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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6657/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
ZANARDINI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Emiliana Parte_2 C.F._2
GHEZA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 5 aprile
1999 a Piancogno (BS). Dalla loro unione sono nati (31 marzo 2003), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, (23 settembre 2005), maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_2 Per_3
(7 luglio 2009) e (3 aprile 2017), minorenni. Per_4
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 26 febbraio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli e delle parti, come concordemente valutati.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. prende atto degli accordi assunti dai coniugi alla condizione n. 11 di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Piancogno (Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1999).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
ZANARDINI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Emiliana Parte_2 C.F._2
GHEZA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 5 aprile
1999 a Piancogno (BS). Dalla loro unione sono nati (31 marzo 2003), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, (23 settembre 2005), maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_2 Per_3
(7 luglio 2009) e (3 aprile 2017), minorenni. Per_4
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 26 febbraio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli e delle parti, come concordemente valutati.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. prende atto degli accordi assunti dai coniugi alla condizione n. 11 di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Piancogno (Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1999).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo