TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2991/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI FERNANDA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BEZZECCA 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. GAGLIARDI FERNANDA
Ricorrrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi nato ad [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
23.01.1970, hanno contratto matrimonio concordatario in Auletta (SA) il giorno 10 agosto 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AULETTA (SA) l'anno 1988 Numero 7 Parte II
Serie A Ufficio 1, come risulta dall'Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Auletta (SA); dalla loro unione è nato a [...] il [...] un figlio, , oggi Per_1 maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, essendosi egli laureato da pochi mesi ed essendo ora alla ricerca di un lavoro;
il regime patrimoniale adottato dai coniugi è la comunione dei beni;
essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale fra le parti, le stesse chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 confermano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_2
Auletta (SA) il giorno 10 agosto 1988, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
AULETTA (SA) l'anno 1988 Numero 7 Parte II Serie A Ufficio 1 del Comune di Auletta (SA); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Auletta (SA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)La casa familiare sita in San Lazzaro di Savena Via Fratelli Canova n. 17 di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata con arredi e corredi alla signora che ivi continuerà a Parte_2 vivere insieme al figlio , mentre il sig. si trasferirà a casa del padre sita in Bologna Per_1 Parte_1
Via Enrico Golinelli portando con sé i suoi oggetti ed effetti personali;
2)Le spese di ordinaria manutenzione e le utenze domestiche della casa familiare saranno a esclusivo carico della signora mentre le spese straordinarie di detta casa e le imposte saranno a Parte_2 carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3)le rate del mutuo acceso presso la per l'acquisto dell'appartamento sito in San Controparte_1
pagina 2 di 3 Lazzaro di Savena Via Fratelli Canova n. 17 dovranno essere pagate sino all'estinzione del debito dai
Sigg. e nella misura del 50% ciascuno, come avvenuto sino ad ora;
Parte_1 Parte_2
4) L'autovettura tg. ED801LC acquistata in costanza di matrimonio, intestata Parte_3 alla Sig.ra rimarrà in esclusiva proprietà della stessa;
mentre l'autovettura Parte_2
CHEVROLET CAPTIVA, tg. EP032BL, intestata al Sig. acquistata in costanza di Parte_1 matrimonio, rimarrà in esclusiva proprietà dello stesso;
5) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente un assegno mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese in cui lascerà la casa coniugale;
detto assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie da sostenere per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
6) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare, allo stato, a qualsivoglia pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2991/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI FERNANDA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BEZZECCA 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. GAGLIARDI FERNANDA
Ricorrrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi nato ad [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
23.01.1970, hanno contratto matrimonio concordatario in Auletta (SA) il giorno 10 agosto 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AULETTA (SA) l'anno 1988 Numero 7 Parte II
Serie A Ufficio 1, come risulta dall'Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Auletta (SA); dalla loro unione è nato a [...] il [...] un figlio, , oggi Per_1 maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, essendosi egli laureato da pochi mesi ed essendo ora alla ricerca di un lavoro;
il regime patrimoniale adottato dai coniugi è la comunione dei beni;
essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale fra le parti, le stesse chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 confermano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_2
Auletta (SA) il giorno 10 agosto 1988, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
AULETTA (SA) l'anno 1988 Numero 7 Parte II Serie A Ufficio 1 del Comune di Auletta (SA); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Auletta (SA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)La casa familiare sita in San Lazzaro di Savena Via Fratelli Canova n. 17 di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata con arredi e corredi alla signora che ivi continuerà a Parte_2 vivere insieme al figlio , mentre il sig. si trasferirà a casa del padre sita in Bologna Per_1 Parte_1
Via Enrico Golinelli portando con sé i suoi oggetti ed effetti personali;
2)Le spese di ordinaria manutenzione e le utenze domestiche della casa familiare saranno a esclusivo carico della signora mentre le spese straordinarie di detta casa e le imposte saranno a Parte_2 carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3)le rate del mutuo acceso presso la per l'acquisto dell'appartamento sito in San Controparte_1
pagina 2 di 3 Lazzaro di Savena Via Fratelli Canova n. 17 dovranno essere pagate sino all'estinzione del debito dai
Sigg. e nella misura del 50% ciascuno, come avvenuto sino ad ora;
Parte_1 Parte_2
4) L'autovettura tg. ED801LC acquistata in costanza di matrimonio, intestata Parte_3 alla Sig.ra rimarrà in esclusiva proprietà della stessa;
mentre l'autovettura Parte_2
CHEVROLET CAPTIVA, tg. EP032BL, intestata al Sig. acquistata in costanza di Parte_1 matrimonio, rimarrà in esclusiva proprietà dello stesso;
5) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente un assegno mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese in cui lascerà la casa coniugale;
detto assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie da sostenere per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
6) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare, allo stato, a qualsivoglia pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3