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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1201/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1201/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO LA CAVA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Tommaso Cannizzaro 98123 Messina ITALIA presso il difensore avv. VINCENZO LA CAVA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Parte ricorrente, docente assunta a tempo indeterminato ed attualmente in servizio dall'a.s. 2023-2024 presso l'I.S. Margaritone – Vasari di Arezzo, espone:
-) di aver presentato domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis
D.lgs.151/2001; Contr
-) che tale domanda risulta essere stata rigettata dall' di Messina in data 07.05.2024;
-) che tale diniego sarebbe illegittimo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ed infatti, l'art. 42-bis del D. L.vo 151/2001, prevede espressamente che
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Pertanto, requisito necessario ed imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea è rappresentato dalla sussistenza di un posto vacante e disponibile e di corrispondente posizione retributiva, non potendo in alcun modo qualificarsi la posizione giuridica soggettiva del richiedente in termini di diritto soggettivo.
Contr Ebbene, l' di Messina, nella propria risposta fornita in data
2 29.05.2025, ha sottolineato proprio la mancanza di posti vacanti e disponibili all'esito della procedura di mobilità per l'a.s. 2025-2026 per la classe di concorso
A010 – Discipline grafico - pubblicitarie.
Tale affermazione è pienamente suffragata dalla pubblicazione, sul sito
Contr dell' di Messina,
del prospetto delle disponibilità, da cui si evince l'assenza di qualsiasi posto sulla classe di concorso A010 (doc. 2: prospetto disponibilità a.s. 2025-2026) e del bollettino dei risultati della mobilità interprovinciale, al cui interno non si rinviene neppure un posto disponibile per la classe di concorso A010 (doc. 3 memoria: bollettino mobilità interprovinciale a.s. 2025-2026).
Pertanto, correttamente l' ha rigettato la domanda di CP_3
assegnazione temporanea per difetto del requisito della sussistenza di posti vacanti e disponibili nell'ambito territoriale dell'Ufficio Scolastico di eventuale destinazione, come provata per tabulas, quindi anche un'eventuale risposta dell' (di cui controparte lamenta la carenza) non avrebbe che CP_4
potuto essere negativa, proprio in considerazione della mancanza di posti vacanti e disponibili presso l'amministrazione di destinazione.
In seguito, dietro corretto e puntuale suggerimento dell'USP di Messina, la docente ha presentato domanda di assegnazione provvisoria Parte_1
che non trovava positivo riscontro.
Infatti, sulla classe di concorso A010 risultava disponibile, in organico di fatto, soltanto uno spezzone di 8 ore (doc. 4 memoria: disponibilità iniziale organico di fatto,) e la stessa non conseguiva l'assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità (doc. 5 memoria: bollettino assegnazioni provvisorie interprovinciali,).
La ragione è da rinvenirsi in un errore attribuibile ed addebitabile esclusivamente all'odierna ricorrente.
Infatti, la docente, nella propria domanda di assegnazione provvisoria
(docc. 6 e 7 memoria):
1) in primo luogo, ha richiesto, al punto 23 della propria domanda, posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio,
3 che erano del tutto assenti dalle disponibilità;
2) in secondo luogo, al punto 26, dichiarando di non essere in part-time, non avrebbe potuto certamente conseguire un posto su spezzone orario;
3) in terzo luogo, la docente ha domandato l'assegnazione provvisoria soltanto per posto normale, nonostante, ai sensi dell'art. 7, comma 14 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 preveda chiaramente che “L'assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno” (doc. 8 memoria, pagg. 21 e
50).
Orbene, come si evince sia dalla domanda di assegnazione provvisoria che dall'allegato stato matricolare (doc. 9 memoria, pag. 6) la docente ha prestato un anno di servizio (nell'a.s. 2016-2017) su posto di sostegno;
quindi, avrebbe avuto tutti i requisiti previsti per richiedere l'assegnazione provvisoria su tale tipologia di posto.
La docente era pienamente consapevole di tale possibilità, tant'è che la stessa aveva già precedentemente ottenuto per l'a.s. 2022-2023 un incarico su posto di sostegno (cfr. doc. 9 memoria: stato matricolare, pag. 9), quindi era pienamente consapevole della possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria su tale posto ma, deliberatamente, ha omesso di esprimere la preferenza in tal senso.
Dall'attenta lettura sia dei posti disponibili che del bollettino delle assegnazioni provvisorie interprovinciali (pagg. da 9 a 18), si evince come abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno numerosi docenti con punteggio inferiore a quello della docente che, Parte_1
tuttavia, avendo omesso tale preferenza, si è vista esclusa.
Pertanto, non può farsi ricadere sull'Amministrazione un errore imputabile in via esclusiva alla ricorrente.
4 Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento, potendosi ulteriormente ridurre per essersi il avvalso della CP_1
rappresentanza tecnica di un funzionario.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore del CP_1
resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/12/2025
Il giudice
Giorgio IS
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1201/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO LA CAVA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Tommaso Cannizzaro 98123 Messina ITALIA presso il difensore avv. VINCENZO LA CAVA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Parte ricorrente, docente assunta a tempo indeterminato ed attualmente in servizio dall'a.s. 2023-2024 presso l'I.S. Margaritone – Vasari di Arezzo, espone:
-) di aver presentato domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis
D.lgs.151/2001; Contr
-) che tale domanda risulta essere stata rigettata dall' di Messina in data 07.05.2024;
-) che tale diniego sarebbe illegittimo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ed infatti, l'art. 42-bis del D. L.vo 151/2001, prevede espressamente che
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Pertanto, requisito necessario ed imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea è rappresentato dalla sussistenza di un posto vacante e disponibile e di corrispondente posizione retributiva, non potendo in alcun modo qualificarsi la posizione giuridica soggettiva del richiedente in termini di diritto soggettivo.
Contr Ebbene, l' di Messina, nella propria risposta fornita in data
2 29.05.2025, ha sottolineato proprio la mancanza di posti vacanti e disponibili all'esito della procedura di mobilità per l'a.s. 2025-2026 per la classe di concorso
A010 – Discipline grafico - pubblicitarie.
Tale affermazione è pienamente suffragata dalla pubblicazione, sul sito
Contr dell' di Messina,
del prospetto delle disponibilità, da cui si evince l'assenza di qualsiasi posto sulla classe di concorso A010 (doc. 2: prospetto disponibilità a.s. 2025-2026) e del bollettino dei risultati della mobilità interprovinciale, al cui interno non si rinviene neppure un posto disponibile per la classe di concorso A010 (doc. 3 memoria: bollettino mobilità interprovinciale a.s. 2025-2026).
Pertanto, correttamente l' ha rigettato la domanda di CP_3
assegnazione temporanea per difetto del requisito della sussistenza di posti vacanti e disponibili nell'ambito territoriale dell'Ufficio Scolastico di eventuale destinazione, come provata per tabulas, quindi anche un'eventuale risposta dell' (di cui controparte lamenta la carenza) non avrebbe che CP_4
potuto essere negativa, proprio in considerazione della mancanza di posti vacanti e disponibili presso l'amministrazione di destinazione.
In seguito, dietro corretto e puntuale suggerimento dell'USP di Messina, la docente ha presentato domanda di assegnazione provvisoria Parte_1
che non trovava positivo riscontro.
Infatti, sulla classe di concorso A010 risultava disponibile, in organico di fatto, soltanto uno spezzone di 8 ore (doc. 4 memoria: disponibilità iniziale organico di fatto,) e la stessa non conseguiva l'assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità (doc. 5 memoria: bollettino assegnazioni provvisorie interprovinciali,).
La ragione è da rinvenirsi in un errore attribuibile ed addebitabile esclusivamente all'odierna ricorrente.
Infatti, la docente, nella propria domanda di assegnazione provvisoria
(docc. 6 e 7 memoria):
1) in primo luogo, ha richiesto, al punto 23 della propria domanda, posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio,
3 che erano del tutto assenti dalle disponibilità;
2) in secondo luogo, al punto 26, dichiarando di non essere in part-time, non avrebbe potuto certamente conseguire un posto su spezzone orario;
3) in terzo luogo, la docente ha domandato l'assegnazione provvisoria soltanto per posto normale, nonostante, ai sensi dell'art. 7, comma 14 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 preveda chiaramente che “L'assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno” (doc. 8 memoria, pagg. 21 e
50).
Orbene, come si evince sia dalla domanda di assegnazione provvisoria che dall'allegato stato matricolare (doc. 9 memoria, pag. 6) la docente ha prestato un anno di servizio (nell'a.s. 2016-2017) su posto di sostegno;
quindi, avrebbe avuto tutti i requisiti previsti per richiedere l'assegnazione provvisoria su tale tipologia di posto.
La docente era pienamente consapevole di tale possibilità, tant'è che la stessa aveva già precedentemente ottenuto per l'a.s. 2022-2023 un incarico su posto di sostegno (cfr. doc. 9 memoria: stato matricolare, pag. 9), quindi era pienamente consapevole della possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria su tale posto ma, deliberatamente, ha omesso di esprimere la preferenza in tal senso.
Dall'attenta lettura sia dei posti disponibili che del bollettino delle assegnazioni provvisorie interprovinciali (pagg. da 9 a 18), si evince come abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno numerosi docenti con punteggio inferiore a quello della docente che, Parte_1
tuttavia, avendo omesso tale preferenza, si è vista esclusa.
Pertanto, non può farsi ricadere sull'Amministrazione un errore imputabile in via esclusiva alla ricorrente.
4 Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento, potendosi ulteriormente ridurre per essersi il avvalso della CP_1
rappresentanza tecnica di un funzionario.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore del CP_1
resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/12/2025
Il giudice
Giorgio IS
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