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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Romagnoli del Foro di C.F._1
Lucca ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Nicola Minervini sito in
Livorno, Via Marradi n. 14
Parte attrice opponente – creditor creditoris ex art. 511 cp.c.
contro
Avv. (codice fiscale F. ) in proprio, Controparte_1 CodiceFiscale_2 con studio in Pietrasanta, Via Aurelia Sud n. 14
Nonché
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. presso il cui C.F._3 Controparte_1 studio in Pietrasanta, Via Aurelia Sud n. 14 è elettivamente domiciliato parti convenute opposte – rispettivamente difensore antistatario e creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 356/2011
nonché nei confronti di
(già già CP_2 CP_3 Controparte_4
- società di diritto italiano, con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, codice
[...] fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. partita P.IVA_1
IVA n. - quale mandataria di socie- P.IVA_2 Controparte_5 tà a responsabilità limitata con socio unico, con sede in Milano, Viale Brenta 18/B, capitale
1 sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza- Brianza-Lodi R.E.A.: MI , in persona P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, - rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Marco Cattani del Foro di Lucca parte convenuta opposta – creditor creditoris ex art. 511 c.p.c.
e nei confronti di società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_6 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale di €. 10.000,00 interamente versato, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e all'Elenco delle SPV al n. 35461.3 P.IVA_5 in data 6 giugno 2018, e per essa con sede le- Controparte_7 gale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 50.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita
IVA , in forza di procura in autentica Notaio dr. in data P.IVA_6 Persona_1
9 maggio 2019 (repertorio n. 140484, raccolta n. 35372) registrata in Milano 2 il 20 maggio
2019 al n. 25331 serie 1T rilasciata da con Controparte_8 sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, (soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società capitale sociale di €. 4.510.568,00 interamente versato, iscritta al CP_7
Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. di Mi- P.IVA_7 lano al numero 1217580, nella sua qualità di mandataria di giusta Controparte_6 procura speciale del 5 giugno 2018 a rogito del Notaio dott.ssa di Milano, Persona_2 repertorio n. 61382, raccolta n. 11769, registrata in data 5 giugno 2018 in Milano 4 al n.
24347 serie 1T, in persona del procuratore speciale Dott.ssa (nata a [...] il Parte_3
09.02.1978 – C.F. in virtù dei poteri ad essa conferiti giusta procu- C.F._4 ra del 25 maggio 2020 rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consiglie- Persona_3 re della in autentica Notaio dr. in data Controparte_7 Persona_1
27 maggio 2020 (repertorio n. 142719, raccolta n. 36506) registrata in Milano DP II il 27 maggio 2021 al n. 35001 serie 1T, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Domenico
Massignani del Foro di Pescara, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata presso il quale elegge Email_1 domicilio.
Parte convenuta opposta – creditrice procedente di cui alla procedura RGE 24/2012
e nei confronti di codice fiscale CP_9 C.F._5
codice fiscale Parte_4 C.F._6
Parti convenute opposte - Debitori esecutati contumaci e nei confronti di
2 – oggi , codice fiscale Controparte_10 Controparte_11
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_8
codice fiscale in perso- Controparte_12 P.IVA_9 na del legale rappresentante pro tempore codice fiscale in per- Controparte_13 P.IVA_10 sona del legale rappresentante pro tempore oggi Controparte_14 Controparte_13
Parti convenute contumaci
Oggetto: giudizio di merito su opposizione ex art. 512 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione, a seguito della remissione della causa sul ruolo, all'udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni già precisate dalle parti all'udienza car- tolare del 26 settembre 2024.
Per parte attrice Parte_1
“Compare l'avvocato Andrea Romagnoli, procuratore della SI.ra Parte_5
[.
(parte attrice) nella causa in intestazione. L'Avv. Andrea Romagnoli si riporta intera- mente a tutte le proprie deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni, siano esse contenute negli atti depositati siano esse contenute nei verbali di causa. L'Avv. Andrea Romagnoli si riserva una più ampia ed articolata trattazione della causa nelle memorie delle quali si chiede la concessione”.
Per parte convenuta in proprio e per parte convenuta (e cre- Controparte_1 ditore procedente : Controparte_15
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta respinta e valutata, in via pregiudiziale di rito, la tardività dell'opposizione proposta:
– rilevato il difetto di legittimazione passiva dello scrivente difensore citato anche in pro- prio, quale procuratore antistatario;
– rilevata il difetto di legittimazione attiva dell'opponente privo di un valido titolo per l'in- tervento e, comunque, l'infondatezza, la pretestuosità e la temerarietà della lite dalla stessa introdotta introdotta prima con l'opposizione all'esecuzione ed oggi con l'introduzione del- la fase di merito;
a) in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della procedura in quanto
l'opposizione è, allo stato, evidentemente infondata in fatto e diritto;
b) nel merito: rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e dirit- to e per l'effetto confermare nel contenuto il provvedimento del GE impugnato in punto di piano di riparto per quanto attiene, in particolare, alla liquidazione, direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario, delle somme allo stesso riconosciute a seguito del provvedimento del 28.10.2021 con il quale è stata confermata l'ordinanza emessa il
17.5.2021. In ogni caso, condannare parte opponente – o, comunque, sempre in prededuzione dall'at- tivo presente nel piano di riparto – alle spese e competenze difensive anche del presente procedimento con distrazione delle spese legali in favore dello scrivente difensore antista-
3 tario, nonché al risarcimento, sempre in favore dello scrivente difensore – titolare, in quanto avvocato antistatario/distrattario, di un credito autonomo nei confronti della parte esecutata messo ripetutamente in discussione - per lite temeraria nel presente grado di giudizo ex art. 96 comma 3 cpc. Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per uale mandataria di CP_2 Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: a) RIGETTARE le domande tutte proposte dalla sig.ra in Parte_1 quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per quanto esposto in atti.
b) MODIFICARE il progetto di distribuzione sulla base delle osservazioni svolte in atti, se- condo i conteggi e così come indicato al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta ed ASSEGNARE a quale mandataria di le se- CP_2 Controparte_5 guenti somme: I- in relazione al Lotto 1), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. CP_1 pari ad € 4.278,48, che andranno sommate all'importo di € 58.267,48 già riconosciuto alla creditrice intervenuta quale mandataria di nel CP_2 Controparte_5 progetto di distribuzione, l'importo di € 62.545,96, o secondo la diversa ripartizione che il Giudice riterrà di giustizia;
II- in relazione al Lotto 2), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. CP_16 la pari ad € 4.278,48, che andranno sommate all'importo di € 32.473,13 già riconosciuto alla creditrice intervenuta quale mandataria di CP_2 Controparte_5 nel progetto di distribuzione, l'importo di € 36.751,61, o secondo la diversa ripartizione che il Giudice riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di compenso professionale e spese forfettarie, compresi quelli della fase cautelare”.
Per mandataria di Controparte_8 Controparte_6
“l'Avv. Domenico Massignani per si riporta a tutti i propri scritti di- Controparte_6 fensivi nonché a quelli depositata in precedenza dal Collega chiedendone CP_17 l'integrale accoglimento. In particolare insiste per il rigetto di tutte le domande proposte dalla SI.ra in quanto infondate in fatto e diritto”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe chiedendo l'accoglimento delle se- guenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
- sospendere la distribuzione delle somme ricavate dalle espropriazioni riunite RGE
n.356/2011 e 24/2012, e/o sospendere l'attività del professionista delegato, in attesa della decisione sulla presente causa di merito;
4 NEL MERITO:
- in accoglimento delle dispiegate deduzioni ed eccezioni (ri)determinare le somme da por- re in sede privilegiata ex art.2770 c.c. quali spese di giustizia a favore di tutti i creditori
(attribuite al Collega dalle impugnate ordinanze); CP_1
- in accoglimento delle dispiegate deduzione ed eccezioni:
a. IN TESI accertare e dichiarare che il credito vantato dal creditore procedente anche per spese e compensi professionali debba essere attribuito al SI. e, per l'effetto della Pt_2
simultanea presenza di creditori dichiaratisi antistatari (Avv. ) e creditori ex CP_1
art.511 c.p.c. (SI.ra e ), disporre un piano di riparto di dette somme Pt_1 CP_2
unicamente fra detti creditori (Avv. , SI.ra e , da conside- CP_1 Pt_1 CP_18
rarsi tutti chirografari e, pertanto, in proporzione ai rispettivi crediti così come indicati nelle rispettive precisazioni depositate in atti (per SI.ra e per ) e Pt_1 CP_2
(ri)determinati (per Avv. ); CP_1
b. IN IPOTESI: accertare e dichiarare che il credito vantato dall'Avv. Controparte_1
(dichiaratosi antistatario) nei confronti del SI. , così come rideterminato, Parte_2 deve essere inserito fra i crediti “prededucibili”; (ri)calcolare, di conseguenza, le somma da attribuire al creditore procedente SI. per l'effetto, disporre un piano di ripar- Pt_2
to di dette somme fra i creditori SI.ra e , tutti da considerarsi chiro- Pt_1 CP_2
grafari e, pertanto, in proporzione ai rispettivi crediti così come indicati nelle rispettive precisazioni;
c. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla presente impu- gnazione, con la refusione di tutto quanto pagato dalla SI.ra all'Avv. Pt_1 CP_1
per spese e compensi professionali liquidati dal Giudice Dott.ssa Capurzo non-
[...]
ché per spese di registrazione dell'ordinanza della medesima Dott.ssa Capurzo. L'odierno giudicante dovrà altresì indicare come appostare tutto quanto sopra all'interno della pro- cedura esecutiva”
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava in punto di fatto:
- la pendenza dinanzi al Tribunale di Livorno di n. 2 procedure esecutive immobiliari: la prima contraddistinta al n. RGE. 356/2011 promossa dal creditore Parte_2
(assistito dall'avv. ) e la seconda, contraddistinta al n. RGE. 24/2012 Controparte_1
promossa dalla ; - che le predette procedure esecutive sa- Parte_6
5 rebbero state riunite ed avrebbero ad oggetto due lotti entrambi aggiudicati il primo (lotto 1) per l'importo di € 128.000,00 ed il secondo (lotto 2) per l'importo di € 47.000,00; - di avere la empestivamente depositato intervento ex artt. 499 e 511 c.p.c. vantando un Pt_1
credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del creditore procedente Parte_7
[. ; - che il Rag. , professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. Persona_4
591 bis c.p.c. nell'ambito delle procedure esecutive riunite, una volta ricevute le precisazio- ni dei crediti e le notule giudiziali, in data 9 dicembre 2021 comunicava il progetto di ripar- to;
- che il legale di (avv. Cinzia Carpenito), quale ulteriore creditore ex art. CP_2
511 c.p.c. nei confronti del sig. nonché il legale della Parte_2 Pt_1
avrebbero comunicato al professionista delegato le proprie osservazioni critiche al progetto di riparto;
- che il professionista delegato con istanza del 21 dicembre 2020 provvedeva a trasmettere le osservazioni al G.E. peri provvedimenti del caso;
- che l'avv. Leonardo Tara- bella (difensore antistatario del creditore avrebbe provveduto in data 21 di- Pt_2
cembre 2020 a depositare in PCT le proprie osservazioni al piano di riparto ed il legale del- la avrebbe depositato in data 30 dicembre 20209 le proprie osservazioni in CP_2
replica; - che il G.E., preso atto della mancata approvazione del progetto di riparto, con provvedimento del 10 aprile 2021 fissava l'udienza del 12 maggio 2021 per la discussione sostituendola con note scritte;
. che il G.E. Dott. Fabrizio Nicoletti, lette le note scritte, con ordinanza del 17 maggio 2021 comunicata in data 18 maggio 2021, invitava il delega- to “… a riformulare il progetto tenuto conto della quantificazione delle spese prededucibili nella misura sopra indicata;
… a fissare all'esito una nuova udienza per l'eventuale appro- vazione del progetto …”; - che la roponeva, quindi, ricorso ex art. 512 c.p.c. Pt_1
avverso la predetta ordinanza chiedendo la sospensione delle operazioni di riparto sulla scorta dei seguenti due motivi di opposizione: a) il primo relativo alle somme da assegnare al creditore (in particolare con riferimento alla quantificazione delle somme – Pt_2
spese e compensi professionali – assegnate al legale antistatario Avv. ); b) il se- CP_1 condo concernente l'immotivata esclusione della al riparto delle somme attri- Pt_1 buibili al procedente laddove era, per contro, la anch'essa Pt_2 CP_2
creditrice ex art. 511 c.p.c. avrebbe beneficiato di assegnazione;
- che in tale fase esclusi- vamente l'avv. ed il legale di provvedevano a depositare scritti CP_1 CP_2
difensivi; - che il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 settembre
6 2021, emetteva l'ordinanza del 28 ottobre 2021 (comunicata al difensore della attrice il
12 novembre 2021) con cui veniva rigettata l'opposizione e l'istanza di sospensione, con conferma dell'ordinanza del 17 maggio 2021, invito al professionista delegato a riformulare il progetto di distribuzione secondo le direttive ivi indicate, condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore del solo creditore con distrazione Parte_2
in favore del procuratore antistatario avv. ed assegnazione alle parti del termine di CP_1 giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
In punto di diritto, l'attrice ccepiva l'infondatezza dell'ordinanza emessa dal Pt_1
G.E. dott. Fabrizio Nicoletti, comunicata in data 18 maggio 2021 (e confermata con or- dinanza del 12 novembre 2021 della GIUDICE Dott.ssa Simona Capurso) nella parte in cui il G.E. ha ritenuto che le spese indicate dal difensore del creditore procedente
[...]
rientrassero tutte tra le spese prededucibili (ivi compresi gli onorari corrisposti CP_19
ai professionisti).
In particolare, ad avviso dell'attrice opponente non potrebbero qualificarsi Pt_1
“spese prededucibili” le seguenti voci: - n. 5 “visure immobiliari ed onorari tecnico incari- cato iscrizione pignoramento” (€ 998,40); - n. 7 “Compensi Arch. onorari trascri- Per_5 zione pignoramento: euro 1.238,40” atteso che un difensore potrebbe in autonomia proce- dere alla estrazione delle visure immobiliari ai fini dell'individuazione dei beni da pignora- re nonché alla compilazione e deposito in Conservatoria della nota di trascrizione del pigno- ramento senza necessità di un “tecnico” e non potendo i relativi oneri per compensi profes- sionali gravare sulla procedura esecutiva. Peraltro, dalla documentazione depositata, non si rileverebbe alcun giustificativo relativo alla voce n. 5 mentre il giustificativo della voce n. 7 sarebbe integrato da una mera “prenotula”.
Le predette “spese”, quand'anche da ricomprendersi tra le “spese prededucibili” risultereb- bero eccessive.
Per quanto concerne, poi, gli onorari dell'avv. (quale legale del creditore proce- CP_1 dente , liquidati dal G.E. in € 2.300,00 oltre accessori ed aumentati (nella mi- Pt_2 sura dell'80% per la fase introduttiva e del 100% per la fase istruttoria/di trattazion) “fino alla misura massima di € 4.327,00, che divengono, sommando gli accessori di legge €
6.313,61”, ad avviso della attrice la motivazione giudiziale sul punto sarebbe infondata e carente atteso che si baserebbe esclusivamente sul fatto che l'avv. avrebbe “por- CP_1
7 tato avanti l'intera procedura” e non prevedendo il D.M. n. 55/2014 alcun aumento de pla- no degli onorari a favore del creditore procedente. Ne consegue che, gli onorari dovrebbero essere riliquidati nella misura ordinaria di € 2.300,00 oltre spese generali ed accessori.
Parte attrice censura, altresì, la riconduzione tra le spese in prededuzione degli onorari e spese relative all'atto di precetto (atto esterno e precedente all'esecuzione).
Ad avviso della pertanto, i compensi e le spese che dovrebbero essere poste a Pt_1 carico della procedura e “in prededuzione” sarebbero da rideterminarsi in € 2.300,00 oltre spese generali ed accessori per compensi dovuti al legale del creditore procedente ed in €
7.022,24 per spese vive con esclusione quindi delle voci n. 5 e 7.
L'attrice prende, poi, posizione sul concorso dei creditori ex art. Parte_1
511 c.p.c. sulle somme attribuibili al creditore Pt_2
In particolare, il creditore procedente anterebbe un unico credito nei confronti Pt_2
della procedura: a) con privilegio ex artt. 2770 e 2777 c.c. per le spese e compensi del pro- prio legale (per “spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori”) e b) con privilegio di primo grado ex art. 2852 c.c. per capitale, inte- ressi e spese di cui all'iscrizione ipotecaria giudiziale di primo grado.
In assenza di richieste di antistatarietà ed in assenza di interventi ex art. 511 c.p.c. nel ripar- to finale tutte le somme suddette sarebbero state assegnate, senza alcuna distinzione, al
Tuttavia, nel caso di specie vi sarebbero diversi creditori del (se- Pt_2 Pt_2 gnatamente, l'avv. , la la i quali dovrebbero concor- CP_1 Pt_1 CP_2
rere in pari grado su tutte le somme che sarebbero attribuite al loro debitore.
Ad avviso della a circostanza per cui l'avv. si sia dichiarato antistata- Pt_1 CP_1
rio non gli attribuirebbe un credito incorporato in un titolo né potrebbe pregiudicare le ra- gioni creditorie degli altri suindicati creditori (tutti chirografari).
L'odierna opponente prospetta, quindi, due soluzioni:
A) Una volta individuate le somme ricavate dalle vendite dei beni staggiti (€
183.443,74) e detratte tutte le spese (€ 22.894,85), dovranno essere individuate le somme (comprensive di capitali, interessi e spese anche “in prededuzione”) da attri- buire al er ciascun lotto così da distribuire le stesse tra i creditori del Pt_2
(Avv. , e in proporzione ai ri- Pt_2 CP_1 Pt_1 CP_2
spettivi crediti;
8 B) Laddove il G.I. ritenesse corretto assegnare direttamente all'avv. sia le CP_1
spese che i compensi quale legale del creditore procedente, sulle somme residue da attribuire al dovrebbero concorrere sia la illegittimamente Pt_2 Pt_1
esclusa dal progetto di riparto) sia la in proporzione dei rispettivi CP_2
crediti.
Infine, parte attrice i duole del fatto che i motivi di opposizione sin dal ricorso Pt_1 ex art. 512 c.p.c. erano sempre stati due (a) l'an ed il quantum individuati dall'avv. Tarabel- la;
b) l'immotivata esclusione della al riparto delle somme attribuite al Pt_1 [...]
mentre tutti gli interlocutori (il Professionista delegato ed i due Giudici Nicoletti e CP_19
Capurso) avrebbero preso posizione esclusivamente sul primo motivo. Peraltro, la dott.ssa
Capurso avrebbe condannato alle spese legali esclusivamente la addove anche Pt_1 la aveva impugnato la quantificazione delle spese e dei compensi dell'avv. CP_2
. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'avv. Leonardo Tarabel- la in proprio e quale procuratore del creditore procedente conte- Parte_2 stando in fatto ed in diritto le pretese avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta respinta:
– rilevata il difetto di legittimazione attiva dell'opponente privo di un valido titolo per l'in- tervento e, comunque, l'infondatezza, la pretestuosità e la temerarità della lite dalla stessa introdotta introdotta prima con l'opposizione all'esecuzione ed oggi con l'introduzione della fase di merito;
a) in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della procedura in quanto
l'opposizione è, allo stato, evidentemente infondata in fatto e diritto;
b) nel merito: rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto
e per l'effetto confermare nel contenuto il provvedimento del GE impugnato in punto di piano di riparto per quanto attiene, in particolare, alla liquidazione, direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario, delle somme allo stesso riconosciute a seguito del provvedimento del 28.10.2021 con il quale è stata confermata l'ordinanza emessa il
17.5.2021. In ogni caso, condannare parte opponente – o, comunque, sempre in prededu- zione dall'attivo presente nel piano di riparto – alle spese e competenze difensive anche del
9 presente procedimento con distrazione delle spese legali in favore dello scrivente difensore antistatario, nonché al risarcimento, sempre in favore dello scrivente difensore – titolare, in quanto avvocato antistatario/distrattario, di un credito autonomo nei confronti della par- te esecutata messo ripetutamente in discussione - per lite temeraria nel presente grado di giudizio ex art. 96 comma 3 cpc”.
A tal fine, i predetti convenuti allegavano ed eccepivano: - la correttezza del progetto di piano di riparto redatto dal professionista delegato Rag. nonché dei provvedimenti Per_4 giudiziali resi dal G.E. in data 18 maggio 2021 e 28 ottobre 2021 all'esito del ricorso ex art. 512 c.p.c. interposto dalla - la carenza di un valido titolo esecutivo definitivo Pt_1
della egittimante il proprio intervento ex art. 511 c.p.c. per poter intervenire in Pt_1
surroga del con diritto della partecipare alla distribuzione del ri- Pt_2 Pt_1 cavato (così come osservato dalla difesa dell'altro creditore intervenuto ex art. 511 c.p.c.
atteso che il suo intervento sarebbe fondato esclusiva- Controparte_5
mente su un provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. solo provvisoriamente esecutivo notificato alla controparte e comunque non idoneo ad acquisire efficacia di cosa giudicata;
- che con riferimento alla ex adverso contestata “prededuzione” di per quanto in Parte_2
linea teorica nulla potrebbe ostare a che il legale proceda alla redazione delle note di tra- scrizione/iscrizione ed agli adempimenti complementari, ciò non escluderebbe la facoltà del legale di conferire apposito mandato a tecnici specializzati ed a veder riconosciuti gli onora- ri degli sessi ex art. 95 c.p.c.; - che le attività extra processuali di cui alle voci n. 5 e 7 sa- rebbero da liquidarsi in aggiunta agli onorari del difensore;
che le suindicate voci di spesa sarebbero state eseguite nell'interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione sulla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste ex artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.; - che i rilievi avversari sulla mancata prova del pagamento sarebbero tardivi;
- che le voci di spese più volte richiamate non sarebbero eccessive ma congrue;
- che del tutto infondata sa- rebbe la contestazione avversaria in punto di liquidazione degli onorari effettuata dal G.E. in favore del difensore antistatario con scostamento dai parametri medi anche te- CP_1
nuto conto delle difficoltà affrontate nelle due procedure esecutive riunite e del fatto che la arebbe intervenuta “a cose fatte”; - che le spese del precetto sono state corret- Pt_1
tamente portate in prededuzione;
- che il provvedimento di distrazione delle spese reso ex art. 93 c.p.c. verrebbe eccezionalmente istituito un rapporto obbligatorio tra il difensore ri-
10 chiedente (della parte vittoriosa o creditore procedente) e la parte soccombente (o esecutata) con la conseguenza che il relativo credito sorgerebbe direttamente a favore del primo nei confronti della seconda e, per l'effetto, il difensore con procura che chiede la distrazione formalizza e realizza una forma di sostituzione del creditore ex art. 511 c.p.c.; - che la on avrebbe proceduto alla notifica del ricorso “in proprio” al difensore Tara- Pt_1
bella nei termini disposti dal G.E. nel provvedimento di fissazione udienza (notifica da rite- nersi necessaria atteso che se prima della pronuncia di distrazione il difensore è parte in or- dine al punto della distrazione medesima o mero adiectus solutionis causa a seconda della contestazione o meno del predetto diritto, il difensore continuerebbe a partecipare al proces- so come adiectus solutionis causa in ordine al merito del giudizio e come titolare di un cre- dito autonomo nei confronti della controparte in ordine al rimborso che si aggiungerebbe all'originario diritto nei confronti del cliente;
- la sussistenza dei presupposti per una con- danna ex art. 96 c.p.c. della opponente in suo favore.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione quale mandataria CP_2 di chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_5 della distribuzione delle somme ricavata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 356/2011 RGE con rigetto delle domande della erché infondate in fatto ed in Pt_1 diritto nonché con richiesta di modifica del “progetto di distribuzione sulla base delle os- servazioni svolte in atti, secondo i conteggi e così come indicato al punto 1) del presente at- to ed assegnare a quale mandataria di le se- CP_2 Controparte_5
guenti somme: in relazione al Lotto 1), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. pari ad €. 4.278,48, che andranno sommate all'importo di €. 58.267,48 CP_1
già riconosciuto alla creditrice intervenuta quale mandataria di CP_2 [...] nel progetto di distribuzione, l'importo di €. 62.545,96; in relazione al Parte_8
Lotto 2), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. pari ad €. CP_1
4.278,48, che andranno sommate all'importo di €. 32.473,13 già riconosciuto alla creditri- ce intervenuta quale mandataria di nel progetto CP_2 Controparte_5 di distribuzione, l'importo di €. 36.751,61. Con vittoria di spese e compensi, compresi quel- li della fase cautelare”.
A tal fine, parte convenuta, dopo aver dato atto della propria (invero incontestata) legittima- zione a partecipare al riparto quale creditore ex art. 511 c.p.c. per l'importo capitale di €
11 377.201,16 in virtù di titolo esecutivo decreto ingiuntivo n. 539/2002 emesso dell'intestato
Tribunale nei confronti del , allegava ed eccepiva quanto segue: Parte_2
- che con il provvedimento emesso dal G.E. dott. Fabrizio Nicoletti del 17 maggio 2021 erano state parzialmente accolte le osservazioni svolte dalla e dalla Pt_1 CP_2 al progetto di distribuzione redatto dal Rag. e, per l'effetto, ricalcolate le
[...] Per_4 somme dovute per spese e compensi dell'avv. (dichiaratosi antistatario) CP_1 nell'importo di complessivi € 16.470,55; - che il predetto provvedimento veniva opposto ex art. 512 c.p.c. dalla e confermato con ordinanza del 12 novembre 2021 dalla Pt_1
G.E. dott.ssa Simona Capurso;
- che gli importi di € 12.062,41 (indicati nella nota di preci- sazione del credito del 13 novembre 2017 dell'avv. €. 2.038,91 per onorari e spe- CP_1
se del giudizio monitorio;
€. 433,00 per onorari per iscrizione ipoteca giudiziale;
€. 207,00 per contributo unificato e marca da bollo;
€. 49,60 per richiesta copie Decreto Ingiuntivo;
€.
11,09 per notifica del Decreto Ingiuntivo;
€. 5.266,00 per Imposta di registro del Decreto
Ingiuntivo; €. 4.056,81 per Importi versati ai sensi del D.Lgs. n. 237/1997 (iscrizione ipote- ca giudiziale)) non sarebbero da riconoscersi in prededuzione ex art. 2770 c.c.; - che in re- lazione al credito del legale antistatario la collocazione, con il privilegio di cui CP_1 all'art. 2770 c.c. dell'importo complessivo di € 17.777,10 (di cui € 8.888,55 conteggiate in relazione al Lotto 1 ed € 8.888,55 conteggiate in relazione al lotto 2) sarebbero da conte- starsi con rideterminazione del compenso della procedura esecutiva secondo i parametri del
D.M. 55/2014 nell'importo complessivo di € 2.705,00 (€ 2.300,00 + € 405,00 per precetto), oltre spese generali e accessori;
- che non sarebbero condivisibile le ordinanze dei G.E.
[...]
e Capurso in ordine al disposto aumento nella misura massima dei compensi profes- CP_20
sionali perché immotivati;
- che al punto D) rubricato “spese successive al pignoramento”
(pari a complessivi € 9.751,94) di cui alla nota di precisazione del credito del 13 novembre
2017 sarebbero state conteggiate non solo spese bensì anche onorari-compensi non dovuti quali quelle per “visure immobiliari ed onorari tecnico incaricato iscrizione pignoramento”
(€ 998,40) e “compensi per Arch. onorari trascrizione pignoramento” (€ 1.238,40) Per_5 nonché “spese di domiciliazione” (€ 1.000,00); - che tali importi non potrebbero essere ad- debitati alla procedura quale spesa in prededuzione “posto che il richiamo all'art. 95 c.p.c. riguarda solamente le spese necessariamente sostenute nell'ambito della procedura esecu- tiva immobiliare”; - che i compensi di tali professionisti, scelti dal legale del creditore pro-
12 cedente (pari a complessivi €. 3.236,80) non previsti dal DM 55/2014, avrebbero dovuto es- sere necessariamente ricompresi negli onorari del legale del creditore procedente e non cer- to liquidati quali “attività extra processuali da liquidarsi in aggiunta agli stessi” con conse- guente richiesta che le spese della procedura esecutiva da porsi in prededuzione siano ride- terminate decurtando l'importo di € 3.236,80 dalla somma di € 9.751,94 attribuita in prede- duzione ex art. 2770 c.c. al legale antistatario del vv. per Pt_2 Controparte_1 pervenire all'importo finale di € 6.515,14;
- che l'intervenuta on avrebbe provato la definitività del provvedimento ex art. Pt_1
186 ter c.p.c. con conseguente mancata prova del suo diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato;
- che, del resto, né nell'ordinanza del 17 maggio 2021 né nell'ordinanza del 28 ottobre 2021 i G.E. avrebbero mai riferito alcunchè in merito al preteso intervento ex art. 511 c.p.c. della ispetto alla quale nessuna assegnazione sarebbe stata prevista Pt_1
in suo favore nel progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato;
-
l'inammissibilità della richiesta di sospensione del processo esecutivo rivolta al Giudice del merito “essendosi il GE, ex art. 512 c.p.c. (che richiama l'art. 617 c.p.c.), già pronunciato sul punto e spettando esclusivamente al giudice dell'esecuzione la decisione in merito all'istanza di sospensione, stante la natura necessariamente bifasica dell'opposizione suc- cessiva all'esecuzione (Cass. n. 25170/2018)”.
Si costituiva, infine, in giudizio uale manda- Controparte_8 taria di chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE:
- Rigettare l'istanza di sospensione di distribuzione delle somme ricavate nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E.n.356/2011 avanti il Tribunale di Livorno, per tutti i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande proposte dalla SI.ra perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto.
- Assumere ogni provvedimento di giustizia per la modifica del progetto di distribuzione e nello specifico per la rideterminazione delle spese in prededuzione ex art. 2770 c.c. dell'Avv. e la conseguente modifica delle somme da distribuirsi ai creditori. CP_1
13 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo della procedura ese- cutiva R.G.E.n.356/2011 Tribunale di Livorno. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A tal fine il creditore convenuto, pur chiedendo il rigetto delle domande della si Pt_1
è parzialmente associato alle difese dell'attrice e soprattutto ai rilievi della CP_21
in merito alla non riconducibilità in prededuzione di parte degli importi indi-
[...] cati dall'avv. nella nota di precisazione del credito del 13.11.2017- segnatamente CP_1
€. 2.038,91 per onorari e spese del giudizio monitorio;
€. 433,00 per onorari per iscrizione ipoteca giudiziale;
€. 207,00 per contributo unificato e marca da bollo;
€. 49,60 per richiesta copie Decreto Ingiuntivo;
€. 11,09 per notifica del Decreto Ingiuntivo;
€. 5.266,00 per Im- posta di registro del Decreto Ingiuntivo;
€. 4.056,81 per Importi versati ai sensi del D.Lgs.
n. 237/1997 iscrizione ipoteca giudiziale).
All'udienza del 28 aprile 2022, il precedente G.I. assegnatario del fascicolo (Dott.ssa Nico- letta Marino), dopo aver dichiarato la contumacia delle parti opposte non costituite e dopo aver in via preliminare affermato che “spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione la decisione in merito all'istanza di sospensione”, assegnava, su richiesta delle parti, i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. per memorie istruttorie con rinvio all'udienza del 27 ottobre 2022 per la prosecuzione del giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 2022 il nuovo G.I. assegna- tario del fascicolo (Dott. Roberto Urgese) “Ritenuto che sull'istanza di sospensione dell'esecuzione deve pronunciarsi il G.E. con provvedimento soggetto a reclamo” e ritenuto che la causa era matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclu- sioni.
All'udienza del 26 settembre 2024, lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore asse- gnatario in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – tratteneva la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 7 gennaio 2025 lo scrivente Giudicante “considerato che in com- parsa conclusionale di si dà atto e si documenta l'avvenuta sosti- Parte_1
tuzione del procedente professionista delegato nonchè l'avvenuta rifor- Per_4
mulazione del progetto di distribuzione parziale sulla base delle osservazioni critiche for-
14 mulate dalla predetta opponente;
considerato, dunque, che il progetto di distribuzione re- datto dal professionista delegato risulta esser stato medio tempore già sostituito Per_4
da quello formato dal nuovo professionista delegato ritenuta la necessità Persona_6
di verificare l'esito della procedura esecutiva immobiliare RG 356/2011 anche al fine di ve- rificare se sussiste ancora l'interesse delle parti alla pronuncia nel merito del presente giu- dizio” rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza in presenza del 20 febbraio 2025 per la comparizione delle parti e disponeva l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 356/2011.
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti davano atto della persistenza di interesse ad ottenere una pronuncia sul merito nonché, interpellati dal G.I. sullo stato della procedura esecutiva immobiliare per cui è causa, davano atto che a seguito dell'approvazione del riparto parziale (elaborato dal nuovo professionista delegato dott.
, erano state medio tempore attribuite l'80% delle somme ricavate e che in Persona_6 detto progetto, per quanto inclusi i compensi e le spese dell'avv. , i relativi importi CP_1
non risultavano ancora corrisposti al predetto difensore antistatario stante la pendenza del presente procedimento. Chiedevano, quindi, che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso in opposizione ex art. 512 c.p.c. formulato da è par- Parte_1
zialmente fondato sulla scorta della seguente motivazione.
In via preliminare, va rigettata l'istanza articolata dalla attrice opponente volta ad ottenere la sospensione della distribuzione delle somme ricavate dalle espropriazioni riunite RGE
n.356/2011 e 24/2012, e/o la sospensione dell'attività del professionista delegato atteso che, come già rilevato da ben due Giudicanti (dott.ssa e dott. Roberto Urgese) Parte_9 che si sono avvicendati nell'assegnazione del presente giudizio di merito originato dall'opposizione ex art. 512 c.p.c. proposta dalla avverso il provvedimento Pt_1
emesso dal G.E. dott. Fabrizio Nicoletti in data 17 maggio 2021, “spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione la decisione in merito all'istanza di sospensione” e che
“sull'istanza di sospensione dell'esecuzione deve pronunciarsi il G.E. con provvedimento soggetto a reclamo”.
15 Pertanto, stante la notoria natura unitaria a struttura bifasica dei procedimenti di opposizio- ne esecutiva alla stregua della quale solo nella relativa fase cautelare svoltasi dinanzi al
G.E. possono essere emessi i provvedimenti indilazionabili ed urgenti, l'unico soggetto che poteva disporre l'agognato provvedimento di sospensiva non poteva che essere il G.E. (nel caso di specie Dott.ssa Simona Capurso la quale con ordinanza del 28 ottobre 2021, come ampiamente esposto nella ricostruzione processuale, ha rigettato l'istanza di sospensione ed assegnato alle parti termine per introdurre il presente giudizio di merito a cognizione pie- na).
A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto eccepito dal convenuto Avv. (in CP_1 proprio e quale difensore del creditore procedente nelle note d'udienza depo- Pt_2 sitate in data 8 aprile 2022, l'introduzione del presente giudizio di merito è avvenuta tem- pestivamente (il provvedimento del G.E. dott. ssa Capurso è stato notificato dalla Cancelle- ria in data 12 novembre 2021 e l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, per stessa ammissione del convenuto è avvenuta in data 3 gennaio 2022, ergo entro il ter- CP_1 mine di 60 giorni assegnato dal Giudicante) e non può, per l'effetto, dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare, meritano reiezione le doglianze articolate dall'avv. (in CP_1 proprio e nella qualità di difensore di nonché dall'allora legale di Parte_2
(Avv. Cinzia Carpenito) sul difetto di legittimazione attiva dell'attrice CP_2 er non essere stata da quest'ultima documentata la definitività del titolo giudi- Pt_1
ziale (ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.) per intervenire ex art. 511 c.p.c. e per, conseguente- mente, concorrere al riparto del ricavato.
Si impone, sul punto, una sintetica disamina della natura dell'istituto della domanda di so- stituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.
La domanda di sostituzione esecutiva prevista dall'art. 511 c.p.c. (usualmente definita anche subcollocazione, in ossequio all'istituto della collocazione in sott'ordine disciplinato dall'art. 715 abrogato c.p.c. 1865) realizza il subingresso di uno o più creditori nella posizione pro- cessuale del creditore del debitore esecutato “avente diritto alla distribuzione”, cioè a dire nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione (così già Cass. 13/03/1987, n.
2608; tra le molte conformi, Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/09/2012, n. 15932; Cass.
17/11/2020, n. 26054).
16 In altri termini, la domanda di subcollocazione consente al creditore del creditore avente di- ritto alla distribuzione, in ambito esecutivo, di sostituirsi nella posizione di quest'ultimo, e così soddisfare il proprio credito: con la domanda di sostituzione, il creditor creditoris è le- gittimato a partecipare, in luogo del (e nella misura spettante al) creditore sostituito, alla ri- partizione della massa attiva dell'espropriazione; ed anzi, l'art. 511 c.p.c., comma 2, stabili- sce che il giudice dell'esecuzione “provvede alla distribuzione” nei confronti del terzo cre- ditore, cioè a dire attribuisce direttamente a quest'ultimo la porzione del ricavato che altri- menti (ovvero in mancanza di un'istanza di tal fatta) sarebbe stata devoluta al creditore so- stituito.
Il tenore testuale della norma (in specie, i reiterati richiami alla "distribuzione" ivi contenu- ti) e la sua collocazione topografica nella sezione quinta del libro terzo del codice (sezione rubricata "della distribuzione della somma ricavata") evidenziano, in maniera univoca, la finalità esclusivamente satisfattiva dall'istituto: la sostituzione mira a consentire al terzo creditore la realizzazione, immediata e diretta, del suo diritto nei riguardi del creditore so- stituito, tramite l'incameramento della somma a questi (coattivamente) dovuta dall'esecutato
(su quest'aspetto cfr. Cass. 13/03/1987, n. 2698; Cass. 20/04/2015, n. 8001).
In coerenza con l'individuata finalità, la domanda di sostituzione si inserisce nell'alveo dell'espropriazione forzata promossa dai creditori del debitore esecutato senza alcuna incidenza sull'azione esecutiva così intrapresa, inerendo soltanto al segmento propria- mente satisfattivo della procedura ed in particolare alle vicende dell'eventuale quota che fosse riconosciuta al creditore verso il quale la domanda è rivolta: tanto spiega perché nella fase espropriativa in senso stretto il creditore subcollocato sia privo di poteri di impulso del procedimento (e il suo contegno non impedisca l'estinzione per effetto della rinuncia del creditore sostituito: Cass. n. 26054 del 2020, cit.), rilevando il subentro nella posizione pro- cessuale del creditore diretto unicamente nella fase distributiva, con la legittimazione a promuovere, in vece del sostituito, contestazioni sul riparto ovvero a resistere a contesta- zioni da altri sollevate (in tal senso, Cass. n. 22409 del 2006, cit.; Cass. n. 26504 del 2020;
Cass. 12/11/1979, n. 5850).
In definitiva, la sostituzione ex art. 511 c.p.c. concreta uno strumento di soddisfazione coat- tiva del credito, diverso e semplificato rispetto alle declinazioni tipiche dell'azione esecuti- va esperibili dal suo titolare, il quale può avvantaggiarsi dell'iniziativa espropriativa verso
17 altri intrapresa dal proprio debitore in luogo di promuovere in danno di quest'ultimo un pi- gnoramento o un intervento.
A tal fine, il c.d. subcollocatario deve proporre una domanda nelle forme dell'intervento ex art. 499 c.p.c., benché non si tratti di intervento in senso tecnico (specificamente, sulla non assimilabilità all'atto di intervento, Cass. 09/03/2017, n. 6019), non vantando egli alcun di- ritto nei confronti dell'esecutato; in tal guisa, per effetto del descritto fenomeno sostitutivo, egli realizza un interesse proprio, di natura satisfattiva, per la realizzazione del proprio cre- dito (Cass. n. 22409/2006), neppure occorrendo il possesso di titolo esecutivo, nel silen- zio della legge (così, Cass. n. 8001/2015): l'art. 511, comma 2, c.p.c., solo prevede che il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei confronti del sostituto, a con- dizione che non sorgano contestazioni tali da ritardare la distribuzione tra i creditori con- correnti, sicché è sufficiente che il sostituto, mediante opportuna produzione documentale, dia adeguata prova del proprio credito, anche in termini di certezza, liquidità ed esigibilità
(si vedano, sul tema, anche le recenti Cass. n. 26054/2020; Cass. n. 15981/2023; Cass. n.
23482/2023).
In altri termini, in tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecuta- to nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecu- zione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non oc- correndo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto
(o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibi- lità del proprio credito (Cassazione civile sez. III, 20/11/2023, n.32143).
Ed invero, presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è
l'affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del creditor creditoris sia o meno fondato su un titolo esecutivo. Va quindi ritenuto che, seb- bene quest'ultima circostanza sia rilevante per gli interventi nel processo esecutivo eseguiti dopo il 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione dell'art. 499 c.p.c., operata con il D.L. n.
35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e) n. 7, convertito nella L. n. 80 del 2005, essa non costi- tuisce presupposto per l'ammissibilità della domanda di subcollocazione né nella vigenza dell'originario art. 499 c.p.c., né nella vigenza del testo sostituito, a far data dal 1 marzo
18 2006, con la novella richiamata (cfr., in motivazione, Cassazione civile sez. III, 20/04/2015,
n.8001).
A ciò si aggiunga che tendenzialmente, le posizioni del debitore esecutato e del creditore subcollocatario non si pongono in termini di conflittualità, perché l'attività processuale da quest'ultimo realizzata non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del pri- mo (né dello stesso sostituito): infatti, una volta giunti alla fase distributiva (che costitui- sce il tipico humus in cui la sostituzione ex art. 511 c.p.c. può operare, non essendovi spazio per l'esercizio di altre facoltà da parte del creditore subcollocatario nel processo ese- cutivo, quali ad es. il compimento di atti di esecuzione, la proposizione di opposizioni ese- cutive su questioni avulse dalla sostituzione o ad essa non collegate, ecc.), per il debitore ri- sulta di norma indifferente che le somme vengano in concreto corrisposte all'uno (proprio creditore) o all'altro (creditor creditoris), posto che la propria posizione debitoria nei con- fronti del primo resterà comunque corrispondentemente estinta.
Se, dunque, nel silenzio della legge, ai fini della proposizione della domanda di subcolloca- zione non occorrere il possesso di un titolo esecutivo in capo al sucollocatario (cfr., da ul- timo, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 20/12/2023, n.35657), non si vede come possano accogliersi le doglianze/eccezioni delle citate parti convenute opposte anche tenuto conto del fatto che l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca nel giu- dizio recante R.G. 4287/2010 allegata dalla fondamento della propria doman- Pt_1
da ex art. 511 c.p.c. era munita di formula esecutiva.
Come ha documentato parte attrice, l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca emessa in data 13 aprile 2012, munita della formula esecutiva il 25 aprile 2012 e notificata al l 30 maggio 2012 è divenuta definitiva ex art. 186 ter comma IV Pt_2
c.p.c. atteso che il relativo processo (R.G. n. 4287/2010) è stato dichiarato successivamente estinto ex art.309 c.p.c. con provvedimento giudiziale reso all'udienza del 13 febbraio 2013
(cfr. all. 7 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Quanto, infine, all'eccezione dell'avv. articolata nel preverbale dell'udienza del CP_1
10 gennaio 2024 in ordine alla asserita carenza di legittimazione passiva quale difensore antistatario, si evidenzia da un lato l'inconciliabilità con quanto dallo stesso affermato in sede di propria comparsa di costituzione e risposta del 31 dicembre 2021 e, dall'altro,
l'infondatezza dell'eccezione atteso che l'avv. in proprio è parte necessaria del CP_1
19 presente giudizio di merito anche tenuto conto del fatto che parte delle somme in sede di ri- parto saranno da assegnarsi a lui direttamente.
Fermo quanto sinora esposto, non sembra superfluo rammentare che in caso di plurime do- mande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c. (quali sono quelle formulate sia da che da quale mandataria di Parte_1 CP_2 [...] 1, il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire Parte_8
in sede di distribuzione al creditore sostituito (evenienza quest'ultima non espressamente contemplata dal diritto positivo) è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei con- fronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado (come nella fattispecie che oggi ci occupa), mediante ripartizione pro- porzionale di esse tra tutti i subcollocati.
Fermo quanto appena esposto, non può trovare accoglimento la soluzione proposta dall'attrice in ordine al concorso - con riferimento alle riconosciute spese in Pt_1
prededuzione - tra l'avv. quale difensore antistatario del creditore procedente CP_1
d i creditori subcollocatari Pt_2 Pt_1 CP_2
Ciò, in quanto le spese in prededuzione, in quanto tali, si “pre-deducono” dall'attivo ricava- to dalla vendita dei beni staggiti e non sono suscettibili di concorso tra creditori (intervenuti o subcollocatari che siano).
Ed invero, come ha correttamente affermato il G.E. nell'impugnata ordinanza “le spese del- la procedura devono essere liquidate anticipatamente rispetto a qualunque altro credito, per cui le stesse prevalgono anche rispetto al creditore intervenuto”.
Considerato che nel caso di specie le spese prededucibili indicate dal difensore antistatario
Avv. nella nota di precisazione del credito (salve le eccezioni e precisazioni di CP_1
cui al prosieguo del presente provvedimento) sono state supportate dal predetto legale, non si può accogliere la soluzione (ancorché suggestiva e ben argomentata) prospettata dall'attrice opponente.
20 Oltretutto, non si vede come un creditore subcollocato – che, come esposto, è pacificamente privo di poteri di impulso del procedimento – possa fondatamente rivendicare una parteci- pazione sulle somme privilegiate ex art. 2770 (“crediti per atti conservativi o di espropria- zione”).
Tutto ciò premesso, è appena il caso di dare atto di una circostanza di dirimente importanza ai fini della risoluzione del motivo di opposizione formulato dall'attrice opponente Pt_10
nerente alla sua immotivata mancata inclusione nel progetto di riparto.
[...]
Come già allegato dalla tessa sub all. 9 di cui alla comparsa conclusionale a Pt_1
seguito della sostituzione del precedente Professionista Delegato (Rag. con un Per_4 nuovo Professionista (Dott. nel marzo 2023 è stato da quest'ultimo pre- Persona_6
sentato un nuovo piano di riparto che in parte ha accolto le osservazioni critiche della
n parte qua inserendola a pieno titolo tra i soggetti destinatari di assegnazione Pt_1
somme in virtù della domanda di subcollocazione ex art. 511 c.p.c.
Dalla disamina del fascicolo dell'esecuzione immobiliare si evince che tale progetto di di- stribuzione del ricavato del 10 marzo 2023, per quanto inizialmente opposto sia dalla he dalla con riferimento alle spese e compensi riconosciuti in prede- Pt_1 CP_2 duzione all'avv. , è stato approvato dal G.E. (Dott.ssa Emilia Grassi) della proce- CP_1
dura esecutiva RG.ES.IMM. 356/2011 con provvedimento del 28 novembre 2023. In data 5 marzo 2024 sono stati anche autorizzati i pagamenti di cui al citato progetto.
Va detto che tale progetto, come precisato dai procuratori delle parti all'udienza del 20 feb- braio 2025, consiste in un piano di riparto parziale ove sono state attribuite (sino al valore dell'80%) alle parti le somme ricavate dall'aggiudicazione dei beni staggiti.
In tale progetto, redatto dal Professionista Delegato Dott. sono state del Persona_6
tutto correttamente attribuite agli odierni creditori subcollocatari Pt_1 [...]
mediante congrua (ed incontestata) ripartizione proporzionale le Parte_8
somme ricavate dalla vendita dei beni staggiti.
Nel riparto parziale sopra richiamato sono anche inclusi i compensi e le spese riconosciute in prededuzione ex art. 2770 c.c. all'avv. con provvedimento del G.E. Dott. Fabri- CP_1
zio Nicoletti del 17 maggio 2021 (€ 16.470,55 – di cui € 8.235,28 per ciascuno dei due lotti aggiudicati) ma non sono stati ancora autorizzati i relativi pagamenti.
21 In conclusione, considerato che il riparto parziale del Dott. del 10 marzo Persona_6
2023 è ormai definitivamente approvato (stante l'approvazione giudiziale del 28 novembre
2023 e stante la mancata tempestiva impugnazione nei successivi 20 giorni) e considerato che nel riparto de quo è pacificamente (oltre che correttamente) inserita Parte_1
quale creditor creditoris ex art. 511 c.p.c., non può che dichiararsi la cessata materia
[...]
in parte qua.
Quanto alle restanti doglianze articolate dai due creditori subcollocatari Pt_1 [...] relative all'erroneo riconoscimento in prededuzione da parte del G.E. Dott. Fabrizio Pt_11
Nicoletti di alcune voci di cui alla nota di precisazione del credito del 13 novembre 2017 dell'avv. si precisa quanto segue. CP_1
Come già correttamente affermato dal G.E. Nicoletti nell'impugnata ordinanza del 17 mag- gio 2021, in parziale accoglimento dei rilievi di le somme indicate nell'originario CP_2 progetto di riparto predisposto dal Rag. erano eccessive “per quanto non di mol- Per_4 to”.
Da un lato, infatti, relativamente alle spese riconosciute all'avv. quale procuratore CP_1
antistatario (segnatamente, €. 2.038,91 per onorari e spese del giudizio monitorio;
€. 433,00 per onorari per iscrizione ipoteca giudiziale;
€. 207,00 per contributo unificato e marca da bollo;
€. 49,60 per richiesta copie Decreto Ingiuntivo;
€. 11,09 per notifica del Decreto In- giuntivo;
€. 5.266,00 per Imposta di registro del Decreto Ingiuntivo;
€. 4.056,81 per Importi versati ai sensi del D.Lgs. n. 237/1997 iscrizione ipoteca giudiziale) il G.E. con condivisibi- le motivazione aveva affermato che “le spese prededucibili sono quelle sostenute nell'interesse comune dei creditori, con esclusione di quelle sostenute per la formazione del titolo utilizzato per promuovere la procedura” e che pertanto le nuove spese indicate dall'avv. (spese per imposta di registro del decreto ingiuntivo e spese per iscri- CP_1
zione ipoteca giudiziale) non potevano essere ricomprese tra quelle prededucibili.
Ciò in ossequio anche all'orientamento della Suprema Corte per cui “Il privilegio di cui art.
2770 c.c., essendo previsto da una norma di stretta interpretazione, spetta solo per le spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori e non anche per quelle sostenute per il riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto di credito”
22 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13811 del 02/05/2022, Rv. 664958 – 01; in senso conforme, anche Cass. 26101/2016 e Cass. 1837/2000)2.
Dall'altro lato, il G.E. sempre nell'impugnata ordinanza aveva, per contro, ritenuto rien- tranti tra le spese prededucibili tutte le spese successive al pignoramento (per l'importo di €
9.751,94) indicate dal legale antistatario del ell'apposita nota di precisazione Pt_2
del credito nonché aveva determinato, applicando come si vedrà un netto aumento,
l'onorario dell'avv. per l'attività espletata nella presente procedura esecutiva im- CP_1
mobiliare.
Va detto che l'avv. aveva indicato nella nota di precisazione del credito le se- CP_1
guenti spese prededucibili:
- € 8.025,16 per onorari maturati per la fase introduttiva e di trattazione della proce- dura esecutiva;
- € 9.751,94 per spese successive al pignoramento.
Quanto alle spese successive al pignoramento, le doglianze della i concentrano Pt_1 sulla voce n. 5 “visure immobiliari e onorari tecnico incaricato iscrizione pignoramento: eu- ro 998,40” nonché sulla voce n. 7 “Compenso Arch. onorario trascrizione pigno- Per_5 ramento: euro 1.238,40”.
Le doglianze della prendono in considerazione anche la voce n. 8 “Spese domici- CP_2 liazione: euro 1.000,00”.
Il G.E. nel gravato provvedimento ha ritenuto che le spese, per come indicate, rientrerebbe- ro “tutte tra quelle prededucibili, ivi compresi gli onorari corrisposti ai professionisti, es- sendo per quanto oggi ci occupa delle spese”.
23 Orbene, in parziale accoglimento delle osservazioni critiche a suo tempo formulate dai cita- ti creditores creditoris e in ossequio al principio della ragione più liquida la voce n. 5 “visu- re immobiliari e onorari tecnico incaricato iscrizione pignoramento: euro 998,40”, diversa- mente dalla voce n. 7 (“compensi Arch. onorari trascrizione pignoramento: euro Per_5
1.238,40” a cui supporto vi è comunque almeno una prenotula) non è risultata documentata.
Il difetto di giustificativo della voce n. 5, diversamente da quanto eccepito dall'avv. Tara- bella, era stato censurato dalla difesa della in dalla proposizione dell'originario Pt_1
ricorso ex art. 512 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. dott. Fabrizio Nicoletti e, pertanto, non risulta tardivo il relativo motivo di opposizione.
Va, dunque, decurtato tale importo dall'importo totale di € 16.470,55 individuato dal primo
Giudicante quali spese prededucibili.
A tale importo va inoltre decurtato l'ulteriore importo di € 1.000,00 di cui alla voce n. 8
“spese di domiciliazione” atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal G.E., tale voce, al netto della non riscontrata prova documentale della relativa spesa, non può considerarsi spesa sostenuta nell'interesse comune della massa dei creditori e della procedura esecutiva bensì spesa sostenuta nell'interesse esclusivo di una parte.
Quanto, infine, alle contestazioni della irca l'erronea determinazione da parte Pt_1 del G.E. degli onorari della procedura esecutiva (avuto riguardo al credito di € 239.000,00 euro di cui al pignoramento immobiliare intrapreso dal creditore procedente Pt_2 dell'avv. (legale antistatario del creditore procedente si precisa CP_1 Pt_2
quanto segue.
Il primo Giudicante (Dott. Fabrizio Nicoletti) ha dapprima individuato l'onorario dell'avv.
con riferimento ai parametri medi (€ 2.300,00, per un totale, comprensivo di ac- CP_1 cessori di legge, di € 3.355,98) per poi aumentare l'importo sino ad € 4.327,00 cui som- mando gli accessori è pervenuto ad individuare l'importo di € 6.313,61 a titolo di compensi
(importo leggermente inferiore a quello di € 8.025,16 indicato dall'avv. nella nota CP_1
di precisazione del credito) nonché l'importo (da ritenersi anche in questa sede del tutto congruo) per il precetto in € 405,00.
Va detto che il G.E. dott. Fabrizio Nicoletti ha giustificato tale non irrisorio aumento per aver il creditore procedente portato avanti l'intera procedura”. Pt_2
24 Successivamente il G.E. dott.ssa Simona Capurso, nel valutare sulla scorta di una deliba- zione sommaria tipica della fase cautelare l'infondatezza dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. formulata dalla ella parte in cui ha contestato il calcolo dei compensi liquidati Pt_1 in favore dell'avv. , nella misura in cui il compenso calcolato nei valori medi è CP_1
stato aumentato dal G.E. nella misura massima, ha avuto modo di evidenziare quanto se- gue: “sussiste nel caso di specie la ragione giustificatrice di detto aumento, alla luce di quanto indicato nell'art. 4 del DM 55/2014, in ragione della natura della controversia e della difficoltà della stessa e della complessità delle questioni affrontate”.
Orbene, ad avviso dello scrivente Giudicante, diversamente da quanto eccepito dalla attrice opponente, il provvedimento impugnato in parte qua è da ritenersi adeguatamente motivato da parte del Giudice di prime cure nell'esercizio del relativo potere discrezionale non aven- do, peraltro, esorbitato dai parametri tabellari.
Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del
2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la mi- sura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01).
In conclusione, previa reiezione delle doglianze dell'opponente in punto di determinazione degli onorari e previa declaratoria di cessata materia del contendere con riferimento alla originaria immotivata mancata inclusione della ra i soggetti aventi diritto al ri- Pt_1 parto del ricavato, preso atto dell'approvato piano di riparto parziale redatto dal Professio- nista Delegato Dott. ed appurata la correttezza dell'operato dello stesso (il Persona_6 quale, a sua volta, ha avuto modo di precisare che “il riparto fatto dal precedente Delegato, risulta formalmente corretto nell'identificazione delle masse distribuibili e della gradua- zione del distribuito” e risultando, anche a suo avviso, “non distribuito correttamente quan- to doveva corrispondersi ai creditori ex art. 511 cpc sostituitisi al creditore ipotecario di primo grado, ovvero veniva distribuito ad uno solo di questi quanto richiesto” con esclu- sione del creditor creditoris , nella distribuzione finale si dovrà esclusivamen- Pt_1 te provvedere a decurtare l'importo di € 1.998,40 (pari alla sommatoria di cui alle voci n. 5
25 e 8 di cui alle indicate “spese successive al pignoramento” ) dall'importo di € 16.470,55 in- dividuato dal primo Giudicante quali spese prededucibili ex art. 2770 c.c. da assegnarsi al difensore antistatario avv. . CP_1
Assorbite tutte le ulteriori domande di modifica del progetto di riparto articolate dalle parti.
Merita reiezione la domanda risarcitoria formulata dall'avv. ex art. 96 c.p.c. nei CP_1
confronti della attrice opponente difettando gli estremi oggettivi e soggettivi e considerato, peraltro, la parziale fondatezza dei motivi di opposizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
L'evidente peculiarità della vicenda sostanziale e processuale di cui al presente giudizio, la particolare complessità delle questioni di diritto trattate, la soccombenza reciproca delle parti stante l'accoglimento solo parziale dei motivi di opposizione ex art. 512 c.p.c., inte- grano quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sen- tenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla contestata mancata inclusione del creditor creditoris nel piano di riparto ori- Parte_1
ginariamente predisposto dal Professionista Delegato per le ragioni di cui Per_4
in parte motiva;
2) In accoglimento parziale delle opposizioni ex art. 512 c.p.c. formulate da
[...]
in punto di riconoscimento in prededuzione del- Parte_12 le voci sub 5 e 8 di cui alla nota di precisazione del credito dell'avv. ed a CP_1 parziale modifica dell'ordinanza emessa dal G.E. Dott. Fabrizio Nicoletti in data 17 maggio 2021, preso atto della correttezza del piano di distribuzione parziale del 10 marzo 2023 predisposto dal nuovo Professionista Delegato Dott. Persona_6
dispone che nel progetto di distribuzione definitivo sia decurtato l'importo di €
1.998,40 dall'importo originariamente individuato in prededuzione per € 16.470,55 in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario del creditore procedente CP_1 [...]
; Parte_13
26 3) Rigetta per il resto i restanti motivi di opposizione;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'avv.
nei confronti dell'attrice opponente;
CP_1
5) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite del presente procedimento, ivi incluse quelle di cui alla fase cautelare.
Così deciso in data 14 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si è precisato, la domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. importa il subingresso del creditor credito- ris nella posizione del creditore sostituito avente diritto alla distribuzione del ricavato: uno strumento di tutela del credito, peculiare e sui generis, soltanto quanto ai risultati conseguibili definibile come alternativo (o suc- cedaneo) agli altri modi di realizzazione coattiva del credito disciplinate dalla legge.
Nulla vieta che nella medesima procedura espropriativa e con riferimento allo stesso creditore (procedente o intervenuto) vengano presentate più istanze di sostituzione esecutiva. 2 Non sembra, peraltro, superfluo rammentare che il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'in- teresse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva (co- sì, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3020 del 10/02/2020, Rv. 657068 - 01).
Del resto, la ratio del privilegio riconosciuto dalla norma in parola a seguito dell'iniziativa assunta in sede esecutiva è quella di assicurare, tramite la collocazione in sede privilegiata del credito per spese di giustizia del pignorante, l'interesse dell'intero ceto creditorio a conservare, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 cod. civ., la destinazione del bene immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche degli intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione;
Cass. 7214/1996), rendendo inefficace l'eventuale alienazione a terzi.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Romagnoli del Foro di C.F._1
Lucca ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Nicola Minervini sito in
Livorno, Via Marradi n. 14
Parte attrice opponente – creditor creditoris ex art. 511 cp.c.
contro
Avv. (codice fiscale F. ) in proprio, Controparte_1 CodiceFiscale_2 con studio in Pietrasanta, Via Aurelia Sud n. 14
Nonché
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. presso il cui C.F._3 Controparte_1 studio in Pietrasanta, Via Aurelia Sud n. 14 è elettivamente domiciliato parti convenute opposte – rispettivamente difensore antistatario e creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 356/2011
nonché nei confronti di
(già già CP_2 CP_3 Controparte_4
- società di diritto italiano, con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, codice
[...] fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. partita P.IVA_1
IVA n. - quale mandataria di socie- P.IVA_2 Controparte_5 tà a responsabilità limitata con socio unico, con sede in Milano, Viale Brenta 18/B, capitale
1 sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza- Brianza-Lodi R.E.A.: MI , in persona P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, - rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Marco Cattani del Foro di Lucca parte convenuta opposta – creditor creditoris ex art. 511 c.p.c.
e nei confronti di società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_6 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale di €. 10.000,00 interamente versato, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e all'Elenco delle SPV al n. 35461.3 P.IVA_5 in data 6 giugno 2018, e per essa con sede le- Controparte_7 gale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 50.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita
IVA , in forza di procura in autentica Notaio dr. in data P.IVA_6 Persona_1
9 maggio 2019 (repertorio n. 140484, raccolta n. 35372) registrata in Milano 2 il 20 maggio
2019 al n. 25331 serie 1T rilasciata da con Controparte_8 sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, (soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società capitale sociale di €. 4.510.568,00 interamente versato, iscritta al CP_7
Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. di Mi- P.IVA_7 lano al numero 1217580, nella sua qualità di mandataria di giusta Controparte_6 procura speciale del 5 giugno 2018 a rogito del Notaio dott.ssa di Milano, Persona_2 repertorio n. 61382, raccolta n. 11769, registrata in data 5 giugno 2018 in Milano 4 al n.
24347 serie 1T, in persona del procuratore speciale Dott.ssa (nata a [...] il Parte_3
09.02.1978 – C.F. in virtù dei poteri ad essa conferiti giusta procu- C.F._4 ra del 25 maggio 2020 rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consiglie- Persona_3 re della in autentica Notaio dr. in data Controparte_7 Persona_1
27 maggio 2020 (repertorio n. 142719, raccolta n. 36506) registrata in Milano DP II il 27 maggio 2021 al n. 35001 serie 1T, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Domenico
Massignani del Foro di Pescara, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata presso il quale elegge Email_1 domicilio.
Parte convenuta opposta – creditrice procedente di cui alla procedura RGE 24/2012
e nei confronti di codice fiscale CP_9 C.F._5
codice fiscale Parte_4 C.F._6
Parti convenute opposte - Debitori esecutati contumaci e nei confronti di
2 – oggi , codice fiscale Controparte_10 Controparte_11
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_8
codice fiscale in perso- Controparte_12 P.IVA_9 na del legale rappresentante pro tempore codice fiscale in per- Controparte_13 P.IVA_10 sona del legale rappresentante pro tempore oggi Controparte_14 Controparte_13
Parti convenute contumaci
Oggetto: giudizio di merito su opposizione ex art. 512 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione, a seguito della remissione della causa sul ruolo, all'udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni già precisate dalle parti all'udienza car- tolare del 26 settembre 2024.
Per parte attrice Parte_1
“Compare l'avvocato Andrea Romagnoli, procuratore della SI.ra Parte_5
[.
(parte attrice) nella causa in intestazione. L'Avv. Andrea Romagnoli si riporta intera- mente a tutte le proprie deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni, siano esse contenute negli atti depositati siano esse contenute nei verbali di causa. L'Avv. Andrea Romagnoli si riserva una più ampia ed articolata trattazione della causa nelle memorie delle quali si chiede la concessione”.
Per parte convenuta in proprio e per parte convenuta (e cre- Controparte_1 ditore procedente : Controparte_15
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta respinta e valutata, in via pregiudiziale di rito, la tardività dell'opposizione proposta:
– rilevato il difetto di legittimazione passiva dello scrivente difensore citato anche in pro- prio, quale procuratore antistatario;
– rilevata il difetto di legittimazione attiva dell'opponente privo di un valido titolo per l'in- tervento e, comunque, l'infondatezza, la pretestuosità e la temerarietà della lite dalla stessa introdotta introdotta prima con l'opposizione all'esecuzione ed oggi con l'introduzione del- la fase di merito;
a) in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della procedura in quanto
l'opposizione è, allo stato, evidentemente infondata in fatto e diritto;
b) nel merito: rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e dirit- to e per l'effetto confermare nel contenuto il provvedimento del GE impugnato in punto di piano di riparto per quanto attiene, in particolare, alla liquidazione, direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario, delle somme allo stesso riconosciute a seguito del provvedimento del 28.10.2021 con il quale è stata confermata l'ordinanza emessa il
17.5.2021. In ogni caso, condannare parte opponente – o, comunque, sempre in prededuzione dall'at- tivo presente nel piano di riparto – alle spese e competenze difensive anche del presente procedimento con distrazione delle spese legali in favore dello scrivente difensore antista-
3 tario, nonché al risarcimento, sempre in favore dello scrivente difensore – titolare, in quanto avvocato antistatario/distrattario, di un credito autonomo nei confronti della parte esecutata messo ripetutamente in discussione - per lite temeraria nel presente grado di giudizo ex art. 96 comma 3 cpc. Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per uale mandataria di CP_2 Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: a) RIGETTARE le domande tutte proposte dalla sig.ra in Parte_1 quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per quanto esposto in atti.
b) MODIFICARE il progetto di distribuzione sulla base delle osservazioni svolte in atti, se- condo i conteggi e così come indicato al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta ed ASSEGNARE a quale mandataria di le se- CP_2 Controparte_5 guenti somme: I- in relazione al Lotto 1), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. CP_1 pari ad € 4.278,48, che andranno sommate all'importo di € 58.267,48 già riconosciuto alla creditrice intervenuta quale mandataria di nel CP_2 Controparte_5 progetto di distribuzione, l'importo di € 62.545,96, o secondo la diversa ripartizione che il Giudice riterrà di giustizia;
II- in relazione al Lotto 2), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. CP_16 la pari ad € 4.278,48, che andranno sommate all'importo di € 32.473,13 già riconosciuto alla creditrice intervenuta quale mandataria di CP_2 Controparte_5 nel progetto di distribuzione, l'importo di € 36.751,61, o secondo la diversa ripartizione che il Giudice riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di compenso professionale e spese forfettarie, compresi quelli della fase cautelare”.
Per mandataria di Controparte_8 Controparte_6
“l'Avv. Domenico Massignani per si riporta a tutti i propri scritti di- Controparte_6 fensivi nonché a quelli depositata in precedenza dal Collega chiedendone CP_17 l'integrale accoglimento. In particolare insiste per il rigetto di tutte le domande proposte dalla SI.ra in quanto infondate in fatto e diritto”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe chiedendo l'accoglimento delle se- guenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
- sospendere la distribuzione delle somme ricavate dalle espropriazioni riunite RGE
n.356/2011 e 24/2012, e/o sospendere l'attività del professionista delegato, in attesa della decisione sulla presente causa di merito;
4 NEL MERITO:
- in accoglimento delle dispiegate deduzioni ed eccezioni (ri)determinare le somme da por- re in sede privilegiata ex art.2770 c.c. quali spese di giustizia a favore di tutti i creditori
(attribuite al Collega dalle impugnate ordinanze); CP_1
- in accoglimento delle dispiegate deduzione ed eccezioni:
a. IN TESI accertare e dichiarare che il credito vantato dal creditore procedente anche per spese e compensi professionali debba essere attribuito al SI. e, per l'effetto della Pt_2
simultanea presenza di creditori dichiaratisi antistatari (Avv. ) e creditori ex CP_1
art.511 c.p.c. (SI.ra e ), disporre un piano di riparto di dette somme Pt_1 CP_2
unicamente fra detti creditori (Avv. , SI.ra e , da conside- CP_1 Pt_1 CP_18
rarsi tutti chirografari e, pertanto, in proporzione ai rispettivi crediti così come indicati nelle rispettive precisazioni depositate in atti (per SI.ra e per ) e Pt_1 CP_2
(ri)determinati (per Avv. ); CP_1
b. IN IPOTESI: accertare e dichiarare che il credito vantato dall'Avv. Controparte_1
(dichiaratosi antistatario) nei confronti del SI. , così come rideterminato, Parte_2 deve essere inserito fra i crediti “prededucibili”; (ri)calcolare, di conseguenza, le somma da attribuire al creditore procedente SI. per l'effetto, disporre un piano di ripar- Pt_2
to di dette somme fra i creditori SI.ra e , tutti da considerarsi chiro- Pt_1 CP_2
grafari e, pertanto, in proporzione ai rispettivi crediti così come indicati nelle rispettive precisazioni;
c. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla presente impu- gnazione, con la refusione di tutto quanto pagato dalla SI.ra all'Avv. Pt_1 CP_1
per spese e compensi professionali liquidati dal Giudice Dott.ssa Capurzo non-
[...]
ché per spese di registrazione dell'ordinanza della medesima Dott.ssa Capurzo. L'odierno giudicante dovrà altresì indicare come appostare tutto quanto sopra all'interno della pro- cedura esecutiva”
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava in punto di fatto:
- la pendenza dinanzi al Tribunale di Livorno di n. 2 procedure esecutive immobiliari: la prima contraddistinta al n. RGE. 356/2011 promossa dal creditore Parte_2
(assistito dall'avv. ) e la seconda, contraddistinta al n. RGE. 24/2012 Controparte_1
promossa dalla ; - che le predette procedure esecutive sa- Parte_6
5 rebbero state riunite ed avrebbero ad oggetto due lotti entrambi aggiudicati il primo (lotto 1) per l'importo di € 128.000,00 ed il secondo (lotto 2) per l'importo di € 47.000,00; - di avere la empestivamente depositato intervento ex artt. 499 e 511 c.p.c. vantando un Pt_1
credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del creditore procedente Parte_7
[. ; - che il Rag. , professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. Persona_4
591 bis c.p.c. nell'ambito delle procedure esecutive riunite, una volta ricevute le precisazio- ni dei crediti e le notule giudiziali, in data 9 dicembre 2021 comunicava il progetto di ripar- to;
- che il legale di (avv. Cinzia Carpenito), quale ulteriore creditore ex art. CP_2
511 c.p.c. nei confronti del sig. nonché il legale della Parte_2 Pt_1
avrebbero comunicato al professionista delegato le proprie osservazioni critiche al progetto di riparto;
- che il professionista delegato con istanza del 21 dicembre 2020 provvedeva a trasmettere le osservazioni al G.E. peri provvedimenti del caso;
- che l'avv. Leonardo Tara- bella (difensore antistatario del creditore avrebbe provveduto in data 21 di- Pt_2
cembre 2020 a depositare in PCT le proprie osservazioni al piano di riparto ed il legale del- la avrebbe depositato in data 30 dicembre 20209 le proprie osservazioni in CP_2
replica; - che il G.E., preso atto della mancata approvazione del progetto di riparto, con provvedimento del 10 aprile 2021 fissava l'udienza del 12 maggio 2021 per la discussione sostituendola con note scritte;
. che il G.E. Dott. Fabrizio Nicoletti, lette le note scritte, con ordinanza del 17 maggio 2021 comunicata in data 18 maggio 2021, invitava il delega- to “… a riformulare il progetto tenuto conto della quantificazione delle spese prededucibili nella misura sopra indicata;
… a fissare all'esito una nuova udienza per l'eventuale appro- vazione del progetto …”; - che la roponeva, quindi, ricorso ex art. 512 c.p.c. Pt_1
avverso la predetta ordinanza chiedendo la sospensione delle operazioni di riparto sulla scorta dei seguenti due motivi di opposizione: a) il primo relativo alle somme da assegnare al creditore (in particolare con riferimento alla quantificazione delle somme – Pt_2
spese e compensi professionali – assegnate al legale antistatario Avv. ); b) il se- CP_1 condo concernente l'immotivata esclusione della al riparto delle somme attri- Pt_1 buibili al procedente laddove era, per contro, la anch'essa Pt_2 CP_2
creditrice ex art. 511 c.p.c. avrebbe beneficiato di assegnazione;
- che in tale fase esclusi- vamente l'avv. ed il legale di provvedevano a depositare scritti CP_1 CP_2
difensivi; - che il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 settembre
6 2021, emetteva l'ordinanza del 28 ottobre 2021 (comunicata al difensore della attrice il
12 novembre 2021) con cui veniva rigettata l'opposizione e l'istanza di sospensione, con conferma dell'ordinanza del 17 maggio 2021, invito al professionista delegato a riformulare il progetto di distribuzione secondo le direttive ivi indicate, condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore del solo creditore con distrazione Parte_2
in favore del procuratore antistatario avv. ed assegnazione alle parti del termine di CP_1 giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
In punto di diritto, l'attrice ccepiva l'infondatezza dell'ordinanza emessa dal Pt_1
G.E. dott. Fabrizio Nicoletti, comunicata in data 18 maggio 2021 (e confermata con or- dinanza del 12 novembre 2021 della GIUDICE Dott.ssa Simona Capurso) nella parte in cui il G.E. ha ritenuto che le spese indicate dal difensore del creditore procedente
[...]
rientrassero tutte tra le spese prededucibili (ivi compresi gli onorari corrisposti CP_19
ai professionisti).
In particolare, ad avviso dell'attrice opponente non potrebbero qualificarsi Pt_1
“spese prededucibili” le seguenti voci: - n. 5 “visure immobiliari ed onorari tecnico incari- cato iscrizione pignoramento” (€ 998,40); - n. 7 “Compensi Arch. onorari trascri- Per_5 zione pignoramento: euro 1.238,40” atteso che un difensore potrebbe in autonomia proce- dere alla estrazione delle visure immobiliari ai fini dell'individuazione dei beni da pignora- re nonché alla compilazione e deposito in Conservatoria della nota di trascrizione del pigno- ramento senza necessità di un “tecnico” e non potendo i relativi oneri per compensi profes- sionali gravare sulla procedura esecutiva. Peraltro, dalla documentazione depositata, non si rileverebbe alcun giustificativo relativo alla voce n. 5 mentre il giustificativo della voce n. 7 sarebbe integrato da una mera “prenotula”.
Le predette “spese”, quand'anche da ricomprendersi tra le “spese prededucibili” risultereb- bero eccessive.
Per quanto concerne, poi, gli onorari dell'avv. (quale legale del creditore proce- CP_1 dente , liquidati dal G.E. in € 2.300,00 oltre accessori ed aumentati (nella mi- Pt_2 sura dell'80% per la fase introduttiva e del 100% per la fase istruttoria/di trattazion) “fino alla misura massima di € 4.327,00, che divengono, sommando gli accessori di legge €
6.313,61”, ad avviso della attrice la motivazione giudiziale sul punto sarebbe infondata e carente atteso che si baserebbe esclusivamente sul fatto che l'avv. avrebbe “por- CP_1
7 tato avanti l'intera procedura” e non prevedendo il D.M. n. 55/2014 alcun aumento de pla- no degli onorari a favore del creditore procedente. Ne consegue che, gli onorari dovrebbero essere riliquidati nella misura ordinaria di € 2.300,00 oltre spese generali ed accessori.
Parte attrice censura, altresì, la riconduzione tra le spese in prededuzione degli onorari e spese relative all'atto di precetto (atto esterno e precedente all'esecuzione).
Ad avviso della pertanto, i compensi e le spese che dovrebbero essere poste a Pt_1 carico della procedura e “in prededuzione” sarebbero da rideterminarsi in € 2.300,00 oltre spese generali ed accessori per compensi dovuti al legale del creditore procedente ed in €
7.022,24 per spese vive con esclusione quindi delle voci n. 5 e 7.
L'attrice prende, poi, posizione sul concorso dei creditori ex art. Parte_1
511 c.p.c. sulle somme attribuibili al creditore Pt_2
In particolare, il creditore procedente anterebbe un unico credito nei confronti Pt_2
della procedura: a) con privilegio ex artt. 2770 e 2777 c.c. per le spese e compensi del pro- prio legale (per “spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori”) e b) con privilegio di primo grado ex art. 2852 c.c. per capitale, inte- ressi e spese di cui all'iscrizione ipotecaria giudiziale di primo grado.
In assenza di richieste di antistatarietà ed in assenza di interventi ex art. 511 c.p.c. nel ripar- to finale tutte le somme suddette sarebbero state assegnate, senza alcuna distinzione, al
Tuttavia, nel caso di specie vi sarebbero diversi creditori del (se- Pt_2 Pt_2 gnatamente, l'avv. , la la i quali dovrebbero concor- CP_1 Pt_1 CP_2
rere in pari grado su tutte le somme che sarebbero attribuite al loro debitore.
Ad avviso della a circostanza per cui l'avv. si sia dichiarato antistata- Pt_1 CP_1
rio non gli attribuirebbe un credito incorporato in un titolo né potrebbe pregiudicare le ra- gioni creditorie degli altri suindicati creditori (tutti chirografari).
L'odierna opponente prospetta, quindi, due soluzioni:
A) Una volta individuate le somme ricavate dalle vendite dei beni staggiti (€
183.443,74) e detratte tutte le spese (€ 22.894,85), dovranno essere individuate le somme (comprensive di capitali, interessi e spese anche “in prededuzione”) da attri- buire al er ciascun lotto così da distribuire le stesse tra i creditori del Pt_2
(Avv. , e in proporzione ai ri- Pt_2 CP_1 Pt_1 CP_2
spettivi crediti;
8 B) Laddove il G.I. ritenesse corretto assegnare direttamente all'avv. sia le CP_1
spese che i compensi quale legale del creditore procedente, sulle somme residue da attribuire al dovrebbero concorrere sia la illegittimamente Pt_2 Pt_1
esclusa dal progetto di riparto) sia la in proporzione dei rispettivi CP_2
crediti.
Infine, parte attrice i duole del fatto che i motivi di opposizione sin dal ricorso Pt_1 ex art. 512 c.p.c. erano sempre stati due (a) l'an ed il quantum individuati dall'avv. Tarabel- la;
b) l'immotivata esclusione della al riparto delle somme attribuite al Pt_1 [...]
mentre tutti gli interlocutori (il Professionista delegato ed i due Giudici Nicoletti e CP_19
Capurso) avrebbero preso posizione esclusivamente sul primo motivo. Peraltro, la dott.ssa
Capurso avrebbe condannato alle spese legali esclusivamente la addove anche Pt_1 la aveva impugnato la quantificazione delle spese e dei compensi dell'avv. CP_2
. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'avv. Leonardo Tarabel- la in proprio e quale procuratore del creditore procedente conte- Parte_2 stando in fatto ed in diritto le pretese avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta respinta:
– rilevata il difetto di legittimazione attiva dell'opponente privo di un valido titolo per l'in- tervento e, comunque, l'infondatezza, la pretestuosità e la temerarità della lite dalla stessa introdotta introdotta prima con l'opposizione all'esecuzione ed oggi con l'introduzione della fase di merito;
a) in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della procedura in quanto
l'opposizione è, allo stato, evidentemente infondata in fatto e diritto;
b) nel merito: rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto
e per l'effetto confermare nel contenuto il provvedimento del GE impugnato in punto di piano di riparto per quanto attiene, in particolare, alla liquidazione, direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario, delle somme allo stesso riconosciute a seguito del provvedimento del 28.10.2021 con il quale è stata confermata l'ordinanza emessa il
17.5.2021. In ogni caso, condannare parte opponente – o, comunque, sempre in prededu- zione dall'attivo presente nel piano di riparto – alle spese e competenze difensive anche del
9 presente procedimento con distrazione delle spese legali in favore dello scrivente difensore antistatario, nonché al risarcimento, sempre in favore dello scrivente difensore – titolare, in quanto avvocato antistatario/distrattario, di un credito autonomo nei confronti della par- te esecutata messo ripetutamente in discussione - per lite temeraria nel presente grado di giudizio ex art. 96 comma 3 cpc”.
A tal fine, i predetti convenuti allegavano ed eccepivano: - la correttezza del progetto di piano di riparto redatto dal professionista delegato Rag. nonché dei provvedimenti Per_4 giudiziali resi dal G.E. in data 18 maggio 2021 e 28 ottobre 2021 all'esito del ricorso ex art. 512 c.p.c. interposto dalla - la carenza di un valido titolo esecutivo definitivo Pt_1
della egittimante il proprio intervento ex art. 511 c.p.c. per poter intervenire in Pt_1
surroga del con diritto della partecipare alla distribuzione del ri- Pt_2 Pt_1 cavato (così come osservato dalla difesa dell'altro creditore intervenuto ex art. 511 c.p.c.
atteso che il suo intervento sarebbe fondato esclusiva- Controparte_5
mente su un provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. solo provvisoriamente esecutivo notificato alla controparte e comunque non idoneo ad acquisire efficacia di cosa giudicata;
- che con riferimento alla ex adverso contestata “prededuzione” di per quanto in Parte_2
linea teorica nulla potrebbe ostare a che il legale proceda alla redazione delle note di tra- scrizione/iscrizione ed agli adempimenti complementari, ciò non escluderebbe la facoltà del legale di conferire apposito mandato a tecnici specializzati ed a veder riconosciuti gli onora- ri degli sessi ex art. 95 c.p.c.; - che le attività extra processuali di cui alle voci n. 5 e 7 sa- rebbero da liquidarsi in aggiunta agli onorari del difensore;
che le suindicate voci di spesa sarebbero state eseguite nell'interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione sulla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste ex artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.; - che i rilievi avversari sulla mancata prova del pagamento sarebbero tardivi;
- che le voci di spese più volte richiamate non sarebbero eccessive ma congrue;
- che del tutto infondata sa- rebbe la contestazione avversaria in punto di liquidazione degli onorari effettuata dal G.E. in favore del difensore antistatario con scostamento dai parametri medi anche te- CP_1
nuto conto delle difficoltà affrontate nelle due procedure esecutive riunite e del fatto che la arebbe intervenuta “a cose fatte”; - che le spese del precetto sono state corret- Pt_1
tamente portate in prededuzione;
- che il provvedimento di distrazione delle spese reso ex art. 93 c.p.c. verrebbe eccezionalmente istituito un rapporto obbligatorio tra il difensore ri-
10 chiedente (della parte vittoriosa o creditore procedente) e la parte soccombente (o esecutata) con la conseguenza che il relativo credito sorgerebbe direttamente a favore del primo nei confronti della seconda e, per l'effetto, il difensore con procura che chiede la distrazione formalizza e realizza una forma di sostituzione del creditore ex art. 511 c.p.c.; - che la on avrebbe proceduto alla notifica del ricorso “in proprio” al difensore Tara- Pt_1
bella nei termini disposti dal G.E. nel provvedimento di fissazione udienza (notifica da rite- nersi necessaria atteso che se prima della pronuncia di distrazione il difensore è parte in or- dine al punto della distrazione medesima o mero adiectus solutionis causa a seconda della contestazione o meno del predetto diritto, il difensore continuerebbe a partecipare al proces- so come adiectus solutionis causa in ordine al merito del giudizio e come titolare di un cre- dito autonomo nei confronti della controparte in ordine al rimborso che si aggiungerebbe all'originario diritto nei confronti del cliente;
- la sussistenza dei presupposti per una con- danna ex art. 96 c.p.c. della opponente in suo favore.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione quale mandataria CP_2 di chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_5 della distribuzione delle somme ricavata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 356/2011 RGE con rigetto delle domande della erché infondate in fatto ed in Pt_1 diritto nonché con richiesta di modifica del “progetto di distribuzione sulla base delle os- servazioni svolte in atti, secondo i conteggi e così come indicato al punto 1) del presente at- to ed assegnare a quale mandataria di le se- CP_2 Controparte_5
guenti somme: in relazione al Lotto 1), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. pari ad €. 4.278,48, che andranno sommate all'importo di €. 58.267,48 CP_1
già riconosciuto alla creditrice intervenuta quale mandataria di CP_2 [...] nel progetto di distribuzione, l'importo di €. 62.545,96; in relazione al Parte_8
Lotto 2), dedotte le somme non dovute in prededuzione all'Avv. pari ad €. CP_1
4.278,48, che andranno sommate all'importo di €. 32.473,13 già riconosciuto alla creditri- ce intervenuta quale mandataria di nel progetto CP_2 Controparte_5 di distribuzione, l'importo di €. 36.751,61. Con vittoria di spese e compensi, compresi quel- li della fase cautelare”.
A tal fine, parte convenuta, dopo aver dato atto della propria (invero incontestata) legittima- zione a partecipare al riparto quale creditore ex art. 511 c.p.c. per l'importo capitale di €
11 377.201,16 in virtù di titolo esecutivo decreto ingiuntivo n. 539/2002 emesso dell'intestato
Tribunale nei confronti del , allegava ed eccepiva quanto segue: Parte_2
- che con il provvedimento emesso dal G.E. dott. Fabrizio Nicoletti del 17 maggio 2021 erano state parzialmente accolte le osservazioni svolte dalla e dalla Pt_1 CP_2 al progetto di distribuzione redatto dal Rag. e, per l'effetto, ricalcolate le
[...] Per_4 somme dovute per spese e compensi dell'avv. (dichiaratosi antistatario) CP_1 nell'importo di complessivi € 16.470,55; - che il predetto provvedimento veniva opposto ex art. 512 c.p.c. dalla e confermato con ordinanza del 12 novembre 2021 dalla Pt_1
G.E. dott.ssa Simona Capurso;
- che gli importi di € 12.062,41 (indicati nella nota di preci- sazione del credito del 13 novembre 2017 dell'avv. €. 2.038,91 per onorari e spe- CP_1
se del giudizio monitorio;
€. 433,00 per onorari per iscrizione ipoteca giudiziale;
€. 207,00 per contributo unificato e marca da bollo;
€. 49,60 per richiesta copie Decreto Ingiuntivo;
€.
11,09 per notifica del Decreto Ingiuntivo;
€. 5.266,00 per Imposta di registro del Decreto
Ingiuntivo; €. 4.056,81 per Importi versati ai sensi del D.Lgs. n. 237/1997 (iscrizione ipote- ca giudiziale)) non sarebbero da riconoscersi in prededuzione ex art. 2770 c.c.; - che in re- lazione al credito del legale antistatario la collocazione, con il privilegio di cui CP_1 all'art. 2770 c.c. dell'importo complessivo di € 17.777,10 (di cui € 8.888,55 conteggiate in relazione al Lotto 1 ed € 8.888,55 conteggiate in relazione al lotto 2) sarebbero da conte- starsi con rideterminazione del compenso della procedura esecutiva secondo i parametri del
D.M. 55/2014 nell'importo complessivo di € 2.705,00 (€ 2.300,00 + € 405,00 per precetto), oltre spese generali e accessori;
- che non sarebbero condivisibile le ordinanze dei G.E.
[...]
e Capurso in ordine al disposto aumento nella misura massima dei compensi profes- CP_20
sionali perché immotivati;
- che al punto D) rubricato “spese successive al pignoramento”
(pari a complessivi € 9.751,94) di cui alla nota di precisazione del credito del 13 novembre
2017 sarebbero state conteggiate non solo spese bensì anche onorari-compensi non dovuti quali quelle per “visure immobiliari ed onorari tecnico incaricato iscrizione pignoramento”
(€ 998,40) e “compensi per Arch. onorari trascrizione pignoramento” (€ 1.238,40) Per_5 nonché “spese di domiciliazione” (€ 1.000,00); - che tali importi non potrebbero essere ad- debitati alla procedura quale spesa in prededuzione “posto che il richiamo all'art. 95 c.p.c. riguarda solamente le spese necessariamente sostenute nell'ambito della procedura esecu- tiva immobiliare”; - che i compensi di tali professionisti, scelti dal legale del creditore pro-
12 cedente (pari a complessivi €. 3.236,80) non previsti dal DM 55/2014, avrebbero dovuto es- sere necessariamente ricompresi negli onorari del legale del creditore procedente e non cer- to liquidati quali “attività extra processuali da liquidarsi in aggiunta agli stessi” con conse- guente richiesta che le spese della procedura esecutiva da porsi in prededuzione siano ride- terminate decurtando l'importo di € 3.236,80 dalla somma di € 9.751,94 attribuita in prede- duzione ex art. 2770 c.c. al legale antistatario del vv. per Pt_2 Controparte_1 pervenire all'importo finale di € 6.515,14;
- che l'intervenuta on avrebbe provato la definitività del provvedimento ex art. Pt_1
186 ter c.p.c. con conseguente mancata prova del suo diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato;
- che, del resto, né nell'ordinanza del 17 maggio 2021 né nell'ordinanza del 28 ottobre 2021 i G.E. avrebbero mai riferito alcunchè in merito al preteso intervento ex art. 511 c.p.c. della ispetto alla quale nessuna assegnazione sarebbe stata prevista Pt_1
in suo favore nel progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato;
-
l'inammissibilità della richiesta di sospensione del processo esecutivo rivolta al Giudice del merito “essendosi il GE, ex art. 512 c.p.c. (che richiama l'art. 617 c.p.c.), già pronunciato sul punto e spettando esclusivamente al giudice dell'esecuzione la decisione in merito all'istanza di sospensione, stante la natura necessariamente bifasica dell'opposizione suc- cessiva all'esecuzione (Cass. n. 25170/2018)”.
Si costituiva, infine, in giudizio uale manda- Controparte_8 taria di chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE:
- Rigettare l'istanza di sospensione di distribuzione delle somme ricavate nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E.n.356/2011 avanti il Tribunale di Livorno, per tutti i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande proposte dalla SI.ra perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto.
- Assumere ogni provvedimento di giustizia per la modifica del progetto di distribuzione e nello specifico per la rideterminazione delle spese in prededuzione ex art. 2770 c.c. dell'Avv. e la conseguente modifica delle somme da distribuirsi ai creditori. CP_1
13 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo della procedura ese- cutiva R.G.E.n.356/2011 Tribunale di Livorno. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A tal fine il creditore convenuto, pur chiedendo il rigetto delle domande della si Pt_1
è parzialmente associato alle difese dell'attrice e soprattutto ai rilievi della CP_21
in merito alla non riconducibilità in prededuzione di parte degli importi indi-
[...] cati dall'avv. nella nota di precisazione del credito del 13.11.2017- segnatamente CP_1
€. 2.038,91 per onorari e spese del giudizio monitorio;
€. 433,00 per onorari per iscrizione ipoteca giudiziale;
€. 207,00 per contributo unificato e marca da bollo;
€. 49,60 per richiesta copie Decreto Ingiuntivo;
€. 11,09 per notifica del Decreto Ingiuntivo;
€. 5.266,00 per Im- posta di registro del Decreto Ingiuntivo;
€. 4.056,81 per Importi versati ai sensi del D.Lgs.
n. 237/1997 iscrizione ipoteca giudiziale).
All'udienza del 28 aprile 2022, il precedente G.I. assegnatario del fascicolo (Dott.ssa Nico- letta Marino), dopo aver dichiarato la contumacia delle parti opposte non costituite e dopo aver in via preliminare affermato che “spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione la decisione in merito all'istanza di sospensione”, assegnava, su richiesta delle parti, i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. per memorie istruttorie con rinvio all'udienza del 27 ottobre 2022 per la prosecuzione del giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 2022 il nuovo G.I. assegna- tario del fascicolo (Dott. Roberto Urgese) “Ritenuto che sull'istanza di sospensione dell'esecuzione deve pronunciarsi il G.E. con provvedimento soggetto a reclamo” e ritenuto che la causa era matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclu- sioni.
All'udienza del 26 settembre 2024, lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore asse- gnatario in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – tratteneva la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 7 gennaio 2025 lo scrivente Giudicante “considerato che in com- parsa conclusionale di si dà atto e si documenta l'avvenuta sosti- Parte_1
tuzione del procedente professionista delegato nonchè l'avvenuta rifor- Per_4
mulazione del progetto di distribuzione parziale sulla base delle osservazioni critiche for-
14 mulate dalla predetta opponente;
considerato, dunque, che il progetto di distribuzione re- datto dal professionista delegato risulta esser stato medio tempore già sostituito Per_4
da quello formato dal nuovo professionista delegato ritenuta la necessità Persona_6
di verificare l'esito della procedura esecutiva immobiliare RG 356/2011 anche al fine di ve- rificare se sussiste ancora l'interesse delle parti alla pronuncia nel merito del presente giu- dizio” rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza in presenza del 20 febbraio 2025 per la comparizione delle parti e disponeva l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 356/2011.
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti davano atto della persistenza di interesse ad ottenere una pronuncia sul merito nonché, interpellati dal G.I. sullo stato della procedura esecutiva immobiliare per cui è causa, davano atto che a seguito dell'approvazione del riparto parziale (elaborato dal nuovo professionista delegato dott.
, erano state medio tempore attribuite l'80% delle somme ricavate e che in Persona_6 detto progetto, per quanto inclusi i compensi e le spese dell'avv. , i relativi importi CP_1
non risultavano ancora corrisposti al predetto difensore antistatario stante la pendenza del presente procedimento. Chiedevano, quindi, che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso in opposizione ex art. 512 c.p.c. formulato da è par- Parte_1
zialmente fondato sulla scorta della seguente motivazione.
In via preliminare, va rigettata l'istanza articolata dalla attrice opponente volta ad ottenere la sospensione della distribuzione delle somme ricavate dalle espropriazioni riunite RGE
n.356/2011 e 24/2012, e/o la sospensione dell'attività del professionista delegato atteso che, come già rilevato da ben due Giudicanti (dott.ssa e dott. Roberto Urgese) Parte_9 che si sono avvicendati nell'assegnazione del presente giudizio di merito originato dall'opposizione ex art. 512 c.p.c. proposta dalla avverso il provvedimento Pt_1
emesso dal G.E. dott. Fabrizio Nicoletti in data 17 maggio 2021, “spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione la decisione in merito all'istanza di sospensione” e che
“sull'istanza di sospensione dell'esecuzione deve pronunciarsi il G.E. con provvedimento soggetto a reclamo”.
15 Pertanto, stante la notoria natura unitaria a struttura bifasica dei procedimenti di opposizio- ne esecutiva alla stregua della quale solo nella relativa fase cautelare svoltasi dinanzi al
G.E. possono essere emessi i provvedimenti indilazionabili ed urgenti, l'unico soggetto che poteva disporre l'agognato provvedimento di sospensiva non poteva che essere il G.E. (nel caso di specie Dott.ssa Simona Capurso la quale con ordinanza del 28 ottobre 2021, come ampiamente esposto nella ricostruzione processuale, ha rigettato l'istanza di sospensione ed assegnato alle parti termine per introdurre il presente giudizio di merito a cognizione pie- na).
A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto eccepito dal convenuto Avv. (in CP_1 proprio e quale difensore del creditore procedente nelle note d'udienza depo- Pt_2 sitate in data 8 aprile 2022, l'introduzione del presente giudizio di merito è avvenuta tem- pestivamente (il provvedimento del G.E. dott. ssa Capurso è stato notificato dalla Cancelle- ria in data 12 novembre 2021 e l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, per stessa ammissione del convenuto è avvenuta in data 3 gennaio 2022, ergo entro il ter- CP_1 mine di 60 giorni assegnato dal Giudicante) e non può, per l'effetto, dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare, meritano reiezione le doglianze articolate dall'avv. (in CP_1 proprio e nella qualità di difensore di nonché dall'allora legale di Parte_2
(Avv. Cinzia Carpenito) sul difetto di legittimazione attiva dell'attrice CP_2 er non essere stata da quest'ultima documentata la definitività del titolo giudi- Pt_1
ziale (ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.) per intervenire ex art. 511 c.p.c. e per, conseguente- mente, concorrere al riparto del ricavato.
Si impone, sul punto, una sintetica disamina della natura dell'istituto della domanda di so- stituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.
La domanda di sostituzione esecutiva prevista dall'art. 511 c.p.c. (usualmente definita anche subcollocazione, in ossequio all'istituto della collocazione in sott'ordine disciplinato dall'art. 715 abrogato c.p.c. 1865) realizza il subingresso di uno o più creditori nella posizione pro- cessuale del creditore del debitore esecutato “avente diritto alla distribuzione”, cioè a dire nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione (così già Cass. 13/03/1987, n.
2608; tra le molte conformi, Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/09/2012, n. 15932; Cass.
17/11/2020, n. 26054).
16 In altri termini, la domanda di subcollocazione consente al creditore del creditore avente di- ritto alla distribuzione, in ambito esecutivo, di sostituirsi nella posizione di quest'ultimo, e così soddisfare il proprio credito: con la domanda di sostituzione, il creditor creditoris è le- gittimato a partecipare, in luogo del (e nella misura spettante al) creditore sostituito, alla ri- partizione della massa attiva dell'espropriazione; ed anzi, l'art. 511 c.p.c., comma 2, stabili- sce che il giudice dell'esecuzione “provvede alla distribuzione” nei confronti del terzo cre- ditore, cioè a dire attribuisce direttamente a quest'ultimo la porzione del ricavato che altri- menti (ovvero in mancanza di un'istanza di tal fatta) sarebbe stata devoluta al creditore so- stituito.
Il tenore testuale della norma (in specie, i reiterati richiami alla "distribuzione" ivi contenu- ti) e la sua collocazione topografica nella sezione quinta del libro terzo del codice (sezione rubricata "della distribuzione della somma ricavata") evidenziano, in maniera univoca, la finalità esclusivamente satisfattiva dall'istituto: la sostituzione mira a consentire al terzo creditore la realizzazione, immediata e diretta, del suo diritto nei riguardi del creditore so- stituito, tramite l'incameramento della somma a questi (coattivamente) dovuta dall'esecutato
(su quest'aspetto cfr. Cass. 13/03/1987, n. 2698; Cass. 20/04/2015, n. 8001).
In coerenza con l'individuata finalità, la domanda di sostituzione si inserisce nell'alveo dell'espropriazione forzata promossa dai creditori del debitore esecutato senza alcuna incidenza sull'azione esecutiva così intrapresa, inerendo soltanto al segmento propria- mente satisfattivo della procedura ed in particolare alle vicende dell'eventuale quota che fosse riconosciuta al creditore verso il quale la domanda è rivolta: tanto spiega perché nella fase espropriativa in senso stretto il creditore subcollocato sia privo di poteri di impulso del procedimento (e il suo contegno non impedisca l'estinzione per effetto della rinuncia del creditore sostituito: Cass. n. 26054 del 2020, cit.), rilevando il subentro nella posizione pro- cessuale del creditore diretto unicamente nella fase distributiva, con la legittimazione a promuovere, in vece del sostituito, contestazioni sul riparto ovvero a resistere a contesta- zioni da altri sollevate (in tal senso, Cass. n. 22409 del 2006, cit.; Cass. n. 26504 del 2020;
Cass. 12/11/1979, n. 5850).
In definitiva, la sostituzione ex art. 511 c.p.c. concreta uno strumento di soddisfazione coat- tiva del credito, diverso e semplificato rispetto alle declinazioni tipiche dell'azione esecuti- va esperibili dal suo titolare, il quale può avvantaggiarsi dell'iniziativa espropriativa verso
17 altri intrapresa dal proprio debitore in luogo di promuovere in danno di quest'ultimo un pi- gnoramento o un intervento.
A tal fine, il c.d. subcollocatario deve proporre una domanda nelle forme dell'intervento ex art. 499 c.p.c., benché non si tratti di intervento in senso tecnico (specificamente, sulla non assimilabilità all'atto di intervento, Cass. 09/03/2017, n. 6019), non vantando egli alcun di- ritto nei confronti dell'esecutato; in tal guisa, per effetto del descritto fenomeno sostitutivo, egli realizza un interesse proprio, di natura satisfattiva, per la realizzazione del proprio cre- dito (Cass. n. 22409/2006), neppure occorrendo il possesso di titolo esecutivo, nel silen- zio della legge (così, Cass. n. 8001/2015): l'art. 511, comma 2, c.p.c., solo prevede che il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei confronti del sostituto, a con- dizione che non sorgano contestazioni tali da ritardare la distribuzione tra i creditori con- correnti, sicché è sufficiente che il sostituto, mediante opportuna produzione documentale, dia adeguata prova del proprio credito, anche in termini di certezza, liquidità ed esigibilità
(si vedano, sul tema, anche le recenti Cass. n. 26054/2020; Cass. n. 15981/2023; Cass. n.
23482/2023).
In altri termini, in tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecuta- to nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecu- zione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non oc- correndo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto
(o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibi- lità del proprio credito (Cassazione civile sez. III, 20/11/2023, n.32143).
Ed invero, presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è
l'affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del creditor creditoris sia o meno fondato su un titolo esecutivo. Va quindi ritenuto che, seb- bene quest'ultima circostanza sia rilevante per gli interventi nel processo esecutivo eseguiti dopo il 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione dell'art. 499 c.p.c., operata con il D.L. n.
35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e) n. 7, convertito nella L. n. 80 del 2005, essa non costi- tuisce presupposto per l'ammissibilità della domanda di subcollocazione né nella vigenza dell'originario art. 499 c.p.c., né nella vigenza del testo sostituito, a far data dal 1 marzo
18 2006, con la novella richiamata (cfr., in motivazione, Cassazione civile sez. III, 20/04/2015,
n.8001).
A ciò si aggiunga che tendenzialmente, le posizioni del debitore esecutato e del creditore subcollocatario non si pongono in termini di conflittualità, perché l'attività processuale da quest'ultimo realizzata non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del pri- mo (né dello stesso sostituito): infatti, una volta giunti alla fase distributiva (che costitui- sce il tipico humus in cui la sostituzione ex art. 511 c.p.c. può operare, non essendovi spazio per l'esercizio di altre facoltà da parte del creditore subcollocatario nel processo ese- cutivo, quali ad es. il compimento di atti di esecuzione, la proposizione di opposizioni ese- cutive su questioni avulse dalla sostituzione o ad essa non collegate, ecc.), per il debitore ri- sulta di norma indifferente che le somme vengano in concreto corrisposte all'uno (proprio creditore) o all'altro (creditor creditoris), posto che la propria posizione debitoria nei con- fronti del primo resterà comunque corrispondentemente estinta.
Se, dunque, nel silenzio della legge, ai fini della proposizione della domanda di subcolloca- zione non occorrere il possesso di un titolo esecutivo in capo al sucollocatario (cfr., da ul- timo, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 20/12/2023, n.35657), non si vede come possano accogliersi le doglianze/eccezioni delle citate parti convenute opposte anche tenuto conto del fatto che l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca nel giu- dizio recante R.G. 4287/2010 allegata dalla fondamento della propria doman- Pt_1
da ex art. 511 c.p.c. era munita di formula esecutiva.
Come ha documentato parte attrice, l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca emessa in data 13 aprile 2012, munita della formula esecutiva il 25 aprile 2012 e notificata al l 30 maggio 2012 è divenuta definitiva ex art. 186 ter comma IV Pt_2
c.p.c. atteso che il relativo processo (R.G. n. 4287/2010) è stato dichiarato successivamente estinto ex art.309 c.p.c. con provvedimento giudiziale reso all'udienza del 13 febbraio 2013
(cfr. all. 7 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Quanto, infine, all'eccezione dell'avv. articolata nel preverbale dell'udienza del CP_1
10 gennaio 2024 in ordine alla asserita carenza di legittimazione passiva quale difensore antistatario, si evidenzia da un lato l'inconciliabilità con quanto dallo stesso affermato in sede di propria comparsa di costituzione e risposta del 31 dicembre 2021 e, dall'altro,
l'infondatezza dell'eccezione atteso che l'avv. in proprio è parte necessaria del CP_1
19 presente giudizio di merito anche tenuto conto del fatto che parte delle somme in sede di ri- parto saranno da assegnarsi a lui direttamente.
Fermo quanto sinora esposto, non sembra superfluo rammentare che in caso di plurime do- mande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c. (quali sono quelle formulate sia da che da quale mandataria di Parte_1 CP_2 [...] 1, il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire Parte_8
in sede di distribuzione al creditore sostituito (evenienza quest'ultima non espressamente contemplata dal diritto positivo) è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei con- fronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado (come nella fattispecie che oggi ci occupa), mediante ripartizione pro- porzionale di esse tra tutti i subcollocati.
Fermo quanto appena esposto, non può trovare accoglimento la soluzione proposta dall'attrice in ordine al concorso - con riferimento alle riconosciute spese in Pt_1
prededuzione - tra l'avv. quale difensore antistatario del creditore procedente CP_1
d i creditori subcollocatari Pt_2 Pt_1 CP_2
Ciò, in quanto le spese in prededuzione, in quanto tali, si “pre-deducono” dall'attivo ricava- to dalla vendita dei beni staggiti e non sono suscettibili di concorso tra creditori (intervenuti o subcollocatari che siano).
Ed invero, come ha correttamente affermato il G.E. nell'impugnata ordinanza “le spese del- la procedura devono essere liquidate anticipatamente rispetto a qualunque altro credito, per cui le stesse prevalgono anche rispetto al creditore intervenuto”.
Considerato che nel caso di specie le spese prededucibili indicate dal difensore antistatario
Avv. nella nota di precisazione del credito (salve le eccezioni e precisazioni di CP_1
cui al prosieguo del presente provvedimento) sono state supportate dal predetto legale, non si può accogliere la soluzione (ancorché suggestiva e ben argomentata) prospettata dall'attrice opponente.
20 Oltretutto, non si vede come un creditore subcollocato – che, come esposto, è pacificamente privo di poteri di impulso del procedimento – possa fondatamente rivendicare una parteci- pazione sulle somme privilegiate ex art. 2770 (“crediti per atti conservativi o di espropria- zione”).
Tutto ciò premesso, è appena il caso di dare atto di una circostanza di dirimente importanza ai fini della risoluzione del motivo di opposizione formulato dall'attrice opponente Pt_10
nerente alla sua immotivata mancata inclusione nel progetto di riparto.
[...]
Come già allegato dalla tessa sub all. 9 di cui alla comparsa conclusionale a Pt_1
seguito della sostituzione del precedente Professionista Delegato (Rag. con un Per_4 nuovo Professionista (Dott. nel marzo 2023 è stato da quest'ultimo pre- Persona_6
sentato un nuovo piano di riparto che in parte ha accolto le osservazioni critiche della
n parte qua inserendola a pieno titolo tra i soggetti destinatari di assegnazione Pt_1
somme in virtù della domanda di subcollocazione ex art. 511 c.p.c.
Dalla disamina del fascicolo dell'esecuzione immobiliare si evince che tale progetto di di- stribuzione del ricavato del 10 marzo 2023, per quanto inizialmente opposto sia dalla he dalla con riferimento alle spese e compensi riconosciuti in prede- Pt_1 CP_2 duzione all'avv. , è stato approvato dal G.E. (Dott.ssa Emilia Grassi) della proce- CP_1
dura esecutiva RG.ES.IMM. 356/2011 con provvedimento del 28 novembre 2023. In data 5 marzo 2024 sono stati anche autorizzati i pagamenti di cui al citato progetto.
Va detto che tale progetto, come precisato dai procuratori delle parti all'udienza del 20 feb- braio 2025, consiste in un piano di riparto parziale ove sono state attribuite (sino al valore dell'80%) alle parti le somme ricavate dall'aggiudicazione dei beni staggiti.
In tale progetto, redatto dal Professionista Delegato Dott. sono state del Persona_6
tutto correttamente attribuite agli odierni creditori subcollocatari Pt_1 [...]
mediante congrua (ed incontestata) ripartizione proporzionale le Parte_8
somme ricavate dalla vendita dei beni staggiti.
Nel riparto parziale sopra richiamato sono anche inclusi i compensi e le spese riconosciute in prededuzione ex art. 2770 c.c. all'avv. con provvedimento del G.E. Dott. Fabri- CP_1
zio Nicoletti del 17 maggio 2021 (€ 16.470,55 – di cui € 8.235,28 per ciascuno dei due lotti aggiudicati) ma non sono stati ancora autorizzati i relativi pagamenti.
21 In conclusione, considerato che il riparto parziale del Dott. del 10 marzo Persona_6
2023 è ormai definitivamente approvato (stante l'approvazione giudiziale del 28 novembre
2023 e stante la mancata tempestiva impugnazione nei successivi 20 giorni) e considerato che nel riparto de quo è pacificamente (oltre che correttamente) inserita Parte_1
quale creditor creditoris ex art. 511 c.p.c., non può che dichiararsi la cessata materia
[...]
in parte qua.
Quanto alle restanti doglianze articolate dai due creditori subcollocatari Pt_1 [...] relative all'erroneo riconoscimento in prededuzione da parte del G.E. Dott. Fabrizio Pt_11
Nicoletti di alcune voci di cui alla nota di precisazione del credito del 13 novembre 2017 dell'avv. si precisa quanto segue. CP_1
Come già correttamente affermato dal G.E. Nicoletti nell'impugnata ordinanza del 17 mag- gio 2021, in parziale accoglimento dei rilievi di le somme indicate nell'originario CP_2 progetto di riparto predisposto dal Rag. erano eccessive “per quanto non di mol- Per_4 to”.
Da un lato, infatti, relativamente alle spese riconosciute all'avv. quale procuratore CP_1
antistatario (segnatamente, €. 2.038,91 per onorari e spese del giudizio monitorio;
€. 433,00 per onorari per iscrizione ipoteca giudiziale;
€. 207,00 per contributo unificato e marca da bollo;
€. 49,60 per richiesta copie Decreto Ingiuntivo;
€. 11,09 per notifica del Decreto In- giuntivo;
€. 5.266,00 per Imposta di registro del Decreto Ingiuntivo;
€. 4.056,81 per Importi versati ai sensi del D.Lgs. n. 237/1997 iscrizione ipoteca giudiziale) il G.E. con condivisibi- le motivazione aveva affermato che “le spese prededucibili sono quelle sostenute nell'interesse comune dei creditori, con esclusione di quelle sostenute per la formazione del titolo utilizzato per promuovere la procedura” e che pertanto le nuove spese indicate dall'avv. (spese per imposta di registro del decreto ingiuntivo e spese per iscri- CP_1
zione ipoteca giudiziale) non potevano essere ricomprese tra quelle prededucibili.
Ciò in ossequio anche all'orientamento della Suprema Corte per cui “Il privilegio di cui art.
2770 c.c., essendo previsto da una norma di stretta interpretazione, spetta solo per le spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori e non anche per quelle sostenute per il riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto di credito”
22 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13811 del 02/05/2022, Rv. 664958 – 01; in senso conforme, anche Cass. 26101/2016 e Cass. 1837/2000)2.
Dall'altro lato, il G.E. sempre nell'impugnata ordinanza aveva, per contro, ritenuto rien- tranti tra le spese prededucibili tutte le spese successive al pignoramento (per l'importo di €
9.751,94) indicate dal legale antistatario del ell'apposita nota di precisazione Pt_2
del credito nonché aveva determinato, applicando come si vedrà un netto aumento,
l'onorario dell'avv. per l'attività espletata nella presente procedura esecutiva im- CP_1
mobiliare.
Va detto che l'avv. aveva indicato nella nota di precisazione del credito le se- CP_1
guenti spese prededucibili:
- € 8.025,16 per onorari maturati per la fase introduttiva e di trattazione della proce- dura esecutiva;
- € 9.751,94 per spese successive al pignoramento.
Quanto alle spese successive al pignoramento, le doglianze della i concentrano Pt_1 sulla voce n. 5 “visure immobiliari e onorari tecnico incaricato iscrizione pignoramento: eu- ro 998,40” nonché sulla voce n. 7 “Compenso Arch. onorario trascrizione pigno- Per_5 ramento: euro 1.238,40”.
Le doglianze della prendono in considerazione anche la voce n. 8 “Spese domici- CP_2 liazione: euro 1.000,00”.
Il G.E. nel gravato provvedimento ha ritenuto che le spese, per come indicate, rientrerebbe- ro “tutte tra quelle prededucibili, ivi compresi gli onorari corrisposti ai professionisti, es- sendo per quanto oggi ci occupa delle spese”.
23 Orbene, in parziale accoglimento delle osservazioni critiche a suo tempo formulate dai cita- ti creditores creditoris e in ossequio al principio della ragione più liquida la voce n. 5 “visu- re immobiliari e onorari tecnico incaricato iscrizione pignoramento: euro 998,40”, diversa- mente dalla voce n. 7 (“compensi Arch. onorari trascrizione pignoramento: euro Per_5
1.238,40” a cui supporto vi è comunque almeno una prenotula) non è risultata documentata.
Il difetto di giustificativo della voce n. 5, diversamente da quanto eccepito dall'avv. Tara- bella, era stato censurato dalla difesa della in dalla proposizione dell'originario Pt_1
ricorso ex art. 512 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. dott. Fabrizio Nicoletti e, pertanto, non risulta tardivo il relativo motivo di opposizione.
Va, dunque, decurtato tale importo dall'importo totale di € 16.470,55 individuato dal primo
Giudicante quali spese prededucibili.
A tale importo va inoltre decurtato l'ulteriore importo di € 1.000,00 di cui alla voce n. 8
“spese di domiciliazione” atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal G.E., tale voce, al netto della non riscontrata prova documentale della relativa spesa, non può considerarsi spesa sostenuta nell'interesse comune della massa dei creditori e della procedura esecutiva bensì spesa sostenuta nell'interesse esclusivo di una parte.
Quanto, infine, alle contestazioni della irca l'erronea determinazione da parte Pt_1 del G.E. degli onorari della procedura esecutiva (avuto riguardo al credito di € 239.000,00 euro di cui al pignoramento immobiliare intrapreso dal creditore procedente Pt_2 dell'avv. (legale antistatario del creditore procedente si precisa CP_1 Pt_2
quanto segue.
Il primo Giudicante (Dott. Fabrizio Nicoletti) ha dapprima individuato l'onorario dell'avv.
con riferimento ai parametri medi (€ 2.300,00, per un totale, comprensivo di ac- CP_1 cessori di legge, di € 3.355,98) per poi aumentare l'importo sino ad € 4.327,00 cui som- mando gli accessori è pervenuto ad individuare l'importo di € 6.313,61 a titolo di compensi
(importo leggermente inferiore a quello di € 8.025,16 indicato dall'avv. nella nota CP_1
di precisazione del credito) nonché l'importo (da ritenersi anche in questa sede del tutto congruo) per il precetto in € 405,00.
Va detto che il G.E. dott. Fabrizio Nicoletti ha giustificato tale non irrisorio aumento per aver il creditore procedente portato avanti l'intera procedura”. Pt_2
24 Successivamente il G.E. dott.ssa Simona Capurso, nel valutare sulla scorta di una deliba- zione sommaria tipica della fase cautelare l'infondatezza dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. formulata dalla ella parte in cui ha contestato il calcolo dei compensi liquidati Pt_1 in favore dell'avv. , nella misura in cui il compenso calcolato nei valori medi è CP_1
stato aumentato dal G.E. nella misura massima, ha avuto modo di evidenziare quanto se- gue: “sussiste nel caso di specie la ragione giustificatrice di detto aumento, alla luce di quanto indicato nell'art. 4 del DM 55/2014, in ragione della natura della controversia e della difficoltà della stessa e della complessità delle questioni affrontate”.
Orbene, ad avviso dello scrivente Giudicante, diversamente da quanto eccepito dalla attrice opponente, il provvedimento impugnato in parte qua è da ritenersi adeguatamente motivato da parte del Giudice di prime cure nell'esercizio del relativo potere discrezionale non aven- do, peraltro, esorbitato dai parametri tabellari.
Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del
2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la mi- sura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01).
In conclusione, previa reiezione delle doglianze dell'opponente in punto di determinazione degli onorari e previa declaratoria di cessata materia del contendere con riferimento alla originaria immotivata mancata inclusione della ra i soggetti aventi diritto al ri- Pt_1 parto del ricavato, preso atto dell'approvato piano di riparto parziale redatto dal Professio- nista Delegato Dott. ed appurata la correttezza dell'operato dello stesso (il Persona_6 quale, a sua volta, ha avuto modo di precisare che “il riparto fatto dal precedente Delegato, risulta formalmente corretto nell'identificazione delle masse distribuibili e della gradua- zione del distribuito” e risultando, anche a suo avviso, “non distribuito correttamente quan- to doveva corrispondersi ai creditori ex art. 511 cpc sostituitisi al creditore ipotecario di primo grado, ovvero veniva distribuito ad uno solo di questi quanto richiesto” con esclu- sione del creditor creditoris , nella distribuzione finale si dovrà esclusivamen- Pt_1 te provvedere a decurtare l'importo di € 1.998,40 (pari alla sommatoria di cui alle voci n. 5
25 e 8 di cui alle indicate “spese successive al pignoramento” ) dall'importo di € 16.470,55 in- dividuato dal primo Giudicante quali spese prededucibili ex art. 2770 c.c. da assegnarsi al difensore antistatario avv. . CP_1
Assorbite tutte le ulteriori domande di modifica del progetto di riparto articolate dalle parti.
Merita reiezione la domanda risarcitoria formulata dall'avv. ex art. 96 c.p.c. nei CP_1
confronti della attrice opponente difettando gli estremi oggettivi e soggettivi e considerato, peraltro, la parziale fondatezza dei motivi di opposizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
L'evidente peculiarità della vicenda sostanziale e processuale di cui al presente giudizio, la particolare complessità delle questioni di diritto trattate, la soccombenza reciproca delle parti stante l'accoglimento solo parziale dei motivi di opposizione ex art. 512 c.p.c., inte- grano quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sen- tenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla contestata mancata inclusione del creditor creditoris nel piano di riparto ori- Parte_1
ginariamente predisposto dal Professionista Delegato per le ragioni di cui Per_4
in parte motiva;
2) In accoglimento parziale delle opposizioni ex art. 512 c.p.c. formulate da
[...]
in punto di riconoscimento in prededuzione del- Parte_12 le voci sub 5 e 8 di cui alla nota di precisazione del credito dell'avv. ed a CP_1 parziale modifica dell'ordinanza emessa dal G.E. Dott. Fabrizio Nicoletti in data 17 maggio 2021, preso atto della correttezza del piano di distribuzione parziale del 10 marzo 2023 predisposto dal nuovo Professionista Delegato Dott. Persona_6
dispone che nel progetto di distribuzione definitivo sia decurtato l'importo di €
1.998,40 dall'importo originariamente individuato in prededuzione per € 16.470,55 in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario del creditore procedente CP_1 [...]
; Parte_13
26 3) Rigetta per il resto i restanti motivi di opposizione;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'avv.
nei confronti dell'attrice opponente;
CP_1
5) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite del presente procedimento, ivi incluse quelle di cui alla fase cautelare.
Così deciso in data 14 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si è precisato, la domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. importa il subingresso del creditor credito- ris nella posizione del creditore sostituito avente diritto alla distribuzione del ricavato: uno strumento di tutela del credito, peculiare e sui generis, soltanto quanto ai risultati conseguibili definibile come alternativo (o suc- cedaneo) agli altri modi di realizzazione coattiva del credito disciplinate dalla legge.
Nulla vieta che nella medesima procedura espropriativa e con riferimento allo stesso creditore (procedente o intervenuto) vengano presentate più istanze di sostituzione esecutiva. 2 Non sembra, peraltro, superfluo rammentare che il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'in- teresse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva (co- sì, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3020 del 10/02/2020, Rv. 657068 - 01).
Del resto, la ratio del privilegio riconosciuto dalla norma in parola a seguito dell'iniziativa assunta in sede esecutiva è quella di assicurare, tramite la collocazione in sede privilegiata del credito per spese di giustizia del pignorante, l'interesse dell'intero ceto creditorio a conservare, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 cod. civ., la destinazione del bene immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche degli intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione;
Cass. 7214/1996), rendendo inefficace l'eventuale alienazione a terzi.