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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 189/2021
Successivamente alle ore 14.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 189/2021 promossa da: con sede in Crotone, C.da Parte_1
Trafinello, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Anna Iacino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Corigliano-Rossano via G. Matteotti n.
51;
PARTE ATTOREA
Contro
(C.F. ) in persona del Sindaco l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra, in forza di procura in calce al presente atto, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21 marzo 2021, elettivamente domiciliata presso il con sede in Crotone alla Piazza della Resistenza n. 1. Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - il sig. , in quanto Parte_1
1 titolare della ditta Soccorso Astra, teneva in custodia dal 03/04/2011 al 21/07/2016
l'autovettura Toyota Tg. DA 986 EH, di proprietà della sig.ra ;- Parte_2
infatti, in data 03/04/2011, alle ore 11.20 circa, l'autovettura era parcheggiata e ostruiva un passo carrabile in Via Firenze, 189 ove si recava la Polizia Municipale, su segnalazione del piantone del comando;
- l'agente di Polizia Municipale, incaricato nell'elevare la contravvenzione, non barrava la voce relativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo sull'avviso di accertamento: - in data 16.05.2011, la sig.ra riceveva Pt_2
comunicazione della mancata rimozione del veicolo per motivi tecnici e, dopo sette giorni, presentava istanza al Comando Polizia Municipale, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla condotta del citato Comando;
- il Tribunale di Crotone, con sentenza n.
880/2014, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava il al Controparte_1
risarcimento del danno sia in termini di vettura acquistata che di vettura sottratta, sancendo l'addebito delle spese di rimozione e custodia del veicolo, in giacenza presso la ditta Pt_1
dal giorno 3 aprile 2011, a carico dell'Ente convenuto;
- in data 15/02/2016, il sig. Pt_1
inviava al Comando di Polizia Municipale di Crotone, missiva con la quale riformulava il conteggio del servizio di rimozione e custodia del veicolo Toyota, tenendo conto delle tariffe depositate alla C.C.I.A.A. di Crotone, sollecitando il pagamento della somma di
€.14.605,24; - successivamente, venivano inviati ulteriori solleciti scritti e verbali al di Crotone, che, nonostante la transazione del 21 luglio 2016 e nonostante la CP_1
promessa di pagamento, non versava alcuna somma in favore della ditta Parte_1
, facendo venir meno ogni accordo e ogni soluzione ivi contenuta;
sulla base
[...]
di tali premesse, chiedeva in accoglimento della domanda attorea, la condanna del
[...]
, in persona del p.t., al pagamento delle spese del servizio di custodia, in CP_1 CP_3
favore della parte attrice, indicata nella somma di €.14.605,24, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo o nella diversa somma ritenuta equa dal Giudice.
2.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 09.04.2021, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante p.t., il quale esponeva che : - in Controparte_1
data 03 aprile 2011, alle ore 11.20 circa, agenti della Polizia Municipale si recavano in via
Firenze, in Crotone, all'altezza del civico 189, ove era stato segnalato un passo carrabile ostruito da veicoli in sosta irregolare;
- giunti sul posto, i predetti agenti verificavano che in corrispondenza del passo carrabile (aut.ne n. 55/1999) vi era parcheggiata l'autovettura
Toyota Tg. DA986EH, di proprietà di;
- l'agente, nell'elevare la Parte_2
contravvenzione, ometteva di barrare la voce relativa alla sanzione accessoria della
2 rimozione del veicolo;
- in conseguenza della mancata annotazione nell'avviso d'accertamento della rimozione del veicolo, in data 16.05.2011 veniva notificato alla sig.ra il verbale n. 3595/11, che recava la dicitura “ la rimozione del veicolo non è stata Pt_2 effettuata per motivi tecnici”, quale prassi procedurale adottata dall'ufficio verbali, nel caso in cui nel preavviso non veniva barrata la voce relativa alla sanzione accessoria della rimozione del mezzo;
- in data 14.07.2011 la signora conveniva in giudizio il Parte_2
onde veder accertare e dichiarare la responsabilità del per i Controparte_1 CP_1
danni subiti dalla stessa in occasione della rimozione forzata della propria autovettura, nonché per ottenere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il pagamento in suo favore della somma dalla medesima impegnata per l'acquisto di una nuova auto e per la sottoscrizione di una nuova polizza RCA, ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza 880/2014; - nulla veniva riferito al sulle sorti del veicolo e la depositaria, solo nel mese di luglio CP_1
2016, richiedeva al il pagamento delle spese di custodia del veicolo, sino a quel CP_1
momento maturate;
- in data 21 luglio 2016 le parti stipulavano atto di transazione, con il quale il si impegnava a corrispondere la somma di € 6.000,00, nonché il valore del CP_1
veicolo custodito, mediante passaggio dello stesso in proprietà alla ditta;
parte Pt_1
convenuta deduceva la validità dell'accordo transattivo, l'inadempimento per fatto addebitabile a parte attorea e il difetto di legittimazione del convenuto;
eccepiva, CP_1
inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e la compensazione legale con credito tributario per mancato pagamento IMU vantato dal convenuto;
chiedeva il rigetto CP_1
della domanda perché infondata in fatto e diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi il debito della ditta nei confronti del Comune di Crotone, pari alla somma di euro € Parte_1
7.030,96, a titolo di IMU per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2019, con conseguente declaratoria di avvenuta compensazione con il credito azionato da parte attorea;
chiedeva detrarsi dalle somme, eventualmente dovute a parte attorea, il valore del veicolo oggetto di rimozione ed acquistato dalla Ditta Soccorso Astra.
3.
La causa, istruita solo documentalmente, all'odierna udienza viene posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.
La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che tra le parti in data 21.07.2016 è intervento contratto transattivo, con il quale, a tacitazione di ogni pretesa della ditta
Soccorso Astra di NA AL & C. S.n.c. in relazione al servizio di custodia
3 dell'autovettura Toyota tg. DA986EH, le parti concordavano la corresponsione della somma di euro 6.000,00, oltre la cessione del veicolo della sig.ra alla suddetta ditta (cfr. art. Pt_2
2 contratto di transazione, all. 1 atto di citazione)
Giova rammentare che il primo comma dell'art. 1965 c.c. definisce la transazione come
“quel contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Dalla lettura della norma si evince che i presupposti della transazione sono: - l'esistenza di una controversia tra le parti, quantunque non ancora instaurata in sede giurisdizionale;
- lo stato di incertezza che caratterizza la situazione di oggetto di lite fra le parti;
- le reciproche concessioni.
La novazione si distingue in conservativa e novativa.
Come ben chiarito dal Supremo Collegio “deve essere qualificata novativa, la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente
e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di una obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. E' qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prestazioni iniziali” (Cass. 13717/2006; Cass. n. 23604/2016; Cass. n.
7963/2020).
Nel caso di specie, l'atto transattivo prevede oltre alla riduzione dell'importo dovuto per la custodia del mezzo anche il trasferimento del medesimo veicolo alla ditta depositaria (cfr. scrittura privata di vendita depositata in atti), dando luogo ad una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo.
E' quindi da ritenere che tra le parti abbiano voluto novare i propri rapporti con le nuove pattuizioni indicate nella raggiunta transazione.
In conclusione, va dato atto dell'esistenza di una transazione con effetto novativo intervenuta tra le parti.
Si osserva che la transazione novativa, a differenza della transazione propria non novativa, non è un negozio ausiliario, ma un negozio principale, con la conseguenza che mentre nella transazione propria il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è, quindi, fonte concorrente di diritti e di obblighi, nella transazione
4 novativa il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte di diritti e degli obblighi delle parti, le quali non possono più ritenersi obbligate o avvalersi in forza del contratto stipulato.
In definitiva, la transazione novativa determina l'estinzione del precedente rapporto mediante la costituzione di un nuovo rapporto.
5.
Si rileva, inoltre, che l'accordo transattivo in atti contiene inequivoche dichiarazioni ricognitive del debito per cui è causa.
Nelle premesse dell'accordo transattivo si dichiara espressamente: “Le spese di rimozione e custodia del veicolo, in giacenza presso la ditta dal giorno 03.04.2011 ad oggi, sulla Pt_1
base di un esplicito parere espresso dall'Avvocatura sono da addebitare all'Ente… che il costo del servizio reso ammonta ad € 14.605,24, giuste tariffe nazionali di custodia dei veicoli e cose sequestrate, rimosse o affidate, depositate presso la C.C.I.A.A. di Crotone. Tra il Comando della Polizia Municipale e la Ditta Astra si tenevano diversi incontri, e durante
l'ultimo di essi, tenutosi in data 19 Maggio 2016 presso il Palazzo Comunale, si otteneva un notevole abbattimento dell'importo sopra riportato richiesto per le dette spese di rimozione
e custodia;
difatti veniva concordato ed accettato tra le parti la liquidazione alla Ditta Astra di € 6.000,00 da parre dell'Ente oltre che la cessione del mezzo della controversia, il cui valore attuale, essendo trascorsi ormai dieci anni dalla immatricolazione, è da considerarsi inferiore a mille euro, a favore della Ditta Astra da parte dell'attuale intestataria, sig.ra
giusto verbale del 19.05.2016, debitamente sottoscritto dal titolare della Ditta e Pt_2
dal dott. , dal dott. , e dalla dott.ssa Persona_1 Persona_2 Persona_3 nell'interesse dell'Ente.. (cfr. pagg. 2, 3 contratto di transazione).
La Corte di legittimità è ormai univoca nell'affermare che il riconoscimento del debito costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione non esige formule particolari, non ha natura negoziale e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva (Cass. n. 9097/2018).
Deve pertanto ritenersi pienamente provato il diritto di credito vantato da parte attorea.
6.
Infondata si appalesa l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, in ragione dell'esplicito riconoscimento del diritto e del termine decennale di prescrizione applicabile alla fattispecie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione relativo al rimborso delle spese di custodia è decennale, secondo il principio della prescrizione ordinaria, in mancanza di una specifica disposizione derogatoria (cfr. Cass. n. 25643/2022;
5 Cass. n. 21119/2024).
Anche l'eccezione di compensazione legale, sollevata da parte convenuta, non può trovare accoglimento, non sussistendo la prova dell'esecutività degli avvisi di accertamento, depositati in atti, e dell'esigibilità del credito.
Si osserva, inoltre, che la compensazione dedotta non trova adeguata conferma all'interno del regolamento comunale delle entrate tributarie dell'ente convenuto, con la previsione di un articolo ad hoc, così come statuito dall'art. 1, comma 167, L. 296/2006.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti della somma di euro 6.000,00, come concordata nel contratto di transazione, in relazione alle spese relative al servizio di custodia del veicolo.
7.
Assorbita ogni altra questione.
8.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna, per le causali di cui in parte motiva, il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Controparte_1
euro 6.000,00 in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.962,50, di cui euro
1.698,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 16.05.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
7
Successivamente alle ore 14.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 189/2021 promossa da: con sede in Crotone, C.da Parte_1
Trafinello, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Anna Iacino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Corigliano-Rossano via G. Matteotti n.
51;
PARTE ATTOREA
Contro
(C.F. ) in persona del Sindaco l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra, in forza di procura in calce al presente atto, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21 marzo 2021, elettivamente domiciliata presso il con sede in Crotone alla Piazza della Resistenza n. 1. Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - il sig. , in quanto Parte_1
1 titolare della ditta Soccorso Astra, teneva in custodia dal 03/04/2011 al 21/07/2016
l'autovettura Toyota Tg. DA 986 EH, di proprietà della sig.ra ;- Parte_2
infatti, in data 03/04/2011, alle ore 11.20 circa, l'autovettura era parcheggiata e ostruiva un passo carrabile in Via Firenze, 189 ove si recava la Polizia Municipale, su segnalazione del piantone del comando;
- l'agente di Polizia Municipale, incaricato nell'elevare la contravvenzione, non barrava la voce relativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo sull'avviso di accertamento: - in data 16.05.2011, la sig.ra riceveva Pt_2
comunicazione della mancata rimozione del veicolo per motivi tecnici e, dopo sette giorni, presentava istanza al Comando Polizia Municipale, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla condotta del citato Comando;
- il Tribunale di Crotone, con sentenza n.
880/2014, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava il al Controparte_1
risarcimento del danno sia in termini di vettura acquistata che di vettura sottratta, sancendo l'addebito delle spese di rimozione e custodia del veicolo, in giacenza presso la ditta Pt_1
dal giorno 3 aprile 2011, a carico dell'Ente convenuto;
- in data 15/02/2016, il sig. Pt_1
inviava al Comando di Polizia Municipale di Crotone, missiva con la quale riformulava il conteggio del servizio di rimozione e custodia del veicolo Toyota, tenendo conto delle tariffe depositate alla C.C.I.A.A. di Crotone, sollecitando il pagamento della somma di
€.14.605,24; - successivamente, venivano inviati ulteriori solleciti scritti e verbali al di Crotone, che, nonostante la transazione del 21 luglio 2016 e nonostante la CP_1
promessa di pagamento, non versava alcuna somma in favore della ditta Parte_1
, facendo venir meno ogni accordo e ogni soluzione ivi contenuta;
sulla base
[...]
di tali premesse, chiedeva in accoglimento della domanda attorea, la condanna del
[...]
, in persona del p.t., al pagamento delle spese del servizio di custodia, in CP_1 CP_3
favore della parte attrice, indicata nella somma di €.14.605,24, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo o nella diversa somma ritenuta equa dal Giudice.
2.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 09.04.2021, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante p.t., il quale esponeva che : - in Controparte_1
data 03 aprile 2011, alle ore 11.20 circa, agenti della Polizia Municipale si recavano in via
Firenze, in Crotone, all'altezza del civico 189, ove era stato segnalato un passo carrabile ostruito da veicoli in sosta irregolare;
- giunti sul posto, i predetti agenti verificavano che in corrispondenza del passo carrabile (aut.ne n. 55/1999) vi era parcheggiata l'autovettura
Toyota Tg. DA986EH, di proprietà di;
- l'agente, nell'elevare la Parte_2
contravvenzione, ometteva di barrare la voce relativa alla sanzione accessoria della
2 rimozione del veicolo;
- in conseguenza della mancata annotazione nell'avviso d'accertamento della rimozione del veicolo, in data 16.05.2011 veniva notificato alla sig.ra il verbale n. 3595/11, che recava la dicitura “ la rimozione del veicolo non è stata Pt_2 effettuata per motivi tecnici”, quale prassi procedurale adottata dall'ufficio verbali, nel caso in cui nel preavviso non veniva barrata la voce relativa alla sanzione accessoria della rimozione del mezzo;
- in data 14.07.2011 la signora conveniva in giudizio il Parte_2
onde veder accertare e dichiarare la responsabilità del per i Controparte_1 CP_1
danni subiti dalla stessa in occasione della rimozione forzata della propria autovettura, nonché per ottenere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il pagamento in suo favore della somma dalla medesima impegnata per l'acquisto di una nuova auto e per la sottoscrizione di una nuova polizza RCA, ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza 880/2014; - nulla veniva riferito al sulle sorti del veicolo e la depositaria, solo nel mese di luglio CP_1
2016, richiedeva al il pagamento delle spese di custodia del veicolo, sino a quel CP_1
momento maturate;
- in data 21 luglio 2016 le parti stipulavano atto di transazione, con il quale il si impegnava a corrispondere la somma di € 6.000,00, nonché il valore del CP_1
veicolo custodito, mediante passaggio dello stesso in proprietà alla ditta;
parte Pt_1
convenuta deduceva la validità dell'accordo transattivo, l'inadempimento per fatto addebitabile a parte attorea e il difetto di legittimazione del convenuto;
eccepiva, CP_1
inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e la compensazione legale con credito tributario per mancato pagamento IMU vantato dal convenuto;
chiedeva il rigetto CP_1
della domanda perché infondata in fatto e diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi il debito della ditta nei confronti del Comune di Crotone, pari alla somma di euro € Parte_1
7.030,96, a titolo di IMU per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2019, con conseguente declaratoria di avvenuta compensazione con il credito azionato da parte attorea;
chiedeva detrarsi dalle somme, eventualmente dovute a parte attorea, il valore del veicolo oggetto di rimozione ed acquistato dalla Ditta Soccorso Astra.
3.
La causa, istruita solo documentalmente, all'odierna udienza viene posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.
La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che tra le parti in data 21.07.2016 è intervento contratto transattivo, con il quale, a tacitazione di ogni pretesa della ditta
Soccorso Astra di NA AL & C. S.n.c. in relazione al servizio di custodia
3 dell'autovettura Toyota tg. DA986EH, le parti concordavano la corresponsione della somma di euro 6.000,00, oltre la cessione del veicolo della sig.ra alla suddetta ditta (cfr. art. Pt_2
2 contratto di transazione, all. 1 atto di citazione)
Giova rammentare che il primo comma dell'art. 1965 c.c. definisce la transazione come
“quel contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Dalla lettura della norma si evince che i presupposti della transazione sono: - l'esistenza di una controversia tra le parti, quantunque non ancora instaurata in sede giurisdizionale;
- lo stato di incertezza che caratterizza la situazione di oggetto di lite fra le parti;
- le reciproche concessioni.
La novazione si distingue in conservativa e novativa.
Come ben chiarito dal Supremo Collegio “deve essere qualificata novativa, la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente
e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di una obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. E' qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prestazioni iniziali” (Cass. 13717/2006; Cass. n. 23604/2016; Cass. n.
7963/2020).
Nel caso di specie, l'atto transattivo prevede oltre alla riduzione dell'importo dovuto per la custodia del mezzo anche il trasferimento del medesimo veicolo alla ditta depositaria (cfr. scrittura privata di vendita depositata in atti), dando luogo ad una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo.
E' quindi da ritenere che tra le parti abbiano voluto novare i propri rapporti con le nuove pattuizioni indicate nella raggiunta transazione.
In conclusione, va dato atto dell'esistenza di una transazione con effetto novativo intervenuta tra le parti.
Si osserva che la transazione novativa, a differenza della transazione propria non novativa, non è un negozio ausiliario, ma un negozio principale, con la conseguenza che mentre nella transazione propria il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è, quindi, fonte concorrente di diritti e di obblighi, nella transazione
4 novativa il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte di diritti e degli obblighi delle parti, le quali non possono più ritenersi obbligate o avvalersi in forza del contratto stipulato.
In definitiva, la transazione novativa determina l'estinzione del precedente rapporto mediante la costituzione di un nuovo rapporto.
5.
Si rileva, inoltre, che l'accordo transattivo in atti contiene inequivoche dichiarazioni ricognitive del debito per cui è causa.
Nelle premesse dell'accordo transattivo si dichiara espressamente: “Le spese di rimozione e custodia del veicolo, in giacenza presso la ditta dal giorno 03.04.2011 ad oggi, sulla Pt_1
base di un esplicito parere espresso dall'Avvocatura sono da addebitare all'Ente… che il costo del servizio reso ammonta ad € 14.605,24, giuste tariffe nazionali di custodia dei veicoli e cose sequestrate, rimosse o affidate, depositate presso la C.C.I.A.A. di Crotone. Tra il Comando della Polizia Municipale e la Ditta Astra si tenevano diversi incontri, e durante
l'ultimo di essi, tenutosi in data 19 Maggio 2016 presso il Palazzo Comunale, si otteneva un notevole abbattimento dell'importo sopra riportato richiesto per le dette spese di rimozione
e custodia;
difatti veniva concordato ed accettato tra le parti la liquidazione alla Ditta Astra di € 6.000,00 da parre dell'Ente oltre che la cessione del mezzo della controversia, il cui valore attuale, essendo trascorsi ormai dieci anni dalla immatricolazione, è da considerarsi inferiore a mille euro, a favore della Ditta Astra da parte dell'attuale intestataria, sig.ra
giusto verbale del 19.05.2016, debitamente sottoscritto dal titolare della Ditta e Pt_2
dal dott. , dal dott. , e dalla dott.ssa Persona_1 Persona_2 Persona_3 nell'interesse dell'Ente.. (cfr. pagg. 2, 3 contratto di transazione).
La Corte di legittimità è ormai univoca nell'affermare che il riconoscimento del debito costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione non esige formule particolari, non ha natura negoziale e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva (Cass. n. 9097/2018).
Deve pertanto ritenersi pienamente provato il diritto di credito vantato da parte attorea.
6.
Infondata si appalesa l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, in ragione dell'esplicito riconoscimento del diritto e del termine decennale di prescrizione applicabile alla fattispecie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione relativo al rimborso delle spese di custodia è decennale, secondo il principio della prescrizione ordinaria, in mancanza di una specifica disposizione derogatoria (cfr. Cass. n. 25643/2022;
5 Cass. n. 21119/2024).
Anche l'eccezione di compensazione legale, sollevata da parte convenuta, non può trovare accoglimento, non sussistendo la prova dell'esecutività degli avvisi di accertamento, depositati in atti, e dell'esigibilità del credito.
Si osserva, inoltre, che la compensazione dedotta non trova adeguata conferma all'interno del regolamento comunale delle entrate tributarie dell'ente convenuto, con la previsione di un articolo ad hoc, così come statuito dall'art. 1, comma 167, L. 296/2006.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti della somma di euro 6.000,00, come concordata nel contratto di transazione, in relazione alle spese relative al servizio di custodia del veicolo.
7.
Assorbita ogni altra questione.
8.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna, per le causali di cui in parte motiva, il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Controparte_1
euro 6.000,00 in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.962,50, di cui euro
1.698,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 16.05.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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