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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 5.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1335 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Greco, giusta delega allegata alla memoria di costituzione del nuovo difensore depositata il 12.5.2025 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Satriano (CZ), via
Ammiraglio Enrico Millo, 9; 1 Appellante
e
, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Valensise, per procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Monte delle Gioie, 13;
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12791/2023 del Tribunale di Roma, depositata l'8.9.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 14.10.2007 ed hanno avuto un figlio, (nato il [...]); Per_1
con ricorso depositato l'8.6.2018, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi, con addebito al marito;
ha altresì chiesto l'affidamento condiviso del figlio, collocato prevalentemente presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale, con relativa rata di mutuo interamente a carico di la previsione di un assegno di CP_1
mantenimento, a carico di quest'ultimo, dell'importo mensile di € 800,00, per il figlio, oltre al 70% delle relative spese straordinarie e dell'importo mensile di
2 € 1.000,00, per sé, entrambi con decorrenza dal mese di gennaio 2018, da versarsi direttamente in suo favore dal datore di lavoro del coniuge;
costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda di CP_1
separazione, contestandone, però, l'addebito; ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio, collocato presso la madre -assegnataria della casa coniugale- e la regolamentazione del proprio diritto di visita;
ha altresì chiesto che fosse posto a suo carico unicamente un assegno per il mantenimento di , dell'importo mensile di € 400,00, oltre al 50% delle Per_1
relative spese straordinarie;
all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza resa il 3.12.2018, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato alle parti congiuntamente, collocandolo presso la madre, cui è Per_1
stata assegnata la casa coniugale;
ha regolamentato il diritto di visita del padre;
ha posto, a carico di quest'ultimo, un assegno per il mantenimento del minore dell'importo mensile di € 500,00 (poi aumentato ad € 650,00 mensili, con ordinanza dell'11.11.2019), oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha invitato le parti a far intraprendere al figlio un percorso di sostegno psicologico;
con sentenza non definitiva n. 21906/19, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
all'esito della prova per testi e dell'interrogatorio formale del resistente, espletata una CTU sulle competenze genitoriali delle parti, con la sentenza n.
12791/23, il Tribunale ha respinto la domanda di addebito della separazione al marito;
ha affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
collocandolo presso la mamma, a cui è stata assegnata la casa coniugale;
ha regolamentato il diritto di visita del padre;
ha disposto che il minore fosse
3 avviato ad un percorso psicoterapeutico;
ha posto a carico di un CP_1
assegno, per il mantenimento del figlio, dell'importo mensile di € 650,00, a decorrere dal mese di giugno 2019, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha condannato al pagamento di 2/3 delle Parte_1
spese di lite;
con ricorso depositato l'8.3.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, lamentando che erroneamente il Tribunale non aveva addebitato la separazione al marito e l'aveva condannata al pagamento dei 2/3 delle spese di lite;
ha, inoltre, sostenuto che non vi fosse la necessità che Per_1
si sottoponesse ad un percorso terapeutico ed ha chiesto che fosse espressamente previsto il pagamento dell'intera rata del mutuo per la casa coniugale a carico di;
CP_1
l'appellato si è costituito contestando il fondamento dell'impugnazione e concludendo per il relativo rigetto;
in data 30.5.2025, è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
autorizzato con provvedimento del 16.5.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
L'appello è destituito di fondamento e dev'essere respinto.
4 In particolare, in ordine al primo motivo d'impugnazione proposto da concernente l'addebitabilità della separazione a Parte_1 CP_1
, giova premettere che, secondo la consolidata e condivisibile
[...]
giurisprudenza di legittimità “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021) e “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito
l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che non abbia fornito Parte_1
adeguata prova del fatto che l'affectio coniugalis tra le parti sia cessato per comportamenti esclusivamente riconducibili al marito che, volontariamente, si sarebbe sottratto ai doveri coniugali.
Nessuno dei testi escussi, in particolare, ha saputo riferire in modo preciso e circostanziato su eventuali condotte tenute da tali da CP_1
compromettere irrimediabilmente il rapporto di coniugio e di cui fossero direttamente a conoscenza, essendosi, invece, limitati a riferire su circostanze
(non particolarmente rilevanti) apprese direttamente dalle parti e, pertanto, come tali, inadeguate a fondare l'addebito della separazione al marito. 5 Per contro, le mail prodotte nel corso del giudizio di primo grado dall'appellato (in data 2.10.2019), dimostrano inequivocabilmente che la comunione di vita tra le parti fosse venuta meno ben prima che CP_1
si allontanasse dalla casa coniugale: così nella mail del 2.4.2013,
[...]
riporta che il marito le aveva già comunicato la propria “decisione Parte_1
inappellabile” di lasciarla e nella successiva mail del 28.11.2015, l'odierna appellante riferisce di un accordo raggiunto tra le parti in ordine alla futura
“libertà sessuale” della coppia.
Se, da un lato, tale documentazione dimostra come già ben prima che CP_1
lasciasse definitivamente la casa familiare, la coppia fosse notevolmente
[...]
in crisi (tanto da aprirsi alla possibilità di rapporti sessuali con persone terze), dall'altro, non ha dedotto, né dimostrato, che detta crisi Parte_1
coniugale, nel frattempo, fosse stata superata, allegando episodi o circostanze specifiche che possano indurre a ritenere un avvenuto riavvicinamento delle parti.
Ne consegue che l'appellante non ha fornito alcuna prova di una avvenuta violazione dei doveri coniugali da parte del marito e, conseguentemente, correttamente il Tribunale ha escluso l'addebitabilità della separazione all'appellato.
ha anche chiesto che la Corte pronunci la non necessità Parte_1
dell'avvio di ad un percorso di psicoterapia individuale, come Per_1
prescritto dal Tribunale secondo quanto suggerito dal CTU e, al riguardo, ha dedotto (unicamente) la vetustà degli accertamenti compiuti dal perito.
Anche tale motivo d'impugnazione non merita accoglimento.
6 A fronte della richiesta avanzata dall'appellante d'interruzione della psicoterapia iniziata dal minore -non supportata da alcuna valutazione scientifica, né da alcuna certificazione sanitaria-, ha, invece, CP_1
prodotto una relazione redatta in data 2.2.2025 da una psicoterapeuta (che, peraltro, aveva già avuto in passato in cura), dalla quale risulta che il Per_1
ragazzo, pur essendo cresciuto ad avendo una mente “sveglia e pronta”, è ancora “sguarnito delle necessarie competenze relazionali” adeguate alla sua età ed ha bisogno di “proseguire con il percorso intrapreso”, per “riprendere il contatto con il proprio mondo interno ed il proprio vissuto emotivo”.
Dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali il 30.5.2025, inoltre, emerge, da un lato, che il percorso sin qui seguito dal ragazzo gli ha consentito di raggiungere
“importanti traguardi relativi alla sua socializzazione” ed alla costruzione di un rapporto affettivo profondo con entrambi i genitori;
dall'altro, che, però,
non ha ancora portato a compimento un percorso d'inserimento nella Per_1
nuova famiglia costituita dal padre, con la quale ha tuttora solo rapporti sporadici.
I Servizi, pertanto, pur non avendo riscontrato elementi di pregiudizio per lo sviluppo del minore, hanno ribadito l'utilità della prosecuzione del percorso psicoterapico già avviato da , anche in considerazione del suo cambio di Per_1
scuola -che avverrà a breve- e della sua “prossima pubertà”.
Ne consegue che deve, dunque, considerarsi indispensabile la continuazione del supporto psicologico già prescritto dal Tribunale in favore del ragazzo, al fine di garantirgli, soprattutto in ragione della raggiunta età adolescenziale, la possibilità di un sano sviluppo psicofisico.
inoltre, ha chiesto che fosse esplicitato il dovere già Parte_1
riconosciuto nella motivazione della sentenza di primo grado e, invero, sempre
7 adempiuto da , di pagare interamente la rata di mutuo per CP_1
l'acquisto della casa coniugale, in comproprietà tra le parti.
Il Tribunale, nel quantificare l'assegno per il mantenimento di a carico Per_1
dell'appellato nel complessivo importo mensile di € 650,00, ha già espressamente chiarito che, oltre a tale esborso, contribuisce “al CP_1
soddisfacimento delle esigenze abitative del figlio mediante il pagamento dell'integrale rata di mutuo cointestato dell'importo di circa 1.000,00 euro mensili gravante sulla ex casa familiare in comproprietà dei coniugi e assegnata alla . Pt_1
Tale assunto (seppur contenuto nella motivazione e non esplicitato del dispositivo della sentenza di primo grado) non è stato oggetto d'impugnazione
(incidentale) da parte dell'appellato; , piuttosto, pur contestando CP_1
espressamente che tale adempimento rappresenti una sorta di contributo per il mantenimento della moglie -ciò che, invero, non è dato desumere da alcun passaggio del provvedimento impugnato che ha respinto la relativa domanda di ha dato atto di aver sempre continuato a versare la Parte_1
rata di mutuo in oggetto, allo stato pari a circa € 1.300,00.
Detto pagamento, pertanto, deve considerarsi parte integrante dell'assegno di mantenimento per il minore e, in quanto tale, deve rimanere a carico del padre
(solo) sinchè questi sia tenuto a fornire il contributo previsto per il figlio.
Infine, l'appellante ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado laddove ha disposto la sua condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite, in favore della controparte.
La circostanza che siano state respinte tanto la domanda di addebito della separazione al coniuge, quanto quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, proposte da giustifica Parte_1
8 pienamente la condanna di quest'ultima al pagamento di parte delle spese di lite in favore di , nella percentuale quantificata dal Tribunale. CP_1
Il tenore della decisione, infine, comporta che le spese di lite, per il presente grado del giudizio, debbano essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 12791/23, depositata l'8.9.2023,
respinta ogni altra domanda;
dispone che debba versare integralmente la rata del mutuo CP_1
contratto per l'acquisto della casa coniugale fintanto che sia tenuto a versare l'assegno per il mantenimento del figlio;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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