Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1110
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    La pretesa tributaria per l'anno 2011 è stata annullata con precedente sentenza, rendendo preclusa ogni ulteriore pretesa basata su tale provvedimento. L'ente impositore ha esplicitato riserva di produrre provvedimento di sgravio.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto

    La società d'ambito non ha fornito prova idonea della rituale notifica dell'intimazione di pagamento del 2019, unica avente efficacia interruttiva. La notifica tentata nel 2019 è avvenuta oltre il quinquennio dalla notifica della cartella (2024), e la prova della notifica tramite raccomandata non è stata fornita secondo i criteri della Cassazione a Sezioni Unite (mancanza di CAD). Pertanto, la prescrizione è maturata.

  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La fondatezza dell'eccezione di prescrizione assorbe ogni altra questione relativa all'anno 2012.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1110
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo