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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 215/2024 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Monica Barbafiera appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Ilaria D'Amelio, Alessandra Bassiato appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 488/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data
30.10.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti, anche processuali, rilevanti ai fini del decidere come evincibili dagli atti:
-con nota del 10.7.2020 l'Università degli Studi di Siena comunicava al il Parte_1
licenziamento con preavviso a seguito di contestazione disciplinare per assenze ingiustificate superiori a tre giorni nell'arco del biennio. Con la lettera di licenziamento si indicava il termine di preavviso ai sensi dell'art 43, comma 1, CCNL del 16.10.2008, in quattro mesi dalla notifica del provvedimento di recesso;
-con successiva nota del 23.10.2020, l'Università degli Studi comunicava al la cessazione del Pt_1
rapporto di lavoro al 16.1.2021: nella nota si comunicava che il periodo di preavviso doveva essere lavorato e che eventuali assenze avrebbero comportato la perdita della retribuzione e che era tenuto a
1 giustificare le assenze pregresse e attuali, non risultando agli atti alcuna certificazione a giustificazione;
-con successiva nota del 18.3.2022 veniva comunicata la scadenza del preavviso e la cessazione del rapporto di lavoro al 20.1.2022;
-il proponeva quindi ricorso al Tribunale di Siena, chiedendo che fosse dichiarata Pt_1
l'illegittimità della comunicazione del 18.3.2022 che aveva fissato lo spirare del termine di preavviso al 20.1.2022, con condanna dell'Università alla corresponsione di quanto a lui dovuto per retribuzioni e oneri accessori nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data dell'illegittima declaratoria dello spirare del preavviso della cessazione del rapporto di lavoro fino a quella dell'effettiva scadenza di detto termine e della effettiva cessazione: in estrema sintesi, assumeva di essere stato malato, con inizio della malattia nel periodo di preavviso, malattia che si protraeva - intervallata da periodi di permesso ex L. n. 104/92 e di ferie - come da certificazioni Inps che produceva. Poiché la malattia e le ferie interrompevano il preavviso, così come i permessi (come da parere , il rapporto di lavoro era stato fatto cessare anticipatamente rispetto alla reale scadenza Tes_1
del preavviso;
-l'Università riteneva l'infondatezza del ricorso, non risultando coperto il periodo di malattia da certificazioni e chiedendo l'accertamento della fine del rapporto di lavoro;
-il Tribunale di Siena disponeva consulenza tecnica, assegnando al Ctu il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: verifichi documentalmente la maturazione o meno del preavviso di 4 mesi oggetto di controversia”; all'esito della consulenza, respingeva la domanda del lavoratore, determinando la cessazione del rapporto di lavoro dal 20.1.2022 e compensando per intero le spese processuali e di consulenza tecnica per l'estrema complessità del caso;
-il Tribunale, utilizzando le risultanze della consulenza tecnica, rilevava come l'Università avesse fatto decorrere il termine di preavviso dalla notifica del licenziamento avvenuto il 16.9.2020; ai sensi dell'art 43 del CCNL i termini di preavviso decorrevano dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese, decorrenza che nella specie coincideva con la notifica del licenziamento e dunque tale data era corretta. La scadenza dello stesso era da individuarsi nel 15° giorno del 4° mese, ovvero il 15.1.2021.
Osservava poi che nel corso del preavviso si erano determinate numerose assenze che avevano sospeso il termine medesimo, con ripresa della decorrenza del termine stesso alla cessazione dell'assenza. Il Ctu aveva chiesto all'Università documentazione inerente i periodi di assenza dal 2 lavoro, in particolare per malattia: poiché l'Università aveva comunicato le difficoltà nel reperire sul proprio sito i certificati di malattia, erano stati messi a disposizione del Ctu i tabulati giornalieri e su tali prospetti era stato effettuato il calcolo. Quanto alle ferie, poiché l'Università non aveva potuto concedere le ferie richieste perché il dipendente non aveva residui, i relativi giorni erano stati considerati come assenze ingiustificate. Il risultato finale della consulenza era nel senso della maturazione completa del termine di preavviso (conclusione condivisa dal Ctp del ricorrente).
Peraltro, lo stesso ricorrente non aveva mai specificato a quanti giorni di ulteriore preavviso avrebbe avuto diritto.
La sentenza viene appellata dal che ha così concluso: “Voglia la Corte di Appello di Parte_1
Firenze, quale Giudice di secondo grado, contrariis reiectis ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta riformare e revocare i capi della sentenza sopra elencati e per l'effetto, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa: - accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza ex art. 161 co. 1 c.p.c. In denegata ipotesi procedere a rinnovare la Consulenza Tecnica di Ufficio posto che la stessa è affetta da nullità conseguente alla produzione tardiva ed in dispregio delle preclusioni istruttorie relativa ai tabulati delle assenze del lavoratore. Con vittoria di spese diritti ed onorari”:
1) sotto il primo profilo la sentenza era nulla in quanto all'udienza del 30.10.2023 si teneva l'udienza di discussione, con conseguente decisione della causa, senza che il fosse rappresentato dal suo Pt_1
difensore (che aveva depositato rinuncia al mandato) e senza che fosse stato disposto un rinvio per permettere alla parte di nominare un nuovo difensore, stante le difficoltà incontrate dalla parte nel suo reperimento. Infatti, la rinuncia al mandato era avvenuta il 27.6.2023; all'udienza del 10.7.2023, era stato disposto un rinvio per consentire la nomina di altro difensore, ma il aveva incontrato Pt_1
difficoltà a reperire il legale. La discussione orale delle parti si era quindi tenuta, presente anche il il quale tuttavia non poteva stare in giudizio personalmente stante il valore della causa né Pt_1
aveva le capacità tecniche per discuterla;
2) sebbene il Tribunale avesse autorizzato il Ctu ad acquisire documentazione, i tabulati delle assenze prodotti dall'Università erano produzioni tardive, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU
3086/2022) affermato che il Ctu può acquisire qualsiasi documentazione necessaria a condizione che non si tratti di documenti volti a provare fatti principali a fondamento della domanda e delle eccezioni, fatti che era onere delle parti dimostrare: il Ctu infatti non poteva, neppure su ordine del giudice, indagare di ufficio su fatti mai allegati o acquisire prova degli stessi. Nella specie, l'Università aveva prodotto solo i tabulati relativi alla gestione ferie, omettendo ulteriore produzione.
3 In caso di mancato accoglimento della eccezione di nullità, la consulenza andava rinnovata, con valutazione di tutti gli atti prodotti in causa dal (comprese le comunicazioni di questi con Pt_1
l'Università per richieste di ferie e permessi).
Si è costituita l'Università degli Studi di Siena, chiedendo il rigetto integrale dell'appello:
1) quanto al primo motivo, la causa era stata portata in decisione già all'udienza del 28.10.2022
(presenti entrambi i difensori) su richiesta degli stessi che avevano rassegnato le relative conclusioni: all'esito della camera di consiglio, il Tribunale aveva disposto la consulenza tecnica e riprogrammato l'udienza al 10.7.2023, con termine per note, udienza poi rinviata al 22.10.2023 per la rinuncia al mandato e poi rinviata ulteriormente al 30.10.2023 con termine per deposito di note difensive. A tale data il che non aveva nominato nessun difensore, chiedeva di potere depositare le note del Pt_1
difensore rinunciante e dei documenti nonchè di rendere dichiarazioni. Inoltre, secondo l'art 85 cpc il vecchio difensore avrebbe dovuto presenziare sino alla nomina del nuovo legale;
2) quanto al secondo motivo di nullità, la consulenza era stata condivisa in modo totale (anche sullo scadere del termine di preavviso) dal Ctp di parte ricorrente, come dallo stesso dichiarato;
onde sussisteva opposizione al suo rinnovo.
******
All'udienza di discussione del 7.1.2025 è comparsa l'avv. Barbafiera, che ha dato atto della rinuncia al mandato comunicata al sig. in data 12.6.2024 (come da nota e documentazione depositata il Pt_1
3.1.2025, la quale ha chiesto un rinvio della causa per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore.
E' comparso personalmente anche il sig. che ha dichiarato di non avere incaricato un nuovo Pt_1
legale non essendo in grado di pagarlo.
Le parti nel merito hanno richiamato le difese e conclusioni in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, anche sulla richiesta di rinvio dell'avv. Barbafiera.
In proposito va richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., comporta che la revoca della procura e la rinuncia al mandato da parte del difensore non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore e non costituisce di per sé motivo di rinvio della trattazione (Cass.16121/2009, Cass.14764/2013, Cass.26429/2017, Cass.12249/2020,
Cass.28365/2022, Cass. 3312/2022).
Secondo tale indirizzo l'art. 85 c.p.c. esprime un principio di perpetuatio dell'ufficio del difensore al fine di evitare la paralisi del processo e i possibili pregiudizi a carico delle parti in conseguenza della revoca o della rinuncia al mandato, nel senso che fino alla nomina di un nuovo difensore, quello revocato/rinunciante conserva le sue funzioni, non solo per quanto riguarda la legittimazione a
4 ricevere gli atti nell'interesse del cliente/mandante, ma anche per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse. Infatti, i poteri che la legge processuale attribuisce al difensore non derivano dal mandato quale accordo con la parte, bensì sono stabiliti dallo stesso art. 85 c.p.c., norma che garantisce la piena continuità fra l'operato del precedente e quello del nuovo difensore, anche qualora vi sia un lasso di tempo fra la revoca/rinuncia del precedente mandato ed il nuovo.
La giurisprudenza ora richiamata si è pronunciata in molteplici ipotesi processuali, giungendo a concludere che fino alla nomina del nuovo difensore il precedente può addirittura proporre appello nell'interesse della parte. Ed ha aggiunto che, a maggior ragione, il giudice non ha un obbligo di concedere il rinvio dell'udienza, bensì solo una facoltà qualora lo ritenga opportuno perché la rinuncia/ revoca sia avvenuta nella stessa udienza o in un tempo immediatamente precedente.
Si segnala in particolare Cass.14764/2013, che nel rigettare la richiesta di rinvio della parte per provvedere alla nomina di un nuovo difensore a seguito della rinuncia del legale nominato, così motiva “vige infatti nel nostro ordinamento il principio della "perpetuatio" dell'ufficio del difensore
(del quale è espressione l'art. 85 c.p.c.), con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore di una delle parti non spiega alcun effetto nel processo e non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa (Cass. S.U. n. 11303/95)..”.
Si segnala altresì Cass.12249/2020 che rinviene una conferma di tale sistema nel codice deontologico forense “il quale stabilisce all'art.32, quarto comma che: «L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore», il che sta a significare che egli rimane responsabile dell'adempimento del mandato se non altro fintanto che dalla revoca o dalla rinuncia non sia decorso un adeguato lasso temporale”.
Nel caso di specie, come detto, la parte è stata notiziata della rinuncia al mandato da parte dell'avv.
Barbafiera oltre sei mesi prima della odierna udienza di discussione, così che ha avuto tutto il tempo per provvedere alla sostituzione del legale.
In mancanza di tale nomina, l'avv. Barbafiera, presente in udienza, ha continuato ad esercitare le funzioni proprie del difensore, che ha conservato in pieno in base al principio sopra detto.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di non rinviare la discussione e di procedere alla decisione sulle conclusioni rese dalle parti, che si sono peraltro limitate a richiamare le difese già svolte nei rispettivi atti.
MOTIVO ESPOSTO SUB 1).
In primis, si osserva come il motivo di appello sia manifestamente infondato in diritto alla luce dei principi e della giurisprudenza già richiamati.
5 Ma l'appello è anche infondato in fatto secondo la prospettazione offerta dall'appellante, il quale ha sostenuto che non gli era stato concesso un congruo termine per la nomina di un nuovo difensore, circostanza smentita dagli atti.
Risulta infatti che, una volta depositata la relazione di CTU il 30.5.2023, in data 27.6.2023 il difensore del ricorrente avv. Romagnoli ha chiesto un rinvio dell'udienza di discussione fissata per il giorno
10.7.2023 per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore, avendo egli rinunciato all'incarico.
Con decreto emesso fuori udienza il 3.7.2023 il Tribunale ha accolto la richiesta e rinviato la causa per discussione al 23.10.2023, con termine per note, e con successivo decreto del 3.10.2023 emesso fuori udienza, ha nuovamente rinviato per proprio impedimento al 30.10.2023, sempre per discussione, con termine per note sino al 20.10.2023
A tale udienza, come si trae dalla stessa sentenza impugnata, così verbalizzava: “All'udienza di rinvio del 30/10/2023, nella causa n. 389/2022 rgl sono comparsi: personalmente;
per Parte_1
l'Università degli Studi di Siena, l'avv. Ilaria d'Amelio e l'avv. Alessandra Bassiato. Le parti nuovamente si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il sig. personalmente chiede di depositare e deposita controdeduzioni che, dichiara, l'avv. Pt_1
Romagnoli non ha depositato: Si tratta, in cartaceo: a) Raccolta sistematica orientamenti applicativi
ARAN, del 12/2015; b) Documento relativo a ord. 2022/n. 29113 della Cassazione in materia di monetizzazione ferie non godute;
c) Mail di risposta alla richiesta di audizione da parte dell'Università del 30/12/2020; d) Legge 2012/n. 135 in materia di ferie e giurisprudenza costituzionale ed europea. Dichiara che la causa è vinta come dice la legge e una amica magistrato, e dichiara che non si può licenziare una persona affetta da patologia tumorale, altresì in violazione del periodo di preavviso, per malattia, e domattina deve essere rimesso al lavoro perché gli serve da terapia. Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio”.
Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che al fu dato un lasso di tempo idoneo per Pt_1 nominare un nuovo difensore, ossia dal luglio all'ottobre 2023, stante anche il successivo rinvio per impedimento del Tribunale.
L'appellante denuncia poi particolari difficoltà che avrebbe incontrato nel reperire un nuovo difensore che lo potesse difendere, ma non è stato allegato in cosa tali difficoltà consistessero in concreto (tanto da essere necessario un termine più lungo) né le stesse furono comunque portate a suo tempo a conoscenza del Tribunale.
6 In conclusione, il primo motivo di appello è manifestamente infondato sia in diritto che in fatto, dato che non vi sono state violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e non può pertanto ritenersi la nullità della sentenza come denunciato dall'appellante.
MOTIVO ESPOSTO SUB 2).
Va evidenziato che l'appellante - che aveva agito in giudizio per contestare la ricostruzione del preavviso - non aveva mai offerto una ricostruzione compiuta relativa al termine di effettiva scadenza dello stesso secondo i suoi calcoli, limitandosi a chiedere la declaratoria di illegittimità del provvedimento del suo datore di lavoro per l'esistenza di assenze, anche per malattia: in sostanza, senza operare un esatto calcolo del termine di scadenza in ragione della documentazione dallo stesso offerta (la parte aveva depositato circa otto certificati Inps di malattia, come da doc. n. 5, limitatamente ad alcuni periodi rientranti nei periodi da maggio 2021 a settembre 2021 e da dicembre
2021 a febbraio 2022).
L'Università, dal canto suo, aveva effettuato una sua ricostruzione del termine di scadenza per periodi, depositando il doc. n. 4 dalla stessa prodotta in cui si diceva “A tal proposito, Le preciso che il Suo assistito non ha sempre giustificato la propria assenza dal servizio presentando certificati medici che attestavano la sua inidoneità lavorativa. Infatti, durante il periodo di preavviso decorrente dal 16 settembre 2020, si sono intervallati alle assenze per malattia, alcuni periodi in cui il sig. non Pt_1
ha giustificato in alcun modo la propria assenza oppure ha richiesto permessi non concedibili. Le riporto di seguito con esattezza i periodi in questione che corrispondono complessivamente a 120 giorni.
- dal 16.09.2020 al 25.10.2020 = 40 gg
- dal 13.11.2020 al 30.11.2020 = 18 gg
- dal 04.12.2020 al 29.12.2020 = 26 gg
- dal 19.10.2021 al 24.10.2021 = 6 gg
- dal 28.10.2021 al 02.11.2021 = 6 gg
- dal 06.11.2021 al 28.11.2021 = 23 gg
- dal 20.01.2022 al 20.01.2022 = 1 gg
Abbiamo quindi quantificato il raggiungimento del termine di preavviso in relazione alle assenze dal servizio non giustificate che hanno determinato il raggiungimento dei 120 giorni di preavviso in data
20.01.2022 con conseguente cessazione dal servizio dal giorno successivo” nonché producendo i tabulati di gestione ferie.
Nella memoria di primo grado, si affermava poi nel dettaglio: “- dal 16.09.2020 al 25.10.2020 = 40 gg : Non ci sono richieste valide di giustificazione dell'assenza. In data 31.10.2020 il , infatti, Pt_1
pretendeva di giustificare l'assenza anche a ritroso con la causale di “lavoro agile” fino al giorno 25
7 ottobre; la causale non è legittima in questo caso ( come è ben noto al ricorrente), per la tipologia di mansioni richieste e per i motivi ampiamente esplicitati nella nota del Responsabile di struttura di assegnazione n.147081 del 26.08.2020 (Allegato-5 ); - dal 13.11.2020 al 30.11.2020 = 18 gg : per questo periodo temporale il ha inserito una richiesta di “ferie”, di cui però non ha più Pt_1
disponibilità , essendo in debito con l'amministrazione dei relativi giorni, ampiamente consumati anche in forme alternative come quella corrispondente alla voce “festività soppresse”; - dal
04.12.2020 al 29.12.2020 = 26 gg : analoga richiesta di ferie ed identica situazione di cui al punto precedente. - dal 19.10.2021 al 24.10.2021 = 6 gg : richiesta di ferie del ma, analogamente Pt_1
ai punti precedenti, non inseribile come giustificativo per carenza di disponibilità anche relativamente all'anno 2021 ; La gestione delle ferie di cui sopra è documenta negli allegati 6 e 7, tabulati 2020 e
2021 gestione ferie. - dal 28.10.2021 al 02.11.2021 = 6 gg : per questo periodo il ha richiesto Pt_1
l'inserimento di giustificativo “permesso breve” ex art. 34 CCNL., permesso però non concedibile contrattualmente a giornata intera…..”.
Concludendo, quindi, per il raggiungimento della scadenza del preavviso al termine indicato nella comunicazione del 18.3.2022.
Ad avviso del Collegio, l'ordine dato dal Tribunale non andava a colmare lacune probatorie in cui era incorsa l'Università che aveva dato una sua ricostruzione dei fatti documentata, ma aveva lo scopo di completare il compendio probatorio, tanto che nell'ordine si sollecitavano entrambe le parti alla produzione di documenti ove necessari secondo la valutazione del Ctu.
Quindi si trattava di una integrazione documentale ordinata dal giudice e rimessa alla valutazione del suo ausiliario che l'aveva ritenuta indispensabile all'indagine, senza che si intendesse sostituire d'ufficio la prova dei fatti oggetto di causa: pertanto, anche tale motivo appare infondato.
In denegata ipotesi, l'appellante ha chiesto un rinnovo della consulenza tecnica, così motivando:
“Come tale la predetta CTU ove non si volesse accogliere il rilievo circa la nullità dovrà essere rinnovata con la valutazione di tutti gli atti depositati dalle parti, ivi incluse tutte le comunicazioni del alla Università con ogni modalità postale ed elettronica sia afferenti le ferie che i permessi Pt_1
che gli stati di malattia, procedendo ad un riconteggio di tutti i giorni ai fini di una corretta loro valutazione ai fini del calcolo del preavviso”.
Dalla lettura della consulenza si evince che il Ctu, in assenza delle certificazioni mediche specificamente richieste e non reperite dall'Università, si era basato sui tabulati assenza da questa messigli a disposizione, rimettendo al giudice per la valutazione della correttezza di tale procedura.
Aveva quindi affermato che dall'analisi dei suddetti tabulati erano emerse diverse tipologie di assenza tra le quali malattia, ferie, permesso personale, permesso L. 104, permesso per lutto/grave infermità, assenze ingiustificate, ecc.
8 Quindi aveva affermato “Tra le tipologie di assenza citate quelle per malattia determinano lo slittamento del termine del preavviso per i periodi oggetto di copertura dei certificati stessi.
Lo stesso dicasi, a parere dello scrivente, per le ferie…….In definitiva, a parere dello scrivente, le assenze per ferie nel caso di specie determinano la sospensione della maturazione del periodo di preavviso. In merito ai giorni di sabato e domenica non lavorativi all'interno di 2 periodi di ferie senza rientro a lavoro, stante il calcolo in giorni di calendario, gli stessi sono stati ritenuti un unico evento e pertanto utili ai fini della sospensione.
La sospensione della maturazione si applica inoltre per i permessi L. 104 o, a parere dello scrivente, per permessi per lutto/grave infermità qualora l'evento abbia determinato l'assenza per l'intero giorno. Quanto invece alle assenze per permessi (rol, ex festività, ecc) richiesti dal lavoratore, benché in caso di assenza per tutto il giorno si realizzi una sostanziale coincidenza con l'assenza per ferie, a parere dello scrivente non sembrerebbe determinarsi la sospensione della maturazione. Questo perché, a differenza delle assenze per ferie, l'incompatibilità non risulta disciplinata dalla legge o dal contratto collettivo. Inoltre, ricordando la funzione del preavviso che è orientata a tutelare la parte che subisce il recesso, l'assenza in questo caso sarebbe conseguenza della libera scelta del lavoratore.
Quanto infine alle assenze ingiustificate a parere dello scrivente non può determinarsi uno slittamento della data di termine in quanto, se così fosse, il lavoratore assentandosi senza autorizzazione potrebbe autodeterminare lo slittamento del termine a proprio piacimento”.
Infine, aveva concluso “Il risultato finale, ad avviso dello scrivente, sembrerebbe determinare la completa maturazione del periodo di preavviso. Questo in conseguenza della presenza in larga parte di giorni di assenza ingiustificata nonché di giorni di permesso e di alcuni giorni di calendario non coperti da eventi (ad esempio i sabati e le domeniche non lavorativi e non coperti da certificato medico)”.
In sostanza, il Ctu aveva offerto una ricostruzione dei fatti, fondata sui tabulati che indicavano assenze di vario tipo come espressamente specificate, ossia: assenze per malattia (negli stessi periodi erano ricompresi anche i periodi di cui ai certificati prodotti dall'appellante), per ferie (i tabulati in questione completavano i tabulati gestione ferie prodotti in giudizio dall'Università), per permessi e altri titoli.
Ciò premesso, si osserva come - a fronte di una analitica consulenza tecnica - la richiesta odierna di rinnovo della perizia sui documenti prodotti dal sia del tutto priva di motivazione, mancando Pt_1
una indicazione delle ragioni specifiche per cui dovrebbe essere disposto il preteso rinnovo della perizia.
9 In proposito, l'appellante avrebbe dovuto assolvere oneri rigorosi, considerato che in primo grado il proprio Ctp aveva aderito alla ricostruzione e alle conclusioni a cui era pervenuto il Ctu, ovvero avrebbe dovuto precisare sia quali dati sarebbero stati trascurati o mal valutati dallo stesso Ctu, sia quale sarebbe stato il diverso risultato a lui più favorevole nel caso di corretta valutazione dei medesimi dati.
Concludendo: le considerazioni che precedono in relazione al tenore delle argomentazioni svolte nei motivi di appello inducono al rigetto integrale dell'impugnativa, essendo emersa una manifesta infondatezza prima in diritto, oltre che in fatto, del motivo sub 1) nonché una manifesta infondatezza in fatto del motivo sub 2).
SPESE DI LITE.
Quanto al regime delle spese del presente grado, ritiene il Collegio di doverle compensare integralmente, in ragione della diversa condizione soggettiva delle parti in causa.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Infine, nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nonostante che abbia dichiarato condizioni di reddito che per legge lo esentano dal versamento del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il c.d. doppio contributo è condizionato per legge a due presupposti: quello di natura processuale (integrale rigetto o inammissibilità / improcedibilità dell'impugnazione), la cui sussistenza è attestata dal giudice dell'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002), e quello di diritto sostanziale tributario, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria. L'attestazione del giudice dell'impugnazione è essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, conforme n. 4731/2021).
Il cd doppio contributo non ha natura sanzionatoria per l'esito del giudizio di impugnazione, bensì di tributo giudiziario, e quindi presuppone a sua volta l'obbligo di versamento del contributo unificato di base, partecipando alla sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giudiziaria in funzione di disincentivo nei casi in cui essa si riveli superflua (Sez. Un. n. 20621/2023).
In conclusione, non spettando al giudice dell'impugnazione stabilire se la parte soccombente debba o meno pagare il (doppio del) CU, bensì solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma in esame per il raddoppio, quest'ultima pronuncia processuale viene quindi resa in modo condizionato all'effettiva esistenza dell'obbligo di (originario) versamento del medesimo C.U (ovvero con la formula finale “se dovuto”).
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 7 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 215/2024 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Monica Barbafiera appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Ilaria D'Amelio, Alessandra Bassiato appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 488/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data
30.10.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti, anche processuali, rilevanti ai fini del decidere come evincibili dagli atti:
-con nota del 10.7.2020 l'Università degli Studi di Siena comunicava al il Parte_1
licenziamento con preavviso a seguito di contestazione disciplinare per assenze ingiustificate superiori a tre giorni nell'arco del biennio. Con la lettera di licenziamento si indicava il termine di preavviso ai sensi dell'art 43, comma 1, CCNL del 16.10.2008, in quattro mesi dalla notifica del provvedimento di recesso;
-con successiva nota del 23.10.2020, l'Università degli Studi comunicava al la cessazione del Pt_1
rapporto di lavoro al 16.1.2021: nella nota si comunicava che il periodo di preavviso doveva essere lavorato e che eventuali assenze avrebbero comportato la perdita della retribuzione e che era tenuto a
1 giustificare le assenze pregresse e attuali, non risultando agli atti alcuna certificazione a giustificazione;
-con successiva nota del 18.3.2022 veniva comunicata la scadenza del preavviso e la cessazione del rapporto di lavoro al 20.1.2022;
-il proponeva quindi ricorso al Tribunale di Siena, chiedendo che fosse dichiarata Pt_1
l'illegittimità della comunicazione del 18.3.2022 che aveva fissato lo spirare del termine di preavviso al 20.1.2022, con condanna dell'Università alla corresponsione di quanto a lui dovuto per retribuzioni e oneri accessori nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data dell'illegittima declaratoria dello spirare del preavviso della cessazione del rapporto di lavoro fino a quella dell'effettiva scadenza di detto termine e della effettiva cessazione: in estrema sintesi, assumeva di essere stato malato, con inizio della malattia nel periodo di preavviso, malattia che si protraeva - intervallata da periodi di permesso ex L. n. 104/92 e di ferie - come da certificazioni Inps che produceva. Poiché la malattia e le ferie interrompevano il preavviso, così come i permessi (come da parere , il rapporto di lavoro era stato fatto cessare anticipatamente rispetto alla reale scadenza Tes_1
del preavviso;
-l'Università riteneva l'infondatezza del ricorso, non risultando coperto il periodo di malattia da certificazioni e chiedendo l'accertamento della fine del rapporto di lavoro;
-il Tribunale di Siena disponeva consulenza tecnica, assegnando al Ctu il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: verifichi documentalmente la maturazione o meno del preavviso di 4 mesi oggetto di controversia”; all'esito della consulenza, respingeva la domanda del lavoratore, determinando la cessazione del rapporto di lavoro dal 20.1.2022 e compensando per intero le spese processuali e di consulenza tecnica per l'estrema complessità del caso;
-il Tribunale, utilizzando le risultanze della consulenza tecnica, rilevava come l'Università avesse fatto decorrere il termine di preavviso dalla notifica del licenziamento avvenuto il 16.9.2020; ai sensi dell'art 43 del CCNL i termini di preavviso decorrevano dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese, decorrenza che nella specie coincideva con la notifica del licenziamento e dunque tale data era corretta. La scadenza dello stesso era da individuarsi nel 15° giorno del 4° mese, ovvero il 15.1.2021.
Osservava poi che nel corso del preavviso si erano determinate numerose assenze che avevano sospeso il termine medesimo, con ripresa della decorrenza del termine stesso alla cessazione dell'assenza. Il Ctu aveva chiesto all'Università documentazione inerente i periodi di assenza dal 2 lavoro, in particolare per malattia: poiché l'Università aveva comunicato le difficoltà nel reperire sul proprio sito i certificati di malattia, erano stati messi a disposizione del Ctu i tabulati giornalieri e su tali prospetti era stato effettuato il calcolo. Quanto alle ferie, poiché l'Università non aveva potuto concedere le ferie richieste perché il dipendente non aveva residui, i relativi giorni erano stati considerati come assenze ingiustificate. Il risultato finale della consulenza era nel senso della maturazione completa del termine di preavviso (conclusione condivisa dal Ctp del ricorrente).
Peraltro, lo stesso ricorrente non aveva mai specificato a quanti giorni di ulteriore preavviso avrebbe avuto diritto.
La sentenza viene appellata dal che ha così concluso: “Voglia la Corte di Appello di Parte_1
Firenze, quale Giudice di secondo grado, contrariis reiectis ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta riformare e revocare i capi della sentenza sopra elencati e per l'effetto, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa: - accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza ex art. 161 co. 1 c.p.c. In denegata ipotesi procedere a rinnovare la Consulenza Tecnica di Ufficio posto che la stessa è affetta da nullità conseguente alla produzione tardiva ed in dispregio delle preclusioni istruttorie relativa ai tabulati delle assenze del lavoratore. Con vittoria di spese diritti ed onorari”:
1) sotto il primo profilo la sentenza era nulla in quanto all'udienza del 30.10.2023 si teneva l'udienza di discussione, con conseguente decisione della causa, senza che il fosse rappresentato dal suo Pt_1
difensore (che aveva depositato rinuncia al mandato) e senza che fosse stato disposto un rinvio per permettere alla parte di nominare un nuovo difensore, stante le difficoltà incontrate dalla parte nel suo reperimento. Infatti, la rinuncia al mandato era avvenuta il 27.6.2023; all'udienza del 10.7.2023, era stato disposto un rinvio per consentire la nomina di altro difensore, ma il aveva incontrato Pt_1
difficoltà a reperire il legale. La discussione orale delle parti si era quindi tenuta, presente anche il il quale tuttavia non poteva stare in giudizio personalmente stante il valore della causa né Pt_1
aveva le capacità tecniche per discuterla;
2) sebbene il Tribunale avesse autorizzato il Ctu ad acquisire documentazione, i tabulati delle assenze prodotti dall'Università erano produzioni tardive, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU
3086/2022) affermato che il Ctu può acquisire qualsiasi documentazione necessaria a condizione che non si tratti di documenti volti a provare fatti principali a fondamento della domanda e delle eccezioni, fatti che era onere delle parti dimostrare: il Ctu infatti non poteva, neppure su ordine del giudice, indagare di ufficio su fatti mai allegati o acquisire prova degli stessi. Nella specie, l'Università aveva prodotto solo i tabulati relativi alla gestione ferie, omettendo ulteriore produzione.
3 In caso di mancato accoglimento della eccezione di nullità, la consulenza andava rinnovata, con valutazione di tutti gli atti prodotti in causa dal (comprese le comunicazioni di questi con Pt_1
l'Università per richieste di ferie e permessi).
Si è costituita l'Università degli Studi di Siena, chiedendo il rigetto integrale dell'appello:
1) quanto al primo motivo, la causa era stata portata in decisione già all'udienza del 28.10.2022
(presenti entrambi i difensori) su richiesta degli stessi che avevano rassegnato le relative conclusioni: all'esito della camera di consiglio, il Tribunale aveva disposto la consulenza tecnica e riprogrammato l'udienza al 10.7.2023, con termine per note, udienza poi rinviata al 22.10.2023 per la rinuncia al mandato e poi rinviata ulteriormente al 30.10.2023 con termine per deposito di note difensive. A tale data il che non aveva nominato nessun difensore, chiedeva di potere depositare le note del Pt_1
difensore rinunciante e dei documenti nonchè di rendere dichiarazioni. Inoltre, secondo l'art 85 cpc il vecchio difensore avrebbe dovuto presenziare sino alla nomina del nuovo legale;
2) quanto al secondo motivo di nullità, la consulenza era stata condivisa in modo totale (anche sullo scadere del termine di preavviso) dal Ctp di parte ricorrente, come dallo stesso dichiarato;
onde sussisteva opposizione al suo rinnovo.
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All'udienza di discussione del 7.1.2025 è comparsa l'avv. Barbafiera, che ha dato atto della rinuncia al mandato comunicata al sig. in data 12.6.2024 (come da nota e documentazione depositata il Pt_1
3.1.2025, la quale ha chiesto un rinvio della causa per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore.
E' comparso personalmente anche il sig. che ha dichiarato di non avere incaricato un nuovo Pt_1
legale non essendo in grado di pagarlo.
Le parti nel merito hanno richiamato le difese e conclusioni in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, anche sulla richiesta di rinvio dell'avv. Barbafiera.
In proposito va richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., comporta che la revoca della procura e la rinuncia al mandato da parte del difensore non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore e non costituisce di per sé motivo di rinvio della trattazione (Cass.16121/2009, Cass.14764/2013, Cass.26429/2017, Cass.12249/2020,
Cass.28365/2022, Cass. 3312/2022).
Secondo tale indirizzo l'art. 85 c.p.c. esprime un principio di perpetuatio dell'ufficio del difensore al fine di evitare la paralisi del processo e i possibili pregiudizi a carico delle parti in conseguenza della revoca o della rinuncia al mandato, nel senso che fino alla nomina di un nuovo difensore, quello revocato/rinunciante conserva le sue funzioni, non solo per quanto riguarda la legittimazione a
4 ricevere gli atti nell'interesse del cliente/mandante, ma anche per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse. Infatti, i poteri che la legge processuale attribuisce al difensore non derivano dal mandato quale accordo con la parte, bensì sono stabiliti dallo stesso art. 85 c.p.c., norma che garantisce la piena continuità fra l'operato del precedente e quello del nuovo difensore, anche qualora vi sia un lasso di tempo fra la revoca/rinuncia del precedente mandato ed il nuovo.
La giurisprudenza ora richiamata si è pronunciata in molteplici ipotesi processuali, giungendo a concludere che fino alla nomina del nuovo difensore il precedente può addirittura proporre appello nell'interesse della parte. Ed ha aggiunto che, a maggior ragione, il giudice non ha un obbligo di concedere il rinvio dell'udienza, bensì solo una facoltà qualora lo ritenga opportuno perché la rinuncia/ revoca sia avvenuta nella stessa udienza o in un tempo immediatamente precedente.
Si segnala in particolare Cass.14764/2013, che nel rigettare la richiesta di rinvio della parte per provvedere alla nomina di un nuovo difensore a seguito della rinuncia del legale nominato, così motiva “vige infatti nel nostro ordinamento il principio della "perpetuatio" dell'ufficio del difensore
(del quale è espressione l'art. 85 c.p.c.), con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore di una delle parti non spiega alcun effetto nel processo e non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa (Cass. S.U. n. 11303/95)..”.
Si segnala altresì Cass.12249/2020 che rinviene una conferma di tale sistema nel codice deontologico forense “il quale stabilisce all'art.32, quarto comma che: «L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore», il che sta a significare che egli rimane responsabile dell'adempimento del mandato se non altro fintanto che dalla revoca o dalla rinuncia non sia decorso un adeguato lasso temporale”.
Nel caso di specie, come detto, la parte è stata notiziata della rinuncia al mandato da parte dell'avv.
Barbafiera oltre sei mesi prima della odierna udienza di discussione, così che ha avuto tutto il tempo per provvedere alla sostituzione del legale.
In mancanza di tale nomina, l'avv. Barbafiera, presente in udienza, ha continuato ad esercitare le funzioni proprie del difensore, che ha conservato in pieno in base al principio sopra detto.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di non rinviare la discussione e di procedere alla decisione sulle conclusioni rese dalle parti, che si sono peraltro limitate a richiamare le difese già svolte nei rispettivi atti.
MOTIVO ESPOSTO SUB 1).
In primis, si osserva come il motivo di appello sia manifestamente infondato in diritto alla luce dei principi e della giurisprudenza già richiamati.
5 Ma l'appello è anche infondato in fatto secondo la prospettazione offerta dall'appellante, il quale ha sostenuto che non gli era stato concesso un congruo termine per la nomina di un nuovo difensore, circostanza smentita dagli atti.
Risulta infatti che, una volta depositata la relazione di CTU il 30.5.2023, in data 27.6.2023 il difensore del ricorrente avv. Romagnoli ha chiesto un rinvio dell'udienza di discussione fissata per il giorno
10.7.2023 per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore, avendo egli rinunciato all'incarico.
Con decreto emesso fuori udienza il 3.7.2023 il Tribunale ha accolto la richiesta e rinviato la causa per discussione al 23.10.2023, con termine per note, e con successivo decreto del 3.10.2023 emesso fuori udienza, ha nuovamente rinviato per proprio impedimento al 30.10.2023, sempre per discussione, con termine per note sino al 20.10.2023
A tale udienza, come si trae dalla stessa sentenza impugnata, così verbalizzava: “All'udienza di rinvio del 30/10/2023, nella causa n. 389/2022 rgl sono comparsi: personalmente;
per Parte_1
l'Università degli Studi di Siena, l'avv. Ilaria d'Amelio e l'avv. Alessandra Bassiato. Le parti nuovamente si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il sig. personalmente chiede di depositare e deposita controdeduzioni che, dichiara, l'avv. Pt_1
Romagnoli non ha depositato: Si tratta, in cartaceo: a) Raccolta sistematica orientamenti applicativi
ARAN, del 12/2015; b) Documento relativo a ord. 2022/n. 29113 della Cassazione in materia di monetizzazione ferie non godute;
c) Mail di risposta alla richiesta di audizione da parte dell'Università del 30/12/2020; d) Legge 2012/n. 135 in materia di ferie e giurisprudenza costituzionale ed europea. Dichiara che la causa è vinta come dice la legge e una amica magistrato, e dichiara che non si può licenziare una persona affetta da patologia tumorale, altresì in violazione del periodo di preavviso, per malattia, e domattina deve essere rimesso al lavoro perché gli serve da terapia. Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio”.
Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che al fu dato un lasso di tempo idoneo per Pt_1 nominare un nuovo difensore, ossia dal luglio all'ottobre 2023, stante anche il successivo rinvio per impedimento del Tribunale.
L'appellante denuncia poi particolari difficoltà che avrebbe incontrato nel reperire un nuovo difensore che lo potesse difendere, ma non è stato allegato in cosa tali difficoltà consistessero in concreto (tanto da essere necessario un termine più lungo) né le stesse furono comunque portate a suo tempo a conoscenza del Tribunale.
6 In conclusione, il primo motivo di appello è manifestamente infondato sia in diritto che in fatto, dato che non vi sono state violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e non può pertanto ritenersi la nullità della sentenza come denunciato dall'appellante.
MOTIVO ESPOSTO SUB 2).
Va evidenziato che l'appellante - che aveva agito in giudizio per contestare la ricostruzione del preavviso - non aveva mai offerto una ricostruzione compiuta relativa al termine di effettiva scadenza dello stesso secondo i suoi calcoli, limitandosi a chiedere la declaratoria di illegittimità del provvedimento del suo datore di lavoro per l'esistenza di assenze, anche per malattia: in sostanza, senza operare un esatto calcolo del termine di scadenza in ragione della documentazione dallo stesso offerta (la parte aveva depositato circa otto certificati Inps di malattia, come da doc. n. 5, limitatamente ad alcuni periodi rientranti nei periodi da maggio 2021 a settembre 2021 e da dicembre
2021 a febbraio 2022).
L'Università, dal canto suo, aveva effettuato una sua ricostruzione del termine di scadenza per periodi, depositando il doc. n. 4 dalla stessa prodotta in cui si diceva “A tal proposito, Le preciso che il Suo assistito non ha sempre giustificato la propria assenza dal servizio presentando certificati medici che attestavano la sua inidoneità lavorativa. Infatti, durante il periodo di preavviso decorrente dal 16 settembre 2020, si sono intervallati alle assenze per malattia, alcuni periodi in cui il sig. non Pt_1
ha giustificato in alcun modo la propria assenza oppure ha richiesto permessi non concedibili. Le riporto di seguito con esattezza i periodi in questione che corrispondono complessivamente a 120 giorni.
- dal 16.09.2020 al 25.10.2020 = 40 gg
- dal 13.11.2020 al 30.11.2020 = 18 gg
- dal 04.12.2020 al 29.12.2020 = 26 gg
- dal 19.10.2021 al 24.10.2021 = 6 gg
- dal 28.10.2021 al 02.11.2021 = 6 gg
- dal 06.11.2021 al 28.11.2021 = 23 gg
- dal 20.01.2022 al 20.01.2022 = 1 gg
Abbiamo quindi quantificato il raggiungimento del termine di preavviso in relazione alle assenze dal servizio non giustificate che hanno determinato il raggiungimento dei 120 giorni di preavviso in data
20.01.2022 con conseguente cessazione dal servizio dal giorno successivo” nonché producendo i tabulati di gestione ferie.
Nella memoria di primo grado, si affermava poi nel dettaglio: “- dal 16.09.2020 al 25.10.2020 = 40 gg : Non ci sono richieste valide di giustificazione dell'assenza. In data 31.10.2020 il , infatti, Pt_1
pretendeva di giustificare l'assenza anche a ritroso con la causale di “lavoro agile” fino al giorno 25
7 ottobre; la causale non è legittima in questo caso ( come è ben noto al ricorrente), per la tipologia di mansioni richieste e per i motivi ampiamente esplicitati nella nota del Responsabile di struttura di assegnazione n.147081 del 26.08.2020 (Allegato-5 ); - dal 13.11.2020 al 30.11.2020 = 18 gg : per questo periodo temporale il ha inserito una richiesta di “ferie”, di cui però non ha più Pt_1
disponibilità , essendo in debito con l'amministrazione dei relativi giorni, ampiamente consumati anche in forme alternative come quella corrispondente alla voce “festività soppresse”; - dal
04.12.2020 al 29.12.2020 = 26 gg : analoga richiesta di ferie ed identica situazione di cui al punto precedente. - dal 19.10.2021 al 24.10.2021 = 6 gg : richiesta di ferie del ma, analogamente Pt_1
ai punti precedenti, non inseribile come giustificativo per carenza di disponibilità anche relativamente all'anno 2021 ; La gestione delle ferie di cui sopra è documenta negli allegati 6 e 7, tabulati 2020 e
2021 gestione ferie. - dal 28.10.2021 al 02.11.2021 = 6 gg : per questo periodo il ha richiesto Pt_1
l'inserimento di giustificativo “permesso breve” ex art. 34 CCNL., permesso però non concedibile contrattualmente a giornata intera…..”.
Concludendo, quindi, per il raggiungimento della scadenza del preavviso al termine indicato nella comunicazione del 18.3.2022.
Ad avviso del Collegio, l'ordine dato dal Tribunale non andava a colmare lacune probatorie in cui era incorsa l'Università che aveva dato una sua ricostruzione dei fatti documentata, ma aveva lo scopo di completare il compendio probatorio, tanto che nell'ordine si sollecitavano entrambe le parti alla produzione di documenti ove necessari secondo la valutazione del Ctu.
Quindi si trattava di una integrazione documentale ordinata dal giudice e rimessa alla valutazione del suo ausiliario che l'aveva ritenuta indispensabile all'indagine, senza che si intendesse sostituire d'ufficio la prova dei fatti oggetto di causa: pertanto, anche tale motivo appare infondato.
In denegata ipotesi, l'appellante ha chiesto un rinnovo della consulenza tecnica, così motivando:
“Come tale la predetta CTU ove non si volesse accogliere il rilievo circa la nullità dovrà essere rinnovata con la valutazione di tutti gli atti depositati dalle parti, ivi incluse tutte le comunicazioni del alla Università con ogni modalità postale ed elettronica sia afferenti le ferie che i permessi Pt_1
che gli stati di malattia, procedendo ad un riconteggio di tutti i giorni ai fini di una corretta loro valutazione ai fini del calcolo del preavviso”.
Dalla lettura della consulenza si evince che il Ctu, in assenza delle certificazioni mediche specificamente richieste e non reperite dall'Università, si era basato sui tabulati assenza da questa messigli a disposizione, rimettendo al giudice per la valutazione della correttezza di tale procedura.
Aveva quindi affermato che dall'analisi dei suddetti tabulati erano emerse diverse tipologie di assenza tra le quali malattia, ferie, permesso personale, permesso L. 104, permesso per lutto/grave infermità, assenze ingiustificate, ecc.
8 Quindi aveva affermato “Tra le tipologie di assenza citate quelle per malattia determinano lo slittamento del termine del preavviso per i periodi oggetto di copertura dei certificati stessi.
Lo stesso dicasi, a parere dello scrivente, per le ferie…….In definitiva, a parere dello scrivente, le assenze per ferie nel caso di specie determinano la sospensione della maturazione del periodo di preavviso. In merito ai giorni di sabato e domenica non lavorativi all'interno di 2 periodi di ferie senza rientro a lavoro, stante il calcolo in giorni di calendario, gli stessi sono stati ritenuti un unico evento e pertanto utili ai fini della sospensione.
La sospensione della maturazione si applica inoltre per i permessi L. 104 o, a parere dello scrivente, per permessi per lutto/grave infermità qualora l'evento abbia determinato l'assenza per l'intero giorno. Quanto invece alle assenze per permessi (rol, ex festività, ecc) richiesti dal lavoratore, benché in caso di assenza per tutto il giorno si realizzi una sostanziale coincidenza con l'assenza per ferie, a parere dello scrivente non sembrerebbe determinarsi la sospensione della maturazione. Questo perché, a differenza delle assenze per ferie, l'incompatibilità non risulta disciplinata dalla legge o dal contratto collettivo. Inoltre, ricordando la funzione del preavviso che è orientata a tutelare la parte che subisce il recesso, l'assenza in questo caso sarebbe conseguenza della libera scelta del lavoratore.
Quanto infine alle assenze ingiustificate a parere dello scrivente non può determinarsi uno slittamento della data di termine in quanto, se così fosse, il lavoratore assentandosi senza autorizzazione potrebbe autodeterminare lo slittamento del termine a proprio piacimento”.
Infine, aveva concluso “Il risultato finale, ad avviso dello scrivente, sembrerebbe determinare la completa maturazione del periodo di preavviso. Questo in conseguenza della presenza in larga parte di giorni di assenza ingiustificata nonché di giorni di permesso e di alcuni giorni di calendario non coperti da eventi (ad esempio i sabati e le domeniche non lavorativi e non coperti da certificato medico)”.
In sostanza, il Ctu aveva offerto una ricostruzione dei fatti, fondata sui tabulati che indicavano assenze di vario tipo come espressamente specificate, ossia: assenze per malattia (negli stessi periodi erano ricompresi anche i periodi di cui ai certificati prodotti dall'appellante), per ferie (i tabulati in questione completavano i tabulati gestione ferie prodotti in giudizio dall'Università), per permessi e altri titoli.
Ciò premesso, si osserva come - a fronte di una analitica consulenza tecnica - la richiesta odierna di rinnovo della perizia sui documenti prodotti dal sia del tutto priva di motivazione, mancando Pt_1
una indicazione delle ragioni specifiche per cui dovrebbe essere disposto il preteso rinnovo della perizia.
9 In proposito, l'appellante avrebbe dovuto assolvere oneri rigorosi, considerato che in primo grado il proprio Ctp aveva aderito alla ricostruzione e alle conclusioni a cui era pervenuto il Ctu, ovvero avrebbe dovuto precisare sia quali dati sarebbero stati trascurati o mal valutati dallo stesso Ctu, sia quale sarebbe stato il diverso risultato a lui più favorevole nel caso di corretta valutazione dei medesimi dati.
Concludendo: le considerazioni che precedono in relazione al tenore delle argomentazioni svolte nei motivi di appello inducono al rigetto integrale dell'impugnativa, essendo emersa una manifesta infondatezza prima in diritto, oltre che in fatto, del motivo sub 1) nonché una manifesta infondatezza in fatto del motivo sub 2).
SPESE DI LITE.
Quanto al regime delle spese del presente grado, ritiene il Collegio di doverle compensare integralmente, in ragione della diversa condizione soggettiva delle parti in causa.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Infine, nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nonostante che abbia dichiarato condizioni di reddito che per legge lo esentano dal versamento del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il c.d. doppio contributo è condizionato per legge a due presupposti: quello di natura processuale (integrale rigetto o inammissibilità / improcedibilità dell'impugnazione), la cui sussistenza è attestata dal giudice dell'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002), e quello di diritto sostanziale tributario, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria. L'attestazione del giudice dell'impugnazione è essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, conforme n. 4731/2021).
Il cd doppio contributo non ha natura sanzionatoria per l'esito del giudizio di impugnazione, bensì di tributo giudiziario, e quindi presuppone a sua volta l'obbligo di versamento del contributo unificato di base, partecipando alla sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giudiziaria in funzione di disincentivo nei casi in cui essa si riveli superflua (Sez. Un. n. 20621/2023).
In conclusione, non spettando al giudice dell'impugnazione stabilire se la parte soccombente debba o meno pagare il (doppio del) CU, bensì solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma in esame per il raddoppio, quest'ultima pronuncia processuale viene quindi resa in modo condizionato all'effettiva esistenza dell'obbligo di (originario) versamento del medesimo C.U (ovvero con la formula finale “se dovuto”).
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 7 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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