Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche. Tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice del merito e risulta incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2006, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGIONE MATILDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIVININI N. 12, presso lo studio dell'avvocato CASSIANO Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CECCARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.N.P.A.F. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI Carlo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
DI GI DU, DI GI LA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10545/2003 proposto da:
DI GI LA, DI GI DU, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato PUCCI Giuseppe, che li rappresenta difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MANGIONE MATILDE, C.N.P.A.F. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 124/2002 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/03/2002 - R.G.N. 622/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/10/2005 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DI DONATO per delega CASSIANO;
udito l'Avvocato MARTUCCELLI e l'avv. Pucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. AT MA è stata coniugata con l'avv. Di NN Giuseppe, dal quale ha divorziato dal maggio 1980, senza peraltro ottenere l'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art.
5. A seguito del decesso del coniuge nel 1995 ha promosso un giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Nel contraddicono con PO e UC Di NN, figli naturali del de cuius, che chiedevano l'accertamento del loro diritto a tale trattamento previdenziale, il primo Giudice ha accolto la domanda da costoro proposta e ha respinto quella della Sig. MA. Questa statuizione di rigetto è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze;
la sentenza oggi impugnata ha affermato che ai fini dell'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità è sufficiente, in alternativa alla titolarità dell'assegno divorale, il possesso dei requisiti per averne diritto. La sussistenza di questo elemento, correlato al deterioramento delle condizioni economiche in dipendenza del divorzio, non era stato dimostrato dalla ricorrente in primo grado.
Avverso questa sentenza la Sig. MA propone ricorso affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso e memoria;
UC e PO Di NN hanno depositato controricorso con ricorso incidentale con unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano i vizi di violazione ed erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 84, art. 13, in collegamento con la L. n. 898 del 1970, art. 5, nonché motivazione erronea e contraddittoria ed erronea valutazione delle prove. La parte rileva che la Corte Territoriale, pur riconoscendo il diritto alla quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato in possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno divorale - anche se non titolare di questa prestazione- non ha peraltro ravvisato nel caso di specie la sussistenza di tali requisiti, sulla base di una valutazione espressa in ordine alle condizioni economiche della Sig. MA. La censura investe specificamente tale apprezzamento sulla base degli stessi elementi di fatto che il Giudice ha posto a base del proprio convincimento, e cioè il godimento di un trattamento di quiescenza e il possesso di una quota di eredità ricevuta dalla madre: la parte rileva in particolare la ridotta redditività degli investimenti di capitale e che le condizioni di vita dovevano essere garantite dal coniuge e non dai genitori, affermando poi che all'epoca del divorzio era anche necessario aiutare i figli, e che se in tale tempo era possibile per la parte soprassedere a richieste economiche nei confronti del marito, al fine di mantenere l'abituale tenore di vita, "oggi tale scelta non sarebbe possibile".
2.2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Cassa Nazionale Di Previdenza e Assistenza Forense (C.N.A.P.F.), secondo cui l'impugnazione ripropone pedissequamente i motivi di appello disattesi nella sentenza impugnata, senza investire questa pronuncia con specifiche censure. Si deve infatti rilevare che le critiche mosse dalla ricorrente principale riguardano l'accertamento compiuto dalla Corte Territoriale in ordine alle condizioni economiche della parte, accertamento che rappresenta la ratio decidendi della pronuncia.
2.3. Nel merito, il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è registrato un contrasto sull'applicazione della disposizione di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 3, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, per alcune decisioni (Cass. 10 settembre 1990, n. 9309, 12 gennaio 1994 n. 9528, 17 gennaio 2000 n. 457, e recentemente riaffermato da Cass. 25 marzo 2005 n. 6429) l'attribuzione in tutto o in parte della pensione di reversibilità in favore del coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio e per il caso di morte dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno è consentita indipendentemente dal fatto che il suddetto obbligo dell'ex coniuge defunto abbia già ottenuto un riconoscimento giudiziale, dovendosi interpretare l'espressione "sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5", contenuta nel citato art. 13, come riferita alla titolarità in astratto e non in concreto del diritto all'assegno. In senso contrario si sono espressi altri precedenti (v. per tutte Cass. 15 febbraio 2000 n. 1704, 8 agosto 2000 n. 10444, 27 novembre 2000 n. 15242), secondo cui il diritto in questione deve essere negato in difetto di godimento dell'assegno di divorzio, non essendo sufficiente la sola maturazione dei presupposti per conseguirlo, che non si sia tradotta nell'attribuzione dell'assegno stesso.
La sentenza impugnata risulta conforme al principio di diritto enunciato dal primo orientamento sopra citato, la cui applicazione è contestata dalla difesa di parte controricorrente. Della questione relativa all'esatta interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 (così come modificato) sono state investite - stante il contrasto sopra ricordato - le Sezioni Unite di questa Corte (a seguito di ordinanza pronunciata in causa n. 5529/2003 e pubblicata il 5 luglio 2005): in materia è intervenuta poi la L. 28 dicembre 2005, n. 263, con cui si è stabilito (art. 5) che le disposizioni sopra indicate "si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi del predetto della citata L. n. 898 del 1970, art. 5".
Il Collegio non ritiene tuttavia necessario risolvere la questione interpretativa posta dalla suddetta normativa,' perché comunque il ricorso principale deve essere rigettato per le considerazioni di cui infra sub 3.
3. La censura della ricorrente principale investe l'accertamento dei presupposti del diritto all'assegno divorzile, che la Corte Territoriale ha correttamente compiuto verificando, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia (v. per tutte Cass. 17 marzo 2000 n. 3101), l'esistenza di una situazione di inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.
Il Giudice dell'appello ha ritenuto non raggiunta la prova di una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni economiche della Sig. MA rispetto alla situazione presente al momento della sentenza di divorzio, in considerazione degli elementi forniti in ordine al godimento di un trattamento pensionistico e al possesso di una quota di eredità.
Questo apprezzamento di fatto, riservato al Giudice del merito, risulta congruamente motivato, e sfugge alle critiche mosse dalla parte che, senza indicare specifiche circostanze di fatto di cui sia stato trascurato l'esame, si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove raccolte.
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i Sigg. Di NN censurano la statuizione di compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, denunciando i vizi di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, sul rilievo che il provvedimento è privo di qualsiasi motivazione.
Il motivo non merita accoglimento, posto che in materia di spese processuali il Giudice può disporre la compensazione anche senza fornire al riguardo alcuna motivazione, e senza che per questo la statuizione diventi sindacabile in sede di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale della stessa, rientra nei poteri discrezionali del Giudice (Cass. 22 aprile 2005, n. 8540).
5. I ricorsi riuniti devono essere quindi respinti. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006