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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/07/2024, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Wanda Romanò Presidente rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
Dott. Liberato Faccenda Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.07.2024, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste ivi formulate;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1476 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Garofalo
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(nato a [...] il [...]) (contumaci);
[...]
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato in data 22.03.2024 Parte_2 ha chiesto la modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Catanzaro nel capo n.2 della sentenza n. 2001/2019 resa in data 4.11.2019 e confermata in parte qua dalla
Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 838 del 2021con la quale, definitivamente pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal con in data 27.07.1986, si determinava nella Pt_2 Controparte_1 misura di € 800,00 mensili il contributo da parte del padre al mantenimento del figlio
. Nell'odierno giudizio è stata chiesta la revoca della predetta disposizione, CP_2 avuto riguardo alle condizioni personali del figlio , ormai trentenne e laureato, CP_2 nonché alla propria condizione reddituale- patrimoniale, aggravata anche dal mantenimento di altri tre figli minori, avuti fuori dal matrimonio.
e , benché ritualmente citati ai sensi dell'art. 140 Controparte_1 CP_3
c.p.c., non si sono costituiti in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Ed invero, in primo luogo deve essere evidenziato che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dal Collegio, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass. 5088/2018; Cass.
12952/2016). Di conseguenza, deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento del fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. 18785/2021). In tale prospettiva si osserva che è ormai un uomo adulto di trent'anni CP_3 che nell'anno 2017 ha conseguito la c.d. laurea breve in Scienze e Tecnologie delle produzioni animali presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, nonchè la laurea magistrale in Biosicurezza e Qualità degli alimenti presso l'Università di Pisa nel
2023.
Ebbene, al riguardo è importante richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2258/2024, correttamente invocato da parte ricorrente, secondo cui il figlio trentenne, laureato e adulto, non ha più diritto al mantenimento da parte del genitore separato, rappresentando questa età un punto di riferimento importante nella definizione dei doveri dei genitori separati nei confronti dei figli adulti.
Peraltro, nel caso di specie appare ragionevole supporre che possa aver CP_3 trovato un'occupazione, considerato il particolare titolo di laurea conseguito, circostanza rispetto alla quale non sono stati offerti diretti elementi di prova da parte del ricorrente, avendo allegato come inesistenti i rapporti con il figlio;
nè quest'ultimo si è costituito in giudizio per offrire una diversa rappresentazione dei fatti.
Tanto premesso, superflua essendo ogni ulteriore considerazione, può essere revocato l'assegno di mantenimento da parte di nei confronti di , Parte_2 CP_3
a decorrere, per equità, dalla data del primo mese successivo alla presente decisione.
Considerata la natura delle questioni trattate, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto da e, per Parte_2
l'effetto, a modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Catanzaro nel capo n.2 della sentenza n. 2001/2019 resa in data 4.11.2019 e confermata in parte qua dalla
Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 838 del 2021, revoca l'assegno di mantenimento da parte di nei confronti di a decorrere Parte_2 CP_3 dalla data del primo mese successivo alla presente decisione;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 3.07.2024 della Prima Sezione
Civile. Il Presidente est.
Dott.ssa Wanda Romanò
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Wanda Romanò Presidente rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
Dott. Liberato Faccenda Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.07.2024, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste ivi formulate;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1476 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Garofalo
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(nato a [...] il [...]) (contumaci);
[...]
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato in data 22.03.2024 Parte_2 ha chiesto la modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Catanzaro nel capo n.2 della sentenza n. 2001/2019 resa in data 4.11.2019 e confermata in parte qua dalla
Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 838 del 2021con la quale, definitivamente pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal con in data 27.07.1986, si determinava nella Pt_2 Controparte_1 misura di € 800,00 mensili il contributo da parte del padre al mantenimento del figlio
. Nell'odierno giudizio è stata chiesta la revoca della predetta disposizione, CP_2 avuto riguardo alle condizioni personali del figlio , ormai trentenne e laureato, CP_2 nonché alla propria condizione reddituale- patrimoniale, aggravata anche dal mantenimento di altri tre figli minori, avuti fuori dal matrimonio.
e , benché ritualmente citati ai sensi dell'art. 140 Controparte_1 CP_3
c.p.c., non si sono costituiti in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Ed invero, in primo luogo deve essere evidenziato che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dal Collegio, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass. 5088/2018; Cass.
12952/2016). Di conseguenza, deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento del fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. 18785/2021). In tale prospettiva si osserva che è ormai un uomo adulto di trent'anni CP_3 che nell'anno 2017 ha conseguito la c.d. laurea breve in Scienze e Tecnologie delle produzioni animali presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, nonchè la laurea magistrale in Biosicurezza e Qualità degli alimenti presso l'Università di Pisa nel
2023.
Ebbene, al riguardo è importante richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2258/2024, correttamente invocato da parte ricorrente, secondo cui il figlio trentenne, laureato e adulto, non ha più diritto al mantenimento da parte del genitore separato, rappresentando questa età un punto di riferimento importante nella definizione dei doveri dei genitori separati nei confronti dei figli adulti.
Peraltro, nel caso di specie appare ragionevole supporre che possa aver CP_3 trovato un'occupazione, considerato il particolare titolo di laurea conseguito, circostanza rispetto alla quale non sono stati offerti diretti elementi di prova da parte del ricorrente, avendo allegato come inesistenti i rapporti con il figlio;
nè quest'ultimo si è costituito in giudizio per offrire una diversa rappresentazione dei fatti.
Tanto premesso, superflua essendo ogni ulteriore considerazione, può essere revocato l'assegno di mantenimento da parte di nei confronti di , Parte_2 CP_3
a decorrere, per equità, dalla data del primo mese successivo alla presente decisione.
Considerata la natura delle questioni trattate, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto da e, per Parte_2
l'effetto, a modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Catanzaro nel capo n.2 della sentenza n. 2001/2019 resa in data 4.11.2019 e confermata in parte qua dalla
Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 838 del 2021, revoca l'assegno di mantenimento da parte di nei confronti di a decorrere Parte_2 CP_3 dalla data del primo mese successivo alla presente decisione;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 3.07.2024 della Prima Sezione
Civile. Il Presidente est.
Dott.ssa Wanda Romanò