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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 926/2022
TRIBUNALE DI NOLA
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.03.2025 ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente:
ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 926/2022 R.G.A.C. promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gianluca Chierchia, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Buonconsiglio, n.
26;
-RICORRENTE-
CONTRO
(Cod. Fisc. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Giorgio Giuntoni, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28
-RESISTENTE - avente ad oggetto: azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., depositato in data 24.10.2022, la Parte_1
quale parte del rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società Controparte_1 in relazione all'utenza ubicata in Carbonara di Nola alla via Sansonetto. 22 (individuata con cod. utente cliente 038475-codice POD:IT001E00211097), ha evocato in giudizio la CP_1
deducendo di aver diritto alla restituzione della somma complessiva di 17.718,70 (di cui
[...]
1.610,79 a titolo di IVA), versata indebitamente alla società resistente a titolo di “addizionale provinciale sull'energia elettrica” per il periodo di fornitura giugno 2010-dicembre 2011, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento della scadenza di ogni singola fattura e fino all'effettivo soddisfo o comunque maggiorata di interessi moratori dal giorno della prima richiesta di restituzione fino all'effettivo soddisfo o in subordine dalla domanda, sino al soddisfo, vinte le spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha assunto che l'addizionale provinciale sopracitata - istituita con il D.L. n. 511 del 1988 e definitivamente abrogata dall'art. 4, co.10, del D.L. n.
16/2012, convertito in legge n. 44/2012 - fosse illegittima in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2 della Direttiva U.E. 16 dicembre 2008 n. 118 per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17. Ha così, insistito, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., domandando, altresì, la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. da determinarsi in via equitativa, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore dell'avv. antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 nonché del tentativo di conciliazione previsto dal TICO adottato con deliberazione AEEG n. 209/2016/E/COM; ha chiesto, sul presupposto di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal
Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021 e/o sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30/12/2021, la sospensione dell'odierno procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; ha inoltre domandato l'estensione del contradditorio ex art
107 c.p.c. nei confronti dell' ha sostenuto l'infondatezza nel Controparte_2
merito della domanda per inapplicabilità della direttiva 2008/118/CE ai rapporti privatistici
"orizzontali" tra fornitore e consumatore, avendo le direttive self executing efficacia circoscritta ai rapporti "verticali" tra il cittadino e lo Stato nonché, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto, limitandolo ai soli importi asseritamente pagati a titolo di addizionale provinciale per il periodo successivo al 01.04.2010 (giorno di entrata in vigore della Direttiva n.118 del 2008 che abrogava la
Direttiva 92/12/CEE, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 48/2010, entrato in vigore in pari data); ha eccepito la natura sostanzialmente accessoria e non autonoma dell'addizionale provinciale, applicabile – come tale – anche se priva della finalità specifica richiesta per le imposte indirette diverse dall'accisa, facendone così derivare la legittimità e compatibilità con la Direttiva 2008/118; ha chiesto che su detta questione venisse sollevato rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia.
Ha eccepito anche la prescrizione del credito, contestando l'efficacia interruttiva della lettera di diffida notificata a mezzo posta elettronica (datata 29.06.2020) per carenza dei caratteri di specificità e determinatezza nonché il difetto di prova dell'avvenuto pagamento;
ha dedotto l'illegittimo vantaggio fiscale di cui beneficerebbe la ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda, giacché le fatture di del 2010 e 2011 erano state debitamente Controparte_1 registrate e portate in deduzione come costi per lo svolgimento dell'attività aziendale della società, chiedendo conseguentemente la compensazione del suddetto vantaggio con quanto dovuto dalla resistente. Ancora, l' ha opposto la violazione del diritto di rivalsa nei Controparte_1 confronti dell'Ente impositore per decorso del termine decadenziale biennale previsto dall'art. 14 co. 1 e 2 del TUA;
ha chiesto rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia assumendo l'iniquità della procedura di rimborso prevista dal comma 4 del medesimo articolo, asseritamente lesivo dei principi di effettività, equivalenza e proporzionalità che governano il sistema europeo delle accise, e della libertà professionale, d'impresa, nonché del diritto fondamentale di proprietà e la disparità di trattamento.
Inoltre, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto l'applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza ovvero, in subordine, dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento eccependo, altresì, l'infondatezza del diritto alla ripetizione dell'IVA per essere una
“mera partita di giro” nonché della richiesta di rivalutazione monetaria vertendosi in tema di debito di valuta non soggetto a rivalutazione. In ultimo, ha chiesto il rigetto della domanda di indennizzo spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto di prova, il tutto con vittoria di spese di lite, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese stesse.
2. Verificata la regolare costituzione del contradditorio, il giudice allora titolare del presente procedimento, all'udienza del 12.10.2022, si è pronunciato sulle eccezioni di improcedibilità sollevate da parte resistente, in particolare, dichiarando l'inapplicabilità al caso di specie della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall'art. 2, comma 2.3 del cd. “TICO” ed assegnando, invece, termine per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita prevista dal l'art. 3 del D.L. n. 132/2014. La causa è stata così rinviata all'udienza del 09.05.2023.
3. La in data 03.05.2023 ha depositato telematicamente il verbale negativo Parte_1
della tentata proceduta di negoziazione e il giudice all'udienza sopracitata, rilevata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 107 c.p.c., ha rigettato l'istanza di integrazione del contradditorio avanzata dalla resistente. Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione ha disposto rinvio all'udienza del 30.01.2024, all'esito della quale è stata differita nuovamente per esigenze di razionale organizzazione del ruolo all'udienza del 27.03.2025.
4. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024, il Tribunale si è riservato la decisione. Motivi della decisione.
1. In via preliminare, si osserva che il presente giudizio è stato introdotto nelle forme del processo sommario di cognizione, di cui agli articoli 702 bis e ss del c.p.c., con richiesta di tutela formulata in modo alternativo e concorrente rispetto all'ordinario processo di cognizione.
Sussistono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per decidere la causa nelle forme del rito sommario, vertendo la stessa su questioni di mero diritto ed essendo già sufficientemente istruita.
2. Sempre in via preliminare, deve declinarsi la procedibilità della domanda, per essere stato esperita la procedura di negoziazione assistita - obbligatoria in subiecta materia (pagamento somme fino a euro 50.000,00) ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014 - rimasta senza esito per il rifiuto manifestato dalla società convenuta
3. Nel merito, la domanda di ripetizione dell'indebito è fondata e va accolta nei termini che seguono.
3.1. Prima di discorrere nel merito delle questioni sollevate, il Tribunale ritiene non accoglibile la chiesta sospensione del processo in quanto le questioni poste all'attenzione della Corte
Costituzionale non sono pregiudiziali alla definizione della presente causa, riguardando norme che non devono essere applicate per la definizione del presente giudizio.
Ed infatti, la questioni di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza attiene la valutazione di legittimità dell'art. 14 co. 4 TUA, norma disciplinante il rapporto tributario tra fornitore ed Ente impositore, non applicabile in questo giudizio (e quindi irrilevante) in quanto avente ad oggetto il solo rapporto privatistico tra cliente e fornitore.
Quanto alla questione rimessa alla Corte Costituzionale il 30.12.2021 ad opera del Tribunale di
Udine, l'ordinanza riguarda la legittimità dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2 del decreto-legge n.
511/1988, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.26/2007, per il periodo di sua vigenza successivo al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E., ma anche tale questione per quanto verrà di seguito evidenziato, non rileva atteso che questo Tribunale ritiene di dover disapplicare la norma interna per contrasto con i principi vigenti nel diritto unionale e non per contrasto diretto con la citata Direttiva.
3.2. Passando al merito della vicenda, giova prendere le mosse delle contestazioni inerenti l'an della pretesa creditoria, dapprima illustrando brevemente il contesto normativo in cui si inserisce la spiegata domanda di ripetizione.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla in forza Controparte_1 dell'art.6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo
Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise, ha stabilito che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva - che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010 (cfr. art. 48
Dir.) - è stata recepita in Italia con il D.lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007. Pertanto, nel corso del 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo italiano, quindi, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle
Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
3.3. Ciò posto, non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 D.L.
511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, possa applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n.
27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
I giudici di legittimità, in particolare, richiamando le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-
553/13 e C-103/17, hanno ricordato che per la Corte di Giustizia affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta venga obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Sent. 04.06.2019, n. 15198).
Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un
Ente Locale, "poichè ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese" (Corte di
Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29).
Dal momento che le addizionali alle accise sull'energia elettrica, non hanno finalità specifiche nei termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE in quanto finalizzate ad una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, l'art.6 del D.L. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia.
3.4. Da tanto discende, in primis, l'infondatezza dell'eccezione sulla presunta natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizione de quo, la quale, invero, non trova riscontro nell'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. n. 16142/2020; n. 27101/2019). La giurisprudenza di legittimità ha esaminato tale questione, rilevando, da un lato, che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art.6 del D.L. n. 511 del 1988 in attuazione della disciplina dell'Unione, trovando legittimità nell'art.3, par. 2, della direttiva n.92/12/CEE e, quindi, nell'art.1, par. 2, della direttiva n.2008/118/CE; dall'altro lato, “è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate”. (cfr. Cass. 27101/2019). Si osserva ulteriormente che ciò che rileva ai fini una legittima imposizione alla stregua della richiamata direttiva non è il nomen iuris utilizzato dal legislatore, ma semplicemente il fatto che, per un verso, tale imposizione venga prelevata per una o più finalità specifiche e che, per altro verso, rispetti le regole di imposizione unionali applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; regole, queste, che non includono le disposizioni relative alle esenzioni (CGUE sentenza 5 marzo 2015, in causa C-553/13). In altri termini, se da un canto, al fine di poter affermare la legittimità dell'addizionale, è inconferente e comunque insufficiente il regime di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (portando esso alla soddisfazione di uno solo dei due requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione), dall'altro, il mero profilo formale di denominazione non potrebbe certamente costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
Sulla scorta di quanto precede è indubbio che, nella specie, l'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 come modificato dal D.Lgs. n. 26 del 2007 aveva introdotto un'ulteriore imposizione rispetto all'accisa armonizzata prevista per l'energia.
3.5. Quanto, poi, alla circostanza addotta dalla resistente a sostegno dell'asserita natura accessoria, rappresentata dal rilevato mantenimento del gettito dell'addizionale da parte del legislatore nazionale - tramite l'aumento dell'accisa medesima in seguito all'eliminazione dell'addizionale provinciale - è sufficiente rilevare che, piuttosto, ciò depone in senso contrario rispetto a quanto argomentato dalla resistente: proprio perché l'addizionale era un tributo autonomo il legislatore ha dovuto provvedere alla sua abrogazione (al fine, come sopra rilevato, di evitare l'instaurazione della procedura di infrazione); se poi, agli effetti pratici, il legislatore ha mantenuto il gettito del tributo tramite l'aumento dell'accisa per finalità di bilancio, trattasi di una decisione politica discrezionale che, in quanto tale, è estranea e non sindacabile in sede giurisdizionale.
3.6.. Non va sottaciuto che la società resistente ha altresì chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sulla contestata natura dell'addizionale de quo ed, in particolare
“se l'articolo 1 Dir. n. 2008/118/CE, che ha sostituito l'art. 3 Dir. n. 92/12/CEE, nonché gli artt. 4,
5, 10, Allegato I livello C Dir. n. 2003/96/CE, orientati al rispetto dei principi dell'ordinamento europeo che assicurano un'effettiva armonizzazione del sistema delle accise, fra cui la libertà di circolazione ed i principi di non discriminazione e della certezza del diritto, ostino alla legislazione italiana (Art. 6, comma 1, lett. b) D.L. n. 511/1988; Art. 5, D.lgs. n. 26/2007, Art. 18, comma 5
D.lgs. n. 68/2011), come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione, che assimila l'addizionale provinciale ad un'altra imposta indiretta, con la conseguenza che la sua legittimità è condizionata dall'esistenza di finalità specifiche […]” (cfr. pag. 17 comparsa di costituzione).
L'istanza è destituita di fondamento: va, in primo luogo, rammentato che, secondo il disposto dell'art 267 par. 3 TFUE, “Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla
Corte”.
Dalla disposizione si desume, a contrario, che un vero e proprio obbligo di rinvio pregiudiziale sussista solo con riferimento ai procedimenti all'esito dei quali non siano esperibili ulteriori mezzi di impugnazione. A ciò aggiungasi che, persino con riferimento ai casi di rinvio obbligatorio, la giurisprudenza della CGUE è intervenuta delineando specifiche ipotesi in cui tale obbligo viene meno ovvero quando la questione sia materialmente identica ad una già decisa in via pregiudiziale dalla Corte su una fattispecie analoga o vi sia una giurisprudenza costante sul punto o quando la risposta al quesito non alimenta alcun ragionevole dubbio interpretativo (cfr. Corte di Giustizia 6 ottobre 1982, Cilfit).
Atteso che con riferimento alla questione in esame i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito sono stati elaborati sulla scorta del diritto comunitario siccome interpretato dalla CGUE, la richiesta di rinvio pregiudiziale appare ultronea e, pertanto, va rigettata.
3.7. Del tutto infondata ed irrilevante è, altresì, l'eccezione sollevata da parte resistente fondata sull'asserita efficacia esclusivamente verticale della direttiva comunitaria 2008/118, in quanto, in disparte da ogni valutazione sul punto, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511 del
1988 consegue all'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e, quindi, all'efficacia latu sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva de quo.
Ed invero, indipendentemente da ogni valutazione sull'efficacia self-executing della direttiva, ciò che rileva è che “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 TE , punti 30 e 31; in materia CP_3 tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)” (cfr. ex multis Cass. Civ. 15.10.2020, n. 22343).
L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha, infatti, efficacia ultra- partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
È in ossequio a tale principio che i giudici di legittimità hanno ripetutamente chiarito che l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, deve essere disapplicato (cfr. Cass. n.22434/20;
Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19).
3.8. Quanto alle contestazioni mosse sul meccanismo di tutela adottato nel nostro ordinamento, con specifico riguardo alla legittimazione dell'utente ad agire in ripetizione nei confronti del fornitore, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che "il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del
1988, conv. dalla I. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela" (cfr.
Cass.27099/2019).
Il rapporto di imposta, pertanto, rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa e ad esso si affianca il diverso rapporto tra fornitore e consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 15506/20 ha chiarito che obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore (ex artt. 2, comma 4 e 53, comma 1, lett. a) T.U. Accise applicabile ratione temporis), il quale può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate al consumatore finale (ex art. 16, comma 3 TUA).
Segnatamente, la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra (a) fornitore e amministrazione doganale e (b) fornitore e consumatore finale sono dunque autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha quindi diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.14 TUA.
In caso, dunque, di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria, l'indebito ha per oggetto l'imposta; mentre, in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa - per la ragione di cui si è detto - dal fornitore nei confronti del consumatore finale l'indebito ha natura non tributaria, ma riguarda la somma corrispondente all'imposta avente natura civilistica;
sicché, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo, il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati.
Tali conclusioni non si pongono, del resto, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
La Corte, per quel che rileva in questa sede, ha chiarito che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non già dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare, egli “deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo
Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024).
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L.
511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
3.9. Del tutto infondata anche l'eccezione sollevata dalla resistente sulla scorta del decorso del termine biennale previsto dall'art. 14, co. 1 e 2, del TUA e del conseguente possibile pregiudizio del diritto al rimborso nei confronti dell'Ente impositore.
Se è vero, infatti, che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, e pur vero che il fornitore ha la possibilità di promuovere l'azione di rimborso prevista dall'art. 14, co. 4, del TUA nei confronti dell' (cfr. ex multis Cass. 27306/2019). Parte_2
Contr Muovendo dal tenore dell'art. 14, co. 4. (a mente del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”), deve osservarsi come tale disposizione – oltre a riconoscere implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare – preveda in favore del fornitore destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna alla restituzione delle somme traslate sull'utente finale, che sia rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
È evidente, dunque, che il sistema delineato dal legislatore preserva la neutralità del fornitore rispetto ai costi del rimborso che verranno posti in definitiva a carico dell'amministrazione statale, garantendo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
La circostanza, infatti, che l'art. 14, co.4 cit. subordini la richiesta di rimborso del fornitore al passaggio in giudicato della pronuncia che riconosce il diritto di credito dell'utente, vale a garantire la certezza del diritto al rimborso e non rappresenta – diversamente da quanto paventato della resistente – un inevitabile pregiudizio a carico del fornitore: l'evenienza che ente impositore neghi il rimborso e costringa il fornitore ad un giudizio tributario è del tutto ipotetica ed indimostrata.
Alla luce di quanto esposto, in un quadro di tal fatta non si ravvisano le prospettate violazioni dei principi di effettività, equivalenza e proporzionalità che governano il sistema europeo delle accise, né della libertà professionale, della libertà d'impresa, del diritto fondamentale di proprietà e della disparità di trattamento (articoli 15, 16, 17 e 20 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea).
3.10 Illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alla controversia sottoposta a cognizione, si evidenzia che la società ricorrente ha correttamente individuato lo strumento giuridico funzionale al recupero delle somme indebitamente versate.
Depone in tal senso anche il riscontro fornito dall' che Controparte_2 conferma la necessità di esperire l'azione civilistica nei confronti del Fornitore, con conseguente diritto di rimborso da parte del Fornitore nei confronti dell' che ha ottenuto indebitamente CP_2
gli importi delle addizionali, esercitabile entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
(cfr. doc n. 27 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Inconferente, oltre che in fondata, si palesa, quindi, la circostanza denunciata dalla resistente in ordine ad una possibile ed ingiusta locupletazione di cui la società ricorrente potrebbe beneficiare in ipotesi di accoglimento della domanda, avendo la stessa già beneficiato, quale soggetto societario, delle relative detrazioni. Tale evenienza, oltre ad essere indimostrata, è estranea all'oggetto del presente giudizio e, al più, involge piuttosto i rapporti tra le società ricorrente e la competente
Amministrazione Finanziaria.
4. A questo punto, occorre verificare se sia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società fornitrice.
Il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato è decennale e secondo l'art. 2935 c.c. “inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Orbene, atteso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L.
n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par.2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17, ne deriva che il dies a quo della prescrizione decennale estintiva va ravvisato solo a partire dalla sentenza CGUE del 5-3-2015 in causa C-553/13. Ed invero, affinché risulti fondata l'azione di ripetizione dell'indebito esperita è necessario che il pagamento effettuato dalla somministrata risulti sine causa.
Tale momento deve necessariamente essere ricondotto al giorno in cui la CGUE – le cui pronunce costituiscono autonoma fonte di diritto immediatamente applicabile – ne ha sancito l'incompatibilità (rectius illegittimità) col diritto dell'Unione, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma interna contrastante;
sicché, deve ritenersi che, al momento dell'introduzione del presente giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 18.02.2022, il termine di prescrizione non fosse ancora spirato.
Ad abundantiam, posto che la ha eccepito che il primo valido atto di Controparte_1
interruttivo della prescrizione sia consistito nella notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del presente giudizio, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, giova osservare che l'atto di costituzione in mora pervenutogli a mezzo PEC del 29-6-2020 possieda i caratteri di specificità e determinatezza necessari ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale.
5. In merito alla prova dell'avvenuto pagamento dell'addizionale provinciale e, quindi, dell'esistenza del credito oggetto dell'obbligazione restitutoria, dalla disamina della documentazione prodotta emerge che la ha puntualmente versato l'importo Parte_1
dovuto a tale titolo (cfr. fatture allegate al ricorso ex art. 702bis c.p.c.). Del resto, la contestazione mossa dalla resistente è del tutto generica e priva della necessaria specificità richiesta al fine di ritenere assolto l'onere di contestazione sulla stessa gravante (cfr. art. 115 c.p.c.), avendo omesso finanche di indicare quali fatture siano rimaste inadempiute.
Oltretutto, considerata, da un lato, la costante erogazione del servizio e, dall'altro, che le somme venivano prelevate direttamente dal conto corrente della alla scadenza delle Parte_1
singole fatture e che, segnatamente, la fattura del mese di dicembre 2011 reca la dicitura “le bollette precedenti risultano regolarmente pagate”, deve ritenersi che la società creditrice ha debitamente provato l'avvenuto pagamento dell'intero importo rivendicato in ricorso, pari ad euro 17.718,70 (di cui euro 1.610,79 a titolo di IVA).
6. Acclarato l'effettivo esborso della somma come sopra indicata, deve procedersi alla disamina delle singole contestazioni mosse sotto il profilo del quantum debeatur.
6.1. Quanto all'eccezione di non debenza degli importi versati a titolo di addizionale nel periodo anteriore al 01.04.2010, coincidente con la data di entrata in vigore della Direttiva n.118 del 2008 che abrogava la Direttiva 92/12/CEE (recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 48/2010, entrato in vigore in pari data), si osserva, l'irrilevanza e l'assoluta inconferenza al caso de quo, avendo parte ricorrente richiesto la restituzione delle addizionali indebitamente versate a far data dal mese di giugno 2010.
6.2 Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione di non debenza dell'importo versato per il pagamento dell'IVA sulle addizionali de quo.
In adesione a quanto enunciato dai giudici di legittimità, si osserva che qualora un soggetto, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti - a chi glielo corrisponde -
l'IVA, se per le vicende inerenti il rapporto con la controparte sia tenuto a restituire quanto ricevuto,
l'obbligazione restitutoria comprende anche la parte corrispondente alla somma percepita per l'addebito dell'imposta, atteso che la prestazione ricevuta, divenuta indebita, includeva anche la somma data a titolo di IVA;
in ogni caso, è fatta salva l'azione di rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 1190/2015;
Cass. Ord. n. 19806/2020).
7. Tutto ciò considerato, deve ritenersi che la domanda di ripetizione dell'indebito sia fondata e, per l'effetto, il Tribunale condanna la resistente alla restituzione di quanto Controparte_1
indebitamente pagato dalla società somministrata, pari all'importo di euro 17.718,70, oltre interessi come di seguito delineati.
7.1. Quanto agli interessi dovuti al tasso legale ex art. 1284 c.c., tenuto conto della buona fede dell'accipiens che, quale fornitore e soggetto passivo dell'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria, traslata legittimamente sul consumatore, essi vanno riconosciuti e liquidati ai sensi dell'art. 2033 c.c. dall'atto di costituzione in mora (avvenuto in data
29.06.2020; cfr. sul punto Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13.06.2019, n. 15895) sino alla proposizione della domanda giudiziale (notificata il 18.02.2022); quanto, invece, agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. si liquidano dal giorno successivo e fino al soddisfo.
7.2. Nulla va corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, considerato che la società ricorrente ha chiesto la ripetizione di una somma indebitamente versata che costituisce debito di valuta, come tale non soggetta a rivalutazione se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente;
prova omessa nel caso di specie.
8. Non meritevole di accoglimento è, invece, la domanda di indennizzo, da determinarsi invia equitativa, esperita ai sensi dell'art. 2041 c.c., non avendo la ricorrente offerto alcuna prova tesa a dimostrare in che cosa sia consistito l'ulteriore arricchimento ingiustificato dell'accipiens e la correlativa diminuzione patrimoniale subita per effetto del pagamento dell'addizione de quo (alla cui restituzione, si badi, provvede la domanda di ripetizione dell'indebito).
9. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
10. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni esaminate nonché della normativa vigente, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, che allo stato non contempla la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito, se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. in proposito, Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.), si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
10.1 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c, atteso che le difese della resistente per quanto infondate, non possono essere valutate alla stregua di “abuso del processo”
(cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ex artt. 702- bis e ss. c.p.c. da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa ed ulteriore domanda, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. Accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentane p.t., al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 17.718,70, oltre
[...] interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 29.06.2020 al 18.02.2022, ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
TRIBUNALE DI NOLA
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.03.2025 ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente:
ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 926/2022 R.G.A.C. promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gianluca Chierchia, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Buonconsiglio, n.
26;
-RICORRENTE-
CONTRO
(Cod. Fisc. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Giorgio Giuntoni, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28
-RESISTENTE - avente ad oggetto: azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., depositato in data 24.10.2022, la Parte_1
quale parte del rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società Controparte_1 in relazione all'utenza ubicata in Carbonara di Nola alla via Sansonetto. 22 (individuata con cod. utente cliente 038475-codice POD:IT001E00211097), ha evocato in giudizio la CP_1
deducendo di aver diritto alla restituzione della somma complessiva di 17.718,70 (di cui
[...]
1.610,79 a titolo di IVA), versata indebitamente alla società resistente a titolo di “addizionale provinciale sull'energia elettrica” per il periodo di fornitura giugno 2010-dicembre 2011, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento della scadenza di ogni singola fattura e fino all'effettivo soddisfo o comunque maggiorata di interessi moratori dal giorno della prima richiesta di restituzione fino all'effettivo soddisfo o in subordine dalla domanda, sino al soddisfo, vinte le spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha assunto che l'addizionale provinciale sopracitata - istituita con il D.L. n. 511 del 1988 e definitivamente abrogata dall'art. 4, co.10, del D.L. n.
16/2012, convertito in legge n. 44/2012 - fosse illegittima in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2 della Direttiva U.E. 16 dicembre 2008 n. 118 per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17. Ha così, insistito, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., domandando, altresì, la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. da determinarsi in via equitativa, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore dell'avv. antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 nonché del tentativo di conciliazione previsto dal TICO adottato con deliberazione AEEG n. 209/2016/E/COM; ha chiesto, sul presupposto di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal
Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021 e/o sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30/12/2021, la sospensione dell'odierno procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; ha inoltre domandato l'estensione del contradditorio ex art
107 c.p.c. nei confronti dell' ha sostenuto l'infondatezza nel Controparte_2
merito della domanda per inapplicabilità della direttiva 2008/118/CE ai rapporti privatistici
"orizzontali" tra fornitore e consumatore, avendo le direttive self executing efficacia circoscritta ai rapporti "verticali" tra il cittadino e lo Stato nonché, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto, limitandolo ai soli importi asseritamente pagati a titolo di addizionale provinciale per il periodo successivo al 01.04.2010 (giorno di entrata in vigore della Direttiva n.118 del 2008 che abrogava la
Direttiva 92/12/CEE, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 48/2010, entrato in vigore in pari data); ha eccepito la natura sostanzialmente accessoria e non autonoma dell'addizionale provinciale, applicabile – come tale – anche se priva della finalità specifica richiesta per le imposte indirette diverse dall'accisa, facendone così derivare la legittimità e compatibilità con la Direttiva 2008/118; ha chiesto che su detta questione venisse sollevato rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia.
Ha eccepito anche la prescrizione del credito, contestando l'efficacia interruttiva della lettera di diffida notificata a mezzo posta elettronica (datata 29.06.2020) per carenza dei caratteri di specificità e determinatezza nonché il difetto di prova dell'avvenuto pagamento;
ha dedotto l'illegittimo vantaggio fiscale di cui beneficerebbe la ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda, giacché le fatture di del 2010 e 2011 erano state debitamente Controparte_1 registrate e portate in deduzione come costi per lo svolgimento dell'attività aziendale della società, chiedendo conseguentemente la compensazione del suddetto vantaggio con quanto dovuto dalla resistente. Ancora, l' ha opposto la violazione del diritto di rivalsa nei Controparte_1 confronti dell'Ente impositore per decorso del termine decadenziale biennale previsto dall'art. 14 co. 1 e 2 del TUA;
ha chiesto rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia assumendo l'iniquità della procedura di rimborso prevista dal comma 4 del medesimo articolo, asseritamente lesivo dei principi di effettività, equivalenza e proporzionalità che governano il sistema europeo delle accise, e della libertà professionale, d'impresa, nonché del diritto fondamentale di proprietà e la disparità di trattamento.
Inoltre, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto l'applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza ovvero, in subordine, dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento eccependo, altresì, l'infondatezza del diritto alla ripetizione dell'IVA per essere una
“mera partita di giro” nonché della richiesta di rivalutazione monetaria vertendosi in tema di debito di valuta non soggetto a rivalutazione. In ultimo, ha chiesto il rigetto della domanda di indennizzo spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto di prova, il tutto con vittoria di spese di lite, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese stesse.
2. Verificata la regolare costituzione del contradditorio, il giudice allora titolare del presente procedimento, all'udienza del 12.10.2022, si è pronunciato sulle eccezioni di improcedibilità sollevate da parte resistente, in particolare, dichiarando l'inapplicabilità al caso di specie della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall'art. 2, comma 2.3 del cd. “TICO” ed assegnando, invece, termine per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita prevista dal l'art. 3 del D.L. n. 132/2014. La causa è stata così rinviata all'udienza del 09.05.2023.
3. La in data 03.05.2023 ha depositato telematicamente il verbale negativo Parte_1
della tentata proceduta di negoziazione e il giudice all'udienza sopracitata, rilevata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 107 c.p.c., ha rigettato l'istanza di integrazione del contradditorio avanzata dalla resistente. Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione ha disposto rinvio all'udienza del 30.01.2024, all'esito della quale è stata differita nuovamente per esigenze di razionale organizzazione del ruolo all'udienza del 27.03.2025.
4. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024, il Tribunale si è riservato la decisione. Motivi della decisione.
1. In via preliminare, si osserva che il presente giudizio è stato introdotto nelle forme del processo sommario di cognizione, di cui agli articoli 702 bis e ss del c.p.c., con richiesta di tutela formulata in modo alternativo e concorrente rispetto all'ordinario processo di cognizione.
Sussistono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per decidere la causa nelle forme del rito sommario, vertendo la stessa su questioni di mero diritto ed essendo già sufficientemente istruita.
2. Sempre in via preliminare, deve declinarsi la procedibilità della domanda, per essere stato esperita la procedura di negoziazione assistita - obbligatoria in subiecta materia (pagamento somme fino a euro 50.000,00) ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014 - rimasta senza esito per il rifiuto manifestato dalla società convenuta
3. Nel merito, la domanda di ripetizione dell'indebito è fondata e va accolta nei termini che seguono.
3.1. Prima di discorrere nel merito delle questioni sollevate, il Tribunale ritiene non accoglibile la chiesta sospensione del processo in quanto le questioni poste all'attenzione della Corte
Costituzionale non sono pregiudiziali alla definizione della presente causa, riguardando norme che non devono essere applicate per la definizione del presente giudizio.
Ed infatti, la questioni di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza attiene la valutazione di legittimità dell'art. 14 co. 4 TUA, norma disciplinante il rapporto tributario tra fornitore ed Ente impositore, non applicabile in questo giudizio (e quindi irrilevante) in quanto avente ad oggetto il solo rapporto privatistico tra cliente e fornitore.
Quanto alla questione rimessa alla Corte Costituzionale il 30.12.2021 ad opera del Tribunale di
Udine, l'ordinanza riguarda la legittimità dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2 del decreto-legge n.
511/1988, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.26/2007, per il periodo di sua vigenza successivo al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E., ma anche tale questione per quanto verrà di seguito evidenziato, non rileva atteso che questo Tribunale ritiene di dover disapplicare la norma interna per contrasto con i principi vigenti nel diritto unionale e non per contrasto diretto con la citata Direttiva.
3.2. Passando al merito della vicenda, giova prendere le mosse delle contestazioni inerenti l'an della pretesa creditoria, dapprima illustrando brevemente il contesto normativo in cui si inserisce la spiegata domanda di ripetizione.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla in forza Controparte_1 dell'art.6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo
Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise, ha stabilito che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva - che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010 (cfr. art. 48
Dir.) - è stata recepita in Italia con il D.lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007. Pertanto, nel corso del 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo italiano, quindi, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle
Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
3.3. Ciò posto, non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 D.L.
511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, possa applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n.
27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
I giudici di legittimità, in particolare, richiamando le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-
553/13 e C-103/17, hanno ricordato che per la Corte di Giustizia affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta venga obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Sent. 04.06.2019, n. 15198).
Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un
Ente Locale, "poichè ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese" (Corte di
Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29).
Dal momento che le addizionali alle accise sull'energia elettrica, non hanno finalità specifiche nei termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE in quanto finalizzate ad una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, l'art.6 del D.L. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia.
3.4. Da tanto discende, in primis, l'infondatezza dell'eccezione sulla presunta natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizione de quo, la quale, invero, non trova riscontro nell'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. n. 16142/2020; n. 27101/2019). La giurisprudenza di legittimità ha esaminato tale questione, rilevando, da un lato, che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art.6 del D.L. n. 511 del 1988 in attuazione della disciplina dell'Unione, trovando legittimità nell'art.3, par. 2, della direttiva n.92/12/CEE e, quindi, nell'art.1, par. 2, della direttiva n.2008/118/CE; dall'altro lato, “è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate”. (cfr. Cass. 27101/2019). Si osserva ulteriormente che ciò che rileva ai fini una legittima imposizione alla stregua della richiamata direttiva non è il nomen iuris utilizzato dal legislatore, ma semplicemente il fatto che, per un verso, tale imposizione venga prelevata per una o più finalità specifiche e che, per altro verso, rispetti le regole di imposizione unionali applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; regole, queste, che non includono le disposizioni relative alle esenzioni (CGUE sentenza 5 marzo 2015, in causa C-553/13). In altri termini, se da un canto, al fine di poter affermare la legittimità dell'addizionale, è inconferente e comunque insufficiente il regime di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (portando esso alla soddisfazione di uno solo dei due requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione), dall'altro, il mero profilo formale di denominazione non potrebbe certamente costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
Sulla scorta di quanto precede è indubbio che, nella specie, l'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 come modificato dal D.Lgs. n. 26 del 2007 aveva introdotto un'ulteriore imposizione rispetto all'accisa armonizzata prevista per l'energia.
3.5. Quanto, poi, alla circostanza addotta dalla resistente a sostegno dell'asserita natura accessoria, rappresentata dal rilevato mantenimento del gettito dell'addizionale da parte del legislatore nazionale - tramite l'aumento dell'accisa medesima in seguito all'eliminazione dell'addizionale provinciale - è sufficiente rilevare che, piuttosto, ciò depone in senso contrario rispetto a quanto argomentato dalla resistente: proprio perché l'addizionale era un tributo autonomo il legislatore ha dovuto provvedere alla sua abrogazione (al fine, come sopra rilevato, di evitare l'instaurazione della procedura di infrazione); se poi, agli effetti pratici, il legislatore ha mantenuto il gettito del tributo tramite l'aumento dell'accisa per finalità di bilancio, trattasi di una decisione politica discrezionale che, in quanto tale, è estranea e non sindacabile in sede giurisdizionale.
3.6.. Non va sottaciuto che la società resistente ha altresì chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sulla contestata natura dell'addizionale de quo ed, in particolare
“se l'articolo 1 Dir. n. 2008/118/CE, che ha sostituito l'art. 3 Dir. n. 92/12/CEE, nonché gli artt. 4,
5, 10, Allegato I livello C Dir. n. 2003/96/CE, orientati al rispetto dei principi dell'ordinamento europeo che assicurano un'effettiva armonizzazione del sistema delle accise, fra cui la libertà di circolazione ed i principi di non discriminazione e della certezza del diritto, ostino alla legislazione italiana (Art. 6, comma 1, lett. b) D.L. n. 511/1988; Art. 5, D.lgs. n. 26/2007, Art. 18, comma 5
D.lgs. n. 68/2011), come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione, che assimila l'addizionale provinciale ad un'altra imposta indiretta, con la conseguenza che la sua legittimità è condizionata dall'esistenza di finalità specifiche […]” (cfr. pag. 17 comparsa di costituzione).
L'istanza è destituita di fondamento: va, in primo luogo, rammentato che, secondo il disposto dell'art 267 par. 3 TFUE, “Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla
Corte”.
Dalla disposizione si desume, a contrario, che un vero e proprio obbligo di rinvio pregiudiziale sussista solo con riferimento ai procedimenti all'esito dei quali non siano esperibili ulteriori mezzi di impugnazione. A ciò aggiungasi che, persino con riferimento ai casi di rinvio obbligatorio, la giurisprudenza della CGUE è intervenuta delineando specifiche ipotesi in cui tale obbligo viene meno ovvero quando la questione sia materialmente identica ad una già decisa in via pregiudiziale dalla Corte su una fattispecie analoga o vi sia una giurisprudenza costante sul punto o quando la risposta al quesito non alimenta alcun ragionevole dubbio interpretativo (cfr. Corte di Giustizia 6 ottobre 1982, Cilfit).
Atteso che con riferimento alla questione in esame i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito sono stati elaborati sulla scorta del diritto comunitario siccome interpretato dalla CGUE, la richiesta di rinvio pregiudiziale appare ultronea e, pertanto, va rigettata.
3.7. Del tutto infondata ed irrilevante è, altresì, l'eccezione sollevata da parte resistente fondata sull'asserita efficacia esclusivamente verticale della direttiva comunitaria 2008/118, in quanto, in disparte da ogni valutazione sul punto, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511 del
1988 consegue all'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e, quindi, all'efficacia latu sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva de quo.
Ed invero, indipendentemente da ogni valutazione sull'efficacia self-executing della direttiva, ciò che rileva è che “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 TE , punti 30 e 31; in materia CP_3 tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)” (cfr. ex multis Cass. Civ. 15.10.2020, n. 22343).
L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha, infatti, efficacia ultra- partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
È in ossequio a tale principio che i giudici di legittimità hanno ripetutamente chiarito che l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, deve essere disapplicato (cfr. Cass. n.22434/20;
Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19).
3.8. Quanto alle contestazioni mosse sul meccanismo di tutela adottato nel nostro ordinamento, con specifico riguardo alla legittimazione dell'utente ad agire in ripetizione nei confronti del fornitore, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che "il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del
1988, conv. dalla I. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela" (cfr.
Cass.27099/2019).
Il rapporto di imposta, pertanto, rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa e ad esso si affianca il diverso rapporto tra fornitore e consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 15506/20 ha chiarito che obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore (ex artt. 2, comma 4 e 53, comma 1, lett. a) T.U. Accise applicabile ratione temporis), il quale può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate al consumatore finale (ex art. 16, comma 3 TUA).
Segnatamente, la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra (a) fornitore e amministrazione doganale e (b) fornitore e consumatore finale sono dunque autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha quindi diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.14 TUA.
In caso, dunque, di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria, l'indebito ha per oggetto l'imposta; mentre, in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa - per la ragione di cui si è detto - dal fornitore nei confronti del consumatore finale l'indebito ha natura non tributaria, ma riguarda la somma corrispondente all'imposta avente natura civilistica;
sicché, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo, il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati.
Tali conclusioni non si pongono, del resto, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
La Corte, per quel che rileva in questa sede, ha chiarito che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non già dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare, egli “deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo
Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024).
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L.
511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
3.9. Del tutto infondata anche l'eccezione sollevata dalla resistente sulla scorta del decorso del termine biennale previsto dall'art. 14, co. 1 e 2, del TUA e del conseguente possibile pregiudizio del diritto al rimborso nei confronti dell'Ente impositore.
Se è vero, infatti, che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, e pur vero che il fornitore ha la possibilità di promuovere l'azione di rimborso prevista dall'art. 14, co. 4, del TUA nei confronti dell' (cfr. ex multis Cass. 27306/2019). Parte_2
Contr Muovendo dal tenore dell'art. 14, co. 4. (a mente del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”), deve osservarsi come tale disposizione – oltre a riconoscere implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare – preveda in favore del fornitore destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna alla restituzione delle somme traslate sull'utente finale, che sia rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
È evidente, dunque, che il sistema delineato dal legislatore preserva la neutralità del fornitore rispetto ai costi del rimborso che verranno posti in definitiva a carico dell'amministrazione statale, garantendo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
La circostanza, infatti, che l'art. 14, co.4 cit. subordini la richiesta di rimborso del fornitore al passaggio in giudicato della pronuncia che riconosce il diritto di credito dell'utente, vale a garantire la certezza del diritto al rimborso e non rappresenta – diversamente da quanto paventato della resistente – un inevitabile pregiudizio a carico del fornitore: l'evenienza che ente impositore neghi il rimborso e costringa il fornitore ad un giudizio tributario è del tutto ipotetica ed indimostrata.
Alla luce di quanto esposto, in un quadro di tal fatta non si ravvisano le prospettate violazioni dei principi di effettività, equivalenza e proporzionalità che governano il sistema europeo delle accise, né della libertà professionale, della libertà d'impresa, del diritto fondamentale di proprietà e della disparità di trattamento (articoli 15, 16, 17 e 20 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea).
3.10 Illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alla controversia sottoposta a cognizione, si evidenzia che la società ricorrente ha correttamente individuato lo strumento giuridico funzionale al recupero delle somme indebitamente versate.
Depone in tal senso anche il riscontro fornito dall' che Controparte_2 conferma la necessità di esperire l'azione civilistica nei confronti del Fornitore, con conseguente diritto di rimborso da parte del Fornitore nei confronti dell' che ha ottenuto indebitamente CP_2
gli importi delle addizionali, esercitabile entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
(cfr. doc n. 27 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Inconferente, oltre che in fondata, si palesa, quindi, la circostanza denunciata dalla resistente in ordine ad una possibile ed ingiusta locupletazione di cui la società ricorrente potrebbe beneficiare in ipotesi di accoglimento della domanda, avendo la stessa già beneficiato, quale soggetto societario, delle relative detrazioni. Tale evenienza, oltre ad essere indimostrata, è estranea all'oggetto del presente giudizio e, al più, involge piuttosto i rapporti tra le società ricorrente e la competente
Amministrazione Finanziaria.
4. A questo punto, occorre verificare se sia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società fornitrice.
Il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato è decennale e secondo l'art. 2935 c.c. “inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Orbene, atteso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L.
n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par.2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17, ne deriva che il dies a quo della prescrizione decennale estintiva va ravvisato solo a partire dalla sentenza CGUE del 5-3-2015 in causa C-553/13. Ed invero, affinché risulti fondata l'azione di ripetizione dell'indebito esperita è necessario che il pagamento effettuato dalla somministrata risulti sine causa.
Tale momento deve necessariamente essere ricondotto al giorno in cui la CGUE – le cui pronunce costituiscono autonoma fonte di diritto immediatamente applicabile – ne ha sancito l'incompatibilità (rectius illegittimità) col diritto dell'Unione, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma interna contrastante;
sicché, deve ritenersi che, al momento dell'introduzione del presente giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 18.02.2022, il termine di prescrizione non fosse ancora spirato.
Ad abundantiam, posto che la ha eccepito che il primo valido atto di Controparte_1
interruttivo della prescrizione sia consistito nella notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del presente giudizio, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, giova osservare che l'atto di costituzione in mora pervenutogli a mezzo PEC del 29-6-2020 possieda i caratteri di specificità e determinatezza necessari ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale.
5. In merito alla prova dell'avvenuto pagamento dell'addizionale provinciale e, quindi, dell'esistenza del credito oggetto dell'obbligazione restitutoria, dalla disamina della documentazione prodotta emerge che la ha puntualmente versato l'importo Parte_1
dovuto a tale titolo (cfr. fatture allegate al ricorso ex art. 702bis c.p.c.). Del resto, la contestazione mossa dalla resistente è del tutto generica e priva della necessaria specificità richiesta al fine di ritenere assolto l'onere di contestazione sulla stessa gravante (cfr. art. 115 c.p.c.), avendo omesso finanche di indicare quali fatture siano rimaste inadempiute.
Oltretutto, considerata, da un lato, la costante erogazione del servizio e, dall'altro, che le somme venivano prelevate direttamente dal conto corrente della alla scadenza delle Parte_1
singole fatture e che, segnatamente, la fattura del mese di dicembre 2011 reca la dicitura “le bollette precedenti risultano regolarmente pagate”, deve ritenersi che la società creditrice ha debitamente provato l'avvenuto pagamento dell'intero importo rivendicato in ricorso, pari ad euro 17.718,70 (di cui euro 1.610,79 a titolo di IVA).
6. Acclarato l'effettivo esborso della somma come sopra indicata, deve procedersi alla disamina delle singole contestazioni mosse sotto il profilo del quantum debeatur.
6.1. Quanto all'eccezione di non debenza degli importi versati a titolo di addizionale nel periodo anteriore al 01.04.2010, coincidente con la data di entrata in vigore della Direttiva n.118 del 2008 che abrogava la Direttiva 92/12/CEE (recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 48/2010, entrato in vigore in pari data), si osserva, l'irrilevanza e l'assoluta inconferenza al caso de quo, avendo parte ricorrente richiesto la restituzione delle addizionali indebitamente versate a far data dal mese di giugno 2010.
6.2 Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione di non debenza dell'importo versato per il pagamento dell'IVA sulle addizionali de quo.
In adesione a quanto enunciato dai giudici di legittimità, si osserva che qualora un soggetto, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti - a chi glielo corrisponde -
l'IVA, se per le vicende inerenti il rapporto con la controparte sia tenuto a restituire quanto ricevuto,
l'obbligazione restitutoria comprende anche la parte corrispondente alla somma percepita per l'addebito dell'imposta, atteso che la prestazione ricevuta, divenuta indebita, includeva anche la somma data a titolo di IVA;
in ogni caso, è fatta salva l'azione di rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 1190/2015;
Cass. Ord. n. 19806/2020).
7. Tutto ciò considerato, deve ritenersi che la domanda di ripetizione dell'indebito sia fondata e, per l'effetto, il Tribunale condanna la resistente alla restituzione di quanto Controparte_1
indebitamente pagato dalla società somministrata, pari all'importo di euro 17.718,70, oltre interessi come di seguito delineati.
7.1. Quanto agli interessi dovuti al tasso legale ex art. 1284 c.c., tenuto conto della buona fede dell'accipiens che, quale fornitore e soggetto passivo dell'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria, traslata legittimamente sul consumatore, essi vanno riconosciuti e liquidati ai sensi dell'art. 2033 c.c. dall'atto di costituzione in mora (avvenuto in data
29.06.2020; cfr. sul punto Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13.06.2019, n. 15895) sino alla proposizione della domanda giudiziale (notificata il 18.02.2022); quanto, invece, agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. si liquidano dal giorno successivo e fino al soddisfo.
7.2. Nulla va corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, considerato che la società ricorrente ha chiesto la ripetizione di una somma indebitamente versata che costituisce debito di valuta, come tale non soggetta a rivalutazione se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente;
prova omessa nel caso di specie.
8. Non meritevole di accoglimento è, invece, la domanda di indennizzo, da determinarsi invia equitativa, esperita ai sensi dell'art. 2041 c.c., non avendo la ricorrente offerto alcuna prova tesa a dimostrare in che cosa sia consistito l'ulteriore arricchimento ingiustificato dell'accipiens e la correlativa diminuzione patrimoniale subita per effetto del pagamento dell'addizione de quo (alla cui restituzione, si badi, provvede la domanda di ripetizione dell'indebito).
9. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
10. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni esaminate nonché della normativa vigente, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, che allo stato non contempla la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito, se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. in proposito, Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.), si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
10.1 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c, atteso che le difese della resistente per quanto infondate, non possono essere valutate alla stregua di “abuso del processo”
(cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ex artt. 702- bis e ss. c.p.c. da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa ed ulteriore domanda, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. Accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentane p.t., al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 17.718,70, oltre
[...] interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 29.06.2020 al 18.02.2022, ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo