Ordinanza 5 novembre 2024
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.
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Il nesso causale tra un fattore di rischio e la malattia, che ha poi condotto al decesso, sussiste in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno (amianto), nonché di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e di assenza di strumenti di protezione individuale. Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 5 novembre 2024, n. 28458. La vicenda trae origine dalla domanda, proposta dagli eredi di persona deceduta in conseguenza di una patologia cancerogena polmonare, ed avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale e l'accertamento della responsabilità della società datrice di lavoro (e delle sue aventi causa) nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/11/2024, n. 28458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28458 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
contro
EDISON SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PATRON ([...]) -controricorrente- Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 Numero di raccolta generale 28458/2024 Data pubblicazione 05/11/2024 nonchè
contro
NT BR SPA IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3128/2021 depositata il 23/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024 dal Presidente rel. LINA RUBINO. FATTI DI CAUSA 1.- AT GH e EF OL propongono un unico motivo di ricorso per cassazione illustrato da memoria nei confronti di ON s.p.a. e del fallimento Montefibre s.p.a. in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 3128\2021, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 23.12.2021, non notificata, con la quale la corte d'appello confermava il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli stessi nei confronti delle società appellate per i danni conseguenti alla morte per patologia cancerogena contratta a seguito della esposizione all'amianto dal defunto DI OL, rispettivamente coniuge e padre degli appellanti. 2. – Resiste con controricorso la sola ON s.p.a. Il Fallimento Montefibre s.p.a. in liquidazione, regolarmente citato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. – Questo il fatto, per quanto ancora di rilievo in questa sede: -al signor DI OL, marito della GH e padre del OL, operaio presso lo stabilimento di Porto Marghera dal 1966 al 1980, quindi dipendente della LM (Servizi TT ON ) s.p.a. come addetto alla manutenzione degli impianti nell'area industriale di Porto Marghera dal 1980 fino al 1998, anno del suo pensionamento, nel 2010 erano diagnosticati prima un ampio 2 di 9 Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 Numero di raccolta generale 28458/2024 versamento pleurico e poi una patologia tumorale a carico dei Data pubblicazione 05/11/2024 polmoni (patologia qualificata inizialmente dai medici, a seguito di esame istologico, come mesotelioma pleurico) che lo conduceva in breve tempo alla morte, nel novembre 2010; - l'INAIL riconosceva l'origine professionale della patologia qualificandola come “patologia asbesto correlata”; - nel 2014 i ricorrenti convenivano in giudizio, davanti al giudice del lavoro, sia la ON che la Montefibre s.p.a., nelle quali erano confluiti i rapporti lavorativi facenti capo ai precedenti datori di lavoro del OL, chiedendo l'accertamento della natura professionale della patologia e l'accertamento della responsabilità delle società nella causazione del danno, provocato dalla prolungata esposizione all'amianto del dipendente, senza alcuna adeguata protezione, per tutta la sua vita lavorativa, con condanna delle società convenute al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis;
-il giudice del lavoro tratteneva presso di sé le domande di risarcimento danni proposte dagli eredi iure hereditatis e trasmetteva al Presidente del tribunale, per l'assegnazione alla sezione ordinaria, le domande proposte dagli eredi iure proprio. 3.1. - La causa così si biforcava: -il giudice del lavoro in primo grado rigettava la domanda degli eredi del OL;
-il Tribunale di Venezia, quale giudice civile ordinario, rigettava altresì nel 2019 le domande proposte iure proprio dagli eredi del OL, relative al danno da perdita del rapporto parentale, fondandosi sulle risultanze istruttorie (ctu e prove testimoniali) formatesi nel processo del lavoro. 4. - La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia in questa sede impugnata, rigettava l'appello. La corte d'appello dava atto del decesso del OL per un tumore al polmone, dando atto al contempo che lo stesso era stato soggetto 3 di 9 Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 Numero di raccolta generale 28458/2024 per tutta la durata della sua attività lavorativa ad esposizione Data pubblicazione 05/11/2024 all'amianto, ma, giacché il consulente aveva escluso la riconducibilità della patologia tumorale che aveva portato alla morte il OL al mesotelioma pleurico (pur dando atto di aver potuto lavorare solo su campioni di materiale biologico danneggiati dal trascorrere del tempo) e poiché non tutte le patologie tumorali polmonari, in soggetto sottoposto all'amianto, necessariamente derivano dall'esposizione all'amianto, negava che fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la prestazione lavorativa con continuativa esposizione alle polveri d'amianto e il danno – la contrazione di tumore ai polmoni che in pochi mesi portava alla morte il OL. In particolare, evidenziava che il c.t.u. aveva fatto propria la valutazione dell'esperto in malattie polmonari consultato per l'esame istologico dei campioni a suo tempo prelevati al OL, che aveva escluso, con elevato grado di certezza, che si trattasse di mesotelioma pleurico. Richiesto dal giudice di precisare se la vittima fosse deceduta per altra patologia tumorale di origine professionale, il consulente aggiungeva che, non essendo qualificabile la patologia tumorale, non si poteva verificare se la causa fosse l'esposizione all'amianto. La corte d'appello fa proprie, nella decisione impugnata, queste conclusioni ed il processo logico decisionale sotteso: escluso che si tratti di mesotelioma, la malattia di cui è morto il OL rimane- nella ricostruzione della corte di merito- di causa incerta, e quindi la stessa ritiene che non sia possibile affermare, neppure in termini probabilistici, che il defunto sia morto per una malattia asbesto correlata. Da qui, la conferma del rigetto della domanda. 5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio in data 9.9.2024, all'esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. 4 di 9 Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 Numero di raccolta generale 28458/2024 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 05/11/2024 1.- Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p.c. Sottolineano che, pur avendo la corte d'appello escluso, sulla base degli accertamenti fatti eseguire -peraltro poco affidabili perché fondati su campioni prelevati molto tempo addietro- che fosse più probabile che non che la morte del OL fosse avvenuta per quella specifica patologia – il mesotelioma pleurico - presuntivamente legata alla esposizione all'amianto, classificata come malattia professionale asbesto correlata dalle tabelle INAIL, la non riconducibilità della specifica patologia contratta dal congiunto al mesotelioma non avrebbe potuto legittimamente condurre a svilire l'importanza, ai fini della ricostruzione del nesso causale, di tutti gli altri elementi della fattispecie, non di meno sussistenti e riconosciuti come tali dalla stessa corte d'appello: l'esposizione quasi quarantennale del lavoratore all'amianto in relazione alle mansioni svolte, e la morte per tumore ai polmoni, ovvero non per una qualsiasi patologia tumorale, ma proprio per una affezione agli organi respiratori, ovvero a quelli aggrediti dalle polveri di amianto. Sottolineano di non richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma di denunciare una falsa applicazione dell'art. 41 c.p., non avendo la corte d'appello tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. In particolare, essendo emersa la presenza di una causa astrattamente idonea alla contrazione del tumore, e non di altre, quali tabagismo, si doveva affermare la probabilità qualificata della derivazione causale della patologia dalla esposizione prolungata al rischio individuato durante tutta la vita professionale della vittima principale. 2. - Sostiene al contrario la ON nel suo controricorso che correttamente le domande dei congiunti siano state rigettate, atteso che non è stata individuata la malattia neoplastica che ha 5 di 9 Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 Numero di raccolta generale 28458/2024 condotto al decesso del OL, né è stata accertata una causalità Data pubblicazione 05/11/2024 legata alla esposizione all'amianto e neppure sarebbe stato accertato che il OL, in ragione della sua documentata attività lavorativa di manutentore degli impianti, sia stato esposto effettivamente alle polveri di amianto. Sostiene poi la controricorrente che la diagnosi specifica di mesotelioma è molto complessa, è effettuabile solo a mezzo di esami istologici e che quegli esami, compiuti su reperti istologici risalenti del OL, furono affidati dal collegio ad uno dei massimi esperti della materia, il quale sulla base dei campioni esaminati ha escluso la presenza di mesotelioma con certezza. 3. – Il ricorso è fondato e va accolto. Il ragionamento che fa la corte d'appello muove dall'accertamento delle circostanze di fatto indicate, tutte rilevanti, ma esclude, sulla base del parere dell'ultimo esperto consultato, che la patologia contratta dalla vittima fosse qualificabile come mesotelioma pleurico, e sulla base di ciò nega che sia stata fornita la prova, seppur sulla base di un ragionamento probabilistico, del nesso di causalità, concludendo nel senso che l'evento lesivo sia dovuto a causa incerta. L'equazione che risolve la corte d'appello è errata, in quanto l'accertamento della non riconducibilità della patologia per cui è morto il OL alla tipologia del mesotelioma pleurico, la più frequente e caratteristica patologia derivante dall'esposizione all'amianto, qualificata pertanto come malattia professionale, non esclude che la morte per tumore ai polmoni del OL sia stata causata da una malattia contratta in ambito lavorativo, e non la esimeva dal dover verificare se, in presenza di quelle circostanze di fatto attestanti l'esposizione al rischio in ambito lavorativo, ed in assenza di altri fattori esterni di esposizione accentuata al rischio di patologia tumorale polmonare, si dovesse ritenere più probabile che non che la morte del OL fosse da porre in rapporto causale 6 di 9 Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 con l'attività lavorativa svolta e con l'esposizione al contatto e Numero di raccolta generale 28458/2024 all'ingerimento della polveri di amianto. Data pubblicazione 05/11/2024 Alle medesime conclusioni è già giunta, peraltro, la Sezione Lavoro della Corte, che ha esaminato il ricorso degli eredi del OL avente ad oggetto le domande proposte iure hereditatis dagli attuali ricorrenti in relazione alla morte del padre: la Sezione lavoro della Corte, con ordinanza n. 18050/2024 (in R.G. 18847/2022), pubblicata il 1.7.2024, in accoglimento del ricorso di AT GH e EF OL, ha cassato la sentenza n. 684/2021 della Corte d'appello di Venezia, Sezione lavoro, rinviando alla medesima corte in diversa composizione “per l'accertamento del nesso causale in relazione al motivo accolto”, oltre che per le spese del giudizio. La Corte d'Appello, infatti, ha erroneamente seguito il ragionamento dell'ausiliario nominato dal Tribunale, secondo cui l'unica diagnosi puntuale sarebbe stata quella fondata sull'esame istologico, nel caso concreto non eseguito. Orbene tale criterio valutativo è errato, perché incentrato sulla certezza causale, laddove il criterio da utilizzare è quello del “più probabile che non”, sicché il fattore causale è rilevante anche in termini di concausalità, in forza del principio di equivalenza delle cause posto dall'art. 41 c.p. In particolare, questa Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 41 c.p., il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendo escludersi l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 6105/2015). In applicazione di questo principio questa Corte ha 7 di 9 Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 Numero di raccolta generale 28458/2024 coerentemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il Data pubblicazione 05/11/2024 nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass. ord. n. 13512/2022). Quindi per affermare il nesso causale non occorre necessariamente identificare la patologia tumorale in termini di “mesotelioma”, come invece ha ritenuto la Corte d'appello. Il nesso causale può sussistere anche rispetto ad un tumore polmonare di tipo diverso, purché ricorrano tutti gli altri elementi di valutazione causale sopra detti, in primo luogo la non occasionale esposizione all'agente patogeno, poi le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, l'assenza di strumenti di protezione individuale, l'assenza di fattori estranei all'attività lavorativa, di per sé sufficienti a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni. Questi accertamenti e le correlate valutazioni sono stati completamente omessi dalla Corte territoriale, la cui decisione, dunque, si traduce in violazione dell'art. 41 c.p. e pertanto va cassata con rinvio per un nuovo apprezzamento dell'esposizione a polveri di amianto e della sua rilevanza causale o concausale nell'eziologia della patologia del de cuius e poi del suo decesso. A tal fine va affermato il seguente principio di diritto: “Accertata la presenza di uno di fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche 8 di 9 Numero registro generale 16764/2022 Numero sezionale 2790/2024 Numero di raccolta generale 28458/2024 eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non Data pubblicazione 05/11/2024 occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 9 settembre 2024 Il Presidente GI LI 9 di 9