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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. TO IM GO Presidente rel. dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA S. GIOVANNI 6, 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. MORALES
SOSA VALERIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
PIAZZA MARCONI 3, 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. ALBERTI
ERICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._4 Controparte_3
(C.F. ) elettivamente domiciliati in VIA MARTELLO 31, 23017 C.F._5
MORBEGNO presso lo studio dell'avv. MAININI ENZA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
Azione revocatoria penale
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 309/2024 emessa dal
Tribunale di Sondrio in data 3/09/2024 e pubblicata il 4/09/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza così giudicare: riformare integralmente la sentenza del Tribunale civile di Sondrio n. 309/2024 pronunciata in data 03/09/2024, pubblicata il 04/09/2024 nella causa R.G. 1325/2021,
Rep. n. 424/2024, del 04/09/2024, respingendo la domanda originariamente proposta, perché infondata in fatto ed il diritto.
Rigettare le domande svolte dagli appellati costituiti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado”.
CONCLUSIONI PER Parte_2
“a) IN VIA PRINCIPALE:
pagina 2 di 10 -riformare integralmente la sentenza n. 309/2024 R.G. pronunciata dal Tribunale di
Sondrio, in persona del Giudice Dott.ssa Romiti, il 3.9.2024 e depositata in data
4.9.2024, nella causa civile n. 1325/2021 R.G. Tribunale di Sondrio, respingendo la domanda originariamente proposta, perché infondata in fatto ed il diritto ed accogliendo, per l'effetto, le domande proposte dalla medesima, in entrambe le cause:
-con vittoria di spese e competenze di ogni fase e grado del giudizio;
b) IN VIA SUBORDINATA:
- compensare le spese di lite tra gli attori e la sig.ra , sia di primo che di Parte_2
secondo grado;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali e accessori da porsi in favore dello Stato, alla luce dell'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra nell'ambito della Pt_1
causa civile in appello n. 3244/2024 riunita con la causa civile n. 3197/2024 R.G.
IN VIA ISTRUTTORIA: in ogni caso, ammettere le prove indicate nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. primo grado”.
CONCLUSIONI PER , , Controparte_1 Controparte_2
: Controparte_3
“Quanto alla posizione contro , nel merito: respingere l'appello Parte_2
proposto dalla sig.ra a ministero dell'Avv. Erica Alberti poiché Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Sondrio – dott.ssa Caterina Romiti- n. 309/2024 Sent., pronunciata in data 03/09/2024, pubblicata in data 04/09/2024 nella causa n. 1325/2021 R.G., con la condanna alle spese e competenze anche del grado, da liquidarsi a carico dell'Erario.
Quanto alla posizione contro , nel merito: respingere l'appello Parte_1
proposto dal sig. a ministero dell'Avv. Valeria Morales Sosa Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Sondrio
–dott.ssa Caterina Romiti- n. 309/2024 Sent., pronunciata in data 03/09/2024,
pagina 3 di 10 pubblicata in data 04/09/2024 nella causa n. 1325/2021 R.G., con la condanna alle spese e competenze anche del grado, da liquidarsi a carico dell'Erario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- accoglieva la domanda revocatoria sollevata da , Controparte_1 [...]
e nei confronti di CP_2 Controparte_3 Parte_1
e
[...] Parte_2
- condannava i convenuti al versamento a favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con sentenza n. 433/2020 (relativa al procedimento penale n. 1100/2015 R.G.N.R. e n.
59/2016 R.G. Trib.) il Tribunale di Sondrio dichiarava colpevole del Parte_1
reato di minacce aggravate, condannandolo al risarcimento del danno in favore di
[...]
di ammontare pari a euro 2.000,00. CP_1
Con un'altra sentenza, la n. 463/2020 (relativa al procedimento penale n. 1141/2015
R.G.N.R. e n. 533/2017 R.G. Trib.) il Tribunale di Sondrio riconosceva Parte_1
e la moglie colpevoli del reato di atti persecutori,
[...] Parte_3
condannandoli al risarcimento del danno in favore di , e CP_1 CP_2 Controparte_3
per un importo complessivo di euro 12.500,00.
In data 6/12/2021 e la figlia venivano citati a giudizio Parte_1 Parte_2
da e affinché venisse dichiarato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
inefficace nei confronti di questi ultimi l'atto con cui il Sig. aveva donato alla Pt_1
figlia un fabbricato, sito in Ardenno, adibito a stalla e due fondi limitrofi, del valore di circa 15.000,00 euro, atto che era stato rogitato dal Notaio di Persona_1
DE (n. 87150 rep. e n. 32949 racc.) in data 27/1/2018.
pagina 4 di 10 In particolare, gli attori allegavano che i fatti delittuosi erano stati commessi sin dal
2015 e dunque richiamavano l'applicabilità dell'art. 192 c.p. che recita: “gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189”.
I creditori ritenevano altresì che fosse consapevole che l'atto Parte_1
dispositivo avrebbe pregiudicato il soddisfacimento del loro credito, ciò in quanto erano stati donati gli unici beni di cui era proprietario.
e la figlia chiedevano il rigetto delle domande attoree Parte_1 Pt_2
sostenendo che:
- l'art. 192 c.p. fosse inapplicabile al caso di specie;
- mancassero i requisiti richiesti per poter revocare l'atto di donazione del
27/01/2018 ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
- l'atto di donazione era stato precedentemente autorizzato dal giudice tutelare, in data 15/12/2017.
Il Tribunale di Sondrio il 3/04/2024 con sentenza n. 309/2024 accoglieva la domanda revocatoria proposta dai CP_1
Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
con due atti distinti poi riuniti all'udienza del 10/04/2025. Pt_2
Gli argomenti degli appellanti possono essere ricondotti a due motivi di appello.
I. Erronea applicazione dell'art. 192 c.p., per intervenuta abrogazione dell'art. 189 in esso contenuto;
II. Erronea valutazione dei requisiti richiesti ex art. 2901 c.c.. In primo luogo gli appellanti censurano il fatto che il giudice abbia ritenuto l'atto di donazione successivo rispetto al sorgere del credito;
al contrario, essi ritengono che la pretesa creditoria vantata dai sia sorta solamente con le sentenze n. CP_1
433/2020 e n. 463/2020 e dunque successivamente alla donazione;
in questa prospettiva, esclude che in capo ad essa vi sia stata una dolosa Parte_2
pagina 5 di 10 preordinazione, poiché l'atto di donazione del 2018 era stato previamente autorizzato dal giudice tutelare con provvedimento del 15/12/2017. Gli appellanti lamentano altresì della mancata ammissione da parte del Tribunale, delle istanze istruttorie volte a dimostrare la carenza di un intento fraudolento in capo a Parte_1
, e si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituiti contestando ex adverso tutto quando dedotto.
All'udienza del 3/07/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato.
Nel caso di specie, riguardante un credito risarcitorio derivante da reato, ricorre il legittimo esperimento della cosiddetta azione revocatoria penale prevista ai sensi dell'art. 2901 c.c e dell'art. 192 c.p., il quale recita: “gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo
189”. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la circostanza che l'art. 189 sia stato abrogato non priverebbe di efficacia l'art. 192 c.p., giacché la Cassazione ha chiarito che: “poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p, “ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.”, si riferisce, ora, ai crediti indicati dell'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo – tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato” (cfr. Cass. n. 24650/2022).
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato posto che in realtà i requisiti fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c., in combinato disposto con l'art. 192 c.p., risultano integrati.
pagina 6 di 10 In particolare, i vantano un credito alla luce delle sentenze emesse dal CP_1
Tribunale di Sondrio, la n. 433/2020 e la n. 463/2020, le quali hanno riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno derivante dal:
- reato di minaccia aggravata, commesso dal Sig. in danno della Sig.ra Pt_1
CP_1
- reato di atti persecutori e lesioni personali commessi dal Sig. e dalla Pt_1
Sig.ra in danno di tutti i componenti del nucleo famigliare Parte_3 CP_1
Occorre tuttavia precisare che l'insorgenza del credito, di cui sopra, non va ravvisata con riferimento alla data di emissione delle sentenze di condanna, ben potendosi configurare già in un momento antecedente.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che: “attesa la sua duplica funzione pubblicistica di sanzione accessoria del reato e di tutela patrimoniale della vittima di esso, l'inefficacia comminata dall'art. 192 c.p. per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato – inefficacia che presuppone un reato, un danneggiato dal reato ed un colpevole, ma non necessariamente un condannato – “
e ancora: “è ben vero che per “colpevole”, secondo la dottrina penalistica, va identificato colui al quale non solo è attribuito un fatto costituente reato, ma che ne è risultato altresì causa materiale e psichica per l'esistenza di uno degli atteggiamenti, richiesti dalla legge, della coscienza e della volontà verso l'evento; ma è altrettanto vero che, in vista ed in attesa di tale riconoscimento, il credito da tutelare comunque sussiste e che pertanto anche la sola prospettazione della qualità di colpevole, che si ha prima della condanna, fonda idoneamente l'invocabilità dell'inefficacia, se non altro appunto in via cautelare. La carenza attuale di riconoscimento di quella qualità, del resto, neppure impedisce la costituzione di parte civile, il cui presupposto è appunto rimesso all'accertamento in esito all'intera attività processuale che, pure, essa è ammessa a compiere in vista di quella finale pronunzia. Si tratta, quindi, di un'anticipazione condizionata degli effetti di quel riconoscimento, finalizzata ad
pagina 7 di 10 agevolarlo in dipendenza della particolare condizione personale del soggetto abilitato”
(cfr. Cass. 23158/2014).
La Cassazione ha avuto modo di precisare come l'azione prevista dall'art. 192 c.p. debba intendersi come: “strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato” (cfr. Cass.
28426/2021).
Da ultimo, la Cassazione ha chiarito che per poter agire in sede di revocatoria a tutela del credito derivante da reato “è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale” (cfr. Cass.
Sez III, n. 4668/2023).
Considerato che i reati commessi dal Sig. risalgono al 2015, che Pt_1
successivamente si sono aperte le indagini e che, in ogni caso, il Sig. era stato Pt_1
destinatario di una misura cautelare restrittiva notificata già il 3 marzo 2016 - venendo così a conoscenza dei fatti delittuosi a lui addebitati e dunque potendo ragionevolmente prevedere una aspettativa di credito in capo ai (cfr. doc. n. 2 prodotto con la CP_1
memoria 183 comma 6 n. 2 del fascicolo di primo grado dei - ne discende che CP_1
il credito risarcitorio è sorto prima dell'atto sub revoca.
Peraltro, è opportuno rammentare che le sentenze di condanna sono state confermate in appello e avverso tali sentenze sono stati proposti ricorsi in Cassazione, i quali sono stati dichiarati inammissibili (v. ordinanza del 23/12/2022 e ordinanza del 4/4/2023, rispettivamente doc. n. 1 e 2 del fascicolo di primo grado dei . CP_1
Circa l'eventus damni, esso è pacifico, posto che il Sig. in seguito alla Pt_1
donazione è rimasto privo di qualsivoglia bene (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado dei . La consapevolezza del donante di privarsi dell'intero suo CP_1
patrimonio in danno della garanzia patrimoniale generica è in re ipsa.
pagina 8 di 10 Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia . Pt_2
Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie richieste dalla Sig.ra Pt_1
volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta nel caso di specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore e non certo quelli di altri soggetti.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 309/2024, Parte_2
emessa il 3/09/2024 e pubblicata il 4/09/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e a Parte_1 Parte_2
rimborsare a , Controparte_1 Controparte_2
e , appellati, le spese di
[...] Controparte_3
lite del grado d'appello, liquidate in euro 3.996,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti
e a norma del comma 1 Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 9/07/2025
Il Presidente rel. est.
TO IM GO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. TO IM GO Presidente rel. dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA S. GIOVANNI 6, 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. MORALES
SOSA VALERIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
PIAZZA MARCONI 3, 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. ALBERTI
ERICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._4 Controparte_3
(C.F. ) elettivamente domiciliati in VIA MARTELLO 31, 23017 C.F._5
MORBEGNO presso lo studio dell'avv. MAININI ENZA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
Azione revocatoria penale
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 309/2024 emessa dal
Tribunale di Sondrio in data 3/09/2024 e pubblicata il 4/09/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza così giudicare: riformare integralmente la sentenza del Tribunale civile di Sondrio n. 309/2024 pronunciata in data 03/09/2024, pubblicata il 04/09/2024 nella causa R.G. 1325/2021,
Rep. n. 424/2024, del 04/09/2024, respingendo la domanda originariamente proposta, perché infondata in fatto ed il diritto.
Rigettare le domande svolte dagli appellati costituiti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado”.
CONCLUSIONI PER Parte_2
“a) IN VIA PRINCIPALE:
pagina 2 di 10 -riformare integralmente la sentenza n. 309/2024 R.G. pronunciata dal Tribunale di
Sondrio, in persona del Giudice Dott.ssa Romiti, il 3.9.2024 e depositata in data
4.9.2024, nella causa civile n. 1325/2021 R.G. Tribunale di Sondrio, respingendo la domanda originariamente proposta, perché infondata in fatto ed il diritto ed accogliendo, per l'effetto, le domande proposte dalla medesima, in entrambe le cause:
-con vittoria di spese e competenze di ogni fase e grado del giudizio;
b) IN VIA SUBORDINATA:
- compensare le spese di lite tra gli attori e la sig.ra , sia di primo che di Parte_2
secondo grado;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali e accessori da porsi in favore dello Stato, alla luce dell'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra nell'ambito della Pt_1
causa civile in appello n. 3244/2024 riunita con la causa civile n. 3197/2024 R.G.
IN VIA ISTRUTTORIA: in ogni caso, ammettere le prove indicate nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. primo grado”.
CONCLUSIONI PER , , Controparte_1 Controparte_2
: Controparte_3
“Quanto alla posizione contro , nel merito: respingere l'appello Parte_2
proposto dalla sig.ra a ministero dell'Avv. Erica Alberti poiché Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Sondrio – dott.ssa Caterina Romiti- n. 309/2024 Sent., pronunciata in data 03/09/2024, pubblicata in data 04/09/2024 nella causa n. 1325/2021 R.G., con la condanna alle spese e competenze anche del grado, da liquidarsi a carico dell'Erario.
Quanto alla posizione contro , nel merito: respingere l'appello Parte_1
proposto dal sig. a ministero dell'Avv. Valeria Morales Sosa Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Sondrio
–dott.ssa Caterina Romiti- n. 309/2024 Sent., pronunciata in data 03/09/2024,
pagina 3 di 10 pubblicata in data 04/09/2024 nella causa n. 1325/2021 R.G., con la condanna alle spese e competenze anche del grado, da liquidarsi a carico dell'Erario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- accoglieva la domanda revocatoria sollevata da , Controparte_1 [...]
e nei confronti di CP_2 Controparte_3 Parte_1
e
[...] Parte_2
- condannava i convenuti al versamento a favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con sentenza n. 433/2020 (relativa al procedimento penale n. 1100/2015 R.G.N.R. e n.
59/2016 R.G. Trib.) il Tribunale di Sondrio dichiarava colpevole del Parte_1
reato di minacce aggravate, condannandolo al risarcimento del danno in favore di
[...]
di ammontare pari a euro 2.000,00. CP_1
Con un'altra sentenza, la n. 463/2020 (relativa al procedimento penale n. 1141/2015
R.G.N.R. e n. 533/2017 R.G. Trib.) il Tribunale di Sondrio riconosceva Parte_1
e la moglie colpevoli del reato di atti persecutori,
[...] Parte_3
condannandoli al risarcimento del danno in favore di , e CP_1 CP_2 Controparte_3
per un importo complessivo di euro 12.500,00.
In data 6/12/2021 e la figlia venivano citati a giudizio Parte_1 Parte_2
da e affinché venisse dichiarato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
inefficace nei confronti di questi ultimi l'atto con cui il Sig. aveva donato alla Pt_1
figlia un fabbricato, sito in Ardenno, adibito a stalla e due fondi limitrofi, del valore di circa 15.000,00 euro, atto che era stato rogitato dal Notaio di Persona_1
DE (n. 87150 rep. e n. 32949 racc.) in data 27/1/2018.
pagina 4 di 10 In particolare, gli attori allegavano che i fatti delittuosi erano stati commessi sin dal
2015 e dunque richiamavano l'applicabilità dell'art. 192 c.p. che recita: “gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189”.
I creditori ritenevano altresì che fosse consapevole che l'atto Parte_1
dispositivo avrebbe pregiudicato il soddisfacimento del loro credito, ciò in quanto erano stati donati gli unici beni di cui era proprietario.
e la figlia chiedevano il rigetto delle domande attoree Parte_1 Pt_2
sostenendo che:
- l'art. 192 c.p. fosse inapplicabile al caso di specie;
- mancassero i requisiti richiesti per poter revocare l'atto di donazione del
27/01/2018 ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
- l'atto di donazione era stato precedentemente autorizzato dal giudice tutelare, in data 15/12/2017.
Il Tribunale di Sondrio il 3/04/2024 con sentenza n. 309/2024 accoglieva la domanda revocatoria proposta dai CP_1
Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
con due atti distinti poi riuniti all'udienza del 10/04/2025. Pt_2
Gli argomenti degli appellanti possono essere ricondotti a due motivi di appello.
I. Erronea applicazione dell'art. 192 c.p., per intervenuta abrogazione dell'art. 189 in esso contenuto;
II. Erronea valutazione dei requisiti richiesti ex art. 2901 c.c.. In primo luogo gli appellanti censurano il fatto che il giudice abbia ritenuto l'atto di donazione successivo rispetto al sorgere del credito;
al contrario, essi ritengono che la pretesa creditoria vantata dai sia sorta solamente con le sentenze n. CP_1
433/2020 e n. 463/2020 e dunque successivamente alla donazione;
in questa prospettiva, esclude che in capo ad essa vi sia stata una dolosa Parte_2
pagina 5 di 10 preordinazione, poiché l'atto di donazione del 2018 era stato previamente autorizzato dal giudice tutelare con provvedimento del 15/12/2017. Gli appellanti lamentano altresì della mancata ammissione da parte del Tribunale, delle istanze istruttorie volte a dimostrare la carenza di un intento fraudolento in capo a Parte_1
, e si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituiti contestando ex adverso tutto quando dedotto.
All'udienza del 3/07/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato.
Nel caso di specie, riguardante un credito risarcitorio derivante da reato, ricorre il legittimo esperimento della cosiddetta azione revocatoria penale prevista ai sensi dell'art. 2901 c.c e dell'art. 192 c.p., il quale recita: “gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo
189”. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la circostanza che l'art. 189 sia stato abrogato non priverebbe di efficacia l'art. 192 c.p., giacché la Cassazione ha chiarito che: “poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p, “ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.”, si riferisce, ora, ai crediti indicati dell'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo – tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato” (cfr. Cass. n. 24650/2022).
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato posto che in realtà i requisiti fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c., in combinato disposto con l'art. 192 c.p., risultano integrati.
pagina 6 di 10 In particolare, i vantano un credito alla luce delle sentenze emesse dal CP_1
Tribunale di Sondrio, la n. 433/2020 e la n. 463/2020, le quali hanno riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno derivante dal:
- reato di minaccia aggravata, commesso dal Sig. in danno della Sig.ra Pt_1
CP_1
- reato di atti persecutori e lesioni personali commessi dal Sig. e dalla Pt_1
Sig.ra in danno di tutti i componenti del nucleo famigliare Parte_3 CP_1
Occorre tuttavia precisare che l'insorgenza del credito, di cui sopra, non va ravvisata con riferimento alla data di emissione delle sentenze di condanna, ben potendosi configurare già in un momento antecedente.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che: “attesa la sua duplica funzione pubblicistica di sanzione accessoria del reato e di tutela patrimoniale della vittima di esso, l'inefficacia comminata dall'art. 192 c.p. per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato – inefficacia che presuppone un reato, un danneggiato dal reato ed un colpevole, ma non necessariamente un condannato – “
e ancora: “è ben vero che per “colpevole”, secondo la dottrina penalistica, va identificato colui al quale non solo è attribuito un fatto costituente reato, ma che ne è risultato altresì causa materiale e psichica per l'esistenza di uno degli atteggiamenti, richiesti dalla legge, della coscienza e della volontà verso l'evento; ma è altrettanto vero che, in vista ed in attesa di tale riconoscimento, il credito da tutelare comunque sussiste e che pertanto anche la sola prospettazione della qualità di colpevole, che si ha prima della condanna, fonda idoneamente l'invocabilità dell'inefficacia, se non altro appunto in via cautelare. La carenza attuale di riconoscimento di quella qualità, del resto, neppure impedisce la costituzione di parte civile, il cui presupposto è appunto rimesso all'accertamento in esito all'intera attività processuale che, pure, essa è ammessa a compiere in vista di quella finale pronunzia. Si tratta, quindi, di un'anticipazione condizionata degli effetti di quel riconoscimento, finalizzata ad
pagina 7 di 10 agevolarlo in dipendenza della particolare condizione personale del soggetto abilitato”
(cfr. Cass. 23158/2014).
La Cassazione ha avuto modo di precisare come l'azione prevista dall'art. 192 c.p. debba intendersi come: “strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato” (cfr. Cass.
28426/2021).
Da ultimo, la Cassazione ha chiarito che per poter agire in sede di revocatoria a tutela del credito derivante da reato “è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale” (cfr. Cass.
Sez III, n. 4668/2023).
Considerato che i reati commessi dal Sig. risalgono al 2015, che Pt_1
successivamente si sono aperte le indagini e che, in ogni caso, il Sig. era stato Pt_1
destinatario di una misura cautelare restrittiva notificata già il 3 marzo 2016 - venendo così a conoscenza dei fatti delittuosi a lui addebitati e dunque potendo ragionevolmente prevedere una aspettativa di credito in capo ai (cfr. doc. n. 2 prodotto con la CP_1
memoria 183 comma 6 n. 2 del fascicolo di primo grado dei - ne discende che CP_1
il credito risarcitorio è sorto prima dell'atto sub revoca.
Peraltro, è opportuno rammentare che le sentenze di condanna sono state confermate in appello e avverso tali sentenze sono stati proposti ricorsi in Cassazione, i quali sono stati dichiarati inammissibili (v. ordinanza del 23/12/2022 e ordinanza del 4/4/2023, rispettivamente doc. n. 1 e 2 del fascicolo di primo grado dei . CP_1
Circa l'eventus damni, esso è pacifico, posto che il Sig. in seguito alla Pt_1
donazione è rimasto privo di qualsivoglia bene (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado dei . La consapevolezza del donante di privarsi dell'intero suo CP_1
patrimonio in danno della garanzia patrimoniale generica è in re ipsa.
pagina 8 di 10 Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia . Pt_2
Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie richieste dalla Sig.ra Pt_1
volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta nel caso di specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore e non certo quelli di altri soggetti.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 309/2024, Parte_2
emessa il 3/09/2024 e pubblicata il 4/09/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e a Parte_1 Parte_2
rimborsare a , Controparte_1 Controparte_2
e , appellati, le spese di
[...] Controparte_3
lite del grado d'appello, liquidate in euro 3.996,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti
e a norma del comma 1 Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 9/07/2025
Il Presidente rel. est.
TO IM GO
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