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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/05/2024, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. Oronzo Putignano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 311/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 15/2024 del 24.01.2024 reiettiva della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da
(avv.to Santoro Matteo) Parte_1
Contro
[...]
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
All'udienza del 14.05.2024 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 15/2024 del 24.01.2024, rigettava la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da e dichiarava aperta la Parte_1
liquidazione controllata ex art. 268 ss CCII.
Argomentava che la istante non poteva avere accesso al piano di ristrutturazione in quanto non rivestiva la qualità di “consumatore” in ragione delle fideiussioni prestate nell'interesse della società, coobbligata principale, di cui era stata socia accomandante. Organizzazione_1
Valorizzava, quindi, il collegamento funzionale della ricorrente con la predetta società e la circostanza che la debitoria oggetto del piano derivava proprio da debiti di carattere sociale.
pagina 1 di 6 Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo contestando il mancato riconoscimento Parte_1
della qualifica di consumatore.
Ha dedotto che:
- non aveva mai assunto ruoli di amministrazione ma era stata mera socia accomandante della indi, limitatamente responsabile rispetto alle obbligazioni Organizzazione_2
societarie;
- era titolare del 20% delle quote societarie della società dell'ex marito, , ed Persona_1
aveva formalizzato il proprio recesso societario nel 2018, ovvero 6 anni prima della preposizione del ricorso di ristrutturazione dei debiti;
- la medesima società, obbligata principale del rapporto di mutuo ipotecario con la di CP_4 [...]
, nel medesimo anno (2018) aveva trasformato il proprio assetto societario in Controparte_3
unipersonale in concomitanza con il recesso del rapporto sociale di essa reclamante con CP_5
la separazione dal unico amministratore della società (prima e poi;
Org_1 Org_1 CP_5
- i debiti di essa reclamante con la (fideiussioni personali), quand'anche riconducibili al CP_4
periodo temporale in cui aveva in essere compartecipazioni societarie, non potevano essere ricondotti direttamente alla sua attività professionale.
Richiamava, altresì, giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto del contratto era irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del consumatore .
Precisava, al riguardo, che le fideiussioni (e le sottese esposizioni debitorie) prestate in favore della
Contr
risalivano agli anni 2010 e 2011e non potevano considerarsi “attuali” sia con riferimento al periodo trascorso rispetto alla presentazione del piano sia perché essa reclamante, nel 2018, in concomitanza con la separazione dal marito, aveva dismesso la partecipazione societaria .
Censurava, infine, l'apertura della liquidazione controllata in quanto l'immobile oggetto di esecuzione immobiliare era stato aggiudicato, provvisoriamente al primo tentativo di vendita, ad un'offerta minima (€ 118.500,00) rispetto al prezzo base d'asta laddove avrebbe potuto essere realizzato un prezzo più congruo.
; ; Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
sono rimaste contumaci. Controparte_3
Il reclamo non può essere accolto.
Ed infatti, emerge dagli atti che è stata socia della (ove Parte_1 Organizzazione_1
l'ex marito era accomandatario) dal 27.05.2005 al 27.12.2017. Persona_1
pagina 2 di 6 In costanza del rapporto sociale, la ha contratto due mutui con la Organizzazione_1 CP_4 di nell'ambito dei quali la ha prestato fideiussione personale in qualità Controparte_3 Pt_1
di socia.
Si tratta del mutuo ipotecario fondiario del 01.10.2010, dell'importo originario di €.200.000,00 con fideiussione fino alla concorrenza della somma di €.300.000,00 e del mutuo ipotecario fondiario del
26.08.2011, dell'importo originario di €.300.000,00 con fideiussione fino alla concorrenza della somma di €450.000,00.
E' pacifico e non forma oggetto di contestazione la circostanza che entrambi i mutui sono stati stipulati dalla società per l'acquisto di suoli e costruzione di fabbricati secondo l'oggetto sociale della
Organizzazione_1
A questo punto, è appena il caso di rammentare che la Corte di Giustizia UE, superando ogni automatismo fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante fondato sulla natura dei debiti, ha affermato che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (sentenza Costea,3 settembre 2015, C-
110/14,ordinanza sez. X, 14/09/2016, n. 534).
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha inteso dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per qualificarlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali.
La Corte di Giustizia demanda al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale.
Le pronunce richiamate hanno indotto a modificare l'orientamento precedente della Suprema Corte di
Cassazione, secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827).
Si inseriscono nel nuovo orientamento, Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225 secondo cui i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della pagina 3 di 6 partecipazione al capitale sociale nonchè all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
Con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza comunitaria statuendo che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_2
causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, Per_3
pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
Orbene, nel caso di specie, dalla proposta di ristrutturazione in atti emerge che l'esposizione debitoria della è così costituita: Pt_1
1) Mutuo ipotecario del 21.12.2012 con la ex oggi (Rep. n. Controparte_6 Controparte_7
13672, Racc. n. 8654, a firma del Notar Dott.ssa , dell'importo complessivo Persona_4
originario di €250.000,00 occorso per l'acquisto dell'abitazione familiare (dalla società costruttrice dell'ex marito), giusta atto di compravendita del 21.12.2012.
All'attualità, l'importo residuo da restituire per il predetto debito ammonta ad €307.564,93;
2) Debito di € 18.000,00 contratto con la propria madre, , Controparte_8
3) Debito con l'Erario di € 796,09 portato dalla cartella di pagamento n.04320200004719911000;
4) Debito con il per imposta TARI non pagata negli anni 2021 e 2023, Controparte_2
per €1.039,00.
Emerge, altresì, che la è fideiussore personale e, pertanto, debitrice, nei confronti di: Pt_1
5) E. di , per garanzia fideiussoria personale (unitamente al CP_4 Controparte_3
ex marito, nei confronti della (oggi Persona_1 Organizzazione_1 [...]
per mutuo ipotecario fondiario del 01.10.2010 (Rep. n. 10542, Racc. n. 6092) a firma Controparte_9 del Notar Dott. dell'importo di €200.000,00 (occorso alla Società per l'acquisto di Persona_4
terreno edificabile); la fideiussione opera fino alla concorrenza della somma di €300.000,00.
6) di , per garanzia fideiussoria personale (unitamente al proprio Parte_2 Controparte_3
ex marito, ) nei confronti della (oggi Persona_1 Organizzazione_1 [...]
per mutuo ipotecario fondiario del 26.08.2011 (Rep. n. 11939, Racc. n. 7244) Controparte_9
pagina 4 di 6 a firma del Notar Dott. dell'importo di €300.000,00 (occorso alla Società per Persona_4
l'acquisto di terreno edificabile); la fideiussione opera fino alla concorrenza della somma di
€450.000,00.
Alla stregua di tali documentali emergenze, si evince chiaramente che l'esposizione debitoria più consistente del piano di ristrutturazione è rappresentata dai debiti assunti dalla in qualità di Pt_1
socia della per la fideiussione prestata nell'ambito dei contratti di mutuo sub Organizzazione_1
5) e 6) stipulati in pendenza del rapporto sociale con la (dal 27.05.2005 al Organizzazione_1
27.12.2017).
Al riguardo, come già diffusamente argomentato dal Tribunale, la ha svolto l'attività di socia Pt_1 nella suddetta sas risultando, quindi, direttamente interessata all'attivo sociale.
Le garanzie fideiussorie prestate dalla erano funzionali all'attività di impresa in quanto mirate ad Pt_1
ottenere (e garantire) mutui necessari per l'acquisto di terreni edificabili per la costruzione di fabbricati, in conformità all'oggetto sociale della società.
La reclamante nel periodo predetto non svolgeva ulteriore attività se non quella di socia della suddetta società.
Si delinea, in capo alla un interesse diretto all'attivo sociale, avendo percepito il reddito da Pt_1
utili, in virtù delle quote sociali di titolarità, di €.45.000,00 (a pag. 11 del ricorso introduttivo, si deduce che “la sig.ra nel periodo di riferimento 2010 - 2011 abbia avuto un reddito annuo dignitoso Pt_1
(pari ad €45.000,00 annui), dacché socia della ). Organizzazione_1
E' evidente che la reclamante non ha assunto l'obbligazione di garanzia per scopi di natura privata ma in forza del collegamento funzionale che la legava alla società garantita.
Le garanzia prestate come fideiussore non erano estranee all'oggetto sociale ma erano direttamente funzionali all'attività di impresa in quanto dirette all'acquisto di terreni edificabili per la costruzione di fabbricati in ossequio all'oggetto sociale.
Sussiste, quindi, uno strettissimo collegamento funzionale tra l'attività sociale e la debitoria della che, pertanto, non può assumere la veste di mero consumatore. Pt_1
Tali conclusioni trovano ulteriore integrazione nella circostanza che, come precisato a pag. 5 del piano di ristrutturazione, le rate del mutuo ipotecario del 21.12.2012 contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, sono state onorate proprio sino al 2017 (n.39 rate pagate per capitale versato pari ad €.57.480,15) con versamenti provenienti dai conti della il che Organizzazione_1
riscontra la circostanza che la personalmente e da sola, si trovava nella impossibilità ab origine Pt_1
di onorare le rate del mutuo.
pagina 5 di 6 I rilievi sollevati dalla reclamante in ordine alla mancanza di attualità delle obbligazioni contratte non sono condivisibili.
Ed infatti, se le fideiussioni risalgono, come momento genetico, agli anni 2010 e 2011, le esposizioni debitorie sottostanti continuano ad essere attuali tanto è vero che, non potendo più fronteggiarle, la ha avanzato la proposta di ristrutturazione dei debiti. Pt_1
Né alcuna incidenza sull'attualità della garanzia fideiussoria prestata e sulla delibazione della domanda di ristrutturazione può assumere la cessione della partecipazione societaria avvenuta nel 2017 che non incide sulla garanzia di fideiussione prestata.
Senza contare che, a pag. 6 della proposta di ristrutturazione, la stessa ammette che non vi è Pt_1
traccia contabile del versamento in suo favore dell'importo di € 20.000,00 da parte del a Org_1
titolo di corrispettivo della vendita delle partecipazioni societarie a lei intestate in quanto trattenute dall'ex coniuge per ristrutturare la casa di abitazione (vd. pag. 6 proposta di ristrutturazione).
E' evidente, quindi, come le garanzie fideiussorie prestate dalla fossero funzionali all'attività di Pt_1
impresa.
Generica, infine, è la contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la liquidazione controllata del sovraindebitato in quanto mirata a censurare la valutazione di convenienza dell'esecuzione individuale già pendente rispetto alla procedura di sovraindebitamento.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle parti reclamate.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 15/2024 del 24.01.2024, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
21.05.2024
Il presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. Oronzo Putignano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 311/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 15/2024 del 24.01.2024 reiettiva della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da
(avv.to Santoro Matteo) Parte_1
Contro
[...]
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
All'udienza del 14.05.2024 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 15/2024 del 24.01.2024, rigettava la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da e dichiarava aperta la Parte_1
liquidazione controllata ex art. 268 ss CCII.
Argomentava che la istante non poteva avere accesso al piano di ristrutturazione in quanto non rivestiva la qualità di “consumatore” in ragione delle fideiussioni prestate nell'interesse della società, coobbligata principale, di cui era stata socia accomandante. Organizzazione_1
Valorizzava, quindi, il collegamento funzionale della ricorrente con la predetta società e la circostanza che la debitoria oggetto del piano derivava proprio da debiti di carattere sociale.
pagina 1 di 6 Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo contestando il mancato riconoscimento Parte_1
della qualifica di consumatore.
Ha dedotto che:
- non aveva mai assunto ruoli di amministrazione ma era stata mera socia accomandante della indi, limitatamente responsabile rispetto alle obbligazioni Organizzazione_2
societarie;
- era titolare del 20% delle quote societarie della società dell'ex marito, , ed Persona_1
aveva formalizzato il proprio recesso societario nel 2018, ovvero 6 anni prima della preposizione del ricorso di ristrutturazione dei debiti;
- la medesima società, obbligata principale del rapporto di mutuo ipotecario con la di CP_4 [...]
, nel medesimo anno (2018) aveva trasformato il proprio assetto societario in Controparte_3
unipersonale in concomitanza con il recesso del rapporto sociale di essa reclamante con CP_5
la separazione dal unico amministratore della società (prima e poi;
Org_1 Org_1 CP_5
- i debiti di essa reclamante con la (fideiussioni personali), quand'anche riconducibili al CP_4
periodo temporale in cui aveva in essere compartecipazioni societarie, non potevano essere ricondotti direttamente alla sua attività professionale.
Richiamava, altresì, giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto del contratto era irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del consumatore .
Precisava, al riguardo, che le fideiussioni (e le sottese esposizioni debitorie) prestate in favore della
Contr
risalivano agli anni 2010 e 2011e non potevano considerarsi “attuali” sia con riferimento al periodo trascorso rispetto alla presentazione del piano sia perché essa reclamante, nel 2018, in concomitanza con la separazione dal marito, aveva dismesso la partecipazione societaria .
Censurava, infine, l'apertura della liquidazione controllata in quanto l'immobile oggetto di esecuzione immobiliare era stato aggiudicato, provvisoriamente al primo tentativo di vendita, ad un'offerta minima (€ 118.500,00) rispetto al prezzo base d'asta laddove avrebbe potuto essere realizzato un prezzo più congruo.
; ; Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
sono rimaste contumaci. Controparte_3
Il reclamo non può essere accolto.
Ed infatti, emerge dagli atti che è stata socia della (ove Parte_1 Organizzazione_1
l'ex marito era accomandatario) dal 27.05.2005 al 27.12.2017. Persona_1
pagina 2 di 6 In costanza del rapporto sociale, la ha contratto due mutui con la Organizzazione_1 CP_4 di nell'ambito dei quali la ha prestato fideiussione personale in qualità Controparte_3 Pt_1
di socia.
Si tratta del mutuo ipotecario fondiario del 01.10.2010, dell'importo originario di €.200.000,00 con fideiussione fino alla concorrenza della somma di €.300.000,00 e del mutuo ipotecario fondiario del
26.08.2011, dell'importo originario di €.300.000,00 con fideiussione fino alla concorrenza della somma di €450.000,00.
E' pacifico e non forma oggetto di contestazione la circostanza che entrambi i mutui sono stati stipulati dalla società per l'acquisto di suoli e costruzione di fabbricati secondo l'oggetto sociale della
Organizzazione_1
A questo punto, è appena il caso di rammentare che la Corte di Giustizia UE, superando ogni automatismo fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante fondato sulla natura dei debiti, ha affermato che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (sentenza Costea,3 settembre 2015, C-
110/14,ordinanza sez. X, 14/09/2016, n. 534).
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha inteso dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per qualificarlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali.
La Corte di Giustizia demanda al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale.
Le pronunce richiamate hanno indotto a modificare l'orientamento precedente della Suprema Corte di
Cassazione, secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827).
Si inseriscono nel nuovo orientamento, Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225 secondo cui i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della pagina 3 di 6 partecipazione al capitale sociale nonchè all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
Con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza comunitaria statuendo che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_2
causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, Per_3
pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
Orbene, nel caso di specie, dalla proposta di ristrutturazione in atti emerge che l'esposizione debitoria della è così costituita: Pt_1
1) Mutuo ipotecario del 21.12.2012 con la ex oggi (Rep. n. Controparte_6 Controparte_7
13672, Racc. n. 8654, a firma del Notar Dott.ssa , dell'importo complessivo Persona_4
originario di €250.000,00 occorso per l'acquisto dell'abitazione familiare (dalla società costruttrice dell'ex marito), giusta atto di compravendita del 21.12.2012.
All'attualità, l'importo residuo da restituire per il predetto debito ammonta ad €307.564,93;
2) Debito di € 18.000,00 contratto con la propria madre, , Controparte_8
3) Debito con l'Erario di € 796,09 portato dalla cartella di pagamento n.04320200004719911000;
4) Debito con il per imposta TARI non pagata negli anni 2021 e 2023, Controparte_2
per €1.039,00.
Emerge, altresì, che la è fideiussore personale e, pertanto, debitrice, nei confronti di: Pt_1
5) E. di , per garanzia fideiussoria personale (unitamente al CP_4 Controparte_3
ex marito, nei confronti della (oggi Persona_1 Organizzazione_1 [...]
per mutuo ipotecario fondiario del 01.10.2010 (Rep. n. 10542, Racc. n. 6092) a firma Controparte_9 del Notar Dott. dell'importo di €200.000,00 (occorso alla Società per l'acquisto di Persona_4
terreno edificabile); la fideiussione opera fino alla concorrenza della somma di €300.000,00.
6) di , per garanzia fideiussoria personale (unitamente al proprio Parte_2 Controparte_3
ex marito, ) nei confronti della (oggi Persona_1 Organizzazione_1 [...]
per mutuo ipotecario fondiario del 26.08.2011 (Rep. n. 11939, Racc. n. 7244) Controparte_9
pagina 4 di 6 a firma del Notar Dott. dell'importo di €300.000,00 (occorso alla Società per Persona_4
l'acquisto di terreno edificabile); la fideiussione opera fino alla concorrenza della somma di
€450.000,00.
Alla stregua di tali documentali emergenze, si evince chiaramente che l'esposizione debitoria più consistente del piano di ristrutturazione è rappresentata dai debiti assunti dalla in qualità di Pt_1
socia della per la fideiussione prestata nell'ambito dei contratti di mutuo sub Organizzazione_1
5) e 6) stipulati in pendenza del rapporto sociale con la (dal 27.05.2005 al Organizzazione_1
27.12.2017).
Al riguardo, come già diffusamente argomentato dal Tribunale, la ha svolto l'attività di socia Pt_1 nella suddetta sas risultando, quindi, direttamente interessata all'attivo sociale.
Le garanzie fideiussorie prestate dalla erano funzionali all'attività di impresa in quanto mirate ad Pt_1
ottenere (e garantire) mutui necessari per l'acquisto di terreni edificabili per la costruzione di fabbricati, in conformità all'oggetto sociale della società.
La reclamante nel periodo predetto non svolgeva ulteriore attività se non quella di socia della suddetta società.
Si delinea, in capo alla un interesse diretto all'attivo sociale, avendo percepito il reddito da Pt_1
utili, in virtù delle quote sociali di titolarità, di €.45.000,00 (a pag. 11 del ricorso introduttivo, si deduce che “la sig.ra nel periodo di riferimento 2010 - 2011 abbia avuto un reddito annuo dignitoso Pt_1
(pari ad €45.000,00 annui), dacché socia della ). Organizzazione_1
E' evidente che la reclamante non ha assunto l'obbligazione di garanzia per scopi di natura privata ma in forza del collegamento funzionale che la legava alla società garantita.
Le garanzia prestate come fideiussore non erano estranee all'oggetto sociale ma erano direttamente funzionali all'attività di impresa in quanto dirette all'acquisto di terreni edificabili per la costruzione di fabbricati in ossequio all'oggetto sociale.
Sussiste, quindi, uno strettissimo collegamento funzionale tra l'attività sociale e la debitoria della che, pertanto, non può assumere la veste di mero consumatore. Pt_1
Tali conclusioni trovano ulteriore integrazione nella circostanza che, come precisato a pag. 5 del piano di ristrutturazione, le rate del mutuo ipotecario del 21.12.2012 contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, sono state onorate proprio sino al 2017 (n.39 rate pagate per capitale versato pari ad €.57.480,15) con versamenti provenienti dai conti della il che Organizzazione_1
riscontra la circostanza che la personalmente e da sola, si trovava nella impossibilità ab origine Pt_1
di onorare le rate del mutuo.
pagina 5 di 6 I rilievi sollevati dalla reclamante in ordine alla mancanza di attualità delle obbligazioni contratte non sono condivisibili.
Ed infatti, se le fideiussioni risalgono, come momento genetico, agli anni 2010 e 2011, le esposizioni debitorie sottostanti continuano ad essere attuali tanto è vero che, non potendo più fronteggiarle, la ha avanzato la proposta di ristrutturazione dei debiti. Pt_1
Né alcuna incidenza sull'attualità della garanzia fideiussoria prestata e sulla delibazione della domanda di ristrutturazione può assumere la cessione della partecipazione societaria avvenuta nel 2017 che non incide sulla garanzia di fideiussione prestata.
Senza contare che, a pag. 6 della proposta di ristrutturazione, la stessa ammette che non vi è Pt_1
traccia contabile del versamento in suo favore dell'importo di € 20.000,00 da parte del a Org_1
titolo di corrispettivo della vendita delle partecipazioni societarie a lei intestate in quanto trattenute dall'ex coniuge per ristrutturare la casa di abitazione (vd. pag. 6 proposta di ristrutturazione).
E' evidente, quindi, come le garanzie fideiussorie prestate dalla fossero funzionali all'attività di Pt_1
impresa.
Generica, infine, è la contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la liquidazione controllata del sovraindebitato in quanto mirata a censurare la valutazione di convenienza dell'esecuzione individuale già pendente rispetto alla procedura di sovraindebitamento.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle parti reclamate.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 15/2024 del 24.01.2024, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
21.05.2024
Il presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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