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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice. Dott.ssa .
Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 199/2018, vertente tra:
– – e – Parte_1 C.F._1 Parte_2
-, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Del Giudice C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia al
Viale Affaccio n. 86,
ATTORI
Contro
: , rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Miceli ed Parte_3 elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via
Santa Maria dell'Imperio n. 64,
CONVENUTA
IN FATTO ED IN DIRITTIO
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori e Parte_1
, premesso, Parte_2
- di essere proprietari per atto a rogito del Notaio del 7 Persona_1 ottobre 2005 Rep. n. 109.573 e Racc. n. 22431, di un appartamento sito in Ricadi
Frazione Santa Domenica, località “Romano” composto da un vano, servizi e corte annessa al primo piano, da quattro vani e servizi al secondo piano e da sovrastante lastrico solare della superficie di settanta metri quadri, confinante con restante porzione di lastrico solare di proprietà della RA;
Persona_2 - che, al fine di realizzare la divisione del lastrico solare, veniva esperito tentativo di mediazione di cui alla legge 28/2010 innanzi alla Camera di Mediazione e
Conciliazione della Camera di Commercio di Vibo Valentia, che si concludeva con il raggiungimento di un accordo che confluiva nel verbale n. 4 del 2 febbraio 2017, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e certificato dai rispettivi Avvocati;
- che la seduta di mediazione veniva aggiornata al 7 marzo 2017, per la redazione dell'accordo finale, previo consultazione con il Conservatore e produzione dei preventivi relativi alla realizzazione del muretto divisorio e dell'ampliamento dell'abbaino;
- che, tuttavia, nella seduta del 7 marzo 2017 la RA Parte_3 dichiarava di non volere sottoscrivere l'accordo conciliativo, dopo aver verificato il contenuto del verbale in precedenza redatto, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la RA Per_2
, affinchè venisse accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia
[...] dell'accordo sottoscritto dalle parti con verbale di mediazione n. 4 del 2 febbraio
2017, e, per l'effetto, accertata, dichiarata e disposta la divisione del lastrico solare secondo i termini e le condizioni accettate dalle parti, ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione dell'accordo, con esonero da ogni responsabilità.
1.1. - Si costituiva con comparsa del 4 giugno 2018 la RA , la Persona_2 quale, impugnando e contestando l'avversa pretesa, chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, con condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa.
1.2. - La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed infine, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
2. - La domanda attorea non è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito rappresentato.
3.- Con la sottoscrizione del verbale di mediazione n. 4 del febbraio 2017 le parti hanno concordato termini e condizioni della divisione del lastrico solare, secondo le rispettive porzioni di proprietà, subordinando il perfezionamento dell'accordo all' acquisizione dei dati tecnici necessari ai fini della trascrivibilità dello stesso, presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio.
3.1. - Il raggiunto accordo, che può, pertanto, definirsi preliminare, formalizzato con la sottoscrizione del mediatore, delle parti e dei rispettivi Avvocati, è stato rinviato alla seduta del 7 marzo 2017, con la finalità di sottoporlo all' approvazione ed all' eventuale revisione da parte del Conservatore, che avrebbe dovuto verificarne la conformità alle norme tecniche e la loro attuabilità, prima del raggiungimento dell'accordo definitivo, che sarebbe stato trasfuso e formalizzato nel verbale finale di mediazione.
3.2. - Il verbale finale di mediazione, è, quindi, un documento che certifica la conclusione dell'avviato procedimento di mediazione, senza la possibilità di rinvii o di ulteriori fasi intermedie, per fissarne modalità e condizioni, e che attesta, in via definitiva, il raggiungimento dell'accordo, ovvero il mancato raggiungimento dello stesso, in caso di esito negativo della mediazione.
3.3. – Nel caso di che trattasi, solo il verbale negativo di mediazione del 7 marzo
2017 ed il mancato accordo in esso trasfuso, può dirsi definitivo, mentre al verbale del 2 febbraio 2017 dovrà riconoscersi un valore interlocutorio, poiché documenta l'attività delle parti tendente al raggiungimento di un risultato finale e definitivo, ma non determinante la conclusione della mediazione.
4. – Dovrà, per quanto sopra esposto, respingersi la domanda attorea.
5. – Dovrà, parimenti, respingersi la domanda, formulata dalla convenuta, di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da accertarsi e da porsi a carico degli attori,
e da liquidarsi anche in via equitativa, poiché il giudizio introdotto dai signori e è tendente esclusivamente a far accertare la validità ed Pt_1 Pt_2 efficacia dell'accordo sottoscritto dalle parti con il verbale di mediazione n. 4 del 2 febbraio 2017, con ogni conseguenza di legge, e non è , invece, tendente a dimostrare, come evidenzia parte convenuta nei propri scritti difensivi (comparsa di costituzione, pagina 6) il pregiudizio subito a motivo della mancata divisione del lastrico solare.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono porsi a carico delle parti attrici, in solido, ed in favore di parte convenuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, come in dispositivo, nel loro valore minimo, in ragione dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto ed in ragione dell'assenza di attività istruttoria, e secondo il valore dichiarato, in applicazione del D.M. 55/14 e ss. (aumentato del 30% ex art. 4 comma 2 e ridotto del 50% per il mancato, integrale accoglimento delle ragioni di parte convenuta) oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa Avvocati.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai signori e nei confronti Parte_1 Parte_2 della RA , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Persona_2 cosi' provvede:
1) Respinge la domanda attorea, per quanto motivato.
2) Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura di euro 1.651,00 (compenso tabellare euro 2.540,00 - aumentato ex art. 4 comma 2 euro 3.302,00 – ridotto del 50% euro 1.651,00) oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e Cassa Avvocati, in favore della convenuta RA , e con Persona_2 distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Loredana Surace