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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3161/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonioe vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Stefania Lorini (C.F. ) presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_2 domicilia in RE di TA (NA) alla Via Tavernola n. 133
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._3
Biancamaria Balzano (C.F. ) e Giuseppe Cappiello (C.F. C.F._4
presso il cui studio elettivamente domicilia in Meta (NA) C.F._5 alla Via Rivolo n.34
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste ed in particolare:
- parte ricorrente : si è riportata ai propri scritti difensivi ed Parte_1 alla documentazione depositata, impugnando ancora una volta integralmente il contenuto delle avverse deduzioni e della prova testimoniale raccolta, della quale ha chiesto lo stralcio, stante la sua inammissibilità, alla luce delle osservazioni già formulate all'udienza del 17/10/2023. In ogni caso cha concluso per l'accoglimento di tutte le richieste formulate nel ricorso introduttivo chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.;
- parte resistente si è riportata alle eccezioni, deduzioni, Controparte_1 istanze e conclusioni contenute nella documentazione depositata e contrastano, ancora una volta, ferme restando le domande, eccezioni e difese sin qui articolate, quanto erroneamente asserito, richiesto e dedotto dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, poiché infondato Parte_1 in fatto e diritto nonché niente affatto provato. Ha quindi chiesto convocarsi le parti per tentarne la conciliazione o, in subordine, riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Il PM concludeva in data 11.11.2024 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2021, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in RE di TA (NA) in data Controparte_1
07.08.1988 (atto n. 255, parte II, seria A anno 1988) e dal quale erano nati 2 figli:
il 30.04.1989 e il 07.09.1990. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che con sentenza n. 518/2018 pubblicata il 07.03.2018 e passata in giudicato, giusta attestazione di cancelleria del 31.05.2021, il Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto la separazione giudiziale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale a ed Parte_1 obbligo di di versare mensilmente euro 500,00 di cui euro Controparte_1
200,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed euro 300,00 per il mantenimento del figlio Con decreto n. 3117/2019 del 07.09.2019, emesso a seguito del Per_2 ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da , il Tribunale revocava il Controparte_1 mantenimento di euro 300,00 previsto con la sentenza di separazione per il figlio in quanto economicamente indipendente già dal 2017. Per_2
La ricorrente, dunque, non essendosi i coniugi più riconciliati, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
2 Si costituiva in giudizio, in data 30.11.2021, aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , in mancanza di figli Parte_1 minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, senza nulla statuire quanto al mantenimento della moglie, non avendo quest'ultima formulato alcuna richiesta di assegno divorzile nel ricorso introduttivo. Nel corso dell'udienza presidenziale del 09.12.2021, la ricorrente reclamava la conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore sostenendo che la relativa domanda, benchè non richiamata espressamente nelle conclusioni, fosse desumibile dalla complessiva lettura del ricorso introduttivo, mentre a fronte di tale richiesta il resistente si opponeva eccependo in ogni caso in compensazione le maggiori somme che la avrebbe negli anni indebitamente percepito a Parte_1 titolo di mantenimento del figlio pur a fronte della raggiunta indipendenza Per_2 economica di quest'ultimo già a decorrere dall'anno 2017, quantificate in euro 23.000,00. Al termine dell'udienza il Presidente, preso atto dell'impossibilità di una conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e dunque confermava le condizioni di cui alla separazione, con esclusione dell'assegno di mantenimento per il figlio la cui revoca era stata peraltro già disposta con Per_2 decreto a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto dal CP_1
Rimesse le parti innanzi al giudice istruttore, quest'ultimo, con ordinanza del 10.05.2022 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Nel corso dell'udienza del 17.10.2023 veniva escusso il teste di parte resistente
, mentre all'udienza del 06.05.2024 il resistente rinunciava Testimone_1 all'escussione dell'altro teste ammesso. Dunque, conclusasi la fase istruttoria, il giudice istruttore con ordinanza del 29.09.2024, resa all'esito di note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024, rimetteva la casa in decisione al Collegio previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 3.10.2024, disponendo nel contempo la trasmissione del fascicolo al P.M. per il relativo parere. Quest'ultimo, in data 11.11.2024, esprimeva parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 Controparte_1
In primo luogo, infatti, la ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorso più di un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. rg. 2347/2011 conclusosi con sentenza n. 581/2018
3 pubblicata il 07.03.2018 e passata in giudicato giusta attestazione di cancelleria in atti. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano da tempo separati, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di RE di TA (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Passando alle statuizioni accessorie, nulla deve essere previsto dal Collegio in ordine al mantenimento del figlio in quanto, come dapprima rilevato con Per_2 decreto n. 3117/2019 del 07.09.2019 e successivamente ribadito dall'ordinanza presidenziale del 09.12.2021 oltre che confermato da entrambe le parti nel corso del giudizio, è ormai pacifico che lo stesso sia divenuto economicamente indipendente. La maggiore età e l'accertata indipendenza economica dei figli della coppia precludono altresì qualsiasi statuizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione e sita in RE di TA (NA) alla Via Pozzillo n. 47. Sul punto giova premettere come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e
4 della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti. Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n. 18440, rv. 627494). Inoltre, circa i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 156-quater c.c., la Suprema Corte ha chiaramente enunciato che: “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione o divorzio, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.” E' chiaro, invero, che se il principio di diritto che il legislatore ha inteso affermare nel dettato normativo dell'art. 337 sexies c.c., e in precedenza dell'art. 155 quater c.c., è quello di garantire una speciale protezione della prole (“il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”), è altrettanto evidente come la ragione di tale “speciale” protezione assicurata dall'ordinamento sia configurabile solo con riguardo ai figli minorenni e non economicamente autosufficienti, non ponendosi altrimenti alcuna esigenza di particolare protezione. In buona sostanza, in molteplici occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che ove convivano nella residenza familiare, figli maggiorenni
“economicamente autosufficienti” ed un coniuge, al momento della separazione, l'istituto della “assegnazione della casa familiare” non è più considerabile come sussistente con la finalità della “tutela speciale”, in quanto venuta meno la dipendenza economica del figlio, devono intendersi venuti meno anche i presupposti giustificanti l'assegnazione della ex casa coniugale al coniuge assegnatario (Cass. Civ. Sez. I n. 21334 del 18 settembre 2013); pertanto, alle ipotesi di “decadenza” dell'assegnazione della casa familiare, andrà aggiunta anche quella della sopravvenuta indipendenza economica del figlio convivente con il genitore assegnatario, a tutela del quale il provvedimento di assegnazione della casa era appunto stato emesso (Cass. Sez. I, 22/07/2015, n. 15367).
5 Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, nulla deve dunque disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Passando ad esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente in sede di memoria integrativa. In via preliminare è Parte_1 appena il caso di evidenziare che tale domanda, in disparte ogni questione circa la desumibilità della stessa già dal complessivo tenore del ricorso introduttivo, risulta espressamente formulata nella memoria integrativa depositata in data 28.01.2022, e pertanto la stessa deve ritenersi pienamente ammissibile oltre che tempestiva. Tanto premesso e venendo al merito, è opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali in materia i quali, di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (cfr. Cass. civ. n. 4021 del 23-2-2006). I “mezzi adeguati” di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. civ. n. 11021 del 15.7.2003). La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (cfr. Cass. civ. n. 11686/2013). Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (cfr. Cass. civ. n. 4764/2007; Cass. civ. n. 10210/2005; Cass. civ. n. 4021/2006). Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la
6 pronuncia n. 11504 del 10.05.2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018. Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla “persona” dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi). Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur. Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo
7 coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali. Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.. La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo. Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio
8 comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Ciò posto, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle
“ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia. Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie oggetto di causa la ricorrente non ha mai lavorato ed infatti, come comprovato da certificazione dell'Agenzia delle Entrate in atti, la stessa non ha redditi propri se non quelli corrispondenti all'assegno di mantenimento versato dal coniuge dell'importo di euro 200,00 mensili (e dunque di circa euro 2.400,00 annui nel 2019,2020 e 2021). Del resto, la circostanza affermata dal CP_1 secondo cui la moglie avrebbe sempre lavorato in nero è di fatto rimasta priva di qualsivoglia prova. Il resistente , invece, è arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal Controparte_1
1984 e presta servizio presso la stazione CC di Massa Lubrense con il grado di brigadiere capo. Quest'ultimo, tuttavia, si è limitato a dichiarare di percepire uno stipendio di circa 1.500,00 euro mensili senza null'altra depositare in ordine alla propria condizione economico-patrimoniale. Di talché, a giudizio del Collegio, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 30 anni e nell'ambito della quale alla stabile posizione lavorativa del marito, non corrisponde un inquadramento della moglie nel mondo del lavoro, dalla quale, pertanto, non è stata raggiunta quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno divorzile. In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenuto conto, da un lato, del fatto che , ad oggi sessantunenne, ha scarse possibilità di Parte_1 inserirsi stabilmente nel mondo lavorativo e di disporre di mezzi adeguati onde provvedere al proprio sostentamento, e, dall'altro, della più sicura condizione economica di , ritiene il Tribunale che sia possibile riscontrare Controparte_1
l' impossibilità, per la ricorrente, di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio, come conseguenza di scelte condivise, quali presupposti indispensabili - alla luce delle rammentate coordinate ermeneutiche - ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente.
9 Inoltre, la considerazione della lunga durata del matrimonio, corrobora la spettanza del diritto all'assegno divorzile in favore di . Parte_1
Passando all'esame della determinazione del quantum del predetto assegno, la cui quantificazione, come detto, va commisurata ad una serie di parametri, quali la durata del matrimonio e la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, va osservato come il pur deducendo un mutamento in peius delle proprie CP_1 condizioni economico patrimoniali in ragione della sussistenza di molteplici posizioni debitorie e del peggioramento delle proprie condizioni di salute con conseguenti oneri economici legati alle cure conseguenti, ha poi prodotto in atti soltanto due atti di precetto, e conseguenti pignoramenti preso terzi, risalenti all'anno 2018 per l'importo di circa 1800,00 ognuno, senza produrre tuttavia le successive ordinanze di assegnazione, ed ha versato in atti fatture per prestazioni sanitarie relative all'anno 2022 per circa 800,00 euro. Va tuttavia evidenziato come non risulti prodotta alcuna documentazione reddituale che comprovi l'entità dei redditi percepiti dal resistente né ulteriore documentazione che consenta la ricostruzione della complessiva condizione economica dello stesso;
in mancanza di tali elementi, quindi, non può ritenersi provata la dedotta modifica in peius delle condizioni economiche del CP_1
Il Tribunale, pertanto, valutata ogni circostanza ed in mancanza di elementi atti a provare un peggioramento delle condizioni economico reddituale del ritiene congruo confermare l'importo posto a carico del resistente in sede di separazione prevedendo un assegno divorzile di importo mensile pari a Euro 200,00, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed opera. Difatti, la posizione economica del CP_1 deve presumersi sostanzialmente immutata rispetto all'epoca della separazione non avendo lo stesso depositato alcuna documentazione attestante la propria attuale condizione patrimoniale;
a ciò consegue l'assenza di qualsivoglia prova di un'eventuale contrazione reddituale subita dallo stesso a seguito della separazione, la quale soltanto avrebbe potuto giustificare la modifica del quantum previsto con la sentenza di separazione. Va poi osservato che alcuna compensazione è possibile rispetto alle somme che il resistente assume essere state indebitamente incamerate dalla ricorrente a titolo di mantenimento del figlio pur a seguito della raggiunta indipendenza Per_2 economica di quest'ultimo. Infatti, sebbene con sentenza n. 32914 del 2022 le Sezioni Unite abbiano previsto che “nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all'interno della sentenza di primo o di secondo grado) l'insussistenza, ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorchè riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti». In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato come «ove con la sentenza venga escluso in radice e ab origine (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno stato di bisogno del soggetto
10 richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di adeguati redditi adeguati) … non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'articolo 2033 del Codice civile (con conseguente piena ripetibilità)” nella fattispecie oggetto di causa il richiedente non ha dato prova né di aver concretamente provveduto al versamento del mantenimento previsto in favore del figlio nella sentenza di separazione né ha giustificato il quantum Per_2 rivendicato essendosi limitato a richiedere la restituzione della somma di euro 23.000,00 senza null'altro specificare. Ciò non senza sottolineare che la mancanza di redditi in capo alla ricorrente legittima il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile sulla scorta della funzione assistenziale dello stesso, si talchè la natura alimentare di tale assegno preclude la possibilità di dedurlo in compensazione con il diverso credito che il in questa sede CP_1 vorrebbe rivendicare, sia pur solo a tali limitati fini. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e di TA (NA) in data Parte_1 Controparte_2
07.08.1988 (atto n. 255, parte II, serie A, anno 1988 del Comune di RE di TA);
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in RE di TA (NA) alla Via Pozzillo n. 47, come proposta dalla ricorrente;
3) accoglie la domanda di assegno divorzile formulata da e, Parte_1 per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 mensilmente alla predetta la somma di Euro 200,00 (duecento/00), a titolo di assegno di divorzio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT a decorrere dall'1.03.2026;
4) rigetta la domanda proposta dal di compensazione Controparte_1 delle somme dovute dallo stesso dovute in virtù di quanto disposto al capo che precede, con gli importi che il resistente assume essere stati indebitamente incamerati dalla ricorrente a titolo di mantenimento del figlio pur a seguito della raggiunta indipendenza economica di Per_2 quest'ultimo; 5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per la 11 trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
6) compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
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