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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/09/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25/25 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cacciatore delle Alpi n° 447 rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Katiuscia Baglieri ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Ragusa, Piazza F.lli Cairoli n° 5, giusto mandato in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
9.07.1973 ed ivi residente nella via E. Lena n. 8, rappresentato e difeso, dall'avv. Marco Greco (C.F.: ), elett. dom. presso il C.F._4 suo studio in VI, via Ruggero Settimo n. 129, giusta procura in atti;
Appellato
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
esponendo che, a partire dal 2015, aveva effettuato in Controparte_1 favore del convenuto una serie di bonifici privi di causale e/o con causale generica. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Precisava che la stessa, legata al sig. da un vincolo di parentela e da CP_1 un rapporto di amicizia tra le rispettive famiglie, spinta dall'animus donandi e per mero spirito di liberalità, eseguiva nei confronti di quest'ultimo numerosi atti di donazioni per complessivi € 196.842,00 dal 2015 al 2021.
Eccepiva quindi, in via principale, la nullità dei singoli atti di donazione, così come elencati e documentati, compiuti in favore del ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui agli artt. 782 e ss. c.c., assumendo che il bene donato
(nel caso di specie il denaro) non era mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, quest'ultimo aveva il diritto di pretenderne la restituzione.
Chiedeva pertanto che gli atti di liberalità compiuti fossero dichiarati nulli per carenza di forma solenne con conseguente diritto di quest'ultima ad ottenere la restituzione degli importi donati pari a complessivi € 196.842,00.
In via subordinata, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte tramite i detti bonifici bancari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c..
Si costituiva il quale contestava integralmente, sia in fatto Controparte_1 che in diritto, il contenuto della citazione rilevando che le parti, oltre ad essere legate da un vincolo di amicizia e di parentela, erano anche legate da un pluriennale rapporto di lavoro subordinato, avendo il convenuto prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta Iacono Wilma, imprenditrice agricola, sin dal 24.2.2010 e fino al 19.11.2021 e per il quale, in data 22.11.2021, le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale che aveva composto e risolto la decennale vertenza con il versamento da parte dell'attrice, a favore del convenuto, della somma di €
1.000 e l'espressa rinuncia alle azioni e reciproca accettazione dell'accordo transattivo per il periodo di tempo ivi contenuto;
chiedeva, pertanto il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1763/2024 pubbl. il 15/11/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 31/12/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 769 e 782 c.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per avere il primo giudice erroneamente ritenuto non accoglibile la domanda attorea per mancata prova dell'animus donandi;
b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in combinato disposto con l'art. 111 Costituzione e 132 c.c., per avere il primo giudice ritenuto non accoglibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Giova, preliminarmente, osservare che la donazione ex art. 769 c.c. è il contratto con il quale una parte ("donante"), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra ("donatario") disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso di essa una obbligazione.
La donazione è un negozio a titolo gratuito, poiché l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo.
Gli elementi costitutivi della donazione sono l'animus donandi (spirito di liberalità), che consiste nell'intenzione di attribuire ad altri il vantaggio patrimoniale senza esservi obbligati (elemento soggettivo) e l'arricchimento del donatario, cui corrisponde il depauperamento del donante (elemento oggettivo).
L'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della donazione grava sull'attrice, secondo il principio generale di cui all'art. 2697
c.c..
Nel caso che ci occupa nessuna prova è stata fornita in tal senso dalla;
Pt_1 infatti, le asserite donazioni sono state effettuate attraverso molteplici bonifici Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
bancari, per somme dai 500,00 ai 3.000,00 euro, con cadenza mensile nella maggior parte dei quali si rileva quale causale “pagamento”.
Tale circostanza in uno al verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti, versato in atti, porta a ritenere un rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa.
Corrobora tale assunto la produzione da parte della delle buste paga Pt_1 afferenti al detto rapporto di lavoro, ben potendo le somme ricevute attraverso i bonifici in oggetto, attese la causale e la cadenza mensile, essere state pagate al “fuori busta”, come dallo stesso dedotto. CP_1
Pertanto, dalla documentazione in atti risulta che i bonifici in oggetto furono effettuati in adempimento di obbligazioni retributive nascenti dal rapporto di lavoro subordinato del presso l'azienda agricola dell'appellante. CP_1
Sarebbe stato onere della provare che le somme corrisposte fossero Pt_1 frutto di una liberalità e non riguardassero il rapporto di lavoro esistente, ma la stessa nessun mezzo istruttorio ha articolato in tal senso limitandosi a chiedere CTU.
b) La Suprema Corte ha più volte ribadito che ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, in modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione, in quanto essa può essere esperita esclusivamente quando nessun'altra azione sussista ovvero, se questa pur esistente in astratto non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti ( ex plurimis Cass.
23385/08).
Inoltre, l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. n.
14944/2022). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Nel caso che ci occupa, la non ha fornito prova dell'esistenza della Pt_1 donazione, essendo, invece, emerso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
In ogni caso, volendo diversamente argomentare, non sono stati provati né
l'impoverimento patrimoniale, né l'arricchimento del , essendo CP_1 appunto emerso che le somme mensilmente versate dalla fossero Pt_1 emolumenti per l'attività lavorativa svolta dal presso l'azienda CP_1 agricola della stessa.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1763/2024 pubbl. il 15/11/2024, emessa dal Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi €.7.160,00, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
fase di trattazione ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 9 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25/25 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cacciatore delle Alpi n° 447 rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Katiuscia Baglieri ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Ragusa, Piazza F.lli Cairoli n° 5, giusto mandato in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
9.07.1973 ed ivi residente nella via E. Lena n. 8, rappresentato e difeso, dall'avv. Marco Greco (C.F.: ), elett. dom. presso il C.F._4 suo studio in VI, via Ruggero Settimo n. 129, giusta procura in atti;
Appellato
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
esponendo che, a partire dal 2015, aveva effettuato in Controparte_1 favore del convenuto una serie di bonifici privi di causale e/o con causale generica. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Precisava che la stessa, legata al sig. da un vincolo di parentela e da CP_1 un rapporto di amicizia tra le rispettive famiglie, spinta dall'animus donandi e per mero spirito di liberalità, eseguiva nei confronti di quest'ultimo numerosi atti di donazioni per complessivi € 196.842,00 dal 2015 al 2021.
Eccepiva quindi, in via principale, la nullità dei singoli atti di donazione, così come elencati e documentati, compiuti in favore del ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui agli artt. 782 e ss. c.c., assumendo che il bene donato
(nel caso di specie il denaro) non era mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, quest'ultimo aveva il diritto di pretenderne la restituzione.
Chiedeva pertanto che gli atti di liberalità compiuti fossero dichiarati nulli per carenza di forma solenne con conseguente diritto di quest'ultima ad ottenere la restituzione degli importi donati pari a complessivi € 196.842,00.
In via subordinata, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte tramite i detti bonifici bancari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c..
Si costituiva il quale contestava integralmente, sia in fatto Controparte_1 che in diritto, il contenuto della citazione rilevando che le parti, oltre ad essere legate da un vincolo di amicizia e di parentela, erano anche legate da un pluriennale rapporto di lavoro subordinato, avendo il convenuto prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta Iacono Wilma, imprenditrice agricola, sin dal 24.2.2010 e fino al 19.11.2021 e per il quale, in data 22.11.2021, le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale che aveva composto e risolto la decennale vertenza con il versamento da parte dell'attrice, a favore del convenuto, della somma di €
1.000 e l'espressa rinuncia alle azioni e reciproca accettazione dell'accordo transattivo per il periodo di tempo ivi contenuto;
chiedeva, pertanto il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1763/2024 pubbl. il 15/11/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 31/12/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 769 e 782 c.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per avere il primo giudice erroneamente ritenuto non accoglibile la domanda attorea per mancata prova dell'animus donandi;
b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in combinato disposto con l'art. 111 Costituzione e 132 c.c., per avere il primo giudice ritenuto non accoglibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Giova, preliminarmente, osservare che la donazione ex art. 769 c.c. è il contratto con il quale una parte ("donante"), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra ("donatario") disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso di essa una obbligazione.
La donazione è un negozio a titolo gratuito, poiché l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo.
Gli elementi costitutivi della donazione sono l'animus donandi (spirito di liberalità), che consiste nell'intenzione di attribuire ad altri il vantaggio patrimoniale senza esservi obbligati (elemento soggettivo) e l'arricchimento del donatario, cui corrisponde il depauperamento del donante (elemento oggettivo).
L'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della donazione grava sull'attrice, secondo il principio generale di cui all'art. 2697
c.c..
Nel caso che ci occupa nessuna prova è stata fornita in tal senso dalla;
Pt_1 infatti, le asserite donazioni sono state effettuate attraverso molteplici bonifici Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
bancari, per somme dai 500,00 ai 3.000,00 euro, con cadenza mensile nella maggior parte dei quali si rileva quale causale “pagamento”.
Tale circostanza in uno al verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti, versato in atti, porta a ritenere un rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa.
Corrobora tale assunto la produzione da parte della delle buste paga Pt_1 afferenti al detto rapporto di lavoro, ben potendo le somme ricevute attraverso i bonifici in oggetto, attese la causale e la cadenza mensile, essere state pagate al “fuori busta”, come dallo stesso dedotto. CP_1
Pertanto, dalla documentazione in atti risulta che i bonifici in oggetto furono effettuati in adempimento di obbligazioni retributive nascenti dal rapporto di lavoro subordinato del presso l'azienda agricola dell'appellante. CP_1
Sarebbe stato onere della provare che le somme corrisposte fossero Pt_1 frutto di una liberalità e non riguardassero il rapporto di lavoro esistente, ma la stessa nessun mezzo istruttorio ha articolato in tal senso limitandosi a chiedere CTU.
b) La Suprema Corte ha più volte ribadito che ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, in modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione, in quanto essa può essere esperita esclusivamente quando nessun'altra azione sussista ovvero, se questa pur esistente in astratto non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti ( ex plurimis Cass.
23385/08).
Inoltre, l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. n.
14944/2022). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Nel caso che ci occupa, la non ha fornito prova dell'esistenza della Pt_1 donazione, essendo, invece, emerso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
In ogni caso, volendo diversamente argomentare, non sono stati provati né
l'impoverimento patrimoniale, né l'arricchimento del , essendo CP_1 appunto emerso che le somme mensilmente versate dalla fossero Pt_1 emolumenti per l'attività lavorativa svolta dal presso l'azienda CP_1 agricola della stessa.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1763/2024 pubbl. il 15/11/2024, emessa dal Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi €.7.160,00, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
fase di trattazione ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 9 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro