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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/01/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 502 del 13.11.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 223 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Elena Fioravanti;
Parte resistente
Oggetto: accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro – differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ➢ Dichiarata ed accertata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni operaio liv 3° CCNL Serigrafia e grafica comunicazione Artigiana dal 01.01.2021 al 14.01.2022, ➢ Dichiarato ed accertato lo svolgimento di orario straordinario e la mancata corresponsione di tutte le voci contrattuali previste dal
CCNL Serigrafia e grafica comunicazione Artigiana. ➢ Voglia conseguentemente condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa Controparte_2
1 a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma di Euro 23.921,78 a titolo di differenze retributive meglio quantificate in narrativa(o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell'art. 36
Cost.); oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
➢ Voglia conseguentemente condannare la (C.F. Controparte_2
)in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a pagare C.F._1 agli Istituti di assistenza e previdenza la complessiva somma che dovrà essere versata per l'omessa corresponsione dei contributi come per legge dovuti. ➢ Con vittoria di spese in distrazione al procuratore anticipante.
Resistente: 1) Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande;
2) In ipotesi ed in ogni caso respingere integramente le domande avanzate da parte ricorrente;
3) in ipotesi ulteriore, ridurre a giustizia le somme richieste da parte ricorrente;
4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premette di essere stato titolare della ditta e Parte_1 Controparte_2 di aver poi ceduto la proprietà al Sig. Deduce di aver prestato attività lavorativa, CP_2 dall'1.1.2021 al 14.1.2022, quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società, ma in forza di un fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, sostiene di aver svolto la mansione di operaio livello III del CCNL Serigrafia e grafica con orario di lavoro dalle 7:30 alle 18:30/19:00 dal lunedì al venerdì. Chiede, quindi, che sia accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo in questione, con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, che quantifica in euro 23.921,78 a titolo di mancata corresponsione delle voci contrattuali e di lavoro straordinario svolto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Chiede, infine, la condanna della società al pagamento dei contributivi previdenziali.
Si è costituita la società convenuta che contesta la ricostruzione dei fatti così come operata dal ricorrente. In particolare, rappresenta come il ricorrente si recasse in azienda al fine di controllare i materiali e i lavori eseguiti, al solo fine di consentire un più celere passaggio di consegne al nuovo titolare. Giustifica altresì la presenza in sede anche quale socio e amministratore della società
avente una sede presso gli stessi locali della società convenuta, di cui il Sig. Parte_2 CP_2 possedeva le chiavi. Contesta che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa di tipo subordinato, sottolineando la carenza assertiva anche sui compiti e le mansioni svolte dal ricorrente in virtù di tale asserito rapporto. Rappresenta, infine, che, in data 14.1.2022, il ha deciso di cessare il Parte_3 rapporto di collaborazione e di spostare la sede della società di sua titolarità. Contesta, infine, la genericità dei conteggi prodotti dal ricorrente, nonché la legittimazione passiva in ordine alla richiesta
2 di regolarizzazione contributiva. Chiede, quindi, che sia dichiarata l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande avanzate ovvero, in subordine, il rigetto delle domande.
La causa, istruita sia con lo sfogo della prova orale che con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa, mediante pubblicazione del dispositivo, con l'accoglimento della domanda del ricorrente volto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ed alla condanna alle relative differenze retributive.
Pare opportuno premettere che ciò che distingue un rapporto di lavoro subordinato - rispetto alle altre forme autonome o parasubordinate - è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si esplica, fra l'altro, nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo, è noto, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla modalità della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere sussunta sia in una forma autonoma che subordinata di collaborazione. Ulteriori elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione - assumono per tale valutazione natura sussidiaria e possono rilevarsi utili soprattutto qualora la distinzione non risulti agevole utilizzando il criterio primario.
Ciò premesso, la qualificazione compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, in quanto espressione della comune volontà dei contraenti, ma non assume carattere determinante, dovendosi guardare, piuttosto, al comportamento complessivo, anche posteriore, complessivamente tenuto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una volontà diversa.
La valutazione complessiva degli elementi probatori offerti conduce ad un giudizio di segno favorevole delle ragioni del ricorrente, onerato della prova al riguardo.
Dalla lettura del contratto di collaborazione sottoscritto si apprende che l'attività del ricorrente sarebbe consistita in: “la collaborazione nel controllo di materiali e del lavoro eseguito con esplicazione dell'attività sia all'interno dell'azienda, che all'esterno nei suoi rapporti con clienti /fornitori”, per un periodo dal 1.1.2021 al
3 31.3.2022, tacitamente rinnovabile. Il corrispettivo risulta stabilito in €. 6.000,00 e liquidato in 12 tranches di €. 500,00.
A fronte di tale regolamentazione (che già prevede la corresponsione dell'importo a titolo di corrispettivo in maniera del tutto scollegata dalle prestazioni del ricorrente, ma in misura fissa mensile), tutti i testimoni hanno riferito di una costante presenza del sig. resso l'impresa, CP_2 tutti i giorni della settimana ed in un orario prestabilito, interagendo con i nuovi titolari al fine di mostrare il funzionamento del lavoro, dai quali non prendeva, è vero, alcun tipo di indicazione o direttiva.
Questi, difatti, i passaggi significativi di ciascuna testimonianza:
- Masi: “Penso che si dovesse occupare di spiegare il lavoro ai nuovi entrati, avendo venduto la Tes_1 ditta (…). Non ho visto il ricorrente prendere ordini o direttive dal titolare (…). Io arrivavo molto tardi (9:30, di solito c'erano tutti ivi compreso il ricorrente, quindi non so a che ora arrivasse). Non ho avuto modo di notare a che ora uscisse. (…) Mi sembra di averlo visto tutti i giorni nella società nell'arco temporale di un anno per come mi richiede”;
- “in questo anno si occupava dell'organizzazione della stamperia, dell'interazione con i Testimone_2 clienti, aiutava i nuovi titolari nella gestione. Io non ho molti ricordi ma ora che mi chiede se il sig. ricevesse CP_2 delle direttive o delle istruzioni dal titolare o da ricordo che parlavano di lavoro, ma non so ricordare i Pt_4 relativi dettagli. Non so se in caso di assenza dovesse giustificarsi oppure chiedere permessi obbligatoriamente. Io entravo alle 9 e lo trovavo già; usciva con me o si intratteneva (le 19 oppure più tardi). Non ho visto se il sig. ricevesse delle specifiche indicazioni in merito all'orario da osservare. In questo periodo sicuramente l'ho CP_2 visto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con questo orario”;
- : “era consulente, spiegava il lavoro ai nuovi titolari, spiegando come andavano fatte le Testimone_3 stampe. Mi sembra che il ricorrente non prendesse ordini o direttive dal titolare o da Il sig. era Pt_4 CP_2 sempre lì, quindi non ha chiesto permessi da lavoro. Il sig. entrava alle 7 o 7:30 ed andava via alle 19. CP_2
Praticamente apriva lui. Questo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Non so perché osservasse questo orario di lavoro”;
- : “ entrava alle 7 ed usciva alle 19 dal lunedì al venerdì e dava dei consigli sulla Testimone_4 CP_2 stampa, come fare e come non fare. Insegnava il lavoro, anche al titolare Non ho visto di converso il titolare Pt_4 dare indicazioni o direttive al ricorrente ad esempio in merito all'orario. era sempre presente quindi non ho CP_2 avuto modo di vedere se e come giustificasse eventuali assenze o permessi”.
4 Dal tenore delle testimonianza si evince una stabile disponibilità, per un periodo di tempo apprezzabile (più di un anno), alle mutevoli esigenze della resistente, di per sé implicanti, proprio per la pervasività dell'attività, una condizione di assoggettamento riferibile alla previsione dell'art. 2094
c.c., che non è certamente suscettibile di mutare natura per il fatto che tale potere sia esercitato con direttive implicite, piuttosto che con ordini specifici, elementi che ben possono dipendente dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono e dalla natura dei processi produttivi. Soccorrono quindi criteri sussidiari del tutto univoci, quali la continuità della prestazione (il ricorrente ha trascorso praticamente un anno dal lunedì al venerdì a svolgere attività per l'impresa), la localizzazione della prestazione presso l'impresa, la rigidità dell'orario di lavoro osservato e la corresponsione di un corrispettivo in misura fissa mensile ed a prescindere già sotto il profilo astratto da qualsivoglia prestazione presso l'impresa.
Neppure è provato che il sig. volgesse altre attività sia per imprese diverse, che l'attività CP_2 di cui è legale rappresentante (che risulta essere nel diverso settore immobiliare). I testimoni hanno difatti individuato una costante e quotidiana attività di consulenza per il corretto funzionamento dell'impresa. Del resto, dal tenore delle testimonianze si evince la necessità dell'apporto del ricorrente per consentire ai nuovi imprenditori la conoscenza delle dinamiche dell'impresa e che, di fatto, rendevano la presenza indispensabile ai fini del corretto svolgimento dell'attività.
I ristretti margini di autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione temporale, del lavoratore (da tutti ricordato sempre presente per l'intero arco della giornata presso l'impresa, in un arco temporale predefinito dalle 7 alle 19), depongono ulteriormente per una pregnante e stabile ingerenza sull'astratto margine di autonomia del collaboratore tale da rendere la giornata lavorativa di fatto eteroorganizzata.
La qualità della prestazione risulta anche in provata in punto di orario (individuato senza alcun margine di discrasia da tutti i testimoni) ed in punto di mansioni svolte. Sotto tale ultimo profilo, la testimonianza più dettagliata, in proposito, è quella di che ha individuato una serie Testimone_2 di attività (“si occupava dell'organizzazione della stamperia, dell'interazione con i clienti, aiutava i nuovi titolari nella gestione”) sicuramente inquadrabili nel 3° livello CCNL rivendicato (si veda mansionario allegato dalla ricorrente: “lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità delle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di
5 svolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi operazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato amministrativo che nell'ambito della propria attività abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle procedure e notevole pratica d'ufficio”).
Le contestazioni della resistente sulla quantificazione delle differenze retributive risultano generiche ed inidonee a porre dubbi sulla coerenza logica e matematica dei conteggi prodotti dal ricorrente, motivo per cui una CTU contabile è del tutto superflua ed i conteggi ben possono essere assunti alla base della decisione (si veda, con riferimento al principio per cui la mancata o generica contestazione dei conteggi rende l'accertamento definitivo, vincolando in tal senso il giudice, Cass., n.
563 del 2012 e successive conformi).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento della domanda del ricorrente.
Ad ogni modo, in applicazione del principio iura novit curia, anche ove si dovesse propendere per la qualificazione in termini di autonomia, il rapporto di lavoro risulta certamente ricondursi alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 81 del 2015, per i quali la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è applicabile ove la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente (cfr. in merito anche Cass.,
n. 1663 del 2020).
Pertanto, anche prescindendo dalla natura subordinata o meno del rapporto, dovrebbe comunque concludersi per per il riconoscimento nei confronti del ricorrente delle differenze retributive rivendicate, essendo evidenti i caratteri di personalità, continuatività ed eterorganizzazione dell'attività prestata dal sig. ei confronti dell'impresa resistente. CP_2
Diversamente, il criterio di ragione più liquida impone di dichiarare inammissibile (prima ancora di valutare un'eventuale estensione del contraddittorio nei confronti di enti previdenziali potenzialmente coinvolti) la domanda diretta alla regolarizzazione contributiva, in quanto del tutto genericamente svolta sia con riferimento alla natura, sia con riferimento agli enti precipui verso cui è indirizzata (arg. ex Cass., n. 23542 del 2015 e successive conformi, tra cui Cass., n. 5947 del 2018 e
Cass., n. 15676 del 2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa, tenuto conto della dichiarazione del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
6 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e l'impresa per il periodo di causa e condanna Parte_1 Controparte_1 parte resistente al pagamento della somma di €. 23.921,78, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €.
4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 13 novembre 2024 - il 12 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 223 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Elena Fioravanti;
Parte resistente
Oggetto: accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro – differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ➢ Dichiarata ed accertata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni operaio liv 3° CCNL Serigrafia e grafica comunicazione Artigiana dal 01.01.2021 al 14.01.2022, ➢ Dichiarato ed accertato lo svolgimento di orario straordinario e la mancata corresponsione di tutte le voci contrattuali previste dal
CCNL Serigrafia e grafica comunicazione Artigiana. ➢ Voglia conseguentemente condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa Controparte_2
1 a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma di Euro 23.921,78 a titolo di differenze retributive meglio quantificate in narrativa(o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell'art. 36
Cost.); oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
➢ Voglia conseguentemente condannare la (C.F. Controparte_2
)in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a pagare C.F._1 agli Istituti di assistenza e previdenza la complessiva somma che dovrà essere versata per l'omessa corresponsione dei contributi come per legge dovuti. ➢ Con vittoria di spese in distrazione al procuratore anticipante.
Resistente: 1) Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande;
2) In ipotesi ed in ogni caso respingere integramente le domande avanzate da parte ricorrente;
3) in ipotesi ulteriore, ridurre a giustizia le somme richieste da parte ricorrente;
4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premette di essere stato titolare della ditta e Parte_1 Controparte_2 di aver poi ceduto la proprietà al Sig. Deduce di aver prestato attività lavorativa, CP_2 dall'1.1.2021 al 14.1.2022, quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società, ma in forza di un fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, sostiene di aver svolto la mansione di operaio livello III del CCNL Serigrafia e grafica con orario di lavoro dalle 7:30 alle 18:30/19:00 dal lunedì al venerdì. Chiede, quindi, che sia accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo in questione, con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, che quantifica in euro 23.921,78 a titolo di mancata corresponsione delle voci contrattuali e di lavoro straordinario svolto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Chiede, infine, la condanna della società al pagamento dei contributivi previdenziali.
Si è costituita la società convenuta che contesta la ricostruzione dei fatti così come operata dal ricorrente. In particolare, rappresenta come il ricorrente si recasse in azienda al fine di controllare i materiali e i lavori eseguiti, al solo fine di consentire un più celere passaggio di consegne al nuovo titolare. Giustifica altresì la presenza in sede anche quale socio e amministratore della società
avente una sede presso gli stessi locali della società convenuta, di cui il Sig. Parte_2 CP_2 possedeva le chiavi. Contesta che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa di tipo subordinato, sottolineando la carenza assertiva anche sui compiti e le mansioni svolte dal ricorrente in virtù di tale asserito rapporto. Rappresenta, infine, che, in data 14.1.2022, il ha deciso di cessare il Parte_3 rapporto di collaborazione e di spostare la sede della società di sua titolarità. Contesta, infine, la genericità dei conteggi prodotti dal ricorrente, nonché la legittimazione passiva in ordine alla richiesta
2 di regolarizzazione contributiva. Chiede, quindi, che sia dichiarata l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande avanzate ovvero, in subordine, il rigetto delle domande.
La causa, istruita sia con lo sfogo della prova orale che con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa, mediante pubblicazione del dispositivo, con l'accoglimento della domanda del ricorrente volto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ed alla condanna alle relative differenze retributive.
Pare opportuno premettere che ciò che distingue un rapporto di lavoro subordinato - rispetto alle altre forme autonome o parasubordinate - è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si esplica, fra l'altro, nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo, è noto, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla modalità della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere sussunta sia in una forma autonoma che subordinata di collaborazione. Ulteriori elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione - assumono per tale valutazione natura sussidiaria e possono rilevarsi utili soprattutto qualora la distinzione non risulti agevole utilizzando il criterio primario.
Ciò premesso, la qualificazione compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, in quanto espressione della comune volontà dei contraenti, ma non assume carattere determinante, dovendosi guardare, piuttosto, al comportamento complessivo, anche posteriore, complessivamente tenuto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una volontà diversa.
La valutazione complessiva degli elementi probatori offerti conduce ad un giudizio di segno favorevole delle ragioni del ricorrente, onerato della prova al riguardo.
Dalla lettura del contratto di collaborazione sottoscritto si apprende che l'attività del ricorrente sarebbe consistita in: “la collaborazione nel controllo di materiali e del lavoro eseguito con esplicazione dell'attività sia all'interno dell'azienda, che all'esterno nei suoi rapporti con clienti /fornitori”, per un periodo dal 1.1.2021 al
3 31.3.2022, tacitamente rinnovabile. Il corrispettivo risulta stabilito in €. 6.000,00 e liquidato in 12 tranches di €. 500,00.
A fronte di tale regolamentazione (che già prevede la corresponsione dell'importo a titolo di corrispettivo in maniera del tutto scollegata dalle prestazioni del ricorrente, ma in misura fissa mensile), tutti i testimoni hanno riferito di una costante presenza del sig. resso l'impresa, CP_2 tutti i giorni della settimana ed in un orario prestabilito, interagendo con i nuovi titolari al fine di mostrare il funzionamento del lavoro, dai quali non prendeva, è vero, alcun tipo di indicazione o direttiva.
Questi, difatti, i passaggi significativi di ciascuna testimonianza:
- Masi: “Penso che si dovesse occupare di spiegare il lavoro ai nuovi entrati, avendo venduto la Tes_1 ditta (…). Non ho visto il ricorrente prendere ordini o direttive dal titolare (…). Io arrivavo molto tardi (9:30, di solito c'erano tutti ivi compreso il ricorrente, quindi non so a che ora arrivasse). Non ho avuto modo di notare a che ora uscisse. (…) Mi sembra di averlo visto tutti i giorni nella società nell'arco temporale di un anno per come mi richiede”;
- “in questo anno si occupava dell'organizzazione della stamperia, dell'interazione con i Testimone_2 clienti, aiutava i nuovi titolari nella gestione. Io non ho molti ricordi ma ora che mi chiede se il sig. ricevesse CP_2 delle direttive o delle istruzioni dal titolare o da ricordo che parlavano di lavoro, ma non so ricordare i Pt_4 relativi dettagli. Non so se in caso di assenza dovesse giustificarsi oppure chiedere permessi obbligatoriamente. Io entravo alle 9 e lo trovavo già; usciva con me o si intratteneva (le 19 oppure più tardi). Non ho visto se il sig. ricevesse delle specifiche indicazioni in merito all'orario da osservare. In questo periodo sicuramente l'ho CP_2 visto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con questo orario”;
- : “era consulente, spiegava il lavoro ai nuovi titolari, spiegando come andavano fatte le Testimone_3 stampe. Mi sembra che il ricorrente non prendesse ordini o direttive dal titolare o da Il sig. era Pt_4 CP_2 sempre lì, quindi non ha chiesto permessi da lavoro. Il sig. entrava alle 7 o 7:30 ed andava via alle 19. CP_2
Praticamente apriva lui. Questo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Non so perché osservasse questo orario di lavoro”;
- : “ entrava alle 7 ed usciva alle 19 dal lunedì al venerdì e dava dei consigli sulla Testimone_4 CP_2 stampa, come fare e come non fare. Insegnava il lavoro, anche al titolare Non ho visto di converso il titolare Pt_4 dare indicazioni o direttive al ricorrente ad esempio in merito all'orario. era sempre presente quindi non ho CP_2 avuto modo di vedere se e come giustificasse eventuali assenze o permessi”.
4 Dal tenore delle testimonianza si evince una stabile disponibilità, per un periodo di tempo apprezzabile (più di un anno), alle mutevoli esigenze della resistente, di per sé implicanti, proprio per la pervasività dell'attività, una condizione di assoggettamento riferibile alla previsione dell'art. 2094
c.c., che non è certamente suscettibile di mutare natura per il fatto che tale potere sia esercitato con direttive implicite, piuttosto che con ordini specifici, elementi che ben possono dipendente dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono e dalla natura dei processi produttivi. Soccorrono quindi criteri sussidiari del tutto univoci, quali la continuità della prestazione (il ricorrente ha trascorso praticamente un anno dal lunedì al venerdì a svolgere attività per l'impresa), la localizzazione della prestazione presso l'impresa, la rigidità dell'orario di lavoro osservato e la corresponsione di un corrispettivo in misura fissa mensile ed a prescindere già sotto il profilo astratto da qualsivoglia prestazione presso l'impresa.
Neppure è provato che il sig. volgesse altre attività sia per imprese diverse, che l'attività CP_2 di cui è legale rappresentante (che risulta essere nel diverso settore immobiliare). I testimoni hanno difatti individuato una costante e quotidiana attività di consulenza per il corretto funzionamento dell'impresa. Del resto, dal tenore delle testimonianze si evince la necessità dell'apporto del ricorrente per consentire ai nuovi imprenditori la conoscenza delle dinamiche dell'impresa e che, di fatto, rendevano la presenza indispensabile ai fini del corretto svolgimento dell'attività.
I ristretti margini di autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione temporale, del lavoratore (da tutti ricordato sempre presente per l'intero arco della giornata presso l'impresa, in un arco temporale predefinito dalle 7 alle 19), depongono ulteriormente per una pregnante e stabile ingerenza sull'astratto margine di autonomia del collaboratore tale da rendere la giornata lavorativa di fatto eteroorganizzata.
La qualità della prestazione risulta anche in provata in punto di orario (individuato senza alcun margine di discrasia da tutti i testimoni) ed in punto di mansioni svolte. Sotto tale ultimo profilo, la testimonianza più dettagliata, in proposito, è quella di che ha individuato una serie Testimone_2 di attività (“si occupava dell'organizzazione della stamperia, dell'interazione con i clienti, aiutava i nuovi titolari nella gestione”) sicuramente inquadrabili nel 3° livello CCNL rivendicato (si veda mansionario allegato dalla ricorrente: “lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità delle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di
5 svolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi operazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato amministrativo che nell'ambito della propria attività abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle procedure e notevole pratica d'ufficio”).
Le contestazioni della resistente sulla quantificazione delle differenze retributive risultano generiche ed inidonee a porre dubbi sulla coerenza logica e matematica dei conteggi prodotti dal ricorrente, motivo per cui una CTU contabile è del tutto superflua ed i conteggi ben possono essere assunti alla base della decisione (si veda, con riferimento al principio per cui la mancata o generica contestazione dei conteggi rende l'accertamento definitivo, vincolando in tal senso il giudice, Cass., n.
563 del 2012 e successive conformi).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento della domanda del ricorrente.
Ad ogni modo, in applicazione del principio iura novit curia, anche ove si dovesse propendere per la qualificazione in termini di autonomia, il rapporto di lavoro risulta certamente ricondursi alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 81 del 2015, per i quali la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è applicabile ove la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente (cfr. in merito anche Cass.,
n. 1663 del 2020).
Pertanto, anche prescindendo dalla natura subordinata o meno del rapporto, dovrebbe comunque concludersi per per il riconoscimento nei confronti del ricorrente delle differenze retributive rivendicate, essendo evidenti i caratteri di personalità, continuatività ed eterorganizzazione dell'attività prestata dal sig. ei confronti dell'impresa resistente. CP_2
Diversamente, il criterio di ragione più liquida impone di dichiarare inammissibile (prima ancora di valutare un'eventuale estensione del contraddittorio nei confronti di enti previdenziali potenzialmente coinvolti) la domanda diretta alla regolarizzazione contributiva, in quanto del tutto genericamente svolta sia con riferimento alla natura, sia con riferimento agli enti precipui verso cui è indirizzata (arg. ex Cass., n. 23542 del 2015 e successive conformi, tra cui Cass., n. 5947 del 2018 e
Cass., n. 15676 del 2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa, tenuto conto della dichiarazione del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
6 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e l'impresa per il periodo di causa e condanna Parte_1 Controparte_1 parte resistente al pagamento della somma di €. 23.921,78, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €.
4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 13 novembre 2024 - il 12 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
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