Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Ferraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-/cont/a.d.c. del 14 maggio 2024, notificato il 4 marzo 2025, di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il titolo di soggiorno in possesso dello straniero, soggiornante di lungo periodo, è stato revocato a causa della sua ravvisata pericolosità sociale, desunta dal fatto che lo stesso ha tentato l’omicidio di quelli che erano i suoi due coinquilini, procurando loro gravi lesioni.
Per tale reato egli è stato assoggettato a un procedimento penale, sfociato nell’assoluzione per incapacità di intendere e volere.
Il ricorrente è, infatti, risultato affetto da un disturbo bipolare con sintomi psicotici che lo stesso, anche a causa dell’abuso di sostanze alcoliche – tornato in Italia dopo un lungo soggiorno in Pakistan in periodo Covid, durante il quale aveva sospeso la propria terapia farmacologica a causa di impossibilità nell'approvvigionamento del farmaco necessario - non è stato in grado di controllare.
All’assoluzione perché persona non imputabile, ha fatto seguito l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S. a decorrere dal 26 settembre 2022 e fino al 5 dicembre 2022, quando lo straniero è stato ammesso a godere del regime di libertà vigilata, che, con ordinanza del 14 febbraio 2024, è stata trasformata in misura di sicurezza definitiva. Gli esiti positivi della condizione di buon compenso di cui gode il ricorrente sono stati poi confermati dalla relazione del CSM del 25 novembre 2024.
In ragione di tutto ciò, il diniego di un titolo di soggiorno sarebbe, secondo quanto dedotto in ricorso, privo di adeguata motivazione per la mancanza di una valutazione di pericolosità in concreto ed attuale e adottato in violazione dell’art. 9 comma 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, non essendo stata valutata la possibilità della concessione di un titolo a tempo determinato.
Più precisamente, il Questore ha ritenuto che, data l’inespellibilità del ricorrente dovuta al suo assoggettamento a misura di sicurezza, “le valutazioni sull'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno potranno essere effettuate all'atto delle sue dimissioni previa istanza” (così il decreto impugnato, a pag. 3).
Ciò, secondo quanto sostenuto nel ricorso, sarebbe, però, lesivo della sua possibilità di recupero e inserimento sociale, legata a quella di continuare la propria attività lavorativa.
Il ricorso, così articolato, non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Come già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 263 del 2025, il diniego di rilascio di un titolo di soggiorno “rafforzato” - che, per i suoi effetti particolarmente favorevoli, non può negarsi avere un carattere, sia pur latamente, premiale - “impone, specie in sede di rilascio, un attento bilanciamento dei valori in gioco, non potendosi ammettere il riconoscimento di un titolo di soggiorno, quale quello in esame, ad uno straniero che si renda colpevole di fatti profondamente incidenti su valori fondamentali tutelati dalla Costituzione quali diritti inviolabili della persona”.
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione al mantenimento del titolo, tant’è che la previsione normativa dell’aggiornamento decennale ha come scopo principale quello di verificare la permanenza dei presupposti per il mantenimento del titolo e, in particolare, dell’assenza della pericolosità sociale che potrebbe legittimarne la revoca.
Attesa la natura “premiale” del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. CGA, sentenza n. 424/2014), il suo mantenimento è stato, nel caso di specie, legittimamente ritenuto non compatibile con la condanna per un reato tanto grave quale il tentato omicidio.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha, dunque, ampiamente argomentato in ordine alle ragioni della revoca del titolo “premiale” posseduto, con la conseguenza che il provvedimento appare immune dai vizi di carenza di presupposti e motivazione dedotti (in particolare considerato il rischio che vi possa essere una nuova interruzione nell’assunzione dei farmaci, con conseguente riemergere del disturbo bipolare che rende pericoloso lo straniero).
Quanto all’applicazione del comma 9 dell’art. 9 del T.U. sull’immigrazione, il Collegio ritiene che, constatata l’inespellibilità dell’odierno ricorrente, che è obbligato a permanere sul territorio italiano per completare il percorso previsto dall’assoggettamento alla misura di sicurezza, la Questura abbia legittimamente subordinato la valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno (in particolare con riferimento all’essenza di pericolosità sociale) all’esito del percorso di riabilitazione intrapreso in forza della misura di sicurezza cui lo straniero è stato assoggettato.
Risulta, dunque, allo stato infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui egli sarebbe privo di un titolo legittimante la sua permanenza in Italia, dal momento che lo stesso è obbligato a rimanere sul territorio nazionale, a seguire il programma terapeutico per lo stesso previsto e ad espletare l’attività lavorativa prescritta ed autorizzata in sede di ammissione alla libertà vigilata (cfr. le ordinanze adottate dal giudice di sorveglianza).
All’approssimarsi del termine del percorso terapeutico il ricorrente potrà, quindi, avere titolo a richiedere quella valutazione sulla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno a tempo determinato che l’Autorità si è legittimamente riservata di esercitare in un momento in cui si concretizzerà la necessità di disporre di un titolo di soggiorno (il quale sarebbe oggi del tutto inutile e sovrabbondante) e, prima ancora, sarà possibile verificare i risultati ottenuti in termini di superamento della pericolosità sociale.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.