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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1679/2021 R.G.F.A avente ad oggetto: condizioni della separazione promossa da
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Sant'Agata Li Battiati, via Madonna di Fatima n. 7, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania , via Proserpina n. 24, presso lo studio dell'avv. Carmelo Padalino del foro di Catania, da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla memoria di costituzione con nuovo procuratore depositata in atti in data 15.02.2023,
appellante e appellato incidentale contro
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
n. 200, C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via C.F._2
Pasubio n. 18 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lipera da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione con nuovo procuratore in atti,
appellata e appellante incidentale
con l'intervento dell'avv. IRENE RUSSO del foro di Ragusa, nominata curatore speciale dei minori , nata a [...] il Persona_1
22.03.2008, e , nato a [...] il [...]. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 16.11.2021 il dott. Parte_1 impugnava la sentenza n. 1168/2021 emessa dal Tribunale civile di Ragusa in data 30.09.2021, notificata in data 18.10.2021, resa a definizione del proc. iscritto al n. 3240/2015 RG promosso dallo stesso appellante nei confronti di , Controparte_1 con cui il Tribunale , dato atto della sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 348/2018 del 15.03.2018, aveva disposto:
- il rigetto delle domande di addebito proposte dalle parti in via principale e in via riconvenzionale;
- - l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1
, con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di CP_2 visita paterno nei tempi e modi ivi specificati (un pomeriggio a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - a settimane alterne: dalle ore 13.00 del venerdì fino alle ore 08.00 del lunedì successivo, con intermedi pernottamenti, prelevandoli all'uscita dalla scuola ed ivi riaccompagnandoli entro l'inizio delle lezioni, e dalle ore 13.00 del giovedì successivo alle ore 08.00 del lunedì successivo, con intermedi pernottamenti, prelevandoli all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandoli entro l'inizio delle lezioni, e dalle ore 13.00 del giovedì fino alle ore 08.00 del venerdì, con intermedio pernottamento, sempre prelevandoli all'uscita della scuola ed ivi riaccompagnandoli entro l'inizio delle lezioni;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 23.12.e sino alle ore 20.00 del 28.12 e dalle ore 09.00 del 29.12 sino alle ore 20.00 del 03.01; -durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del sabato di Pasqua alle ore 21.00 e Lunedì dell'Angelo dalle ore 09.00 sino alle ore 21.00; - nel periodo estivo, ad anni alterni, nei primi ovvero negli ultimi quindici giorni di agosto. …);
- il versamento, da parte del in favore della , anticipatamente ed Pt_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno di euro 3.000,00, annualmente rivalutabili, di cui euro 1000,00 a far data dalla pronuncia, quale contributo per il mantenimento della moglie ed euro 2000,00 per il mantenimento dei figli minori (1000,00 per ciascuno), con decorrenza dall'introduzione del giudizio;
- la ripartizione delle spese straordinarie tra i coniugi nella misura del 70% in capo al padre;
- la compensazione delle spese di lite tra le parti.
In particolare, con il suddetto atto il , premessa un' articolata ricostruzione Pt_1 del procedimento di primo grado, durato quasi cinque anni, connotato da aspra conflittualità e dalle condotte non collaborative e ostruzionistiche poste in essere dalla nei suoi confronti rispetto alla corretta attuazione del suo diritto di CP_1 visita ed al mantenimento dei rapporti con i figli, lamentava come, nonostante le due espletate CC.TT.UU psicologiche svolte nel corso del procedimento – le quali da ultimo avevano reputato l'affiso condiviso con collocamento presso la madre a Catania la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori - avessero nondimeno evidenziato una situazione molto delicata e avessero concluso nel senso di ritenere assolutamente necessario lo svolgimento di un percorso di psicoterapia individuale sia per i genitori, che per i figli, in particolare per la minore
[...] , adolescente - la quale aveva manifestato una forte condizione di disagio Per_1 psicologico a causa delle dinamiche disfunzionali del rapporto madre-figlia e della riscontrata “triangolazione della ragazzina nell'acceso conflitto genitoriale”-, gli interventi avviati nel corso del primo grado di giudizio fossero stati inadeguati e non risolutivi, essendo emerso un progressivo rifiuto da parte della minore nei confronti della figura paterna, ascrivibile al condizionamento materno. Rilevava come, nonostante il decidente all'esito della disposta CTU avesse ordinato la presa in carico della minore da parte del competente Servizio di NPI di Catania – Consultorio Familiare 2 - “con l'obiettivo di sganciarla emotivamente dal conflitto dei genitori e dalla distorsione relazionale di parentificazione instaurata nella relazione con la madre” e nella relazione del 28.10.2020 detto servizio avesse segnalato le gravi carenze personologiche materne “la tendenza nel favorire una percezione non sempre realistica ed adeguata alla percezione di una figlia” e la conseguente urgenza di avviare un percorso volto a “favorire lo svincolo psico- relazionale di dal suo coinvolgimento in atto nelle dinamiche delle Persona_1 relazioni familiari…” la si fosse sempre rifiutata di sottoporre la figlia ai CP_1 necessari interventi di supporto psicologico, con grave pregiudizio per la minore, lamentando quindi come nella sentenza conclusiva del giudizio, nonostante reiterate richieste del , nulla fosse stato statuito a riguardo. Pt_1
Venivano quindi censurate dal anche le determinazioni di natura Pt_1 economica assunte dal giudice di prime cure e, segnatamente, il riconoscimento in favore della , sul presupposto di una riscontrata sperequazione economica CP_1 tra i coniugi, dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 1000,00 mensili, aumentandosene quindi l'importo rispetto ad euro 600,00 riconosciuti in sede di statuizioni provvisorie, e ciò sebbene la donna fosse titolare di adeguati redditi propri quale esercente una remunerativa attività imprenditoriale sotto il brand
“Officine e Fonderie Scibilia” operante nella compravendita di antiquariato e come organizzatrice di eventi presso la struttura di proprietà “Casale dell'Arte” di Catania, redditi tali da renderla economicamente autosufficiente e ben in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Lamentava come del tutto ingiustificatamente il Tribunale, pur riconoscendo la percezione da parte della per lo svolgimento di tale attività di redditi non CP_1 dichiarati, non li avesse tenuti in debito conto, in quanto anch'essi contribuenti a determinare il reddito familiare. Evidenziava come la avesse svolto anche CP_1 durante il matrimonio la suddetta attività lavorativa, recandosi a Catania circa tre volte a settimana, e avesse quindi continuato a svolgerla anche dopo la separazione, ampliandone la portata, come riferito dai testi escussi e come risultante anche dalla consultazione del web e dei social network. Rilevava come anzi la al CP_1 momento della separazione avesse lasciato l'abitazione familiare sita a Modica, portando con sé i figli (all'epoca rispettivamente di sette anni e di sette mesi), sradicandoli dal contesto di appartenenza senza il consenso del padre, proprio al fine di svolgere la propria attività imprenditoriale, evidenziando come del tutto mendaci fossero le innumerevoli e diverse spiegazioni fornite dalla al fine CP_1 di giustificare il proprio repentino trasferimento da Modica a Catania. Sotto altro profilo, lamentava come del tutto semplicisticamente il primo decidente avesse ricostruito la condizione economica del effettuando un'elencazione Pt_1 di attività facenti capo allo stesso nonché quale proprietario di numerosissimi beni immobili e di plurime partecipazioni societarie, evidenziando come fosse stato documentato che l'azienda agricola facente capo all'appellante, prima in forma individuale e poi societaria, non avesse mai svolto alcuna attività e fosse poi stata ceduta nel 2017 per il suo modesto valore nominale senza aver mai conseguito alcun utile mentre, relativamente alla società Iblea TR srl, di cui lo stesso era amministratore e avente per oggetto la gestione di impianti di carburante al minuto, non aveva percepito alcun reddito di capitali nel triennio in esame, avendo quest'ultima autofinanziato i suoi investimenti, anche strutturali, per disporre di maggior liquidità nel ciclo commerciale, senza distribuire dividendi tra i soci, al fine di estinguere le proprie importanti posizioni debitorie bancarie, le quali si erano più che raddoppiate nel periodo tra il 2015 ed il 2018 (passando da euro 3.907.314 ad euro 8.214.453), rilevando il forte decremento degli utili e dei ricavi (paria ad euro 71.464.000) registrato al 31.12.2019, come da estratti delle scritture contabili in atti. Quanto alle altre partecipazioni societarie, ne evidenziava l'assoluta irrilevanza sotto il profilo reddituale trattandosi di attività rivelatesi antieconomiche, evidenziava l'incidenza sui redditi netti delle imposte dovute e degli impegni assunti con Riscossione Sicilia spa ed dando atto da ultimo CP_3 come i terreni a lui intestati, per lo più pro quota, specificamente indicati nel numero di cinque, fossero per lo più modesti appezzamenti privi di valore commerciale e comunque di capacità produttiva.
Assumeva quindi come sostanzialmente gli unici redditi percepiti derivassero dal compenso quale amministratore della società Iblea TR s.r.l - attività per cui in passato aveva percepito il compenso di 60.000,00 mensili, poi ridotti a 40.000,00 in ragione della situazione di sofferenza di cui sopra -, rilevando l'eccessiva gravosità ed insostenibilità dell'assegno di mantenimento in favore di moglie e figli posto a suo carico nell'importo complessivo di euro 3000,00.
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva:
- revocarsi e/o annullarsi l'assegno di mantenimento di euro 1000,00 mensili riconosciuto a carico dell'appellante e in favore della moglie , e, in subordine, la riduzione dello stesso ad euro 600,00 mensili;
- ridursi l'assegno di mantenimento di euro 1000,00 riconosciuto per ciascun figlio alla minore somma di euro 750,00;
- modificare la ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie attribuendole a ciascun coniuge in pari misura (50%),
- con riferimento al diritto di visita paterno, specificare che nella giornata del martedì è concesso al padre avere e tenere con sé i figli,
- ordinare a tutti i familiari di sottoporsi ad un percorso di terapia familiare, e pertanto nominarsi, dall'apposito albo dei professionisti abilitati a svolgere attività di mediazione familiare, uno psicoterapeuta privato specializzato e/o istituto familiare al fine di fornire l'adeguato sostegno psicologico ai minori e nonché coordinare i genitori a gestire l'affido Persona_1 CP_2 condiviso, nell'esclusivo benessere dei figli:
- con il favore delle spese e dei compensi di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata 08.02.2022 si costituiva in giudizio (avv. ) la quale, ripercorso CP_4 Controparte_1 anch'essa l'articolato iter procedimentale del giudizio di prime cure durante il quale erano state disposte ed effettuate due CTU psicologiche, erano stati escussi vari testi ed erano state disposte indagini da parte della Guardia di Finanza in ordine alle condizioni lavorative, patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi e dato atto della mancata adesione alla proposta di definizione delle condizioni di separazione formulata dal giudicante, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello per difetto di specificità, rilevando come le doglianze avanzate fossero la mera riproposizione di questioni già ampiamente rappresentate e approfondite nel primo grado di giudizio. Nel merito assumeva l'assoluta infondatezza delle censure proposte dal , rispetto alle statuizioni di natura economica, stante la Pt_1 floridissima situazione patrimoniale dello stesso, amministratore unico e titolare del 93% della società Iblea TR s.r.l, rilevando come la mancata distribuzione degli utili negli ultimi anni fosse una scelta palesemente ricollegabile alla pendenza del procedimento di separazione giudiziaria e preordinata al fine di ridurre i redditi di controparte;
precisava come nel triennio precedente la separazione il Pt_1 fosse titolare di un reddito netto complessivo mensile pari ad euro 17.876,00, come da documentazione versata nel giudizio di prime cure, sottolineando come nel corso degli ultimi anni il predetto avesse ulteriormente migliorato la propria posizione economica, giungendo a percepire un reddito medio mensile netto euro 26.113,00 mensili, il quale era frutto di un importante aumento del capitale sociale da euro 500.000,00 ad euro 1.400.000, ottenuto prevalentemente mediante il conferimento di beni immobili per un valore di euro 837.000,00. Detto investimento aveva portato ad effettuare imponenti investimenti produttivi, passando da 2 distributori nel 2015 a 10 distributori nel 2020. Evidenziava come dal bilancio del 2019 della società emergesse l'acquisizione, per un milione di euro, della società Tirella s.r.l, operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi e di energie alternative, rilevando come la Iblea srl avesse beneficiato, grazie al c.d. “Decreto liquidità” varato dal Governo per contrastare gli effetti sull'economia causati dalla nota pandemia da Covid 19, di finanziamenti agevolati per rilevanti importi, dando atto come gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avessero sostanzialmente confermato tutti i possedimenti immobiliari e mobiliari, i redditi da partecipazione societarie e i compensi percepiti dal quale amministratore unico della Pt_1
Iblea TR s.r.l., ribadendo la positiva situazione di espansione dell'attività aziendale. In ragione di quanto sopra, deduceva come del tutto inconsistenti fossero i rilievi formulati dall'appellato riguardo la determinazione degli assegni di mantenimento posti a suo carico evidenziando come in ragione dell'incremento dei redditi dello stesso, a fronte della sostanziale assenza di redditi e della propria condizione di impossidenza, ben sussistessero i presupposti per l'aumento del contributo al mantenimento dovuto. Contestava di aver svolto attività lavorativa dopo il matrimonio riferendo di aver cessato la stessa, chiudendo il Casale dell'Arte di cui era socia al 50%, per espressa volontà del , dando atto di aver Pt_1 finanziato con le proprie sostanze l'attività del marito. In ragione di quanto sopra riferiva di essersi ritrovata in una condizione di forte indebitamento, per cui era stata costretta ad avviare la procedura di esdebitazione prevista dalla legge n. 3/12, rilevando come l'emergenza pandemica non avesse fatto altro che aumentare le difficoltà economiche in cui si trovava. Ribadiva quindi la piena sussistenza del forte divario reddituale tra i coniugi già rilevato in primo grado e la propria impossibilità a mantenere un tenore di vita che potesse lontanamente avvicinarsi a quello, molto elevato, goduto in costanza di matrimonio, siccome del resto ampiamente riconosciuto dai testi escussi del giudizio di primo grado. Aggiungeva di essersi trovata priva di casa e di non aver potuto beneficiare dell'assegnazione della casa coniugale, a causa della condotta del che aveva disdettato il Pt_1 contratto di locazione, di soffrire di patologie invalidanti (lombosciatalgia, sindrome tunnel carpale) tali da ridurne la capacità lavorativa e di essersi trovata a doversi occupare, da sola, dei due figli.
Tanto premesso, stante l'assoluta infondatezza dei motivi addotti dal a Pt_1 supporto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, rilevava come l'importo di euro 1000,00 fosse incongruo e come fosse per contro del tutto accoglibile la domanda già formulata nel giudizio di prime cure di assegno mensile di mantenimento nella misura di euro 2000,00 mensili e chiedeva in via incidentale l'aumento dello stesso al suddetto importo, rivalutabile.
Quanto all'assegno di mantenimento disposto a carico dell'appellante in favore dei due figli, determinato in euro 1000,00 mensili da decreto emesso in sede di reclamo dalla CO d'Appello risalente a sei anni addietro, rilevava come , tenuto conto delle esigenze evolutive dei minori e dell'incremento della capacità di spesa paterna e dell'elevatissimo tenore di vita goduto da quest'ultimo, ben potessero ritenersi sussistenti i presupposti per un aumento del contributo dovuto nella misura di euro 4000,00 mensili per ciascun figlio nonché per porre in via esclusiva a carico del predetto l'obbligo di pagamento delle spese di natura straordinaria.
Con riferimento alle censure ed ai rilievi formulati dal in merito Pt_1 all'affidamento, al collocamento ed ai propri tempi di permanenza con i minori, rappresentava l'infondatezza delle deduzioni avversarie e la parzialità delle risultanze della perizia riportate, sottolineando come fosse l'appellante ad aver assunto condotte violente e disfunzionali, denigratorie e delegittimanti della figura materna, riportando come in sede di CTU la stessa minore avesse Persona_1 riferito di aver assistito a episodi di aggressività in cui il aveva alzato le Pt_1 mani nei confronti della , rilevando come anche lei e il fratellino CP_1 CP_2 avessero subito tali condotte, come da denunce-querele in atti.
Dava atto, ciononostante, di non aver mai ostacolato il rapporto tra il ed i Pt_1 figli, e di non essersi mai opposta ad un ampliamento della regolamentazione del diritto di visita paterno, manifestando ampia disponibilità. Rilevava per contro come il si fosse mostrato poco presente, dedicando poco tempo ai figli e Pt_1 trascurando, per motivi lavoro e personali, di partecipare a eventi che li riguardavano, di accompagnarli a visite mediche, di interessarsi del loro andamento scolastico e di partecipare alla loro quotidianità, rilevando di essere stata costretta in primo grado ad introitare un procedimento d'urgenza al fine di poter sottoporre la minore ad un intervento chirurgico ai piedi di cui aveva urgente Persona_1 bisogno.
Conseguentemente, richiedeva, in riforma della sentenza impugnata, in costanza di affidamento condiviso dei minori e di collocamento presso la casa materna, ridursi il diritto di visita paterno riconoscendo al padre la possibilità di tenere i figli con sé un pomeriggio alla settimana e per due fine settimana al mese dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, fermo quanto già statuito per il resto.
Infine , contestava le accuse a lei mosse dal in ordine ai pretesi Pt_1 comportamenti diretti ad ostacolare il percorso terapeutico richiesto da controparte rilevando come con ordinanza ex art. 709 ter cpc il Tribunale, dopo approfondita CTU, non avesse ritenuto necessario l'avvio di alcun percorso terapeutico né per i genitori né per i minori e come poi con ordinanza in data 23.12.2019 fosse stata disposta, su indicazione della CTU dott.ssa la presa in carico della Per_2 minore da parte del Servizio di NPI di Catania, dando atto di aver Persona_1 profuso tutto il proprio impegno per accompagnare e sostenere la figlia. Sottolineava come nella sentenza impugnata, che aveva confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento presso la madre dando atto delle “buone competenze genitoriali” materne fosse stata evidenziata la non necessità di una prosecuzione di interventi terapeutici sulla minore
[...]
, atteso che ciò “confermerebbe la sua designazione nella risoluzione dei Per_1 conflitti familiari”, reputandosi più opportuna la responsabilizzazione dei due genitori. Richiedeva quindi procedersi all'ascolto della minore, ormai dodicenne, e alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc che potesse rappresentare gli interessi di entrambi i minori.
Conclusivamente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto dal e nel merito il rigetto dello stesso. Pt_1
In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 1168/20 del Tribunale di Ragusa impugnata, chiedeva:
- riconoscersi l'addebito al per la fine dell'unione coniugale, con ogni Pt_1 conseguenza di legge,
- aumentarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del per il Pt_1 mantenimento dei figli minori, e , all'importo di euro Persona_1 CP_2
4000,00 mensili, ovvero euro 2000,00 per ciascun figlio;
-aumentarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del per il Pt_1 mantenimento in favore della moglie, all'importo di euro 2000,00 mensili;
- disporre a esclusivo carico del sig. tutte le spese straordinarie relative ai Pt_1 figli nella misura del 100%; - modificarsi il capo relativo alla regolamentazione del diritto di visita paterno così statuendo : “riconoscendo al padre la possibilità di avere e tenere i figli con sé un pomeriggio a settimana;
il primo ed il terzo week end di ogni mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 23.12.e sino alle ore 20.00 del 28.12 oppure dalle ore 09.00 del 29.12 sino alle ore 20.00 del 03.01; -durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 09.00 sino alle ore 21.00 oppure il Lunedì dell'Angelo dalle ore 09.00 sino alle ore 21.00; - nel periodo estivo, ad anni alterni, per un periodo continuativo compreso tra l'01 ed il 15 agosto oppure tra il 16 ed il 31 agosto”.
- rigettarsi la domanda avanzata dal di sottoporre tutti i familiari ad un Pt_1 percorso terapeutico.
- con vittoria di spese e compensi e di condanna di controparte ex artt. 96, 88 e 89 cpc per quanto scritto a pag. 19 dell'atto di appello ultimo capoverso riguardo “il metodo costante della menzogna strumentale fino a contraddirsi…” utilizzato dalla
, chiedendosi la cancellazione delle espressioni censurate. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti fissata in data 12.05.2022, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza dell'11.05.2023, concedendosi termine per note fino a 10 giorni prima.
Con memoria con nuovo procuratore depositata in data 15.02.2023 parte appellante, proponeva istanza ex art. 709 ter cpc e richiesta di ascolto della minore , Persona_1 assumendo il verificarsi, successivamente all'ultima udienza, di fatti nuovi riguardanti entrambi i figli tali da legittimare la richiesta di collocamento degli stessi presso il padre e, previa nomina di curatore speciale, e di incontri protetti tra madre e figli, in ragione dei comportamenti estremamente pregiudizievoli posti in essere dalla CP_1 in danno dei minori.
Rappresentava in particolare che la figlia dal 18 luglio 2022 fosse andata Persona_1
a vivere stabilmente con il padre, il quale nelle more per stare più vicino ai figli, si era trasferito a Catania, in un immobile sito a Sant'Agata Li Battiati, via Madonna di Fatima n.
7. Specificava che la scelta della figlia di andare a vivere con lui era stata causata dal perpetrarsi da parte della madre di costanti condotte denigratorie e di violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei figli specificamente descritte;
che anche il minore gli aveva confidato che la madre lo picchiava “forte” tutti i CP_2 giorni, che era terrorizzato dalla madre ed aveva espresso il desiderio di andare a vivere con il padre. Assumeva di aver acquisito riscontri di quanto sopra dedotto da parte della responsabile (dott.ssa ) e di una tutor (dott.ssa ) del centro Persona_3 Per_4
“VolaDigitando” Onlus frequentato dai minori nel pomeriggio per fare i compiti le quali in più occasioni avevano rilevato il forte disagio dei minori, e di aver quindi denunciato in data 4.11.2022 la per il reato di maltrattamenti;
che la minore CP_1
, una volta trasferitasi presso di lui, aveva raccontato dei comportamenti Persona_1 aggressivi e violenti agiti dalla madre nei suoi confronti. Lamentava quindi come la non fosse in grado di garantire la regolare frequenza scolastica del minore CP_1
, iscritto alla terza elementare presso la scuola paritaria “S. Domenico Savio” di CP_2 Catania, al punto da avere accumulato un elevato numero di assenze e di ritardi tali da porre a rischio, se protratti, la sua ammissione all'anno successivo, rilevando altresì come il bambino, affetto da disturbi dell'apprendimento, dal dicembre 2022 non fosse adeguatamente supportato nella sua attività di studio a causa della decisione unilaterale della di sospenderne la frequenza presso il centro specialistico per DSA CP_1
“VolaDigitando” per venir meno, a suo dire, del rapporto di fiducia con le responsabili del centro;
di essersi quindi opposto a tale iniziativa della , confermando la CP_1 frequenza del centro per , affetta da DSA certificata nel 2021 dall'ASP Persona_1 che aveva pertanto, essendo presso di lui collocata, continuato a frequentare il centro;
di non essere stato invece in grado di fare nulla per il minore , con il quale non CP_2 era riuscito ad incontrarsi a causa dei comportamenti ostruzionistici materni. Riportava come la minore dopo il trasferimento presso di lui si fosse rasserenata, Persona_1 frequentasse regolarmente e con profitto il secondo anno del liceo scientifico “Don Bosco” di Catania presso l'Istituto Salesiani, un corso d'inglese pomeridiano presso la stessa scuola, il doposcuola specializzato, rilevando come la , non avesse CP_1 manifestato concretamente la disponibilità a far effettuare a un percorso Persona_1 di sostegno psicologico, e ciò nonostante i solleciti del che si era impegnato a Pt_1 sostenerne tutti gli oneri proponendo una rosa di tre specialisti tra cui scegliere.
Tanto premesso, stante la ferma volontà espressa dalla figlia di permanere presso di lui e il timore manifestato all'ipotesi di dover fare rientro presso la madre, chiedeva, previo ascolto della ragazzina, quattordicenne, il collocamento della stessa presso di lui. Inoltre, tenuto conto dei comportamenti disfunzionali tenuti dalla nei CP_1 confronti del minore , chiedeva collocarsi anche il predetto presso di lui, con CP_2 possibilità di incontrare la madre con modalità protetta.
Nel suddetto atto il rappresentava inoltre come la condotta pregiudizievole Pt_1 posta in essere dalla fosse consistita nell'aver inopinatamente posto l'assegno CP_1 di mantenimento di euro 3000,00 mensili puntualmente corrispostole dal , Pt_1 distraendolo dalle finalità sue proprie, quale credito liquido ed esigibile posto a garanzia della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata in data 5.10.2021 per un'esposizione debitoria di euro 2.203.633,33 derivante dall'attività imprenditoriale della stessa, poi omologata dal Tribunale di Catania in data 17.10.2022. Ancora, riferiva come la non avesse CP_1 ottemperato, nonostante ripetuti solleciti, all'onere di pagare la quota del 30% delle rette scolastiche dei due figli negli a.s. 2020/21 e 2021/22, e ciò nonostante dall'esame dell'elenco dei rapporti finanziari intrattenuti dalla rilasciato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate in data 07.11.2022, emergesse la titolarità di tre conti correnti e di plurime movimentazioni bancarie attestanti accrediti nell'anno 2021 pari a complessivi euro 85.899,00 e nel 2020 a 77.908,00.
Fissata con decreto del 17.02.23 l'udienza straordinaria del 23.03.2023 per esaminare la domanda ex art. 709 ter cpc proposta dal , con memoria in data 21.03.2023 Pt_1 si costituiva con nuovo procuratore , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità delle istanze ex art. 709 ter cpc avanzate dal , contestando Pt_1 nel merito ogni accusa di condotte pregiudizievoli all'interesse dei minori mossale dal predetto e negando fermamente di aver mai avuti atteggiamenti violenti, dando atto dell'alta conflittualità tra i coniugi dovuta ai comportamenti prevaricatori e maltrattanti posti in essere dal già riferiti nella CTU disposta nel giudizio di prime cure. Pt_1
Riportava come il minore , per il quale era stato fissato appuntamento presso CP_2
l'ASP nel successivo mese di aprile per sottoporlo ai test sulla dislessia, rilevando come il rendimento scolastico del predetto fosse migliorato, da quando non frequentava più il centro “VolaDigitando”, come da pagelle allegate. Assumeva di essersi sempre prodigata affinchè i figli coltivassero il rapporto con il padre, sollecitandoli anche quando erano riottosi, rilevando come da ultimo il minore avesse manifestato CP_2 reciso rifiuto ad andare a casa del padre, affermando di sentirsi dallo stesso trascurato, maltrattato e denigrato. Riguardo alla minore rappresentava come la Persona_1 stessa, in fase adolescenziale, avesse manifestato atteggiamenti trasgressivi e oppositivi non consoni ad una ragazzina di quell'età (quali abbigliamento provocante, uscite notturne, consumo di alcoolici, condotte promiscue) e che il tentativo di darle delle regole e di reindirizzarla verso uno stile di vita più regolare avesse sortito l'effetto di indurre la minore a trasferirsi, senza avvisarla di ciò, presso il padre, il quale l'aveva attratta presso di sé mostrandosi più permissivo e condiscendente al solo scopo di sottrarla alla madre per non dover più corrispondere il mantenimento. Evidenziava i pericoli per la minore causati dalla mancanza di controlli da parte del Persona_1 padre, il quale demandava in toto a terzi la gestione della minore, rilevandone la fragilità, chiedendo il rientro della stessa presso la propria abitazione, previo percorso di sostegno genitoriale e di presa in carico da parte del Servizio di NPI. Ribadiva l'enorme divario economico nelle posizioni reddituali, insistendo nella domanda di aumento dell'assegno di mantenimento.
Con ulteriore memoria depositata il 22.03.2023, ribadiva Controparte_1 sostanzialmente le difese di cui sopra, dando atto di aver formalmente denunciato il per il reato di sottrazione della figlia , e riportando di essere Pt_1 Persona_1 stata in passato durante il matrimonio vittima delle condotte maltrattanti del , Pt_1 per le quali aveva sporto denuncia- querela con procedimento penale n. 3508/21R. oi archiviato per carenza di sufficienti riscontri. Dopo aver descritto CP_5 le incresciose discussioni intercorse nell'ultimo periodo con la figlia, rappresentava di aver appreso dell'intervenuto trasferimento del a Catania e quindi del luogo Pt_1 ove lo stesso dimora con la figlia solo grazie alla lettura della memoria di costituzione di controparte, per non essere mai stata informata dall'ex-coniuge del luogo ove risiedesse con la minore, contestando di non essersi attivata al fine di favorire l'avvio di un percorso di sostegno psicologico per , avendo proposto con pec del Persona_1
19.12.2022 manifestato il proprio consenso allo stesso presso il centro “Pronto soccorso psicologico” con la dott.ssa . Persona_5
Ancora, contestava di aver mai utilizzato l'assegno di mantenimento quale garanzia del piano di risanamento le cui rate venivano pagate con i proventi del canone percepito per la locazione di un immobile e lamentava l'arbitraria riduzione da parte del dell'assegno di mantenimento corrispostole ad euro 2000,00 (per cui aveva Pt_1 dovuto incardinare presso il Tribunale di Ragusa un pignoramento mobiliare iscritto al n. 152/23 R.G), circostanza cui era sostanzialmente ascrivibile il mancato pagamento della propria quota di rette scolastiche. Rilevava ancora come il , dopo essersi Pt_1 reso responsabile dell'allontanamento della minore dalla residenza materna e del deterioramento, causato dalla sua condotta manipolatoria, del rapporto madre-figlia, con cui era stato da quest'ultima interrotto ogni tipo di contatto, esercitasse la propria responsabilità genitoriale in modo passivo e con estremo lassismo, consentendo alla minore di adottare comportamenti non adeguati alla sua età e senza nemmeno garantirne la regolare frequenza scolastica.
Alla luce dei comportamenti pregiudizievoli del padre, gravemente lesivi del diritto dei minori alla bigenitorialità, chiedeva quindi l'affidamento c.d. super esclusivo dei due minori o, in subordine, esclusivo, con collocamento prevalente presso la madre e la temporanea sospensione di ogni rapporto con il padre;
in via subordinata l'adozione di ogni opportuno provvedimento volto a garantire il corretto svolgimento delle modalità di affido condiviso, con ammonizione del al rispetto dei tempi di Pt_1 collocamento dei minori con il padre, con eventuale previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di ogni ulteriore violazione;
ammonirsi il al Pt_1 pagamento integrale e regolare dell'assegno di mantenimento, con eventuale previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di ogni ulteriore violazione;
determinare le modalità relative all'esecuzione dell'obbligo di collocamento della minore;
la condanna ex art. 614 bis cpc del al risarcimento del Persona_1 Pt_1 danno per le condotte trasgressive e inadempienti di cui sopra;
in ulteriore subordine, disporsi il collocamento del minore presso la madre, con diritto del padre a CP_2 incontrarlo in base a quanto disposto in sentenza, e della minore presso Persona_1 il padre, con diritto della madre a vederla con le modalità già stabilite per il Pt_1 nella sentenza impugnata.
Acquisita altresì la documentazione depositata da entrambe le parti, tra cui gli atti del procedimento iscritto al n. 59/23 V.G. nelle more incardinato dalla presso il CP_1
Tribunale per i Minorenni di Catania, definito con declaratoria di incompetenza ed i verbali di ascolto della minore , con ordinanza in data 30.03.23, Persona_1 depositata il 3.4.23, la CO, ritenuta la preliminare necessità, nominava quale curatore speciale dei minori l'avv. Irene Russo del foro di Ragusa , concedendo alla stessa termine per la costituzione.
Con memoria in data 24.04.2023 si costituiva in giudizio il nominato curatore speciale, dando atto dell'aspra conflittualità intercorrente tra le parti.
Con nota in data 10.05.2023 la difesa dell'appellante depositava il decreto di declaratoria di incompetenza funzionale ex art. 38 disp.att. cpc reso dal Tribunale per i Minorenni di Catania in data 05.05.23 nel proc. n. 59/23 V.G. ivi iscritto su ricorso di e i relativi atti (ricorso, verbale di audizione dei due minori del Controparte_1
28.04.23, relaz. SS di Modica del 06.04.23, registro classe minore al 26.04.23, CP_2 documentazione scolastica minore , memoria difensiva con domanda Persona_1 riconvenzionale del 27.4.23) nonché verbale di interrogatorio delegato reso dal sig.
il 20.10.22, nota Inps in data 29.3.23). Pt_1 All'esito dell'udienza in data 11.05.2023 la CO, con ordinanza in data 25.05.2023, depositata l' 01.06.2023 a definizione delle istanze interinali ex art. 709 ter formalizzate in corso di giudizio dalle due parti, in parziale accoglimento delle richieste del , fermo l'affido congiunto dei due minori, confermava il collocamento, Pt_1 protrattosi in via di fatto da quasi un anno, della minore presso il padre, e Persona_1 inoltre, ravvisando sulla base dell'esame degli atti elementi di rischio per il minore e comunque l'opportunità del ricongiungimento della fratria, disponeva il CP_2 collocamento anche di quest'ultimo presso il padre, da eseguirsi al termine dell'anno scolastico, previa opportuna preparazione del minore da parte del Servizio Sociale di Catania, prevedendo quanto al diritto di visita che il minore incontrasse la madre un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle 20.00 e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00; poneva altresì a carico di un Controparte_1 assegno di euro 400,00 quale contributo al mantenimento dei minori (euro 200,00 per ciascun minore), invitando i due genitori alla massima collaborazione.
Con memoria depositata in data 13.06.2023 chiedeva in via d'urgenza Controparte_1 la revoca e/o sospensione dell'ordinanza di cui sopra nella parte riguardante il minore
, assumendo la mancata adeguata considerazione degli elementi addotti dalla CP_2 difesa della stessa e lo stesso parere espresso dal P.G., rilevando come il minore
, anch'egli sentito presso il T.M., avesse negato qualsivoglia condotta CP_2 maltrattante da parte della madre, con cui dalla nascita aveva sempre vissuto, rilevandosi come lo stesso fosse ben inserito nel contesto di appartenenza, richiamando le risultanze delle CC.TT.UU espletate tra il 2016 ed il 2019 nel corso del giudizio di prime cure, che si erano espresse in termini di adeguatezza della funzione genitoriale materna.
Fissata l'udienza straordinaria in data 13.7.23 per delibare la richiesta di cui sopra, con memoria depositata il 30.06.23 la difesa di , dato atto della mancata Parte_1 esecuzione dell'ordinanza di cui sopra a causa della non collaborazione da parte della
, invocava disporsi ogni opportuna misura coercitiva nei confronti della stessa al CP_1 fine di garantire il collocamento del minore presso il padre.
Venivano acquisite in atti le relazioni del SS di Catania in data 19.6.23 e 10.07.23.
Con memoria di costituzione con nuovo procuratore (avv. V. Aldisio) depositata il 12.07.2023 la , richiamate le risultanze della perizia effettuata nel corso del CP_1 giudizio di prime cure dalla dott.ssa e le dichiarazioni rese dalla minore Per_2
in sede di ascolto riguardo i comportamenti del padre, ed eccependo Persona_1
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie della rese ex art. 390 bis c.p.p CP_1 dal personale del centro “VolaDigitando” a tale avv. del sig. Per_6 Pt_1 estraneo al presente procedimento, evidenziava la ferma opposizione del minore al trasferimento presso il padre, le criticità emerse nel rapporto allo stato “disfunzionale” intercorrente tra ed il fratellino, nonché su quello tra i due genitori, Persona_1 insistendo in atti, articolando prove per testi a riprova di quanto dedotto, chiedendo quindi, previa sospensione della responsabilità genitoriale ed affido dei minori al Servizio Sociale di Catania, disporsi CTU collegiale con nomina anche di un Neuropsichiatra al fine di valutare le competenze genitoriali dei predetti, avviando opportuno percorso di sostegno e di composizione delle criticità, lasciando nelle more l'attuale collocamento prevalente dei minori ( presso la madre e CP_2 Persona_1 presso il padre) con previsione del diritto di visita del genitore non collocatario con monitoraggio dei Servizi.
Con ulteriore memoria del 10.07.2023 depositata da altro procuratore della CP_1
(avv. Sebastiana Calì) veniva evidenziato come il Servizio sociale di Catania che aveva in carico i minori e aveva da ultimo attivato un servizio di Educativa Domiciliare presso la madre al fine di favorire la composizione del conflitto genitoriale e superare le criticità relazionali intrafamiliari emerse non avesse mai riferito di violenze agite dalla madre nei confronti di , il quale aveva esternato tristezza per i comportamenti CP_2 paterni e la paura di essere allontanato dalla madre;
si ribadiva la propria disponibilità ad far seguire il minore da uno specialista individuato nella esperta psicologa dott.ssa
, esprimendosi riserve sulla proposta del padre di far seguire il minore dalla Per_7 dott.ssa , la quale, per quanto riferito, collabora con il difensore del Per_8 Pt_1 nell'organizzazione di corsi ed eventi formativi.
Con ordinanza emessa in data 21.07.23 la CO rigettava l'istanza proposta dalla di sospensiva dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva del collocamento del CP_1 minore presso il padre depositata in data 01.06.23, e, in accoglimento delle CP_2 istanze del ex art. 709 ter cpc, concedeva ai fini dell'esecuzione della stessa Pt_1 ulteriore termine fino al 5.9.23, richiedendo al S.S. di Catania di proseguire il percorso preparatorio finalizzato al trasferimento di presso il padre, incaricando altresì CP_2
l'ASP territorialmente competente di individuare uno psicologo che potesse coadiuvare il servizio sociale ed il Servizio di NPI di avviare un percorso di psicoterapia a supporto di entrambi i minori, con richiesta di relazionare entro il 10.09.23 (spese al merito).
Con memoria di costituzione con nuovo procuratore (avv. Cinzia Cattoretti) depositata in data 03.09.23 eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1 formalizzata in appello in corso di causa di modifica delle disposizioni di separazione relative al collocamento dei minori ex artt. 155 ter cpc e 710 cpc, in quanto esuberante rispetto alla domanda di gravame inizialmente proposta, limitata al riesame delle statuizioni economiche ed alla modifica della regolamentazione del diritto di visita paterno;
eccepiva altresì l'inammissibilità delle sommarie informazioni testimoniali assunte ex art. 391bis cpc depositate dall'appellante e richiamate a fondamento dell'ordinanza emessa in data 25.05.2023 dalla CO . Veniva contestata inoltre la mancata considerazione delle risultanze della CTU espletata nel 2019 nel corso del giudizio di primo grado che aveva ritenuto maggiormente rispondente agli interessi dei minori il collocamento presso la madre.
Venivano quindi acquisite in atti le relazioni in data 7.9.23 del SS di Catania e dell'EMI
presso l'ASP) in data 10.10.23, ove si dava atto Controparte_6 della necessità di tempi di preparazione più lunghi ai fini del trasferimento presso il padre del minore esprimendosi l'opportunità di ulteriori approfondimenti.
Con memoria in data 11.10.23 il curatore speciale dei minori, dato atto di aver partecipato agli incontri presso l'EMI, si associava alla richiesta dei servizi. Con nota in data 10.10.23 la difesa del sig. versava in atti registrazione audio Pt_1 in data 5.10.23 (con relativo supporto informatico) di conversazione dei coniugi e del minore , materiale fotografico, e diffide varie inoltrate alle agenzie territoriali incaricate ai fini dell'esecuzione del collocamento presso di lui del minore.
Con nota depositata in data 11.10.23 la procuratrice di cui sopra depositava documentazione ( richiesta archiviazione P.M. Maresca proc. pen 8740/22R.G. a carico di , messaggistica whatsup, materiale fotografico). CP_1
Con nota in data 25.10.23 la difesa del depositava verbale di sommarie Pt_1 informazioni rese innanzi al PM in data 14.12.22 da nell'ambito Testimone_1 del proc. pen. 1367/22 RGNR, ove il PM aveva chiesto archiviazione e autorizzazione della Procura del 18.10.23 all'estrazione di documentazione dal fasc. pen n. 8740/22 R.G.).
Con nota in data 5.11.23 la difesa della eccepiva l'inammissibilità della CP_1 documentazione depositata da controparte il 25.10.23, chiedendone l'estromissione.
Con ordinanza emessa in data 5.12.2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2023, la CO, preso atto delle richieste delle parti e delle criticità manifestate dai servizi sospendeva il collocamento del minore presso il padre e disponeva il richiamo del CTU dott.ssa al fine dell'espletamento di un Per_2 aggiornamento della perizia psicologica già svolta nel giudizio di prime cure sui quesiti formulati in data 09.10.2015 (valutazione capacità genitoriali madre e padre;
ragioni del conflitto madre;
rapporti tra i genitori e ragioni del rifiuto del minore Persona_1
al trasferimento presso il padre e verifica condotte ostacolanti madre;
soluzioni CP_2 riguardo l'affido dei minori), concedendo all'uopo i relativi termini e rinviando la trattazione al 21.03.2024; nelle more disponeva lo svolgimento di incontri “liberi” tra i minori ed il rispettivo genitore non collocatario alla presenza del figlio collocatario e, in caso di mancato accordo, come da regolamentazione in atti).
Ritualmente assunto l'incarico dalla CTU e nominati i CTP da entrambe le parti, richiesta dalla dott.ssa F. Modica proroga ai fini dell'espletamento dell'incarico, la quale veniva debitamente autorizzata, all'udienza del 21.03.24 la CO, preso atto del mancato deposito della CTU nonché del deposito avvenuto il giorno prima da parte della difesa del di ulteriore documentazione e di ulteriore ricorso ex art. 709 Pt_1 ter cpc ai fini della regolamentazione economica del mantenimento della minore
[...]
, rinviava la trattazione all'udienza del 6.6.24. Per_1
Con note in data 13.04.24,15.04.24 la difesa del depositava documentazione Pt_1 inerente lo svolgimento di eventi presso il “Casale dell'Arte” di proprietà della CP_1 nonché altra nota del 19.04.2024, a riprova dello svolgimento di attività lavorativa di controparte, il registro di classe del minore aggiornato al 16.4.23, da cui CP_2 emergeva il 17% di assenze.
In data 3.6.2024 la CTU dott.ssa depositava in via telematica la CTU, Persona_9 completa dei relativi allegati. All'esito dell'udienza tenutasi in data 06.06.2024 ove le parti insistevano in atti, la CO riservava ordinanza.
Con memoria in data 13.06.24 il procuratore della comunicava la condizione di CP_1 estrema sofferenza manifestata dal minore all'ipotesi del prossimo distacco dalla genitrice, chiedendone l'ascolto e la difesa del , con nota in pari data, Pt_1 contestava quanto sopra.
Con ordinanza emessa in data 24.06.24 la CO, premessa l'inammissibilità della documentazione depositata il 13.06.24 rispetto alla riserva già assunta e ripercorse le vicende che avevano connotato il procedimento de qua, con particolare riferimento alla condizione del minore , preso atto delle risultanze del supplemento di CTU CP_2 depositata in atti, confermava quanto già disposto con l'ordinanza del 01.06.23 disponendo che il collocamento del minore presso il padre, con l'intervento ed il supporto del Servizio Sociale, entro il 10.07.24, ponendo a carico della un CP_1 contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 200,00 ciascuno, in favore del
, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito Pt_1 del provvedimento;
regolamentava il diritto di visita materno prevedendo che il minore incontrasse la madre un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle 20.00 e, a CP_2 settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00, mentre, per quanto riguardava il periodo estivo di luglio e agosto, prevedeva che i minori trascorressero con la madre due settimane consecutive a luglio e due ad agosto.
Con memoria depositata in data 3.7.2024 la difesa di , dato atto di Parte_1 aver avuto, in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra con sé il minore dal 24.06.24, riportava che in data 30.06.2024, all'esito di una giornata trascorsa dal minore con la madre in ottemperanza al disposto diritto di visita, quest'ultima si era rifiutata di riconsegnarlo al padre, coinvolgendo i C.C. di Gravina di Catania al fine di constatare il rifiuto del minore, di tal che il bambino permaneva presso l'abitazione materna;
rappresentando quindi il persistere di condotte da parte della che inficiavano il CP_1 sereno esplicarsi della relazione padre-figlio e l'equilibrio di , chiedeva eseguirsi CP_2 coattivamente il collocamento di presso di lui e avanzava domanda di incontri CP_2 protetti madre-figlio.
Fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza in data 11.07.24, con memoria di costituzione con nuovi procuratori (avv.ti A. Lombardo e P. La Carrubba) depositata in data 09.07.2024 , contestate le modalità dell'avvenuto collocamento in Controparte_1 data 24.06.24 del minore con il padre, asseritamente avvenute con inganno da parte di quest'ultimo, lamentava l'atteggiamento a suo dire aggressivo nonchè insensibile del alla sofferenza di nel distacco dalla madre, e chiedeva la revoca Pt_1 CP_2 dell'ordinanza del 24.06.24; in subordine sospendersi l'esecuzione della stessa al fine di consentire lo svolgimento di un adeguato percorso di sostegno, con conferma delle statuizioni economiche in precedenza previste dal Tribunale di Ragusa;
in ulteriore subordine, ove la CO avesse deciso di confermare l'ordinanza del 24.06.24, chiedeva concedersi un ampliamento del diritto di visita della genitrice con pernotti nel fine settimana e nei termini specificamente indicati;
in ogni caso rigettarsi la richiesta di incontri protetti. All'udienza in data 11.07.24 le parti insistevano nei rispettivi atti ed il Collegio riservava ordinanza.
Con note in data 12.07.24 la difesa di e della comunicavano Pt_1 CP_1
l'avvenuta consegna del minore al padre avvenuto nella prima mattina del CP_2
12.07.24 con l'intervento del SS di Catania e di personale di Polizia.
Con memoria in data 17.07.2024 , lamentando di essere stata ostacolata Controparte_1 dal nel mantenere i contatti con il figlio nei giorni dal 12 al 16.07.23, durante i Pt_1 quali sarebbe riuscita a sentire il figlio (che si trovava a Modica) solo una volta al giorno e per pochi minuti e sotto “stretta sorveglianza del padre”, proponeva ulteriore istanza ex art. 709 ter cpc chiedendo, previo ascolto del minore, ammonirsi il Pt_1 dal tenere qualsiasi condotta negativa e denigratoria nei confronti della e ad CP_1 adottare un comportamento attivo e propositivo volto a garantire e favorire il rapporto tra la madre e i figli;
fissarsi udienza per la verifica dell'avvenuta ottemperanza del chiesto invito da parte del , pena l'adozione di ulteriori provvedimenti ex art. Pt_1
709 ter n. 2, 3 e 4 cpc;
rigettare, per le motivazioni di cui sopra, la domanda di incontri protetti madre-figlio avanzata dal;
autorizzarsi il deposito dei file audio delle Pt_1 telefonate.
Con ordinanza emessa in data 18.07.2024 la CO rigettava l'istanza ex art. 709 ter cpc proposta dal il 12.7.24, ammonendo la a rispettare il disposto Pt_1 CP_1 dell'ordinanza del 24.06.24, e ritenuto di dover valutare nel contraddittorio quella avanzata solo il 17.7.24 dalla rinviava all'udienza in data 31.10.24. CP_1
Con nota in data 18.10.24 il curatore speciale dei minori riferiva di aver ricevuto comunicazione dalla difesa della sig. ra di ritenute manifestazioni di forte CP_1 disagio di , il quale sarebbe stato dalla stessa curatrice sentito nei giorni CP_2 successivi.
Con memoria integrativa dell'istanza ex art. 709 ter cpc depositata in data 25.10.24 la
, dato atto di aver durante il lasso di tempo trascorso ottemperato a tutte le CP_1 prescrizioni impostele , provvedendo a rispettare le modalità e i tempi di prelievo e di riconsegna del minore al padre, portando avanti il percorso di sostegno psicologico avviato con la dott.ssa , mantenendo i contatti con i servizi incaricati, CP_7 individuando unitamente al il coordinatore genitoriale nella persona della Pt_1 dott.ssa , lamentava come a fronte del suo comportamento Controparte_8 collaborativo il del tutto ingiustificatamente avesse inteso il collocamento del Pt_1 figlio presso di lui come un “affidamento esclusivo” e avesse quindi estromesso la madre da tutte le scelte riguardanti i minori, non informandola delle iniziative assunte (programma alimentare controllato e scelta nuova attività sportiva (rugby) per , CP_2 acquisto di una c.d macchinetta (minicar) per . Inoltre evidenziava come Persona_1 il avesse oltremodo ostacolato il mantenimento dei rapporti madre-figlio, Pt_1 opponendosi all'utilizzo di un proprio telefono cellulare da parte del bambino, controllando e limitando le telefonate al punto che il bambino, sofferente, aveva cercato quando possibile di chiamarla dal telefono di un compagnetto di grest;
il Pt_1 avrebbe anche rifiutato di concedere a madre e figlio di consumare assieme alcuni pasti in occasione dei due pomeriggi settimanali di sua spettanza, applicando in modo rigido e tassativo le previsioni inerenti al diritto di visita, senza recuperi ed elasticità, opponendosi anche al fatto che la al mattino potesse salutare il figlio prima CP_1 dell'entrata a scuola, come da consuetudine. Assumendo come quanto sopra avesse amplificato il senso di solitudine del minore, il quale anche a scuola aveva esternato sentimenti di frustrazione e sofferenza per l'allontanamento dalla genitrice chiedendo aiuto agli insegnanti ed esprimendo il desiderio di tornare a vivere con la mamma, reiterava la richiesta di: audizione del minore, chiedendo il collocamento di CP_2 presso di sè,l' ammonizione del ad astenersi dal tenere condotte negative e Pt_1 denigratorie della madre e, in subordine, ampliarsi il diritto di visita della genitrice concedendo un pernotto infrasettimanale e fine settimana alternati, festività e ricorrenze, ecc.
Con memoria in data 30.10.2024 la difesa del evidenziava come nel corso dei Pt_1 mesi trascorsi, sebbene ammonita dalla CO ad adottare comportamenti collaborativi e tutelanti per il minore nella fase di “difficile, ma necessaria, abitudine a questo nuovo andamento di vita e di rapporto con la madre”, aveva continuato a esercitare un gravissimo condizionamento psicologico sul minore , addebitando al padre CP_2 comportamenti ostacolanti e oltranzisti mai posti in essere dal predetto. Rappresentava come, pur avendo garantito alla , dopo il deposito dell'ordinanza del 18.7.24, il CP_1 regolare godimento del proprio diritto di visita nei confronti del figlio nei termini stabiliti dalla CO, assicurandole una videochiamata giornaliera con il figlio alle ore 21.00 nel periodo estivo e alle 19.00 in quello scolastico, la donna avesse continuato a formulare accuse del tutto destituite di fondamento riguardo asseriti comportamenti violenti della sorella nei confronti del fratello, inoltrando ben 19 pec da Persona_1 luglio ad ottobre, con toni fortemente svalutativi del ruolo paterno. Esponeva come nel periodo trascorso il minore fosse stato sereno, avesse intrattenuto un buon rapporto con la sorella e avesse avviato con la ripresa scolastica una serie di impegni tra cui il doposcuola presso un nuovo specializzato (Katane Lab), la presa in carico dal Servizio di NPI, nonchè l'attività sportiva del rugby di cui si mostrava molto soddisfatto. Richiamate le risultanze della CTU e preso atto del deposito da parte di controparte della memoria del 25.10.2024 comprensiva di vari documenti, acquisita agli atti solo il 28.10.24 , chiedeva un rinvio della trattazione dell'istanza.
All'udienza del 31.10.2024 la CO, viste le richieste delle parti e ritenuta l'opportunità di garantire il contraddittorio alla difesa del , rinviava all'udienza del Pt_1
30.01.2025.
Con nota in data 04.12.2024 il curatore speciale del minore comunicava di aver appreso da pec trasmessale dal legale dell' “San Domenico Savio” allegata Controparte_9 dell'improvvisa scomparsa da scuola del minore, il quale era stato affidato dagli operanti a seguito del ritrovamento, alla madre, che si era rifiutata di accompagnarlo dal padre.
Con memoria di costituzione con nuovo procuratore (avv. G. Lipera), stante la rinuncia dei precedenti difensori, , dato atto dell'allontanamento di Controparte_1 CP_2 dall'istituto scolastico frequentato, sito in via Cifali, avuto intorno alle ore 12.30 del 4.12.2024, dovuto alla riferita volontà del predetto di recarsi dalla Polizia per essere ascoltato ed aiutato a tornare a vivere con la madre, dato altresì atto del ritrovamento del minore nel medesimo intorno alle ore 13.10 in via Etnea nei pressi del noto negozio
“Rinascente”, e dell'avvenuta consegna da parte degli operanti alla madre, in considerazione dello stato di grave agitazione del minore e della riferita sua volontà di permanere presso la genitrice, chiedeva emettersi “inaudita altera parte”, provvedimenti urgenti nell'interesse del minore.
Con memoria in data 5.12.2024 la difesa del , premesso quanto sopra circa Pt_1
l'allontanamento del minore da scuola, evidenziava le equivoche modalità con cui era avvenuto detto allontanamento, riportando come solo dopo circa tre ore, intorno alle ore 16.14 la aveva risposto agli allarmati messaggi del confermando che CP_1 Pt_1 il figlio era con lei. Indi, dato atto della volontà esternata dalla di non CP_1 riconsegnare il minore al padre e che il bambino non era stato portato a scuola nei giorni successivi al fatto, avendo la richiesto unilateralmente il nulla osta per trasferire CP_1
in altro istituto e manifestando l'intenzione di querelare i responsabili CP_2 dell'Istituto Salesiani frequentato dal minore per omessa vigilanza, in ragione della gravità delle condotte della violative delle disposizioni della CO e del grave CP_1 condizionamento esercitato dalla donna nei confronti del figlio, tale da indurre a ritenere pregiudizievole il libero esercizio del diritto di visita, chiedeva disporsi con urgenza e inaudita altera parte incontri protetti madre-figlio.
Con decreto del 09.12.2024 veniva anticipata l'udienza al 19.12.2024 al fine di assumere le determinazioni urgenti richieste;
indi, udite le richieste dei procuratori costituite, con ordinanza resa in udienza la CO rigettava la richiesta di autorizzazione al cambio di scuola avanzata dalla madre e di incontri protetti madre- figlio e, reputato gravemente pregiudizievole per il minore la mancata frequentazione scolastica da parte del predetto, diffidava ad assicurare, nel rispetto Controparte_1 delle determinazioni della CO di cui all'ordinanza del 24.6.24, il collocamento del minore presso il padre entro giorni due, con conferma del diritto di visita già stabilito (rigettando quindi la domanda di incontri protetti avanzata dal ) e con riserva di Pt_1 assumere provvedimenti più esaustivi all'udienza già fissata del 31.01.25.
Con memoria depositata in pari data la difesa di , premesso di aver Controparte_1 formalizzato istanza di ricusazione del Collegio giudicante dell'udienza del 19.12.2024, chiedeva che la CO, in diversa composizione, procedesse all'immediata revoca del provvedimento di cui sopra, in quanto assunto senza procedere all'ascolto del minore e gravemente pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico del predetto. CP_2
Indi, a seguito della proposta istanza di ricusazione il procedimento veniva sospeso ex lege in attesa delle determinazioni di competenza.
Con decreto in data 20.01.2025 il procedimento veniva assegnato a nuovo consigliere relatore, a seguito dell'applicazione ad altro ufficio del precedente (già dal settembre 2024).
Con memoria in data 22.01.25 , nonostante la pendente ricusazione del Collegio CP_1 componente, insisteva nell'istanza di revoca del provvedimento in data 19.12.2024. Con memoria in data 21.01.2025 la difesa del , stante l'inottemperanza della Pt_1 madre al ripristino del collocamento del minore presso il padre, chiedeva adottarsi in via d'urgenza provvedimento volti all'esecuzione del disposto della CO con l'ausilio dei S.S e della Forza Pubblica ed ex art. 333 cc sospensivi e/o limitativi della responsabilità genitoriale materna, con sospensione dei contatti e delle telefonate e, in subordine, con previsione di incontri protetti.
Solo a seguito di comunicazione del rigetto dell'istanza di ricusazione delibata in data 29.01.25 ma comunicata alla difesa del solo in data 17.03.25, con memoria Pt_1 depositata in data 19.03.2025 la difesa del predetto chiedeva la riassunzione del procedimento, nell'inerzia di controparte che invece aveva ricevuto comunicazione già il 29.01.25.
Con decreto in data 20.03.205 veniva fissata udienza innanzi alla CO in data 10.04.2025.
Con memoria depositata in data 08.04.25 si costituiva in giudizio , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in riassunzione depositata da controparte il 19.3.25, in quanto erroneamente proposto nelle forme di cui all'art. 302 cpc in violazione degli artt. 54 cpe e 125 disp. att. Cpc e, nel merito, insistendo in quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti atti difensivi.
Differita al 24.04.2025 l'udienza per assenza giustificata del nuovo consigliere relatore, all'esito della stessa la CO, sulle conclusioni delle parti, riservava ordinanza, concedendo i termini per memorie e repliche, le quali venivano ritualmente depositate dalle parti che insistevano nelle proprie richieste anche ex art. 709 ter cpc.
Con ordinanza emessa in data 22.05.25 a scioglimento della riserva assunta in data 24.04.2025, la CO, ritenuta la necessità, in vista delle determinazioni prossime, tenuto conto della delicatezza del caso, disponeva in via preliminare procedersi all'ascolto del minore , ormai quasi undicenne, fissando all'uopo all'udienza del 13.06.25 da CP_2 svolgersi innanzi al consigliere delegato, coadiuvato dalla CTU dott.ssa Per_2 nonché richiedersi una relazione di aggiornamento al servizio di NPI che ha in carico il minore, rinviando all'esito per discussione all'udienza dell'11.07.25.
All'udienza del 13.06.25 veniva espletato il disposto ascolto del minore innanzi CP_2 al giudice delegato ed al CTU dott.ssa Per_2
Con istanza depositata in data 13.7.25 la difesa della chiedeva disporsi con CP_1 urgenza la sostituzione del curatore speciale, in quanto non comparso all'udienza di ascolto del minore del 13.06.25.
Indi, ritualmente depositate dalle parti le rispettive memorie autorizzate conclusive, all'esito dell'udienza dell'11.07.25 la CO con ordinanza in data 17.07.2025 rimetteva la causa e, rigettata l'istanza di sostituzione del curatore speciale, ritenuta l'opportunità, richiedeva alla CTU dott.ssa un'integrazione di CTU ove Per_2 riferisse riguardo la condizione psicologica osservata nel corso dell'ascolto del minore nonchè al Servizio di NPI di Gravina di Catania di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla condizione psicologica del predetto, riferendo sull'andamento della presa in carico, rinviando quindi all'udienza del 6.11.2025.
Con memoria depositata in data 21.07.25 la difesa di , dato atto del Controparte_1 fatto che il minore viveva preso la madre dal dicembre 2024, formulava istanza per la regolamentazione urgente “di alcune condizioni riguardanti il minore”, richiedendo autorizzazione ad iscrivere il minore per l'a. 2025/26 preso l'I.C. “Malerba”, sito in via Messina 438, la consegna del documento di identità del minore trattenuto dal e Pt_1 quindi porsi a carico del predetto un contributo di mantenimento.
Veniva fissata l'udienza straordinaria in data 29.09.2025 al fine di esaminare le suddette istanze nel contraddittorio delle parti con particolare riferimento alla domanda di nulla osta per l'iscrizione scolastica stante l'imminenza dell'inizio dell'a.s..
Nelle more veniva quindi depositata in data 25.08.25 l'integrazione richiesta dalla CTU dott.ssa e in data 12.08.25 veniva trasmesso dal Servizio di NPI di Gravina di Per_2
Catania la relazione di aggiornamento inerente la condizione psicologica del minore.
Con memoria depositata in data 27.08.2025 la difesa di , prendendo Parte_1 posizione sulle istanze avanzate da controparte il 17.07.25, ripercorse le vicende dell'odierno procedimento, si opponeva alla richiesta di concessione dell'autorizzazione all'iscrizione scolastica richiesta dalla , rilevando come la stessa fosse basata CP_1 sulla protratta inosservanza di provvedimenti della CO relativi al collocamento del minore che dal 04.12.2024 si trovava presso la madre e, dato atto delle condotte pregiudizievoli per il figlio tenute dalla , chiedeva il rigetto di quanto richiesto CP_1 da controparte e quindi disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre e, in via subordinata, autorizzarsi l'iscrizione del minore per il ciclo della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Salesiano “San Domenico Savio” di Catania, disponendo la riconsegna del minore e la previsione di sanzioni pecuniarie ex artt. 709 ter e 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo.
Con memoria in data 29.08.25 la difesa della insisteva nelle proprie richieste, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'utilizzo “improprio della CTU” nella incardinata fase cautelare.
Indi, la CO, all'udienza del 29.08.25, sulle conclusioni delle parti, sciogliendo la riserva assunta all'esito della suddetta udienza, con ordinanza in data 01.09.2025 rigettava allo stato le domande interinali ritenendo ormai la delibazione delle stesse strettamente connesse al merito del giudizio e, ritenuta l'urgente necessità di addivenire alla definizione del procedimento, anticipava l'udienza di discussione all'11.09.2025, concedendo ulteriore breve termine per note conclusive, debitamente depositate nei termini dalle difese dei sigg. e e, tardivamente, dal curatore speciale. Pt_1 CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. QUESTIONI PRELIMINARI
1.A. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di appello per difetto di specificità delle censure proposte formulata nella prima memoria di costituzione in appello della sig.ra , non potendo che rilevarsi come le stesse, lungi dal CP_1 riproporre le doglianze di cui al primo grado di giudizio, risultassero sufficientemente analitiche e specifiche, siccome si evince, del resto, dal contenuto dell'atto responsivo, in cui la difesa della suddetta prendeva precisa posizione a riguardo.
1. B. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla difesa del il 19.03.25 a seguito del rigetto dell'ordinanza di Pt_1 rigetto dell'istanza di ricusazione del Collegio proposta da in data Controparte_1
20.12.24 formulata nella memoria del 08.04.25, non potendo che rilevarsi come la stessa, tempestiva e conforme ai parametri di cui all'art.125 disp.att cpc, seppur proposta ai sensi dell'art. 302 cpc, non possa che ritenersi ammissibile atteso che controparte si è ritualmente costituita esercitando le proprie difese, risultando sanati eventuali profili di irregolarità ex art. 156 comma 3 cpc.
1.C.. Parimenti, risulta destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità , più volte riproposta delle memorie depositate dai difensori della avvicendatisi nel CP_1 presente procedimento (ma non dall'ultimo), della domanda con cui il , sul Pt_1 presupposto dell'emergere di fatti nuovi, ha richiesto il collocamento dei figli presso di lui e quindi l'affido esclusivo dei minori formulando in via incidentale le relative domande ex art. 709 ter cpc.
E invero a riguardo non può che evidenziarsi come nella specifica materia oggetto del presente procedimento, inerente impugnativa avverso le statuizioni di sentenza di primo grado che ha disciplinato le condizioni della separazione giudiziale tra le parti, non possa dirsi formato il c.d. “giudicato” sulle decisioni inerenti l'affido, in ragione della specificità delle questioni affrontate a tutela dei minori e nell'interesse superiore degli stessi, di tal che, per il principio di concentrazione delle tutele, per orientamento prevalente della giurisprudenza cui questa CO ha sempre aderito, è consentito avanzare domande volte ad ampliare il “thema decidendum”, anche in deroga alle generali regole processual-civilistiche di cui all'art. 345 cpc, ove le stesse trovino ragione nell'evolversi della situazione di fatto, siccome espressamente previsto dall'art. 709 ter cpc, applicabile ratione temporis al procedimento de qua, il quale prevede al primo comma che “ per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo
710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”.
E invero il procedimento ex art. 709-ter c.p.c. risulta essere stato introdotto proprio allo scopo di offrire uno strumento duttile nelle ipotesi di controversie insorte in sede di attuazione o di interpretazione di provvedimenti giudiziali assunti in materia di esercizio della potestà genitoriale o di affidamento dei figli minori, al fine di consentire al giudice di dirimere, nel contraddittorio delle parti, le problematiche insorte e di cercare di superare difficoltà pratiche insorte in itinere o per sciogliere eventuali contrasti tra i genitori, attribuendo al giudice davanti a cui pende il procedimento un potere anche cognitivo poiché in relazione al tipo di difficoltà riscontrata è possibile la modifica del provvedimento disatteso;
inoltre, ricorrendone i ricorrendone i presupposti, è possibile assumere altre e nuove misure, sia di natura risarcitoria che sanzionatoria, specificamente previste al comma 2 della norma, la quale prevede poi al comma terzo che “i provvedimenti assunti dal giudice sono impugnabili nei modi ordinari”.
Va dunque sottolineato a riguardo come la potenziale violazione del principio del doppio grado di giudizio che l'introduzione delle domande incidentale ex art. 709 ter cpc in grado d'appello astrattamente comporta risulta certamente mitigata dalla possibilità delle parti di ricorrere al giudice per una revisio prioris istantiae indipendentemente dalla sopravvenienza di un fatto nuovo, previsto dal disposto di cui dall'art. 710 cpc, come pure dalla facoltà di introdurre la revisione delle condizioni di separazione in sede di giudizio di divorzio.
Va quindi evidenziato come la riforma del rito c.d. famiglia introdotto dalla c.d. riforma Cartabia con il procedimento speciale uniforme introdotto dagli artt. 473 bis e segg. cpc, abbia espressamente confermato l'opzione ermeneutica già seguita dalla CO con gli artt. 473 bis. 19, 473 bis. 29 e 473 bis. 35 cpc introducenti una espressa disciplina derogatoria delle generali regole processuali civilistiche in tema di proposizione di nuove domande e preclusioni sia in primo grado che nel giudizio di appello, prevedendosi altresì agli artt. 473 bis.38 e segg. cpc ulteriori misure e strumenti ai fini di assicurare l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, deve quindi rilevarsi tuttavia come nel corso del procedimento a mani siano stati incardinati una pluralità di sub-procedimenti ex artt. 709 ter cpc i quali, in un proliferare di istanze e di controistanze necessitanti di interlocuzione nel contraddittorio delle parti, hanno determinato un appesantimento nella trattazione del merito, dilatando inammissibilmente le tempistiche processuali di definizione dell'odierno giudizio di separazione, giungendo financo a paralizzare il giudizio divorzile che risulta già incardinato e pendente presso il Tribunale al n. 3446/2023 R.G. (cfr. ord. in data 20.01.25 – all. memoria del 2.5.25 parte ric.).
In ragione di quanto sopra, avendo le parti ampiamente esercitato il diritto al contraddittorio, essendo la causa stata fissata per la decisione già all'udienza dell'11.07.2025 all'esito dell'ascolto del minore avvenuto all'udienza del CP_2
13.06.25, essendo stati depositati gli approfondimenti istruttori richiesti e, nell'esclusivo interesse dei minori, all'esito dell'udienza feriale del 29.08.2025 fissata al fine di esaminare le domande proposte ex art. 709 ter cpc dalla difesa della in data CP_1
21.7.25 e viste le ulteriori istanze della difesa del , comprendenti ulteriori Pt_1 richieste ex artt. 709 ter comma 2 e 614 bis cpc proposte nelle note depositate il 27.8.25 cpc, è stato ritenuto necessario anticipare l'udienza di discussione già fissata per il 6.11.2025 a data più prossima, al fine di definire nel merito, quanto meno nella presente fase di appello, le delicate questioni oggetto del giudizio e, segnatamente, l'affidamento e il collocamento dei minori e nonchè le questioni riguardanti gli Persona_1 CP_2 aspetti economici relative agli assegni di mantenimento riconosciuti alla nel CP_1 primo grado di giudizio.
1.D. Occorre ancora evidenziare come nel presente procedimento, ormai di durata quasi quadriennale, siano stati svolti ampi ulteriori approfondimenti istruttori, comprendenti lo svolgimento di un aggiornamento della CTU già svolta nel primo grado di giudizio dalla dott.ssa siano state acquisite numerose relazioni dei servizi sociali Per_2 incaricati (SS. di Catania, Servizio di NPI di Gravina di Catania), nonché gli atti del giudizio iscritto al n. 597/23 V.G. incardinato dalla nelle more presso il CP_1
Tribunale per i Minorenni ( conclusosi con decreto di declaratoria di incompetenza in data 5.6.23) comprensivo dei verbali di ascolto dei due minori e , Persona_1 CP_2
e si sia proceduto da ultimo all'ascolto del predetto minore, ormai quasi undicenne, acquisendosi tutta la documentazione versata in atti dalle parti, di tal che si ritiene che l'istruttoria svolta sia completa ed esaustiva e non necessiti, pertanto, di ulteriori approfondimenti ai fini delle determinazioni di competenza. In particolare, riguardo alla richiesta di rinnovo della CTU proposta da ultimo dalla difesa della si CP_1 evidenzia come le acquisite risultanze peritali si contraddistinguano per analiticità e completezza e siano state espletate tutte, compreso il supplemento depositato il 25.08.25, nel pieno contraddittorio endoprocedimenale di cui all'art. 195 cpc. Per contro, la querela proposta in data 04.09.25 in sede penale dalla nei confronti CP_1 della dott.ssa per il reato di cui all'art. 373 cp, non può che restare estranea Per_2 all'odierno procedimento né condizionarne o tantomeno ulteriormente procrastinarne la definizione. Ancora, si rileva come, per quanto consta, risultino essere stati archiviati tutti gli altri procedimenti penali avviati finora su querele reciproche proposte dal e dalla (n. 8740/22 R.G.N.R e n. 13627/22 RGNR), mentre privi di Pt_1 CP_1 evoluzioni significative risultano le querele proposte dalla nei confronti del CP_1 personale del centro ” per le dichiarazioni rese ex art. 390 bis cpp al Parte_2 difensore del avv. nonché quella formulata dalla stessa nei confronti Pt_1 Per_6 dei responsabili dell'Istituto “San Domenico Savio” frequentato dal minore a seguito dell'episodio occorso il 04.12.24. Riguardo le dichiarazioni rese dal personale del centro
” rispetto a un presunto stato di sofferenza e disagio nei minori Parte_2 [...]
e in ipotesi integranti il reato di maltrattamenti osservato dalle Per_1 CP_2 dichiaranti nei minori deve rilevarsi come le stesse dichiarazioni, che risultano essere state confermate nel corso del procedimento penale in sede di s.i.t. in data 14.12.22, seppur non siano state ritenute di rilevanza tale da giustificare il rinvio a giudizio della
(cfr. ist. arch. in data 5.9.23 in atti), costituiscono documenti CP_1 Tes_2 liberamente valutabili dal giudicante nel corso del presente procedimento .
1.E.Va quindi evidenziato come ai procuratori delle parti sia stato pienamente assicurato il diritto di difesa, avendo gli stessi presenziato a tutte le udienze fissate innanzi alla CO ed essendo stato consentito il deposito di memorie e di documentazione, evidenziandosi da ultimo come alcun rilievo risulta dagli stessi essere stato formulato, nonostante gli stretti termini per il deposito di ulteriori note, rispetto all'anticipazione dell'udienza di discussione dal 6.11.25 all'11.09.25.
Ancora, va specificato come i minori siano stati debitamente rappresentati in giudizio, in conformità con le previsioni di cui all'art. 78 cpc, dal nominato curatore speciale il quale ne ha assunto la difesa tecnica ritualmente costituendosi in giudizio, partecipando alle udienze e depositando memorie, mantenendo regolari contatti con i servizi territoriali di volta in volta incaricati, rilevandosi come dagli atti emerga come il predetto abbia in più occasioni tentato di avere un colloquio con il minore senza CP_2 riuscirvi a causa dell'ostruzionismo materno.
1.F.Infine, va sottolineato come la CO, pur avendo già acquisito in atti i verbali dell'ascolto dei due minori e tenutosi presso il Tribunale per i Persona_1 CP_2
Minorenni di Catania in data 28.04.2023 nel proc. 59/23 VG, abbia provveduto, in conformità con il più recente orientamento della Suprema CO e tenuto conto della delicatezza della situazione emersa specie riguardo a quest'ultimo, ad ascoltare il predetto, seppur ancora non ultradodicenne, all'udienza del 13.06.25 innanzi al consigliere all'uopo delegato con le modalità di cui all'art. 473 bis. 5 comma 5 cpc, rilevandosi come alcun rilievo sia stato formulato riguardo le modalità di detto ascolto, effettuato, seppur in carenza di registrazione audiovisiva, con tutte le accortezze necessarie a garantire il benessere del minore previste dalla norma citata, redigendosi dettagliato verbale. La “voce” dei minori è stata inoltre acquisita anche tramite i colloqui effettuati in sede di CTU (due per minore) oltre che tramite l'acquisizione delle molteplici relazioni redatte dai servizi che hanno avuto in carico i minori, da ultimo il SS. di Catania ed il Servizio di NPI di Catania.
2. AFFIDO DEI MINORI E Persona_1 CP_2
2.A. In termini generali, come noto, l'art. 337 ter cpc, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 55 D.lgs. 154/2013, in ottemperanza ai principi sanciti dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24 del CCFUE, dall'art. 3 della Convenzione di New York, prevede che nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 337 bis cpc vada prioritariamente assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, estrinsecantesi di norma attraverso la generale regola dell'affido condiviso, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere di questi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (ex plurimis Cass. 24.3.2022 n. 9691; Cass.
8.4.2019 n. 9764).
In ottemperanza a tale principio la CEDU ha in molteplici pronunce rimarcato come anche nelle situazioni più complesse occorra assicurare protezione effettiva affinchè sia garantito il rispetto di tale fondamentale diritto dei genitori e dei figli quale estrinsecazione del diritto all'identità personale ed alla vita familiare, ponendo in essere le misure propedeutiche più adeguate al caso di specie.
A riguardo la Suprema CO afferma con orientamento consolidato che “la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Cass. n. 977/2017”.
Ancora è stato precisato da ultimo come “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 6535/19)” (così Cass. I 10.10.2024 n. 31571) evidenziandosi altresì che “ la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori deve essere sostenuta dalla verifica della idoneità genitoriale e dalle ricadute sulla vita dei figli” (Cass. 26517/2024).
La Suprema CO ha quindi rimarcato che ”In termini generali, in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass., n. 28244/19).
Sotto altro profilo, appare quindi opportuno richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema CO di Cassazione, che nella recente sentenza della sez. I - 21/11/2023, n. 32290, in ipotesi di carenze genitoriali, ha evidenziato la necessità di individualizzazione nell'intervento che si reputa utile adottare rifuggendo clausole di stile e formule standardizzate, affermando specificamente: “Le disposizioni dell'art. 333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che - pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni - hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori ("ogni altro provvedimento relativo alla prole", come recita l'art. 337-ter c.c. e in precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute”.
Ciò premesso, venendo quindi ad esaminare le questioni inerenti l'affido dei due minori e , appare opportuno valutare separatamente le posizioni Persona_1 CP_2 dei due minori, prendendo le mosse dalle statuizioni emesse a riguardo di cui alla sentenza emessa nel giudizio di separazione dal Tribunale di Ragusa impugnata, ove, all'esito delle risultanze delle disposte CTU e in conformità con le indicazioni scaturenti dalle stesse (da ultimo relazione 28.10.2020 dott.ssa F. Modica in atti), veniva disposto, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi ivi espressamente previsti. Tale opzione sull'affido condiviso veniva valutata quale quella “più rispondente all'interesse dei due minori”, pur evidenziandosi come i due genitori dovessero “ancora imparare a muoversi e gestirsi nella comprensione reale del significato dello stesso e della sua attivazione concreta”. Quanto al collocamento presso la madre si reputava lo stesso maggiormente rispondente all'interesse dei minori in virtù del legame intercorrente con tale figura genitoriale e del contesto ambientale vissuto dagli stessi che si reputava preferibile non modificare “ per non alterare un equilibrio di vita attualmente definito e strutturato e non sollecitare i bambini con ulteriori forti cambiamenti”. La CTU dell'epoca riportava come la relazione della minore on il Per_10 padre si fosse “evoluta in maniera leggermente più positiva anche se la minore presentava ancora delle ambivalenze rispetto al rapporto con tale figura…”., essendo connotata la sua relazione con la madre da “una profonda alleanza, per alcuni importanti aspetti poco funzionale…” mentre “ di contro la relazione con il padre ha mancato nella evoluzione di aspetti emotivi maggiormente consoni alla cresciuta età di
”. Si evidenziava come la minore fosse “pienamente coinvolta nel Persona_1 conflitto genitoriale” rilevandosi che “ ciò assorbe gran parte delle sue energie emotive e psichiche. Mostra chiaramente degli atteggiamenti adultizzati, spesso frequenti in tali situazioni, che la distolgono dai suoi compiti evolutivi. Non è presente ad oggi una condizione di alienazione parentale ma una distorsione relazionale nelle dinamiche dell'intero nucleo nella direzione di una parentificazione verso la madre sia di una triangolazione nella disturbata relazione genitoriale con compiti di stabilizzazione dell'intero sistema familiare fragile. Il minore non ha evidenziato disturbi o CP_2 disagi degni di nota ma ha mostrato delle difficoltà nell'interazione con adulti nuovi e una non piena adesione a delle regole stabilite…”.
Orbene, se quella sopradescritta era la situazione osservata all'atto della definizione del giudizio di prime cure, in relazione alla quale, nonostante le disfunzionali relazioni parentali, le risultanze delle CTU espletate si erano espresse formulando una prognosi favorevole al possibile miglioramento della relazione genitoriale nell'ottica di un esercizio condiviso dell'affido in conformità al principio della bigenitorialità, a distanza di quattro anni, non può che prendersi atto del fatto che tale prognosi è stata del tutto disattesa in ragione dell'esacerbarsi, a livelli sempre più alti, della conflittualità genitoriale tra i sigg.ri e , con gravi conseguenze pregiudizievoli nella Pt_1 CP_1 gestione dei due minori. Tale attuale stato di cose impone quindi una revisione della statuizione del giudice di prime cure, in quanto il regime di affido in atto non appare più corrispondente all'interesse dei minori i quali, per tale motivo subiscono gravi limitazioni.
2.B.Per quanto concerne la minore , oggi di anni diciassette e mezzo e Persona_1 oramai prossima alla maggiore età che raggiungerà il prossimo 22.03.26, deve darsi quindi atto del fatto che la stessa dal 14 luglio 2022 vive per sua scelta presso il padre, il quale ormai da oltre tre anni si è trasferito a Catania per poter seguire maggiormente i figli. La ragazza, all'epoca del trasferimento presso il padre quindicenne e in piena fase adolescenziale, risulta aver attraversato nel corso degli ultimi anni un grave conflitto nel rapporto con la figura genitoriale materna con cui fino ad allora aveva convissuto, ascrivibile per quanto emerso a comportamenti oppositivi della ragazza e a scarsa capacità materna di intercettarne i bisogni e le necessità, siccome risultante dagli atti. E invero, risulta che da ormai diverso tempo la minore ha sostanzialmente interrotto ogni rapporto con la madre, e ciò senza che gli interventi effettuati ai fini del ripristino della relazione affettiva madre-figlia abbiano avuto buon esito. In sede di ascolto presso il TM in data 28.04.23, la giovane , dichiarava espressamente la sua Persona_1 volontà di permanere presso l'abitazione paterna, manifestando, a fronte dell'estremo deterioramento del rapporto con la madre, di aver raggiunto una maggiore serenità da quando era andata a vivere con il padre e di apprezzare il nuovo assetto di vita. In particolare, con riferimento alla madre si esprimeva affermando che la stessa aveva dichiarato “di non aver nulla da dirle” fino a quando fosse rimasta presso il padre. ( cfr. stralcio verbale ascolto presso TM del 28.04.23: “Ho quindici anni, frequento il secondo anno del Liceo scientifico " S' Francesco di Sales "di Catania;
il rendimento è discreto. Faccio sport, frequento una palestra, ho tanti conoscenti, vedo tante persone. Da giugno del 2022 abito con mio padre a Battiati, prima vivevo con mia madre, il rapporto con lei si è pian piano deteriorato, per molto tempo abbiamo avuto un rapporto " normale” ma le cose sono progressivamente cambiate, sono successi tanti episodi spiacevoli', mi alzava e mani ed è anche successo che mi tirasse dei mobili, una sedia ed un tavolino…. Provo spesso a contattare mia madre, sia tramite sms, sia chiamandole, ma non mi risponde. Lei mi contatta solo quando ha bisogno. Mia madre è arrabbiata con me perché ho deciso di andare a vivere con mio padre' lei sostiene che le difficoltà siano solo mie e non relative alla nostra relazione' Mi sono messa in discussione e tutt'ora lo faccio, lei invece tende a non farlo. Ho un buon rapporto con papà'…Voglio assolutamente restare da mio padre, ci tengo inoltre a precisare che mia madre mi dice che finchè non farò rientro a casa lei non ha nulla da dirmi). .
Dall'aggiornamento della CTU espletato nel presente grado di giudizio e depositato nel giugno 2024 dalla dott.ssa durante la quale la minore è stata Per_2 Persona_1 anche ampiamente ascoltata (cfr. pagg. 30-37) emergono inequivocabilmente profonde disfunzionalità nelle modalità di relazionarsi della con la figlia, la quale, pur CP_1 avendo scelto per questo di allontanarsi dalla stessa esprime nondimeno una sofferenza mai superata per la perdita del rapporto con la genitrice, con cui in passato aveva un legame molto profondo. Dalla lettura degli atti risulta come quanto meno nel corso del 2023 e dei primi mesi del 2024, si sia tentato, anche con il sostegno del Servizio Sociale di Catania, che aveva all'uopo attivato il servizio di Educativa Domiciliare, un percorso di recupero del rapporto madre-figlia il quale non ha tuttavia sortito i risultati sperati, ingenerando nella minore ulteriori sentimenti di frustrazione dovuti alla sensazione di non essere in alcun modo compresa dalla madre e dalle continue accuse a lei mosse dalla genitrice di essere andata con il padre per le sue possibilità economiche. Nella relazione della CTU del maggio 2024 si evidenzia quindi come riguardo tale evolversi del rapporto madre-figlia la non sia stata in grado di attivare un sano canale di CP_1 comunicazione e di porre in essere i dovuti correttivi restando “ancorata al bisogno di difendersi dalle accuse di MV, rimandando la responsabilità del trasferimento della figlia ad un progetto paterno in alleanza con la figlia e alla fase adolescenziale di quest'ultima, ponendosi in maniera simmetrica con la minore e con poca capacità di sintonizzazione affettiva”. La perita rilevava come, rebus sic stantibus, la situazione fosse impossibile da cambiare “con le sole risorse individuali delle parti coinvolte, sia perché non è stata ancora raggiunta una comprensione e compartecipazione materna alla sofferenza della figlia e la capacità di attivare comportamenti riparativi e sia per la rabbia mostrata dalla minore, in piena fase del ciclo adolescenziale, e pertanto maggiormente oppositiva. Entrambe verbalizzano la necessità di un supporto, la madre con la figlia, la figlia individualmente”. (cfr. pag. 57 CTU).
Orbene, posto che con ordinanza emessa in data 25.05.2023 in accoglimento dell'istanza del ex art. 709 ter cpc la CO in conformità con i desiderata della Pt_1 minore e in assenza di elementi ostativi, ha disposto il collocamento della minore
[...]
presso il padre, osserva la CO come, tenuto conto dell'età della stessa, ormai Per_1 una c.d. “grande-minore”, e del prossimo raggiungimento della maggiore età, sia certamente conforme al suo interesse la conferma del collocamento presso il padre assunto quale figura genitoriale di riferimento, non essendo emersa alcuna particolare criticità a riguardo, atteso che la minore, normo-inserita, ha mantenuto una buon rendimento scolastico. Deve rilevarsi come alquanto inconsistenti siano stati i tentativi della sig.ra di relazionarsi con la figlia e di recuperare il rapporto con la stessa, CP_1 ulteriormente compromesso dalla complessa situazione venutasi a creare nei rapporti intrafamiliari per le vicende che hanno interessato il fratellino minore . Con CP_2 riferimento alla suddetta minore, essendo state rilevate nel corso del tempo numerose occasioni di mancata coordinazione e condivisione genitoriale delle scelte ascrivibile alla perdurante conflittualità genitoriale in atto (p.e. mancata autorizzazione all'iscrizione alla scuola guida e successivo acquisto della mini-car, mancata convergenza sulla scelta di uno psicologo-psicoterapeuta da cui far seguire la minore ai fini dell'avvio di un serio percorso di psicoterapia e di rielaborazione del proprio vissuto, mancata sottoposizione a visite mediche p.e visita ginecologica che la minore aveva chiesto di effettuare da una specialista non “amica” della madre), tenuto conto del breve lasso di tempo che oramai manca al raggiungimento della maggiore età, si reputa maggiormente funzionale al benessere della minore attribuire l'affido in via esclusiva di al padre (cfr. Cass. 27348/2022), sollecitando lo stesso, in un ottica più Persona_1 generale di composizione del conflitto familiare, a favorire il recupero della relazione madre-figlia sia attraverso l'avvio di un percorso psicologico di sostegno e di rielaborazione del proprio vissuto presso uno specialista dallo stesso incaricato, come del resto da tempo sollecitato, sia assumendo un comportamento proattivo al fine di promuovere l'effettivo esercizio del diritto di visita della figlia con la madre, che, si auspica, possa realizzarsi in maniera libera e spontanea attraverso la condivisione di almeno un giorno a settimana ed il recupero di contatti telefonici, senza ritenersi necessarie né opportune, attesa l'età della minore, le misure c.d. protettive richieste dalla difesa del . Pt_1
2.C. Venendo quindi all'esame delle delicate questioni inerenti il collocamento e l'affidamento del minore , di quasi anni undici, le quali vanno valutate CP_2 pertanto in una prospettiva “di lungo periodo”, non può che rilevarsi come nel corso del presente giudizio siano emersi, in maniera sempre più eclatante, modalità di esercizio della genitorialità da parte della ed una pluralità di comportamenti della donna CP_1 estremamente pregiudizievoli per il minore tali da comprometterne fortemente, CP_2 oltre che il rapporto con il padre, lo stesso equilibrio psico-fisico e da porne a serio rischio la sana crescita .
In particolare, rimasta inattuata a causa dell'opposizione della l'ordinanza ex CP_1 art. 709 ter cpc emessa dalla CO del 25.05.23, depositata l'1.6.23, di collocamento di assieme alla sorella presso il padre conseguente alle criticità CP_2 Persona_1 denunciate dallo stesso (mancato esercizio del diritto di visita, condotte ostruzionistiche, condotte aggressive nei confronti dei minori, accudimento disordinato nel garantire i bisogni primari quali i pasti e gli orari, scarsa attenzione per i bisogni educativi ed evolutivi del minore con particolare considerazione alle numerose assenze scolastiche, ai ritardi, alla mancata socializzazione con i pari, al mancato avvio di accertamenti necessari in relazione alle difficoltà di apprendimento manifestate) non può che evidenziarsi come i successivi approfondimenti disposti in sede peritale con il richiamo della seconda CTU che aveva redatto la perizia nel primo grado di giudizio, dott.ssa abbiano fatto quindi emergere un quadro allarmante di profondo Per_2 disagio del minore, il quale durante i colloqui svolti per ben due volte esprimeva la richiesta di andare a stare dal papà assieme alla sorella ( cfr. CTU Persona_1 colloqui minore del 9 e 27 marzo 2024 – pagg. 28-30 e pagg 33-35).
La CO, con l'ordinanza emessa in data 13.06.24 confermava pertanto quanto già statuito nell'ordinanza depositata l'01.06.2023, circa il collocamento di presso CP_2 il padre, da eseguirsi entro il 10 luglio 2024, regolamentandosi il diritto di visita materno, attivando interventi di presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI e di monitoraggio da parte del SS di Catania. Nella mancata collaborazione della , CP_1 la suddetta ordinanza veniva quindi eseguita coattivamente dal SS di Catania in data 12.07.24 e da quella data, per circa mesi cinque, il minore rimaneva quindi collocato presso il padre, incontrando la madre nei tempi garantiti dal diritto di visita (due pomeriggi a settimana e, a cadenza quindicinale, una giornata intera alternativamente o il sabato o la domenica, oltre a 15 gg continuativi a luglio e ad agosto)
Il collocamento del minore presso il padre si interrompeva tuttavia la mattina del 4 dicembre 2024 allorchè, in circostanze rimaste molto poco chiare, siccome emerge dalle relazioni di servizio versate in atti, intorno alle ore 12.55 si allontanava CP_2 dall'Istituto Scolastico frequentato ( “San Domenico Savio” sito a Controparte_9
Catania, via Cifali), e fermata intorno alle ore 13.10 nella centrale via Etnea una pattuglia delle FF.OO. dichiarava di essersi “smarrito” esibendo un pezzo di carta ove era appuntato il telefono della madre cui veniva quindi consegnato e presso cui è rimasto da allora collocato in via di fatto, non avendo la donna inteso collaborare al rientro di presso il padre, nonostante diffida della CO resa con ordinanza a CP_2 verbale in data 19.12.2024, interrompendosi quindi da allora completamente gli incontri del con il minore. Pt_1
Orbene, non può quindi che rilevarsi come all'esito degli sviluppi della vicenda familiare, della documentazione acquisita in atti e dell'espletato ascolto del minore e degli ulteriori approfondimenti peritali svolti, sia emersa ampia conferma delle gravi criticità e disfunzionalità che connotano la relazione della con il figlio CP_1 evidenziate dal CTU, e segnatamente :
1.Carenze nella Sfera Psicologico-Relazionale
Le inadeguatezze materne in questo ambito costituiscono l'area di maggiore criticità riscontrata dal CTU e sono state identificate come la causa principale del disagio del minore, schiacciato dal conflitto di lealtà con la genitrice.
Rapporto Simbiotico e Possessivo:
La CTU ha descritto la relazione madre-figlio come "improntato a possessività, iper- protezione (a tratti reciproca) e poco orientato ad una crescita identitaria del bambino". Questo tipo di legame, secondo la perizia, non favorisce lo sviluppo di un'autonomia psicologica nel minore, ma al contrario genera in lui "sofferenza, inibizione, percezione di strumentalizzazione, sentimenti di tristezza e svalutazione del Sé, paura nei confronti della madre".
Manipolazione e Strumentalizzazione del Minore:
La CTU ha rilevato una costante "resistenza materna al suo rapporto con il padre, resistenza palesata al minore in più occasioni". Tale comportamento è stato qualificato come una forma di condizionamento che ha minato la "libera autodeterminazione del minore rispetto al rapporto con la figura paterna". La relazione integrativa della CTU ha ulteriormente aggravato questa valutazione, parlando esplicitamente di "contaminazione manipolativa esterna", "coartazione emotiva" e "abuso dei poteri genitoriali materni". La volontà del minore di stare con la madre viene quindi letta non come autentica, ma come il prodotto di questa pressione psicologica. Emblematici di tale approccio materno sono i file audio versati in atti unitamente al ricorso ex art. 709 ter cpc del 17.07.24 ove la stessa, a distanza di soli quattro giorni di collocamento del minore presso il padre, esprime sentimenti di mancanza, lamenta di non essere stata pensata o chiamata, dice al minore frasi quali “non sei in carcere” ecc .
Parentificazione e Adultizzazione:
La perizia ha evidenziato la tendenza della madre a trattare il figlio come un pari, coinvolgendolo nel conflitto genitoriale e caricandolo di responsabilità emotive non adeguate alla sua età. Questo fenomeno, definito "parentificazione ed adultizzazione del minore", lo ha trasformato in un alleato nel conflitto contro il padre, privandolo della sua condizione di bambino che necessita di protezione.
2.Carenze nella Sfera Educativa e Normativa
Mancanza di una Guida Regolativa:
Emerge una incapacità materna a fornire al minore "una guida educativa normativa e regolativa, pertanto protettiva" ed una conseguente difficoltà a porre regole chiare e a strutturare la vita del figlio in modo funzionale alla sua crescita.
Negligenza Scolastica:
Durante i periodi di permanenza con la madre, sono state registrate numerose e ingiustificate assenze scolastiche del minore (da ultimo nel periodo dal 4 dicembre 2024 al 27 gennaio 2025). Questo comportamento appare chiaro indice di scarsa attenzione all'importanza del percorso formativo e un'incapacità di garantire la regolarità richiesta, con palese manifestazione di incapacità di assicurare una funzione normativa e di orientare il figlio nella quotidianità al rispetto degli impegni assunti e dei propri doveri.
Problemi nell'inserimento Sociale:
Emerge dalla CTU come la madre non abbia mai favorito l'inserimento del figlio in contesti sociali e ludici con i coetanei . In particolare, risulta che dal dicembre 2024 è stato sostanzialmente interrotto lo sport (rugby) che il minore aveva iniziato a praticare con soddisfazione quando era con il padre (cfr. chat con l'istruttore da cui risulta che il bambino da dicembre 2024 ad aprile 2025 non aveva più frequentato, a parte un giorno). Risulta inequivocabilmente come la madre abbia preferito coinvolgerlo in attività per adulti, limitando le sue opportunità di socializzazione e svago appropriate all'età, siccome si evince dalla documentazione fotografica versata in atti ove il minore è presente a diversi eventi di lavoro organizzati dalla madre presso la struttura gestita. Lo stesso minore nel corso del recente ascolto del 13.06.24 ha confermato di non avere tanti amici a scuola esprimendo sentimenti di solitudine e difficoltà relazionale con i pari (cfr. ascolto del 13.06.25 “Credo che i miei compagni pensino che sono un po' noioso. Voglio cambiare scuola per ricominciare da un'altra parte. La scuola precedente l'ho vista come studio e basta non come amicizie”). 3.Carenze nella Sfera della Cura e della Salute
Sono emerse problematiche riguardo alla salute fisica e psicologica del figlio.
Trascuratezza delle Difficoltà di Apprendimento:
Nonostante la diagnosi di dislessia, la , dopo aver ostacolato la prosecuzione del CP_1 percorso presso il centro “VolaDigitando” frequentato dalla sorella, ha interrotto anche la frequenza del minore al centro specializzato "Katane Lab", fondamentale per affrontare le sue difficoltà di apprendimento preferendo farlo seguire da insegnanti privati, manifestando una palese sottovalutazione delle problematiche del minore, il quale si affaccia alla scuola secondaria di primo grado con significativi deficit formativi, siccome evidenziato dalla CTU.
Mancata Somministrazione di Terapia:
La madre ha manifestato resistenze nel somministrare al figlio l'integratore per il tono dell'umore (Zavomel) che era stato prescritto dalla Neuropsichiatria NF (NPI) per gestire la sua labilità emotiva, esprimendo diffidenza nei confronti dei consigli degli specialisti.
4.Inosservanza dei Provvedimenti Giudiziari e Ostacolo al Rapporto con l'Altro Genitore
Sistematica Violazione delle Ordinanze:
La ha disatteso ripetutamente le ordinanze della CO di Appello sopracitate (in CP_1 data 25.05.23, in data 13.06.24, in data 18.7.24, in data 19.12.24) che disponevano il collocamento del figlio presso il padre, sollecitando costantemente il riesame della vicenda, sul presupposto del rifiuto (da lei indotto) del minore nei confronti del padre. Appare molto significativo che dal gennaio 2024 ad oggi la donna, come ben avrebbe potuto, visto il costante legame con il minore e l'ascendente esercitato, non si sia minimamente adoperata per favorire nemmeno una minima ripresa dei contatti padre- figlio, assumendo qualche opportuna iniziativa volta a distendere i rapporti, ed anzi, in più occasioni, abbia “messo in guardia” il figlio dall'andare con il padre, pena il rischio di non essere riportato dalla madre.
Questo atteggiamento di sfida all'autorità giudiziaria non può che essere considerato un grave indicatore della sua incapacità di agire nell'interesse del minore, anteponendo il proprio desiderio di tenerlo con sé al rispetto delle decisioni prese a tutela del figlio, assumendosi la responsabilità di esporlo al trauma dell'esecuzione coatta dei provvedimenti e a strumentalizzarlo per raggiungere i suoi esclusivi fini.
Esposizione Mediatica del Minore:
La madre ha avviato una campagna mediatica sulla vicenda, violando una specifica diffida del Tribunale di Catania e ledendo il diritto alla riservatezza del figlio, esponendolo a una pressione e a una notorietà altamente pregiudizievoli (cfr. ord. del 20.01.25 resa nel giudizio di divorzio pendente e documentazione in atti tra cui articoli di giornale, post sui social network relativi al minore, ecc).
Va quindi evidenziata l'esaustività, la completezza e la coerenza metodologica con cui veniva espletata la suddetta CTU, riconosciuta dalla stessa CTP della sig.ra CP_1 dott.ssa la quale affermava come la stessa fosse stata condotta Persona_11 “seguendo una metodologia adeguata e rispettosa delle esigenze che l'hanno determinata”, condividendone le modalità operative di gestione degli incontri e le valutazioni psicologiche dei minori e degli adulti.
Va quindi sottolineato come le risultanze peritali abbiano avuto ampie conferme nel corso del giudizio anche dalla stessa condotta processuale della la quale, oltre CP_1 che cambiare ben sette diversi procuratori, ha posto in essere una pluralità di comportamenti delegittimanti le varie figure istituzionali che appaiono ulteriori indicatori delle sue difficoltà di analisi critica della realtà e di carenza di equilibrio (ha denunciato le responsabili del doposcuola, i responsabili dell'Istituto scolastico, ha ricusato il Collegio della CO, ha denunciato la CTU, ha reiteratamente chiesto la sostituzione del curatore speciale).
Conclusivamente, il quadro che emerge dalle valutazioni tecniche e giudiziarie è quello di una figura genitoriale che, seppur legata affettivamente al figlio, agisce in modo disfunzionale e altamente pregiudizievole, esercitando un controllo psicologico invalidante, trascurando aspetti fondamentali della sua educazione e salute, e ponendosi in aperto contrasto con il sistema legale e con il diritto del minore alla bigenitorialità.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, reputa la CO che debba disporsi l'affidamento esclusivo anche del minore al padre, rilevandosi come questi agli CP_2 atti emerga come questi abbia per contro sempre mantenuto un comportamento adeguato al contesto, mostrando maturità, equilibrio ed attenzione alle esigenze del minore.
A riguardo, va rimarcato come il nel corso del giudizio di prime cure, pur Pt_1 avendo subito la decisione unilaterale della di lasciare con i figli il paese dove CP_1 all'epoca risiedeva la famiglia (Modica) per fare rientro a Catania, avesse accettato in un primo tempo che gli stessi rimanessero con la madre nella suddetta città proprio al fine di non costringere i figli ad un nuovo trasferimento mostrandosi sensibile alle esigenze di stabilità dei figli. Solo in un secondo momento, nel 2022, egli, resosi conto delle emergenti criticità derivanti dai disfunzionali comportamenti della , CP_1 seppur radicato nel modicano ove vive la famiglia di origine e aveva il centro dei suoi interessi imprenditoriali, sceglieva di trasferirsi a Catania per stare più vicino ai figli e coltivare il rapporto con gli stessi allo scopo di esercitare al meglio le sue funzioni genitoriali.
Risulta dagli atti come nel periodo trascorso dal minore presso il padre tra il luglio ed il dicembre 2024 il sig. avesse coltivato serenamente il rapporto affettivo con il Pt_1 predetto, coinvolgendolo durante l'estate in attività ludiche e viaggi di piacere e, al rientro scolastico favorendo la ripresa delle attività normali della vita di un minore normoinserito attivando una serie di iniziative quali iscrizione del minore ad un'attività sportiva (rugby) apprezzata da , l'iscrizione ad un doposcuola specializzato CP_2
(Katane-lab), la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI territorialmente competente al fine di sostenere il minore nel delicato transito e aiutarlo a superare le proprie difficoltà, assicurando il mantenimento dei rapporti con la madre nei termini garantiti dal previsto diritto di visita (due pomeriggi a settimana e una giornata intera, il sabato o la domenica, ogni quindici). Deve rilevarsi, rispetto all'atteggiamento asseritamente rigido del predetto nella gestione del diritto di visita della come lo CP_1 stesso sia la chiara risultante della vischiosità dell'atteggiamento materno e verosimilmente motivato dall'esigenza di non inficiare il percorso di autonomizzazione del minore dalla madre che si cercava faticosamente di portare avanti nonostante le costanti controspinte materne.
A riprova della non negatività dell'esperienza di presso il padre , deve CP_2 sottolinearsi come in sede di ascolto , pur esprimendo volontà contraria al CP_2 collocamento presso il padre, ha espresso a più riprese incertezze e disagio emotivo, apparendo chiaramente coartato e vittima di un grave conflitto di lealtà. In particolare, il bambino cercava goffamente di ritrattare le dichiarazioni rese alla dott.ssa Modica in sede di CTU nel marzo 2024 allorchè aveva riferito dei tentativi manipolatori della madre che gli diceva cosa doveva dire e che si arrabbiava perchè aveva espresso il desiderio di andare a vivere con il padre. Alla domanda della psicologa riguardo quali fossero i sentimenti nei confronti del padre non ha risposto, chiedendo di CP_2 interrompere l'ascolto per andare in bagno. Agli ulteriori tentativi di esplorare il suo stato emotivo ha eluso le domande non riuscendo a ben argomentare le cause del suo rifiuto, mostrando confusione e adottando un assetto alquanto difensivo, siccome emerge dalla lettura del verbale di ascolto (p.e. il minore ha più volte detto di essersi voluto prendere “una pausa” da papà perché “è lui la causa di tutto”).
La psicologa dott.ssa Modica- CTU che ha partecipato all'ascolto ha approfonditamente descritto le condizioni osservate nel minore rilevando “la posizione adultocentrica” e
“l'atteggiamento oppositivo di sottofondo” dallo stesso manifestati, le contraddizioni in cui il minore è caduto rilevando come “G. non ha fornito motivazioni gravi e significative sul suo disagio rispetto alla permanenza presso il padre”, rilevando quindi come specie dal “non verbale” emergesse “lo stato emotivo critico” del bambino, ascrivibile al “conflitto di lealtà che lo scinde al suo interno”.
Il CTU ha sottolineato il grave pregiudizio per la salute psicologica ed emotivo patito dal minore a causa del ruolo ricoperto nel conflitto genitoriale, ritenendo maturi CP_2
i tempi per “attuare misure a protezione concreta del minore dall'abuso dei poteri genitoriali materni” (concretantisi in eccessiva strumentalizzazione genitoriale del figlio con parentificazione ed adultizzazione del minore) da realizzarsi attraverso un necessario “allontanamento temporaneo dalla figura genitoriale materna” e “modifica del regime di affidamento con considerazione dell'affido esclusivo al padre” (di cui si richiamano le caratteristiche personologiche descritte a pag. 54 della CTU) proponendosi, “secondariamente, valutare, temporaneamente in un ottica protettiva per il bambino, la possibilità di un ambiente neutro con rete di Servizi di supporto”.
Deve quindi sottolinearsi come il grave stato di turbamento e fragilità emotiva descritto anche dal Servizio di NPI nelle relazioni di aggiornamento del 20.3.25 e dell'11.08.25 acquisito in atti ( ove emergono “di tratti di intensa oppositività, accompagnati da labilità emotiva con intense fluttuazioni dell'emotività espressa (dal pianto alla rabbia, espressa sia verbalmente che con l'agito” nonché “tratti di rigidità del pensiero, con difficoltà a dirigere di interesse verso altre argomentazioni e bassa tolleranza alla frustrazione”) appaia la diretta risultante delle esperienze sfavorevoli occorsegli in quanto nato e cresciuto nel conflitto genitoriale e quindi ascrivibile all'invischiamennto causato dalla figura materna e non sia certamente la diretta conseguenza dei quattro mesi trascorsi dal minore presso il padre. Orbene, conclusivamente, la CO ritiene quindi di condividere le conclusioni rassegnate dal CTU rilevandosi come, le dichiarazioni rese da che in sede di CP_2 ascolto ha espresso volontà contraria al collocamento presso il padre non possano essere ritenute dirimenti né di rilevanza tale da indurre ad una diversa valutazione comparativa degli interessi in conflitto, avuto riguardo alle emergenze complessive e al superiore interesse del minore che in questa complessa vicenda familiare occorre tutelare. (cfr. Cass. 29690/2024).
A riguardo appare opportuno richiamare l'orientamento espresso di recente dalla CO di cassazione, Sezione I Civile, n. 2947 del 6 febbraio 2025, che ha affermato che l'ascolto del minore e la volontà da questi espressa non sono elementi decisivi in modo assoluto, ma devono essere ponderati all'interno di una valutazione complessiva e non atomistica del suo superiore interesse, specialmente in contesti di elevata conflittualità genitoriale e in presenza di condotte manipolatorie da parte di uno dei genitori. La Suprema CO ha infatti stabilito che è errato identificare automaticamente il superiore interesse del minore con la volontà da lui manifestata. Il giudice ha il dovere di analizzare tale volontà nel contesto di tutti gli altri fattori rilevanti emersi durante il procedimento. Con la detta ordinanza la Cassazione ha censurato e cassato la decisione della CO di merito, delineando alcuni principi fondamentali sulla valutazione dell'ascolto del minore.
E' stato quindi rimarcato come le dichiarazioni del minore, anche se espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo fondamento della decisione del giudice, specie in situazioni familiari altamente conflittuali, dove sono stati accertati comportamenti ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore.
La CO di Cassazione ha quindi qualificato come un errore di diritto l'operazione logica con cui la CO d'Appello aveva fatto coincidere l'interesse della minore con la sua volontà, ribadendo come il giudice deve invece compiere una valutazione più ampia e non decontestualizzare la volontà del minore da tutti gli altri fattori rilevanti.
Pertanto, è stato affermato che la decisione deve basarsi su una valutazione complessiva e non parziale, dovendosi considerare oltre al desiderio del minore, anche altri elementi cruciali e già accertati, come la perdurante e accesa conflittualità tra i genitori, le condotte passate della madre volte a escludere la figura paterna, il positivo risultato raggiunto con il collocamento presso il padre nel garantire la bigenitorialità e le possibili ripercussioni negative o meno di un nuovo radicale cambiamento di vita per il minore.
A rafforzare questo principio, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della CO Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha affermato che il parere di un minore non è immutabile e non gli conferisce un diritto di veto incondizionato. In particolare, fondare una decisione esclusivamente sull'opinione di un minore che potrebbe trovarsi in un conflitto di lealtà può risultare contrario al diritto alla vita familiare.
In conclusione, l'ordinanza stabilisce il principio per cui “l'interesse del minore prevale sulla sua volontà espressa quando quest'ultima, se assecondata, rischierebbe di compromettere diritti fondamentali del minore stesso, come quello a una crescita equilibrata e al mantenimento di legami stabili con entrambe le figure genitoriali. Il compito del giudice è quello di effettuare un bilanciamento ponderato di tutti gli elementi in gioco, proteggendo il minore anche dalle conseguenze di desideri che potrebbero essere frutto di influenze esterne o di un'immatura valutazione della propria situazione complessiva”.
Peraltro, va quindi sottolineato come nel caso di specie non venga in rilievo soltanto la questione, pur rilevante, di assicurare al minore il diritto alla bigenitorialità, negata dalla madre, ma prima ancora la preminente necessità di garantire a un contesto di CP_2 vita ordinato ed equilibrato che possa favorirne il recupero nelle varie aree in cui, a causa delle disfunzionali modalità di accudimento materne, presenta delle difficoltà evolutive (relazionali, di apprendimento), reputando quindi la CO necessario disporsi l'affidamento di al padre ed il sollecito collocamento presso il predetto, CP_2 in quanto corrispondente, in un'ottica di non breve periodo, al miglior interesse del minore e ad evitare che le riscontrate difficoltà personali possano evolversi in gravi disturbi di natura psicopatologica.
Ancora, a ulteriore supporto della validità della decisione assunta dalla CO, va anche considerato come dagli atti emerga come anche la sorella maggiore Persona_1 proprio all'età di fosse completamente invischiata nel conflitto di lealtà e CP_2 rifiutasse completamente il rapporto con il padre che considerava un vero e proprio nemico, mentre in seguito, a causa delle difficoltà relazionali emerse con la madre, nel corso del presente giudizio ha avviato una relazione più profonda con il padre e, modificando radicalmente la sua volontà (evidentemente all'epoca coartata), all'età di quindici anni ha scelto di trasferirsi presso il medesimo trovando un maggiore benessere sotto il profilo sia emotivo che dell'accudimento.
In ragione di quanto sopra, in accoglimento della domanda formulata da
[...]
deve quindi disporsi l'affidamento del figlio minore al predetto ed il Parte_1 CP_2 sollecito ricollocamento presso lo stesso, da realizzarsi, con la auspicabile collaborazione materna, entro il termine massimo di giorni quindici dalla comunicazione della presente sentenza, incaricandosi il Servizio di NPI che ha in carico il minore, unitamente ai servizi sociali territorialmente competenti di Catania e di Sant'Agata Li Battiati, di preparare il minore informandolo con le modalità ritenute più opportune del contenuto della sentenza.
Decorso tale termine, in estremo subordine gli stessi, ove strettamente necessario, sono fin d'ora autorizzati a farsi coadiuvare dalle FF.OO. competenti.
2.D.Avuto riguardo alle gravi criticità emerse con riferimento ai disfunzionali comportamenti materni, specie nel periodo successivo al collocamento di preso CP_2 il padre e dopo il dicembre 2024, al fine di assicurare il necessario periodo di adeguamento al minore al nuovo contesto familiare e garantirne la serenità, in limitazione della responsabilità genitoriale materna per la durata di mesi sei, si reputa necessario che subito dopo il collocamento presso il padre siano sospesi per un periodo di (tre) mesi gli incontri tra il minore e la madre, i quali potranno riprendere gradualmente con modalità protette negli ulteriori tre mesi, previo l'avvio da parte della genitrice di un percorso di sostegno alla genitorialità di complessivi mesi sei presso l'EMI territorialmente competente. Alla madre sarà consentito di svolgere brevi telefonate a cadenza settimanale con modalità protette nei tempi e nei modi indicati dal Servizio di NPI di concerto con l'EMI, di concerto con i SS.SS incaricati. Alla scadenza del suddetto percorso, fatte salve ulteriori determinazioni da assumersi nelle competenti sedi, la responsabilità genitoriale della potrà riespandersi e la stessa potrà CP_1 esercitare il diritto di visita nei confronti del minore nei termini di cui in parte dispositiva, salvo diverso accordo. In ipotesi di contrasti si demanda ai SS.SS territorialmente, di concerto, l'onere di comporre gli stessi, fatta salvo ogni e diversa azione nelle competenti sedi.
2.E. Alla luce della gravità dei comportamenti di disapplicazione delle ordinanze di collocamento del minore presso il padre emesse dalla CO in data 13.06.24 e delle diffide irrogate in data 19.12.24 e 18.07.24, reputa altresì la CO che, in accoglimento delle istanze formulate dal ex art. 709 ter comma 2 n. 3 cpc, Pt_1 Controparte_1 vada condannata al risarcimento del danno subito dal per il mancato esercizio Pt_1 della genitorialità che si reputa equo liquidare, in via equitativa, nella misura di euro 5000,00.
Inoltre, in ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, in ipotesi di mancata esecuzione spontanea, si reputa opportuno comminare fin d'ora una misura di coercizione indiretta all'obbligo di consegna del minore al padre, per ogni CP_2 giorno successivo, decorsi i 15 giorni dalla comunicazione alle parti della presente sentenza, che si reputa di quantificare in euro 250,00 giornalieri. Analoga sanzione sarà applicabile in ipotesi di successive condotte violative delle disposizioni di cui alla presente sentenza anche successive alla consegna.
A riguardo appare opportuno richiamare il recente arresto della Suprema CO che, con l'ordinanza n. 29690/2024 ha affermato, richiamando l'importanza dell'utilizzo c.d. sanzioni economiche ex art. 709 ter cpc al fine di assicurare il principio di genitorialità, che “in relazione alle gravi inadempienze che minano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e agli atti volti a danneggiare il minore, corrisponde la possibilità di disporre, d'ufficio, non solo su istanza di parte, alternativamente o cumulativamente, una serie di interventi che vanno dall'ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ei sensi dell'art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria”.
E' stato dunque ribadito che “la misura compulsoria prevista dall'art. 614 bis cpc, nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia applicabile ratione temporis, può essere comminata dal giudice in via accessoria ad una propria statuizione, quale strumento diretto a prevenire a priori l'inosservanza di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro oggetto di riconoscimento giudiziale” reputandosi la stessa pienamente compatibile con il rito c.d. famiglia in relazione alle previsioni di cui all'art. 709 ter cpc ( Cass. 9764/19; Cass. 21970/22; Cass. 23800/23).
3.AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Venendo all'esame della questione relativa all'iscrizione di alla scuola CP_2 secondaria di primo grado, rispetto alla quale i due genitori per quanto consta non sono riusciti a trovare un accordo, avendo il ritenuto di non aderire alla proposta Pt_1 della di iscrivere il minore presso l'Istituto Paritario “Malerba” sito in via CP_1
Messina reputando questi più opportuna la prosecuzione degli studi presso l'Istituto Paritario Salesiano di via Cifali frequentato anche dalla sorella , reputa la Persona_1
CO, chiamata a dirimere il contrasto ex art. 337 ter comma 3 cpc, che, tenuto conto del desiderio manifestato da in sede di ascolto di “voltare pagina” e del CP_2
(comprensibile) malessere manifestato all'idea di permanere nella scuola da cui lo scorso anno è scappato, al fine di assecondare le aspirazioni di cambiamento del minore, e valutato anche il fatto che la sorella completerà quest'anno il Liceo, Persona_1 debba valutarsi favorevolmente la richiesta di iscrizione del minore presso il diverso istituto indicato in atti, ove peraltro il minore, per quanto consta , è stato già iscritto dalla madre.
4.QUESTIONI ECONOMICHE
4.1. Assegno di mantenimento in favore di . Controparte_1
Venendo all'esame della questione inerente la censurata statuizione inerente l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore di con Pt_1 Controparte_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Ragusa nella misura di euro 1000,00 mensili, misura che in sede di appello incidentale la ha chiesto di aumentare sul CP_1 presupposto del divario della propria condizione economica rispetto a quella del e dell'elevato tenore di vita condotto durante la vita matrimoniale, deve Pt_1 rilevarsi come, se per un verso appaiono pienamente condivisibili le valutazioni del giudice di prime cure (le cui motivazioni si richiamano) che, sul presupposto della effettiva sussistenza di una sperequazione reddituale in favore della , aveva CP_1 pertanto ritenuto di riconoscere alla stessa un'assegno di mantenimento di euro 1000,00, deve rilevarsi come nel corso del presente giudizio il divario economico tra i coniugi sia venuto decisamente meno, in ragione della significativa riduzione dei redditi del da un lato conseguente alla vendita da parte dello stesso della sociietà Iblea Pt_1
TR s.r.l (cui è stato costretto dall'ingente esposizione debitoria accumulata pari a diversi milioni di euro), e, dall'altro, del verosimile incremento di quelli derivanti alla dall'altro dalla propria . CP_1
E invero, premesso che alcuna evidenza risulta essere mai stata raggiunta nel corso del giudizio riguardo l'elevato tenore di vita che in base la prospettazione della CP_1 connotava il manage familiare, essendo anzi per contro emerso come in parte le cause della crisi matrimoniale siano da ascriversi anche al disappunto del rispetto Pt_1 alle (insostenibili) spese per beni di lusso quali vestiario e borse da parte della CP_1
(cfr. prove per testi del primo grado di giudizio), deve rilevarsi come, per quanto consta sulla base dei nuovi 730 versati in atti relativi agli anni 2022, 2023, 2024 risulti che il dal 2023 abbia dichiarato redditi per circa 35.000 euro lordi, Parte_1 inferiori quindi di oltre 20.000 a quanto dichiarato in passato, avendo quindi un reddito medio di circa 2500,00 euro mensili negli ultimi tre anni. invece risulta Parte_3 aver rilanciato l'attività imprenditoriale di organizzazione di eventi gestita presso la struttura, di oltre 2000 m.q. denominata “Casale dell'Arte”, dal 2021 tornato di sua esclusiva proprietà (del valore di 754. 00.000 euro), ove, siccome emerge dalla documentazione fotografica in atti, vengono organizzate molte serate a pagamento e risulta operativo anche un ristorante-pizzeria denominato “Chez Gabriela”. Sebbene la stessa abbia depositato un modello ISEE da cui emergerebbero redditi molto bassi - il quale peraltro è falsato dall'inclusione dei due figli, mentre , come noto, è Persona_1 collocata presso il padre dal luglio 2022 - deve rilevarsi come dalle risultanze dei numerosi estratti conto bancari a lei intestati risulta come la donna abbia una notevole liquidità, tale da lasciar presumere la verosimile esistenza di entrate e redditi non dichiarati ( dall'esame dell'elenco dei rapporti finanziari intrattenuti dalla CP_1 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 07.11.2022, emergesse la titolarità di tre conti correnti e di plurime movimentazioni bancarie attestanti accrediti nell'anno 2021 pari a complessivi euro 85.899,00 e nel 2020 a 77.908,00).
Alla luce di quanto sopra, richiamato l'orientamento costante della Suprema CO, ribadito da ultimo con la sentenza n. 32349 del 2024 , che sottolinea la necessità, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento di valutare anche i redditi non dichiarati, e tenuto conto delle potenzialità dell'attività imprenditoriale di cui la è titolare e CP_1 della capacità della stessa di autosostentarsi, della sostanziale equivalenza del tenore di vita goduto dai due ex coniugi, della esigua durata del matrimonio (pari a tre anni), reputa pertanto la CO del tutto venuti meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal gennaio 2023, ovvero dalla data da cui risulta operativa la cessione della società Iblea TR srl da parte del e da Pt_1 cui emerge inconfutabilmente l'incremento dell'attività imprenditoriale della , CP_1 nelle more del giudizio ritornata proprietaria esclusiva del “Casale dell'Arte” .
4.2. Assegno di mantenimento per i figli.
Con riferimento alle specifiche esigenze di mantenimento dei figli, tra i criteri fondamentali per la quantificazione e rideterminazione in sede di separazione o divorzio del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle “attuali esigenze del figlio” ( ex art. 337 ter cc, novellato dal D.lgs. n. 154/2013) , da rapportarsi al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, le quali sono di norma destinate ad aumentare con il crescere dell'età, in relazione alle crescenti esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche dei minori.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” e non ha bisogno di specifica dimostrazione (ex plurimis Cass.
4.5.2023 n. 11724; Cass. 13664/2022),
Premessa per le medesime motivazioni di cui sopra la correttezza dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del dalla sentenza del Tribunale Pt_1 di Ragusa impugnata nella misura di euro 1000,00 per ciascun minore, per quanto concerne la minore , deve rilevarsi come i presupposti per il Persona_1 riconoscimento dello stesso siano venuti meno a seguito del trasferimento della minore presso il padre dal luglio 2022 , rilevandosi quindi come con l'ordinanza del 13 giugno 2023 la CO avesse determinato in euro 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento quale contributo per il sostentamento della figlia, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie a carico del nella misura del 70% già Pt_1 disposta dal Tribunale di Ragusa. Orbene, alla luce del riscontrata perequazione delle condizioni economiche dei sig.ri e e tenuto conto delle esigenze Pt_1 CP_1 evolutive della minore, ormai prossima alla maggiore età ma ancora non autosufficiente, le quali, come noto, non abbisognano di specifica dimostrazione ( ex plurimis Cass.
4.5.2023 n. 11724; Cass. 13664/2022) si reputa equo incrementare con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico di in euro 500,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere entro Controparte_1 il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, non ravvisandosi ragioni per derogare ulteriormente alla regola della normale ripartizione a metà delle stesse.
A riguardo, appare opportuno richiamare l'orientamento costante della Suprema CO per la quantificazione del mantenimento dei figli, oltre al reddito da lavoro, deve essere presa in esame tutta la situazione patrimoniale del genitore obbligato. La CO ha stabilito che: “ai fini della misura dell'assegno di mantenimento per i figli è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; specificando inoltre che la valutazione delle condizioni economiche dell'obbligato non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione del patrimonio del genitore obbligato (Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, n.24460).
Parimenti, per quanto riguarda il minore , in ragione di quanto sopra, premesso CP_2 che con l'ordinanza del 13.06.24 era stato quantificato in euro 200,00 il contributo da porsi a carico della a seguito del collocamento del minore presso il padre, CP_1 collocamento di fatto realizzatosi per il periodo dal 12 luglio al 4 dicembre 2024, tenuto conto delle esigenze evolutive del minore, si reputa equo incrementare con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico di in euro 400,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, non ravvisandosi ragioni per derogare ulteriormente alla regola della normale ripartizione a metà delle stesse. Per il periodo compreso tra il dicembre 2024 e la data di deposito della presente sentenza, in cui il minore in conformità con le ordinanze della CO avrebbe dovuto essere collocato presso il padre, alcun contributo va riconosciuto in favore di mentre il sig. va tenuto esente dall'obbligo di Controparte_1 Pt_1 corrispondere alcunchè in favore dell'ex moglie.
5. RICONOSCIMENTO ADDEBITO SEPARAZIONE A CARICO DEL PLUCHINO.
In sede di appello incidentale impugnava anche il capo della sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva negato il riconoscimento dell'addebito della separazione al , sul presupposto dell'abbandono da parte di Pt_1 questi del tetto coniugale, per andare a convivere con l'attuale nuova compagna.
Orbene, occorre ribadire come in termini generali incomba sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare non solo la violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge ma anche l'effettiva incidenza di tale violazione sulla decisione di separarsi (Cass. ord. 18.12.2023 n. 35296).
In particolare, con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà è stato quindi chiarito che “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass. 16169/2023; Cass. 35296/2023). Pertanto, l'avvio di una relazione extraconiugale non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora si dimostri che la stessa non abbia avuto efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale .
Ai fini del riconoscimento dell'addebito si richiede quindi che la violazione dell'obbligo di convivenza e fedeltà abbiano avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale.
Ciò premesso in termini generali, reputa la CO che tale motivo di appello, che peraltro non risulta essere stato nel corso del giudizio in alcun modo coltivato, risulti del tutto infondato, non potendo che condividersi a riguardo, sulla base delle emergenze probatorie di cui al giudizio di prime cure, le valutazioni del Tribunale che ha evidenziato come le cause della separazione fossero ascrivibili “all'inevitabile esaurimento -accelerato dal peso delle sopraggiunte responsabilità genitoriali, delle risorse individuali di sopportazione in un regime di poco autentica e del tutto insoddisfacente comunione di vita, che già in epoca anteriore al matrimonio aveva palesato il proprio potenziale distruttivo”, siccome ampiamente emergente anche dalle conclusioni delle due CC.TT.UU effettuate, senza che siano emersi per contro specifici profili di colpa a carico del rispetto alla cessazione del consortium coniugale, Pt_1 il cui allontanamento dall'abitazione coniugale appare la inevitabile conseguenza “della progressiva e reciproca disaffezione dei due coniugi”. Anche sotto tale profilo l'appello incidentale proposto da non può che essere rigettato. Controparte_1
5. SPESE
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui alle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto anche dei giudizi interinali ex art. 709 ter cpc, seguono la soccombenza a carico di Controparte_1 mentre, tenuto conto dei motivi della decisione, si reputa equo confermare la compensazione tra le parti per il giudizio di prime cure.
Vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La CO, su parere parzialmente difforme del PG, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , avverso la sentenza n.1168/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Ragusa in data 30.09.2021:
- Dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre Persona_1
e conferma il collocamento della stessa presso il padre con Parte_1 decorrenza dal luglio 2022, autorizzando incontri liberi madre-figlia, ove graditi alla minore;
-Dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre Controparte_2 [...]
e conferma il già disposto collocamento dello stesso presso il padre Parte_1 indicando in giorni quindici dalla data di comunicazione alle parti della presente sentenza il termine entro il quale il minore deve essere consegnato al padre, incaricando il Servizio di NPI di preparare il minore a detto passaggio ed i SS.SS territorialmente competenti di Catania e di S.Agata Li Battiati di curare gli interventi di competenza al fine di sostenere il minore (anche attraverso l'attivazione dell'E.D.U.) e di vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni di cui sopra;
-autorizza l'iscrizione di per il ciclo di scuola secondaria di primo Controparte_2 grado presso l'Istituto indicato in atti (I.C. Malerba sito in via Messina);
-pone fin d'ora a carico di , in ipotesi di inadempimento a quanto sopra Controparte_1 disposto, il pagamento di euro 250,00 in favore di controparte per ogni giorno di ritardo e nei termini di cui in parte motiva,
-dispone la presa in carico di dall'E.M.I territorialmente competente Controparte_1 prescrivendo l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità della durata di mesi sei;
- in limitazione della responsabilità genitoriale materna per mesi sei, dispone la sospensione degli incontri madre-figlio per la durata di mesi tre e prescrive che la stessa poi riprenda a incontrare in sede protetta, il minore a cadenza Controparte_2 settimanale e con gradualità all'esito dell'avvio del suddetto percorso di sostegno alla genitorialità, nei termini e nei modi stabiliti dall'EMI e dal Servizio di NPI che ha in carico il minore per ulteriori mesi tre e, per il prosieguo, regolamenta nei termini che seguono il diritto di visita, salvo diversi accordi: un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00; - a settimane alterne: dalle ore 13.00 del sabato fino alle ore 08.00 del lunedì successivo, con intermedi pernottamenti, prelevandolo all'uscita dalla scuola ed ivi riaccompagnandolo entro l'inizio delle lezioni;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 23.12.e sino alle ore 20.00 del 28.12 e dalle ore 09.00 del 29.12 sino alle ore 20.00 del 03.01; -durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del sabato di Pasqua alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni il compleanno del minore;
ad anni alterni tutti i giorni festivi di calendario;
- nel periodo estivo, ad anni alterni, nei primi ovvero negli ultimi quindici giorni dei mesi di luglio e di agosto;
il minore trascorrerà con il giorno del rispettivo genitore il compleanno di questi, fermi restando gli impegni scolastici);
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 5000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento delle ordinanze in data 13.06.24 e 19.12.2024 di cui in atti;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
quale contributo per il mantenimento della figlia un assegno Parte_1 Persona_1 che si ridetermina dal corrente mese (settembre 2025) in euro 500,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno che si Parte_1 CP_2 ridetermina dal corrente mese (settembre 2025) in euro 400,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza da Controparte_1 gennaio 2023;
- rigetta per il resto l'appello proposto;
- rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Ragusa e le ulteriori istanze ex artt. 709 ter e 614 bis di cui in atti dalla stessa proposte dall'ottobre 2024;
-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte nel Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano, in euro 11.000,00 , oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del primo grado di giudizio.
- dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
-manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente sentenza ai SS.SS. di Catania e di S.Agata Li Battiati, all'EMI di Catania, al Servizio di NPI di Gravina di Catania per quanto di competenza, ai procuratori costituiti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1679/2021 R.G.F.A avente ad oggetto: condizioni della separazione promossa da
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Sant'Agata Li Battiati, via Madonna di Fatima n. 7, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania , via Proserpina n. 24, presso lo studio dell'avv. Carmelo Padalino del foro di Catania, da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla memoria di costituzione con nuovo procuratore depositata in atti in data 15.02.2023,
appellante e appellato incidentale contro
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
n. 200, C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via C.F._2
Pasubio n. 18 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lipera da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione con nuovo procuratore in atti,
appellata e appellante incidentale
con l'intervento dell'avv. IRENE RUSSO del foro di Ragusa, nominata curatore speciale dei minori , nata a [...] il Persona_1
22.03.2008, e , nato a [...] il [...]. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 16.11.2021 il dott. Parte_1 impugnava la sentenza n. 1168/2021 emessa dal Tribunale civile di Ragusa in data 30.09.2021, notificata in data 18.10.2021, resa a definizione del proc. iscritto al n. 3240/2015 RG promosso dallo stesso appellante nei confronti di , Controparte_1 con cui il Tribunale , dato atto della sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 348/2018 del 15.03.2018, aveva disposto:
- il rigetto delle domande di addebito proposte dalle parti in via principale e in via riconvenzionale;
- - l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1
, con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di CP_2 visita paterno nei tempi e modi ivi specificati (un pomeriggio a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - a settimane alterne: dalle ore 13.00 del venerdì fino alle ore 08.00 del lunedì successivo, con intermedi pernottamenti, prelevandoli all'uscita dalla scuola ed ivi riaccompagnandoli entro l'inizio delle lezioni, e dalle ore 13.00 del giovedì successivo alle ore 08.00 del lunedì successivo, con intermedi pernottamenti, prelevandoli all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandoli entro l'inizio delle lezioni, e dalle ore 13.00 del giovedì fino alle ore 08.00 del venerdì, con intermedio pernottamento, sempre prelevandoli all'uscita della scuola ed ivi riaccompagnandoli entro l'inizio delle lezioni;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 23.12.e sino alle ore 20.00 del 28.12 e dalle ore 09.00 del 29.12 sino alle ore 20.00 del 03.01; -durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del sabato di Pasqua alle ore 21.00 e Lunedì dell'Angelo dalle ore 09.00 sino alle ore 21.00; - nel periodo estivo, ad anni alterni, nei primi ovvero negli ultimi quindici giorni di agosto. …);
- il versamento, da parte del in favore della , anticipatamente ed Pt_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno di euro 3.000,00, annualmente rivalutabili, di cui euro 1000,00 a far data dalla pronuncia, quale contributo per il mantenimento della moglie ed euro 2000,00 per il mantenimento dei figli minori (1000,00 per ciascuno), con decorrenza dall'introduzione del giudizio;
- la ripartizione delle spese straordinarie tra i coniugi nella misura del 70% in capo al padre;
- la compensazione delle spese di lite tra le parti.
In particolare, con il suddetto atto il , premessa un' articolata ricostruzione Pt_1 del procedimento di primo grado, durato quasi cinque anni, connotato da aspra conflittualità e dalle condotte non collaborative e ostruzionistiche poste in essere dalla nei suoi confronti rispetto alla corretta attuazione del suo diritto di CP_1 visita ed al mantenimento dei rapporti con i figli, lamentava come, nonostante le due espletate CC.TT.UU psicologiche svolte nel corso del procedimento – le quali da ultimo avevano reputato l'affiso condiviso con collocamento presso la madre a Catania la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori - avessero nondimeno evidenziato una situazione molto delicata e avessero concluso nel senso di ritenere assolutamente necessario lo svolgimento di un percorso di psicoterapia individuale sia per i genitori, che per i figli, in particolare per la minore
[...] , adolescente - la quale aveva manifestato una forte condizione di disagio Per_1 psicologico a causa delle dinamiche disfunzionali del rapporto madre-figlia e della riscontrata “triangolazione della ragazzina nell'acceso conflitto genitoriale”-, gli interventi avviati nel corso del primo grado di giudizio fossero stati inadeguati e non risolutivi, essendo emerso un progressivo rifiuto da parte della minore nei confronti della figura paterna, ascrivibile al condizionamento materno. Rilevava come, nonostante il decidente all'esito della disposta CTU avesse ordinato la presa in carico della minore da parte del competente Servizio di NPI di Catania – Consultorio Familiare 2 - “con l'obiettivo di sganciarla emotivamente dal conflitto dei genitori e dalla distorsione relazionale di parentificazione instaurata nella relazione con la madre” e nella relazione del 28.10.2020 detto servizio avesse segnalato le gravi carenze personologiche materne “la tendenza nel favorire una percezione non sempre realistica ed adeguata alla percezione di una figlia” e la conseguente urgenza di avviare un percorso volto a “favorire lo svincolo psico- relazionale di dal suo coinvolgimento in atto nelle dinamiche delle Persona_1 relazioni familiari…” la si fosse sempre rifiutata di sottoporre la figlia ai CP_1 necessari interventi di supporto psicologico, con grave pregiudizio per la minore, lamentando quindi come nella sentenza conclusiva del giudizio, nonostante reiterate richieste del , nulla fosse stato statuito a riguardo. Pt_1
Venivano quindi censurate dal anche le determinazioni di natura Pt_1 economica assunte dal giudice di prime cure e, segnatamente, il riconoscimento in favore della , sul presupposto di una riscontrata sperequazione economica CP_1 tra i coniugi, dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 1000,00 mensili, aumentandosene quindi l'importo rispetto ad euro 600,00 riconosciuti in sede di statuizioni provvisorie, e ciò sebbene la donna fosse titolare di adeguati redditi propri quale esercente una remunerativa attività imprenditoriale sotto il brand
“Officine e Fonderie Scibilia” operante nella compravendita di antiquariato e come organizzatrice di eventi presso la struttura di proprietà “Casale dell'Arte” di Catania, redditi tali da renderla economicamente autosufficiente e ben in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Lamentava come del tutto ingiustificatamente il Tribunale, pur riconoscendo la percezione da parte della per lo svolgimento di tale attività di redditi non CP_1 dichiarati, non li avesse tenuti in debito conto, in quanto anch'essi contribuenti a determinare il reddito familiare. Evidenziava come la avesse svolto anche CP_1 durante il matrimonio la suddetta attività lavorativa, recandosi a Catania circa tre volte a settimana, e avesse quindi continuato a svolgerla anche dopo la separazione, ampliandone la portata, come riferito dai testi escussi e come risultante anche dalla consultazione del web e dei social network. Rilevava come anzi la al CP_1 momento della separazione avesse lasciato l'abitazione familiare sita a Modica, portando con sé i figli (all'epoca rispettivamente di sette anni e di sette mesi), sradicandoli dal contesto di appartenenza senza il consenso del padre, proprio al fine di svolgere la propria attività imprenditoriale, evidenziando come del tutto mendaci fossero le innumerevoli e diverse spiegazioni fornite dalla al fine CP_1 di giustificare il proprio repentino trasferimento da Modica a Catania. Sotto altro profilo, lamentava come del tutto semplicisticamente il primo decidente avesse ricostruito la condizione economica del effettuando un'elencazione Pt_1 di attività facenti capo allo stesso nonché quale proprietario di numerosissimi beni immobili e di plurime partecipazioni societarie, evidenziando come fosse stato documentato che l'azienda agricola facente capo all'appellante, prima in forma individuale e poi societaria, non avesse mai svolto alcuna attività e fosse poi stata ceduta nel 2017 per il suo modesto valore nominale senza aver mai conseguito alcun utile mentre, relativamente alla società Iblea TR srl, di cui lo stesso era amministratore e avente per oggetto la gestione di impianti di carburante al minuto, non aveva percepito alcun reddito di capitali nel triennio in esame, avendo quest'ultima autofinanziato i suoi investimenti, anche strutturali, per disporre di maggior liquidità nel ciclo commerciale, senza distribuire dividendi tra i soci, al fine di estinguere le proprie importanti posizioni debitorie bancarie, le quali si erano più che raddoppiate nel periodo tra il 2015 ed il 2018 (passando da euro 3.907.314 ad euro 8.214.453), rilevando il forte decremento degli utili e dei ricavi (paria ad euro 71.464.000) registrato al 31.12.2019, come da estratti delle scritture contabili in atti. Quanto alle altre partecipazioni societarie, ne evidenziava l'assoluta irrilevanza sotto il profilo reddituale trattandosi di attività rivelatesi antieconomiche, evidenziava l'incidenza sui redditi netti delle imposte dovute e degli impegni assunti con Riscossione Sicilia spa ed dando atto da ultimo CP_3 come i terreni a lui intestati, per lo più pro quota, specificamente indicati nel numero di cinque, fossero per lo più modesti appezzamenti privi di valore commerciale e comunque di capacità produttiva.
Assumeva quindi come sostanzialmente gli unici redditi percepiti derivassero dal compenso quale amministratore della società Iblea TR s.r.l - attività per cui in passato aveva percepito il compenso di 60.000,00 mensili, poi ridotti a 40.000,00 in ragione della situazione di sofferenza di cui sopra -, rilevando l'eccessiva gravosità ed insostenibilità dell'assegno di mantenimento in favore di moglie e figli posto a suo carico nell'importo complessivo di euro 3000,00.
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva:
- revocarsi e/o annullarsi l'assegno di mantenimento di euro 1000,00 mensili riconosciuto a carico dell'appellante e in favore della moglie , e, in subordine, la riduzione dello stesso ad euro 600,00 mensili;
- ridursi l'assegno di mantenimento di euro 1000,00 riconosciuto per ciascun figlio alla minore somma di euro 750,00;
- modificare la ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie attribuendole a ciascun coniuge in pari misura (50%),
- con riferimento al diritto di visita paterno, specificare che nella giornata del martedì è concesso al padre avere e tenere con sé i figli,
- ordinare a tutti i familiari di sottoporsi ad un percorso di terapia familiare, e pertanto nominarsi, dall'apposito albo dei professionisti abilitati a svolgere attività di mediazione familiare, uno psicoterapeuta privato specializzato e/o istituto familiare al fine di fornire l'adeguato sostegno psicologico ai minori e nonché coordinare i genitori a gestire l'affido Persona_1 CP_2 condiviso, nell'esclusivo benessere dei figli:
- con il favore delle spese e dei compensi di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata 08.02.2022 si costituiva in giudizio (avv. ) la quale, ripercorso CP_4 Controparte_1 anch'essa l'articolato iter procedimentale del giudizio di prime cure durante il quale erano state disposte ed effettuate due CTU psicologiche, erano stati escussi vari testi ed erano state disposte indagini da parte della Guardia di Finanza in ordine alle condizioni lavorative, patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi e dato atto della mancata adesione alla proposta di definizione delle condizioni di separazione formulata dal giudicante, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello per difetto di specificità, rilevando come le doglianze avanzate fossero la mera riproposizione di questioni già ampiamente rappresentate e approfondite nel primo grado di giudizio. Nel merito assumeva l'assoluta infondatezza delle censure proposte dal , rispetto alle statuizioni di natura economica, stante la Pt_1 floridissima situazione patrimoniale dello stesso, amministratore unico e titolare del 93% della società Iblea TR s.r.l, rilevando come la mancata distribuzione degli utili negli ultimi anni fosse una scelta palesemente ricollegabile alla pendenza del procedimento di separazione giudiziaria e preordinata al fine di ridurre i redditi di controparte;
precisava come nel triennio precedente la separazione il Pt_1 fosse titolare di un reddito netto complessivo mensile pari ad euro 17.876,00, come da documentazione versata nel giudizio di prime cure, sottolineando come nel corso degli ultimi anni il predetto avesse ulteriormente migliorato la propria posizione economica, giungendo a percepire un reddito medio mensile netto euro 26.113,00 mensili, il quale era frutto di un importante aumento del capitale sociale da euro 500.000,00 ad euro 1.400.000, ottenuto prevalentemente mediante il conferimento di beni immobili per un valore di euro 837.000,00. Detto investimento aveva portato ad effettuare imponenti investimenti produttivi, passando da 2 distributori nel 2015 a 10 distributori nel 2020. Evidenziava come dal bilancio del 2019 della società emergesse l'acquisizione, per un milione di euro, della società Tirella s.r.l, operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi e di energie alternative, rilevando come la Iblea srl avesse beneficiato, grazie al c.d. “Decreto liquidità” varato dal Governo per contrastare gli effetti sull'economia causati dalla nota pandemia da Covid 19, di finanziamenti agevolati per rilevanti importi, dando atto come gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avessero sostanzialmente confermato tutti i possedimenti immobiliari e mobiliari, i redditi da partecipazione societarie e i compensi percepiti dal quale amministratore unico della Pt_1
Iblea TR s.r.l., ribadendo la positiva situazione di espansione dell'attività aziendale. In ragione di quanto sopra, deduceva come del tutto inconsistenti fossero i rilievi formulati dall'appellato riguardo la determinazione degli assegni di mantenimento posti a suo carico evidenziando come in ragione dell'incremento dei redditi dello stesso, a fronte della sostanziale assenza di redditi e della propria condizione di impossidenza, ben sussistessero i presupposti per l'aumento del contributo al mantenimento dovuto. Contestava di aver svolto attività lavorativa dopo il matrimonio riferendo di aver cessato la stessa, chiudendo il Casale dell'Arte di cui era socia al 50%, per espressa volontà del , dando atto di aver Pt_1 finanziato con le proprie sostanze l'attività del marito. In ragione di quanto sopra riferiva di essersi ritrovata in una condizione di forte indebitamento, per cui era stata costretta ad avviare la procedura di esdebitazione prevista dalla legge n. 3/12, rilevando come l'emergenza pandemica non avesse fatto altro che aumentare le difficoltà economiche in cui si trovava. Ribadiva quindi la piena sussistenza del forte divario reddituale tra i coniugi già rilevato in primo grado e la propria impossibilità a mantenere un tenore di vita che potesse lontanamente avvicinarsi a quello, molto elevato, goduto in costanza di matrimonio, siccome del resto ampiamente riconosciuto dai testi escussi del giudizio di primo grado. Aggiungeva di essersi trovata priva di casa e di non aver potuto beneficiare dell'assegnazione della casa coniugale, a causa della condotta del che aveva disdettato il Pt_1 contratto di locazione, di soffrire di patologie invalidanti (lombosciatalgia, sindrome tunnel carpale) tali da ridurne la capacità lavorativa e di essersi trovata a doversi occupare, da sola, dei due figli.
Tanto premesso, stante l'assoluta infondatezza dei motivi addotti dal a Pt_1 supporto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, rilevava come l'importo di euro 1000,00 fosse incongruo e come fosse per contro del tutto accoglibile la domanda già formulata nel giudizio di prime cure di assegno mensile di mantenimento nella misura di euro 2000,00 mensili e chiedeva in via incidentale l'aumento dello stesso al suddetto importo, rivalutabile.
Quanto all'assegno di mantenimento disposto a carico dell'appellante in favore dei due figli, determinato in euro 1000,00 mensili da decreto emesso in sede di reclamo dalla CO d'Appello risalente a sei anni addietro, rilevava come , tenuto conto delle esigenze evolutive dei minori e dell'incremento della capacità di spesa paterna e dell'elevatissimo tenore di vita goduto da quest'ultimo, ben potessero ritenersi sussistenti i presupposti per un aumento del contributo dovuto nella misura di euro 4000,00 mensili per ciascun figlio nonché per porre in via esclusiva a carico del predetto l'obbligo di pagamento delle spese di natura straordinaria.
Con riferimento alle censure ed ai rilievi formulati dal in merito Pt_1 all'affidamento, al collocamento ed ai propri tempi di permanenza con i minori, rappresentava l'infondatezza delle deduzioni avversarie e la parzialità delle risultanze della perizia riportate, sottolineando come fosse l'appellante ad aver assunto condotte violente e disfunzionali, denigratorie e delegittimanti della figura materna, riportando come in sede di CTU la stessa minore avesse Persona_1 riferito di aver assistito a episodi di aggressività in cui il aveva alzato le Pt_1 mani nei confronti della , rilevando come anche lei e il fratellino CP_1 CP_2 avessero subito tali condotte, come da denunce-querele in atti.
Dava atto, ciononostante, di non aver mai ostacolato il rapporto tra il ed i Pt_1 figli, e di non essersi mai opposta ad un ampliamento della regolamentazione del diritto di visita paterno, manifestando ampia disponibilità. Rilevava per contro come il si fosse mostrato poco presente, dedicando poco tempo ai figli e Pt_1 trascurando, per motivi lavoro e personali, di partecipare a eventi che li riguardavano, di accompagnarli a visite mediche, di interessarsi del loro andamento scolastico e di partecipare alla loro quotidianità, rilevando di essere stata costretta in primo grado ad introitare un procedimento d'urgenza al fine di poter sottoporre la minore ad un intervento chirurgico ai piedi di cui aveva urgente Persona_1 bisogno.
Conseguentemente, richiedeva, in riforma della sentenza impugnata, in costanza di affidamento condiviso dei minori e di collocamento presso la casa materna, ridursi il diritto di visita paterno riconoscendo al padre la possibilità di tenere i figli con sé un pomeriggio alla settimana e per due fine settimana al mese dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, fermo quanto già statuito per il resto.
Infine , contestava le accuse a lei mosse dal in ordine ai pretesi Pt_1 comportamenti diretti ad ostacolare il percorso terapeutico richiesto da controparte rilevando come con ordinanza ex art. 709 ter cpc il Tribunale, dopo approfondita CTU, non avesse ritenuto necessario l'avvio di alcun percorso terapeutico né per i genitori né per i minori e come poi con ordinanza in data 23.12.2019 fosse stata disposta, su indicazione della CTU dott.ssa la presa in carico della Per_2 minore da parte del Servizio di NPI di Catania, dando atto di aver Persona_1 profuso tutto il proprio impegno per accompagnare e sostenere la figlia. Sottolineava come nella sentenza impugnata, che aveva confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento presso la madre dando atto delle “buone competenze genitoriali” materne fosse stata evidenziata la non necessità di una prosecuzione di interventi terapeutici sulla minore
[...]
, atteso che ciò “confermerebbe la sua designazione nella risoluzione dei Per_1 conflitti familiari”, reputandosi più opportuna la responsabilizzazione dei due genitori. Richiedeva quindi procedersi all'ascolto della minore, ormai dodicenne, e alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc che potesse rappresentare gli interessi di entrambi i minori.
Conclusivamente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto dal e nel merito il rigetto dello stesso. Pt_1
In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 1168/20 del Tribunale di Ragusa impugnata, chiedeva:
- riconoscersi l'addebito al per la fine dell'unione coniugale, con ogni Pt_1 conseguenza di legge,
- aumentarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del per il Pt_1 mantenimento dei figli minori, e , all'importo di euro Persona_1 CP_2
4000,00 mensili, ovvero euro 2000,00 per ciascun figlio;
-aumentarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del per il Pt_1 mantenimento in favore della moglie, all'importo di euro 2000,00 mensili;
- disporre a esclusivo carico del sig. tutte le spese straordinarie relative ai Pt_1 figli nella misura del 100%; - modificarsi il capo relativo alla regolamentazione del diritto di visita paterno così statuendo : “riconoscendo al padre la possibilità di avere e tenere i figli con sé un pomeriggio a settimana;
il primo ed il terzo week end di ogni mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 23.12.e sino alle ore 20.00 del 28.12 oppure dalle ore 09.00 del 29.12 sino alle ore 20.00 del 03.01; -durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 09.00 sino alle ore 21.00 oppure il Lunedì dell'Angelo dalle ore 09.00 sino alle ore 21.00; - nel periodo estivo, ad anni alterni, per un periodo continuativo compreso tra l'01 ed il 15 agosto oppure tra il 16 ed il 31 agosto”.
- rigettarsi la domanda avanzata dal di sottoporre tutti i familiari ad un Pt_1 percorso terapeutico.
- con vittoria di spese e compensi e di condanna di controparte ex artt. 96, 88 e 89 cpc per quanto scritto a pag. 19 dell'atto di appello ultimo capoverso riguardo “il metodo costante della menzogna strumentale fino a contraddirsi…” utilizzato dalla
, chiedendosi la cancellazione delle espressioni censurate. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti fissata in data 12.05.2022, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza dell'11.05.2023, concedendosi termine per note fino a 10 giorni prima.
Con memoria con nuovo procuratore depositata in data 15.02.2023 parte appellante, proponeva istanza ex art. 709 ter cpc e richiesta di ascolto della minore , Persona_1 assumendo il verificarsi, successivamente all'ultima udienza, di fatti nuovi riguardanti entrambi i figli tali da legittimare la richiesta di collocamento degli stessi presso il padre e, previa nomina di curatore speciale, e di incontri protetti tra madre e figli, in ragione dei comportamenti estremamente pregiudizievoli posti in essere dalla CP_1 in danno dei minori.
Rappresentava in particolare che la figlia dal 18 luglio 2022 fosse andata Persona_1
a vivere stabilmente con il padre, il quale nelle more per stare più vicino ai figli, si era trasferito a Catania, in un immobile sito a Sant'Agata Li Battiati, via Madonna di Fatima n.
7. Specificava che la scelta della figlia di andare a vivere con lui era stata causata dal perpetrarsi da parte della madre di costanti condotte denigratorie e di violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei figli specificamente descritte;
che anche il minore gli aveva confidato che la madre lo picchiava “forte” tutti i CP_2 giorni, che era terrorizzato dalla madre ed aveva espresso il desiderio di andare a vivere con il padre. Assumeva di aver acquisito riscontri di quanto sopra dedotto da parte della responsabile (dott.ssa ) e di una tutor (dott.ssa ) del centro Persona_3 Per_4
“VolaDigitando” Onlus frequentato dai minori nel pomeriggio per fare i compiti le quali in più occasioni avevano rilevato il forte disagio dei minori, e di aver quindi denunciato in data 4.11.2022 la per il reato di maltrattamenti;
che la minore CP_1
, una volta trasferitasi presso di lui, aveva raccontato dei comportamenti Persona_1 aggressivi e violenti agiti dalla madre nei suoi confronti. Lamentava quindi come la non fosse in grado di garantire la regolare frequenza scolastica del minore CP_1
, iscritto alla terza elementare presso la scuola paritaria “S. Domenico Savio” di CP_2 Catania, al punto da avere accumulato un elevato numero di assenze e di ritardi tali da porre a rischio, se protratti, la sua ammissione all'anno successivo, rilevando altresì come il bambino, affetto da disturbi dell'apprendimento, dal dicembre 2022 non fosse adeguatamente supportato nella sua attività di studio a causa della decisione unilaterale della di sospenderne la frequenza presso il centro specialistico per DSA CP_1
“VolaDigitando” per venir meno, a suo dire, del rapporto di fiducia con le responsabili del centro;
di essersi quindi opposto a tale iniziativa della , confermando la CP_1 frequenza del centro per , affetta da DSA certificata nel 2021 dall'ASP Persona_1 che aveva pertanto, essendo presso di lui collocata, continuato a frequentare il centro;
di non essere stato invece in grado di fare nulla per il minore , con il quale non CP_2 era riuscito ad incontrarsi a causa dei comportamenti ostruzionistici materni. Riportava come la minore dopo il trasferimento presso di lui si fosse rasserenata, Persona_1 frequentasse regolarmente e con profitto il secondo anno del liceo scientifico “Don Bosco” di Catania presso l'Istituto Salesiani, un corso d'inglese pomeridiano presso la stessa scuola, il doposcuola specializzato, rilevando come la , non avesse CP_1 manifestato concretamente la disponibilità a far effettuare a un percorso Persona_1 di sostegno psicologico, e ciò nonostante i solleciti del che si era impegnato a Pt_1 sostenerne tutti gli oneri proponendo una rosa di tre specialisti tra cui scegliere.
Tanto premesso, stante la ferma volontà espressa dalla figlia di permanere presso di lui e il timore manifestato all'ipotesi di dover fare rientro presso la madre, chiedeva, previo ascolto della ragazzina, quattordicenne, il collocamento della stessa presso di lui. Inoltre, tenuto conto dei comportamenti disfunzionali tenuti dalla nei CP_1 confronti del minore , chiedeva collocarsi anche il predetto presso di lui, con CP_2 possibilità di incontrare la madre con modalità protetta.
Nel suddetto atto il rappresentava inoltre come la condotta pregiudizievole Pt_1 posta in essere dalla fosse consistita nell'aver inopinatamente posto l'assegno CP_1 di mantenimento di euro 3000,00 mensili puntualmente corrispostole dal , Pt_1 distraendolo dalle finalità sue proprie, quale credito liquido ed esigibile posto a garanzia della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata in data 5.10.2021 per un'esposizione debitoria di euro 2.203.633,33 derivante dall'attività imprenditoriale della stessa, poi omologata dal Tribunale di Catania in data 17.10.2022. Ancora, riferiva come la non avesse CP_1 ottemperato, nonostante ripetuti solleciti, all'onere di pagare la quota del 30% delle rette scolastiche dei due figli negli a.s. 2020/21 e 2021/22, e ciò nonostante dall'esame dell'elenco dei rapporti finanziari intrattenuti dalla rilasciato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate in data 07.11.2022, emergesse la titolarità di tre conti correnti e di plurime movimentazioni bancarie attestanti accrediti nell'anno 2021 pari a complessivi euro 85.899,00 e nel 2020 a 77.908,00.
Fissata con decreto del 17.02.23 l'udienza straordinaria del 23.03.2023 per esaminare la domanda ex art. 709 ter cpc proposta dal , con memoria in data 21.03.2023 Pt_1 si costituiva con nuovo procuratore , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità delle istanze ex art. 709 ter cpc avanzate dal , contestando Pt_1 nel merito ogni accusa di condotte pregiudizievoli all'interesse dei minori mossale dal predetto e negando fermamente di aver mai avuti atteggiamenti violenti, dando atto dell'alta conflittualità tra i coniugi dovuta ai comportamenti prevaricatori e maltrattanti posti in essere dal già riferiti nella CTU disposta nel giudizio di prime cure. Pt_1
Riportava come il minore , per il quale era stato fissato appuntamento presso CP_2
l'ASP nel successivo mese di aprile per sottoporlo ai test sulla dislessia, rilevando come il rendimento scolastico del predetto fosse migliorato, da quando non frequentava più il centro “VolaDigitando”, come da pagelle allegate. Assumeva di essersi sempre prodigata affinchè i figli coltivassero il rapporto con il padre, sollecitandoli anche quando erano riottosi, rilevando come da ultimo il minore avesse manifestato CP_2 reciso rifiuto ad andare a casa del padre, affermando di sentirsi dallo stesso trascurato, maltrattato e denigrato. Riguardo alla minore rappresentava come la Persona_1 stessa, in fase adolescenziale, avesse manifestato atteggiamenti trasgressivi e oppositivi non consoni ad una ragazzina di quell'età (quali abbigliamento provocante, uscite notturne, consumo di alcoolici, condotte promiscue) e che il tentativo di darle delle regole e di reindirizzarla verso uno stile di vita più regolare avesse sortito l'effetto di indurre la minore a trasferirsi, senza avvisarla di ciò, presso il padre, il quale l'aveva attratta presso di sé mostrandosi più permissivo e condiscendente al solo scopo di sottrarla alla madre per non dover più corrispondere il mantenimento. Evidenziava i pericoli per la minore causati dalla mancanza di controlli da parte del Persona_1 padre, il quale demandava in toto a terzi la gestione della minore, rilevandone la fragilità, chiedendo il rientro della stessa presso la propria abitazione, previo percorso di sostegno genitoriale e di presa in carico da parte del Servizio di NPI. Ribadiva l'enorme divario economico nelle posizioni reddituali, insistendo nella domanda di aumento dell'assegno di mantenimento.
Con ulteriore memoria depositata il 22.03.2023, ribadiva Controparte_1 sostanzialmente le difese di cui sopra, dando atto di aver formalmente denunciato il per il reato di sottrazione della figlia , e riportando di essere Pt_1 Persona_1 stata in passato durante il matrimonio vittima delle condotte maltrattanti del , Pt_1 per le quali aveva sporto denuncia- querela con procedimento penale n. 3508/21R. oi archiviato per carenza di sufficienti riscontri. Dopo aver descritto CP_5 le incresciose discussioni intercorse nell'ultimo periodo con la figlia, rappresentava di aver appreso dell'intervenuto trasferimento del a Catania e quindi del luogo Pt_1 ove lo stesso dimora con la figlia solo grazie alla lettura della memoria di costituzione di controparte, per non essere mai stata informata dall'ex-coniuge del luogo ove risiedesse con la minore, contestando di non essersi attivata al fine di favorire l'avvio di un percorso di sostegno psicologico per , avendo proposto con pec del Persona_1
19.12.2022 manifestato il proprio consenso allo stesso presso il centro “Pronto soccorso psicologico” con la dott.ssa . Persona_5
Ancora, contestava di aver mai utilizzato l'assegno di mantenimento quale garanzia del piano di risanamento le cui rate venivano pagate con i proventi del canone percepito per la locazione di un immobile e lamentava l'arbitraria riduzione da parte del dell'assegno di mantenimento corrispostole ad euro 2000,00 (per cui aveva Pt_1 dovuto incardinare presso il Tribunale di Ragusa un pignoramento mobiliare iscritto al n. 152/23 R.G), circostanza cui era sostanzialmente ascrivibile il mancato pagamento della propria quota di rette scolastiche. Rilevava ancora come il , dopo essersi Pt_1 reso responsabile dell'allontanamento della minore dalla residenza materna e del deterioramento, causato dalla sua condotta manipolatoria, del rapporto madre-figlia, con cui era stato da quest'ultima interrotto ogni tipo di contatto, esercitasse la propria responsabilità genitoriale in modo passivo e con estremo lassismo, consentendo alla minore di adottare comportamenti non adeguati alla sua età e senza nemmeno garantirne la regolare frequenza scolastica.
Alla luce dei comportamenti pregiudizievoli del padre, gravemente lesivi del diritto dei minori alla bigenitorialità, chiedeva quindi l'affidamento c.d. super esclusivo dei due minori o, in subordine, esclusivo, con collocamento prevalente presso la madre e la temporanea sospensione di ogni rapporto con il padre;
in via subordinata l'adozione di ogni opportuno provvedimento volto a garantire il corretto svolgimento delle modalità di affido condiviso, con ammonizione del al rispetto dei tempi di Pt_1 collocamento dei minori con il padre, con eventuale previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di ogni ulteriore violazione;
ammonirsi il al Pt_1 pagamento integrale e regolare dell'assegno di mantenimento, con eventuale previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di ogni ulteriore violazione;
determinare le modalità relative all'esecuzione dell'obbligo di collocamento della minore;
la condanna ex art. 614 bis cpc del al risarcimento del Persona_1 Pt_1 danno per le condotte trasgressive e inadempienti di cui sopra;
in ulteriore subordine, disporsi il collocamento del minore presso la madre, con diritto del padre a CP_2 incontrarlo in base a quanto disposto in sentenza, e della minore presso Persona_1 il padre, con diritto della madre a vederla con le modalità già stabilite per il Pt_1 nella sentenza impugnata.
Acquisita altresì la documentazione depositata da entrambe le parti, tra cui gli atti del procedimento iscritto al n. 59/23 V.G. nelle more incardinato dalla presso il CP_1
Tribunale per i Minorenni di Catania, definito con declaratoria di incompetenza ed i verbali di ascolto della minore , con ordinanza in data 30.03.23, Persona_1 depositata il 3.4.23, la CO, ritenuta la preliminare necessità, nominava quale curatore speciale dei minori l'avv. Irene Russo del foro di Ragusa , concedendo alla stessa termine per la costituzione.
Con memoria in data 24.04.2023 si costituiva in giudizio il nominato curatore speciale, dando atto dell'aspra conflittualità intercorrente tra le parti.
Con nota in data 10.05.2023 la difesa dell'appellante depositava il decreto di declaratoria di incompetenza funzionale ex art. 38 disp.att. cpc reso dal Tribunale per i Minorenni di Catania in data 05.05.23 nel proc. n. 59/23 V.G. ivi iscritto su ricorso di e i relativi atti (ricorso, verbale di audizione dei due minori del Controparte_1
28.04.23, relaz. SS di Modica del 06.04.23, registro classe minore al 26.04.23, CP_2 documentazione scolastica minore , memoria difensiva con domanda Persona_1 riconvenzionale del 27.4.23) nonché verbale di interrogatorio delegato reso dal sig.
il 20.10.22, nota Inps in data 29.3.23). Pt_1 All'esito dell'udienza in data 11.05.2023 la CO, con ordinanza in data 25.05.2023, depositata l' 01.06.2023 a definizione delle istanze interinali ex art. 709 ter formalizzate in corso di giudizio dalle due parti, in parziale accoglimento delle richieste del , fermo l'affido congiunto dei due minori, confermava il collocamento, Pt_1 protrattosi in via di fatto da quasi un anno, della minore presso il padre, e Persona_1 inoltre, ravvisando sulla base dell'esame degli atti elementi di rischio per il minore e comunque l'opportunità del ricongiungimento della fratria, disponeva il CP_2 collocamento anche di quest'ultimo presso il padre, da eseguirsi al termine dell'anno scolastico, previa opportuna preparazione del minore da parte del Servizio Sociale di Catania, prevedendo quanto al diritto di visita che il minore incontrasse la madre un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle 20.00 e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00; poneva altresì a carico di un Controparte_1 assegno di euro 400,00 quale contributo al mantenimento dei minori (euro 200,00 per ciascun minore), invitando i due genitori alla massima collaborazione.
Con memoria depositata in data 13.06.2023 chiedeva in via d'urgenza Controparte_1 la revoca e/o sospensione dell'ordinanza di cui sopra nella parte riguardante il minore
, assumendo la mancata adeguata considerazione degli elementi addotti dalla CP_2 difesa della stessa e lo stesso parere espresso dal P.G., rilevando come il minore
, anch'egli sentito presso il T.M., avesse negato qualsivoglia condotta CP_2 maltrattante da parte della madre, con cui dalla nascita aveva sempre vissuto, rilevandosi come lo stesso fosse ben inserito nel contesto di appartenenza, richiamando le risultanze delle CC.TT.UU espletate tra il 2016 ed il 2019 nel corso del giudizio di prime cure, che si erano espresse in termini di adeguatezza della funzione genitoriale materna.
Fissata l'udienza straordinaria in data 13.7.23 per delibare la richiesta di cui sopra, con memoria depositata il 30.06.23 la difesa di , dato atto della mancata Parte_1 esecuzione dell'ordinanza di cui sopra a causa della non collaborazione da parte della
, invocava disporsi ogni opportuna misura coercitiva nei confronti della stessa al CP_1 fine di garantire il collocamento del minore presso il padre.
Venivano acquisite in atti le relazioni del SS di Catania in data 19.6.23 e 10.07.23.
Con memoria di costituzione con nuovo procuratore (avv. V. Aldisio) depositata il 12.07.2023 la , richiamate le risultanze della perizia effettuata nel corso del CP_1 giudizio di prime cure dalla dott.ssa e le dichiarazioni rese dalla minore Per_2
in sede di ascolto riguardo i comportamenti del padre, ed eccependo Persona_1
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie della rese ex art. 390 bis c.p.p CP_1 dal personale del centro “VolaDigitando” a tale avv. del sig. Per_6 Pt_1 estraneo al presente procedimento, evidenziava la ferma opposizione del minore al trasferimento presso il padre, le criticità emerse nel rapporto allo stato “disfunzionale” intercorrente tra ed il fratellino, nonché su quello tra i due genitori, Persona_1 insistendo in atti, articolando prove per testi a riprova di quanto dedotto, chiedendo quindi, previa sospensione della responsabilità genitoriale ed affido dei minori al Servizio Sociale di Catania, disporsi CTU collegiale con nomina anche di un Neuropsichiatra al fine di valutare le competenze genitoriali dei predetti, avviando opportuno percorso di sostegno e di composizione delle criticità, lasciando nelle more l'attuale collocamento prevalente dei minori ( presso la madre e CP_2 Persona_1 presso il padre) con previsione del diritto di visita del genitore non collocatario con monitoraggio dei Servizi.
Con ulteriore memoria del 10.07.2023 depositata da altro procuratore della CP_1
(avv. Sebastiana Calì) veniva evidenziato come il Servizio sociale di Catania che aveva in carico i minori e aveva da ultimo attivato un servizio di Educativa Domiciliare presso la madre al fine di favorire la composizione del conflitto genitoriale e superare le criticità relazionali intrafamiliari emerse non avesse mai riferito di violenze agite dalla madre nei confronti di , il quale aveva esternato tristezza per i comportamenti CP_2 paterni e la paura di essere allontanato dalla madre;
si ribadiva la propria disponibilità ad far seguire il minore da uno specialista individuato nella esperta psicologa dott.ssa
, esprimendosi riserve sulla proposta del padre di far seguire il minore dalla Per_7 dott.ssa , la quale, per quanto riferito, collabora con il difensore del Per_8 Pt_1 nell'organizzazione di corsi ed eventi formativi.
Con ordinanza emessa in data 21.07.23 la CO rigettava l'istanza proposta dalla di sospensiva dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva del collocamento del CP_1 minore presso il padre depositata in data 01.06.23, e, in accoglimento delle CP_2 istanze del ex art. 709 ter cpc, concedeva ai fini dell'esecuzione della stessa Pt_1 ulteriore termine fino al 5.9.23, richiedendo al S.S. di Catania di proseguire il percorso preparatorio finalizzato al trasferimento di presso il padre, incaricando altresì CP_2
l'ASP territorialmente competente di individuare uno psicologo che potesse coadiuvare il servizio sociale ed il Servizio di NPI di avviare un percorso di psicoterapia a supporto di entrambi i minori, con richiesta di relazionare entro il 10.09.23 (spese al merito).
Con memoria di costituzione con nuovo procuratore (avv. Cinzia Cattoretti) depositata in data 03.09.23 eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1 formalizzata in appello in corso di causa di modifica delle disposizioni di separazione relative al collocamento dei minori ex artt. 155 ter cpc e 710 cpc, in quanto esuberante rispetto alla domanda di gravame inizialmente proposta, limitata al riesame delle statuizioni economiche ed alla modifica della regolamentazione del diritto di visita paterno;
eccepiva altresì l'inammissibilità delle sommarie informazioni testimoniali assunte ex art. 391bis cpc depositate dall'appellante e richiamate a fondamento dell'ordinanza emessa in data 25.05.2023 dalla CO . Veniva contestata inoltre la mancata considerazione delle risultanze della CTU espletata nel 2019 nel corso del giudizio di primo grado che aveva ritenuto maggiormente rispondente agli interessi dei minori il collocamento presso la madre.
Venivano quindi acquisite in atti le relazioni in data 7.9.23 del SS di Catania e dell'EMI
presso l'ASP) in data 10.10.23, ove si dava atto Controparte_6 della necessità di tempi di preparazione più lunghi ai fini del trasferimento presso il padre del minore esprimendosi l'opportunità di ulteriori approfondimenti.
Con memoria in data 11.10.23 il curatore speciale dei minori, dato atto di aver partecipato agli incontri presso l'EMI, si associava alla richiesta dei servizi. Con nota in data 10.10.23 la difesa del sig. versava in atti registrazione audio Pt_1 in data 5.10.23 (con relativo supporto informatico) di conversazione dei coniugi e del minore , materiale fotografico, e diffide varie inoltrate alle agenzie territoriali incaricate ai fini dell'esecuzione del collocamento presso di lui del minore.
Con nota depositata in data 11.10.23 la procuratrice di cui sopra depositava documentazione ( richiesta archiviazione P.M. Maresca proc. pen 8740/22R.G. a carico di , messaggistica whatsup, materiale fotografico). CP_1
Con nota in data 25.10.23 la difesa del depositava verbale di sommarie Pt_1 informazioni rese innanzi al PM in data 14.12.22 da nell'ambito Testimone_1 del proc. pen. 1367/22 RGNR, ove il PM aveva chiesto archiviazione e autorizzazione della Procura del 18.10.23 all'estrazione di documentazione dal fasc. pen n. 8740/22 R.G.).
Con nota in data 5.11.23 la difesa della eccepiva l'inammissibilità della CP_1 documentazione depositata da controparte il 25.10.23, chiedendone l'estromissione.
Con ordinanza emessa in data 5.12.2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2023, la CO, preso atto delle richieste delle parti e delle criticità manifestate dai servizi sospendeva il collocamento del minore presso il padre e disponeva il richiamo del CTU dott.ssa al fine dell'espletamento di un Per_2 aggiornamento della perizia psicologica già svolta nel giudizio di prime cure sui quesiti formulati in data 09.10.2015 (valutazione capacità genitoriali madre e padre;
ragioni del conflitto madre;
rapporti tra i genitori e ragioni del rifiuto del minore Persona_1
al trasferimento presso il padre e verifica condotte ostacolanti madre;
soluzioni CP_2 riguardo l'affido dei minori), concedendo all'uopo i relativi termini e rinviando la trattazione al 21.03.2024; nelle more disponeva lo svolgimento di incontri “liberi” tra i minori ed il rispettivo genitore non collocatario alla presenza del figlio collocatario e, in caso di mancato accordo, come da regolamentazione in atti).
Ritualmente assunto l'incarico dalla CTU e nominati i CTP da entrambe le parti, richiesta dalla dott.ssa F. Modica proroga ai fini dell'espletamento dell'incarico, la quale veniva debitamente autorizzata, all'udienza del 21.03.24 la CO, preso atto del mancato deposito della CTU nonché del deposito avvenuto il giorno prima da parte della difesa del di ulteriore documentazione e di ulteriore ricorso ex art. 709 Pt_1 ter cpc ai fini della regolamentazione economica del mantenimento della minore
[...]
, rinviava la trattazione all'udienza del 6.6.24. Per_1
Con note in data 13.04.24,15.04.24 la difesa del depositava documentazione Pt_1 inerente lo svolgimento di eventi presso il “Casale dell'Arte” di proprietà della CP_1 nonché altra nota del 19.04.2024, a riprova dello svolgimento di attività lavorativa di controparte, il registro di classe del minore aggiornato al 16.4.23, da cui CP_2 emergeva il 17% di assenze.
In data 3.6.2024 la CTU dott.ssa depositava in via telematica la CTU, Persona_9 completa dei relativi allegati. All'esito dell'udienza tenutasi in data 06.06.2024 ove le parti insistevano in atti, la CO riservava ordinanza.
Con memoria in data 13.06.24 il procuratore della comunicava la condizione di CP_1 estrema sofferenza manifestata dal minore all'ipotesi del prossimo distacco dalla genitrice, chiedendone l'ascolto e la difesa del , con nota in pari data, Pt_1 contestava quanto sopra.
Con ordinanza emessa in data 24.06.24 la CO, premessa l'inammissibilità della documentazione depositata il 13.06.24 rispetto alla riserva già assunta e ripercorse le vicende che avevano connotato il procedimento de qua, con particolare riferimento alla condizione del minore , preso atto delle risultanze del supplemento di CTU CP_2 depositata in atti, confermava quanto già disposto con l'ordinanza del 01.06.23 disponendo che il collocamento del minore presso il padre, con l'intervento ed il supporto del Servizio Sociale, entro il 10.07.24, ponendo a carico della un CP_1 contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 200,00 ciascuno, in favore del
, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito Pt_1 del provvedimento;
regolamentava il diritto di visita materno prevedendo che il minore incontrasse la madre un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle 20.00 e, a CP_2 settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00, mentre, per quanto riguardava il periodo estivo di luglio e agosto, prevedeva che i minori trascorressero con la madre due settimane consecutive a luglio e due ad agosto.
Con memoria depositata in data 3.7.2024 la difesa di , dato atto di Parte_1 aver avuto, in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra con sé il minore dal 24.06.24, riportava che in data 30.06.2024, all'esito di una giornata trascorsa dal minore con la madre in ottemperanza al disposto diritto di visita, quest'ultima si era rifiutata di riconsegnarlo al padre, coinvolgendo i C.C. di Gravina di Catania al fine di constatare il rifiuto del minore, di tal che il bambino permaneva presso l'abitazione materna;
rappresentando quindi il persistere di condotte da parte della che inficiavano il CP_1 sereno esplicarsi della relazione padre-figlio e l'equilibrio di , chiedeva eseguirsi CP_2 coattivamente il collocamento di presso di lui e avanzava domanda di incontri CP_2 protetti madre-figlio.
Fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza in data 11.07.24, con memoria di costituzione con nuovi procuratori (avv.ti A. Lombardo e P. La Carrubba) depositata in data 09.07.2024 , contestate le modalità dell'avvenuto collocamento in Controparte_1 data 24.06.24 del minore con il padre, asseritamente avvenute con inganno da parte di quest'ultimo, lamentava l'atteggiamento a suo dire aggressivo nonchè insensibile del alla sofferenza di nel distacco dalla madre, e chiedeva la revoca Pt_1 CP_2 dell'ordinanza del 24.06.24; in subordine sospendersi l'esecuzione della stessa al fine di consentire lo svolgimento di un adeguato percorso di sostegno, con conferma delle statuizioni economiche in precedenza previste dal Tribunale di Ragusa;
in ulteriore subordine, ove la CO avesse deciso di confermare l'ordinanza del 24.06.24, chiedeva concedersi un ampliamento del diritto di visita della genitrice con pernotti nel fine settimana e nei termini specificamente indicati;
in ogni caso rigettarsi la richiesta di incontri protetti. All'udienza in data 11.07.24 le parti insistevano nei rispettivi atti ed il Collegio riservava ordinanza.
Con note in data 12.07.24 la difesa di e della comunicavano Pt_1 CP_1
l'avvenuta consegna del minore al padre avvenuto nella prima mattina del CP_2
12.07.24 con l'intervento del SS di Catania e di personale di Polizia.
Con memoria in data 17.07.2024 , lamentando di essere stata ostacolata Controparte_1 dal nel mantenere i contatti con il figlio nei giorni dal 12 al 16.07.23, durante i Pt_1 quali sarebbe riuscita a sentire il figlio (che si trovava a Modica) solo una volta al giorno e per pochi minuti e sotto “stretta sorveglianza del padre”, proponeva ulteriore istanza ex art. 709 ter cpc chiedendo, previo ascolto del minore, ammonirsi il Pt_1 dal tenere qualsiasi condotta negativa e denigratoria nei confronti della e ad CP_1 adottare un comportamento attivo e propositivo volto a garantire e favorire il rapporto tra la madre e i figli;
fissarsi udienza per la verifica dell'avvenuta ottemperanza del chiesto invito da parte del , pena l'adozione di ulteriori provvedimenti ex art. Pt_1
709 ter n. 2, 3 e 4 cpc;
rigettare, per le motivazioni di cui sopra, la domanda di incontri protetti madre-figlio avanzata dal;
autorizzarsi il deposito dei file audio delle Pt_1 telefonate.
Con ordinanza emessa in data 18.07.2024 la CO rigettava l'istanza ex art. 709 ter cpc proposta dal il 12.7.24, ammonendo la a rispettare il disposto Pt_1 CP_1 dell'ordinanza del 24.06.24, e ritenuto di dover valutare nel contraddittorio quella avanzata solo il 17.7.24 dalla rinviava all'udienza in data 31.10.24. CP_1
Con nota in data 18.10.24 il curatore speciale dei minori riferiva di aver ricevuto comunicazione dalla difesa della sig. ra di ritenute manifestazioni di forte CP_1 disagio di , il quale sarebbe stato dalla stessa curatrice sentito nei giorni CP_2 successivi.
Con memoria integrativa dell'istanza ex art. 709 ter cpc depositata in data 25.10.24 la
, dato atto di aver durante il lasso di tempo trascorso ottemperato a tutte le CP_1 prescrizioni impostele , provvedendo a rispettare le modalità e i tempi di prelievo e di riconsegna del minore al padre, portando avanti il percorso di sostegno psicologico avviato con la dott.ssa , mantenendo i contatti con i servizi incaricati, CP_7 individuando unitamente al il coordinatore genitoriale nella persona della Pt_1 dott.ssa , lamentava come a fronte del suo comportamento Controparte_8 collaborativo il del tutto ingiustificatamente avesse inteso il collocamento del Pt_1 figlio presso di lui come un “affidamento esclusivo” e avesse quindi estromesso la madre da tutte le scelte riguardanti i minori, non informandola delle iniziative assunte (programma alimentare controllato e scelta nuova attività sportiva (rugby) per , CP_2 acquisto di una c.d macchinetta (minicar) per . Inoltre evidenziava come Persona_1 il avesse oltremodo ostacolato il mantenimento dei rapporti madre-figlio, Pt_1 opponendosi all'utilizzo di un proprio telefono cellulare da parte del bambino, controllando e limitando le telefonate al punto che il bambino, sofferente, aveva cercato quando possibile di chiamarla dal telefono di un compagnetto di grest;
il Pt_1 avrebbe anche rifiutato di concedere a madre e figlio di consumare assieme alcuni pasti in occasione dei due pomeriggi settimanali di sua spettanza, applicando in modo rigido e tassativo le previsioni inerenti al diritto di visita, senza recuperi ed elasticità, opponendosi anche al fatto che la al mattino potesse salutare il figlio prima CP_1 dell'entrata a scuola, come da consuetudine. Assumendo come quanto sopra avesse amplificato il senso di solitudine del minore, il quale anche a scuola aveva esternato sentimenti di frustrazione e sofferenza per l'allontanamento dalla genitrice chiedendo aiuto agli insegnanti ed esprimendo il desiderio di tornare a vivere con la mamma, reiterava la richiesta di: audizione del minore, chiedendo il collocamento di CP_2 presso di sè,l' ammonizione del ad astenersi dal tenere condotte negative e Pt_1 denigratorie della madre e, in subordine, ampliarsi il diritto di visita della genitrice concedendo un pernotto infrasettimanale e fine settimana alternati, festività e ricorrenze, ecc.
Con memoria in data 30.10.2024 la difesa del evidenziava come nel corso dei Pt_1 mesi trascorsi, sebbene ammonita dalla CO ad adottare comportamenti collaborativi e tutelanti per il minore nella fase di “difficile, ma necessaria, abitudine a questo nuovo andamento di vita e di rapporto con la madre”, aveva continuato a esercitare un gravissimo condizionamento psicologico sul minore , addebitando al padre CP_2 comportamenti ostacolanti e oltranzisti mai posti in essere dal predetto. Rappresentava come, pur avendo garantito alla , dopo il deposito dell'ordinanza del 18.7.24, il CP_1 regolare godimento del proprio diritto di visita nei confronti del figlio nei termini stabiliti dalla CO, assicurandole una videochiamata giornaliera con il figlio alle ore 21.00 nel periodo estivo e alle 19.00 in quello scolastico, la donna avesse continuato a formulare accuse del tutto destituite di fondamento riguardo asseriti comportamenti violenti della sorella nei confronti del fratello, inoltrando ben 19 pec da Persona_1 luglio ad ottobre, con toni fortemente svalutativi del ruolo paterno. Esponeva come nel periodo trascorso il minore fosse stato sereno, avesse intrattenuto un buon rapporto con la sorella e avesse avviato con la ripresa scolastica una serie di impegni tra cui il doposcuola presso un nuovo specializzato (Katane Lab), la presa in carico dal Servizio di NPI, nonchè l'attività sportiva del rugby di cui si mostrava molto soddisfatto. Richiamate le risultanze della CTU e preso atto del deposito da parte di controparte della memoria del 25.10.2024 comprensiva di vari documenti, acquisita agli atti solo il 28.10.24 , chiedeva un rinvio della trattazione dell'istanza.
All'udienza del 31.10.2024 la CO, viste le richieste delle parti e ritenuta l'opportunità di garantire il contraddittorio alla difesa del , rinviava all'udienza del Pt_1
30.01.2025.
Con nota in data 04.12.2024 il curatore speciale del minore comunicava di aver appreso da pec trasmessale dal legale dell' “San Domenico Savio” allegata Controparte_9 dell'improvvisa scomparsa da scuola del minore, il quale era stato affidato dagli operanti a seguito del ritrovamento, alla madre, che si era rifiutata di accompagnarlo dal padre.
Con memoria di costituzione con nuovo procuratore (avv. G. Lipera), stante la rinuncia dei precedenti difensori, , dato atto dell'allontanamento di Controparte_1 CP_2 dall'istituto scolastico frequentato, sito in via Cifali, avuto intorno alle ore 12.30 del 4.12.2024, dovuto alla riferita volontà del predetto di recarsi dalla Polizia per essere ascoltato ed aiutato a tornare a vivere con la madre, dato altresì atto del ritrovamento del minore nel medesimo intorno alle ore 13.10 in via Etnea nei pressi del noto negozio
“Rinascente”, e dell'avvenuta consegna da parte degli operanti alla madre, in considerazione dello stato di grave agitazione del minore e della riferita sua volontà di permanere presso la genitrice, chiedeva emettersi “inaudita altera parte”, provvedimenti urgenti nell'interesse del minore.
Con memoria in data 5.12.2024 la difesa del , premesso quanto sopra circa Pt_1
l'allontanamento del minore da scuola, evidenziava le equivoche modalità con cui era avvenuto detto allontanamento, riportando come solo dopo circa tre ore, intorno alle ore 16.14 la aveva risposto agli allarmati messaggi del confermando che CP_1 Pt_1 il figlio era con lei. Indi, dato atto della volontà esternata dalla di non CP_1 riconsegnare il minore al padre e che il bambino non era stato portato a scuola nei giorni successivi al fatto, avendo la richiesto unilateralmente il nulla osta per trasferire CP_1
in altro istituto e manifestando l'intenzione di querelare i responsabili CP_2 dell'Istituto Salesiani frequentato dal minore per omessa vigilanza, in ragione della gravità delle condotte della violative delle disposizioni della CO e del grave CP_1 condizionamento esercitato dalla donna nei confronti del figlio, tale da indurre a ritenere pregiudizievole il libero esercizio del diritto di visita, chiedeva disporsi con urgenza e inaudita altera parte incontri protetti madre-figlio.
Con decreto del 09.12.2024 veniva anticipata l'udienza al 19.12.2024 al fine di assumere le determinazioni urgenti richieste;
indi, udite le richieste dei procuratori costituite, con ordinanza resa in udienza la CO rigettava la richiesta di autorizzazione al cambio di scuola avanzata dalla madre e di incontri protetti madre- figlio e, reputato gravemente pregiudizievole per il minore la mancata frequentazione scolastica da parte del predetto, diffidava ad assicurare, nel rispetto Controparte_1 delle determinazioni della CO di cui all'ordinanza del 24.6.24, il collocamento del minore presso il padre entro giorni due, con conferma del diritto di visita già stabilito (rigettando quindi la domanda di incontri protetti avanzata dal ) e con riserva di Pt_1 assumere provvedimenti più esaustivi all'udienza già fissata del 31.01.25.
Con memoria depositata in pari data la difesa di , premesso di aver Controparte_1 formalizzato istanza di ricusazione del Collegio giudicante dell'udienza del 19.12.2024, chiedeva che la CO, in diversa composizione, procedesse all'immediata revoca del provvedimento di cui sopra, in quanto assunto senza procedere all'ascolto del minore e gravemente pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico del predetto. CP_2
Indi, a seguito della proposta istanza di ricusazione il procedimento veniva sospeso ex lege in attesa delle determinazioni di competenza.
Con decreto in data 20.01.2025 il procedimento veniva assegnato a nuovo consigliere relatore, a seguito dell'applicazione ad altro ufficio del precedente (già dal settembre 2024).
Con memoria in data 22.01.25 , nonostante la pendente ricusazione del Collegio CP_1 componente, insisteva nell'istanza di revoca del provvedimento in data 19.12.2024. Con memoria in data 21.01.2025 la difesa del , stante l'inottemperanza della Pt_1 madre al ripristino del collocamento del minore presso il padre, chiedeva adottarsi in via d'urgenza provvedimento volti all'esecuzione del disposto della CO con l'ausilio dei S.S e della Forza Pubblica ed ex art. 333 cc sospensivi e/o limitativi della responsabilità genitoriale materna, con sospensione dei contatti e delle telefonate e, in subordine, con previsione di incontri protetti.
Solo a seguito di comunicazione del rigetto dell'istanza di ricusazione delibata in data 29.01.25 ma comunicata alla difesa del solo in data 17.03.25, con memoria Pt_1 depositata in data 19.03.2025 la difesa del predetto chiedeva la riassunzione del procedimento, nell'inerzia di controparte che invece aveva ricevuto comunicazione già il 29.01.25.
Con decreto in data 20.03.205 veniva fissata udienza innanzi alla CO in data 10.04.2025.
Con memoria depositata in data 08.04.25 si costituiva in giudizio , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in riassunzione depositata da controparte il 19.3.25, in quanto erroneamente proposto nelle forme di cui all'art. 302 cpc in violazione degli artt. 54 cpe e 125 disp. att. Cpc e, nel merito, insistendo in quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti atti difensivi.
Differita al 24.04.2025 l'udienza per assenza giustificata del nuovo consigliere relatore, all'esito della stessa la CO, sulle conclusioni delle parti, riservava ordinanza, concedendo i termini per memorie e repliche, le quali venivano ritualmente depositate dalle parti che insistevano nelle proprie richieste anche ex art. 709 ter cpc.
Con ordinanza emessa in data 22.05.25 a scioglimento della riserva assunta in data 24.04.2025, la CO, ritenuta la necessità, in vista delle determinazioni prossime, tenuto conto della delicatezza del caso, disponeva in via preliminare procedersi all'ascolto del minore , ormai quasi undicenne, fissando all'uopo all'udienza del 13.06.25 da CP_2 svolgersi innanzi al consigliere delegato, coadiuvato dalla CTU dott.ssa Per_2 nonché richiedersi una relazione di aggiornamento al servizio di NPI che ha in carico il minore, rinviando all'esito per discussione all'udienza dell'11.07.25.
All'udienza del 13.06.25 veniva espletato il disposto ascolto del minore innanzi CP_2 al giudice delegato ed al CTU dott.ssa Per_2
Con istanza depositata in data 13.7.25 la difesa della chiedeva disporsi con CP_1 urgenza la sostituzione del curatore speciale, in quanto non comparso all'udienza di ascolto del minore del 13.06.25.
Indi, ritualmente depositate dalle parti le rispettive memorie autorizzate conclusive, all'esito dell'udienza dell'11.07.25 la CO con ordinanza in data 17.07.2025 rimetteva la causa e, rigettata l'istanza di sostituzione del curatore speciale, ritenuta l'opportunità, richiedeva alla CTU dott.ssa un'integrazione di CTU ove Per_2 riferisse riguardo la condizione psicologica osservata nel corso dell'ascolto del minore nonchè al Servizio di NPI di Gravina di Catania di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla condizione psicologica del predetto, riferendo sull'andamento della presa in carico, rinviando quindi all'udienza del 6.11.2025.
Con memoria depositata in data 21.07.25 la difesa di , dato atto del Controparte_1 fatto che il minore viveva preso la madre dal dicembre 2024, formulava istanza per la regolamentazione urgente “di alcune condizioni riguardanti il minore”, richiedendo autorizzazione ad iscrivere il minore per l'a. 2025/26 preso l'I.C. “Malerba”, sito in via Messina 438, la consegna del documento di identità del minore trattenuto dal e Pt_1 quindi porsi a carico del predetto un contributo di mantenimento.
Veniva fissata l'udienza straordinaria in data 29.09.2025 al fine di esaminare le suddette istanze nel contraddittorio delle parti con particolare riferimento alla domanda di nulla osta per l'iscrizione scolastica stante l'imminenza dell'inizio dell'a.s..
Nelle more veniva quindi depositata in data 25.08.25 l'integrazione richiesta dalla CTU dott.ssa e in data 12.08.25 veniva trasmesso dal Servizio di NPI di Gravina di Per_2
Catania la relazione di aggiornamento inerente la condizione psicologica del minore.
Con memoria depositata in data 27.08.2025 la difesa di , prendendo Parte_1 posizione sulle istanze avanzate da controparte il 17.07.25, ripercorse le vicende dell'odierno procedimento, si opponeva alla richiesta di concessione dell'autorizzazione all'iscrizione scolastica richiesta dalla , rilevando come la stessa fosse basata CP_1 sulla protratta inosservanza di provvedimenti della CO relativi al collocamento del minore che dal 04.12.2024 si trovava presso la madre e, dato atto delle condotte pregiudizievoli per il figlio tenute dalla , chiedeva il rigetto di quanto richiesto CP_1 da controparte e quindi disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre e, in via subordinata, autorizzarsi l'iscrizione del minore per il ciclo della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Salesiano “San Domenico Savio” di Catania, disponendo la riconsegna del minore e la previsione di sanzioni pecuniarie ex artt. 709 ter e 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo.
Con memoria in data 29.08.25 la difesa della insisteva nelle proprie richieste, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'utilizzo “improprio della CTU” nella incardinata fase cautelare.
Indi, la CO, all'udienza del 29.08.25, sulle conclusioni delle parti, sciogliendo la riserva assunta all'esito della suddetta udienza, con ordinanza in data 01.09.2025 rigettava allo stato le domande interinali ritenendo ormai la delibazione delle stesse strettamente connesse al merito del giudizio e, ritenuta l'urgente necessità di addivenire alla definizione del procedimento, anticipava l'udienza di discussione all'11.09.2025, concedendo ulteriore breve termine per note conclusive, debitamente depositate nei termini dalle difese dei sigg. e e, tardivamente, dal curatore speciale. Pt_1 CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. QUESTIONI PRELIMINARI
1.A. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di appello per difetto di specificità delle censure proposte formulata nella prima memoria di costituzione in appello della sig.ra , non potendo che rilevarsi come le stesse, lungi dal CP_1 riproporre le doglianze di cui al primo grado di giudizio, risultassero sufficientemente analitiche e specifiche, siccome si evince, del resto, dal contenuto dell'atto responsivo, in cui la difesa della suddetta prendeva precisa posizione a riguardo.
1. B. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla difesa del il 19.03.25 a seguito del rigetto dell'ordinanza di Pt_1 rigetto dell'istanza di ricusazione del Collegio proposta da in data Controparte_1
20.12.24 formulata nella memoria del 08.04.25, non potendo che rilevarsi come la stessa, tempestiva e conforme ai parametri di cui all'art.125 disp.att cpc, seppur proposta ai sensi dell'art. 302 cpc, non possa che ritenersi ammissibile atteso che controparte si è ritualmente costituita esercitando le proprie difese, risultando sanati eventuali profili di irregolarità ex art. 156 comma 3 cpc.
1.C.. Parimenti, risulta destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità , più volte riproposta delle memorie depositate dai difensori della avvicendatisi nel CP_1 presente procedimento (ma non dall'ultimo), della domanda con cui il , sul Pt_1 presupposto dell'emergere di fatti nuovi, ha richiesto il collocamento dei figli presso di lui e quindi l'affido esclusivo dei minori formulando in via incidentale le relative domande ex art. 709 ter cpc.
E invero a riguardo non può che evidenziarsi come nella specifica materia oggetto del presente procedimento, inerente impugnativa avverso le statuizioni di sentenza di primo grado che ha disciplinato le condizioni della separazione giudiziale tra le parti, non possa dirsi formato il c.d. “giudicato” sulle decisioni inerenti l'affido, in ragione della specificità delle questioni affrontate a tutela dei minori e nell'interesse superiore degli stessi, di tal che, per il principio di concentrazione delle tutele, per orientamento prevalente della giurisprudenza cui questa CO ha sempre aderito, è consentito avanzare domande volte ad ampliare il “thema decidendum”, anche in deroga alle generali regole processual-civilistiche di cui all'art. 345 cpc, ove le stesse trovino ragione nell'evolversi della situazione di fatto, siccome espressamente previsto dall'art. 709 ter cpc, applicabile ratione temporis al procedimento de qua, il quale prevede al primo comma che “ per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo
710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”.
E invero il procedimento ex art. 709-ter c.p.c. risulta essere stato introdotto proprio allo scopo di offrire uno strumento duttile nelle ipotesi di controversie insorte in sede di attuazione o di interpretazione di provvedimenti giudiziali assunti in materia di esercizio della potestà genitoriale o di affidamento dei figli minori, al fine di consentire al giudice di dirimere, nel contraddittorio delle parti, le problematiche insorte e di cercare di superare difficoltà pratiche insorte in itinere o per sciogliere eventuali contrasti tra i genitori, attribuendo al giudice davanti a cui pende il procedimento un potere anche cognitivo poiché in relazione al tipo di difficoltà riscontrata è possibile la modifica del provvedimento disatteso;
inoltre, ricorrendone i ricorrendone i presupposti, è possibile assumere altre e nuove misure, sia di natura risarcitoria che sanzionatoria, specificamente previste al comma 2 della norma, la quale prevede poi al comma terzo che “i provvedimenti assunti dal giudice sono impugnabili nei modi ordinari”.
Va dunque sottolineato a riguardo come la potenziale violazione del principio del doppio grado di giudizio che l'introduzione delle domande incidentale ex art. 709 ter cpc in grado d'appello astrattamente comporta risulta certamente mitigata dalla possibilità delle parti di ricorrere al giudice per una revisio prioris istantiae indipendentemente dalla sopravvenienza di un fatto nuovo, previsto dal disposto di cui dall'art. 710 cpc, come pure dalla facoltà di introdurre la revisione delle condizioni di separazione in sede di giudizio di divorzio.
Va quindi evidenziato come la riforma del rito c.d. famiglia introdotto dalla c.d. riforma Cartabia con il procedimento speciale uniforme introdotto dagli artt. 473 bis e segg. cpc, abbia espressamente confermato l'opzione ermeneutica già seguita dalla CO con gli artt. 473 bis. 19, 473 bis. 29 e 473 bis. 35 cpc introducenti una espressa disciplina derogatoria delle generali regole processuali civilistiche in tema di proposizione di nuove domande e preclusioni sia in primo grado che nel giudizio di appello, prevedendosi altresì agli artt. 473 bis.38 e segg. cpc ulteriori misure e strumenti ai fini di assicurare l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, deve quindi rilevarsi tuttavia come nel corso del procedimento a mani siano stati incardinati una pluralità di sub-procedimenti ex artt. 709 ter cpc i quali, in un proliferare di istanze e di controistanze necessitanti di interlocuzione nel contraddittorio delle parti, hanno determinato un appesantimento nella trattazione del merito, dilatando inammissibilmente le tempistiche processuali di definizione dell'odierno giudizio di separazione, giungendo financo a paralizzare il giudizio divorzile che risulta già incardinato e pendente presso il Tribunale al n. 3446/2023 R.G. (cfr. ord. in data 20.01.25 – all. memoria del 2.5.25 parte ric.).
In ragione di quanto sopra, avendo le parti ampiamente esercitato il diritto al contraddittorio, essendo la causa stata fissata per la decisione già all'udienza dell'11.07.2025 all'esito dell'ascolto del minore avvenuto all'udienza del CP_2
13.06.25, essendo stati depositati gli approfondimenti istruttori richiesti e, nell'esclusivo interesse dei minori, all'esito dell'udienza feriale del 29.08.2025 fissata al fine di esaminare le domande proposte ex art. 709 ter cpc dalla difesa della in data CP_1
21.7.25 e viste le ulteriori istanze della difesa del , comprendenti ulteriori Pt_1 richieste ex artt. 709 ter comma 2 e 614 bis cpc proposte nelle note depositate il 27.8.25 cpc, è stato ritenuto necessario anticipare l'udienza di discussione già fissata per il 6.11.2025 a data più prossima, al fine di definire nel merito, quanto meno nella presente fase di appello, le delicate questioni oggetto del giudizio e, segnatamente, l'affidamento e il collocamento dei minori e nonchè le questioni riguardanti gli Persona_1 CP_2 aspetti economici relative agli assegni di mantenimento riconosciuti alla nel CP_1 primo grado di giudizio.
1.D. Occorre ancora evidenziare come nel presente procedimento, ormai di durata quasi quadriennale, siano stati svolti ampi ulteriori approfondimenti istruttori, comprendenti lo svolgimento di un aggiornamento della CTU già svolta nel primo grado di giudizio dalla dott.ssa siano state acquisite numerose relazioni dei servizi sociali Per_2 incaricati (SS. di Catania, Servizio di NPI di Gravina di Catania), nonché gli atti del giudizio iscritto al n. 597/23 V.G. incardinato dalla nelle more presso il CP_1
Tribunale per i Minorenni ( conclusosi con decreto di declaratoria di incompetenza in data 5.6.23) comprensivo dei verbali di ascolto dei due minori e , Persona_1 CP_2
e si sia proceduto da ultimo all'ascolto del predetto minore, ormai quasi undicenne, acquisendosi tutta la documentazione versata in atti dalle parti, di tal che si ritiene che l'istruttoria svolta sia completa ed esaustiva e non necessiti, pertanto, di ulteriori approfondimenti ai fini delle determinazioni di competenza. In particolare, riguardo alla richiesta di rinnovo della CTU proposta da ultimo dalla difesa della si CP_1 evidenzia come le acquisite risultanze peritali si contraddistinguano per analiticità e completezza e siano state espletate tutte, compreso il supplemento depositato il 25.08.25, nel pieno contraddittorio endoprocedimenale di cui all'art. 195 cpc. Per contro, la querela proposta in data 04.09.25 in sede penale dalla nei confronti CP_1 della dott.ssa per il reato di cui all'art. 373 cp, non può che restare estranea Per_2 all'odierno procedimento né condizionarne o tantomeno ulteriormente procrastinarne la definizione. Ancora, si rileva come, per quanto consta, risultino essere stati archiviati tutti gli altri procedimenti penali avviati finora su querele reciproche proposte dal e dalla (n. 8740/22 R.G.N.R e n. 13627/22 RGNR), mentre privi di Pt_1 CP_1 evoluzioni significative risultano le querele proposte dalla nei confronti del CP_1 personale del centro ” per le dichiarazioni rese ex art. 390 bis cpp al Parte_2 difensore del avv. nonché quella formulata dalla stessa nei confronti Pt_1 Per_6 dei responsabili dell'Istituto “San Domenico Savio” frequentato dal minore a seguito dell'episodio occorso il 04.12.24. Riguardo le dichiarazioni rese dal personale del centro
” rispetto a un presunto stato di sofferenza e disagio nei minori Parte_2 [...]
e in ipotesi integranti il reato di maltrattamenti osservato dalle Per_1 CP_2 dichiaranti nei minori deve rilevarsi come le stesse dichiarazioni, che risultano essere state confermate nel corso del procedimento penale in sede di s.i.t. in data 14.12.22, seppur non siano state ritenute di rilevanza tale da giustificare il rinvio a giudizio della
(cfr. ist. arch. in data 5.9.23 in atti), costituiscono documenti CP_1 Tes_2 liberamente valutabili dal giudicante nel corso del presente procedimento .
1.E.Va quindi evidenziato come ai procuratori delle parti sia stato pienamente assicurato il diritto di difesa, avendo gli stessi presenziato a tutte le udienze fissate innanzi alla CO ed essendo stato consentito il deposito di memorie e di documentazione, evidenziandosi da ultimo come alcun rilievo risulta dagli stessi essere stato formulato, nonostante gli stretti termini per il deposito di ulteriori note, rispetto all'anticipazione dell'udienza di discussione dal 6.11.25 all'11.09.25.
Ancora, va specificato come i minori siano stati debitamente rappresentati in giudizio, in conformità con le previsioni di cui all'art. 78 cpc, dal nominato curatore speciale il quale ne ha assunto la difesa tecnica ritualmente costituendosi in giudizio, partecipando alle udienze e depositando memorie, mantenendo regolari contatti con i servizi territoriali di volta in volta incaricati, rilevandosi come dagli atti emerga come il predetto abbia in più occasioni tentato di avere un colloquio con il minore senza CP_2 riuscirvi a causa dell'ostruzionismo materno.
1.F.Infine, va sottolineato come la CO, pur avendo già acquisito in atti i verbali dell'ascolto dei due minori e tenutosi presso il Tribunale per i Persona_1 CP_2
Minorenni di Catania in data 28.04.2023 nel proc. 59/23 VG, abbia provveduto, in conformità con il più recente orientamento della Suprema CO e tenuto conto della delicatezza della situazione emersa specie riguardo a quest'ultimo, ad ascoltare il predetto, seppur ancora non ultradodicenne, all'udienza del 13.06.25 innanzi al consigliere all'uopo delegato con le modalità di cui all'art. 473 bis. 5 comma 5 cpc, rilevandosi come alcun rilievo sia stato formulato riguardo le modalità di detto ascolto, effettuato, seppur in carenza di registrazione audiovisiva, con tutte le accortezze necessarie a garantire il benessere del minore previste dalla norma citata, redigendosi dettagliato verbale. La “voce” dei minori è stata inoltre acquisita anche tramite i colloqui effettuati in sede di CTU (due per minore) oltre che tramite l'acquisizione delle molteplici relazioni redatte dai servizi che hanno avuto in carico i minori, da ultimo il SS. di Catania ed il Servizio di NPI di Catania.
2. AFFIDO DEI MINORI E Persona_1 CP_2
2.A. In termini generali, come noto, l'art. 337 ter cpc, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 55 D.lgs. 154/2013, in ottemperanza ai principi sanciti dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24 del CCFUE, dall'art. 3 della Convenzione di New York, prevede che nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 337 bis cpc vada prioritariamente assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, estrinsecantesi di norma attraverso la generale regola dell'affido condiviso, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere di questi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (ex plurimis Cass. 24.3.2022 n. 9691; Cass.
8.4.2019 n. 9764).
In ottemperanza a tale principio la CEDU ha in molteplici pronunce rimarcato come anche nelle situazioni più complesse occorra assicurare protezione effettiva affinchè sia garantito il rispetto di tale fondamentale diritto dei genitori e dei figli quale estrinsecazione del diritto all'identità personale ed alla vita familiare, ponendo in essere le misure propedeutiche più adeguate al caso di specie.
A riguardo la Suprema CO afferma con orientamento consolidato che “la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Cass. n. 977/2017”.
Ancora è stato precisato da ultimo come “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 6535/19)” (così Cass. I 10.10.2024 n. 31571) evidenziandosi altresì che “ la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori deve essere sostenuta dalla verifica della idoneità genitoriale e dalle ricadute sulla vita dei figli” (Cass. 26517/2024).
La Suprema CO ha quindi rimarcato che ”In termini generali, in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass., n. 28244/19).
Sotto altro profilo, appare quindi opportuno richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema CO di Cassazione, che nella recente sentenza della sez. I - 21/11/2023, n. 32290, in ipotesi di carenze genitoriali, ha evidenziato la necessità di individualizzazione nell'intervento che si reputa utile adottare rifuggendo clausole di stile e formule standardizzate, affermando specificamente: “Le disposizioni dell'art. 333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che - pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni - hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori ("ogni altro provvedimento relativo alla prole", come recita l'art. 337-ter c.c. e in precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute”.
Ciò premesso, venendo quindi ad esaminare le questioni inerenti l'affido dei due minori e , appare opportuno valutare separatamente le posizioni Persona_1 CP_2 dei due minori, prendendo le mosse dalle statuizioni emesse a riguardo di cui alla sentenza emessa nel giudizio di separazione dal Tribunale di Ragusa impugnata, ove, all'esito delle risultanze delle disposte CTU e in conformità con le indicazioni scaturenti dalle stesse (da ultimo relazione 28.10.2020 dott.ssa F. Modica in atti), veniva disposto, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi ivi espressamente previsti. Tale opzione sull'affido condiviso veniva valutata quale quella “più rispondente all'interesse dei due minori”, pur evidenziandosi come i due genitori dovessero “ancora imparare a muoversi e gestirsi nella comprensione reale del significato dello stesso e della sua attivazione concreta”. Quanto al collocamento presso la madre si reputava lo stesso maggiormente rispondente all'interesse dei minori in virtù del legame intercorrente con tale figura genitoriale e del contesto ambientale vissuto dagli stessi che si reputava preferibile non modificare “ per non alterare un equilibrio di vita attualmente definito e strutturato e non sollecitare i bambini con ulteriori forti cambiamenti”. La CTU dell'epoca riportava come la relazione della minore on il Per_10 padre si fosse “evoluta in maniera leggermente più positiva anche se la minore presentava ancora delle ambivalenze rispetto al rapporto con tale figura…”., essendo connotata la sua relazione con la madre da “una profonda alleanza, per alcuni importanti aspetti poco funzionale…” mentre “ di contro la relazione con il padre ha mancato nella evoluzione di aspetti emotivi maggiormente consoni alla cresciuta età di
”. Si evidenziava come la minore fosse “pienamente coinvolta nel Persona_1 conflitto genitoriale” rilevandosi che “ ciò assorbe gran parte delle sue energie emotive e psichiche. Mostra chiaramente degli atteggiamenti adultizzati, spesso frequenti in tali situazioni, che la distolgono dai suoi compiti evolutivi. Non è presente ad oggi una condizione di alienazione parentale ma una distorsione relazionale nelle dinamiche dell'intero nucleo nella direzione di una parentificazione verso la madre sia di una triangolazione nella disturbata relazione genitoriale con compiti di stabilizzazione dell'intero sistema familiare fragile. Il minore non ha evidenziato disturbi o CP_2 disagi degni di nota ma ha mostrato delle difficoltà nell'interazione con adulti nuovi e una non piena adesione a delle regole stabilite…”.
Orbene, se quella sopradescritta era la situazione osservata all'atto della definizione del giudizio di prime cure, in relazione alla quale, nonostante le disfunzionali relazioni parentali, le risultanze delle CTU espletate si erano espresse formulando una prognosi favorevole al possibile miglioramento della relazione genitoriale nell'ottica di un esercizio condiviso dell'affido in conformità al principio della bigenitorialità, a distanza di quattro anni, non può che prendersi atto del fatto che tale prognosi è stata del tutto disattesa in ragione dell'esacerbarsi, a livelli sempre più alti, della conflittualità genitoriale tra i sigg.ri e , con gravi conseguenze pregiudizievoli nella Pt_1 CP_1 gestione dei due minori. Tale attuale stato di cose impone quindi una revisione della statuizione del giudice di prime cure, in quanto il regime di affido in atto non appare più corrispondente all'interesse dei minori i quali, per tale motivo subiscono gravi limitazioni.
2.B.Per quanto concerne la minore , oggi di anni diciassette e mezzo e Persona_1 oramai prossima alla maggiore età che raggiungerà il prossimo 22.03.26, deve darsi quindi atto del fatto che la stessa dal 14 luglio 2022 vive per sua scelta presso il padre, il quale ormai da oltre tre anni si è trasferito a Catania per poter seguire maggiormente i figli. La ragazza, all'epoca del trasferimento presso il padre quindicenne e in piena fase adolescenziale, risulta aver attraversato nel corso degli ultimi anni un grave conflitto nel rapporto con la figura genitoriale materna con cui fino ad allora aveva convissuto, ascrivibile per quanto emerso a comportamenti oppositivi della ragazza e a scarsa capacità materna di intercettarne i bisogni e le necessità, siccome risultante dagli atti. E invero, risulta che da ormai diverso tempo la minore ha sostanzialmente interrotto ogni rapporto con la madre, e ciò senza che gli interventi effettuati ai fini del ripristino della relazione affettiva madre-figlia abbiano avuto buon esito. In sede di ascolto presso il TM in data 28.04.23, la giovane , dichiarava espressamente la sua Persona_1 volontà di permanere presso l'abitazione paterna, manifestando, a fronte dell'estremo deterioramento del rapporto con la madre, di aver raggiunto una maggiore serenità da quando era andata a vivere con il padre e di apprezzare il nuovo assetto di vita. In particolare, con riferimento alla madre si esprimeva affermando che la stessa aveva dichiarato “di non aver nulla da dirle” fino a quando fosse rimasta presso il padre. ( cfr. stralcio verbale ascolto presso TM del 28.04.23: “Ho quindici anni, frequento il secondo anno del Liceo scientifico " S' Francesco di Sales "di Catania;
il rendimento è discreto. Faccio sport, frequento una palestra, ho tanti conoscenti, vedo tante persone. Da giugno del 2022 abito con mio padre a Battiati, prima vivevo con mia madre, il rapporto con lei si è pian piano deteriorato, per molto tempo abbiamo avuto un rapporto " normale” ma le cose sono progressivamente cambiate, sono successi tanti episodi spiacevoli', mi alzava e mani ed è anche successo che mi tirasse dei mobili, una sedia ed un tavolino…. Provo spesso a contattare mia madre, sia tramite sms, sia chiamandole, ma non mi risponde. Lei mi contatta solo quando ha bisogno. Mia madre è arrabbiata con me perché ho deciso di andare a vivere con mio padre' lei sostiene che le difficoltà siano solo mie e non relative alla nostra relazione' Mi sono messa in discussione e tutt'ora lo faccio, lei invece tende a non farlo. Ho un buon rapporto con papà'…Voglio assolutamente restare da mio padre, ci tengo inoltre a precisare che mia madre mi dice che finchè non farò rientro a casa lei non ha nulla da dirmi). .
Dall'aggiornamento della CTU espletato nel presente grado di giudizio e depositato nel giugno 2024 dalla dott.ssa durante la quale la minore è stata Per_2 Persona_1 anche ampiamente ascoltata (cfr. pagg. 30-37) emergono inequivocabilmente profonde disfunzionalità nelle modalità di relazionarsi della con la figlia, la quale, pur CP_1 avendo scelto per questo di allontanarsi dalla stessa esprime nondimeno una sofferenza mai superata per la perdita del rapporto con la genitrice, con cui in passato aveva un legame molto profondo. Dalla lettura degli atti risulta come quanto meno nel corso del 2023 e dei primi mesi del 2024, si sia tentato, anche con il sostegno del Servizio Sociale di Catania, che aveva all'uopo attivato il servizio di Educativa Domiciliare, un percorso di recupero del rapporto madre-figlia il quale non ha tuttavia sortito i risultati sperati, ingenerando nella minore ulteriori sentimenti di frustrazione dovuti alla sensazione di non essere in alcun modo compresa dalla madre e dalle continue accuse a lei mosse dalla genitrice di essere andata con il padre per le sue possibilità economiche. Nella relazione della CTU del maggio 2024 si evidenzia quindi come riguardo tale evolversi del rapporto madre-figlia la non sia stata in grado di attivare un sano canale di CP_1 comunicazione e di porre in essere i dovuti correttivi restando “ancorata al bisogno di difendersi dalle accuse di MV, rimandando la responsabilità del trasferimento della figlia ad un progetto paterno in alleanza con la figlia e alla fase adolescenziale di quest'ultima, ponendosi in maniera simmetrica con la minore e con poca capacità di sintonizzazione affettiva”. La perita rilevava come, rebus sic stantibus, la situazione fosse impossibile da cambiare “con le sole risorse individuali delle parti coinvolte, sia perché non è stata ancora raggiunta una comprensione e compartecipazione materna alla sofferenza della figlia e la capacità di attivare comportamenti riparativi e sia per la rabbia mostrata dalla minore, in piena fase del ciclo adolescenziale, e pertanto maggiormente oppositiva. Entrambe verbalizzano la necessità di un supporto, la madre con la figlia, la figlia individualmente”. (cfr. pag. 57 CTU).
Orbene, posto che con ordinanza emessa in data 25.05.2023 in accoglimento dell'istanza del ex art. 709 ter cpc la CO in conformità con i desiderata della Pt_1 minore e in assenza di elementi ostativi, ha disposto il collocamento della minore
[...]
presso il padre, osserva la CO come, tenuto conto dell'età della stessa, ormai Per_1 una c.d. “grande-minore”, e del prossimo raggiungimento della maggiore età, sia certamente conforme al suo interesse la conferma del collocamento presso il padre assunto quale figura genitoriale di riferimento, non essendo emersa alcuna particolare criticità a riguardo, atteso che la minore, normo-inserita, ha mantenuto una buon rendimento scolastico. Deve rilevarsi come alquanto inconsistenti siano stati i tentativi della sig.ra di relazionarsi con la figlia e di recuperare il rapporto con la stessa, CP_1 ulteriormente compromesso dalla complessa situazione venutasi a creare nei rapporti intrafamiliari per le vicende che hanno interessato il fratellino minore . Con CP_2 riferimento alla suddetta minore, essendo state rilevate nel corso del tempo numerose occasioni di mancata coordinazione e condivisione genitoriale delle scelte ascrivibile alla perdurante conflittualità genitoriale in atto (p.e. mancata autorizzazione all'iscrizione alla scuola guida e successivo acquisto della mini-car, mancata convergenza sulla scelta di uno psicologo-psicoterapeuta da cui far seguire la minore ai fini dell'avvio di un serio percorso di psicoterapia e di rielaborazione del proprio vissuto, mancata sottoposizione a visite mediche p.e visita ginecologica che la minore aveva chiesto di effettuare da una specialista non “amica” della madre), tenuto conto del breve lasso di tempo che oramai manca al raggiungimento della maggiore età, si reputa maggiormente funzionale al benessere della minore attribuire l'affido in via esclusiva di al padre (cfr. Cass. 27348/2022), sollecitando lo stesso, in un ottica più Persona_1 generale di composizione del conflitto familiare, a favorire il recupero della relazione madre-figlia sia attraverso l'avvio di un percorso psicologico di sostegno e di rielaborazione del proprio vissuto presso uno specialista dallo stesso incaricato, come del resto da tempo sollecitato, sia assumendo un comportamento proattivo al fine di promuovere l'effettivo esercizio del diritto di visita della figlia con la madre, che, si auspica, possa realizzarsi in maniera libera e spontanea attraverso la condivisione di almeno un giorno a settimana ed il recupero di contatti telefonici, senza ritenersi necessarie né opportune, attesa l'età della minore, le misure c.d. protettive richieste dalla difesa del . Pt_1
2.C. Venendo quindi all'esame delle delicate questioni inerenti il collocamento e l'affidamento del minore , di quasi anni undici, le quali vanno valutate CP_2 pertanto in una prospettiva “di lungo periodo”, non può che rilevarsi come nel corso del presente giudizio siano emersi, in maniera sempre più eclatante, modalità di esercizio della genitorialità da parte della ed una pluralità di comportamenti della donna CP_1 estremamente pregiudizievoli per il minore tali da comprometterne fortemente, CP_2 oltre che il rapporto con il padre, lo stesso equilibrio psico-fisico e da porne a serio rischio la sana crescita .
In particolare, rimasta inattuata a causa dell'opposizione della l'ordinanza ex CP_1 art. 709 ter cpc emessa dalla CO del 25.05.23, depositata l'1.6.23, di collocamento di assieme alla sorella presso il padre conseguente alle criticità CP_2 Persona_1 denunciate dallo stesso (mancato esercizio del diritto di visita, condotte ostruzionistiche, condotte aggressive nei confronti dei minori, accudimento disordinato nel garantire i bisogni primari quali i pasti e gli orari, scarsa attenzione per i bisogni educativi ed evolutivi del minore con particolare considerazione alle numerose assenze scolastiche, ai ritardi, alla mancata socializzazione con i pari, al mancato avvio di accertamenti necessari in relazione alle difficoltà di apprendimento manifestate) non può che evidenziarsi come i successivi approfondimenti disposti in sede peritale con il richiamo della seconda CTU che aveva redatto la perizia nel primo grado di giudizio, dott.ssa abbiano fatto quindi emergere un quadro allarmante di profondo Per_2 disagio del minore, il quale durante i colloqui svolti per ben due volte esprimeva la richiesta di andare a stare dal papà assieme alla sorella ( cfr. CTU Persona_1 colloqui minore del 9 e 27 marzo 2024 – pagg. 28-30 e pagg 33-35).
La CO, con l'ordinanza emessa in data 13.06.24 confermava pertanto quanto già statuito nell'ordinanza depositata l'01.06.2023, circa il collocamento di presso CP_2 il padre, da eseguirsi entro il 10 luglio 2024, regolamentandosi il diritto di visita materno, attivando interventi di presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI e di monitoraggio da parte del SS di Catania. Nella mancata collaborazione della , CP_1 la suddetta ordinanza veniva quindi eseguita coattivamente dal SS di Catania in data 12.07.24 e da quella data, per circa mesi cinque, il minore rimaneva quindi collocato presso il padre, incontrando la madre nei tempi garantiti dal diritto di visita (due pomeriggi a settimana e, a cadenza quindicinale, una giornata intera alternativamente o il sabato o la domenica, oltre a 15 gg continuativi a luglio e ad agosto)
Il collocamento del minore presso il padre si interrompeva tuttavia la mattina del 4 dicembre 2024 allorchè, in circostanze rimaste molto poco chiare, siccome emerge dalle relazioni di servizio versate in atti, intorno alle ore 12.55 si allontanava CP_2 dall'Istituto Scolastico frequentato ( “San Domenico Savio” sito a Controparte_9
Catania, via Cifali), e fermata intorno alle ore 13.10 nella centrale via Etnea una pattuglia delle FF.OO. dichiarava di essersi “smarrito” esibendo un pezzo di carta ove era appuntato il telefono della madre cui veniva quindi consegnato e presso cui è rimasto da allora collocato in via di fatto, non avendo la donna inteso collaborare al rientro di presso il padre, nonostante diffida della CO resa con ordinanza a CP_2 verbale in data 19.12.2024, interrompendosi quindi da allora completamente gli incontri del con il minore. Pt_1
Orbene, non può quindi che rilevarsi come all'esito degli sviluppi della vicenda familiare, della documentazione acquisita in atti e dell'espletato ascolto del minore e degli ulteriori approfondimenti peritali svolti, sia emersa ampia conferma delle gravi criticità e disfunzionalità che connotano la relazione della con il figlio CP_1 evidenziate dal CTU, e segnatamente :
1.Carenze nella Sfera Psicologico-Relazionale
Le inadeguatezze materne in questo ambito costituiscono l'area di maggiore criticità riscontrata dal CTU e sono state identificate come la causa principale del disagio del minore, schiacciato dal conflitto di lealtà con la genitrice.
Rapporto Simbiotico e Possessivo:
La CTU ha descritto la relazione madre-figlio come "improntato a possessività, iper- protezione (a tratti reciproca) e poco orientato ad una crescita identitaria del bambino". Questo tipo di legame, secondo la perizia, non favorisce lo sviluppo di un'autonomia psicologica nel minore, ma al contrario genera in lui "sofferenza, inibizione, percezione di strumentalizzazione, sentimenti di tristezza e svalutazione del Sé, paura nei confronti della madre".
Manipolazione e Strumentalizzazione del Minore:
La CTU ha rilevato una costante "resistenza materna al suo rapporto con il padre, resistenza palesata al minore in più occasioni". Tale comportamento è stato qualificato come una forma di condizionamento che ha minato la "libera autodeterminazione del minore rispetto al rapporto con la figura paterna". La relazione integrativa della CTU ha ulteriormente aggravato questa valutazione, parlando esplicitamente di "contaminazione manipolativa esterna", "coartazione emotiva" e "abuso dei poteri genitoriali materni". La volontà del minore di stare con la madre viene quindi letta non come autentica, ma come il prodotto di questa pressione psicologica. Emblematici di tale approccio materno sono i file audio versati in atti unitamente al ricorso ex art. 709 ter cpc del 17.07.24 ove la stessa, a distanza di soli quattro giorni di collocamento del minore presso il padre, esprime sentimenti di mancanza, lamenta di non essere stata pensata o chiamata, dice al minore frasi quali “non sei in carcere” ecc .
Parentificazione e Adultizzazione:
La perizia ha evidenziato la tendenza della madre a trattare il figlio come un pari, coinvolgendolo nel conflitto genitoriale e caricandolo di responsabilità emotive non adeguate alla sua età. Questo fenomeno, definito "parentificazione ed adultizzazione del minore", lo ha trasformato in un alleato nel conflitto contro il padre, privandolo della sua condizione di bambino che necessita di protezione.
2.Carenze nella Sfera Educativa e Normativa
Mancanza di una Guida Regolativa:
Emerge una incapacità materna a fornire al minore "una guida educativa normativa e regolativa, pertanto protettiva" ed una conseguente difficoltà a porre regole chiare e a strutturare la vita del figlio in modo funzionale alla sua crescita.
Negligenza Scolastica:
Durante i periodi di permanenza con la madre, sono state registrate numerose e ingiustificate assenze scolastiche del minore (da ultimo nel periodo dal 4 dicembre 2024 al 27 gennaio 2025). Questo comportamento appare chiaro indice di scarsa attenzione all'importanza del percorso formativo e un'incapacità di garantire la regolarità richiesta, con palese manifestazione di incapacità di assicurare una funzione normativa e di orientare il figlio nella quotidianità al rispetto degli impegni assunti e dei propri doveri.
Problemi nell'inserimento Sociale:
Emerge dalla CTU come la madre non abbia mai favorito l'inserimento del figlio in contesti sociali e ludici con i coetanei . In particolare, risulta che dal dicembre 2024 è stato sostanzialmente interrotto lo sport (rugby) che il minore aveva iniziato a praticare con soddisfazione quando era con il padre (cfr. chat con l'istruttore da cui risulta che il bambino da dicembre 2024 ad aprile 2025 non aveva più frequentato, a parte un giorno). Risulta inequivocabilmente come la madre abbia preferito coinvolgerlo in attività per adulti, limitando le sue opportunità di socializzazione e svago appropriate all'età, siccome si evince dalla documentazione fotografica versata in atti ove il minore è presente a diversi eventi di lavoro organizzati dalla madre presso la struttura gestita. Lo stesso minore nel corso del recente ascolto del 13.06.24 ha confermato di non avere tanti amici a scuola esprimendo sentimenti di solitudine e difficoltà relazionale con i pari (cfr. ascolto del 13.06.25 “Credo che i miei compagni pensino che sono un po' noioso. Voglio cambiare scuola per ricominciare da un'altra parte. La scuola precedente l'ho vista come studio e basta non come amicizie”). 3.Carenze nella Sfera della Cura e della Salute
Sono emerse problematiche riguardo alla salute fisica e psicologica del figlio.
Trascuratezza delle Difficoltà di Apprendimento:
Nonostante la diagnosi di dislessia, la , dopo aver ostacolato la prosecuzione del CP_1 percorso presso il centro “VolaDigitando” frequentato dalla sorella, ha interrotto anche la frequenza del minore al centro specializzato "Katane Lab", fondamentale per affrontare le sue difficoltà di apprendimento preferendo farlo seguire da insegnanti privati, manifestando una palese sottovalutazione delle problematiche del minore, il quale si affaccia alla scuola secondaria di primo grado con significativi deficit formativi, siccome evidenziato dalla CTU.
Mancata Somministrazione di Terapia:
La madre ha manifestato resistenze nel somministrare al figlio l'integratore per il tono dell'umore (Zavomel) che era stato prescritto dalla Neuropsichiatria NF (NPI) per gestire la sua labilità emotiva, esprimendo diffidenza nei confronti dei consigli degli specialisti.
4.Inosservanza dei Provvedimenti Giudiziari e Ostacolo al Rapporto con l'Altro Genitore
Sistematica Violazione delle Ordinanze:
La ha disatteso ripetutamente le ordinanze della CO di Appello sopracitate (in CP_1 data 25.05.23, in data 13.06.24, in data 18.7.24, in data 19.12.24) che disponevano il collocamento del figlio presso il padre, sollecitando costantemente il riesame della vicenda, sul presupposto del rifiuto (da lei indotto) del minore nei confronti del padre. Appare molto significativo che dal gennaio 2024 ad oggi la donna, come ben avrebbe potuto, visto il costante legame con il minore e l'ascendente esercitato, non si sia minimamente adoperata per favorire nemmeno una minima ripresa dei contatti padre- figlio, assumendo qualche opportuna iniziativa volta a distendere i rapporti, ed anzi, in più occasioni, abbia “messo in guardia” il figlio dall'andare con il padre, pena il rischio di non essere riportato dalla madre.
Questo atteggiamento di sfida all'autorità giudiziaria non può che essere considerato un grave indicatore della sua incapacità di agire nell'interesse del minore, anteponendo il proprio desiderio di tenerlo con sé al rispetto delle decisioni prese a tutela del figlio, assumendosi la responsabilità di esporlo al trauma dell'esecuzione coatta dei provvedimenti e a strumentalizzarlo per raggiungere i suoi esclusivi fini.
Esposizione Mediatica del Minore:
La madre ha avviato una campagna mediatica sulla vicenda, violando una specifica diffida del Tribunale di Catania e ledendo il diritto alla riservatezza del figlio, esponendolo a una pressione e a una notorietà altamente pregiudizievoli (cfr. ord. del 20.01.25 resa nel giudizio di divorzio pendente e documentazione in atti tra cui articoli di giornale, post sui social network relativi al minore, ecc).
Va quindi evidenziata l'esaustività, la completezza e la coerenza metodologica con cui veniva espletata la suddetta CTU, riconosciuta dalla stessa CTP della sig.ra CP_1 dott.ssa la quale affermava come la stessa fosse stata condotta Persona_11 “seguendo una metodologia adeguata e rispettosa delle esigenze che l'hanno determinata”, condividendone le modalità operative di gestione degli incontri e le valutazioni psicologiche dei minori e degli adulti.
Va quindi sottolineato come le risultanze peritali abbiano avuto ampie conferme nel corso del giudizio anche dalla stessa condotta processuale della la quale, oltre CP_1 che cambiare ben sette diversi procuratori, ha posto in essere una pluralità di comportamenti delegittimanti le varie figure istituzionali che appaiono ulteriori indicatori delle sue difficoltà di analisi critica della realtà e di carenza di equilibrio (ha denunciato le responsabili del doposcuola, i responsabili dell'Istituto scolastico, ha ricusato il Collegio della CO, ha denunciato la CTU, ha reiteratamente chiesto la sostituzione del curatore speciale).
Conclusivamente, il quadro che emerge dalle valutazioni tecniche e giudiziarie è quello di una figura genitoriale che, seppur legata affettivamente al figlio, agisce in modo disfunzionale e altamente pregiudizievole, esercitando un controllo psicologico invalidante, trascurando aspetti fondamentali della sua educazione e salute, e ponendosi in aperto contrasto con il sistema legale e con il diritto del minore alla bigenitorialità.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, reputa la CO che debba disporsi l'affidamento esclusivo anche del minore al padre, rilevandosi come questi agli CP_2 atti emerga come questi abbia per contro sempre mantenuto un comportamento adeguato al contesto, mostrando maturità, equilibrio ed attenzione alle esigenze del minore.
A riguardo, va rimarcato come il nel corso del giudizio di prime cure, pur Pt_1 avendo subito la decisione unilaterale della di lasciare con i figli il paese dove CP_1 all'epoca risiedeva la famiglia (Modica) per fare rientro a Catania, avesse accettato in un primo tempo che gli stessi rimanessero con la madre nella suddetta città proprio al fine di non costringere i figli ad un nuovo trasferimento mostrandosi sensibile alle esigenze di stabilità dei figli. Solo in un secondo momento, nel 2022, egli, resosi conto delle emergenti criticità derivanti dai disfunzionali comportamenti della , CP_1 seppur radicato nel modicano ove vive la famiglia di origine e aveva il centro dei suoi interessi imprenditoriali, sceglieva di trasferirsi a Catania per stare più vicino ai figli e coltivare il rapporto con gli stessi allo scopo di esercitare al meglio le sue funzioni genitoriali.
Risulta dagli atti come nel periodo trascorso dal minore presso il padre tra il luglio ed il dicembre 2024 il sig. avesse coltivato serenamente il rapporto affettivo con il Pt_1 predetto, coinvolgendolo durante l'estate in attività ludiche e viaggi di piacere e, al rientro scolastico favorendo la ripresa delle attività normali della vita di un minore normoinserito attivando una serie di iniziative quali iscrizione del minore ad un'attività sportiva (rugby) apprezzata da , l'iscrizione ad un doposcuola specializzato CP_2
(Katane-lab), la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI territorialmente competente al fine di sostenere il minore nel delicato transito e aiutarlo a superare le proprie difficoltà, assicurando il mantenimento dei rapporti con la madre nei termini garantiti dal previsto diritto di visita (due pomeriggi a settimana e una giornata intera, il sabato o la domenica, ogni quindici). Deve rilevarsi, rispetto all'atteggiamento asseritamente rigido del predetto nella gestione del diritto di visita della come lo CP_1 stesso sia la chiara risultante della vischiosità dell'atteggiamento materno e verosimilmente motivato dall'esigenza di non inficiare il percorso di autonomizzazione del minore dalla madre che si cercava faticosamente di portare avanti nonostante le costanti controspinte materne.
A riprova della non negatività dell'esperienza di presso il padre , deve CP_2 sottolinearsi come in sede di ascolto , pur esprimendo volontà contraria al CP_2 collocamento presso il padre, ha espresso a più riprese incertezze e disagio emotivo, apparendo chiaramente coartato e vittima di un grave conflitto di lealtà. In particolare, il bambino cercava goffamente di ritrattare le dichiarazioni rese alla dott.ssa Modica in sede di CTU nel marzo 2024 allorchè aveva riferito dei tentativi manipolatori della madre che gli diceva cosa doveva dire e che si arrabbiava perchè aveva espresso il desiderio di andare a vivere con il padre. Alla domanda della psicologa riguardo quali fossero i sentimenti nei confronti del padre non ha risposto, chiedendo di CP_2 interrompere l'ascolto per andare in bagno. Agli ulteriori tentativi di esplorare il suo stato emotivo ha eluso le domande non riuscendo a ben argomentare le cause del suo rifiuto, mostrando confusione e adottando un assetto alquanto difensivo, siccome emerge dalla lettura del verbale di ascolto (p.e. il minore ha più volte detto di essersi voluto prendere “una pausa” da papà perché “è lui la causa di tutto”).
La psicologa dott.ssa Modica- CTU che ha partecipato all'ascolto ha approfonditamente descritto le condizioni osservate nel minore rilevando “la posizione adultocentrica” e
“l'atteggiamento oppositivo di sottofondo” dallo stesso manifestati, le contraddizioni in cui il minore è caduto rilevando come “G. non ha fornito motivazioni gravi e significative sul suo disagio rispetto alla permanenza presso il padre”, rilevando quindi come specie dal “non verbale” emergesse “lo stato emotivo critico” del bambino, ascrivibile al “conflitto di lealtà che lo scinde al suo interno”.
Il CTU ha sottolineato il grave pregiudizio per la salute psicologica ed emotivo patito dal minore a causa del ruolo ricoperto nel conflitto genitoriale, ritenendo maturi CP_2
i tempi per “attuare misure a protezione concreta del minore dall'abuso dei poteri genitoriali materni” (concretantisi in eccessiva strumentalizzazione genitoriale del figlio con parentificazione ed adultizzazione del minore) da realizzarsi attraverso un necessario “allontanamento temporaneo dalla figura genitoriale materna” e “modifica del regime di affidamento con considerazione dell'affido esclusivo al padre” (di cui si richiamano le caratteristiche personologiche descritte a pag. 54 della CTU) proponendosi, “secondariamente, valutare, temporaneamente in un ottica protettiva per il bambino, la possibilità di un ambiente neutro con rete di Servizi di supporto”.
Deve quindi sottolinearsi come il grave stato di turbamento e fragilità emotiva descritto anche dal Servizio di NPI nelle relazioni di aggiornamento del 20.3.25 e dell'11.08.25 acquisito in atti ( ove emergono “di tratti di intensa oppositività, accompagnati da labilità emotiva con intense fluttuazioni dell'emotività espressa (dal pianto alla rabbia, espressa sia verbalmente che con l'agito” nonché “tratti di rigidità del pensiero, con difficoltà a dirigere di interesse verso altre argomentazioni e bassa tolleranza alla frustrazione”) appaia la diretta risultante delle esperienze sfavorevoli occorsegli in quanto nato e cresciuto nel conflitto genitoriale e quindi ascrivibile all'invischiamennto causato dalla figura materna e non sia certamente la diretta conseguenza dei quattro mesi trascorsi dal minore presso il padre. Orbene, conclusivamente, la CO ritiene quindi di condividere le conclusioni rassegnate dal CTU rilevandosi come, le dichiarazioni rese da che in sede di CP_2 ascolto ha espresso volontà contraria al collocamento presso il padre non possano essere ritenute dirimenti né di rilevanza tale da indurre ad una diversa valutazione comparativa degli interessi in conflitto, avuto riguardo alle emergenze complessive e al superiore interesse del minore che in questa complessa vicenda familiare occorre tutelare. (cfr. Cass. 29690/2024).
A riguardo appare opportuno richiamare l'orientamento espresso di recente dalla CO di cassazione, Sezione I Civile, n. 2947 del 6 febbraio 2025, che ha affermato che l'ascolto del minore e la volontà da questi espressa non sono elementi decisivi in modo assoluto, ma devono essere ponderati all'interno di una valutazione complessiva e non atomistica del suo superiore interesse, specialmente in contesti di elevata conflittualità genitoriale e in presenza di condotte manipolatorie da parte di uno dei genitori. La Suprema CO ha infatti stabilito che è errato identificare automaticamente il superiore interesse del minore con la volontà da lui manifestata. Il giudice ha il dovere di analizzare tale volontà nel contesto di tutti gli altri fattori rilevanti emersi durante il procedimento. Con la detta ordinanza la Cassazione ha censurato e cassato la decisione della CO di merito, delineando alcuni principi fondamentali sulla valutazione dell'ascolto del minore.
E' stato quindi rimarcato come le dichiarazioni del minore, anche se espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo fondamento della decisione del giudice, specie in situazioni familiari altamente conflittuali, dove sono stati accertati comportamenti ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore.
La CO di Cassazione ha quindi qualificato come un errore di diritto l'operazione logica con cui la CO d'Appello aveva fatto coincidere l'interesse della minore con la sua volontà, ribadendo come il giudice deve invece compiere una valutazione più ampia e non decontestualizzare la volontà del minore da tutti gli altri fattori rilevanti.
Pertanto, è stato affermato che la decisione deve basarsi su una valutazione complessiva e non parziale, dovendosi considerare oltre al desiderio del minore, anche altri elementi cruciali e già accertati, come la perdurante e accesa conflittualità tra i genitori, le condotte passate della madre volte a escludere la figura paterna, il positivo risultato raggiunto con il collocamento presso il padre nel garantire la bigenitorialità e le possibili ripercussioni negative o meno di un nuovo radicale cambiamento di vita per il minore.
A rafforzare questo principio, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della CO Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha affermato che il parere di un minore non è immutabile e non gli conferisce un diritto di veto incondizionato. In particolare, fondare una decisione esclusivamente sull'opinione di un minore che potrebbe trovarsi in un conflitto di lealtà può risultare contrario al diritto alla vita familiare.
In conclusione, l'ordinanza stabilisce il principio per cui “l'interesse del minore prevale sulla sua volontà espressa quando quest'ultima, se assecondata, rischierebbe di compromettere diritti fondamentali del minore stesso, come quello a una crescita equilibrata e al mantenimento di legami stabili con entrambe le figure genitoriali. Il compito del giudice è quello di effettuare un bilanciamento ponderato di tutti gli elementi in gioco, proteggendo il minore anche dalle conseguenze di desideri che potrebbero essere frutto di influenze esterne o di un'immatura valutazione della propria situazione complessiva”.
Peraltro, va quindi sottolineato come nel caso di specie non venga in rilievo soltanto la questione, pur rilevante, di assicurare al minore il diritto alla bigenitorialità, negata dalla madre, ma prima ancora la preminente necessità di garantire a un contesto di CP_2 vita ordinato ed equilibrato che possa favorirne il recupero nelle varie aree in cui, a causa delle disfunzionali modalità di accudimento materne, presenta delle difficoltà evolutive (relazionali, di apprendimento), reputando quindi la CO necessario disporsi l'affidamento di al padre ed il sollecito collocamento presso il predetto, CP_2 in quanto corrispondente, in un'ottica di non breve periodo, al miglior interesse del minore e ad evitare che le riscontrate difficoltà personali possano evolversi in gravi disturbi di natura psicopatologica.
Ancora, a ulteriore supporto della validità della decisione assunta dalla CO, va anche considerato come dagli atti emerga come anche la sorella maggiore Persona_1 proprio all'età di fosse completamente invischiata nel conflitto di lealtà e CP_2 rifiutasse completamente il rapporto con il padre che considerava un vero e proprio nemico, mentre in seguito, a causa delle difficoltà relazionali emerse con la madre, nel corso del presente giudizio ha avviato una relazione più profonda con il padre e, modificando radicalmente la sua volontà (evidentemente all'epoca coartata), all'età di quindici anni ha scelto di trasferirsi presso il medesimo trovando un maggiore benessere sotto il profilo sia emotivo che dell'accudimento.
In ragione di quanto sopra, in accoglimento della domanda formulata da
[...]
deve quindi disporsi l'affidamento del figlio minore al predetto ed il Parte_1 CP_2 sollecito ricollocamento presso lo stesso, da realizzarsi, con la auspicabile collaborazione materna, entro il termine massimo di giorni quindici dalla comunicazione della presente sentenza, incaricandosi il Servizio di NPI che ha in carico il minore, unitamente ai servizi sociali territorialmente competenti di Catania e di Sant'Agata Li Battiati, di preparare il minore informandolo con le modalità ritenute più opportune del contenuto della sentenza.
Decorso tale termine, in estremo subordine gli stessi, ove strettamente necessario, sono fin d'ora autorizzati a farsi coadiuvare dalle FF.OO. competenti.
2.D.Avuto riguardo alle gravi criticità emerse con riferimento ai disfunzionali comportamenti materni, specie nel periodo successivo al collocamento di preso CP_2 il padre e dopo il dicembre 2024, al fine di assicurare il necessario periodo di adeguamento al minore al nuovo contesto familiare e garantirne la serenità, in limitazione della responsabilità genitoriale materna per la durata di mesi sei, si reputa necessario che subito dopo il collocamento presso il padre siano sospesi per un periodo di (tre) mesi gli incontri tra il minore e la madre, i quali potranno riprendere gradualmente con modalità protette negli ulteriori tre mesi, previo l'avvio da parte della genitrice di un percorso di sostegno alla genitorialità di complessivi mesi sei presso l'EMI territorialmente competente. Alla madre sarà consentito di svolgere brevi telefonate a cadenza settimanale con modalità protette nei tempi e nei modi indicati dal Servizio di NPI di concerto con l'EMI, di concerto con i SS.SS incaricati. Alla scadenza del suddetto percorso, fatte salve ulteriori determinazioni da assumersi nelle competenti sedi, la responsabilità genitoriale della potrà riespandersi e la stessa potrà CP_1 esercitare il diritto di visita nei confronti del minore nei termini di cui in parte dispositiva, salvo diverso accordo. In ipotesi di contrasti si demanda ai SS.SS territorialmente, di concerto, l'onere di comporre gli stessi, fatta salvo ogni e diversa azione nelle competenti sedi.
2.E. Alla luce della gravità dei comportamenti di disapplicazione delle ordinanze di collocamento del minore presso il padre emesse dalla CO in data 13.06.24 e delle diffide irrogate in data 19.12.24 e 18.07.24, reputa altresì la CO che, in accoglimento delle istanze formulate dal ex art. 709 ter comma 2 n. 3 cpc, Pt_1 Controparte_1 vada condannata al risarcimento del danno subito dal per il mancato esercizio Pt_1 della genitorialità che si reputa equo liquidare, in via equitativa, nella misura di euro 5000,00.
Inoltre, in ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, in ipotesi di mancata esecuzione spontanea, si reputa opportuno comminare fin d'ora una misura di coercizione indiretta all'obbligo di consegna del minore al padre, per ogni CP_2 giorno successivo, decorsi i 15 giorni dalla comunicazione alle parti della presente sentenza, che si reputa di quantificare in euro 250,00 giornalieri. Analoga sanzione sarà applicabile in ipotesi di successive condotte violative delle disposizioni di cui alla presente sentenza anche successive alla consegna.
A riguardo appare opportuno richiamare il recente arresto della Suprema CO che, con l'ordinanza n. 29690/2024 ha affermato, richiamando l'importanza dell'utilizzo c.d. sanzioni economiche ex art. 709 ter cpc al fine di assicurare il principio di genitorialità, che “in relazione alle gravi inadempienze che minano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e agli atti volti a danneggiare il minore, corrisponde la possibilità di disporre, d'ufficio, non solo su istanza di parte, alternativamente o cumulativamente, una serie di interventi che vanno dall'ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ei sensi dell'art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria”.
E' stato dunque ribadito che “la misura compulsoria prevista dall'art. 614 bis cpc, nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia applicabile ratione temporis, può essere comminata dal giudice in via accessoria ad una propria statuizione, quale strumento diretto a prevenire a priori l'inosservanza di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro oggetto di riconoscimento giudiziale” reputandosi la stessa pienamente compatibile con il rito c.d. famiglia in relazione alle previsioni di cui all'art. 709 ter cpc ( Cass. 9764/19; Cass. 21970/22; Cass. 23800/23).
3.AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Venendo all'esame della questione relativa all'iscrizione di alla scuola CP_2 secondaria di primo grado, rispetto alla quale i due genitori per quanto consta non sono riusciti a trovare un accordo, avendo il ritenuto di non aderire alla proposta Pt_1 della di iscrivere il minore presso l'Istituto Paritario “Malerba” sito in via CP_1
Messina reputando questi più opportuna la prosecuzione degli studi presso l'Istituto Paritario Salesiano di via Cifali frequentato anche dalla sorella , reputa la Persona_1
CO, chiamata a dirimere il contrasto ex art. 337 ter comma 3 cpc, che, tenuto conto del desiderio manifestato da in sede di ascolto di “voltare pagina” e del CP_2
(comprensibile) malessere manifestato all'idea di permanere nella scuola da cui lo scorso anno è scappato, al fine di assecondare le aspirazioni di cambiamento del minore, e valutato anche il fatto che la sorella completerà quest'anno il Liceo, Persona_1 debba valutarsi favorevolmente la richiesta di iscrizione del minore presso il diverso istituto indicato in atti, ove peraltro il minore, per quanto consta , è stato già iscritto dalla madre.
4.QUESTIONI ECONOMICHE
4.1. Assegno di mantenimento in favore di . Controparte_1
Venendo all'esame della questione inerente la censurata statuizione inerente l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore di con Pt_1 Controparte_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Ragusa nella misura di euro 1000,00 mensili, misura che in sede di appello incidentale la ha chiesto di aumentare sul CP_1 presupposto del divario della propria condizione economica rispetto a quella del e dell'elevato tenore di vita condotto durante la vita matrimoniale, deve Pt_1 rilevarsi come, se per un verso appaiono pienamente condivisibili le valutazioni del giudice di prime cure (le cui motivazioni si richiamano) che, sul presupposto della effettiva sussistenza di una sperequazione reddituale in favore della , aveva CP_1 pertanto ritenuto di riconoscere alla stessa un'assegno di mantenimento di euro 1000,00, deve rilevarsi come nel corso del presente giudizio il divario economico tra i coniugi sia venuto decisamente meno, in ragione della significativa riduzione dei redditi del da un lato conseguente alla vendita da parte dello stesso della sociietà Iblea Pt_1
TR s.r.l (cui è stato costretto dall'ingente esposizione debitoria accumulata pari a diversi milioni di euro), e, dall'altro, del verosimile incremento di quelli derivanti alla dall'altro dalla propria . CP_1
E invero, premesso che alcuna evidenza risulta essere mai stata raggiunta nel corso del giudizio riguardo l'elevato tenore di vita che in base la prospettazione della CP_1 connotava il manage familiare, essendo anzi per contro emerso come in parte le cause della crisi matrimoniale siano da ascriversi anche al disappunto del rispetto Pt_1 alle (insostenibili) spese per beni di lusso quali vestiario e borse da parte della CP_1
(cfr. prove per testi del primo grado di giudizio), deve rilevarsi come, per quanto consta sulla base dei nuovi 730 versati in atti relativi agli anni 2022, 2023, 2024 risulti che il dal 2023 abbia dichiarato redditi per circa 35.000 euro lordi, Parte_1 inferiori quindi di oltre 20.000 a quanto dichiarato in passato, avendo quindi un reddito medio di circa 2500,00 euro mensili negli ultimi tre anni. invece risulta Parte_3 aver rilanciato l'attività imprenditoriale di organizzazione di eventi gestita presso la struttura, di oltre 2000 m.q. denominata “Casale dell'Arte”, dal 2021 tornato di sua esclusiva proprietà (del valore di 754. 00.000 euro), ove, siccome emerge dalla documentazione fotografica in atti, vengono organizzate molte serate a pagamento e risulta operativo anche un ristorante-pizzeria denominato “Chez Gabriela”. Sebbene la stessa abbia depositato un modello ISEE da cui emergerebbero redditi molto bassi - il quale peraltro è falsato dall'inclusione dei due figli, mentre , come noto, è Persona_1 collocata presso il padre dal luglio 2022 - deve rilevarsi come dalle risultanze dei numerosi estratti conto bancari a lei intestati risulta come la donna abbia una notevole liquidità, tale da lasciar presumere la verosimile esistenza di entrate e redditi non dichiarati ( dall'esame dell'elenco dei rapporti finanziari intrattenuti dalla CP_1 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 07.11.2022, emergesse la titolarità di tre conti correnti e di plurime movimentazioni bancarie attestanti accrediti nell'anno 2021 pari a complessivi euro 85.899,00 e nel 2020 a 77.908,00).
Alla luce di quanto sopra, richiamato l'orientamento costante della Suprema CO, ribadito da ultimo con la sentenza n. 32349 del 2024 , che sottolinea la necessità, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento di valutare anche i redditi non dichiarati, e tenuto conto delle potenzialità dell'attività imprenditoriale di cui la è titolare e CP_1 della capacità della stessa di autosostentarsi, della sostanziale equivalenza del tenore di vita goduto dai due ex coniugi, della esigua durata del matrimonio (pari a tre anni), reputa pertanto la CO del tutto venuti meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal gennaio 2023, ovvero dalla data da cui risulta operativa la cessione della società Iblea TR srl da parte del e da Pt_1 cui emerge inconfutabilmente l'incremento dell'attività imprenditoriale della , CP_1 nelle more del giudizio ritornata proprietaria esclusiva del “Casale dell'Arte” .
4.2. Assegno di mantenimento per i figli.
Con riferimento alle specifiche esigenze di mantenimento dei figli, tra i criteri fondamentali per la quantificazione e rideterminazione in sede di separazione o divorzio del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle “attuali esigenze del figlio” ( ex art. 337 ter cc, novellato dal D.lgs. n. 154/2013) , da rapportarsi al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, le quali sono di norma destinate ad aumentare con il crescere dell'età, in relazione alle crescenti esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche dei minori.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” e non ha bisogno di specifica dimostrazione (ex plurimis Cass.
4.5.2023 n. 11724; Cass. 13664/2022),
Premessa per le medesime motivazioni di cui sopra la correttezza dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del dalla sentenza del Tribunale Pt_1 di Ragusa impugnata nella misura di euro 1000,00 per ciascun minore, per quanto concerne la minore , deve rilevarsi come i presupposti per il Persona_1 riconoscimento dello stesso siano venuti meno a seguito del trasferimento della minore presso il padre dal luglio 2022 , rilevandosi quindi come con l'ordinanza del 13 giugno 2023 la CO avesse determinato in euro 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento quale contributo per il sostentamento della figlia, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie a carico del nella misura del 70% già Pt_1 disposta dal Tribunale di Ragusa. Orbene, alla luce del riscontrata perequazione delle condizioni economiche dei sig.ri e e tenuto conto delle esigenze Pt_1 CP_1 evolutive della minore, ormai prossima alla maggiore età ma ancora non autosufficiente, le quali, come noto, non abbisognano di specifica dimostrazione ( ex plurimis Cass.
4.5.2023 n. 11724; Cass. 13664/2022) si reputa equo incrementare con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico di in euro 500,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere entro Controparte_1 il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, non ravvisandosi ragioni per derogare ulteriormente alla regola della normale ripartizione a metà delle stesse.
A riguardo, appare opportuno richiamare l'orientamento costante della Suprema CO per la quantificazione del mantenimento dei figli, oltre al reddito da lavoro, deve essere presa in esame tutta la situazione patrimoniale del genitore obbligato. La CO ha stabilito che: “ai fini della misura dell'assegno di mantenimento per i figli è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; specificando inoltre che la valutazione delle condizioni economiche dell'obbligato non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione del patrimonio del genitore obbligato (Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, n.24460).
Parimenti, per quanto riguarda il minore , in ragione di quanto sopra, premesso CP_2 che con l'ordinanza del 13.06.24 era stato quantificato in euro 200,00 il contributo da porsi a carico della a seguito del collocamento del minore presso il padre, CP_1 collocamento di fatto realizzatosi per il periodo dal 12 luglio al 4 dicembre 2024, tenuto conto delle esigenze evolutive del minore, si reputa equo incrementare con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico di in euro 400,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, non ravvisandosi ragioni per derogare ulteriormente alla regola della normale ripartizione a metà delle stesse. Per il periodo compreso tra il dicembre 2024 e la data di deposito della presente sentenza, in cui il minore in conformità con le ordinanze della CO avrebbe dovuto essere collocato presso il padre, alcun contributo va riconosciuto in favore di mentre il sig. va tenuto esente dall'obbligo di Controparte_1 Pt_1 corrispondere alcunchè in favore dell'ex moglie.
5. RICONOSCIMENTO ADDEBITO SEPARAZIONE A CARICO DEL PLUCHINO.
In sede di appello incidentale impugnava anche il capo della sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva negato il riconoscimento dell'addebito della separazione al , sul presupposto dell'abbandono da parte di Pt_1 questi del tetto coniugale, per andare a convivere con l'attuale nuova compagna.
Orbene, occorre ribadire come in termini generali incomba sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare non solo la violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge ma anche l'effettiva incidenza di tale violazione sulla decisione di separarsi (Cass. ord. 18.12.2023 n. 35296).
In particolare, con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà è stato quindi chiarito che “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass. 16169/2023; Cass. 35296/2023). Pertanto, l'avvio di una relazione extraconiugale non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora si dimostri che la stessa non abbia avuto efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale .
Ai fini del riconoscimento dell'addebito si richiede quindi che la violazione dell'obbligo di convivenza e fedeltà abbiano avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale.
Ciò premesso in termini generali, reputa la CO che tale motivo di appello, che peraltro non risulta essere stato nel corso del giudizio in alcun modo coltivato, risulti del tutto infondato, non potendo che condividersi a riguardo, sulla base delle emergenze probatorie di cui al giudizio di prime cure, le valutazioni del Tribunale che ha evidenziato come le cause della separazione fossero ascrivibili “all'inevitabile esaurimento -accelerato dal peso delle sopraggiunte responsabilità genitoriali, delle risorse individuali di sopportazione in un regime di poco autentica e del tutto insoddisfacente comunione di vita, che già in epoca anteriore al matrimonio aveva palesato il proprio potenziale distruttivo”, siccome ampiamente emergente anche dalle conclusioni delle due CC.TT.UU effettuate, senza che siano emersi per contro specifici profili di colpa a carico del rispetto alla cessazione del consortium coniugale, Pt_1 il cui allontanamento dall'abitazione coniugale appare la inevitabile conseguenza “della progressiva e reciproca disaffezione dei due coniugi”. Anche sotto tale profilo l'appello incidentale proposto da non può che essere rigettato. Controparte_1
5. SPESE
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui alle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto anche dei giudizi interinali ex art. 709 ter cpc, seguono la soccombenza a carico di Controparte_1 mentre, tenuto conto dei motivi della decisione, si reputa equo confermare la compensazione tra le parti per il giudizio di prime cure.
Vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La CO, su parere parzialmente difforme del PG, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , avverso la sentenza n.1168/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Ragusa in data 30.09.2021:
- Dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre Persona_1
e conferma il collocamento della stessa presso il padre con Parte_1 decorrenza dal luglio 2022, autorizzando incontri liberi madre-figlia, ove graditi alla minore;
-Dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre Controparte_2 [...]
e conferma il già disposto collocamento dello stesso presso il padre Parte_1 indicando in giorni quindici dalla data di comunicazione alle parti della presente sentenza il termine entro il quale il minore deve essere consegnato al padre, incaricando il Servizio di NPI di preparare il minore a detto passaggio ed i SS.SS territorialmente competenti di Catania e di S.Agata Li Battiati di curare gli interventi di competenza al fine di sostenere il minore (anche attraverso l'attivazione dell'E.D.U.) e di vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni di cui sopra;
-autorizza l'iscrizione di per il ciclo di scuola secondaria di primo Controparte_2 grado presso l'Istituto indicato in atti (I.C. Malerba sito in via Messina);
-pone fin d'ora a carico di , in ipotesi di inadempimento a quanto sopra Controparte_1 disposto, il pagamento di euro 250,00 in favore di controparte per ogni giorno di ritardo e nei termini di cui in parte motiva,
-dispone la presa in carico di dall'E.M.I territorialmente competente Controparte_1 prescrivendo l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità della durata di mesi sei;
- in limitazione della responsabilità genitoriale materna per mesi sei, dispone la sospensione degli incontri madre-figlio per la durata di mesi tre e prescrive che la stessa poi riprenda a incontrare in sede protetta, il minore a cadenza Controparte_2 settimanale e con gradualità all'esito dell'avvio del suddetto percorso di sostegno alla genitorialità, nei termini e nei modi stabiliti dall'EMI e dal Servizio di NPI che ha in carico il minore per ulteriori mesi tre e, per il prosieguo, regolamenta nei termini che seguono il diritto di visita, salvo diversi accordi: un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00; - a settimane alterne: dalle ore 13.00 del sabato fino alle ore 08.00 del lunedì successivo, con intermedi pernottamenti, prelevandolo all'uscita dalla scuola ed ivi riaccompagnandolo entro l'inizio delle lezioni;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 23.12.e sino alle ore 20.00 del 28.12 e dalle ore 09.00 del 29.12 sino alle ore 20.00 del 03.01; -durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del sabato di Pasqua alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni il compleanno del minore;
ad anni alterni tutti i giorni festivi di calendario;
- nel periodo estivo, ad anni alterni, nei primi ovvero negli ultimi quindici giorni dei mesi di luglio e di agosto;
il minore trascorrerà con il giorno del rispettivo genitore il compleanno di questi, fermi restando gli impegni scolastici);
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 5000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento delle ordinanze in data 13.06.24 e 19.12.2024 di cui in atti;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
quale contributo per il mantenimento della figlia un assegno Parte_1 Persona_1 che si ridetermina dal corrente mese (settembre 2025) in euro 500,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno che si Parte_1 CP_2 ridetermina dal corrente mese (settembre 2025) in euro 400,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza da Controparte_1 gennaio 2023;
- rigetta per il resto l'appello proposto;
- rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Ragusa e le ulteriori istanze ex artt. 709 ter e 614 bis di cui in atti dalla stessa proposte dall'ottobre 2024;
-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte nel Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano, in euro 11.000,00 , oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del primo grado di giudizio.
- dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
-manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente sentenza ai SS.SS. di Catania e di S.Agata Li Battiati, all'EMI di Catania, al Servizio di NPI di Gravina di Catania per quanto di competenza, ai procuratori costituiti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher