Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14640/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14640 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del p.t., , in persona del
[...] CP_4 Controparte_5
p.t., con l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli. CP_6
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 4.107,04 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Costituitesi con memoria difensiva, le parti convenute in epigrafe hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso.
All'udienza di discussione, il difensore attoreo, a rettifica di quanto indicato in ricorso, ha precisato che, quanto all'anno 2017-2018, i giorni di servizio sono n. 277 e i giorni di ferie maturati sono n. 22,92 + 3 per festività soppresse: pertanto, ha ridotto la domanda alla somma di euro 2.161,02.
***
1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
2. È pacifico che la parte attrice abbia lavorato quale docente mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, come da elenco che segue:
1
contratto dal 18.10.2018 al 30.06.2019, per n. 9 ore CP_5 di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Piero Della Francesca” di;
CP_5
- a.s. 2020/2021, contratto dal 12.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Piero Della Francesca” di San Donato Milanese (MI);
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei” di San Donato Milanese (MI).
3. Con il presente ricorso, la parte attrice ha quindi rivendicato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti.
4. Come osservato da questo Tribunale nella sentenza n. 7194/2023, le cui conclusioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in
Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il Supremo Collegio ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati
2 nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
*
2.2. Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. si duole di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione CP_7 delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
sostiene, conseguentemente, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”.
Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la
Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato
3 il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma
8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva)”.
5. In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato la parte attrice in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
6. Da qui il diritto attoreo alla corresponsione della somma richiesta in ricorso a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi dal dovuto al saldo.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici indicati in ricorso;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro CP_1
4.107,04, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, CP_1 che determina in complessivi euro 1.100,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori richiedenti ex art. 93 c.p.c.
Milano, 26.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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