Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5221 /2021 RG
Alla udienza del 28.03.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino della
3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 666 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
Il Sig. , C.F. (avv. Manfredi Brancato) Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE
1
IL , cf in persona del pro-tempore ( avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Carla Marsala Fanara)
CONVENUTO
e nei confronti
(cf )in persona del legale rappresentante prp-tempore CP_3 P.IVA_2
(avv. Geltrude Bonura)
terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo
CP_ del danneggiato ex art. 1227 c.c., condanna l Civico, in persona del Sindaco
pro-tempore al risarcimento dei danni subiti da parte attrice e quantificati nella complessiva somma pari a 20.158,6 euro euro, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
pone a carico del convenuto soccombente il pagamento delle spese processuali spettanti a parte attrice, liquidate nella complessiva somma di 4.500.00 euro oltre
IVA, CPA nonché rimborso forfetario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014 e le spese della espletata c.t.u., così come liquidata da separato decreto.
Rigetta la domanda di manleva, spiegata dal nei confronti Controparte_1
della poiché ritenuta non provata;
CP_3
2 Compensa le spese legali fra il e la Controparte_1 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, merita accoglimento nei limiti della disposta consulenza tecnica effettuata dal dott. . Persona_1
Preliminarmente, appare opportuno sottolineare come la stessa, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, sia riconducibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., a tenore del quale:
“prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento
del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero
rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i
danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del
danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso
eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo
utile nella produzione del danno. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del
07/04/2010)
Ed ancora:
“….con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, che prevede un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, sussiste la facoltà del custode di provare che il danno è
stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione.
(Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20943 del 30/09/2009).
3 Invero, nel caso di specie, il teste escusso presente al momento della caduta attorea,
ha dichiarato “ premetto che quel giorno intorno alle ore 19, 00 incontrai mio suocero
in farmacia, in via Marchese di Villabianca, e proseguimmo insieme. Ad un certo
punto, mentre camminavamo a fianco del sig. , lo stesso è improvvisamente Pt_1
inciampato, e poi caduto in terra. Mi sono accorto che sul marciapiede vi erano delle
foglie che coprivano una sorta di buca, a causa della quale mio suocero è caduto.
Quella sera vi era illuminazione pubblica, ma non vi era alcuna segnaletica che
indicasse la anomalia. Lo stato del marciapiede si presentava in parte ammalorato
ed in parte percorribile. Aggiungo che dopo qualche tempo mi sono accorto che la
anomalia era stata segnalata;
pero non mi sono accorto se il avesse CP_1
provveduto al rattoppo del marciapiede.
Ciò posto, sulla scorta della superiore istruttoria, appare dimostrata la responsabilità
in capo all , anche se non esclusiva, il quale, per la precipua veste di CP_5
proprietario, custode ed al tempo stesso manutentore delle vie pubbliche ha omesso di provvedere alla cura e manutenzione del bene pubblico non provvedendo alla opportuna verifica dello stato del marciapiede della via cittadina Marchese di
Villabianca, ove, in una parte del marciapiede, ma non in tutto vi era una asperità/anomalia, non segnalata e coperta da erbacce, come è emerso chiaramente dalla istruttoria espletata.
A tal uopo, al di là di tutte le argomentazioni già esplicitate ed attinenti la responsabilità dell'Ente Civico, appare altresì confacente richiamare una recente ordinanza n. 9315/20l9 della Corte di Cassazione, utile ai fini della determinazione di una concorrente responsabilità in capo a parte attrice nel caso di specie. In
particolare…..«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata, attraverso l'adozione da parte de danneggiato delle cautele
4 normalmente attese, e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
concorre il contributo causale nella dinamica del danno il comportamento del
danneggiato». Comportamento che può giungere - secondo la Suprema corte - al punto di escludere ogni responsabilità in capo all'amministrazione.
Nella fattispecie per cui è causa, è pur vero, che l'attore a fronte della visibilità
presente in quella giornata, considerato che il marciapiede era illuminato come dichiarato dal teste, e considerato che le erbacce ricoprivano solo parzialmente il piano di calpestio, a parere di questo Decidente, avrebbe ben potuto evitare di transitare in quella parte di marciapiede, ricoperta da erbacce, e pertanto causa di potenziale pericolo, scongiurando cosi la caduta, che poi è avvenuta.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, e segnatamente al danno biologico, il
C.T.U. ha concluso nel senso che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, una frattura spiroide del terzo prossimale dell'omero e del collo
chirurgico dell'omero destro. Detti danni hanno determinato un periodo di invalidità
temporanea di ITT gg 20, di ITP al 50 % di gg 70, con valutazione percentualistica del danno alla persona nella misura del 10%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità, appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (10%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro ( anni 75), spetterebbe all'istante la somma complessiva pari a 27.062,00 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché l'incremento per sofferenza soggettiva calcolato automaticamente, oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
5 Per quanto attiene al danno patrimoniale il ctu ha concluso che va riconosciuta a
titolo di spese mediche la somma di 1.736,00.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 30%, si condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti dall'attrice e quantificati nel rimanente 70 %, pari alla complessiva somma di 20.158,6 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo .
In merito alle spese legali, per la cui determinazione si rimanda al dispositivo, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto soccombente
In merito alla domanda di manleva spiegata dal , nei confronti Controparte_1
della la stessa in ragione dei rapporti contrattuali vigenti fra le parti appare CP_3
infondata e va respinta.
Ed invero, in forza della delibera di C.C. n. 234 del 23/07/2014 nonché del relativo contratto di Servizio del 6/08/2014 il ha affidato alla il CP_1 CP_3
compito di custodire, manutenere e sorvegliare le strade;
specificatamente all'art.
Cont 8 la è stata definita: custode delle strade e dei marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, come individuati nel superiore elenco fornito dalla P.A. ed aggiornato.
Cont Ed ancora la garantirà la gestione dei sinistri derivanti da anomalie e ...si obbliga alla copertura assicurativa per i rischi derivanti e connessi allo svolgimento delle prestazioni... il contratto stipulato, fra le parti non trasferisce in capo alla una custodia generale ed indeterminata su tutto il territorio CP_3
palermitano.
6 Come si evince dal contratto di servizio e dagli allegati tecnici occorre però
precisare che l'attività di è limitata alla sede viaria e pedonale oggetto CP_3
di preventiva individuazione da parte del , su cui grava Controparte_1
l'onere di redigere un apposito elenco, da aggiornare annualmente, contenente le strade e i marciapiedi su cui graveranno gli obblighi contrattuali di CP_3
Ciò posto, occorre evidenziare che nel corso del giudizio, malgrado l'eccezione tempestivamente spiegata dalla , il non ha in alcun CP_3 Controparte_1
modo dedotto né provato che il luogo teatro dell'evento fosse ricompreso tra quelli per cui era operante l'obbligo giuridico di manutenzione.
A tal uopo, appare del tutto condivisibile quanto ritenuto da questo Tribunale
nella sent. n. 2666/2022, dott.ssa Nozzeti la quale rigettando la domanda di garanzia del , ha evidenziato : “...circa l'ambito di operatività Controparte_1
delle obbligazioni di sorveglianza e manutenzione, che non può certamente dirsi
esteso all'intero territorio comunale ma va limitato alle strade ed ai marciapiedi
che l'Amministrazione avrebbe consegnato annualmente secondo la già
esaminata previsione contrattuale. Di conseguenza, l'obbligazione di garanzia
prevista dallo stesso articolo 11 deve reputarsi limitata ai sinistri che si verifichino
nelle zone affidate alla cura di sempre in ossequio ad una CP_3
interpretazione sistematica del contratto ai sensi dell'art. 1363 c.c. Era, quindi,
onere del produrre il predetto elenco, essendo lo stesso funzionale ad CP_1
identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale, al fine di
provare che la strada teatro dell'evento lesivo rientrava fra quelle per le quali
sussisteva l'obbligo di di curare la manutenzione viaria e dei CP_3
marciapiedi, specie a seguito della chiara contestazione operata dalla terza
7 chiamata al momento della costituzione in giudizio. ...Ne risulta
conseguentemente impedito l'accoglimento della domanda di garanzia”.
Pa, lì 28.03. 2025 IL Gop Valentina Cimino
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