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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1645 /2025, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nt. a RIMINI (RN) il 22/09/1979 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nt. a NO (MI) il 23/07/1976. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BERTOLI TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 23.09.2000 a
AR IN (RN), alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Le parti sono genitori di (c.f. , nt. a Rimini il Persona_1 C.F._3
15.03.2000, maggiorenne ed autosufficiente.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Sant'Angelo Lodigiano il 31.07.2021 (atto n. 23, parte II, serie C, Comune di
Sant'Angelo L.), confermato il successivo 13.9.2021 (atto n. 30, parte II, serie C, del medesimo Comune).
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge;
l'unico figlio della coppia è maggiorenne e autosufficiente.
Nulla sulle spese, trattandosi di procedimento introdotto con unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
il 23.09.2000 a AR IN (RN) e iscritto nei Registri dello stato civile
[...] del predetto Comune ai seguenti riferimenti: Atto n. 21, Parte I, Anno 2000.
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“
1. i coniugi hanno l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. si chiede che non venga emesso nessun provvedimento di natura economica in quanto
i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
4. si chiede che non venga statuito nessun contributo di mantenimento per il figlio che è maggiorenne ed economicamente indipendente;
5. si chiede che ove il procedimento debba continuare per eventuali determinazioni, nelle more del procedimento sia emessa la sentenza parziale di status;
6. le parti dichiarano che provvederanno a regolamentare in altre sede ulteriori eventuali rapporti economici tra loro pendenti;
7. disporre che il provvedimento e la sentenza emessa sia trasmessa all'Ufficio dello Stato
Civile competente per territorio affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge”;
NULLA sulle spese per le ragioni in motivazione;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21/07/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2 Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1645 /2025, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nt. a RIMINI (RN) il 22/09/1979 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nt. a NO (MI) il 23/07/1976. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BERTOLI TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 23.09.2000 a
AR IN (RN), alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Le parti sono genitori di (c.f. , nt. a Rimini il Persona_1 C.F._3
15.03.2000, maggiorenne ed autosufficiente.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Sant'Angelo Lodigiano il 31.07.2021 (atto n. 23, parte II, serie C, Comune di
Sant'Angelo L.), confermato il successivo 13.9.2021 (atto n. 30, parte II, serie C, del medesimo Comune).
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge;
l'unico figlio della coppia è maggiorenne e autosufficiente.
Nulla sulle spese, trattandosi di procedimento introdotto con unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
il 23.09.2000 a AR IN (RN) e iscritto nei Registri dello stato civile
[...] del predetto Comune ai seguenti riferimenti: Atto n. 21, Parte I, Anno 2000.
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“
1. i coniugi hanno l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. si chiede che non venga emesso nessun provvedimento di natura economica in quanto
i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
4. si chiede che non venga statuito nessun contributo di mantenimento per il figlio che è maggiorenne ed economicamente indipendente;
5. si chiede che ove il procedimento debba continuare per eventuali determinazioni, nelle more del procedimento sia emessa la sentenza parziale di status;
6. le parti dichiarano che provvederanno a regolamentare in altre sede ulteriori eventuali rapporti economici tra loro pendenti;
7. disporre che il provvedimento e la sentenza emessa sia trasmessa all'Ufficio dello Stato
Civile competente per territorio affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge”;
NULLA sulle spese per le ragioni in motivazione;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21/07/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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