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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035198950000 TA/TI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035198950000 TA/TI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 679/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.01.2025 ad Agenzia delle Entrate – RI e alla società A.T.O. ME
1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 08.02.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 26.11.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.473,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TI TA anni 2011 e 2012”.
Il ricorrente rilevava che aveva impugnato la intimazione di pagamento relativa all'anno 2011 e che il relativo giudizio era stato deciso con sentenza n. 1474/2017 depositata il 13.04.2018 della CTP di
Messina che aveva accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato. Eccepiva, pertanto, la nullità della cartella impugnata relativamente all'anno di imposta per il quale era intervenuto il giudicato.
Quanto all'annulaità 2012 eccepiva la nullità derivata per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – RI si costituiva in giudizio depositando memoria con la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine a eccezioni che riguardavano la fase di formazione del ruolo che era di esclusiva pertinenza dell'ente titolare della pretesa fatta valere e rilevava la regolarità del proprio operato di riscossione del tributo.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 19.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa del ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 19.09.2019 e che la notifica (eseguita a seguito di rifiuto del piego a cura del destinatario) doveva considerarsi invalida perché non seguita dalla spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Rilevava che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notifica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la doglianza relativa alla illegittimità dell'atto impugnato in relazione alle somme pretese per la tassa anno 2011.
Infatti, come dedotto e documentato dal ricorrente, le relative pretese tributarie creditorie erano state annullate con sentenza n. 1474/2018 per cui deve ritenersi preclusa ogni ulteriore pretesa che risulti fondata su un precedente provvedimento già definitivamente annullato. Del resto, costituendosi in giudizio, l'ente impositore ha eslicitato riserva di produrre provvedimento di sgravio.
Quanto alla tassa pretesa per l'anno 2012, risulta fondata l'eccezione di prescrizione, avente efficacia assorbente.
Infatti, la società d'ambito convenuta ha prodotto documentazione che non è idonea a comprovare la rituale notifica della intimazione di pagamento del 29.07.2019 avente sicuramente efficacia interruttiva del termine prescrizionale quinquennale che si applica al tributo locale per cui è causa. Infatti, è stata prodotta una stampa di un dettaglio postale dal quale risulta che il plico è stato postalizzato in data
19.09.2019 con esito "rifiutato".
E' vero che il rifiuto a ricevere equivale ad accettazione dell'atto ma la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, recentemente, in un caso analogo, ha stabilito che la prova può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'Ufficio Postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., civ., SU,
10012/2021).
In ogni caso, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere stata tentata in data 19.09.2019 ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 26.11.2024. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di DE che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva un ruolo formato e consegnato nel 2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.300,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di DE. Così deciso in Messina il 10.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa
EL AT
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035198950000 TA/TI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035198950000 TA/TI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 679/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.01.2025 ad Agenzia delle Entrate – RI e alla società A.T.O. ME
1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 08.02.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 26.11.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.473,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TI TA anni 2011 e 2012”.
Il ricorrente rilevava che aveva impugnato la intimazione di pagamento relativa all'anno 2011 e che il relativo giudizio era stato deciso con sentenza n. 1474/2017 depositata il 13.04.2018 della CTP di
Messina che aveva accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato. Eccepiva, pertanto, la nullità della cartella impugnata relativamente all'anno di imposta per il quale era intervenuto il giudicato.
Quanto all'annulaità 2012 eccepiva la nullità derivata per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – RI si costituiva in giudizio depositando memoria con la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine a eccezioni che riguardavano la fase di formazione del ruolo che era di esclusiva pertinenza dell'ente titolare della pretesa fatta valere e rilevava la regolarità del proprio operato di riscossione del tributo.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 19.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa del ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 19.09.2019 e che la notifica (eseguita a seguito di rifiuto del piego a cura del destinatario) doveva considerarsi invalida perché non seguita dalla spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Rilevava che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notifica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la doglianza relativa alla illegittimità dell'atto impugnato in relazione alle somme pretese per la tassa anno 2011.
Infatti, come dedotto e documentato dal ricorrente, le relative pretese tributarie creditorie erano state annullate con sentenza n. 1474/2018 per cui deve ritenersi preclusa ogni ulteriore pretesa che risulti fondata su un precedente provvedimento già definitivamente annullato. Del resto, costituendosi in giudizio, l'ente impositore ha eslicitato riserva di produrre provvedimento di sgravio.
Quanto alla tassa pretesa per l'anno 2012, risulta fondata l'eccezione di prescrizione, avente efficacia assorbente.
Infatti, la società d'ambito convenuta ha prodotto documentazione che non è idonea a comprovare la rituale notifica della intimazione di pagamento del 29.07.2019 avente sicuramente efficacia interruttiva del termine prescrizionale quinquennale che si applica al tributo locale per cui è causa. Infatti, è stata prodotta una stampa di un dettaglio postale dal quale risulta che il plico è stato postalizzato in data
19.09.2019 con esito "rifiutato".
E' vero che il rifiuto a ricevere equivale ad accettazione dell'atto ma la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, recentemente, in un caso analogo, ha stabilito che la prova può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'Ufficio Postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., civ., SU,
10012/2021).
In ogni caso, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere stata tentata in data 19.09.2019 ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 26.11.2024. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di DE che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva un ruolo formato e consegnato nel 2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.300,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di DE. Così deciso in Messina il 10.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa
EL AT