Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1539/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.V.G.
[...] Parte_2
1539/2024, avverso l'ordinanza cron. n. 6816/2024 del 18.12.2024, emessa dal Giudice Delegato del
Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1964/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 07.01.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza dell'11.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Delegato del Tribunale di Trani, in via temporanea ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava loro, in modalità condivisa, la figlia ancora minorenne e la collocava presso il padre al quale assegnava l'abitazione familiare, onerando la di Pt_1 allontanarsene entro 40 giorni dalla comunicazione di detto provvedimento.
Rimetteva alla minore ogni decisione relativa alle visite materne ed onerava la donna del versamento di €.200 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuna delle figlie (di cui una maggiorenne e studentessa universitaria), da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per le due ragazze da regolarsi facendo rimando al protocollo sottoscritto da detto Tribunale con il locale COA.
La reclamava tale ordinanza ed evidenziava di aver proposto ricorso per separazione e Parte_1 contestuale divorzio innanzi al Tribunale di Trani;
nel relativo procedimento si costituiva il Parte_2
il quale, per quanto di rilievo in questa sede, formulava domande contrapposte a quelle della
[...] moglie in merito al collocamento delle figlie ed alle ulteriori decisioni scaturenti dal provvedimento che il Tribunale avrebbe adottato sul punto.
Pagina 1
In particolare, la evidenziava di essere proprietaria esclusiva dell'unità posta al piano Parte_1 terra della palazzina, mentre il marito era intestatario di quella al primo piano e del soprastante vano, collegate da un portone che ben avrebbero potuto murare per evitare qualsivoglia forma di contatto fra loro, tenuto conto –peraltro- che ciascuna delle due unità aveva accessibilità dall'esterno da un diverso portone d'ingresso e che lo stesso aveva chiesto di ottenere in assegnazione il solo primo Pt_2 piano e la mansarda di pertinenza.
In secondo luogo, acuitasi la crisi coniugale, ella si era trasferita al primo piano della palazzina e fra i due coniugi non vi erano state ulteriori occasioni di litigio;
inoltre, il trasferimento in altro alloggio avrebbe comportato che la figlia secondogenita, oggi quindicenne, sarebbe rimasta sola per gran parte del giorno per gli impegni di lavoro del padre e di quelli di studio della sorella maggiore, con la conseguenza che la decisione adottata sul punto sarebbe andata anche a detrimento delle figlie, nelle cui vite, per effetto di quanto deciso in prime cure, la era stata relegata ad un ruolo del tutto Pt_1 marginale.
Sarebbe stato pertanto necessario che la Corte disponesse una perizia tecnica per gli accertamenti propedeutici all'accoglimento di tale motivo di reclamo, considerato comunque che, disattendendo tale censura, la reclamante sarebbe rimasta priva di una idonea soluzione abitativa.
Quanto poi al collocamento delle figlie, asseriva che le dichiarazioni rese da costoro non fossero state genuine, avendo entrambe subito l'influenza del padre;
inoltre, la decisione di rimettere l'espletamento dell'esercizio del diritto/dovere di visita all'autodeterminazione della figlia minore aveva privato la reclamante di un provvedimento precettivo a tal proposito.
Infine, dolendosi dell'esosità del contributo posto a suo carico per il mantenimento della prole, stante la percezione nel periodo estivo della sola NASPI notoriamente dall'importo più contenuto rispetto alle retribuzioni percepite durante il resto dell'anno, concludeva affinché la Corte volesse revocare o modificare l'ordinanza nella parte in cui aveva assegnato al l'intera palazzina, prevedendo Pt_2 una diversa ripartizione di essa fra le parti nel superiore interesse delle figlie, all'uopo autorizzando gli eventuali interventi tecnici volti a separare le due unità edilizie.
Chiedeva poi di disporre una nuova valutazione degli atti e fatti di causa in vista di un diverso collocamento delle figlie, previa nomina di un CTU per meglio comprendere le loro esigenze e, da ultimo, di definire in modo puntuale i tempi e le modalità d'incontro con la secondogenita;
il tutto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Il si costituiva nella fase di reclamo giusta comparsa depositata il 26.02.2025 e, in Parte_2 primis, evidenziava come le due presunte distinte unità abitative fossero in realtà inscindibili, oltre che dalle superfici ridotte, ossia pari a complessivi 85/90 mq.
Pagina 2 Trattavasi, infatti, di un duplex per cui al piano terra erano allocate le stanze da letto ed al primo piano vi era la cucina e il bagno, mentre l'ultimo piano era quasi un vano tecnico.
Inoltre, non corrispondeva a verità che le due sub-unità fossero dotate di impianti tecnologici autonomi, né poteva darsi luogo alla chiesta separazione dei due piani della palazzina perché ciò avrebbe stravolto il consolidato habitat domestico delle due figlie.
Il peraltro, dettagliava sugli agiti della al fine di dare contezza dell'altro livello di Pt_2 Pt_1 conflittualità esistente fra i coniugi, a tutto detrimento della serenità delle due figlie, e precisava come la donna avesse persino furtivamente sottratto parte degli arredi esistenti nell'abitazione assegnatagli, sicché, in via incidentale, chiedeva che la Corte volesse ordinarle la restituzione del “maltolto”.
Segnalava che la moglie non avesse mai contribuito al mantenimento delle figlie sicché, sempre in via incidentale, chiedeva che venisse fissata con precisione la decorrenza dei versamenti dovuti.
Quanto poi al collocamento delle figlie, in sede di ascolto costoro avevano espressamente invocato di poter restare a vivere con il padre, specificando anche le motivazioni sottese a tale loro desiderio, gemmate della maggiore capacità accuditiva del Pt_2
Entrambe le ragazze, peraltro, avevano conseguito ottimi risultati negli studi, a riprova dell'equilibrio raggiunto a seguito della cessazione della convivenza fra i loro genitori, con la conseguenza che il
Giudice Delegato aveva compiuto un'attenta ponderazione delle emergenze istruttorie formatesi nella fase sommaria;
si opponeva perciò alle due chieste CTU miranti ad una revisione di tutte le decisioni assunte in prime cure.
Da ultimo, dissentiva con decisione dalla richiesta di rideterminazione del contributo materno per il mantenimento delle due figlie, tenuto conto che la sperequazione reddituale tra le parti era da ritenersi a tutto vantaggio della moglie, sicché il concludeva per il rigetto del reclamo. Pt_2
L'udienza del 27.02.2025 veniva rinviata d'ufficio all'11.03.2025; tale ultima udienza veniva celebrata in modalità cartolare sicché le parti depositavano le loro rispettive note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con cui insistevano nelle loro rispettive richieste e conclusioni.
La , in particolare, ammetteva di aver portato con sé parte degli arredamenti esistenti Pt_1 nell'abitazione familiare, ritenendo di esserne l'esclusiva proprietaria e perciò legittimata a disporne a suo piacimento.
Con nota del 7.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto del reclamo e, infine, all'esito dell'udienza camerale dell'11.03.2025, il procedimento veniva riservato per la decisione.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal
Presidente del Tribunale o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari
Pagina 3 approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
E dunque, proprio a cagione della precipuità del rito, la Corte non può disporre i chiesti accertamenti ufficiosi a mezzo CTU tecnica, per valutare la divisibilità dell'abitazione familiare, e psicologica, volta a definire quale potrebbe essere il migliore collocamento delle due figlie.
Senza sottacere che entrambe le consulenze appaiono del tutto esplorative e, come tali, le relative istanze si appalesano inammissibili.
Chiarito ciò, appare in primo luogo opportuno sgomberare il campo dalle censure formulate dalla sulla disposta assegnazione al consorte dell'abitazione familiare. Pt_1
L'art. 337 sexies c.c., infatti, specifica che essa è disposta tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori, ovvero di quelli maggiorenni portatori di handicap e finanche di quelli maggiorenni ove siano incolpevolmente disoccupati;
e ciò al fine di preservare l'habitat domestico in cui si sono consolidate le loro consuete abitudini di vita.
Nel caso di specie tutto l'immobile, dislocato su due piani con soprastante vano, è stato assegnato al in conseguenza del collocamento presso di sé delle due figlie;
sul punto, peraltro, Parte_2 la richiesta di assegnazione del solo secondo e terzo piano è stata formulata da costui soltanto in via gradata e con la seconda memoria ex art. 473 bis.17, con la conseguenza che, almeno in via provvisoria ed urgente ed in attesa degli accertamenti propri della fase del giudizio di merito pendente in primo grado (all'uopo, non vi è l'adozione di alcuna decisione sull'ammissione delle prove chieste dalle parti), l'assegnazione di tutto il compendio immobiliare in parola al è pienamente Pt_2 rispondente al tenore letterale della sopra indicata norma sostanziale.
Il Giudice Delegato, peraltro, non poteva disporre altrimenti sul punto per effetto del contrasto esistente fra le parti sull'effettiva divisibilità e piena fruibilità delle due porzioni di immobile;
in secondo luogo, l'habitat domestico non è solo costituito dall'immobile giacché in esso devono necessariamente ricomprendersi anche gli arredi.
Corollario di ciò è l'erroneità di quanto dedotto dalla , la quale ha candidamente ammesso di Pt_1 aver asportato parte dell'arredamento esistente nell'abitazione familiare perché asseritamente di sua esclusiva proprietà, potendo ella prelevare soltanto i beni e gli effetti strettamente personali, salvo diverso accordo fra le parti.
Ciononostante, non può ritenersi ricevibile il reclamo incidentale formulato dal il quale ha Pt_2 chiesto alla Corte di voler impartire alla consorte un ordine di restituzione dei beni mobili di cui si è impossessata, non trattandosi affatto di doglianze sollevate avverso la gravata ordinanza ed assoggettabili alla cognizione di questo Collegio, bensì di condotte sanzionabili facendo eventualmente ricorso agli altri strumenti previsti dalle vigenti norme.
Quanto poi alle censure formulate in merito al collocamento delle figlie, giova evidenziare come anche tale decisione sia stata attentamente ponderata dal Giudice Delegato il quale, stante il contrasto esistente fra le parti a tal fine, ha proceduto all'ascolto di costoro, così come emerge dal verbale di udienza del 19.11.2024.
Pagina 4 Entrambe le ragazze chiarivano di voler rimanere a vivere con il padre, con il quale hanno un rapporto molto più aperto, sicché il Giudice Delegato ha recepito tale desiderio nella gravata ordinanza puntualmente motivando a tal proposito, con la conseguenza che, stante la loro piena capacità di discernimento, ha rimesso alla volontà della sola secondogenita, ormai quindicenne, ogni determinazione sui tempi e modi dell'espletamento delle visite alla madre, non potendo più provvedere sul punto nei confronti della sorella maggiore.
La chiesta regolamentazione del diritto di visita, pertanto, appare irricevibile giacché la ragazza è nel pieno dell'adolescenza sicché appare del tutto contrario ai suoi interessi disporre un calendario dal contenuto precettivo;
in secondo luogo, è necessario che, a motivo del disposto affido condiviso della ragazza, entrambi i genitori collaborino per superare le riserve che la giovane ha espresso nei confronti della madre allorquando ha dichiarato: ”Voglio stare con PA. Io non voglio stare con mamma, con mio padre sono sempre andata più d'accordo, non certo quanto mio padre con mia sorella, perché io sono più testarda ma mio padre sa trovare la chiave per prendermi, se io sbaglio mia madre grida e mi mortifica, mentre mio padre mi sgrida ma mi fa capire dove ho sbagliato e, la volta successiva, invece di fare una cosa di nascosto, ne parliamo prima”.
ha poi dettagliato sulle regole impostegli dal padre il quale ha prodotto in giudizio la CP_1 pagella del primo quadrimestre della ragazza (documento formatosi successivamente al provvedimento oggetto di reclamo) onde dar contezza del raggiungimento di più che lusinghieri risultati scolastici e di un ottimo livello di maturità raggiunto dalla predetta figlia.
Anche il secondo motivo di doglianza si appalesa pertanto privo di fondamento.
Del pari non condivisibili sono quelle formulate sull'ammontare del contributo materno per il mantenimento della prole, sulla scorta della disciplina vigente in subiecta materia.
Come noto, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 c.c., entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli per il sol fatto di averli generati e, con precipuo riferimento all'obbligo di mantenimento della prole, essi dovranno a ciò cooperare con i proventi lavorativi e con il loro patrimonio, oltre che con l'espletamento delle mansioni casalinghe.
L'assegno di mantenimento per i figli, peraltro, deve tendere a consentir loro di mantenere inalterato lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori;
va poi evidenziato come le esigenze dei figli aumentino in funzione del progredire degli anni e sono legate agli studi, allo sviluppo della personalità, alla loro formazione culturale e sociale, senza che il genitore richiedente l'assegno abbia la necessità di dar luogo a particolari attività assertive né di fornire specifici compendi istruttori sul punto (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 11724 del 4.05.2023).
E dunque, i dati certi della questione sono i seguenti: 1) tale assegno è stato fissato in €.200 per ciascuna delle figlie, considerato che la primogenita è studentessa presso l'Università per gli Studi di
Foggia e la minore frequenta il primo anno del liceo linguistico in Cerignola;
2) quanto alle attività lavorative delle parti e ai loro rispettivi redditi, la è un'insegnante precaria e, come si Parte_1
Pagina 5 rileva dai CUD prodotti, ha dichiarato i seguenti redditi, tutti al loro delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali: €.18.550,53 nel 2022, €.15.806,89 nel 2023 ed €.13.767,58 nel 2024; il Sig. , invece, è un bracciante agricolo e nel 2021 ha dichiarato redditi pari ad Parte_2
€.14.990, nel 2022 pari ad €.
9.532 e nel 2023 pari ad €.24.338, parimenti tutti al lordo delle ritenute fiscali e delle ridette addizionali.
Ne consegue che l'importo posto a carico della è da ritenersi equamente determinato tenuto Pt_1 conto di tali dati reddituali, delle esigenze delle germane, dell'utilità attribuita al per effetto Pt_2 dell'assegnazione dell'abitazione familiare e della circostanza per cui è prassi di tutti i Tribunale facenti parte del distretto di questa Corte onerare il genitore non collocatario, disoccupato e privo di proprietà, del versamento di €.170 mensili per ciascun figlio, ritenuto importo sufficiente per far fronte alle sue basilari esigenze.
Circostanze che, giova evidenziarlo a chiare lettere, non si attagliano al caso di specie.
Senza in ogni caso sottacere che, a motivo del collocamento delle due ragazze presso il padre, a lui solo sono di fatto rimesse le mansioni domestiche ed accuditive.
Va infine disattesa la censura formulata dal in merito all'omessa indicazione della Pt_2 decorrenza dell'assegno, atteso che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con la gravata ordinanza con la conseguenza che, fino alla data di pubblicazione di essa, ciascuno di essi aveva contribuito in maniera diretta e/o indiretta alla gestione del ménage familiare, avendo di fatto convissuto nello stesso immobile, benché separati.
Il reclamo principale proposto dalla e quello incidentale del devono pertanto essere Pt_1 Pt_2 rigettati, con integrale compensazione fra le parti delle spese legali, peraltro richieste dal reclamato solo con le note di trattazione depositate per l'udienza del 27.02.2024 e non già con la sua comparsa di costituzione e risposta.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile,
1. rigetta sia il reclamo principale proposto dalla Sig.ra sia quello incidentale Parte_1 formulato dal Sig. e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione Parte_2
l'ordinanza. cron. 6816/2024 del 18.12.2024, emessa dal Giudice Delegato del Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1964/2024;
2. compensa fra le parti le intere spese del procedimento di reclamo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di
Pagina 6 contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di reclamo principale, a carico di
, e per quello incidentale, a carico di , in osservanza dell'art. Parte_1 Parte_2
13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L. 228/2012.
L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari l'11.03.202
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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