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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA,
art 127 TER CPC nella causa promossa da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
MARONE GUIDO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dal dr. CALVI LORENZO CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha sostenuto di avere svolto, attraverso una serie di contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
Contr ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta della c.d. carta elettronica del docente e dei fondi da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel CP_1
merito la fondatezza della domanda per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione;
In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad CP_1
oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Il ricorso risulta accoglibile nei limiti che vengono di seguito precisati.
In primo luogo risulta pacifico che parte ricorrente non ha percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti agli anni scolastici 2018/2029, 2019/2020 in cui il docente prestava servizio in virtù di contratti a tempo determinato aventi durata annuale sino al 31 agosto.
Il ha infatti allegato e dimostrato Controparte_1
attraverso lo stato matricolare che il ricorrente è stato immesso nel ruolo del corpo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2020; pertanto la pretesa attorea deve rigettarsi riguardo alle annualità in cui la
Carta del Docente già è stata assegnata, in quanto docente di ruolo.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n.
107/2015.bDa ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;- Contr l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n.
69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di
“lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al
31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato il ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.)
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è
l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del Contr rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Definendo il giudizio dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico;
per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Contr per l'effetto condanna il all'accredito alla ricorrente della somma complessiva di € 1000,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi
€ 950,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, oltre rimborso C.U. e con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario.
Genova 09/06/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA,
art 127 TER CPC nella causa promossa da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
MARONE GUIDO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dal dr. CALVI LORENZO CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha sostenuto di avere svolto, attraverso una serie di contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
Contr ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta della c.d. carta elettronica del docente e dei fondi da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel CP_1
merito la fondatezza della domanda per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione;
In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad CP_1
oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Il ricorso risulta accoglibile nei limiti che vengono di seguito precisati.
In primo luogo risulta pacifico che parte ricorrente non ha percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti agli anni scolastici 2018/2029, 2019/2020 in cui il docente prestava servizio in virtù di contratti a tempo determinato aventi durata annuale sino al 31 agosto.
Il ha infatti allegato e dimostrato Controparte_1
attraverso lo stato matricolare che il ricorrente è stato immesso nel ruolo del corpo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2020; pertanto la pretesa attorea deve rigettarsi riguardo alle annualità in cui la
Carta del Docente già è stata assegnata, in quanto docente di ruolo.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n.
107/2015.bDa ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;- Contr l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n.
69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di
“lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al
31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato il ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.)
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è
l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del Contr rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Definendo il giudizio dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico;
per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Contr per l'effetto condanna il all'accredito alla ricorrente della somma complessiva di € 1000,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi
€ 950,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, oltre rimborso C.U. e con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario.
Genova 09/06/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi