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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 1018/2024
Oggi 25.3.2025 h.11,05 dianzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi gli attori personalmente con l'avvFrigerio, l'avv Maienza e la dott. per la pratica forense CP_1
L'avv Maria Chiara Brunetti per IG
L'avv Frigerio evidenzia che il direttore dei lavori era comunque responsabile anche per gli impianti e doveva comunque coordinare anche il progettista
L'avv Maienza precisa che l'ing era direttore lavori per gli CP_2
impianti ed efficientamento energetico e vi era allineamento con gli attori;
la mancanza di alcuni elaborati non era dovuta e non vi è corrispondenza con i vizi e difetti evidenziati.
L'avv Brunetti conclude contestando la responsabilità dell'Arch. CP_3
e comunque non per le nuove opere.
A questo punto il giudice pronuncia sentenza come di seguito a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dandone lettura ex art 281 sexies cpc
Nella causa tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
Con gli Avv.ti Emanuela Frigerio e Claudia Bellotti
Contro
(C.F. - p. iva , Controparte_4 P.IVA_1
Con gli Avv.ti Edoardo Colzani e Maria Valentina Miceli rinuncianti al mandato
E
Architetto (C.F. ), Controparte_5 C.F._5 con l'avv Anna Maienza
(C.F. - p. iva , Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
Con gli Avv. Giovanni Bottazzoli (C.F. ) e Mariachiara Brunetti C.F._6
(C.F. ) C.F._7
Conclusioni delle parti
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
pag. 2/20 Voglia l'Ill.mo Tribunale:
A) dichiarare risolto il contratto di appalto dell'11.10.2021 concluso con la resistente
, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile Controparte_7
bifamiliare sito in Lentate sul Seveso (MB), via Emilia n. 13, da eseguirsi con gli incentivi fiscali, per grave inadempimento dell'appaltatrice stessa Controparte_7
consistente nel non avere portato a compimento i lavori entro il termine fissato del
[...]
31.12.2021, e comunque entro la proroga del 29.05.2022, e nei vizi delle opere eseguite
B) condannare i resistenti e arch. , in Controparte_7 Controparte_5
via solidale e pro quota tra loro, al risarcimento dei danni provocati dal grave inadempimento contrattuale, mediante pagamento della somma di € 113.191,33, oltre
Iva (pari al valore dei lavori appaltati e non eseguiti), oltre ad € 31.617,36, oltre Iva
(pari al costo per eliminare i vizi e difetti delle opere eseguite) o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia
C) condannare la convenuta alla restituzione al sig. Controparte_7
della somma di € 20.000,00 dallo stesso versata a titolo di Parte_1
finanziamento a , come da scrittura in data 10.05.2022, oltre Controparte_7 ad interessi legali dal'11.05.2023 al saldo
D) condannare i resistenti e l'arch. , in Controparte_7 Controparte_5
via solidale e pro quota tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali provocati dall'inadempimento contrattuale, da quantificarsi in via equitativa, e dei danni per la riduzione e/o perdita delle agevolazioni fiscali, quantomeno nella misura percentuale
“minima” delle detrazioni spettanti, pari al 50% con riferimento al valore delle opere stesse non completate, ovvero in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o da determinarsi in via equitativa
E) tutte le somme liquidate andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal verificarsi del danno (proroga della fine lavori: 29.05.2022) al saldo
F) condannare i resistenti in via solidale tra loro a rifondere ai ricorrenti le spese di
CTU, pari ad € 13.405,68, come da fatture n. 75 del 18.07.2023 e n. Parte_5
111 e 112 del 19.12.2023, oltre interessi dalla data delle fatture al saldo;
G) In ogni caso con vittoria di spese di lite oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 %, CPA e
IVA come per legge, sia della fase di ATP che per il presente giudizio di merito;
pag. 3/20 Per l'Architetto : Controparte_5
Voglia l'Ill. Tribunale:
In via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa del terzo, la società Assicurativa
per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Controparte_6
Piazza Vetra, 17 al fine di manlevare l'arch. da ogni e Controparte_5 qualsivoglia responsabilità possa essere ascritta all'odierno resistente
Nel merito:
- accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Architetto CP_3
in ordine al mancato o inesatto adempimento del contratto di appalto per cui è causa, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e respingere altresì la richiesta del rimborso delle spese per la CTU espletata nel giudizio di ATP RG. 4429/2023 del Tribunale di Monza.
- accertata e dichiarata la estraneità e carenza di responsabilità dell'Architetto CP_3
in ordine alle pratiche relative alla cessione del credito da parte della impresa appaltatrice ovvero dello sconto in fattura per ottenere bonus fiscali, respingere tutte le domande svolte dai ricorrenti con riguardo a pretesi danni non patrimoniali provocati dall'inadempimento contrattuale e per la eventuale perdita e/o riduzione delle agevolazioni fiscali
- respingere la domanda di rifusione ai ricorrenti delle spese per il giudizio di ATP RG.
4429/2023 del Tribunale di Monza;
- respingere ogni domanda formulata dai ricorrenti
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di alcuna o delle domande avversarie, dichiarare la società Assicurativa Controparte_6 per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia, tenuta a manlevare l'architetto da qualsiasi obbligazione anche risarcitoria cui eventualmente lo CP_3
stesso sia condannato in favore dei ricorrenti
- condannare i ricorrenti a rifondere all'architetto le spese e compensi relativi CP_3
al procedimento di A.T.P. RG. 4429/2023 del Tribunale di Monza, oltre rimborso per spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
pag. 4/20 - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso per spese forfettarie del 15%,
IVA e CPA per il presente procedimento;
Per Controparte_6
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c.
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del convenuto in virtù della polizza prodotte quali documenti 1 e 2 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art
1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c. per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta rispettivamente dalla parte convenuta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art
1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
I Signori e e Pt_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
hanno adito il Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto di appalto dell'11.10.2021 commissionato ad Controparte_8
pag. 5/20 dell'immobile di proprietà sito a Lentate sul Seveso stante l'inadempimento grave di
Cont per non aver concluso i lavori, oltre che per vizi e difetti delle opere effettuate, e la condanna in solido al direttore dei lavori arch. , al risarcimento Controparte_5
dei danni alla luce delle risultanze di una consulenza svolta in sede di A.T.P.
Davano atto in particolare i ricorrenti che per la ristrutturazione dell'immobile - come da computo metrico allegato- avevano corrisposto all'impresa , nel periodo tra il
02.11.2021 e il 02.02.2022, l'importo complessivo di € 120.719,06, in anticipo rispetto agli stati di avanzamento ed in eccesso rispetto a quanto contrattualmente previsto: su un importo complessivamente pattuito a corpo di euro 330.000,00 iva inclusa €
110.000,00, iva inclusa, erano da versarsi a carico dei committenti e la rimanente parte prevista a favore dell'impresa mediante l'opzione “di sconto sul corrispettivo dovuto”
Dall'esame del cassetto fiscale dei Signori in ordine agli incentivi fiscali, i Parte_3
crediti riguardanti le fatture pagate apparivano ceduti, come peraltro riconosciuto anche da controparte che tuttavia , palesando difficoltà finanziarie nel completamento delle opere, aveva dapprima ottenuto dal Sig. un prestito personale di Parte_1
€ 20.000,00 previo impegno ad ultimare i lavori entro e non oltre il 29.05.2022, senza poi tuttavia procedere alla definizione del cantiere.
Dal canto loro gli attori , scaduti i contratti di locazione degli immobili precedentemente abitati, erano costretti ad entrare nelle nuove abitazioni così patendo disagi e lamentando danni , anche morali, conseguenti al mancato collegamento dell'impianto di riscaldamento e rifacimento del tetto (che implicava lo smaltimento dell'amianto sulla copertura) .
Lamentavano in definitiva oltre ai difetti accertati in CTU ed al mancato completamento dell'opera il rifiuto di controparte nell'aderire ad una soluzione conciliativa volta a recuperare il credito fiscale ceduto a fronte dei lavori non terminati : proposta il cui rifiuto privava i ricorrenti delle risorse finanziarie per completare le opere e ripristinarne i difetti (circa € 145.000,00)
Si è costituito l'architetto , contestando nel merito le pretese Controparte_5
avversarie e qualsivoglia tipo di responsabilità affermata dal CTU in qualità di direttore lavori e progettista delle opere architettoniche, mentre per la parte riguardante l'impiantistica e le opere di efficientamento energetico ogni suo intervento era stato sin pag. 6/20 dal principio escluso .
Quanto ai lavori ( per € 220.000,00 ) da corrispondersi con la cessione del credito o lo sconto in fattura - si protestava estraneo alle relative vicende , dando atto che l'impresa aveva incontrato difficoltà a portare a termine l'iter trovandosi in crisi di liquidità , ma che comunque la decisone di prorogare il termine era frutto di un accordo tra committenti ed impresa . Sottolineava in ogni caso di aver sempre cercato di sollecitare il completamento dei lavori necessari all'abitabilità invernale ed a trovare una soluzione conciliativa fra le parti financo invitando ad individuare un'impresa alternativa. In ogni caso chiedeva di essere manlevato dalla propria assicurazione.
Su chiamata dello si costituiva dunque contestando , CP_3 Controparte_6 quanto all'operatività della polizza che in essa erano previste condizioni (a titolo esemplificativo l'obbligo di notiziare la compagnia, all'atto della stipula, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla CO di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza) la cui violazione, ove fosse accertata in corso di causa avrebbe comportato l'inoperatività.
In ogni caso escludeva la copertura per restituzioni di compensi e spese di lite in assenza di esplicita autorizzazione della CO , il tutto nei limiti di massimale
In ultimo, si costituiva, tardivamente, , opponendosi alle Controparte_4
richieste avversarie , in considerazione di quanto alla stessa ancora dovuto per i lavori realmente effettuati ( e pari ad euro 210.034,08 ) stante altresì la genericità dei danni, anche morali, lamentati dagli attori.
Evidenziava la mancata collaborazione dei committenti e che i ritardi nell'ultimazione dei lavori erano imputabili a ritardi nei pagamenti e a problematiche insorte nella cessione del credito ( come da mail del 16.12.2022) giacchè pur essendo stato regolarmente caricato il credito di imposta sul cassetto fiscale, nessuna banca/ufficio postale aveva “aperto”, ponendola in difficoltà.
In ogni caso il cantiere era ancora aperto , gli immobili non abitabili ed applicabile l'art. 8 del contratto secondo cui “se i lavori devono essere sospesi per cause di forza maggiore, condizioni atmosferiche, provvedimenti dell'autorità pubblica…comunque pag. 7/20 per motivi non imputabili all'Appaltatore o ai committenti, l'Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa al fine di consentire comunque la conclusione entro il termine necessario previsto dalla normativa per poter usufruire delle agevolazioni fiscali”.
---000---
Nel corso del giudizio veniva acquisito il fascicolo dell'ATP e , inutile il tentativo di conciliazione era emessa ordinanza ex art 186 ter cpc a carico dell'impresa. Quindi la Cont difesa di rinunciava al mandato abbandonando sostanzialmente il giudizio e , disposto ordine di esibizione del cassetto fiscale dell'impresa, la causa era rimessa in Cont decisione in assenza delle conclusioni di
2.I principi di diritto e la normativa speciale applicabile
Così sommariamente riassunti i termini della controversia e venendo alla verifica dei presupposti per la risoluzione contrattuale chiesta dagli attori, secondo le regole generali e premessa la necessità ,come noto, di un inadempimento grave ex art 1455 c.c., in tema di risoluzione del contratto di appalto di opere non completate – secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione -, trova applicazione la regola generale, dettata dall'articolo 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicche', pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilita' dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum” . Ma (da ultimo v. Cass.
22065/2022 e Cass. 4225/2022 ed. anche Cass. 6181/2011), la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi “abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere gia' effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato”)” (in senso conforme, Cass. 21/06/2013, n. 15705;
Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass. 30/06/2015, n. 13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova in merito ( Cfr Cass. n. 26566 del 30 settembre 2021,)“Vale l' affermazione secondo cui, in tema di garanzia per vizi pag. 8/20 dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14584).
Salvo però spettare al danneggiato, nella responsabilità contrattuale non diversamente da quella aquiliana, la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto – e quindi all'inadempimento – del debitore.
In proposito allora e quanto alla domanda risarcitoria avanzata , nella fattispecie, per la perdita dei benefici fiscali e della possibilità di ristrutturare senza ulteriori oneri l'immobile , va osservato in generale che la “chance” è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di “chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (Cass. sent. n. 24050/2023)
Ciò premesso, giova evidenziare che in materia di superbonus, secondo parte della giurisprudenza la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno, essendo il committente onerato della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, nonché circa il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese ( così Tribunale Padova, sent. n. 2266/2023; Tribunale Perugia sent. n. 1478/2024; Tribunale di Venezia n.
706/2024 , Tribunale Monza sent 2925 del 30.11.2024 e Tribunale Lodi sent.776 del
25.11.2024).
pag. 9/20 Altra meno rigorosa giurisprudenza viceversa, sul presupposto che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato ma nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato
(sia pure per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore), ritiene viceversa che a fronte di detto inadempimento la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata;
e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell'appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l'appaltatore avesse ultimato tempestivamente i lavori consentendo al committente la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale ( Cfr Tribunale Roma sent.2743 del 13.2.2024 e Tribunale
Monza set.622 del 20.2.2024 sul presupposto che una volta inoltrata la pratica per lo sconto in fattura o la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate non è più possibile godere di altri benefici sul medesimo immobile). E ciò salvo poi la valutazione , ai fini della percentuale di responsabilità , di ulteriori elementi, quali il concorso colposo del creditore per non essersi rivolto ad altri ovvero la mancata dimostrazione delle sussistenza dei requisiti per usufruire di altri bonus ( per il godimento di risparmi fiscali al 50 o 65%: Cfr ancora Tribunale Roma sent. 2743 cit.)
Venendo poi allo specifico beneficio fiscale in contesa , la cessione del credito di imposta è stata introdotta dal legislatore all'indomani della pandemia con d.l. n.
34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, denominato Decreto Rilancio e l'art. 121 del
Decreto Rilancio ha previsto per il committente dei lavori ricadenti nell'agevolazione fiscale, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative:
1) l'opzione per un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, co. 1, lett. a) del Decreto Rilancio); 2) l'opzione per la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché l'impresa appaltatrice (art. 121, co. 1, lett. b) del decreto Rilancio.) .La cessione del credito in particolare apriva ad un mercato del trasferimento del credito di imposta che consentiva pag. 10/20 di monetizzarlo per ottenere liquidità o di cederlo ad intermediari finanziari, a banche ed anche all'impresa appaltatrice con un duplice vantaggio per l'impresa , ovverosia quello di una maggior competitività con la possibilità di acquisire un maggior numero di commesse (e quindi di conseguire un maggior utile d'impresa) rispetto al passato e quello di poter ottenere pronta liquidità nel mercato.
Per effetto della cessione del credito di imposta dunque il diritto alla detrazione (verso lo Stato), una volta trasformato per legge in credito di imposta suscettibile di vicende circolatorie, diviene un bene giuridico a sé stante ed è soggetto alla normativa imposta dagli artt. 1260 e ss. c.c. ed eterodeterminata in parte dalla normativa dei bonus fiscali.
Tuttavia successive modifiche hanno progressivamente eroso il campo applicativo degli originari benefici e di fatto bloccato l'acquisto dei crediti fiscali da parte degli istituti bancari: in particolare il d.l. n. 4/2022, denominato Decreto Sostegni-ter, convertito nella l. n. 25/2022 del 28 marzo 2022, ( che ha inibito ai cessionari dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 cit. di cedere a loro volta i medesimi crediti ) , il d.l. n.
11/2023, convertito nella l. n. 38/2023, che dal 17 febbraio 2023 (con il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di imposta) ed il d.l. n. 39/2024, cosiddetto Decreto Cessioni o Salva Spese o
Decreto Superbonus 2024, convertito nella l. n. 67/2024 (, che ha eliminato ulteriori facoltà legate allo sconto in fattura e alla cessione del credito ed ha limitato finanche l'utilizzo diretto dell'agevolazione fiscale da parte del titolare).
E così , alla luce di tale evoluzione normativa e di un “.. mutamento imprevedibile e radicale “ e tale da rendere fatto notorio la crisi di liquidità delle imprese appaltatrici, si segnala un'ultima giurisprudenza che ha ritenuto incolpevole l'inadempimento dell'impresa “.. essendo divenuta la cessione del credito d'imposta impraticabile per cause non imputabili alla stessa “ seppure a determinate condizioni : la manifestata volontà di eseguire le prestazioni dovute previa corresponsione del pagamento del prezzo ovvero la previsione contrattuale che in caso di impossibilità di accedere ai pag. 11/20 benefici si sarebbe proceduto per le vie ordinarie ( Cfr in tal senso Tribunale Napoli
n.4131 del 7.10.2024)
3.La ricostruzione dei fatti e la risoluzione contrattuale
Venendo ora al caso di specie, non contestato e comunque acclarato dal CTU che si verte in ipotesi in cui l'appaltatore non ha portato a termine l'opera , restando dunque applicabile nei suoi confronti la disciplina generale in materia di inadempimento anche con riferimento ai vizi e difetti (Cass. 10255/1998; Cass. 11950/1990), si ritiene che
Cont l'inadempimento di sia da reputarsi “grave” .
Sono in ogni caso documentati dall'elaborato peritale i vizi e difetti per euro 31.617,36 Cont
, sebbene per gli attori ne fosse sufficiente l'allegazione, ed non abbia fornito prova liberatoria in proposito né sostanzialmente mosso specifiche contestazioni in sede di ATP ( si deve anzi richiamare il verbale di sopralluogo del 4 aprile 2023 in cui quegli stessi vizi erano riconosciuti alla presenza dei legali) .
In sintesi dunque il perito ha in primo luogo evidenziato l'anomalia della nomina e Cont pagamento del direttore dei lavori da parte di , oltre alle carenze del computo metrico ( senza indicazione di prezzi unitari e delle opere impiantistiche , senza previsione ed emissione di SAL e senza la realizzazione di elaborati grafici esecutivi ) .
In ordine all'entità dei lavori non realizzati poi , specificate le relative lavorazioni nell'allegato 4 , ne ha determinato l'importo - pur con le difficoltà generate dal computo metrico -, in euro 113.191,33 a fronte di lavorazioni eseguite invece per euro
210.034,08 (cfr p.13 relazione)
Ha infine e come già precisato rilevato vizi e difetti di costruzione imputabili all'impresa nella misura di euro 31.617,36 oltre IVA ( come da allegato 7) pari ai costi per l'eliminazione e ravvisato una percentuale di corresponsabilità in merito del
Direttore dei lavori pari al 25% .
Tali conclusioni in quanto frutto di un'analisi approfondita, coerente e non contraddittoria , oltre che non sostanzialmente contestate dai CT di parte , possono essere recepite.
Ciò premesso e venendo dunque alla valutazione del principale elemento di inadempimento e danno allegato nei confronti dell'impresa , e cioè il ritardo e mancato pag. 12/20 completamento delle opere che ha generato la perdita dei benefici fiscali, si osserva in fatto che sebbene non fosse contrattualmente previsto un termine iniziale ma solo quello finale del 31.12.2021 i pagamenti all'impresa erano completati già il 2.2.2022 .
Viceversa ancora in data 10/05/2022 riceveva da il Controparte_7 Parte_3 prestito di € 20.000,00 e si impegnava ad ultimare i lavori entro e non oltre il successivo 29.05.2022, assumendosi i costi di un eventuale ritardo : obbligazione questa mai rispettata ad eccezione della posa di alcuni serramenti ( doc. a sub 6).
Cont Un'ulteriore diffida di terminare le opere intimata ad il 20.12.2022 rimaneva senza esito.
Veniva poi effettuato il sopralluogo congiunto del 04.04.2023 con riconoscimento dei
Cont vizi e l'impegno di a verbale circa “la disponibilità alla sistemazione dopo il ricevimento del verbale”, impegno ancora una volta disatteso così come le successive intimazioni del DL del 09.05.2023 e del 31.05.2023 sino alla risoluzione dell'8.6.2023 .
In definitiva dalla documentazione in atti emerge una palese violazione del termine contrattuale per la consegna, anche a fronte di una generosa tolleranza da parte dei committenti, che ha determinato la perdita dei benefici fiscali per le opere non terminate.
Cont Nè al proposito può aderirsi alla contestazione di per cui il cantiere sarebbe tuttora sospeso ex art 8 del contratto. Detta disposizione ha riguardo ad ipotesi del tutto differenti da quella allegata dall'impresa ( la crisi di liquidità dovuta alla “stretta” sulle cessioni dei crediti fiscali) mentre la fruizione dei benefici fiscali ne costituisce piuttosto la finalità.
Cont Si osserva semmai che l'impossibilità di monetizzare i crediti fiscali è allegata da solo genericamente (con la mail del 16.12.2022 ) mentre risulta che:
- i lavori sono iniziati , e dovevano terminare , parecchi mesi prima degli interventi
Cont normativi restrittivi del 2022 e 2023 ed in ogni caso in più occasioni ha ingenerato affidamento nei committenti circa la conclusione delle opere posticipandone la data;
- gli accertamenti presso Agenzia delle entrate hanno comprovato che le cessioni per
Cont euro 220.000 euro erano state accettate ed ne aveva già in parte fruito;
Cont
-la stessa aveva in sede conciliativa rifiutato la restituzione dei crediti fiscali dimostrando così come intendesse valersene ancora.
pag. 13/20 Non sussistono dunque , alla luce di tali circostanze e ad avviso di chi scrive, elementi
Cont per sostenere un inadempimento incolpevole di quale disegnato da una parte della giurisprudenza più sopra richiamata, e la risoluzione va pronunciata per fatto e colpa della convenuta.
La relativa pretesa di pagamento dei lavori effettivamente realizzati ( peraltro non svolta in via riconvenzionale stante la tardività della costituzione) è del resto infondata avendo i committenti corrisposto quanto contrattualmente dovuto e, in difetto di una clausola di salvaguardia in tal senso inserita nel contratto od anche solo allegata come
Cont presupposta ovvero di una chiara prova dell'incidenza del factum principis , era tenuta a completare la prestazione.
.
4.Il risarcimento del danno
L'onere della prova del danno e della riconducibilità al contraente inadempiente è,, nei contratti a prestazioni corrispettive , a carico della parte adempiente che lo reclama e nella specie risulta certamente provato quanto ai vizi e difetti, che del resto le parti hanno riconosciuto fin dal verbale del 4 aprile 2023 .
Spetta pertanto agli attori a tale titolo la somma di euro 31.617,36 oltre IVA ed MH va condannata al relativo pagamento , salvo quanto si dirà in ordine alla compartecipazione del direttore dei lavori.
Non è invece dovuta agli attori la somma di € 113.191,33, oltre Iva (pari al valore dei lavori appaltati e non eseguiti) posto che la stessa veniva pagata mediante cessione del credito : dunque non può formare oggetto di un'obbligazione restitutoria e/o risarcitoria in favore del committente – il quale non ha mai sostenuto tale esborso – bensì eventualmente in favore dell'erario qualora l'amministrazione statale abbia provveduto a pagamenti per il relativo bonus.
Pertanto, va disposta la trasmissione a cura della cancelleria di copia della presente sentenza, Cont all'Agenzia delle Entrate di Monza - nel cui circondario ha sede la – per le eventuali determinazioni in ordine al recupero che si rendesse giustificato ( Cfr sul punto Tribunale
Milano sent.. 7343 del 23.7.2024 cit.)
pag. 14/20 Venendo alle ulteriori voci di danno, effettivamente insufficienti sono gli elementi a suffragio dei danni non patrimoniali , morali ed alla salute anche per il mancato “pieno” godimento dell'abitazione: i certificati medici allegati non sono in tal senso minimamente indicativi mentre un danno in re ipsa nel nostro ordinamento non è comunque ipotizzabile.
Cont Quanto alla perdita della possibilità di usufruire dei benefici fiscali come già precisato ha protratto i termini per la conclusione delle opere a data in cui già erano intervenute le restrizioni normative in materia di cessione del credito , giungendo anche ad ottenere un prestito dai committenti: ha così ostacolato anche il reperimento di un'impresa alternativa mentre il rifiuto di restituire i crediti non utilizzati ha impedito ai committenti di procedere per quei lavori e sull'immobile attraverso altra impresa ed usufruendo di quei benefici fiscali
.
In altre parole ed alla luce degli orientamenti più sopra richiamati , da un lato è pienamente dimostrata l'esistenza della “ chance” di conseguire il beneficio ( che è stato accettato ed in parte usufruito dall'appaltatrice) , e per altro verso risulta che per causa di MH , la parte attrice non ha trovato in tempo utile un'altra impresa per avvalersi di quel beneficio fiscale.
Ne consegue che, allo stato, le parti committenti, dovendo appaltare a terzi le opere non eseguite , potranno solo più avvalersi degli ordinari benefici fiscali, avendo dunque diritto alla differenza rispetto al credito ex art 121 Decreto Rilancio non più utilizzabile: dunque alla somma quantificata in domanda nella misura percentuale “minima” delle detrazioni spettanti, pari al 50% delle opere non completate e da realizzare( euro 113.191,33).
A tal proposito occorre tuttavia osservare come , sotto un profilo di quantificazione del danno, sia possibile ravvisare un concorso di colpa dei committenti -, quanto meno nell'attendere sino al giugno 2023 per rivolgersi all'autorità giudiziaria ( e ottenere anche l'annullamento della cessione , quale effetto della risoluzione , onde evitare future attività di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle entrate: il provvedimento di annullamento sebbene qui non richiesto deve ritenersi implicito nella risoluzione che rende la cessione inesistente).
pag. 15/20 Dunque il risarcimento è pari alla metà del valore delle opere da effettuare ridotto equitativamente di un quanto alla luce delle circostanze evidenziate e pari alla somma finale di euro 42.447,00.
Nessun altra ragione di danno è dovuta allo stato, ma va confermata l'ordinanza ex art 186 ter c.p.c., con relativa condanna, essendo state le somme chiaramente corrisposte a titolo di mero prestito e non in conto pagamenti.
Sulle somme a titolo di danno sono infine dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (da computarsi secondo quanto statuito dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione).
5.La posizione del direttore dei lavori
Secondo le più recenti affermazioni giurisprudenziali ,pur permanendo quella del direttore dei lavori un'obbligazione di mezzi, proprio per le particolari competenze tecniche richieste tale figura deve utilizzare le proprie risorse per assicurare il risultato che il committente si attende così che quella richiestagli è una diligenza “quam concreto” con obbligo di segnalare ad appaltatore e committente ogni anomalia giungendo sino alla sospensione del proprio incarico ed a fermare l'opera in caso di mancato riscontro alle proprie osservazioni ( cosi in sintesi Cass.27.1.2012 n.1218, cass.29.8.2013 n.198895 e e cass.13.4.2015 n.7373 secondo cui il DL non deve limitarsi ad una mera verifica di conformità dell'opera al progetto ma esaminarne la fattibilità e regolarità).
Ma la giurisprudenza di merito di alcuni Tribunali si è spinta ancora più in là sanzionando – sulla base dell'art.29 DPR 380/2001 -una responsabilità solidale del DL con l'appaltatore ed il progettista nel caso in cui i vizi derivino da carenze progettuali posto che è obbligo del DL controllare che le modalità di esecuzione siano in linea non solo col progetto ma anche con le regole della tecnica, spingendosi sino alle relative modifiche progettuali ove ciò risulti necessario ( cfr: Trib.Ivrea sent.28.1.2005 e di recente Cass. sez.III n.14456 del 24.5.2023).
pag. 16/20 Soccorrono in tal senso anche alcune disposizioni di settore come il T.U.dell'Edilizia n
.380 del 6.62001 che ha contribuito a delineare gli obblighi e le responsabilità del direttore dei lavori principalmente agli art. 29 , 1 e 2 comma e 64.
Si è così giunti ad affermare che "Qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori ... entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.".( Cfr Cass. ord. n. 22575 del 19 luglio 2022 )
Osserva dunque il CTU a proposito dell'attività dell'arch. : CP_3
“Come precisato dallo stesso Arch. e riportato nei titoli edilizi agli atti, il CP_3 suo ruolo è limitato a progettista e D.LL. delle sole opere architettoniche
A seguito di esplicita richiesta l'arch. , dichiara di non aver svolto alcun CP_3 elaborato grafico esecutivo, di non aver redatto alcun documento inerente stati avanzamenti lavori e di non essere a conoscenza neppure della tipologia di impianto termico che si sarebbe dovuto realizzare all'interno delle unità immobiliari oggetto d'intervento. …Come evidenziato nel punto 6.3 si sono riscontrate una serie di problematiche sulle lavorazioni eseguite dall'impresa che hanno determinato, inevitabilmente, rilevanze dal punto di vista economico. Alcune delle criticità emerse, in fase di realizzazione delle opere, possono essere imputabili ad una carenza sulla gestione e coordinamento delle opere da parte del D.LL.. In particolare la mancanza di elaborati grafici esecutivi con relativi dettagli possono aver agevolato situazioni ambigue che hanno portato a evidenti errori nella realizzazione di alcuni particolari (si veda a titolo esemplificativo il nodo davanzali serramento con evidente errore nella gestione del giunto termico).Alla stessa stregua non si ritiene invece attribuibile al D.LL. la responsabilità dei vizi e difetti emersi in fase di realizzazione delle opere su lavorazioni prettamente legate alla manualità e capacità degli operatori.Per tali ragioni si ritiene congruo attribuire un concorso di colpe suddiviso nella misura pari al 25% in capo al D.LL. Arch. e 75% da attribuire all'impresa CP_3
MHRISTRUTTURAZIONE. Si ritiene che tali percentuali siano applicabili ai valori determinati al punto 6.3 per un importo complessivo pari a € 31.617,36 oltre IVA. Conseguentemente si riportano gli importi spettanti al D.LL. nella misura pari a: € 31.617,36 x 25% = 7.904,34 € + Iva…”
Sebbene, come rilevato in giudizio dall' interessato, l'arch. avesse CP_3
pag. 17/20 provveduto alla predisposizione e trasmissione in Comune degli atti a suo carico ovvero la e la SCIA, si ritengono condivisibili le conclusioni sulla parziale Pt_6
corresponsabilità in ordine ai vizi rilevati nelle opere architettoniche .
In particolare e come già più volte precisato il verbale del 4 aprile 2023 ha dato conto di una serie di vizi e difetti dell'opera , su cui tutte le parti hanno concordato ed altri ne sono emersi in seguito come analiticamente indicati nella tabella n.7 allegata alla CTU.
Dalla lettura della medesima diverse problematiche esulano dalla mera “manualità e capacità degli operatori “ ( a titolo esemplificativo : le problematiche relative alla realizzazione dei pavimenti , all'infiltrazione di acqua sotto i davanzali, all'assenza di spazio per la posa degli impianti, alle infiltrazioni nel bagno del PT ed in tutti i locali del 1P) sebbene al DL spetti il controllo anche su tale realizzazione finale ( e materiale) dell'opera.
A fronte di tali contestazioni incombeva alla direzione dei lavori – per la responsabilità contrattuale che sulla stessa ricade – dimostrarne viceversa l'assenza e l'aver effettuato i dovuti interventi e richiami, nei termini indicati dalla sopra richiamata giurisprudenza : dimostrazione che è invece del tutto mancata ( non una lettera di richiamo , non indicazioni scritte di cantiere etc) se si eccettuano le ultime del maggio 2023.
Irrilevanti sono le osservazioni circa la posizione di altri soggetti, incaricati peraltro di opere inerenti gli impianti e l'efficientamento energetico non di competenza dello
. CP_3
In uno poi alla mancata sorveglianza sulle opere si ritiene comunque rientrante nelle competenze del Direttore dei lavori, la predisposizione di tutti quegli accorgimenti – anche sotto il profilo di elaborati tecnici- utili al raggiungimento del miglior risultato.
In definitiva da quanto precede emerge una precisa corresponsabilità del direttore dei lavori nelle problematiche emerse , sebbene poi sia possibile accedere alla quantificazione data dal CTU nei rapporti interni tra debitori solidali e sotto il profilo dell'esecuzione materiale ( 25% in capo al D.LL. Arch. , pari ad euro = CP_3
7.904,34 € + Iva e 75% restante da attribuire all'impresa Controparte_8
.
Può invece escludersi una responsabilità del DL quanto al mancato completamento tenuto conto dell'estraneità agli accordi in ordine alla proroga ed alle ragioni della crisi pag. 18/20 Cont di
6.La chiamata in manleva
Si precisa che nulla è emerso in ordine a preesistenze del danno rispetto al 2018 e che è documentata l'informativa del sinistro da parte dell'assicurato all'assicurazione, che ne prendeva atto.
Quanto alla restituzione di compensi o al riconoscimento delle spese incontrate dall'assicurato per la difesa legale l'arch. ha precisato, anche in conclusionale, di CP_3 non richiederle .
IG deve essere pertanto dichiarata tenuta a manlevare il proprio assicurato di quanto sarà tenuto a pagare a titolo di danno anche in solido ex art 25 delle condizioni generali di polizza e salvo il regresso.
7.Le spese legali
Con Per la regola della soccombenza i convenuti e vanno condannati al CP_3
pagamento delle spese della presente lite in favore d egli attori , determinate per tre fasi e su valori medi sulla base del decisum , pari dunque ad euro 8.000,00 per compensi oltre accessori per legge , oltre alla fase di ATP pari ad euro 3200,00 per compensi
Cont oltre accori per legge. Le spese di CTU sono a carico di e al 50 % CP_3
Nulla sulle spese tra e IG CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
-Pronuncia la risoluzione del contratto di appalto 11.10.2021 tra gli attori ed
[...]
Cont per fatto e colpa di Controparte_7
Cont
- Condanna al risarcimento del danno in favore degli attori per la perdita dei benefici fiscali nella misura di euro 42.447,00. ed accessori oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva
Cont
- Condanna e l'arch. in via solidale tra loro al danno per i vizi e difetti CP_3
nella misura di euro € 31.617,36 , fatta salva nei rapporti interni la percentuale di responsabilità ex art 2055 c.c determinata in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria pag. 19/20 Cont
- Condanna - previa conferma dell'ordinanza ex art 186 ter cpc- , alla restituzione in favore di della somma di euro 20.000,00 oltre ad interessi legali Parte_1 dal'11.05.2023 al saldo
-Rigetta ogni altra domanda ed eccezione
-Dichiara IG tenuta a manlevare l'arch. di quanto dovrà pagare in forza di CP_3
questa sentenza a titolo di danno e secondo le modalità indicate in parte motiva
-Condanna i convenuti al pagamento delle spese legali in favore degli attori pari ad euro
8000,00 per il presente giudizio ed euro 3200,00 per l'ATP a titolo di compensi oltre accessori per legge Cont Spese di CTU a carico di e al 50% CP_3
Dispone la trasmissione a cura della cancelleria di copia della presente sentenza, all'Agenzia delle Entrate di Monza
Così deciso in Monza il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 20/20
Seconda Sezione
R.G. 1018/2024
Oggi 25.3.2025 h.11,05 dianzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi gli attori personalmente con l'avvFrigerio, l'avv Maienza e la dott. per la pratica forense CP_1
L'avv Maria Chiara Brunetti per IG
L'avv Frigerio evidenzia che il direttore dei lavori era comunque responsabile anche per gli impianti e doveva comunque coordinare anche il progettista
L'avv Maienza precisa che l'ing era direttore lavori per gli CP_2
impianti ed efficientamento energetico e vi era allineamento con gli attori;
la mancanza di alcuni elaborati non era dovuta e non vi è corrispondenza con i vizi e difetti evidenziati.
L'avv Brunetti conclude contestando la responsabilità dell'Arch. CP_3
e comunque non per le nuove opere.
A questo punto il giudice pronuncia sentenza come di seguito a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dandone lettura ex art 281 sexies cpc
Nella causa tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
Con gli Avv.ti Emanuela Frigerio e Claudia Bellotti
Contro
(C.F. - p. iva , Controparte_4 P.IVA_1
Con gli Avv.ti Edoardo Colzani e Maria Valentina Miceli rinuncianti al mandato
E
Architetto (C.F. ), Controparte_5 C.F._5 con l'avv Anna Maienza
(C.F. - p. iva , Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
Con gli Avv. Giovanni Bottazzoli (C.F. ) e Mariachiara Brunetti C.F._6
(C.F. ) C.F._7
Conclusioni delle parti
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
pag. 2/20 Voglia l'Ill.mo Tribunale:
A) dichiarare risolto il contratto di appalto dell'11.10.2021 concluso con la resistente
, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile Controparte_7
bifamiliare sito in Lentate sul Seveso (MB), via Emilia n. 13, da eseguirsi con gli incentivi fiscali, per grave inadempimento dell'appaltatrice stessa Controparte_7
consistente nel non avere portato a compimento i lavori entro il termine fissato del
[...]
31.12.2021, e comunque entro la proroga del 29.05.2022, e nei vizi delle opere eseguite
B) condannare i resistenti e arch. , in Controparte_7 Controparte_5
via solidale e pro quota tra loro, al risarcimento dei danni provocati dal grave inadempimento contrattuale, mediante pagamento della somma di € 113.191,33, oltre
Iva (pari al valore dei lavori appaltati e non eseguiti), oltre ad € 31.617,36, oltre Iva
(pari al costo per eliminare i vizi e difetti delle opere eseguite) o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia
C) condannare la convenuta alla restituzione al sig. Controparte_7
della somma di € 20.000,00 dallo stesso versata a titolo di Parte_1
finanziamento a , come da scrittura in data 10.05.2022, oltre Controparte_7 ad interessi legali dal'11.05.2023 al saldo
D) condannare i resistenti e l'arch. , in Controparte_7 Controparte_5
via solidale e pro quota tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali provocati dall'inadempimento contrattuale, da quantificarsi in via equitativa, e dei danni per la riduzione e/o perdita delle agevolazioni fiscali, quantomeno nella misura percentuale
“minima” delle detrazioni spettanti, pari al 50% con riferimento al valore delle opere stesse non completate, ovvero in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o da determinarsi in via equitativa
E) tutte le somme liquidate andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal verificarsi del danno (proroga della fine lavori: 29.05.2022) al saldo
F) condannare i resistenti in via solidale tra loro a rifondere ai ricorrenti le spese di
CTU, pari ad € 13.405,68, come da fatture n. 75 del 18.07.2023 e n. Parte_5
111 e 112 del 19.12.2023, oltre interessi dalla data delle fatture al saldo;
G) In ogni caso con vittoria di spese di lite oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 %, CPA e
IVA come per legge, sia della fase di ATP che per il presente giudizio di merito;
pag. 3/20 Per l'Architetto : Controparte_5
Voglia l'Ill. Tribunale:
In via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa del terzo, la società Assicurativa
per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Controparte_6
Piazza Vetra, 17 al fine di manlevare l'arch. da ogni e Controparte_5 qualsivoglia responsabilità possa essere ascritta all'odierno resistente
Nel merito:
- accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Architetto CP_3
in ordine al mancato o inesatto adempimento del contratto di appalto per cui è causa, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e respingere altresì la richiesta del rimborso delle spese per la CTU espletata nel giudizio di ATP RG. 4429/2023 del Tribunale di Monza.
- accertata e dichiarata la estraneità e carenza di responsabilità dell'Architetto CP_3
in ordine alle pratiche relative alla cessione del credito da parte della impresa appaltatrice ovvero dello sconto in fattura per ottenere bonus fiscali, respingere tutte le domande svolte dai ricorrenti con riguardo a pretesi danni non patrimoniali provocati dall'inadempimento contrattuale e per la eventuale perdita e/o riduzione delle agevolazioni fiscali
- respingere la domanda di rifusione ai ricorrenti delle spese per il giudizio di ATP RG.
4429/2023 del Tribunale di Monza;
- respingere ogni domanda formulata dai ricorrenti
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di alcuna o delle domande avversarie, dichiarare la società Assicurativa Controparte_6 per mezzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia, tenuta a manlevare l'architetto da qualsiasi obbligazione anche risarcitoria cui eventualmente lo CP_3
stesso sia condannato in favore dei ricorrenti
- condannare i ricorrenti a rifondere all'architetto le spese e compensi relativi CP_3
al procedimento di A.T.P. RG. 4429/2023 del Tribunale di Monza, oltre rimborso per spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
pag. 4/20 - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso per spese forfettarie del 15%,
IVA e CPA per il presente procedimento;
Per Controparte_6
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c.
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del convenuto in virtù della polizza prodotte quali documenti 1 e 2 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art
1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c. per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta rispettivamente dalla parte convenuta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art
1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
I Signori e e Pt_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
hanno adito il Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto di appalto dell'11.10.2021 commissionato ad Controparte_8
pag. 5/20 dell'immobile di proprietà sito a Lentate sul Seveso stante l'inadempimento grave di
Cont per non aver concluso i lavori, oltre che per vizi e difetti delle opere effettuate, e la condanna in solido al direttore dei lavori arch. , al risarcimento Controparte_5
dei danni alla luce delle risultanze di una consulenza svolta in sede di A.T.P.
Davano atto in particolare i ricorrenti che per la ristrutturazione dell'immobile - come da computo metrico allegato- avevano corrisposto all'impresa , nel periodo tra il
02.11.2021 e il 02.02.2022, l'importo complessivo di € 120.719,06, in anticipo rispetto agli stati di avanzamento ed in eccesso rispetto a quanto contrattualmente previsto: su un importo complessivamente pattuito a corpo di euro 330.000,00 iva inclusa €
110.000,00, iva inclusa, erano da versarsi a carico dei committenti e la rimanente parte prevista a favore dell'impresa mediante l'opzione “di sconto sul corrispettivo dovuto”
Dall'esame del cassetto fiscale dei Signori in ordine agli incentivi fiscali, i Parte_3
crediti riguardanti le fatture pagate apparivano ceduti, come peraltro riconosciuto anche da controparte che tuttavia , palesando difficoltà finanziarie nel completamento delle opere, aveva dapprima ottenuto dal Sig. un prestito personale di Parte_1
€ 20.000,00 previo impegno ad ultimare i lavori entro e non oltre il 29.05.2022, senza poi tuttavia procedere alla definizione del cantiere.
Dal canto loro gli attori , scaduti i contratti di locazione degli immobili precedentemente abitati, erano costretti ad entrare nelle nuove abitazioni così patendo disagi e lamentando danni , anche morali, conseguenti al mancato collegamento dell'impianto di riscaldamento e rifacimento del tetto (che implicava lo smaltimento dell'amianto sulla copertura) .
Lamentavano in definitiva oltre ai difetti accertati in CTU ed al mancato completamento dell'opera il rifiuto di controparte nell'aderire ad una soluzione conciliativa volta a recuperare il credito fiscale ceduto a fronte dei lavori non terminati : proposta il cui rifiuto privava i ricorrenti delle risorse finanziarie per completare le opere e ripristinarne i difetti (circa € 145.000,00)
Si è costituito l'architetto , contestando nel merito le pretese Controparte_5
avversarie e qualsivoglia tipo di responsabilità affermata dal CTU in qualità di direttore lavori e progettista delle opere architettoniche, mentre per la parte riguardante l'impiantistica e le opere di efficientamento energetico ogni suo intervento era stato sin pag. 6/20 dal principio escluso .
Quanto ai lavori ( per € 220.000,00 ) da corrispondersi con la cessione del credito o lo sconto in fattura - si protestava estraneo alle relative vicende , dando atto che l'impresa aveva incontrato difficoltà a portare a termine l'iter trovandosi in crisi di liquidità , ma che comunque la decisone di prorogare il termine era frutto di un accordo tra committenti ed impresa . Sottolineava in ogni caso di aver sempre cercato di sollecitare il completamento dei lavori necessari all'abitabilità invernale ed a trovare una soluzione conciliativa fra le parti financo invitando ad individuare un'impresa alternativa. In ogni caso chiedeva di essere manlevato dalla propria assicurazione.
Su chiamata dello si costituiva dunque contestando , CP_3 Controparte_6 quanto all'operatività della polizza che in essa erano previste condizioni (a titolo esemplificativo l'obbligo di notiziare la compagnia, all'atto della stipula, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla CO di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza) la cui violazione, ove fosse accertata in corso di causa avrebbe comportato l'inoperatività.
In ogni caso escludeva la copertura per restituzioni di compensi e spese di lite in assenza di esplicita autorizzazione della CO , il tutto nei limiti di massimale
In ultimo, si costituiva, tardivamente, , opponendosi alle Controparte_4
richieste avversarie , in considerazione di quanto alla stessa ancora dovuto per i lavori realmente effettuati ( e pari ad euro 210.034,08 ) stante altresì la genericità dei danni, anche morali, lamentati dagli attori.
Evidenziava la mancata collaborazione dei committenti e che i ritardi nell'ultimazione dei lavori erano imputabili a ritardi nei pagamenti e a problematiche insorte nella cessione del credito ( come da mail del 16.12.2022) giacchè pur essendo stato regolarmente caricato il credito di imposta sul cassetto fiscale, nessuna banca/ufficio postale aveva “aperto”, ponendola in difficoltà.
In ogni caso il cantiere era ancora aperto , gli immobili non abitabili ed applicabile l'art. 8 del contratto secondo cui “se i lavori devono essere sospesi per cause di forza maggiore, condizioni atmosferiche, provvedimenti dell'autorità pubblica…comunque pag. 7/20 per motivi non imputabili all'Appaltatore o ai committenti, l'Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa al fine di consentire comunque la conclusione entro il termine necessario previsto dalla normativa per poter usufruire delle agevolazioni fiscali”.
---000---
Nel corso del giudizio veniva acquisito il fascicolo dell'ATP e , inutile il tentativo di conciliazione era emessa ordinanza ex art 186 ter cpc a carico dell'impresa. Quindi la Cont difesa di rinunciava al mandato abbandonando sostanzialmente il giudizio e , disposto ordine di esibizione del cassetto fiscale dell'impresa, la causa era rimessa in Cont decisione in assenza delle conclusioni di
2.I principi di diritto e la normativa speciale applicabile
Così sommariamente riassunti i termini della controversia e venendo alla verifica dei presupposti per la risoluzione contrattuale chiesta dagli attori, secondo le regole generali e premessa la necessità ,come noto, di un inadempimento grave ex art 1455 c.c., in tema di risoluzione del contratto di appalto di opere non completate – secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione -, trova applicazione la regola generale, dettata dall'articolo 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicche', pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilita' dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum” . Ma (da ultimo v. Cass.
22065/2022 e Cass. 4225/2022 ed. anche Cass. 6181/2011), la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi “abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere gia' effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato”)” (in senso conforme, Cass. 21/06/2013, n. 15705;
Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass. 30/06/2015, n. 13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova in merito ( Cfr Cass. n. 26566 del 30 settembre 2021,)“Vale l' affermazione secondo cui, in tema di garanzia per vizi pag. 8/20 dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14584).
Salvo però spettare al danneggiato, nella responsabilità contrattuale non diversamente da quella aquiliana, la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto – e quindi all'inadempimento – del debitore.
In proposito allora e quanto alla domanda risarcitoria avanzata , nella fattispecie, per la perdita dei benefici fiscali e della possibilità di ristrutturare senza ulteriori oneri l'immobile , va osservato in generale che la “chance” è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di “chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (Cass. sent. n. 24050/2023)
Ciò premesso, giova evidenziare che in materia di superbonus, secondo parte della giurisprudenza la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno, essendo il committente onerato della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, nonché circa il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese ( così Tribunale Padova, sent. n. 2266/2023; Tribunale Perugia sent. n. 1478/2024; Tribunale di Venezia n.
706/2024 , Tribunale Monza sent 2925 del 30.11.2024 e Tribunale Lodi sent.776 del
25.11.2024).
pag. 9/20 Altra meno rigorosa giurisprudenza viceversa, sul presupposto che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato ma nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato
(sia pure per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore), ritiene viceversa che a fronte di detto inadempimento la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata;
e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell'appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l'appaltatore avesse ultimato tempestivamente i lavori consentendo al committente la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale ( Cfr Tribunale Roma sent.2743 del 13.2.2024 e Tribunale
Monza set.622 del 20.2.2024 sul presupposto che una volta inoltrata la pratica per lo sconto in fattura o la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate non è più possibile godere di altri benefici sul medesimo immobile). E ciò salvo poi la valutazione , ai fini della percentuale di responsabilità , di ulteriori elementi, quali il concorso colposo del creditore per non essersi rivolto ad altri ovvero la mancata dimostrazione delle sussistenza dei requisiti per usufruire di altri bonus ( per il godimento di risparmi fiscali al 50 o 65%: Cfr ancora Tribunale Roma sent. 2743 cit.)
Venendo poi allo specifico beneficio fiscale in contesa , la cessione del credito di imposta è stata introdotta dal legislatore all'indomani della pandemia con d.l. n.
34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, denominato Decreto Rilancio e l'art. 121 del
Decreto Rilancio ha previsto per il committente dei lavori ricadenti nell'agevolazione fiscale, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative:
1) l'opzione per un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, co. 1, lett. a) del Decreto Rilancio); 2) l'opzione per la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché l'impresa appaltatrice (art. 121, co. 1, lett. b) del decreto Rilancio.) .La cessione del credito in particolare apriva ad un mercato del trasferimento del credito di imposta che consentiva pag. 10/20 di monetizzarlo per ottenere liquidità o di cederlo ad intermediari finanziari, a banche ed anche all'impresa appaltatrice con un duplice vantaggio per l'impresa , ovverosia quello di una maggior competitività con la possibilità di acquisire un maggior numero di commesse (e quindi di conseguire un maggior utile d'impresa) rispetto al passato e quello di poter ottenere pronta liquidità nel mercato.
Per effetto della cessione del credito di imposta dunque il diritto alla detrazione (verso lo Stato), una volta trasformato per legge in credito di imposta suscettibile di vicende circolatorie, diviene un bene giuridico a sé stante ed è soggetto alla normativa imposta dagli artt. 1260 e ss. c.c. ed eterodeterminata in parte dalla normativa dei bonus fiscali.
Tuttavia successive modifiche hanno progressivamente eroso il campo applicativo degli originari benefici e di fatto bloccato l'acquisto dei crediti fiscali da parte degli istituti bancari: in particolare il d.l. n. 4/2022, denominato Decreto Sostegni-ter, convertito nella l. n. 25/2022 del 28 marzo 2022, ( che ha inibito ai cessionari dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 cit. di cedere a loro volta i medesimi crediti ) , il d.l. n.
11/2023, convertito nella l. n. 38/2023, che dal 17 febbraio 2023 (con il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di imposta) ed il d.l. n. 39/2024, cosiddetto Decreto Cessioni o Salva Spese o
Decreto Superbonus 2024, convertito nella l. n. 67/2024 (, che ha eliminato ulteriori facoltà legate allo sconto in fattura e alla cessione del credito ed ha limitato finanche l'utilizzo diretto dell'agevolazione fiscale da parte del titolare).
E così , alla luce di tale evoluzione normativa e di un “.. mutamento imprevedibile e radicale “ e tale da rendere fatto notorio la crisi di liquidità delle imprese appaltatrici, si segnala un'ultima giurisprudenza che ha ritenuto incolpevole l'inadempimento dell'impresa “.. essendo divenuta la cessione del credito d'imposta impraticabile per cause non imputabili alla stessa “ seppure a determinate condizioni : la manifestata volontà di eseguire le prestazioni dovute previa corresponsione del pagamento del prezzo ovvero la previsione contrattuale che in caso di impossibilità di accedere ai pag. 11/20 benefici si sarebbe proceduto per le vie ordinarie ( Cfr in tal senso Tribunale Napoli
n.4131 del 7.10.2024)
3.La ricostruzione dei fatti e la risoluzione contrattuale
Venendo ora al caso di specie, non contestato e comunque acclarato dal CTU che si verte in ipotesi in cui l'appaltatore non ha portato a termine l'opera , restando dunque applicabile nei suoi confronti la disciplina generale in materia di inadempimento anche con riferimento ai vizi e difetti (Cass. 10255/1998; Cass. 11950/1990), si ritiene che
Cont l'inadempimento di sia da reputarsi “grave” .
Sono in ogni caso documentati dall'elaborato peritale i vizi e difetti per euro 31.617,36 Cont
, sebbene per gli attori ne fosse sufficiente l'allegazione, ed non abbia fornito prova liberatoria in proposito né sostanzialmente mosso specifiche contestazioni in sede di ATP ( si deve anzi richiamare il verbale di sopralluogo del 4 aprile 2023 in cui quegli stessi vizi erano riconosciuti alla presenza dei legali) .
In sintesi dunque il perito ha in primo luogo evidenziato l'anomalia della nomina e Cont pagamento del direttore dei lavori da parte di , oltre alle carenze del computo metrico ( senza indicazione di prezzi unitari e delle opere impiantistiche , senza previsione ed emissione di SAL e senza la realizzazione di elaborati grafici esecutivi ) .
In ordine all'entità dei lavori non realizzati poi , specificate le relative lavorazioni nell'allegato 4 , ne ha determinato l'importo - pur con le difficoltà generate dal computo metrico -, in euro 113.191,33 a fronte di lavorazioni eseguite invece per euro
210.034,08 (cfr p.13 relazione)
Ha infine e come già precisato rilevato vizi e difetti di costruzione imputabili all'impresa nella misura di euro 31.617,36 oltre IVA ( come da allegato 7) pari ai costi per l'eliminazione e ravvisato una percentuale di corresponsabilità in merito del
Direttore dei lavori pari al 25% .
Tali conclusioni in quanto frutto di un'analisi approfondita, coerente e non contraddittoria , oltre che non sostanzialmente contestate dai CT di parte , possono essere recepite.
Ciò premesso e venendo dunque alla valutazione del principale elemento di inadempimento e danno allegato nei confronti dell'impresa , e cioè il ritardo e mancato pag. 12/20 completamento delle opere che ha generato la perdita dei benefici fiscali, si osserva in fatto che sebbene non fosse contrattualmente previsto un termine iniziale ma solo quello finale del 31.12.2021 i pagamenti all'impresa erano completati già il 2.2.2022 .
Viceversa ancora in data 10/05/2022 riceveva da il Controparte_7 Parte_3 prestito di € 20.000,00 e si impegnava ad ultimare i lavori entro e non oltre il successivo 29.05.2022, assumendosi i costi di un eventuale ritardo : obbligazione questa mai rispettata ad eccezione della posa di alcuni serramenti ( doc. a sub 6).
Cont Un'ulteriore diffida di terminare le opere intimata ad il 20.12.2022 rimaneva senza esito.
Veniva poi effettuato il sopralluogo congiunto del 04.04.2023 con riconoscimento dei
Cont vizi e l'impegno di a verbale circa “la disponibilità alla sistemazione dopo il ricevimento del verbale”, impegno ancora una volta disatteso così come le successive intimazioni del DL del 09.05.2023 e del 31.05.2023 sino alla risoluzione dell'8.6.2023 .
In definitiva dalla documentazione in atti emerge una palese violazione del termine contrattuale per la consegna, anche a fronte di una generosa tolleranza da parte dei committenti, che ha determinato la perdita dei benefici fiscali per le opere non terminate.
Cont Nè al proposito può aderirsi alla contestazione di per cui il cantiere sarebbe tuttora sospeso ex art 8 del contratto. Detta disposizione ha riguardo ad ipotesi del tutto differenti da quella allegata dall'impresa ( la crisi di liquidità dovuta alla “stretta” sulle cessioni dei crediti fiscali) mentre la fruizione dei benefici fiscali ne costituisce piuttosto la finalità.
Cont Si osserva semmai che l'impossibilità di monetizzare i crediti fiscali è allegata da solo genericamente (con la mail del 16.12.2022 ) mentre risulta che:
- i lavori sono iniziati , e dovevano terminare , parecchi mesi prima degli interventi
Cont normativi restrittivi del 2022 e 2023 ed in ogni caso in più occasioni ha ingenerato affidamento nei committenti circa la conclusione delle opere posticipandone la data;
- gli accertamenti presso Agenzia delle entrate hanno comprovato che le cessioni per
Cont euro 220.000 euro erano state accettate ed ne aveva già in parte fruito;
Cont
-la stessa aveva in sede conciliativa rifiutato la restituzione dei crediti fiscali dimostrando così come intendesse valersene ancora.
pag. 13/20 Non sussistono dunque , alla luce di tali circostanze e ad avviso di chi scrive, elementi
Cont per sostenere un inadempimento incolpevole di quale disegnato da una parte della giurisprudenza più sopra richiamata, e la risoluzione va pronunciata per fatto e colpa della convenuta.
La relativa pretesa di pagamento dei lavori effettivamente realizzati ( peraltro non svolta in via riconvenzionale stante la tardività della costituzione) è del resto infondata avendo i committenti corrisposto quanto contrattualmente dovuto e, in difetto di una clausola di salvaguardia in tal senso inserita nel contratto od anche solo allegata come
Cont presupposta ovvero di una chiara prova dell'incidenza del factum principis , era tenuta a completare la prestazione.
.
4.Il risarcimento del danno
L'onere della prova del danno e della riconducibilità al contraente inadempiente è,, nei contratti a prestazioni corrispettive , a carico della parte adempiente che lo reclama e nella specie risulta certamente provato quanto ai vizi e difetti, che del resto le parti hanno riconosciuto fin dal verbale del 4 aprile 2023 .
Spetta pertanto agli attori a tale titolo la somma di euro 31.617,36 oltre IVA ed MH va condannata al relativo pagamento , salvo quanto si dirà in ordine alla compartecipazione del direttore dei lavori.
Non è invece dovuta agli attori la somma di € 113.191,33, oltre Iva (pari al valore dei lavori appaltati e non eseguiti) posto che la stessa veniva pagata mediante cessione del credito : dunque non può formare oggetto di un'obbligazione restitutoria e/o risarcitoria in favore del committente – il quale non ha mai sostenuto tale esborso – bensì eventualmente in favore dell'erario qualora l'amministrazione statale abbia provveduto a pagamenti per il relativo bonus.
Pertanto, va disposta la trasmissione a cura della cancelleria di copia della presente sentenza, Cont all'Agenzia delle Entrate di Monza - nel cui circondario ha sede la – per le eventuali determinazioni in ordine al recupero che si rendesse giustificato ( Cfr sul punto Tribunale
Milano sent.. 7343 del 23.7.2024 cit.)
pag. 14/20 Venendo alle ulteriori voci di danno, effettivamente insufficienti sono gli elementi a suffragio dei danni non patrimoniali , morali ed alla salute anche per il mancato “pieno” godimento dell'abitazione: i certificati medici allegati non sono in tal senso minimamente indicativi mentre un danno in re ipsa nel nostro ordinamento non è comunque ipotizzabile.
Cont Quanto alla perdita della possibilità di usufruire dei benefici fiscali come già precisato ha protratto i termini per la conclusione delle opere a data in cui già erano intervenute le restrizioni normative in materia di cessione del credito , giungendo anche ad ottenere un prestito dai committenti: ha così ostacolato anche il reperimento di un'impresa alternativa mentre il rifiuto di restituire i crediti non utilizzati ha impedito ai committenti di procedere per quei lavori e sull'immobile attraverso altra impresa ed usufruendo di quei benefici fiscali
.
In altre parole ed alla luce degli orientamenti più sopra richiamati , da un lato è pienamente dimostrata l'esistenza della “ chance” di conseguire il beneficio ( che è stato accettato ed in parte usufruito dall'appaltatrice) , e per altro verso risulta che per causa di MH , la parte attrice non ha trovato in tempo utile un'altra impresa per avvalersi di quel beneficio fiscale.
Ne consegue che, allo stato, le parti committenti, dovendo appaltare a terzi le opere non eseguite , potranno solo più avvalersi degli ordinari benefici fiscali, avendo dunque diritto alla differenza rispetto al credito ex art 121 Decreto Rilancio non più utilizzabile: dunque alla somma quantificata in domanda nella misura percentuale “minima” delle detrazioni spettanti, pari al 50% delle opere non completate e da realizzare( euro 113.191,33).
A tal proposito occorre tuttavia osservare come , sotto un profilo di quantificazione del danno, sia possibile ravvisare un concorso di colpa dei committenti -, quanto meno nell'attendere sino al giugno 2023 per rivolgersi all'autorità giudiziaria ( e ottenere anche l'annullamento della cessione , quale effetto della risoluzione , onde evitare future attività di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle entrate: il provvedimento di annullamento sebbene qui non richiesto deve ritenersi implicito nella risoluzione che rende la cessione inesistente).
pag. 15/20 Dunque il risarcimento è pari alla metà del valore delle opere da effettuare ridotto equitativamente di un quanto alla luce delle circostanze evidenziate e pari alla somma finale di euro 42.447,00.
Nessun altra ragione di danno è dovuta allo stato, ma va confermata l'ordinanza ex art 186 ter c.p.c., con relativa condanna, essendo state le somme chiaramente corrisposte a titolo di mero prestito e non in conto pagamenti.
Sulle somme a titolo di danno sono infine dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (da computarsi secondo quanto statuito dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione).
5.La posizione del direttore dei lavori
Secondo le più recenti affermazioni giurisprudenziali ,pur permanendo quella del direttore dei lavori un'obbligazione di mezzi, proprio per le particolari competenze tecniche richieste tale figura deve utilizzare le proprie risorse per assicurare il risultato che il committente si attende così che quella richiestagli è una diligenza “quam concreto” con obbligo di segnalare ad appaltatore e committente ogni anomalia giungendo sino alla sospensione del proprio incarico ed a fermare l'opera in caso di mancato riscontro alle proprie osservazioni ( cosi in sintesi Cass.27.1.2012 n.1218, cass.29.8.2013 n.198895 e e cass.13.4.2015 n.7373 secondo cui il DL non deve limitarsi ad una mera verifica di conformità dell'opera al progetto ma esaminarne la fattibilità e regolarità).
Ma la giurisprudenza di merito di alcuni Tribunali si è spinta ancora più in là sanzionando – sulla base dell'art.29 DPR 380/2001 -una responsabilità solidale del DL con l'appaltatore ed il progettista nel caso in cui i vizi derivino da carenze progettuali posto che è obbligo del DL controllare che le modalità di esecuzione siano in linea non solo col progetto ma anche con le regole della tecnica, spingendosi sino alle relative modifiche progettuali ove ciò risulti necessario ( cfr: Trib.Ivrea sent.28.1.2005 e di recente Cass. sez.III n.14456 del 24.5.2023).
pag. 16/20 Soccorrono in tal senso anche alcune disposizioni di settore come il T.U.dell'Edilizia n
.380 del 6.62001 che ha contribuito a delineare gli obblighi e le responsabilità del direttore dei lavori principalmente agli art. 29 , 1 e 2 comma e 64.
Si è così giunti ad affermare che "Qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori ... entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.".( Cfr Cass. ord. n. 22575 del 19 luglio 2022 )
Osserva dunque il CTU a proposito dell'attività dell'arch. : CP_3
“Come precisato dallo stesso Arch. e riportato nei titoli edilizi agli atti, il CP_3 suo ruolo è limitato a progettista e D.LL. delle sole opere architettoniche
A seguito di esplicita richiesta l'arch. , dichiara di non aver svolto alcun CP_3 elaborato grafico esecutivo, di non aver redatto alcun documento inerente stati avanzamenti lavori e di non essere a conoscenza neppure della tipologia di impianto termico che si sarebbe dovuto realizzare all'interno delle unità immobiliari oggetto d'intervento. …Come evidenziato nel punto 6.3 si sono riscontrate una serie di problematiche sulle lavorazioni eseguite dall'impresa che hanno determinato, inevitabilmente, rilevanze dal punto di vista economico. Alcune delle criticità emerse, in fase di realizzazione delle opere, possono essere imputabili ad una carenza sulla gestione e coordinamento delle opere da parte del D.LL.. In particolare la mancanza di elaborati grafici esecutivi con relativi dettagli possono aver agevolato situazioni ambigue che hanno portato a evidenti errori nella realizzazione di alcuni particolari (si veda a titolo esemplificativo il nodo davanzali serramento con evidente errore nella gestione del giunto termico).Alla stessa stregua non si ritiene invece attribuibile al D.LL. la responsabilità dei vizi e difetti emersi in fase di realizzazione delle opere su lavorazioni prettamente legate alla manualità e capacità degli operatori.Per tali ragioni si ritiene congruo attribuire un concorso di colpe suddiviso nella misura pari al 25% in capo al D.LL. Arch. e 75% da attribuire all'impresa CP_3
MHRISTRUTTURAZIONE. Si ritiene che tali percentuali siano applicabili ai valori determinati al punto 6.3 per un importo complessivo pari a € 31.617,36 oltre IVA. Conseguentemente si riportano gli importi spettanti al D.LL. nella misura pari a: € 31.617,36 x 25% = 7.904,34 € + Iva…”
Sebbene, come rilevato in giudizio dall' interessato, l'arch. avesse CP_3
pag. 17/20 provveduto alla predisposizione e trasmissione in Comune degli atti a suo carico ovvero la e la SCIA, si ritengono condivisibili le conclusioni sulla parziale Pt_6
corresponsabilità in ordine ai vizi rilevati nelle opere architettoniche .
In particolare e come già più volte precisato il verbale del 4 aprile 2023 ha dato conto di una serie di vizi e difetti dell'opera , su cui tutte le parti hanno concordato ed altri ne sono emersi in seguito come analiticamente indicati nella tabella n.7 allegata alla CTU.
Dalla lettura della medesima diverse problematiche esulano dalla mera “manualità e capacità degli operatori “ ( a titolo esemplificativo : le problematiche relative alla realizzazione dei pavimenti , all'infiltrazione di acqua sotto i davanzali, all'assenza di spazio per la posa degli impianti, alle infiltrazioni nel bagno del PT ed in tutti i locali del 1P) sebbene al DL spetti il controllo anche su tale realizzazione finale ( e materiale) dell'opera.
A fronte di tali contestazioni incombeva alla direzione dei lavori – per la responsabilità contrattuale che sulla stessa ricade – dimostrarne viceversa l'assenza e l'aver effettuato i dovuti interventi e richiami, nei termini indicati dalla sopra richiamata giurisprudenza : dimostrazione che è invece del tutto mancata ( non una lettera di richiamo , non indicazioni scritte di cantiere etc) se si eccettuano le ultime del maggio 2023.
Irrilevanti sono le osservazioni circa la posizione di altri soggetti, incaricati peraltro di opere inerenti gli impianti e l'efficientamento energetico non di competenza dello
. CP_3
In uno poi alla mancata sorveglianza sulle opere si ritiene comunque rientrante nelle competenze del Direttore dei lavori, la predisposizione di tutti quegli accorgimenti – anche sotto il profilo di elaborati tecnici- utili al raggiungimento del miglior risultato.
In definitiva da quanto precede emerge una precisa corresponsabilità del direttore dei lavori nelle problematiche emerse , sebbene poi sia possibile accedere alla quantificazione data dal CTU nei rapporti interni tra debitori solidali e sotto il profilo dell'esecuzione materiale ( 25% in capo al D.LL. Arch. , pari ad euro = CP_3
7.904,34 € + Iva e 75% restante da attribuire all'impresa Controparte_8
.
Può invece escludersi una responsabilità del DL quanto al mancato completamento tenuto conto dell'estraneità agli accordi in ordine alla proroga ed alle ragioni della crisi pag. 18/20 Cont di
6.La chiamata in manleva
Si precisa che nulla è emerso in ordine a preesistenze del danno rispetto al 2018 e che è documentata l'informativa del sinistro da parte dell'assicurato all'assicurazione, che ne prendeva atto.
Quanto alla restituzione di compensi o al riconoscimento delle spese incontrate dall'assicurato per la difesa legale l'arch. ha precisato, anche in conclusionale, di CP_3 non richiederle .
IG deve essere pertanto dichiarata tenuta a manlevare il proprio assicurato di quanto sarà tenuto a pagare a titolo di danno anche in solido ex art 25 delle condizioni generali di polizza e salvo il regresso.
7.Le spese legali
Con Per la regola della soccombenza i convenuti e vanno condannati al CP_3
pagamento delle spese della presente lite in favore d egli attori , determinate per tre fasi e su valori medi sulla base del decisum , pari dunque ad euro 8.000,00 per compensi oltre accessori per legge , oltre alla fase di ATP pari ad euro 3200,00 per compensi
Cont oltre accori per legge. Le spese di CTU sono a carico di e al 50 % CP_3
Nulla sulle spese tra e IG CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
-Pronuncia la risoluzione del contratto di appalto 11.10.2021 tra gli attori ed
[...]
Cont per fatto e colpa di Controparte_7
Cont
- Condanna al risarcimento del danno in favore degli attori per la perdita dei benefici fiscali nella misura di euro 42.447,00. ed accessori oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva
Cont
- Condanna e l'arch. in via solidale tra loro al danno per i vizi e difetti CP_3
nella misura di euro € 31.617,36 , fatta salva nei rapporti interni la percentuale di responsabilità ex art 2055 c.c determinata in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria pag. 19/20 Cont
- Condanna - previa conferma dell'ordinanza ex art 186 ter cpc- , alla restituzione in favore di della somma di euro 20.000,00 oltre ad interessi legali Parte_1 dal'11.05.2023 al saldo
-Rigetta ogni altra domanda ed eccezione
-Dichiara IG tenuta a manlevare l'arch. di quanto dovrà pagare in forza di CP_3
questa sentenza a titolo di danno e secondo le modalità indicate in parte motiva
-Condanna i convenuti al pagamento delle spese legali in favore degli attori pari ad euro
8000,00 per il presente giudizio ed euro 3200,00 per l'ATP a titolo di compensi oltre accessori per legge Cont Spese di CTU a carico di e al 50% CP_3
Dispone la trasmissione a cura della cancelleria di copia della presente sentenza, all'Agenzia delle Entrate di Monza
Così deciso in Monza il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 20/20