CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1841/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5639/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciampino - Largo Felice Armati 1 00043 Ciampino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2023062350015191 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo, ritualmente notificato in data 13 febbraio 2024 al Comune di Ciampino il contribuente
Ricorrente_1 ( che si difendeva in proprio senza assistenza tecnica) impugnava, innanzi a questa Corte - chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento - l'ingiunzione di pagamento n. 2023062350015191, notificatagli in data 13 gennaio 2024, dall'importo complessivo di euro 503,00, per l'omesso versamento della TARI degli anni 2015 e 2016, come da provvedimento comunale n. 1309 , notificato il 13/10/2019.
Si costituiva in data 21 marzo 2025 il Comune di Ciampino, eccependo la inammissibilità del ricorso di cui, comunque, chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ed in tale pronunzia resta assorbita l'istanza di sospensiva del contribuente.
***
Preliminarmente va dato atto che manca una formale comparsa di costituzione telematica in nome e per conto del ricorrente da parte dell'Avv. Nominativo_1 che all'udienza del 23 gennaio 2016 ha depositato una procura ad litem cartacea, con elezione di domicilio presso il suo studio, rilasciatagli del contribuente.
Quest'ultimo, quindi, continua a partecipare al giudizio ed difendersi in proprio senza l'assistenza tecnica di un difensore, in difetto di una valida e rituale costituzione processuale dell'Avv. Nominativo_1.
***
Ciò premesso, risulta per tabulas che il ricorso è stato notificato al Comune di Ciampino il 13 febbraio 2024
e depositato - con iscrizione del giudizio - presso questa Corte in data 19 marzo 2024 e, quindi, come bene eccepito dal Comune, oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 (in termini, in fattispecie similare riguardante le stesse parti,
v. CGT di primo grado di Roma, sent. n. 2453/2025).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è assorbente ed esime la Corte dell'esaminare le eccezioni procedurali sollevate dal contribuente ed il merito della controversia.
La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1)dichiara inammissibile il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5639/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciampino - Largo Felice Armati 1 00043 Ciampino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2023062350015191 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo, ritualmente notificato in data 13 febbraio 2024 al Comune di Ciampino il contribuente
Ricorrente_1 ( che si difendeva in proprio senza assistenza tecnica) impugnava, innanzi a questa Corte - chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento - l'ingiunzione di pagamento n. 2023062350015191, notificatagli in data 13 gennaio 2024, dall'importo complessivo di euro 503,00, per l'omesso versamento della TARI degli anni 2015 e 2016, come da provvedimento comunale n. 1309 , notificato il 13/10/2019.
Si costituiva in data 21 marzo 2025 il Comune di Ciampino, eccependo la inammissibilità del ricorso di cui, comunque, chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ed in tale pronunzia resta assorbita l'istanza di sospensiva del contribuente.
***
Preliminarmente va dato atto che manca una formale comparsa di costituzione telematica in nome e per conto del ricorrente da parte dell'Avv. Nominativo_1 che all'udienza del 23 gennaio 2016 ha depositato una procura ad litem cartacea, con elezione di domicilio presso il suo studio, rilasciatagli del contribuente.
Quest'ultimo, quindi, continua a partecipare al giudizio ed difendersi in proprio senza l'assistenza tecnica di un difensore, in difetto di una valida e rituale costituzione processuale dell'Avv. Nominativo_1.
***
Ciò premesso, risulta per tabulas che il ricorso è stato notificato al Comune di Ciampino il 13 febbraio 2024
e depositato - con iscrizione del giudizio - presso questa Corte in data 19 marzo 2024 e, quindi, come bene eccepito dal Comune, oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 (in termini, in fattispecie similare riguardante le stesse parti,
v. CGT di primo grado di Roma, sent. n. 2453/2025).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è assorbente ed esime la Corte dell'esaminare le eccezioni procedurali sollevate dal contribuente ed il merito della controversia.
La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1)dichiara inammissibile il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei