Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4061/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4061 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
TRA
, C.F. , rapp. e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Enzo Panico, C.F. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Via Dante Alighieri
n. 56;
- ATTRICE
E
C.F. , rapp. e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Raffaele Marciano, C.F. , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (Na) alla Via Donizetti n. 4;
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificata, Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al sinistro avvenuto in data 21.8.2019, verso le ore 18:00 circa, nel suddetto
Comune, segnatamente al Corso Vittorio Emanuele.
In particolare, deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, nel mentre percorreva a piedi il Corso Vittorio Emanuele, giunta nei pressi dell'intersezione con Via Arbusto, rovinava al suolo sul lato sinistro a causa della cattiva manutenzione e dello stato di dissesto del manto stradale ivi presente;
che, su detto itinerario, eccezionalmente percorso dall'istante in quanto fuori dai suoi itinerari abituali, insiste una pavimentazione in pietra lavica (cd. basoli) che all'epoca dei fatti era in cattivo stato di manutenzione nonché in evidente dissesto;
deduceva ancora che detta situazione di pericolo, non era in alcun modo segnalata e/o transennata e che pertanto era assolutamente imprevedibile;
che a seguito di ciò, l'istante veniva successivamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, ove i sanitari di turno le diagnosticavano “Frattura chiusa del corpo di radio/ulna”;
Pag. 2 a 10 Tanto premesso, l'attrice chiedeva condannarsi l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti per le lesioni riportate, ivi compreso il danno biologico ed il danno morale, nonché per I.T.T., I.T.P., spese mediche documentate e non, in ogni caso nel limite di Euro 26.000,00, oltre interessi e svalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
della domanda, poiché carente dei requisiti di cui agli artt. 163 n. 4) c.p.c. e 318
c.p.c., in quanto la descrizione dei fatti risulta essere del tutto generica e lacunosa, priva di quegli elementi necessari ai fini della ricostruzione della dinamica sinistrosa oltre che fuorviante;
ancora, eccepiva l'infondatezza, in fatto ed in diritto della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti così come esposta in citazione, insistendo sull'assenza di ogni eventuale responsabilità imputabile all'Ente, sia sotto il profilo della responsabilità aquiliana o extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., sia sotto il profilo della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
Insisteva, pertanto, in via preliminare, per il rigetto della domanda, ed in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della precedente richiesta conclusiva, tenersi conto del concorso di colpa dell'istante; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata la CTU medico legale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 13.3.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Pag. 3 a 10 Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n.
17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
Pag. 4 a 10 eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
Osserva infatti questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico dell CP_2
convenuto.
Dalla foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia, soprattutto in considerazione della circostanza per cui il fatto si verificava alle ore 18:00 del 21.8.2019, in piena estate e, pertanto, ancora in presenza di luce solare;
fatto che non induce alla dichiarazione di responsabilità del convenuto nella causazione del CP_1
sinistro.
Le deposizioni dell'unico teste oculare escusso (sorella dell'attrice), inoltre, nemmeno rendono integro il quadro probatorio: la pavimentazione in pietra lavica
(cd. basoli) in cattivo stato di manutenzione veniva individuata nelle foto agli atti in una zona già di per sé in precaria condizione di percorribilità pedonale, peraltro non su di un marciapiedi, fatto che non induceva l'attrice a desistere dall'attraversare la zona dissestata;
inoltre, la visione del luogo da parte della stessa attrice, il cui fondo era già ampiamente dissestato, come ben si rileva dalla foto in atti, avrebbe dovuto imporle maggiore attenzione e cautela nel praticare i luoghi del sinistro.
A ciò si aggiunga che lo stretto vincolo di parentela con l'attrice risultava condizionare l'analisi delle risultanze istruttorie, mal collocandosi le richiamate deposizioni in un contesto già di per sé carente.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è
“custode” del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente,
Pag. 5 a 10 nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10 maggio 1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – l'attrice avrebbe infatti dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora (18:00 di un giorno d'estate) le consentiva una vista migliore.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile,
Pag. 6 a 10 che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada, il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno,
l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della
(v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale CP_3
Roma sez. II, 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente
Pag. 7 a 10 deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.”
Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III,
24/2/2011, n. 4476).
Per l'appunto, nella fattispecie, va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta dell'attrice.
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile della strada, come si rileva dalla foto agli atti.
Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
Pag. 8 a 10 attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n. 7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, la usando un minimo di diligenza nel Parte_1
camminare, si sarebbe potuta accorgere della presenza del dissesto del manto stradale evitando di inciamparvi.
La domanda risarcitoria è, dunque, infondata e va rigettata.
Sussistono in ogni caso elementi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate come da separato decreto e, nel rapporto tra le parti, per la metà tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di giudizio c) pone per l'intero a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate come da separato decreto e, per la metà a carico di ognuna, nel rapporto tra le parti.
Così deciso in Aversa, 28.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Antonio Caradonna
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