti;
(C.F. ), Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), C.F._10 Parte_10 C.F._11 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_11 C.F._12 Parte_12
, quest'ultimi due anche in qualità di eredi legittimi del Sig. , C.F._13 Persona_2
(C.F. ) e Parte_13 C.F._14 Pt_14
(C.F. , quali eredi legittimi di con il
[...] C.F._15 Persona_3
1 patrocinio degli Avv.ti Giacomo Mari e Stefano Lenzi, elettivamente domiciliati come da procura in atti;
-ATTORI IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.-
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Niccolò Controparte_1 C.F._16
Niccoli Vallesi, elettivamente domiciliato come da procura in atti
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
a seguito di rinvio dalla Cassazione di cui all'ordinanza n. 1372/2022 del 5 luglio 2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 08/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli eredi “accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. per tutti i fatti ad esso Pt_8 Controparte_1 ascritti nel presente giudizio e, quindi, nella causazione della morte della Sig.ra Persona_4
, avvenuta il 21/1/2005, condannare lo stesso al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali, morali, biologici, da perdita parentale, e per qualunque altra ragione patiti e patiendi così come puntualmente descritti, indicati e motivati in narrativa e quantificati in complessivi Euro 950.467,46
(novecentocinquantamilaquattrocentosessantasette/46) o in quella maggiore o minore somma che questa Corte riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In specifico per quanto attiene al Sig. in Euro 336.483,73=, per quanto attiene alla Sig.ra Parte_11 in Euro 293.983,73=, e per quanto attiene alle Sig.re in Euro Parte_12 Parte_8
80.000,00=, e (quali eredi della Sig.ra Parte_13 Parte_14 Persona_3
, e ciascuna pro quota) in Euro 80.000,00=, in Euro 80.000,00=,
[...] Parte_9 [...]
in Euro 80.000,00= o negli importi maggiori o minori che saranno riconosciuti dalla Corte adita Parte_10
e/o di giustizia, anche secondo il criterio ritenuto equo dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo effettivo;
In Ipotesi: sulle specifiche voci di risarcimento e di danno patrimoniale e non patrimoniale e sull'importo complessivo di € 950.467,46=, così come indicato e specificato in tesi e secondo le quote e le specifiche ripartizioni ivi riportate ed indicate come spettanti ad ogni attore, condannare il sig. al pagamento di quella somma commisurata in rapporto all'accertata quota Controparte_1 di responsabilità del medesimo, comunque determinata all'esito dell'istruttoria per tutti i fatti ad esso ascritti nel presente giudizio e, quindi, nella causazione della morte della sig.ra avvenuta Persona_4 in data 21/1/2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, del grado di appello
2 penale, del primo giudizio, del primo giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Cassazione, del precedente grado di riassunzione dinanzi la Corte di Appello di Firenze, di quello ultimo di Cassazione, oltre che il presente e
(speriamo) ultimo grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive sostenute. Ci si oppone altresì all'assunzione dei mezzi istruttori ex adverso richiesti per i motivi già espressi nel giudizio di cui
RG.1143/2015 e comunque ininfluenti ai fini del decidere considerato quanto motivato ed espresso dalla
Cassazione”.
Per gli eredi : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: In tesi per quanto attiene alla Parte_1 posizione eredi accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. per tutti i fatti ad Parte_1 CP_1 esso ascritti nel presente giudizio e, quindi, nella causazione della morte del sig. avvenuta Persona_5 in data 04/11/2005, condannare lo stesso al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici, da perdita parentale, e per qualunque altra ragione patiti e patiendi così come puntualmente descritti, indicati e motivati in narrativa e quantificati in complessivi €2.597.279,40 (euro duemilionicinquecentonovantasetteduecentosettantanove//40) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che questa Corte riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Più specificatamente, per il danno da perdita parentale così come previsto dalle tabelle di
Milano, €260.000,00 a favore della sig.ra e per essa pro quota i figli nella loro Parte_7 qualità di eredi legittimi e ad €290.000,00 per ciascun figlio ( Parte_1 Parte_2
, , anche pro-quota nella loro Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 qualità di eredi del defunto ), mentre per il danno da perdita della vita, per il danno biologico e Persona_1 per il danno da morte iure hereditatis € 150.000,000 a favore della sig.ra e per Parte_7 essa pro quota i figli nella loro qualità di eredi legittimi, mentre per ciascuno dei figli € 21.428,571 anche in tal caso anche pro-quota nella loro qualità di eredi del defunto Condannare altresì il sig. Persona_1 al pagamento della somma pari ad € 7.279,48 per il danno patrimoniale conseguente il Controparte_1 sinistro ed evento morte occorso. Oltre, per tutti gli importi predetti, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In Ipotesi: sulle specifiche voci di risarcimento e di danno patrimoniale e non patrimoniale e sull'importo complessivo di € 2.597.279,40 così come indicato e specificato in tesi e secondo le quote e le specifiche ripartizioni ivi riportate ed indicate come spettanti ad ogni attore, condannare il sig. CP_1
a quella somma in rapporto all'accertata misura della quota di responsabilità del sig.
[...] CP_1
comunque determinata all'esito dell'istruttoria per tutti i fatti ad esso ascritti nel presente giudizio e,
[...] quindi, nella causazione della morte del sig. avvenuta in data 04/11/2005, oltre interessi Persona_5 legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, del grado di appello penale, del primo giudizio svoltosi
3 dinanzi la Corte di Cassazione, del precedente grado di riassunzione dinanzi la Corte di Appello di Firenze, di quello ultimo di Cassazione, oltre che il presente e (speriamo) ultimo grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive sostenute secondo le notule già depositate”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, A) Sulle domande avanzate da Controparte_1
e , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
e . In via preliminare e processuale Respingere le domande avanzate da
[...] Parte_13
e per assenza di prova di legittimazione ad agire, quali eredi legittimi Parte_13 Parte_13 di figlia della vittima . Nel merito In tesi Respingere le domande attrici Persona_3 Persona_6 per insussistenza di responsabilità in capo a per quanto motivato in relazione al sinistro Controparte_1 stradale del 21/01/2005 ove trovò la morte . Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In Persona_6 ipotesi Ove la Corte adita, dovesse non accogliere le conclusioni di tesi e ritenere che l'Ing abbia concorso CP_1 alla produzione dell'evento per cui è causa, previa determinazione del suo grado di responsabilità Voglia: a)
Respingere la domanda degli attori e poiché ritenute congrue a risarcire i danni Parte_11 Parte_12 lamentati le somme già percepite sia da in esecuzione della sentenza n.425/2005 del Controparte_2
Tribunale di Prato, sia da Milano e, comunque non potendo proporre la stessa domanda già CP_2 avanzata in precedente giudizio definitosi con sentenza passata in giudicato. b) Respingere la domanda delle attrici nonché di e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_13
ove legittimati quali asseriti eredi legittimi di , per quanto motivato nella Parte_13 Persona_3 sentenza n.425/2015 emessa dal Tribunale di Prato e, comunque non potendo proporre la stessa domanda già avanzata in precedente giudizio definitosi con sentenza passata in giudicato. Vittoria di spese ed onorari del giudizio. c) In denegata ipotesi, ridurre all'equo e giusto il risarcimento dovuto agli attori dichiarando obbligato
a corrispondere agli stessi somme ritenute di giustizia e proporzionate al grado di Controparte_1 responsabilità, con compensazione totale o quantomeno parziale delle spese del giudizio. In via istruttoria
Richiamata la documentazione prodotta nel giudizio di rinvio R.G.N.1143/2015, si insiste, occorrendo, per
l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione 09/03/2018 di cui al suindicato giudizio riunito al R.G.N.1143/2015. B) Sulle domande avanzate da Parte_1 Parte_2
, , quali eredi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 legittimi della vittima nonché della madre e del Persona_7 Controparte_3 fratello deceduti nel corso dei giudizi. In tesi a) Respingere le domande attrici per Persona_1 insussistenza di responsabilità in capo a per quanto motivato in relazione al sinistro del Controparte_1
04/11/2005 ove trovò la morte Vittoria di spese ed onorari del giudizio. b) Persona_7
Respingere le domande attrici come proposte nei confronti di in virtù di transazione stipulata Controparte_1
4 il 20/11/2006 con assicuratore per la responsabilità civile per per il Controparte_4 Persona_8 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti per la morte del congiunto e della quale
l'odierno convenuto, quale coobbligato solidale, ha già dichiarato nella comparsa di costituzione del
20/05/2016 depositata nel presente giudizio di rinvio RGN.1162/2015 di volerne profittare ai sensi dell'art.1304 comma 1° c.c.. Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In ipotesi Ove la Corte adita, non dovesse accogliere le conclusioni di tesi e ritenere che l'Ing. abbia concorso alla produzione dell'evento per cui è CP_1 causa, previa determinazione del suo grado di responsabilità, Voglia: a) respingere le domande degli attori poiché ritenute congrue a risarcire i danni le somme già percepite e come risultanti dagli atti già depositati nel presente giudizio di rinvio. b) in denegata ipotesi, ridurre all'equo e giusto il risarcimento che sarebbe ancora dovuto agli attori, dichiarando obbligato a corrispondere agli stessi quale coobbligato in solido con Controparte_1 Per_8
somme ritenute di giustizia e proporzionate al grado di corresponsabilità, con compensazione totale o
[...] quantomeno parziale delle spese del giudizio. In via istruttoria Richiamata la documentazione prodotta nel giudizio di rinvio R.G.N.1162/2015, si insiste, occorrendo, per l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. gli eredi dei Sig.ri e Persona_4
hanno convenuto davanti alla Corte di Appello di Firenze l'Ing. Persona_7 all'esito del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione e conclusosi Controparte_1 con ordinanza n. 1372/2022 del 05.07.2022 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai predetti attori, è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1886/2018 pubblicata il 08.08.2018 con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Parte riassumente ha premesso che il presente procedimento trae origine da due sinistri stradali mortali che si sono verificati nell'anno 2005 a Prato, lungo Via NI, all'altezza dell'intersezione con la pista ciclabile denominata “ED ND”. In particolare, il primo dei due sinistri è avvenuto, in data 21.01.2005, nel tardo pomeriggio, quando la Sig.ra
[...]
mentre attraversava Via NI dopo aver percorso la predetta pista ciclabile a Persona_4 bordo della sua bicicletta, veniva travolta ed uccisa da un'autovettura Citroen Berlingo, targata
BP124VK, condotta da che procedeva ad una velocità non adeguata;
il secondo Persona_9 sinistro si è verificato in data 04.11.2005, quando il Sig. mentre Persona_7 tentava, a piedi, di attraversare Via NI in prossimità della pista ciclabile, veniva investito
5 dalla autovettura Citroen C3 targata CW637FR, condotta da , la quale Persona_10 procedeva ad una velocità non adeguata.
A seguito di tali incidenti mortali, venne instaurato un procedimento penale dinanzi al
Tribunale di Prato nei confronti dell'Ing. al fine di valutare la sussistenza di profili di CP_1 colpa riconducibili a quest'ultimo quale Dirigente dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente del e Direttore dei Lavori della pista ciclabile “ED ND”. Nello specifico, CP_5 Pt_15 quest'ultimo venne imputato per il reato di cooperazione in omicidio colposo di cui agli artt.
113 e 589 c.p. per aver cagionato, unitamente agli automobilisti, la morte delle due vittime, omettendo di far realizzare all'impresa esecutrice dei lavori, in corrispondenza dell'attraversamento, idonea segnaletica orizzontale e luminosa nonché l'impianto semaforico, sebbene tali opere fossero state previste nel progetto della pista ciclabile da lui stesso redatto, e disponendo l'apertura al pubblico transito della pista medesima, a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, in assenza di tali misure di sicurezza.
Nel procedimento penale si erano costituite parti civili gli eredi della Sig.ra Persona_4 ovvero il marito (deceduto nelle more del giudizio penale), i figli e Persona_2 Parte_11
quali eredi della madre e del padre le sorelle Parte_12 Persona_2 Parte_8 [...]
e nonché gli eredi del Sig. Per_3 Parte_9 Parte_10 Persona_7
, ovvero la moglie e i figli ,
[...] Controparte_6 Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e , al fine di richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e Parte_6 Persona_1 patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis.
Con sentenza penale n. 1834/2010, emessa in data 07.12.2010, il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato, in cooperazione colposa con gli automobilisti che materialmente investirono i due pedoni, per i reati di omicidio colposo contestati perché, in qualità di dirigente dell'area opere pubbliche ed ambiente del e di direttore dei lavori della pista ciclabile ED Blinda, aveva Controparte_7 omesso colposamente di far installare un impianto semaforico a chiamata per l'attraversamento della pista ciclabile ed idonea segnaletica orizzontale e verticale in prossimità dell'intersezione interessata dal predetto attraversamento.
In particolare, il Tribunale, accertata l'elevata pericolosità dell'intersezione tra la pista ciclabile e viale NI, evidenziava che il progetto della pista ciclabile prevedeva che tale intersezione
“fosse assistito da un semaforo a chiamata (punto 160 NP047 del computo metrico) e da strisce orizzontali che
6 segnassero il percorso di attraversamento (Tavola <15> del Progetto esecutivo, I Lotto, progettista l'Ing.
. La presenza di tali accorgimenti avrebbe imposto un livello di attenzione indubbiamente adeguato ad CP_1 elidere i fattori di rischio evidenziati, perché il semaforo con luce rossa avrebbe imposto l'arresto dei veicoli e la presenza del segnale orizzontale di attraversamento avrebbe sollecitato l'attenzione degli automobilisti, sensibilizzati, anche solo per la presenza di queste strisce, alla possibilità che qualcuno, in mezzo a quel buio, attraversasse la strada […] Il consulente di parte civile, Per. Ind. ha sottolineato inoltre l'omesso Persona_11 rispetto, da parte dei realizzatori dell'intersezione, di quanto disposto dagli artt. 4, III co., lett. e
9, I co., del D.M. 30.11.1999, ovvero la presenza di segnaletica orizzontale, di impianti semaforici, di indicazione degli attraversamenti ciclabili, di impianti di illuminazione notturna per la segnalazione di attraversamenti a raso, la previsione di modalità di attraversamento delle carreggiate identiche a quelle previste per i pedoni […] La realizzazione dell'intersezione tra la pista ciclabile
l'inaugurazione della pista (pagina <19> della trascrizione): dispositivo di sicurezza del tutto inutile, come la logica, prima ancora che il succedere dei sinistri, lascia immaginare. Non solo e non tanto perché le transenne sono mobili, rimovibili dai vandali (come il ha ricordato essere avvenuto) e ribaltabili dal vento, così da Per_12 richiedere frequenti interventi di ripristino, ma perché suscettibili di impedire soltanto l'attraversamento veloce ed imprudente della strada da parte di ciclisti e pedoni, incapaci di qualsivoglia sensibilizzazione sugli automobilisti
7 (semmai forieri di ulteriori situazioni di rischio anche per costoro se portati dal vento o dai vandali sulla carreggiata). Un ultimo argomento proposto dalla difesa deve essere valutato: lo spegnimento del semaforo in orario notturno avrebbe comunque privato l'intersezione del suo funzionamento al momento in cui ebbero a verificarsi i sinistri mortali oggetto del presente processo […]”. Il Tribunale spiegava sul punto che “l'aver previsto un meccanismo di regolamentazione per lo spegnimento notturno non significa spegnere il semaforo al calar del sole, ma semmai nelle ore di traffico scarso come propriamente accade nella notte (non nel pomeriggio
d'inverno). Lo spegnimento può inoltre significare la riduzione del funzionamento a semplice lampeggiamento della luce arancione, riduzione comunque efficace nel sensibilizzare gli automobilisti all'incombente pericolo. La presenza del semaforo avrebbe comunque consentito un'adeguata regolamentazione del suo funzionamento e comunque avrebbe spostato la responsabilità del mancato funzionamento all'incaricato di regolamentarne
l'orario”.
Concludeva quindi che “la realizzazione dell'intersezione della pista ciclabile con Viale NI ha dato luogo ad una situazione di rischio estremamente elevato, non fronteggiato come la normativa vigente impone e neppure come lo stesso progetto indicava. La realizzazione del semaforo e della segnaletica orizzontale avrebbe eliso tale rischio. Ne consegue che l'Ing. direttore dei lavori che si assunse la responsabilità di non far CP_1 realizzare il semaforo, ha posto in essere una condotta negligente (ed in violazione del D.M. 30.11.1999 per i profili sopra evidenziati) che ha contribuito, con la negligenza e l'imprudenza dei protagonisti del 21 Gennaio e del 4 Novembre 2005 e con la violazione da parte degli automobilisti dei limiti di velocità, a determinare la morte di e di . Persona_6 Persona_7
In definitiva, condannava l'Ing. concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena CP_1 di mesi otto di reclusione per ciascuno dei reati a lui ascritti, con il beneficio della sospensione condizionale delle pene. Condannava altresì il al risarcimento dei danni subiti dalle CP_1 parti civili costituite, da quantificarsi in separato giudizio, liquidando in favore delle stesse provvisionali immediatamente esecutive e, in particolare: € 60.000,00 in favore di
[...]
ed € 50.000,00 in favore di entrambi quali eredi di;
€ Pt_11 Parte_12 Persona_2
10.000,00 in favore e Parte_8 Persona_3 Parte_9 [...] ciascuna;
€ 40.000,00 in favore di € 30.000,00 in Parte_10 Controparte_6 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e ciascuno. Parte_4 Persona_1 Parte_6
A seguito di impugnazione della decisione di primo grado da parte dell'imputato, la Corte di
Appello di Firenze, Sezione terza penale, con sentenza n. 1501/2012, emessa in data
8 03.05.2012, riformava in toto la decisione di primo grado ed assolveva il dai reati a lui CP_1 ascritti “perché il fatto non sussiste”, con revoca delle statuizioni civili.
La Corte territoriale, esclusa l'applicazione della cooperazione colposa nella causazione degli eventi dannosi tra il e gli automobilisti ex art. 113 c.p., riteneva, invece, applicabile CP_1
l'ipotesi del concorso di cause indipendenti disciplinato dall'art. 41 c.p.
Ciò premesso, escludeva eventuali profili di colpa a carico dell'imputato nei sinistri stradali sia per quanto riguarda la mancata predisposizione di idonea segnaletica orizzontale luminosa, sia per la mancata installazione dell'impianto semaforico. In particolare, stabiliva che la predisposizione di una segnaletica orizzontale e verticale sulla provinciale in corrispondenza dell'intersezione con la pista ciclabile era di competenza della Provincia, precisando poi che sulla pista ciclabile era presente “una doppia segnaletica verticale con il cartello di fine pista ciclabile e con il segnale di stop che, inequivocabilmente, indicavano che, all'intersezione con la strada provinciale, la pista si interrompeva, in ciascuno dei due tratti. Quindi, non si trattava di una pista che proseguisse sull'asse stradale attraverso quello che è conosciuto come attraversamento a raso […] Non essendo la pista ED ND una pista che attraversasse la strada che incontrava, ma cessando, in ciascuno dei due rami opposti, come da segnaletica posta in corrispondenza della fine dello sterrato, non si può affermare che la realizzazione dell'impianto semaforico, che dopo che le ore 18:00 avrebbe cessato il suo funzionamento, avrebbe evitato i due sinistri mortali […] Anche per la contestazione relativa alla mancata realizzazione dell'illuminazione della pista, alcun profilo di colpa può essere mosso all'imputato perché, non essendovi continuità tra i due rami della pista ciclabile attraversati dalla provinciale a grande scorrimento, l'illuminazione non doveva essere funzionale a segnalare un attraversamento a raso che non era stato progettato”.
Escludeva poi la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva da parte dell'Ing.
e i sinistri stradali ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. precisando che, in applicazione del CP_1 giudizio controfattuale, la condotta doverosa omessa non sarebbe stata idonea ad impedire gli eventi. In particolare, i sinistri stradali sarebbero dipesi dalle condotte di guida imprudenti di entrambi i conducenti delle autovetture, i quali guidavano oltre il limite di velocità consentito, in presenza peraltro di un concorso di colpa delle due vittime (la Sig.ra era infatti sprovvista Pt_8 dell'equipaggiamento luminoso notturno, mentre il Sig. stava tentando di Parte_1 attraversare la strada a piedi in maniera del tutto imprudente).
Gli eredi e proponevano ricorso per cassazione. La Corte, con sentenza n. Pt_8 Parte_1
112/2014 emessa in data 21.01.2014,annullava ai fini civili la sentenza di appello rinviando la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame della
9 vicenda processuale. In particolare, la Suprema Corte precisava che la Corte di appello penale di
Firenze aveva escluso “i profili di colpa insiti nella condotta omissiva dell'imputato con motivazione apodittica ed incongrua rispetto alle risultanze, soprattutto disattendendo l'obbligo di sottoporre a specifica confutazione gli assunti argomentativi della sentenza di primo grado”.
Nel merito, la Suprema Corte evidenziava che era ben consapevole dei rischi Controparte_1 derivanti dalla decisione, presa di sua iniziativa, di eliminare i dispositivi di sicurezza (ovvero impianto semaforico e la segnaletica orizzontale in coincidenza con l'intersezione tra la pista ciclabile e la strada provinciale), prima ancora del completamento di un sottopasso. Ed infatti, il
“quale titolare di una specifica posizione di garanzia insita nel ruolo rivestito agli effetti CP_1 dell'esecuzione del progetto ebbe ad incaricare l'addetto comunale alla manutenzione delle strade ed alla segnaletica stradale, di apporre transenne mobili al termine dei due tronconi della pista ciclabile in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale: dispositivo rivelatosi invero del tutto insufficiente ed inidoneo a tutelare
l'incolumità di ciclisti e pedoni […]”. La Suprema Corte affermava quindi che il giudice del merito avrebbe dovuto formulare il giudizio controfattuale in tema di causalità omissiva, valutando l'incidenza impeditiva che avrebbero potuto avere sugli eventi lesivi verificatisi le opere indebitamente omesse dall'Ing. ove fossero state realizzate. CP_1
Con due distinti atti di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. gli eredi ed i prossimi congiunti delle vittime e riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di Appello Pt_8 Parte_1 di Firenze chiedendo accertarsi la responsabilità del Sig. nella vicenda de quo, con CP_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la propria Controparte_1 responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una propria responsabilità, chiedeva che nella liquidazione del danno si tenesse conto di quanto già percepito dalle parti riassumenti. Chiedeva inoltre la riunione, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, dei giudizi iscritti agli R.G.
1162/2015 e R.G. 1143/2015 entrambi pendenti davanti alla Corte di Appello di Firenze.
Disposta la riunione delle predette cause, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n.
1886/2018 pubblicata il 08.08.2018, rigettava le domande risarcitorie proposte dagli attori in riassunzione, disponendo tra le parti la compensazione delle spese di lite.
In particolare, la Corte territoriale, in via preliminare, osservava che la sentenza della Corte di
Cassazione del 2015 “non ha dichiarato la responsabilità penale del accertamento che è stato CP_1 rimesso a questa Corte, sebbene incidenter tantum e ai soli effetti civili”.
10 Venendo ad analizzare il merito della vicenda, rilevava, da un lato, che la pista ciclabile era stata realizzata in luogo di uno stradello preesistente che già consentiva l'accesso e l'attraversamento di Via NI e, dall'altro lato escludeva che fosse una pista a raso: la stessa, infatti, si interrompeva nel punto in cui intersecava via NI con una doppia segnaletica verticale di fine pista ciclabile e stop, con obbligo in capo a chi percorreva la pista ciclabile di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che percorrevano via NI.
Ciò premesso, evidenziava che “il aveva progettato e seguito l'esecuzione dei lavori della pista CP_1 ciclabile e aveva adeguatamente segnalato che all'intersezione con via NI la pista si interrompeva con diritto di precedenza ai veicoli che percorrevano via NI;
il progetto del prevedeva Controparte_7
l'esecuzione di segnaletiche orizzontali e verticali, tra le quali un semaforo pedonale a chiamata, che avrebbero assicurato la precedenza ai pedoni e ai velocipedi nell'attraversamento di via NI;
deve tuttavia osservarsi che la messa in sicurezza della via NI, quanto al suo attraversamento da parte di ciclisti e pedoni, era da ritenersi di competenza della Provincia, con ciò potendosi escludere sia che il progetto del possa ritenersi CP_5 la fonte di obblighi giuridici rilevanti in termini di accertamento della causalità omissiva in capo al sia CP_1 che in capo al fosse ravvisabile una posizione di garanzia, che invece faceva capo alla Provincia, ente CP_1 proprietario della strada”.
Avverso tale decisione hanno proposto nuovo ricorso per cassazione gli eredi e Pt_8
, sulla base di sette motivi: Parte_1
1) violazione dell'art. 394 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disatteso i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte;
2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. per avere erroneamente riconosciuto la titolarità della posizione di garanzia in capo alla Provincia, quale ente proprietario di Via NI, anziché in capo al nella sua molteplice veste di progettista, esecutore e direttore dei CP_1 lavori della pista ciclabile;
3) omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di appello riconosciuto la posizione di garanzia in capo alla Provincia, omettendo di considerare che era invece di competenza del e del quale direttore dei lavori, l'esecuzione delle CP_5 CP_1 opere progettate e finanziate;
4) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., per non aver desunto la responsabilità del CP_1 anche dalla titolarità del potere di custodia della pista ciclabile;
5) violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 2043 c.c. per avere erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva doverosa del e i sinistri stradali;
CP_1
11 6) violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 40 e 41 c.p., 2043 c.p.c. per non aver ritenuto che l'attraversamento della via provinciale da parte della pista ciclabile fosse un attraversamento “a raso” con applicabilità degli artt. 4 e 9 del d.m. 557/1999;
7) violazione dell'art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. per avere, con una motivazione contraddittoria, escluso la responsabilità del nonostante lo stesso avesse agito in palese difformità da CP_1 quanto previsto nel progetto del il quale prevedeva l'esecuzione di segnaletiche CP_5 orizzontali e verticali tra le quali un semaforo pedonale a chiamata.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 1372/2022 emessa in data
05/07/2022, ha accolto i ricorsi e, per l'effetto, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che “la Corte fiorentina, non solo ha disatteso le contrarie affermazioni contenute nella sentenza della Cassazione penale, ma ha violato tutti i principi enunciati da questa
Corte con riferimento all'oggetto della cognizione del giudice civile chiamato, ex art. 622 c.p.p., a decidere sulla domanda di risarcimento del danno già proposta mediante costituzione di parte civile nel processo penale, allorché gli effetti penali della sentenza penale di merito (di condanna o di proscioglimento dell'imputato) siano ormai cristallizzati e la Corte di cassazione si sia limitata ad annullare le disposizioni o i capi concernenti l'azione civile o ad accogliere, agli effetti civili, il ricorso proposto della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento”
e ciò in quanto “il giudizio di responsabilità civile, in sintesi, deve impingere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli, l'accertamento sul quale è ormai definito ed immodificabile […]”.
La Suprema Corte ha quindi stabilito che “l'illegittimità della gravata sentenza si palesa anzitutto in relazione all'esigenza, preliminarmente avvertita dalla Corte territoriale, di accertare, sia pure in via meramente incidentale, la responsabilità penale del convenuto (ex imputato) in ordine al delitto colposo ascrittogli nell'ormai definito procedimento penale: la possibilità di procedere a tale accertamento, infatti, non solo era ormai preclusa dalla contraria e prevalente esigenza di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, che esclude una successiva valutazione di colpevolezza se questa non sia stata accertata in sede penale;
ma era inoltre inibita dal principio secondo il quale il giudice adito ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non è chiamato a formulare, anche incidenter tantum, un verdetto di colpevolezza penale come condizione preliminare per una decisione sulla domanda civile, ma è chiamato a stabilire, in applicazione delle regole processuali e probatorie civilistiche, se ricorrono, nella fattispecie sottopostagli, gli elementi costitutivi della responsabilità civile, in funzione del soddisfacimento o meno della pretesa risarcitoria.
5.2 In questa prospettiva, l'individuazione della posizione di garanzia, che avrebbe permesso di qualificare come doverosa l'azione omessa dall'imputato, in funzione della formulazione del giudizio controfattuale di
12 accertamento della causalità omissiva, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., avrebbe dovuto essere compiuta, non con riferimento all'obbligo di manutenere e mettere in sicurezza la via principale (il quale non poteva che spettare all'ente proprietario della strada), ma con riferimento ai doveri assunti dal convenuto, dirigente dell'Area
Opere Pubbliche e Ambiente del nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori della pista CP_5 ciclabile costruita sul territorio comunale.
La Corte territoriale, in altre parole, avrebbe dovuto chiedersi se la titolarità della posizione di garanzia, in relazione alla quale si configurasse, in capo al un obbligo giuridico di attivarsi in prevenzione di CP_1 eventuali eventi dannosi, fosse, come già rilevato nella sentenza della Cassazione penale, “insita nel ruolo rivestito agli effetti dell'esecuzione del progetto”; e a tale questione, che implicava la formulazione di un giudizio di merito, la Corte di appello avrebbe dovuto motivatamente rispondere previo libero apprezzamento di tutte le significative circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, in primo luogo la circostanza che il dopo CP_1 avere disposto che la pista ciclabile fosse aperta al pubblico transito senza che fossero realizzati i dispositivi di sicurezza previsti nel progetto da lui stesso redatto, essendo consapevole dei rischi derivanti da tale decisione per la pubblica incolumità, proprio in ragione della sua peculiare posizione aveva sentito il dovere di attivarsi, dando
l'incarico – peraltro rivelatosi inutile – di apporre transenne mobili in corrispondenza del luogo di intersezione della pista ciclabile con la via provinciale.
5.3. Individuata la posizione di garanzia insita nel ruolo rivestito dal convenuto agli effetti dell'esecuzione del progetto – e qualificata come doverosa l'attività, da lui indebitamente omessa, di realizzare dei progettati sistemi di segnaletica stradale e di illuminazione notturna, nonché dell'impianto semaforico, prima dell'apertura della pista ciclabile al pubblico transito (opere da eseguirsi previo eventuale coordinamento con l'ente proprietario della strada intersecata dalla pista medesima) – la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere, con una seconda valutazione di merito, alla formulazione del giudizio controfattuale di causalità omissiva, chiedendosi se la realizzazione dei predetti dispositivi di sicurezza (ed in particolare dell'impianto semaforico a chiamata, che avrebbe imposto ai veicoli in transito sulla provinciale di arrestarsi, consentendo a ciclisti e pedoni l'attraverso in sicurezza) avrebbe impedito il verificarsi degli eventi mortali.
Questo giudizio, peraltro, riguardando la causalità civilistica e non quella penalistica, avrebbe dovuto essere formulato in applicazione, non già del criterio dell' “alto grado di probabilità logica”, ma del criterio della
“probabilità prevalente”: pertanto, in funzione dell'accertamento del nesso causale tra l'indebita omissione del convenuto e gli incidenti mortali successivamente verificatisi, non sarebbe stato necessario accertare che
l'osservanza del dovere violato avrebbe certamente impedito l'evento al di là di ogni ragionevole dubbio, ma sarebbe stato sufficiente accertare che l'eventualità che l'evento fosse impedito era più probabile dell'eventualità contraria.
13
5.4. Infine, sotto il profilo soggettivo, la circostanza che in seguito alla translatio iudicii verificatasi ai sensi dell'art. 622 c.p.c., la cognizione del giudice fosse circoscritta all'accertamento della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano, senza toccare, neppure incidentalmente, la verifica degli elementi costitutivi del reato originariamente contestato, escludeva la necessità che la Corte di merito indagasse sulla sussistenza di profili di colpa specifica, essendo essa chiamata a stabilire soltanto se, in confronto del convenuto, fosse formulabile un giudizio di colpa in senso oggettivo, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.p.c., per aver tenuto un contegno obiettivamente inosservante della diligenza dovuta secondo parametri sociali e professionali di condotta riconducibili alla posizione rivestita e all'attività esercitata.
La Corte di appello, in altre parole, avrebbe dovuto motivatamente valutare se – nell'omettere di far realizzare all'impresa esecutrice (eventualmente previo coordinamento con la Provincia, quale ente proprietario della strada) le necessarie opere di messa in sicurezza dell'attraversamento della via provinciale, così violando le previsioni contenute nel progetto esecutivo della pista ciclabile da lui stesso predisposto;
nel decidere di far apporre, in luogo dei progettati dispositivi di sicurezza, le transenne mobili rivelatesi del tutto inidonee a rimuovere l'evidente situazione di pericolo per la pubblica incolumità creatasi per effetto della incompiuta esecuzione del progetto;
e, infine, nel disporre l'apertura al pubblico transito della pista ciclabile a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, in assenza delle dette opere, pur avendo consapevolezza della sussistenza della predetta situazione di pericolo, specie nelle ore notturne – avesse tenuto un comportamento Controparte_1 obiettivamente non conforme al modello di condotta diligente esigibile in ragione della sua qualità di dirigente dell'Area Opere Pubbliche del nel cui territorio si trovava la pista ciclabile e in relazione alla sua CP_5 posizione specifica di progettista esecutivo della pista medesima, nonché di soggetto deputato a seguire e dirigere i lavori per la sua realizzazione”.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto ex art. 392 c.p.c. dagli eredi ( e prossimi congiunti)
e chiedendo, previo accertamento della responsabilità del nella Pt_8 Parte_1 CP_1 causazione del decesso delle vittime, di condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto in riassunzione il Controparte_1 quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di prova della legittimazione ad agire delle Sig.re e costituitesi nel presente giudizio quali eredi Parte_13 Parte_13 legittime di deceduta nelle more del giudizio di Cassazione. Nel merito, ha Persona_3 contestato le pretese avversarie in quanto infondate sia in un punto di an che di quantum debeatur.
In particolare, ha sostenuto che in capo al medesimo non vi fosse alcun obbligo di far realizzare all'impresa esecutrice le opere di messa in sicurezza dell'attraversamento di via NI
14 previste dal progetto iniziale, in quanto il aveva deciso successivamente di Controparte_7 chiudere la pista ciclabile e realizzare un sottopasso;
in ogni caso, sulla pista ciclabile era presente una doppia segnaletica verticale con cartello di fine pista ciclabile ed il segnale di stop nonché delle transenne, con conseguente obbligo dei ciclisti (e dei pedoni) di arrestarsi e di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla strada provinciale. Il convenuto ha sollevato inoltre eccezione di giudicato esterno rappresentato dalla sentenza definitiva del Tribunale di Prato n.
425/2015 del 26.3.2015 con cui e la in relazione al sinistro in ci è Persona_9 Controparte_8 deceduta la signora sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e Pt_8 non conseguenti in favore di e in proprio e in qualità di eredi del Parte_11 Parte_12 padre mentre le domande risarcitorie delle sorelle della vittima sono state rigettate. Persona_2
Ha evidenziato inoltre che in tale giudizio è stata esclusa ogni responsabilità del CP_7
terzo chiamato in causa.
[...]
L'ing. ha poi allegato che in relazione alla domanda risarcitoria degli eredi di CP_1
è intervenuta nel 2006 una transazione fra i medesimi e la Persona_7 CP_4 compagnia assicuratrice dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale in cui decedeva il
[...]
, dichiarando di volerne ai sensi dell'art. 1304 c.c. ; ha infine precisato che gli eredi Parte_1
hanno ricevuto ulteriori importi dalla Milano Ass.ni Spa assicuratrice del Parte_1 CP_7
, a titolo di pagamento delle provvisionali disposte in loro favore con sentenza n.
[...]
1834/2010 dal Tribunale penale di Prato. In via istruttoria, il convenuto in riassunzione ha insistito per l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione del
09/03/2018 depositata nel giudizio R.G. n. 1143/2015 nonché nella comparsa di costituzione del 20/05/2016 depositata nel giudizio R.G. n. 1162/2015.
Acquisito il fascicolo di ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 08.07.2025, sulle conclusioni precisate delle parti nelle note depositate in sostituzione di udienza ed in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio del 27 novembre 2025, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La natura del giudizio di rinvio
Va premesso che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le
15 preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata".
La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla
Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere
'prosecutorio', qualora finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale,
"restitutorio", considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio, in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità.
Al giudice del rinvio, pertanto, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione al quale è vincolato, né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, in tal modo disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994, 7743/1993).
Certamente, poi, non potranno in questa sede essere esaminate pretese per le quali si è medio tempore formato il giudicato (cfr. Cass. 28413/2018; 341/2009; 14134/2004): invero, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. ex plurimis Cass. n. 5137 del
21/02/2019).
16
2. L' eccezione di giudicato esterno della sentenza n. 425/2025 del Tribunale civile di
Prato sollevata dal nei confronti degli attori CP_1 Pt_8
In applicazione dei principi poc'anzi richiamati sulla natura e perimetrazione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno rappresentato dalla sentenza definitiva del Tribunale civile di Prato n. 425/2015 emessa in data
26.3.2015 all'esito del procedimento promosso dagli eredi e prossimi congiunti della signora
(R.G.N. 4968/2009) nei soli confronti di , conducente dell'autovettura che Pt_8 Persona_9 ha investito la signora e della compagnia assicuratrice per la RCA Persona_4 [...]
giudizio in cui è stato chiamato in causa anche il . Il Controparte_9 Controparte_7 ha dedotto che i convenuti e sono stati condannati in CP_1 Persona_9 Controparte_2 solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore di e Parte_11 Parte_12 mentre le domande risarcitorie delle altre attrici sorelle di sono state Persona_6 rigettate (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione . CP_1
In particolare, “i ricorrenti e , anche nella loro qualità di eredi del padre Parte_16 Parte_17 [...]
nulla possono pretendere dall'Ing. dal momento che i danni non patrimoniali e patrimoniali Per_2 CP_1 subiti, anche in successione del padre, furono loro integralmente risarciti da . Quanto alle Controparte_2 ricorrenti , nonché Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_13
e , (queste ultime quali asserite eredi di ), nella loro qualità di aventi diritto Parte_13 Persona_3 della sorella , nessun risarcimento è loro dovuto, per effetto delle più volte citata sentenza Persona_6
n.425/2015 emessa dal Tribunale di Prato e passata in giudicato, per la quale alle sorelle della vittima non è stato riconosciuto motivatamente alcun risarcimento. Trattasi di una duplicazione di domanda non consentita per essere stato già emessa sentenza sul punto”.
Inoltre, il convenuto ha osservato che il è stato assolto da ogni responsabilità Controparte_7 nel suddetto giudizio civile, “sentenza che si ritiene costituisca un giudicato esterno riguardo ad un'asserita responsabilità dell'Ing. nella sua qualità di funzionario dipendente del e per conto del CP_1 Controparte_7 quale ha operato sia nel progettare la pista ciclabile in esame, sia per apporre i dispositivi che ne disponevano la chiusura”.
L'eccezione è stata sollevata per la prima volta in questo giudizio, nonostante la sentenza del
Tribunale di Prato n. 425/2015 non impugnata , sia passata in giudicato già nel corso del primo giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. definito con sentenza della Corte di Appello civile di Firenze
n. 1886/2018 e a maggior ragione al momento dell'introduzione del giudizio dinanzi alla Corte
17 di Cassazione civile in cui il non si è costituito, definito con ordinanza 30496/2022 CP_1 che ha dato origine al presente giudizio.
Il giudice di legittimità ha invero più volte affermato che l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità, qualora il giudicato esterno si sia formato «nel corso del giudizio di merito» (cfr. Cass. n. 5370/2024; Cass. n. 25863/ 2022; Cass., SU, n. 21493 del 2010). Ciò è ancor più vero nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. ove è precluso alle parti di formulare nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte
Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, attesa l'intangibilità della decisione del giudice di legittimità a presidio della quale l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata".
L'eccezione deve pertanto dichiararsi inammissibile.
3. L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle signore quali eredi Pt_13 legittime della signora Persona_3
Occorre altresì esaminare in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle
Sig.re e sollevata in sede di comparsa di costituzione e Parte_13 Pt_14 risposta dall'Ing. il quale ha affermato che “nessun documento è stato depositato a prova della CP_1 legittimazione attiva a partecipare al presente giudizio, in virtù della loro qualità di eredi legittimi della Sig.ra
”. Persona_3
In particolare, le Sig.re si sono costituite per la prima volta nel presente giudizio di Pt_13 riassunzione quali figlie ed eredi legittime della Sig.ra ( sorella di Persona_3 Persona_4
vittima del sinistro stradale del 21.1.2005) , deceduta, in data 25.01.2021, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
In ordine alla prova del conseguimento della qualità di erede, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire recentemente che: “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione
(o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione
18 della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024).
Ed ancora, “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025).
In applicazione dei suddetti principi, dunque, l'eccezione avanzata dal deve essere CP_1 respinta, in quanto le Sig.re hanno tempestivamente fornito la prova della loro qualità Pt_13 di eredi della Sig.ra avendo depositato, con le note di trattazione scritta del Persona_3
07.06.2025, un estratto della dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate nonché un estratto ricavato dall'anagrafe da cui risulta che le stesse, appartenenti al medesimo nucleo familiare, sono figlie della signora (cfr. docc. 3 e 4 eredi . Persona_3 Pt_8
4. Sulla esistenza di una transazione fra gli eredi e ai sensi ed Parte_1 CP_4 agli effetti dell'art. 1304 c.c.
L'appellato ha eccepito, in relazione alla domanda risarcitoria degli eredi di Persona_7
, che è stata conclusa in data 21.11.2006 una transazione fra i medesimi e la
[...] CP_4
compagnia assicuratrice dell'autovettura condotta dal Sig. coinvolta nel
[...] Persona_10 sinistro stradale in cui è deceduto il , a seguito della quale la ha Parte_1 CP_4 corrisposto agli eredi la complessiva somma di € 340.000,00 e, segnatamente: € 55.940,00 in favore della moglie ed € 40.580,00 in favore di ciascun figlio. Ha Controparte_6 quindi dichiarato, quale eventuale coobbligato solidale, di voler profittare della predetta transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Gli eredi , richiamando i precedenti scritti difensivi, hanno replicato alle eccezioni Parte_1 avversarie precisando l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1304, primo comma, c.c., in quanto i pagamenti nel 2006 dalla (quale assicurazione per la RCA CP_4 del Sig. ) sono stati eseguiti in riferimento alla quota di responsabilità dell' Persona_10
19 assicurato, quale proprietario e conducente del veicolo investitore ed il documento denominato
“ATTO DI QUIETANZA RC AUTO”, predisposto unilateralmente da e CP_4 sottoscritto da ciascuno degli eredi e prossimi congiunti del de cuius costituisce mero atto unilaterale ricettizio, contenente esclusivamente il riconoscimento da parte dei creditori di avere riscosso quanto pagato dall'assicurazione del debitore, con rinuncia a vantare ulteriori pretese solo nei confronti dell'assicurato e della sua assicurazione.
Tali argomentazioni sono pienamente condivisibili.
Invero i singoli atti prodotti in data 9.6.2016 dagli eredi nel precedente giudizio di Parte_1 riassunzione ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, sono del seguente tenore letterale: “Il sottoscritto .Rilascia ampia e liberatoria quietanza della somma di Per_13
€……… pagata……..dalla quale assicuratrice la responsabilità civile del sig. CP_4 Persona_8 assicurato presso l'Agenzia di 1046 Montemurlo -Vaiano con polizza n….... Il sottoscritto di conseguenza ad ogni azione sia in sede civile che in sede penale contro il guidatore, Persona_14 il proprietario del veicolo e contro la FONDIARIA-SAI” con compilazione a mano della voce relativa ai singoli importi ricevuti e sottoscrizione da parte dei creditori. Trattasi pertanto di una mera quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa e come tale da intendersi quale semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, non ravvisandosi in essa gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione , poiché dal suo tenore non emerge che i creditori abbiano inteso in piena consapevolezza abdicare o transigere su propri diritti. (
Cfr Cass. 21400/2023).
5. Perimetro della decisione: i fatti incontroversi
5.1 La dinamica dei sinistri stradali
La dinamica dei due incidenti stradali oggetto di causa può considerarsi definitivamente accertata e incontroversa fra le parti, all'esito degli accertamenti e delle prove assunte nel giudizio penale a carico di , e, per quanto riguarda quello occorso alla signora Controparte_1 anche per l'effetto della sentenza del Tribunale civile di Prato n. 425/2015 passata in Pt_8 giudicato. Nella citata pronuncia , che ha accertato la responsabilità del conducente del veicolo investitore, ed escluso profili di colpa concorrente in capo alla vittima, si legge: “ a) la sig.ra Pt_8 infatti attraversava una pubblica via con la propria bicicletta nel punto di intersezione della pista ciclabile con la stessa, quindi non in un punto qualsiasi, ma in un punto deputato all'attraversamento; b) non vi è prova che la sig.ra non abbia rispettato il segnale di STOP;
c) ella non poteva vedere sopraggiungere il veicolo del Pt_8
20 nel momento in cui ha iniziato l'attraversamento. Sul punto il CTU, vista la situazione della strada Per_9
(che presenta una curva nel tratto che percorreva l'autovettura del prima dello scontro con la vittima) e la
Per_9 velocità dell'auto condotta dal ha accertato che la distanza coperta dalla vettura nel tempo in cui la
Per_9 sig.ra ha raggiunto il punto ove è stata investita, era tale che l'auto del per l'andamento curvilineo Pt_8 Per_9 della strada, non era visibile dalla […] Nessuna responsabilità può essere ricondotta all'operato della terza Pt_8 chiamata, non essendo stata fornita dalla compagnia assicuratrice (su cui gravava il relativo onere) che, in presenza di illuminazione, l'evento non si sarebbe determinato. La mancanza di illuminazione costituisce, invece, un ulteriore elemento che induce a ritenere responsabile in via esclusiva il conducente dell'autoveicolo investitore: la velocità del mezzo condotto dal è stata stimata superiore ad 85 km all'ora e non è stata fornita dalla
Per_9 compagnia assicuratrice la prova, che ella avrebbe dovuto offrire, che la strada non fosse in un centro urbano. In ogni caso il CTU, chiamato a svolgere accertamenti sul luogo dei fatti all'epoca del sinistro di cui è causa, ha accertato che, all'epoca dei fatti, erano presenti sulla strada, nella direzione di marcia del e prima del
Per_9 punto in cui è successo l'investimento della sig.a due cartelli di pericolo: essi avrebbero dovuto determinare il Pt_8
a ridurre significativamente la velocità, velocità che già avrebbe dovuto essere contenuta a 50 Km/h. Per_9
Ancora si rileva che la velocità avrebbe dovuto comunque essere commisurata alla situazione della strada (priva di illuminazione) e all'orario del giorno (era buio) e, infine, alla conoscenza della strada da parte del Per_9 visto che, secondo quanto allegato dalla parte attrice e non contestato dalle restanti parti in causa, egli abitava abitualmente a rica 500 metri dal luogo del sinistro”.
Il Tribunale di Prato nella sentenza 1834/2010 resa nel processo penale di primo grado a carico di ha descritto nei seguenti termini il luogo in cui si sono verificati i due sinistri CP_1 stradali: “si tratta di strada a duplice senso di marcia, con una corsia per senso di marcia, che attraversa campi
e case isolate. Nel senso percorso dal e dal l'intersezione con la pista ciclabile è preceduta da Per_9 Per_10 almeno 120 metri di rettilineo (120-130 per il perito nominato dal G.I.P. in incidente probatorio, 130-150 per il consulente della difesa fino ai punti dove sono avvenuti i sinistri, in leggera salita (stimabile CP_1 fra il 2% ed il 3%), che culmina, subito dopo l'incrocio con la pista ciclabile, con l'attraversamento del torrente Per_
. Non vi sono intersezioni con altre strade per almeno un centinaio di metri dall'incrocio con la pista ciclabile (come ha precisato l'Ing. perito del G.I.P., nel corso del suo esame del 24.06.2008, si Per_16 veda pag. <92> della trascrizione) e la presenza di viottoli pedonali usati dagli abitanti della zona per spostarsi non diminuisce la sensazione per l'automobilista di trovarsi in una strada di campagna. Si tratta quindi di una strada che “invita” a correre, sebbene il limite di velocità sia di 50 Km/h, trovandosi all'interno del perimetro urbano: si deve peraltro precisare che perito e consulente sono giunti a questa conclusione dopo accurate indagini, non essendo così certo che non si applicasse invece il limite di 70 Km/h. Come si è sopra precisato,
21 l'illuminazione pubblica è assente, sia da Viale NI che dalla pista ciclabile (che costeggiando il torrente Per
> incorrerebbe in limiti rigorosi in forza del R.D. n° 523 del 1904). Circa 150 metri prima dell'intersezione (sempre per chi guidava nel senso del e del , su Viale NI vi è il cartello Per_9 Per_10 di pericolo generico ed altro cartello indicante la possibile presenza di ciclisti. Nel punto in cui la pista ciclabile interseca Viale NI vi sono altri due segnali stradali verticali: quello di
NI, da continua diventa tratteggiata in corrispondenza con l'intersezione, fatto che conferma quanto la logica suggerisce: il ciclista deve arrestarsi, controllare accuratamente che non sopraggiungano veicoli, poi potrà immettersi in Viale NI in uno dei due sensi di marcia, o attraversarlo completamente per immettersi nel tratto di pista ciclabile successivo. La competenza per la manutenzione di Viale NI è risultata spettare alla Provincia di Prato, mentre per la pista ciclabile la competenza è municipale”.
Il giudice penale di primo grado ha poi analizzato la dinamica dei due sinistri, precisando riguardo a quello che ha interessato la signora che “l'autovettura condotta dal VE che il 21 Pt_8
Gennaio investì la procedeva a velocità eccessiva: i dati acquisiti lasciano qualche dubbio sulla sua esatta Pt_8 determinazione: il consulente del Pubblico Ministero l'ha indicata in circa 75 Km/h e non dissimilmente ha fatto il consulente della parte civile;
il perito nominato dal G.I.P. l'ha invece stimata in circa 92 Km/h.
Comunque sia eccessiva;
l'impatto, come ha calcolato l'Ing. sarebbe stato evitato se la velocità Per_16 dell'autoveicolo fosse stata di poco inferiore a 68 Km/h. Non sono emersi profili di deterioramento o guasti né nell'impianto frenante né nel sistema di illuminazione della
VE (per imprudenza e violazione delle norme che regolano la circolazione e la velocità)” pervenendo ad una valutazione sostanzialmente sovrapponibile a quella del medesimo tribunale in sede civile.
Con riferimento al sinistro in cui è deceduto avvenuto in data Persona_7
4.11.2015 intorno alle ore 18,15, il Tribunale penale di Prato ne ha così ricostruito la dinamica
“ L'autovettura condotta dal procedeva ad una velocità non adeguata a quella imposta dal codice della Per_10 strada: circa 68 Km/h. Anche nel suo caso nulla di rilevante è emerso per quanto concerne lo stato dell'impianto frenante e di quello di illuminazione del veicolo. L'Ing. ha sostenuto con particolare fervore che il Per_16 doveva essere distratto. Certamente l'assenza di una frenata prima dell'impatto e la ricostruzione di una Per_10 condotta di guida indicativa di una situazione di emergenza (come suggerisce la direttrice d'impatto del pedone: tentativo di dirigere l'automobile a sinistra, poi una contromanovra a destra) significano che il è stato Parte_1 avvistato quando l'automobile si trovava irrimediabilmente vicino a lui ed il perito ha stimato che l'avvistamento
22 si sia avuto da parte del ad una distanza di 23 metri dall'ostacolo (quando ne sarebbero occorsi almeno Per_10
53 per arrestare la marcia, tenendo conto delle condizioni stradali ed ambientali: si veda pagina <48> della trascrizione dell'udienza dinanzi al G.U.P. del 24.06.2008). Il consulente del Pubblico Ministero ha manifestato maggiori perplessità sulla sussistenza di tale distrazione, rilevando come l'assenza di illuminazione pubblica, la presenza di fari di un'automobile che proveniva in senso opposto e l'abbigliamento scuro del pedone fossero fattori di oggettiva limitazione della possibilità di avvistamento (si veda la pagina <65> della trascrizione relativa all'udienza del 15.06.2010). In merito alla reattività del conducente, lo stesso perito del
G.U.P. ha stimato tempi allungati rispetto al normale proprio per il buio e per l'ora (in quanto al termine della giornata lavorativa, con conseguente maggiore stanchezza del conducente: pagina <45> della trascrizione dell'udienza 24.06.2008).
Rilevante è la determinazione del punto d'urto tra la
, della Polizia Municipale di Prato, sentita all'udienza del 15.06.2010, che partecipò ai rilievi Testimone_1 conseguenti al sinistro). È altresì emerso che il che abitava in zona, utilizzava dei sentieri, tra cui Parte_1 uno nei pressi del luogo del sinistro, provenendo dal quale si immetteva in Via Bigoli per raggiungere l'abitazione
[…] Ha rilevato il perito che il punto d'urto è stato di poco successivo all'intersezione, comunque Per_16 dopo l'inizio del guard-rail che accompagna e delimita la carreggiata di Viale NI nel tratto che attraversa Per il torrente > […] Per la situazione dei luoghi e la presenza del guard rail si deve escludere che il possa aver iniziato l'attraversamento della strada provenendo da altro punto che non fosse la pista Parte_1 ciclabile […] Deve pertanto affermarsi la sussistenza di una condotta colposa in capo al per aver tenuto Per_10 una velocità più elevata di quella consentita, forse anche per aver tenuto una guida distratta. Non può dirsi accertata una colpa in capo al si potrebbe immaginare un'imprudenza da parte sua per aver Parte_1 attraversato nonostante il sopraggiungere delle automobili, ma egli poteva individuarle solo dalla presenza dei fari in avvicinamento, elemento che potrebbe averlo tratto in inganno in ordine alla velocità dei veicoli ed al tempo che aveva a disposizione per completare l'attraversamento”. La sentenza su tali capi non è stata attinta dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze di proscioglimento dell'imputato, poi annullata in
Cassazione ai soli effetti civili.
Ferma dunque la responsabilità dei conducenti delle due autovetture investitrici, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di una responsabilità concorrente colposa di ai sensi del combinato disposto degli artt. 40-41 c.p e 2055 c.c. Controparte_1
Giova ricordare che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dal richiamato art. 2055 c.c. per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa
23 in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (v. ex plurimis Cass. Sez. 1 n. 13272-
06, Cass. Sez. 3 n. 17397-07, Cass. Sez. 3 n. 6041-10, Cass. Sez. 3 n. 20192-14, Cass. Sez. 3 n.
18889-15). L'art. 2055 c.c. ponendosi nell'ottica della tutela (e dell'interesse) del danneggiato, guarda solo all'unicità del fatto dannoso imputabile a più soggetti, secondo la rilevanza della serie causale nel quale è inserito, risolvendo dunque il problema del concorso delle cause nell'alveo della teoria cd. di equivalenza, che, con riferimento alla causalità omissiva, va risolto in base all'art. 41 cod. pen., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte Cass.
Sez. 3 n. 18753-17 e da ultimo Cassazione SS.UU 13143/2022).
5.2 La posizione di garanzia rivestita da Controparte_1
E' altresì incontroverso che in qualità di dirigente dell'Area Opere Pubbliche Controparte_1
e Ambiente del Comune , redasse il progetto esecutivo della pista ciclabile “ ED Pt_15
ND” sita in Prato la quale si estendeva al di fuori del centro abitato, intersecava Via NI
( via provinciale) su cui transitavano regolarmente autoveicoli e dalla quale veniva tagliata in due. Il progetto prevedeva che in corrispondenza di tale intersezione, priva di illuminazione artificiale nelle ore notturne, fossero realizzati: un sistema di segnaletica orizzontale, verticale e di illuminazione e un impianto semaforico a chiamata;
nessuna di queste opere era presente al momento dell'apertura nel 2004 della pista ciclabile al traffico pedonale e ciclistico, autorizzata dal medesimo , previa apposizione di transenne mobili ( che poi furono rimosse). CP_1
Riguardo più specificamente alla sussistenza in capo al di una posizione di garanzia CP_1 derivante dalla sua qualità di dirigente comunale, nonché di progettista e direttore dei lavori della pista ciclabile de qua, ritiene la Corte che essa sia già stata positivamente affermata dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza 30496/2022 che ha dato origine al presente giudizio di riassunzione e dunque non è possibile rimetterla in discussione. La Corte infatti dopo aver individuato l'illegittimità della sentenza n.1886/2018 della Corte di Appello di Firenze “ anzitutto in relazione all'esigenza, preliminarmente avvertita dalla Corte territoriale, di accertare, sia pure in via meramente incidentale, la responsabilità penale del convenuto (ex imputato) in ordine al delitto colposo ascrittogli
24 nell'ormai definito procedimento penale: la possibilità di procedere a tale accertamento, infatti, non solo era ormai preclusa dalla contraria e prevalente esigenza di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, che esclude una successiva valutazione di colpevolezza se questa non sia stata accertata in sede penale;
ma era inoltre inibita dal principio secondo il quale il giudice adito ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non è chiamato a formulare, anche incidenter tantum, un verdetto di colpevolezza penale come condizione preliminare per una decisione sulla domanda civile, ma è chiamato a stabilire, in applicazione delle regole processuali e probatorie civilistiche, se ricorrono, nella fattispecie sottopostagli, gli elementi costitutivi della responsabilità civile, in funzione del soddisfacimento o meno della pretesa risarcitoria.” ha affermato . “
5.2 In questa prospettiva,
l'individuazione della posizione di garanzia, che avrebbe permesso di qualificare come doverosa l'azione omessa dall'imputato, in funzione della formulazione del giudizio controfattuale di accertamento della causalità omissiva, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., avrebbe dovuto essere compiuta, non con riferimento all'obbligo di manutere e mettere in sicurezza la via principale (il quale non poteva che spettare all'ente proprietario della strada), ma con riferimento ai doveri assunti dal convenuto, dirigente dell'Area Opere
Pubbliche e Ambiente del nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori della pista ciclabile CP_5 costruita sul territorio comunale. La Corte territoriale, in altre parole, avrebbe dovuto chiedersi se la titolarità della posizione di garanzia, in relazione alla quale si configurasse, in capo al un obbligo giuridico di CP_1 attivarsi in prevenzione di eventuali eventi dannosi, fosse, come già rilevato nella sentenza della Cassazione penale, “insita nel ruolo rivestito agli effetti dell'esecuzione del progetto”; e a tale questione, che implicava la formulazione di un giudizio di merito, la Corte di appello avrebbe dovuto motivatamente rispondere previo libero apprezzamento di tutte le significative circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, in primo luogo la circostanza che il dopo avere disposto che la pista ciclabile fosse aperta al pubblico transito senza che CP_1 fossero realizzati i dispositivi di sicurezza previsti nel progetto da lui stesso redatto, essendo consapevole dei rischi derivanti da tale decisione per la pubblica incolumità, proprio in ragione della sua peculiare posizione aveva sentito il dovere di attivarsi, dando l'incarico – peraltro rivelatosi inutile – di apporre transenne mobili in corrispondenza del luogo di intersezione della pista ciclabile con la via provinciale.
Dopodichè il giudice di legittimità ha precisato al successivo paragrafo: “
5.3. Individuata la posizione di garanzia insita nel ruolo rivestito dal convenuto agli effetti dell'esecuzione del progetto – e qualificata come doverosa l'attività, da lui indebitamente omessa, di realizzare dei progettati sistemi di segnaletica stradale e di illuminazione notturna, nonché dell'impianto semaforico, prima dell'apertura della pista ciclabile al pubblico transito (opere da eseguirsi previo eventuale coordinamento con l'ente proprietario della strada intersecata dalla pista medesima) – la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere, con una seconda valutazione di merito, alla formulazione del giudizio controfattuale di causalità omissiva, chiedendosi se la realizzazione dei predetti
25 dispositivi di sicurezza (ed in particolare dell'impianto semaforico a chiamata, che avrebbe imposto ai veicoli in transito sulla provinciale di arrestarsi, consentendo a ciclisti e pedoni l'attraverso in sicurezza) avrebbe impedito il verificarsi degli eventi mortali” .
Con riferimento al profilo della colpa nell'ordinanza al paragrafo 5.4 si afferma : La Corte di appello, in altre parole, avrebbe dovuto motivatamente valutare se – nell'omettere di far realizzare all'impresa esecutrice (eventualmente previo coordinamento con la Provincia, quale ente proprietario della strada) le necessarie opere di messa in sicurezza dell'attraversamento della via provinciale, così violando le previsioni contenute nel progetto esecutivo della pista ciclabile da lui stesso predisposto;
nel decidere di far apporre, in luogo dei progettati dispositivi di sicurezza, le transenne mobili rivelatesi del tutto inidonee a rimuovere l'evidente situazione di pericolo per la pubblica incolumità creatasi per effetto della incompiuta esecuzione del progetto;
e, infine, nel disporre l'apertura al pubblico transito della pista ciclabile a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, in assenza delle dette opere, pur avendo consapevolezza della sussistenza della predetta situazione di pericolo, specie nelle ore notturne – avesse tenuto un comportamento obiettivamente non Controparte_1 conforme al modello di condotta diligente esigibile in ragione della sua qualità di dirigente dell'Area Opere
Pubbliche del nel cui territorio si trovava la pista ciclabile e in relazione alla sua posizione specifica di CP_5 progettista esecutivo della pista medesima, nonché di soggetto deputato a seguire e dirigere i lavori per la sua realizzazione”.
Ciò che va accertato in questa sede è dunque il nesso di causalità secondo la regola civilistica della probabilità prevalente fra le condotte del analiticamente individuate dalla Corte CP_1
e i due incidenti mortali del 21.1.2005 e del 4.11.2005 e se il contegno complessivo tenuto dal convenuto, costituisca oggettiva violazione dei doveri di diligenza professionale, prudenza e perizia riconducibili alla sua posizione di garanzia ed all'attività esercitata all'epoca dei fatti.
6. Le risultanze del giudizio penale
Appare opportuno procedere ad una disamina delle risultanze istruttorie del processo penale a carico del e di , pacificamente utilizzabili nel presente giudizio. CP_1 Persona_10
-Relazione di consulenza tecnica per il Pubblico Ministero redatta dall'Ing. Persona_17 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.N.R. 6243/05 a carico di Persona_10 conducente del veicolo che ha investito Persona_5
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro stradale avvenuto in data 04.11.2005 alle ore 18:15 circa fra l'autovettura di proprietà di e condotta dallo stesso e il pedone Persona_10
, il perito ha rilevato che “il pedone pertanto, percorrendo la pista ciclabile A. Persona_5
Per ND provenendo da , stava attraversando il Viale NI da sinistra a destra rispetto a senso di
26 percorrenza della vettura, con una traiettoria perpendicolare […] La zona di investimento può essere posta indicativamente in corrispondenza dell'intersezione (cfr. Dis. 1) fra il Viale e la pista, ad una distanza di circa
18-20m dal punto di ritrovamento del corpo (3) nella semicarreggiata di percorrenza della vettura. Si deve inoltre considerare che non si sono trovati segni di frenata lasciati dai pneumatici, fatto che indica una decelerazione del veicolo più graduale, rispetto ad una brusca frenata d'emergenza. La vettura si è arrestata a circa 12-14m dalla presunta zona d'urto, ed il corpo è stato rinvenuto circa 6m oltre per effetto della proiezione
[…] Constatato che il conducente si è avveduto del pericolo ma non ha attuato la frenata efficace prima dell'impatto, si può considerare che l'avvistamento sia avvenuto nell'ambito del tempo psicotecnico e conseguentemente la distanza corrispondente ad 1s risulta circa 11,3 m […] Quindi per quanto attiene alla condotta del conducente della vettura si deve segnalare una velocità limitata, intorno ai 40 km/h, inferiore pertanto al presunto limite di 70 km/h o anche di 50 km/h, ed un tardivo avvistamento che, come accennato, comporta un concorso determinante della limitata visibilità e segnalazione dell'intersezione. Per la condotta del pedone non si rilevano particolari segnalazioni salvo considerare le caratteristiche del soggetto ottantenne, cardiopatico, che si muoveva con l'ausilio di un bastone (ritrovato nei pressi punto (4)), e che, presumibilmente, non permettevano evoluzioni tempestive o avventate”.
Il consulente ha segnalato poi che nel febbraio 2005 fu chiamato ad occuparsi di un altro sinistro con esito mortale avvenuto in modo analogo presso l'intersezione tra Via NI e la pista ciclabile, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 621/2005, ove dichiarò quanto segue: “sul luogo dell'intersezione non si rileva la presenza di segnaletica verticale ed orizzontale sul Viale
SS NI in prossimità della stessa, ma solo verticale a circa 150m nei due sensi di percorrenza, come indicato dal rapporto del personale della Polizia Municipale. Palesemente non si rileva altresì la presenza del previsto impianto semaforico. In corrispondenza dell'intersezione non si rileva il minimo cenno di illuminazione, né tantomeno in tutta la porzione visibile della pista da quel punto.
Considerato che
i lavori risultano ultimati come da certificato (punto 5) il 29/02/04 la realizzazione, con riferimento alla regolamentazione dell'intersezione, pare discostarsi sostanzialmente ed ingiustificatamente dal progetto esecutivo approvato, in quanto le opere previste non sono indicate solo nei grafici ma anche quotare nei computi metrici allegati”.
Rispetto poi allo stato dei luoghi ha concluso che “una conforme realizzazione del progetto deliberato per la realizzazione della pista e la sua intersezione con il Viale NI, poteva modificare sostanzialmente
l'esito del sinistro o evitarlo. Gli stessi affrettati e parziali interventi effettuati dall'amministrazione sul luogo, dopo questo ulteriore sinistro, denotano un implicito riconoscimento della non conformità dell'intersezione,
27 permanendo inoltre la mancanza dell'adeguata segnaletica orizzontale e verticale sul Viale NI, prevista dai progetti in corrispondenza dell'attraversamento della pista ciclabile”.
-Relazione del consulente tecnico Ing. nominato dal GIP Persona_18
Per quanto riguarda il sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura condotta da Persona_9
e la Sig.ra il consulente ha così ricostruito la dinamica del sinistro stradale: Persona_4
“a) a bordo della sua autovettura percorreva il viale NI nel senso Tobbiana -> Caserane Persona_9 alla velocità calcolata di 92,3 km/h. Da accertamenti, come si espliciterà in altra parte della perizia, il limite di velocità che insiste sul tratto di viale NI interessato dal sinistro stradale è 50 km/h. La strada si sviluppa già in aperta campagna, non fiancheggiata da caseggiati, quando circa 150 mt dall'incrocio con la ciclabile si trova la già citata segnaletica verticale di pericolo installata a bordo strada. La segnaletica è ben visibile;
isolata,
è impossibile non vederla o confonderla con altro. Poco oltre di circa 20-30 metri la strada si sviluppa per circa
120-130 mt in linea retta e leggermente in salita (pendenza 2-3%) fino al culmine del dosso, situato poco oltre la pista ciclabile. La visibilità consentita dalla strada è, a parere dello scrivente, a buon livello. Dalla posizione delle tracce gommose di frenata si vede che l'autoveicolo viaggiava posizionato in prossimità del centro strada;
b)
a bordo della sua bicicletta percorreva la pista ciclabile incrociando viale NI da sx verso dx, Persona_4 riferito al senso di percorrenza di (FOTO 6). Non vi sono elementi per stabilire se la ciclista (perché di Per_9 ciclista si tratta), arrivata a bordo strada si sia fermata o abbia proseguito senza fermarsi. È certo che
l'attraversamento della strada è avvenuto sul prolungamento ideale della pista ciclabile, senza deviazione alcuna verso dx o sx. Per una stima errata della velocità dell'autovettura la ciclista non riesce a completare
l'attraversamento e viene urtata. L'auto colpisce con la sua parte anteriore destra la parte centro-posteriore della bicicletta;
c) Visibilità (FOTO 6). Data l'inclinazione della pista ciclabile rispetto alla strada, il conducente dell'autovettura non è in grado di vedere né i catarifrangenti dei pedali né il catarifrangente posteriore di una bicicletta equipaggiata a norma di legge che procede sulla pista ciclabile nel luogo e nello stesso senso di
[...]
, ma ne vede molto bene il fanale anteriore e la zona da esso illuminata. Poiché la bicicletta era priva Per_4 dell'equipaggiamento ottico, è venuto a mancare un importante elemento di avvistamento: la visibilità a distanza utile. D) Dall'andamento della frenata in una prima fase sembra ravvisare un ostacolo mobile, e preme Per_9 sul freno, senza deviare da alcuna parte. In un secondo momento realizza che l'ostacolo è una bicicletta che gli sta attraversando la strada provenendo da sx. Preme ancor più il freno e accenna un tentativo di evitare l'ostacolo deviando a sx;
e) Immediatamente dopo il contatto con la bicicletta segue l'urto violento contro la parte anteriore dx, che produce uno spostamento a dx dell'autovettura, testimoniato dalle tracce di frenata” (pag. 7-8).
Il Consulente ha concluso quindi, da un lato, che “ a bordo della sua automobile Persona_9 procedeva su viale SS NI alla velocità di 92,3 km/h nonostante a) il limite di velocità fosse di 50
28 km/h, b) che il pericolo fosse evidente dalla segnaletica stradale c) che il pericolo non fosse inatteso, sia per la presenza di altri incroci stradali secondari, che per il fatto che il conosceva bene la zona, abitando a circa Per_9
500 mt dal luogo del sinistro. A lui va la maggior parte di responsabilità dell'accaduto” e, dall'altro lato, che
, ciclista, stava usufruendo di una bicicletta priva dei dispositivi ottici di segnalazione previsti dal Persona_4 cds, la cui presenza certamente avrebbero contribuito a eludere o mutarne l'esito mortale perché avrebbe migliorato efficacemente la sua visibilità da parte dell'automobilista in arrivo. Pertanto si ravvisano gli estremi corresponsabilità nell'accadimento del sinistro stradale mortale”.
Per quanto riguarda il sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura guidata da Persona_10
e il pedone il consulente tecnico ha ricostruito la modalità di Persona_7 verificazione dell'evento lesivo nei seguenti termini: “a) Il pedone nel giorno Persona_5
04.11.2025 alle ore 18:15 circa traversava il viale NI da sx verso destra dell'autovettura condotta da che a sua volta stava percorrendo il viale NI nel senso V.le XVI Aprile -> Quarrata. Persona_8
b) Il punto di attraversamento del pedone si colloca in corrispondenza della pista ciclabile ED ND. Il pedone, che è più ragionevole pensare da essa provenisse, attraversa la strada perpendicolarmente (foto 8).
Correndo. c) alla guida della sua auto percorreva il viale NI nella corsia già indicata, Persona_8 alla velocità calcolata di 67,72 km/h, nonostante che il limite di velocità sul viale NI fosse di 50 km/h.
d) Il pedone, illuminato dai fari delle auto in transito, (per la precisione: dai fari dell'auto di da Persona_8 un lato, e dall'altro dai fari dell'auto di che transitava in senso opposto sulla corsia Quarrata Persona_19
-> V.le XVI Aprile, dall'altro lato) era visibile da distanza congrua ad effettuare una manovra elusiva atta ad evitare il sinistro. Ovviamente viaggiando nel rispetto del limite di velocità. E) viaggiando Persona_8 sovrappensiero o distratto, vede il pedone alla troppo breve distanza circa 23 mt., (corrispondente alla distanza percorsa nel tempo psicotecnico di reazione). Mette in atto una manovra di emergenza. Frenando e sterzando a sx tenta di evitare il pedone. Invano, perché la manovra di elusione inizia la sua efficacia pressoché al momento dell'urto. Segue una controsterzata a dx per mantenere l'assetto sulla corsia […]”. Ha concluso quindi che il pedone era ben visibile per il in quanto lo stesso “era illuminato da ambedue le parti dai Per_10 fari delle auto e nonostante la mancanza di illuminazione pubblica, in quel frangente era illuminato e ben visibile […] La responsabilità del sinistro è di a) perché transitava alla velocità di 68 km/h Persona_8 circa, superiore al limite di velocità di 50 km/h che insiste su quel tratto di viale SS NI;
b) perché viaggiava completamente distratto. Bisogna constatare che una certa dose di responsabilità è del pedone, anche se purtroppo ci ha lasciato la vita, per la pessima scelta del momento di attraversare la strada: fra due autovetture che procedono in senso opposto. E attraverso “correndo”.
29 -All'udienza del 24.06.2008 il perito, chiamato a deporre in ordine al contenuto della perizia depositata, ha affermato che “per quanto riguarda gli aspetti di causa-effetto che vi sono fra le condizioni ambientali e, quindi, intendendo perciò praticamente l'intersezione fra la pista ciclabile e Viale NI ed i due sinistri che sono avvenuti nel 2005, dunque, posso affermare, secondo me sempre, che non c'è una diretta consequenzialità, cioè nesso causa-effetto tra la pista ciclabile ed i due sinistri […]” e ciò in quanto entrambi i sinistri sarebbero avvenuti in aperta violazione alle norme del codice della strada, poiché i conducenti dell'autovettura tenevano una velocità superiore al limite di velocità consentito.
“Pertanto cioè quel tipo di sinistro poteva essere avvenuto, secondo me, sia in quel punto della pista ciclabile oppure un pochino più avanti o un pochino più indietro, non sarebbe praticamente cambiato”. Per quanto concerne la segnaletica, ha precisato che “la segnaletica c'era, a 150 metri c'è la segnaletica che avvisa che
c'è un attraversamento, poi è indicato specificamente “attenzione, ciclisti sulla strada” e, quindi, diciamo, questo doveva già mettere in avviso chi arrivava, chi viaggiava sulla strada che lì bisognava stare attenti”. Ha evidenziato poi, con riferimento al primo sinistro stradale, che l'automobile viaggiava a circa 90 km/h e che la ciclista non aveva alcuna segnaletica luminosa precisando che, se la bicicletta avesse avuto il fanale anteriore acceso, l'automobilista sarebbe stato in grado di vederla, pur in assenza di segnaletica. Per quanto riguarda il secondo sinistro stradale, ha dichiarato che l'automobile viaggiava circa a 65-67 km/h e che il conducente era distratto alla guida tenuto conto della posizione dell'autovettura al momento dell'urto. Alla domanda avanzata dal
Pubblico ministero se la pista ciclabile, al momento dei sinistri, fosse o meno in condizioni di sicurezza, il perito ha risposto che “tenendo presente che quello che era stato previsto per la strada, allora
l'attraversamento della pista ciclabile non era in condizioni di perfetta sicurezza […] nel progetto era stato previsto questo semaforo a chiamata […] perché si vede che lì era stata valutata una pericolosità oggettiva, visto che si dice sempre che la strada era una strada di grande scorrimento, di grande viabilità, è stato previsto questo semaforo […] questa strada, è una strada provinciale ed allora, dunque, in questo caso, in quel tratto lì per lo meno, rientra nell'ambito del centro urbano - per quanto riguarda ovviamente soltanto l'aspetto di circolazione stradale – e, rientrando nell'ambito del centro urbano, è stato previsto, per quanto riguarda la segnaletica stradale, che rientra proprio tra le spettanze del comune, non più della provincia, la segnaletica stradale, praticamente è stato ovviamente imposto, essendo centro abitato, il limite di velocità di 50”. Ha poi confermato che tale semaforo non era mai stato realizzato, nonostante non emergesse dalla documentazione progettuale alcuna variante in tal senso, precisando che l'eliminazione di questo semaforo ha determinato senz'altro un abbassamento del livello di sicurezza nell'incrocio fra la pista ciclabile e la strada: “[…] se prima si era prevista l'installazione di un semaforo
30 perché si prevedeva un certo livello di rischio nell'attraversamento, l'averlo tolto senza avere preso una contromisura per alleviare, ridurre quello che è il pericolo nell'attraversamento, questo insomma è una mancanza”. In assenza, quindi, sia di un semaforo, sia di una segnaletica orizzontale, chi voleva attraversare la strada provenendo dalla pista ciclabile “lo faceva rischiando, chiaramente”.
-La teste , sentita all'udienza del 15/06/2010, appartenente alla Polizia Municipale Tes_2 di Prato, intervenuta nell'immediatezza del sinistro del 21.01.2005 in cui è deceduta
[...]
ha dichiarato che il luogo del sinistro era privo di illuminazione, la strada era asciutta e Per_4 il cielo sereno. L'illuminazione nel tratto interessato al sinistro era assente, in quanto l'ultimo palo della pubblica illuminazione era posto in corrispondenza di Via Salvatorelli, cioè circa più di 500 metri dal luogo del sinistro. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale sul luogo del sinistro ha precisato che “la carreggiata è suddivisa in due corsie di marcia separate da segnaletica orizzontale e continua, che però in corrispondenza dell'immissione degli sbocchi della pista ciclabile diventa discontinua;
mentre la segnaletica verticale nella direzione percorsa dall'autovettura, quindi sempre da
Prato in direzione verso l'abitato delle Caserane, è presente a 150 metri prima del luogo del sinistro segnaletica verticale di un pannello, di un segnale generico di pericolo, triangolare e con pannello integrativo che indica ciclisti sulla strada e poi sempre un cartello triangolare indicante attraversamento ciclabile”. Ha confermato infine che la segnaletica verticale non era illuminata, e che in ogni caso non vi era una segnaletica orizzontale che indicasse l'attraversamento ciclabile.
-Il teste , sentito all'udienza del 15/06/2010, titolare della ditta CI Testimone_3
OM AN s.r.l. la quale ha realizzato i lavori per la pista ciclabile ED ND, conclusi nell'anno 2004, ha confermato che nel progetto era prevista la realizzazione di un impianto semaforico che però non è stato più realizzato perché non vi erano sufficienti fondi per fornire energia al semaforo: “perché in variante per poter realizzare l'impianto semaforico bisognava energizzare questo impianto […] dare corrente, dare energia, la cui distanza era talmente lunga che non bastavano i fondi per poter coprire la spesa in variante. Poi c'era un'altra cosa se non ricordo male, che in quel tempo c'era un altro progetto che doveva realizzare il sottopassaggio proprio su quell'attraversamento pedonale e ciclabile, per cui gli ingegneri hanno reso opportuno di dedicare questi fondi al progetto seguente per la realizzazione”.
- Il teste , sentito all'udienza del 15/06/2010, dipendente all'epoca della ditta Testimone_4
CI OM AN s.r.l. e capo cantiere dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di
Prato, ha dichiarato che il progetto prevedeva la realizzazione del semaforo che tuttavia nel corso dei lavori non è stato realizzato in quanto vi sarebbe stata una linea elettrica molto lunga
31 da portare sino al semaforo con ingenti costi da sostenere, considerato che doveva essere realizzato in futuro un sottopassaggio.
-La teste sentita all'udienza del 15/06/2010, appartenente al Comando di Testimone_1
Polizia Municipale di Prato intervenuta nell'immediatezza del sinistro avvenuto in data
04.11.2005 (in cui è deceduto ) intorno alle ore 18:15, ha affermato che il Persona_5 sinistro si era verificato a circa 20 metri rispetto all'attraversamento della pista ciclabile, in direzione di Quarrata, e che il luogo del sinistro era privo di illuminazione;
non vi erano inoltre tracce di frenata da parte dell'autovettura che investì il pedone. Ha dichiarato inoltre che le luci dell'autovettura erano funzionanti ed accese. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale presente sulla carreggiata, ha precisato che vi era una strada suddivisa in due corsie, una per senso di marcia e che, in corrispondenza dell'attraversamento della pista ciclabile, era presente segnaletica orizzontale discontinua, sia la linea di mezzeria, sia le due linee che delimitavano i margini della carreggiata. Diversamente non vi era sulla strada provinciale nessun segnale orizzontale di attenzione o di stop nel punto in cui la pista ciclabile si immetteva sulla strada provinciale. Per quanto riguarda la segnaletica verticale, sulla carreggiata vi era un segnale verticale che indicava il pericolo dell'attraversamento ciclabile posto all'incirca 150 metri prima, all'intersezione con la via Salvatorelli, e in più vi era un segnale di pericolo generico che indicava i ciclisti sulla carreggiata, con il pannello integrativo di ciclisti sulla carreggiata. Sulla pista ciclabile, invece, vi era un cartello di stop per i ciclisti che si immettevano sulla strada provinciale e un cartello di fine della pista ciclabile. Non vi era illuminazione in quel tratto: il sistema di illuminazione più vicino si trovava circa 150 metri prima del luogo del sinistro, dove vi era l'intersezione con via Salvatorelli.
-Il Consulente tecnico del P.M. sentito all'udienza del 15/06/2010, il quale Persona_20 ha effettuato una consulenza tecnica sulla dinamica di entrambi i sinistri per cui è causa, ha confermato che il luogo dei sinistri (sia a gennaio che a novembre 2005) era del tutto privo di segnaletica orizzontale e verticale. L'attraversamento della pista ciclabile era segnalato soltanto da un cartello di pericolo generico posto a 150 metri;
mentre non vi erano segnali di segnaletica orizzontale espressamente relativi alla presenza dell'attraversamento ciclabile, né tantomeno illuminazione. Ha altresì riferito che, esaminata la documentazione relativa al progetto di costruzione della pista ciclabile acquisita dal , tale intersezione era stata Controparte_7 ritenuta quale intersezione pericolosa tant'è che l'amministrazione aveva previsto di realizzare apposita segnaletica orizzontale e verticale e l'installazione di un impianto semaforico a
32 chiamata per l'attraversamento (il quale avrebbe dovuto essere alimentato a pannelli solari e quindi non necessitava di connettersi alla rete elettrica), tutte misure di sicurezza non realizzate.
Il CTU ha poi chiarito il funzionamento dell'impianto semaforico precisando che “l'illuminazione
a pannelli solari prevede il fatto che semplicemente l'elemento sia autonomo, cioè di giorno accumula energia, poi
c'è una batteria che sopperisce al momento notturno e, quindi, il giorno dopo che il sole si ricarica, quindi è un elemento autonomo che non ha bisogno di essere connesso a una rete, questa è la finalità dei pannelli solari, quindi di giorno funziona e si ricarica la batteria e di notte funziona solo la batteria”.
-Il teste , sentito all'udienza del 15/06/2010, geometra responsabile, all'epoca dei Tes_5 sinistri , dell'Ufficio traffico del Comune di Prato, ha dichiarato di non aver seguito i lavori di realizzazione della pista ciclabile in questione ma di aver effettuato un'operazione di controllo sulla segnaletica realizzata quando i lavori si erano già conclusi. Con riferimento alla segnaletica che fu posta alla fine della pista ciclabile, ha confermato che vi era un segnale di divieto per i pedoni e uno stop per i ciclisti che volevano attraversare Via NI provenendo dalla pista ciclabile;
in un primo momento furono apposte delle transenne e poi i parapedonali. Per quanto riguarda invece la segnaletica verticale, ha dichiarato che, circa 100 metri prima dell'intersezione, vi era un avviso di attraversamento pista ciclabile e poi al momento dell'intersezione un segnale di “triangolo con la bicicletta”. Ha precisato poi che la pista ciclabile era di competenza comunale e quindi anche le opere di illuminazione della stessa mentre ciò che concerneva Via NI, ivi inclusa l'illuminazione, era di competenza provinciale.
-Il Consulente tecnico della difesa, Ing. , sentito all'udienza del 13/07/2010 Persona_21 proprio con riferimento all'impianto semaforico previsto nel progetto iniziale, ha dichiarato che era stato previsto un impianto semaforico con un dispositivo di spegnimento nelle ore notturne, ovvero da quando tramonta il sole a quando sorge, ritendo, secondo un proprio giudizio personale che l'installazione del semaforo sarebbe stata superflua “perché comunque il semaforo anche se presente in quell'ora non avrebbe funzionato, era spento proprio completamente perché alimentato da una batteria solare”. Alla domanda del difensore di parte civile, Avv. Renzo, se il funzionamento del semaforo anche nelle ore notturne potesse essere programmato o meno con un orologio, il teste ha risposto che il semaforo dava questa facoltà.
-L'imputato all'udienza del 13/07/2010, ha dichiarato spontaneamente che, Controparte_1 riguardo alla realizzazione dell'impianto semaforico, avevano deciso di non realizzare lo stesso, tenuto conto di alcune criticità che erano emerse, quali il punto di presa di corrente lontano, il
33 funzionamento a pannelli solari, la previsione del non funzionamento notturno, nonché il fatto che nel frattempo l'Amministrazione aveva già approvato il sottopasso, la cui realizzazione avrebbe vanificato un impegno anche economico sostenuto per il semaforo con il pericolo di responsabilità contabile del medesimo.
Tali circostanze peraltro erano già state confermate dal durante l'interrogatorio reso, in CP_1 data 04.05.2007, presso gli uffici della sezione di polizia giudiziaria, Carabinieri presso la
Procura della Repubblica di Prato, ove lo stesso aveva dichiarato quanto segue: “[…] il progetto approvato prevedeva la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata pedonale, da porre all'incrocio tra la pista ciclabile comunale e la via provinciale NI, in prossimità del quale incrocio sono accaduti gli incidenti del 21.01.2005 e 4.11.2005. L'importo del semaforo era se ben ricordo di circa 25 mila euro, su un costo complessivo della pista ciclabile di oltre 2,5 milioni di euro. Al momento della realizzazione abbiamo scelto di non realizzare l'impianto
per questi motivi
: innanzitutto l'impianto semaforico pedonale su una strada “veloce” quale è la via NI […] era assolutamente improprio perché installare un semaforo su una strada “veloce” di grande comunicazione. Inizialmente l'avevamo previsto ma all'atto esecutivo ci abbiamo ripensato. Anche perché, e questa è la motivazione principale, nel frattempo il con deliberazione della G.M. n. 2 Controparte_7 del 12.01.2004, approvava il progetto denominato “contratto di quartiere Iolo-Gardura”; progetto che fruisce di un contributo statale di 3.319.000 euro e che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un sottopasso ciclabile proprio in corrispondenza del luogo ove si sono verificati i fatti. Siccome il progetto, oltre che approvato in linea tecnica, era anche finanziato dal contributo statale, realizzare un impianto semaforico avrebbe significato spendere dei denari inutilmente e quindi esporci a responsabilità di natura contabile […]Dopo il primo incidente ho fatto installare delle transenne mobili collegate a dei picchetti ammorsati a terra per rafforzare il senso di presidio della pista ciclabile. Queste transenne sono state più volte divelte e più volte le ho fatte reinstallare. Parte Anche riguardo a tale aspetto sono in grado di fornire il nominativo del responsabile dell che per conto del effettua la manutenzione ordinaria della rete stradale e si tratta del dott. Riferisco CP_5 Persona_12 altresì che ambedue gli incidenti sono avvenuti sulla strada e non esattamente all'incrocio tra la strada e la pista ciclabile […] Parte
-Il teste , sentito all'udienza del 28/09/2010, dipendente di , il quale Persona_12 all'epoca dei sinistri stradali si era occupato della manutenzione ordinaria della pista ciclabile, ha dichiarato che, in corrispondenza dell'incrocio, “fin dall'inaugurazione della pista sono state posizionate delle transenne, poste in maniera sfalsata in modo da creare un percorso a “S”; questo è stato fatto su richiesta dell'ufficio strade, insomma dell'Ingegner per intendersi”, specificando che si trattava di CP_1 transenne mobili con la banda bianca e rossa, fissate a terra con delle puntazze, e che “è successo
34 più volte che le transenne siano state spostate da qualcuno, non necessariamente vandali, perché sono transenne mobili nonostante le puntazze, eccetera, forse anche da dei ciclisti che erano disturbati dal dover fare la “S”, non lo so”. L'azienda, quindi, periodicamente andava a riposizionare tali transenne, “tant'è vero che successivamente dopo averle riposizionate diverse volte sono state sostituite con dei parapedonali murati per terra per ovviare al problema”. Ha specificato poi che, per quanto riguarda le attività che venivano svolte sulla pista ciclabile, riceveva disposizioni direttamente dall'amministrazione comunale in virtù Parte del contratto di servizio che vi era tra l'amministrazione comunale di Prato e e che, nello specifico, fu l'Ing. a comunicargli verbalmente di disporre le transenne mobili. Infine, CP_1 in ordine alla collocazione delle transenne, ha precisato che le stesse erano poste sulla pista ciclabile in prossimità del bordo della strada e che rendevano più difficile l'accesso alla strada da parte dei ciclisti, senza impedirlo, ma che potevano essere aggirate. Alla domanda del Giudice su quante volte circa si era reso necessario riposizionare le transenne, il teste ha dichiarato
“diverse volte, sicuramente più di una decina di volte, alcune volte si sono trovate buttate giù per la scarpata, si sono andate a recuperare dentro quel fiumicello che c'è lì, perché la gente si diverte così” […] “quando si aveva notizia che non erano più al loro posto il riposizionamento era abbastanza celere, nel giro di un giorno o due, poteva però succedere che qualcuno le levava e nessuno si rendeva conto per tre, quattro, cinque, dieci giorni che le transenne erano state spostate […]”, e anche lo stesso Ing. in alcune occasioni aveva CP_1 segnalato lo spostamento delle transenne.
Il complesso del compendio probatorio del processo penale, pacificamente utilizzabile nel presente giudizio, consente di ritenere accertata l'elevata pericolosità dell'intersezione di Via
NI con la pista ciclabile ove si sono verificati entrambi i sinistri mortali oggetto di causa, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo, a causa dell'assenza di illuminazione pubblica, di strisce verticali ed orizzontali che segnalassero l'attraversamento pedonale, su una strada ad elevato traffico veicolare e scorrimento veloce, nonché per la possibilità per i pedoni provenienti dalla pista ciclabile di avvertire la presenza dei veicoli che sopraggiungevano soltanto dai loro fari. Non è un caso che il progetto originario della pista ciclabile “ ED
ND” redatto dal in qualità di dirigente del prevedesse la CP_1 Controparte_7 realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale e di un impianto semaforico a chiamata, oltre all'installazione di illuminazione pubblica, in conformità a quanto disposto dagli artt. 4,
III co., lett. b e c, e 9, I co., del D.M. 30.11.1999 come rilevato dal consulente delle parti civili
(odierni attori in riassunzione) Per. Ind. oltre che dal Tribunale di Prato nella Persona_11 sentenza n. 1834/2010 e dalla stessa Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 6718/ 2015
35 che in accoglimento del ricorso delle parti civili ha annullato ex art. 622 c.p.p. la sentenza di proscioglimento del emessa della Corte d'Appello penale di Firenze, sia pur ai soli CP_1 effetti civili, in assenza di impugnazione da parte della procura generale.
Il che pacificamente anche in qualità di direttore dei lavori, ha autorizzato l'apertura CP_1 della pista ciclabile senza i presidi di sicurezza dal medesimo progettati, a sua difesa ha sostenuto che il progetto prevedeva un semaforo a chiamata alimentato a pannelli solari, dotato di orologio programmatore per lo spegnimento notturno, che quindi al calar del sole, ovvero nell'orario e nella stagione in cui si sono verificati entrambi i sinistri ( tardo pomeriggio del mese di gennaio e del mese di novembre) non avrebbe funzionato, e anche per tale ragione il intendeva realizzare un sottopasso. CP_5
Premesso che il sottopasso è stato realizzato molto tempo dopo i fatti di causa e non risulta siano intervenute varianti del progetto già approvato né tantomeno delibere del CP_7
in tal senso nell'arco temporale che qui interessa- ricompreso fra l'apertura della pista
[...] avvenuta nel 2004 e i due incidenti mortali- non vi è dubbio che l'ingegnere fosse CP_1 perfettamente consapevole della pericolosità dell'intersezione della strada provinciale di Via
NI con la ciclabile, sia per i ciclisti che per i pedoni, altrimenti non avrebbe redatto un progetto che prevedeva segnaletica verticale, orizzontale, impianto di illuminazione pubblica ed installazione di un semaforo a chiamata. Egli dunque nel disporre la realizzazione dell'opera in difformità e aprendola all'uso pubblico, ha violato la normativa cautelare specifica in precedenza richiamata nonchè agito in spregio alle regole di diligenza, prudenza e competenza professionale a cui era tenuto in ragione della posizione di garanzia rivestita nella doppia qualità di Dirigente dell'amministrazione comunale e di progettista e diretto dei lavori della pista ciclabile. La difesa del convenuto è inoltre contraddittoria perché se il in Controparte_7 corso d'opera, preso atto della difficoltà di realizzazione dell'impianto semaforico nonché della sua inutilità, decise di avviare la progettazione di un sottopasso, quale unico strumento adeguato a garantire la conformità normativa e soprattutto la sicurezza per gli utenti della pista,
a maggior ragione l'ingegnere che era edotto di ciò per lo specifico ruolo dirigenziale CP_1 che aveva all'interno dell'amministrazione comunale, con competenze sull'Area Opere
Pubbliche e Ambiente, non avrebbe dovuto consentire l'apertura della pista ciclabile al pubblico transito , in condizioni di notevole pericolosità al calar del sole, per assenza di illuminazione pubblica, di segnaletica orizzontale e verticale e di impianto semaforico, ovvero
36 di quei presidi dal medesimo previsti nel proprio progetto esecutivo e poi non fatti realizzare come direttore dei lavori.
Analizzando più specificamente l'utilità e possibilità di funzionamento del semaforo indicato nel capitolato e computo metrico, ovvero alimentato da energia solare, nessuna prova è stata fornita dal convenuto che siffatto impianto, per il quale era previsto lo spegnimento notturno, non avrebbe funzionato al calar del sole nelle stagioni autunno- inverno, anzi dall'istruttoria dibattimentale è emerso esattamente il contrario, ovvero che l'impianto di giorno avrebbe funzionato alimentato dalla luce solare ricaricando la batteria, e nell'orario pomeridiano serale per effetto di quest'ultima, come confermato dal consulente tecnico del P.M. Persona_20
e dallo stesso consulente dell'imputato il quale ha dichiarato che il funzionamento del semaforo anche nelle ore notturne poteva essere programmato con un orologio, perché l'impianto avrebbe dato questa possibilità. Si può in definitiva affermare che l'impianto semaforico a chiamata alimentato a pannelli solari con spegnimento programmato in orario notturno, ovvero quando il traffico veicolare era verosimilmente ridotto e lo stesso la presenza di ciclisti e pedoni, se installato sarebbe stato funzionante nell'orario pomeridiano al tramonto del sole nelle stagioni autunno-inverno, ovvero quando si sono verificati i due incidenti del 21.1.2005 e del 4.11.2005.
Ma in verità lo stesso convenuto ha chiarito che le ragioni che lo hanno indotto a non far realizzare il semaforo sono state da una parte di natura prettamente economica, visti i costi e l'intenzione di realizzare un sottopasso da parte dell'amministrazione comunale avvalendosi di un contributo statale, dall'altra perché via NI era una strada a scorrimento veloce e quindi la presenza di un semaforo avrebbe rallentato il traffico.
Infine per quanto concerne l'illuminazione della pista ciclabile, di proprietà comunale, evidentemente se prevista nel progetto, la circostanza che Via NI fosse strada provinciale non era ostativa alla sua realizzazione, tanto vero che tale fatto impeditivo non è mai stato dedotto dal convenuto.
A questo punto occorre stabilire, secondo un giudizio causale di natura controfattuale, se i due sinistri mortali oggetto di causa, si sarebbero verificati ugualmente qualora la pista ciclabile fosse stata realizzata in conformità al progetto esecutivo o se invece la presenza di segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica e dell'impianto semaforico in prossimità dell'attraversamento pedonale ed intersezione della pista ciclabile con via NI, ne avrebbe evitato l'accadimento o comunque limitato le conseguenze lesive, tenuto conto delle circostanze
37 di tempo e di luogo, delle condotte dei conducenti dei due veicoli investitori e delle stesse vittime.
Prima di procedere a tale accertamento occorre rammentare la distinzione fra una condotta attiva, caratterizzata dall'omesso rispetto delle norme cautelari, ed una condotta omissiva in senso stretto, poiché diverso è il regime giuridico dell'una e dell'altra, e diversa è la regola di responsabilità Come precisato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.25289/2023 “non ogni omissione integra un illecito omissivo: la colpa è da un punto di vista strutturale una omissione, consistendo nell'omesso rispetto di una regola cautelare. Chi agisce con colpa omette di osservare regole di prudenza: chi non si ferma allo stop è in colpa perché ha omesso di osservare un segnale stradale. Ma la responsabilità di costui (come di ogni altro che ponga in essere una condotta colposa) è attiva e non già omissiva. In sostanza, le omissioni in senso stretto non possono essere confuse con le azioni colpose, ossia con le azioni caratterizzate dal mancato rispetto di una regola cautelare” L'omissione dunque è caratterizzata dal mancato impedimento di un evento ed è rilevante solo ove consista nella violazione di un obbligo specifico di tenere la condotta imposta (Cass, 9067/ 2018; Cass. 12401/ 2013). L'azione colposa è invece la causazione di un evento (non il suo mancato impedimento) dovuta ad omissione di cautele, per questo le condotte attive colpose riconducibili all'art. 2043 c.c. sono atipiche, nel senso che la violazione di qualsiasi regola cautelare, anche se non specifica, può dare luogo a responsabilità.
Nel caso di specie, ciò che i danneggiati imputano a è una condotta attiva colposa CP_1 costituita dall' aver disposto in qualità di dirigente comunale e di direttore dei lavori la realizzazione della pista ciclabile “ED ND” in difformità al progetto esecutivo approvato, ovvero senza i presidi di sicurezza ivi previsti e peraltro imposti dal D.M. 30.11.1999 e di aver nonostante ciò disposto l'apertura al pubblico transito della pista ciclabile, contribuendo con l'omissione delle predette cautele alla causazione dei due sinistri in concorso con i conducenti delle due autovetture.
Ciò posto, come già in precedenza evidenziato, entrambi gli incidenti sono avvenuti nel punto in cui via NI si incrocia con la pista ciclabile, nel tardo pomeriggio, a sole ormai tramontato, e in condizioni di illuminazione assente salvo i fari delle automobili, nel momento in cui entrambe le vittime stavano compiendo l'attraversamento pedonale consentito ( la signora con la propria bicicletta) , ma non segnalato da strisce orizzontali, salvo segnaletica Pt_8 verticale posta a distanza di circa 150 metri prima dell'intersezione nel senso di marcia in cui procedevano entrambe le autovetture investitrici, che si presentava rettilineo fino al punto in cui sono avvenuti i sinistri, ove invece la strada diveniva curvilinea, circostanza che rendeva, in
38 assenza di illuminazione, difficile l'avvistamento del sopraggiungere di veicoli da parte di chi attraversava.
Il alla guida della RO CA che ha investito la signora procedeva ad una Per_9 Pt_8 velocità eccessiva, di oltre 70 Km/orari e superiore a quella consentita pari a 50 km/orari e lo stesso l'autovettura condotta dal che ha investito il signor ( circa Per_10 Persona_5
68 km/ orari stimata dal CTU Ing. Del Vicario nominato dal GIP) mentre a piedi effettuava l'attraversamento sulle strisce pedonali. Non vi sono contestazioni circa la pericolosità dell'intersezione che per l'assenza di illuminazione rendeva difficile il reciproco avvistamento da parte dei pedoni/ciclisti e dei veicoli in transito, ed infatti sia il che il non si Per_9 Per_10 sono rispettivamente avveduti della presenza della signora e del signor . Deve Pt_8 Parte_1 dunque concludersi, in considerazione di tali elementi nonché del fatto che la strada provinciale fosse a scorrimento veloce e che entrambe le autovetture procedessero a velocità eccesiva e non consentita- condotta sicuramente in violazione del codice della strada, ma non abnorme , imprevedibile e non prevenibile- che la realizzazione del semaforo, della segnaletica orizzontale per l'attraversamento con illuminazione , così come previsti nel progetto approvato dal e redatto dallo stesso avrebbero eliso i fattori di rischio Controparte_7 CP_1 evidenziati, perché il semaforo con luce rossa avrebbe imposto l'arresto dei veicoli, la presenza del segnale orizzontale di attraversamento avrebbe sollecitato l'attenzione degli automobilisti nei pressi dell'intersezione, l'illuminazione avrebbe consentito l'avvistamento di persone.
E' più probabile che non che la presenza dei presidi di sicurezza previsti nel progetto esecutivo di cui il ha disposto la non realizzazione facendo aprire tuttavia al pubblico CP_1 transito la pista ciclabile “ED Bimba”, avrebbe impedito il verificarsi di entrambi i sinistri in quanto sia la che il sarebbero stati visibili, ma soprattutto l'attraversamento Pt_8 Parte_1 pedonale sarebbe stato regolato dall'impianto semaforico, obbligando entrambi gli automobilisti a tenere una velocità prudenziale nell'avvicinarsi al punto di intersezione di Via NI con la ciclabile e a fermarsi al semaforo rosso. La circostanza ulteriore che entrambe le vittime si trovassero sulle strisce pedonali rende altrettanto verosimile che le stesse si sarebbero attenute alla regolamentazione semaforica, qualora vi fosse stata e quindi avrebbero attraversato quando loro consentito.
In definitiva deve affermarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 primo comma c.c. la responsabilità del unitamente ai due conducenti dei veicoli investitori, CP_1
39 nella causazione di entrambi gli eventi di danno, derivati dal concorso causale delle rispettive condotte colpose, costituenti fatti illeciti distinti, legate da un vincolo di interdipendenza.
Il convenuto poi, sin dal primo giudizio di riassunzione definito con la sentenza della Corte di
Appello civile di Firenze poi cassata, ha chiesto in via subordinata un accertamento del suo grado di responsabilità, rispetto a quello dei conducenti delle autovetture coinvolte nei due sinistri oggetto di causa, al solo fine di vedere proporzionalmente ridotta l'entità della sua obbligazione risarcitoria nei confronti dei danneggiati, in violazione della regola di cui all'art. 2055 comma primo c.c. già richiamata, poiché una volta accertata la sua concorrente responsabilità, egli risponde per l'intero dei confronti dei danneggiati, salvo la detrazione dagli importi dovuti, delle somme ricevute dai gli stessi a ristoro del medesimo pregiudizio, da parte delle compagnie assicurative responsabili civile, ex artt. 1292 e 2055 c.c.
Ne discende che in questa sede la Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla graduazione delle colpe del e dei conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri in cui sono rimasti vittime la CP_1 signora e il signor , poiché il convenuto quale condebitore solidale Pt_8 Parte_1 non ha esercitato alcuna azione di regresso verso gli altri né ha domandato l'accertamento di tale ripartizione interna ai sensi del comma terzo dell'art. 2055 c.c. in vista del regresso ( cfr
Cass. 13063/2025).
7. Il Danno da perdita del rapporto parentale dei prossimi congiunti di Persona_4
7.1 La domanda di e iure proprio e in qualità di eredi Parte_11 Parte_12 legittimi del padre Persona_2
e figli di e hanno domandato il Parte_12 Parte_11 Persona_4 Persona_2 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con la loro madre, sia iure proprio che in qualità di eredi legittimi del padre, nato il [...] e deceduto nelle more del giudizio penale, in data 14.10.2008.
E' incontroverso che al momento del decesso, convivesse con il coniuge Persona_4 [...]
e con il figlio , mentre la figlia viveva per conto suo. Per_2 Pt_11 Pt_12
Ciò posto nel liquidare il danno non patrimoniale in oggetto si devono applicare le tabelle milanesi vigenti, che si sono fatte interpreti dell'orientamento della Cassazione (v. tra le altre
Cass. 29/09/2021 n. 26300) secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
40 l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 16/12/2022 n. 37009), “Le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Nelle more, sono sopraggiunte le nuove tabelle del 2024, che debbono dunque trovare applicazione, posto che costituisce principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022;
Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012); è stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Tali tabelle, specificamente, per la perdita di un genitore, di un figlio o di un coniuge hanno stabilito un “valore punto” di 3.911,00 euro e ipotizzato come attribuibili 118 punti (comunque con una soglia non superabile di € 391.103,18, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali), da distribuire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
41 qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
Tale ultimo e più flessibile parametro attiene alla qualità e intensità della relazione affettiva ed impone di valorizzare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Come espressamente indicato dalla tabella, “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; o condivisione delle festività/ricorrenze:
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre; o Email_1 condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; o attività di assistenza Email_2 sanitaria/domestica: ; o agonia/penosità/particolare durata della Email_2 malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi.”
Altrettanto le tabelle hanno fatto per i fratelli/sorelle del defunto, salvo stabilire un “valore punto” di 1.698,00 euro (anziché 3.911,00) e distribuire in modo leggermente diverso il “monte punteggio” (per es. valorizzando maggiormente la convivenza), ferma restando, però, la decisiva importanza (in termini quantitativi: sempre fino a 30 punti) attribuita al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Dunque, considerata l'età della vittima al momento del sinistro (65 anni), del coniuge ( 69 anni)
e dei figli entrambi maggiorenni ( 31 anni e 36 anni ) , la presenza di altre Pt_11 Pt_12 persone in vita del nucleo familiare primario, la convivenza all'epoca di con la madre Pt_11 ed il padre , con conseguente condivisione più intensa della quotidianità, possono attribuirsi
91 punti sia a che al padre mentre alla figlia 75 punti, Parte_11 Persona_2 Pt_12 considerando per tutti e tre 25 punti relativamente alla lett. e) in ragione delle violente e improvvise circostanze della morte della signora pervenendosi ai seguenti importi: Pt_8
a) euro 293.325,00 Parte_12
b) euro 355.901 Parte_11
42 c) euro 332.435,00 Persona_2
Riguardo a quest'ultimo tuttavia si deve considerare che egli è deceduto in data 14.10.2008 all'età di 72 anni, pertanto la posta risarcitoria dovrà essere proporzionalmente ridotta, in quanto egli è sopravvissuto al coniuge per un periodo di 3 anni e 9 mesi , inferiore alla aspettativa di vita di un soggetto di sesso maschile secondo le tabelle Istat al momento del sinistro che era pari ad anni 80. Va tenuto conto però che trattandosi di un danno non patrimoniale che attinge la vittima secondaria dell'illecito sia nella dimensione più intima per la sofferenza interiore derivante dalla perdita del coniuge, che nella sua componente dinamico- relazionale, nel non poter più condividere la quotidianità in tutti i suoi aspetti, è verosimile ritenere che proprio nei primi anni dalla perdita della signora abbia sofferto Pt_8 Persona_2 maggiormente e progressivamente sperimentato l'assenza della moglie, con cui era spostato da lungo tempo, pertanto il danno in suo favore in via equitativa va liquidato in euro 100.000 da dividersi in parti uguali in favore dei figli suoi eredi legittimi.
In totale a a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, Parte_12 iure proprio e iure hereditatis spettano complessivi euro 343.325,00 e a euro Parte_11
405.901,00
Entrambi, hanno già ricevuto per i medesimi titoli dalla quale compagnia Controparte_2 assicuratrice per la RCA dell'autovettura di proprietà e condotta dal signor in Per_9 esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale civile di Prato n. 425/2015 le somme di euro 300.000,00 ( e di euro 200.000 ( alla data del 1.1.2016; a Parte_11 Parte_12 tali importi devono aggiungersi per il figlio euro 86.000 e per la figlia euro 50.812,00 corrisposte da Milano Ass.ni Spa quale assicuratrice per la R.C. del a titolo di Controparte_7 provvisionale disposta dal Tribunale penale di Prato a carico di con la Controparte_1 sentenza n. 1834/2010 in data 12.1.2012.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il
43 lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
In applicazione di tali principi si procede alla seguente liquidazione
- per sulla somma di euro 405.901,00 devalutata alla data del sinistro Parte_11
(21.1.2005) e rivalutata annualmente secondo indici Istat fino alla data del primo pagamento del
12.1. 2012 sono dovuti gli interessi legali con pari decorrenza pervenendosi ad euro 466.085,36 residuando, detratta la somma di euro 86.000, l'importo di 380.085,36 su cui vanno calcolati la rivalutazione annuale e gli interessi compensativi al tasso legale fino al 1.1.2016 ( data del secondo pagamento), ottenendosi la cifra di euro 413.809,41 da cui va detratta la somma di euro 300.000, residuando un credito di euro 113.809,41 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal 2.1.2016 alla data di pubblicazione della sentenza, pervenendosi alla somma di euro 154.592, 08 ; su tale somma sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
- per : sulla somma di euro 343.325,00 devalutata alla data del sinistro Parte_12
(21.1.2005) e rivalutata annualmente secondo indici Istat fino alla data del primo pagamento del
12.1. 2012 sono dovuti gli interessi legali con pari decorrenza pervenendosi ad euro 394.231, 00 residuando, detratta la somma di euro 50.812,00 , un credito di euro 343.419,00 su cui vanno calcolati la rivalutazione annuale e gli interessi compensativi al tasso legale fino al 1.1.2016 ( data del secondo pagamento), ottenendosi la cifra di euro 373.889,73 da cui va detratta la somma di euro 200.000, residuando un credito di euro 173.889,73 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal 2.1.2016 alla data di pubblicazione della sentenza, pervenendosi alla somma di euro 236.201,74 ; su tale somma sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo.
7.2 La domanda delle sorelle di Persona_22 domanda risarcitoria è stata avanzata dalle sorelle della vittima
[...] Parte_8 [...]
e , quest'ultima nata il [...] e deceduta in data Pt_9 Parte_10 Persona_3
25.1.2021 nelle more del giudizio di Cassazione;
per la medesima si sono costituite nel presente giudizio in qualità di eredi le figlie e . Parte_13 Parte_14
Nessuna allegazione specifica è stata formulata dalle parte attrici circa l'intensità del rapporto fra la signora e le suo sorelle, essendosi limitate a dedurre e provare il rapporto parentale Pt_8
44 esistente, tuttavia siffatta carenza incide sul quantum del risarcimento e non sull'esistenza del diritto, perché il vincolo affettivo può considerarsi presuntivamente provato per i componenti della famiglia nucleare, avvalendosi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per perdita di una sorella , salvo prova contraria da parte del debitore ( cfr da ultimo
Cass. 21988/2025) .
Ciò posto, applicate le tabelle milanesi aggiornate al 2024, considerata l'età delle singole sorelle e della vittima al momento del sinistro, la non convivenza, la presenza di altri familiari e una intensità della relazione media in assenza di specifiche allegazioni e prove (15 punti), il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua duplice componente, interiore e dinamico relazionale, va liquidato nei seguenti importi:
-per nata [...] in [...] 56.034,00 Parte_8
- per nata il [...] in [...] 56.034,00 Parte_9
- per nata il [...] in [...] 59.430,00 Parte_10
Riguardo a nata il [...], di anni 80 al momento della morte della sorella e Persona_3 deceduta all'età di 95 anni, ovvero oltre la aspettativa di vita secondo Istat all'epoca del sinistro che era per le donne di 85 anni, il risarcimento va riconosciuto per l'intero in quanto il danno si era già interamente prodotto nella sfera giudica della medesima al momento della sua morte e come tale si è trasmesso alle eredi;
esso va liquidato in euro 56.034,00 da attribuirsi pro quota alle figlie suoi eredi legittime
Il convenuto ha eccepito poi che le sorelli hanno ricevuto la provvisionale loro Pt_8 riconosciuta dal Tribunale di Prato con la sentenza n.1834/2010 pari ad euro 10.678,73 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data del pagamento del 12.1.2012 eseguito da per il . Tale circostanza non è stata Controparte_10 Controparte_7 contestata dalle attrici del resto è pacifico che la predetta sentenza negli importi riconosciuti alle parti civili costituite sia stata interamente eseguita pertanto anche tali somme andranno detratte come acconti secondo il medesimo criterio già applicato al precedente paragrafo, pervenendosi alla liquidazione dei seguenti crediti risarcitori già comprensivi di interessi compensativi e rivalutazione monetaria ad oggi:
- per euro 78.040,94 Parte_8
-per euro 78.040,94 Parte_9
-per euro 83.711,81 Parte_10
45 -per e in qualità di eredi di in Parte_13 Parte_14 Persona_3 euro 78.040,94 da dividere in quote uguali
7.3 Il danno patrimoniale per spese funebri
I figli di e hanno domandato il rimborso delle spese Persona_4 Pt_11 Parte_12 funerarie, chiedendo in assenza della documentazione comprovante gli esborsi, considerato il lasso di tempo trascorso, che esse siano liquidate in via equitativa . In verità tale voce di danno
è già stata riconosciuta dal Tribunale di Prato con sentenza definitiva n. 425/2015 in euro
1500,00 secondo equità pertanto la domanda va respinta.
8. la domanda di risarcimento dei figli di Persona_5
8.1 il danno da perdita del rapporto parentale
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Controparte_11 Parte_6 anche nella loro qualità di eredi legittimi del fratello deceduto in data Persona_1
5.12.2008 nelle more del giudizio penale e della madre Parte_7
deceduta in data 23.10.2016 hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non
[...] patrimoniale da essi patito in conseguenza della morte del padre a seguito Persona_5 del sinistro del 4.11.2005 in pari data. Gli attori non hanno allegato particolari circostanze, si sono limitati a provare il rapporto di parentela, senza null'altro specificare, pertanto la quantificazione deve avvenire sulla base delle tabelle milanesi aggiornate al 2024, considerando l'età della vittima al momento della morte ( 81 anni), quella della moglie ( 83 anni) e dei singoli figli, tutti comunque adulti di mezz'età all'epoca, l'assenza di convivenza con il padre, ad eccezione del coniuge, la presenza di un numeroso nucleo familiare primario superstite;
da tanto consegue la liquidazione dei seguenti importi:
-per in euro 160.351,00 Parte_1
-per in euro 168.173,00 Parte_2
-per in euro 168.173,00 Parte_3
-per in euro 168.173,00 Parte_4
-per in euro 160.351,00 Parte_5
-per in euro 160.351,00 Parte_6
Per invece, bisogna effettuare una liquidazione secondo il criterio in Persona_1 precedenza applicato (per , perché bisogna considerare che questi nato il 17.3 Persona_2
1953 aveva alla data della morte del padre 52 anni e una aspettativa di vita secondo le tabelle
46 istat del 2005 di 28 anni ( 80 anni), tuttavia è deceduto in data 5.12.2008 all'età di 55 anni, sopravvivendo al padre poco più di 3 anni, pertanto la posta risarcitoria che secondo la tabella milanese se fosse ancora in vita sarebbe pari ad euro 160.351,00 dovrà essere proporzionalmente ridotta. Anche qui ai fini della liquidazione del danno, che non può che avvenire con criterio equitativo puro, va tenuto conto che la dimensione del lutto e la sofferenza che essa comporta proprio nei primi anni è più intensa, tuttavia era anche un Per_1 uomo maturo, quindi si presume verosimilmente strutturato in ragione dell'età ad affrontare la perdita, sia pur traumatica per come avvenuta, di un genitore già in là negli anni e già affetto da problematiche di salute( in particolare dalla relazione medico-legale del consulente del PM dott.
risultava essere cardiopatico e portatore di protesi valvolare). Per_23 Persona_5
Stimasi in definitiva equo quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito da in complessivi euro 30.000 in moneta attuale. Persona_1
Per quanto concerne invece la signora , moglie di , Controparte_6 Persona_5 nata il [...] , di anni 83 al momento della morte del coniuge e deceduta a 94 anni in data
23.10.2016, poiché sopravvissuta oltre la aspettativa di vita secondo Istat all'epoca del sinistro che era di 85 anni, il risarcimento del danno le va riconosciuto per l'intero perché interamente prodottosi ed acquisito alla sua sfera giuridica al momento della morte, da liquidarsi secondo tabella milanese del 2024 in euro 183.817,00 da attribuirsi pro quota iure hereditatis ai figli quali suoi eredi legittimi.
Da questi importi vanno sottratte le somme già corrisposte da in data 21.11.2006 CP_4 quale responsabile civile per RCA di conducente proprietario dell'auto Persona_10 investitrice per i medesimi titoli, e da Milano Ass.ni assicuratrice del , in data Controparte_7
22.3.2012 a titolo di provvisionali in esecuzione della sentenza penale del Tribunale di Prato n.
1834/2010 che condannò in primo grado . Controparte_1
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che da la moglie di CP_4 Persona_5
ha ricevuto a titolo di risarcimento la somma di euro 51.940,00 ( oltre 4.940,00 per
[...] spese legali) , ciascuno dei figli la somma di 37.580 ( oltre 3.580,00 ciascuno per spese legali) .
Dalla a titolo di provvisionali, la signora ebbe a Controparte_12 Controparte_6 ricevere la somma di euro 40.000 oltre euro 15.000 quale erede pro quota del figlio , Per_1 ciascuno degli altri figli la somma di euro 30.000 oltre euro 2.500,00 pari alla quota iure hereditatis del fratello , ad eccezione di che ebbe soltanto la Per_1 Parte_2 somma corrispondente alla provvisionale in suo favore.
47 La detrazione di questi importi anche in questo caso deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione.
Prima di procedere a tale operazione deve rilevarsi che la somma qui liquidata per
[...]
è già stata interamente soddisfatta per effetto dei pagamenti ricevuti dal medesimo Per_1 in vita ( a titolo di provvisionale, cui andrebbero ad aggiungersi anche quelli delle CP_4 per un importo complessivo di euro 67.580).
Per quanto riguarda invece gli altri crediti risarcitori, sulle somme per ciascuno degli attori liquidate all'attualità in base alla tabella milanese e devalutate alla data dell'evento di Parte_1 danno (4.11.2005) vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 4.11.2005 al
21.11.2006 ( data del pagamento di , dall'importo ottenuto detratto per ciascuno di CP_4 essi quanto pagato da sulla differenza vanno calcolati interessi e rivalutazione CP_4 monetaria fino al 22.3.2012 data di pagamento delle provvisionali liquidate in sede penale dal
Tribunale di Prato, le quali vanno detratte per ciascun danneggiato, sulla differenza vanno infine calcolati interessi e rivalutazione fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, pervenendosi in tal modo alla liquidazione delle seguenti somme:
- per euro 185.233,31 da ripartirsi in favore dei figli eredi Controparte_6
legittimi pro quota;
- per euro 199.876,89 Parte_3
- per euro 199.876,89 Parte_2
- per euro 199.876,89 Parte_4
- per euro 185.426,49 Parte_1
- per euro 185.426,49 Parte_5
- per euro 185.426,49 Parte_6
oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo.
8.2 Il danno non patrimoniale iure hereditatis
Gli attori hanno chiesto il risarcimento in qualità di eredi legittimi di del Persona_5 danno cd catastrofale e del danno biologico-terminale da questi patito con riferimento al lasso di tempo intercorso fra il sinistro avvenuto intorno alle 18.15 del 4.11.2005 e il decesso del loro padre alle ore 22.40 del medesimo giorno come attestato nella relazione medico legale del dott.
48 eseguita su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_24
Prato, avvalendosi anche delle risultanze dell'esame autoptico, e prodotta in giudizio.
Giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n. 15350/2015), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto.
Dunque, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. 23/03/2024 n. 7923).
In applicazione di tali principi non può essere riconosciuto il danno biologico-terminale essendo rimasto in vita per sole quattro ore, ma nemmeno quello morale Persona_5 da lucida agonia, perché se è vero che dalla consulenza del PM risulta che egli fosse vigile al momento dell'accesso in pronto soccorso e fino alle ore 22.15 ( poco prima del decesso)
49 tuttavia non vi sono elementi concreti, dal punto di vista probatorio, per poter affermare che egli percepì anche che stava per morire nell'arco temporale fra l'ingresso in P.S. alle ore 18.58
e la sedazione con morfina alle ore 20.59.
Parimenti va respinta l'istanza di risarcimento del danno tanatologico o da perdita della vita, in applicazione del consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente
è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo ( cfr Cass. 33009/2024).
Le domande vanno pertanto respinte.
8.3 il danno patrimoniale
Spettano infine agli attori come da domanda anche il risarcimento delle spese di sepoltura e funebri nella somma domandata di euro 7.279,48 e documentata ( doc. 7 fascicolo riassunzione
) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Istat dalla data dei singoli esborsi alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data decorrono interessi moratori al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese di lite
Ai fin della regolamentazione delle spese di lite, deve considerarsi che la articolata vicenda processuale è esitata nell'accoglimento delle domande risarcitorie degli attori, sia pur per importi inferiori a quelli richiesti e per quando riguarda gli eredi solo in parte, atteso Parte_1 il rigetto delle loro istanze risarcitorie del danno non patrimoniale iure hereditatis sub specie di danno biologico terminale e danno morale catastrofale;
d'altro canto non può ignorarsi la complessità delle questioni sostanziali affrontate, pertanto ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del processo penale di secondo grado e di quello dinanzi alla Corte di Cassazione penale, anche in ragione della posizione processuale delle parti, e dell'annullamento della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili. Le spese invece del giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. , del giudizio di Cassazione civile e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c, vanno compensate per 1/3 e per il residuo poste a carico del
50 convenuto e liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. Controparte_1
147/22.
La determinazione del valore della causa va poi operata alla luce del seguente principio di diritto” in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e
4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (. Cass. ord. 10367/2024).
Applicati tali principi le spese di lite per gli attori , considerato il valore del credito Pt_8 maggiore (ricompreso nello scaglione di euro 52.000 ed euro 260.000), esclusa la fase istruttoria non espletata in entrambi i giudizi civili di rinvio, considerato uno sforzo difensivo medio, ad eccezione della fase decisionale dinanzi alla Corte di Cassazione civile, attesa la contumacia di per cui vanno applicati i minimi, operata la compensazione di 1/3 e l'aumento sui CP_1 restanti 2/3 ex art. 4 comma 2 D.M.55/2014 per il numero di parti oltre la prima (e dunque 5 perché la posizione delle eredi di è unitaria, avendo agito unicamente in tale qualità Per_3 senza domande iure proprio), spettano le seguenti somme già proporzionate
-per il giudizio di Cassazione civile complessivi euro 6.768,00 per compensi professionali;
-per il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p dinanzi alla Corte di Appello di Firenze complessivi euro 9.991,00;
-per il presente giudizio in complessivi euro 9.991,00
Per gli eredi , considerato il valore del credito maggiore (ricompreso nello Parte_1 scaglione di euro 52.000 ed euro 260.000), esclusa la fase istruttoria non espletata in entrambi i giudizi civili di rinvio, considerato uno sforzo difensivo medio, ad eccezione della fase decisionale dinanzi alla Corte di Cassazione civile, attesa la contumacia di per cui CP_1 vanno applicati i minimi, operata la compensazione di 1/3 e l'aumento sui restanti 2/3 ex art. 4 comma 2 D.M.55/2014 per il numero di parti oltre la prima ( in totale 7) , si perviene alla liquidazione dei seguenti importi già proporzionati
51 -per il giudizio di Cassazione civile complessivi euro 9.475,00 per compensi professionali;
-per il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p dinanzi alla Corte di Appello di Firenze complessivi euro 13.987,40
-per il presente giudizio in complessivi euro 13.987,40.
P.Q.M
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita così decide:
1) accertata la responsabilità di ai sensi degli artt. 2043, 2055 c.c. nella Controparte_1
causazione degli eventi di danno del 21.1.2005 e del 4.11.2005
2) accoglie in parte la domanda risarcitoria delle parti attrici e per l'effetto condanna Pt_8
a corrispondere: Controparte_1
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio e in qualità di eredi di Persona_2
a la somma di euro 236.201,74; Parte_12
a la somma di euro 154.592, 08 Parte_11
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo per ciascun importo liquidato;
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio
a la somma di euro 78.040,94 Parte_8
-a la somma di euro 78.040,94 Parte_9
-a la somma di euro 83.711,81 Parte_10
a e in qualità di eredi di la Parte_14 Parte_13 Persona_3
somma di complessivi euro 78.040,94 da dividersi pro quota;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo per ciascun importo liquidato;
3) rigetta la domanda degli attori di risarcimento del danno patrimoniale emergente Pt_8
per spese funebri;
4) accoglie in parte la domanda risarcitoria delle parti attrici e per l'effetto Parte_1 condanna a corrispondere: Controparte_1
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio
a e la somma di euro Parte_3 Parte_2 Parte_4
199.876,89 ciascuno
52 - a , e la somma di euro Parte_1 Parte_5 Parte_6
185.426,49 ciascuno oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo per ciascun importo liquidato;
a titolo di danno non patrimoniale a , , Parte_3 Parte_1
, , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in qualità di eredi di la somma di euro
[...] Controparte_6
185.233,31 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, da ripartirsi in favore degli eredi legittimi pro quota;
a titolo di danno patrimoniale per spese funebri la somma di euro 7.279,48 oltre interessi compensativi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da tale data al saldo effettivo decorrono gli interessi moratori al tasso legale;
5) rigetta la domanda degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale in Parte_1
qualità di eredi di;
Persona_25
6) dichiara le spese del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello penale di Firenze n. 530/2012 rg e del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione penale n. 3268/2013 rg interamente compensate fra tutti gli attori in riassunzione e;
Controparte_1
7) dichiara compensate per 1/3 le spese del presente giudizio di rinvio, di quelle del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione civile e del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n. 1143/2015 rg e condanna a rimborsare agli attori i restanti 2/3 che si liquidano: Controparte_1
in favore della parte attrice in riassunzione : Pt_8
-per il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n.rg 1143/2015 in euro
9.991,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di legittimità RGN 35379/2018 in euro 6.768,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore della parte attrice in riassunzione : Parte_1
-per il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n.rg 1143/2015 in euro
13.987,40 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
53 -per il giudizio di legittimità n. rg 35379/2018 in euro 9.475,00 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio in euro 13.987,40 oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DA LL MA LA ES
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
54