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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ramona Di Domenico, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Monteverigine n.
20
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Nicola Caprio, presso il quale elettivamente domicilia, in Frattamaggiore, via Vittorio
Emanuele III n. 14
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 5376 del Parte_1
2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento della
domanda di , inquadrato come lavoratore dipendente dal 1° ottobre 2009 al 28 novembre Controparte_1
2019, con mansioni di operaio montatore di calzature, III livello del CCNL Calzaturieri- Piccola Industria,
1 l'aveva condannata a pagare a quest'ultimo la complessiva somma di euro 15.627,45 a titolo di differenza retributive, permessi non fruiti, elemento di garanzia retributiva e tfr.
Censurava detta pronuncia, per non aver ritenuto la decadenza di parte ricorrente dalla prova testimoniale, invece ammessa ed espletata, stante l'assenza della predetta alla prima udienza.
Contestava, poi, l'avvenuto riconoscimento della prestazione lavorativa per un sabato al mese, non emergente dalla prova, se non dalle deposizioni della teste , inattendibile, parte di altro analogo Tes_1 procedimento, e del teste , che lavorava con il ricorrente solamente nella fase finale del Tes_2 rapporto.
Deduceva, poi, che alcunchè fosse dovuto a titolo di garanzia retributiva, non prevista dal CCNL, nè a titolo di permessi non fruiti, invece corrisposti, come risultanti dalle voci pc/pr/pa riportate in busta paga.
Svolgeva, poi, articolate censure sui conteggi formulati da controparte e su come il Tribunale avesse interpretato i suoi controconteggi.
Si doleva, infine, delle spese di lite, compensate solamente nella misura della metà, nonostante il notevole ridimensionamento del credito riconosciuto rispetto a quello azionato.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che resisteva all'appello, al contempo spiegando appello incidentale Controparte_1 condizionato, regolarmente notificato, volto all'azionato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sin dal maggio 2005, come confermato dai testi escussi, nonché al riconoscimento del IV livello contrattuale, come rivendicato sin dal ricorso introduttivo e confermato durante la prova orale ammessa ed espletata.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, la parziale riforma della sentenza impugnata, per i profili esposti.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, coma da dispositivo e per le ragioni che seguono.
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno, pertanto, entrambi disattesi.
Privo di pregio si appalesa il motivo ordine alla decadenza dalla prova per mancata comparizione della parte alla prima udienza. A detta udienza, infatti, parte ricorrente era presente, mentre era assente a una successiva udienza fissata per il solo tentativo obbligatorio di conciliazione e nuovamente presente all'udienza in cui il primo Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti nei rispettivi atti introduttivi. Può, poi, ulteriormente affermarsi che la decadenza dedotta nell'atto di appello non è prevista da alcuna disposizione , essendo sufficiente che la parte richieda la prova nel suo atto introduttivo, senza necessità di reiterazione. Come ha statuito anche la S.C. (cfr,. Cass., Sez lav., 18.6.2003 n. 9791), nel rito del lavoro, dove non sono previste udienze di mero rinvio nè l'udienza di precisazione delle conclusioni, ogni udienza,
a partire dalla prima, è destinata, oltre che all'assunzione di eventuali prove, alla discussione e, quindi,
2 all'immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni che, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, sono per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Ne consegue che, se in tali atti sono stati articolati mezzi di prova, dalla mancata presentazione di un ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive il giudice non può presumere l'abbandono dell'istanza stessa e ritenerne la decadenza.
Ciò posto, è infondata la doglianza dell'appellante con riferimento alla parte in cui il Giudice ha ricavato la sussistenza di una prestazione lavorativa attorea per un sabato al mese. Indicazioni in tal senso si ricavano dalla teste e, per il periodo in cui ha lavorato insieme al ricorrente, anche dal teste Tes_1
, Il fatto, poi, che la teste sia parte di altro giudizio non la rende incapace di testimoniare Tes_2 Tes_1
e neppure pregiudizialmente inattendibile.
La S.C. ha infatti ripetutamente ribadito (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav., 9.7.2018 n. 17984) la legittimità dell'ammissione della deposizione testimoniale dei colleghi di lavoro che abbiano una controversia di analogo contenuto nei confronti del datore di lavoro, in quanto l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
E' poi sempre la (cfr. Cass., II, 17.2.2020 n. 3849) a chiarire che, ferma la distinzione tra Parte_2 capacità e attendibilità, quest'ultima va valutata discrezionalmente dal Giudice alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nell'ipotesi in esame, l'elemento di criticità segnalato nell'atto di appello sarebbe rappresentato dal fatto che la teste ha riferito in questa sede un orario lavorativo, da lei seguito, più ridotto di quello azionato nel suo procedimento, il che però non ne compromette e anzi ne avvalora l'attendibilità, dato che il teste ha l'obbligo della verità, vincolo cui invece non soggiace la parte.
Questa Corte, in conclusione, condivide pienamente il ragionamento probatorio, basata su una valutazione ponderata e ragionevole del Giudice di prime cure, con riferimento all'attività lavorativa svolta un sabato al mese e, al riguardo, va sottolineato che è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
3 concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee e sufficienti ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820).
Infondata, altresì, appare la doglianza concernente la garanzia retributiva, dovuta ex art. art. 8, lett. F, del
CCNL del 29 novembre 2013, applicato, stante la pacifica assenza di una contrattazione decentrata.
Anche i permessi vanno riconosciuti, non essendoci traccia di essi nelle buste paga prodotte e comunque avendo il lavoratore dichiarato di non averli mai percepiti ed era a carico della debitrice parte datoriale l'onere della prova dell'estinzione della relativa obbligazione.
Per quanto concerne, invece, le articolate censure sui conteggi, questa Corte ha disposto una consulenza tecnica contabile volta all'accertamento del credito in base agli stessi elementi riconosciuti dal primo
Giudice. La consulenza, che è apparsa chiara ed esaustiva, dando conto anche delle censure espresse della parte appellante e che questa Corte fa propria, e anche al di là di dubbi che dovessero residuare all'esito del contraddittorio, comunque perviene a una quantificazione complessiva anche maggiore di quella riconosciuta dal Tribunale, per cui anche sul punto l'appello non può che essere rigettato.
Priva di pregio, infine, appare l'impugnazione del capo delle spese, ove si contesta la compensazione solamente nella misura della metà in considerazione del divario esistente tra la somma domandata e quella conseguita all'esito del giudizio.
L'argomento, così posto, non può essere condiviso. Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un.,
31.10.2022 n.32061), in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e può solo giustificare la compensazione , se sussistenti gli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2, c.p.c..
Calato il principio nella concreta fattispecie al vaglio, può affermarsi che il primo Giudice è stato persino generoso, in quanto avrebbe potuto condannare tout court all'integrale rifusione delle spese, in base al principio di soccombenza.
Ne consegue che l'appello principale va integralmente rigettato.
Infondato si appalesa anche l'appello incidentale.
Anche a voler prescindere, infatti, dai pur rilevanti contrasti delle deposizioni testimoniali sull'effettività
e l'intensità dell'attività lavorativa attorea nella fase inziale di dedotta mancata regolarizzazione, resta il dato, sottolineato dal primo Giudice, che il primo periodo, non riconosciuto, del rapporto, nella deduzione attorea, si sarebbe svolta a Casandrino, laddove è documentale e pacifico che la società (peraltro, almeno nel 2005, non esisteva l'odierna appellante, ma la precedente società Moon Flower S.a.s. e non è stato dedotto alcun fenomeno di successione aziendale ex art. 2112 c.c.) operava in quell'arco temporale a
4 Napoli, per poi trasferirsi a Casandrino, laddove nel ricorso si riferisce di un'attività lavorativa eseguita anche in quel periodo a Casandrino. Dunque, è stata azionata una situazione lavorativa diversa, mai verificatasi in questi termini, rispetto a quelle in ipotesi emersa nel processo.
La giustificazione offerta dalla difesa attorea per cui si era indicata la sede di Casandrino solo perché
l'ultima, non è accettabile e contrasta con l'onere posto a carico delle parti di indicare con esattezza gli elementi costitutivi dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Anche l'invocato dovere del Giudice di ricercare la verità materiale dei fatti, al di là anche dell'attività e della carenze delle parti, ha una valenza, in linea generale, di carattere istruttorio, non volta a definire fatti diversi a quelli fatti valere.
Appaiono, pertanto, corretti e assorbenti le considerazioni poste dal Tribunale a base del relativo rigetto.
Da disattendere, infine, la pretesa volta al riconoscimento delle superiori mansioni rispetto a quelle di formale inquadramento.
Occorre, a tal punto, partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019 n. 30580).
Nel procedimento al vaglio detta comparazione, come ben schematizzata anche nella sentenza impugnata, porta a definire così i due livelli coinvolti:
Livello III (riconosciuto) i lavoratori che “con adeguata competenza eseguono lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche conseguibili con corsi professionali o con adeguato periodo di tirocinio e di pratica lavorativa;
5 — i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o amministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono una adeguata preparazione professionale o una corrispondente esperienza”.
Livello IV (invocato) “i lavoratori che pur su direttive di massima svolgono con autonomia esecutiva e con l'apporto di particolari competenze e responsabilità, lavori ed operazioni che richiedono una specifica formazione, una adeguata conoscenza delle macchine e dei materiali, con esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali o con un consistente periodo di pratica lavorativa (e che sono punto di riferimento per la professionalità aziendale od eventuale addestramento)”.
Dall'istruttoria si ricava che il faceva l'”operaio orlatrice” (teste ), “l'operaio addetto alla CP_1 Tes_1 catena di montaggio, si occupava di preparare le scarpe, rafforzando al punte la parte dietro al calcagno”
(teste ”). Un po' più particolareggiata la deposizione del teste , che ha dichiarato: “Il Tes_3 Tes_2
era un operaio preparatore;
lavoravamo in catena di montaggio, ma lui usava un macchinario a CP_1 parte, denominato pregabbatrice se ben ricordo. In pratica stendeva la tomaia, il cd scorzetto sulla parte corrispondente al tallone ed i puntali della scarpa da donna. Ciò faceva in autonomia…Dopo di ciò la scarpa in lavorazione passava dal pre- montista, poi dal correttore, poi dallo schianatore ed infine dal suolatore”.
Per parte appellante il mero riferimento a un macchinario fonda il diritto al IV livello. Tuttavia, reputa la
Corte che, a parte la considerazione che il ha riferito su una frazione del rapporto, un tale Tes_2 elemento, peraltro in assenza di ulteriori specificazioni sulla complessità di detto macchinario, sia del tutto insufficiente e non muta la sussumibilità delle mansioni descritte nel “montaggio della cava, dei fianchi, della boetta, delle punte”, espressamente rientranti nel livello riconosciuto ed espressione di un'attività non caratterizzata da “particolare complessità e variabilità”.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello principale come di quello incidentale, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite del grado vanno integralmente compensate, tra le parti.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado;
spese di ctu come da separato decreto.
Dà atto che ricorrono, per entrambe le parti, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ramona Di Domenico, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Monteverigine n.
20
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Nicola Caprio, presso il quale elettivamente domicilia, in Frattamaggiore, via Vittorio
Emanuele III n. 14
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 5376 del Parte_1
2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento della
domanda di , inquadrato come lavoratore dipendente dal 1° ottobre 2009 al 28 novembre Controparte_1
2019, con mansioni di operaio montatore di calzature, III livello del CCNL Calzaturieri- Piccola Industria,
1 l'aveva condannata a pagare a quest'ultimo la complessiva somma di euro 15.627,45 a titolo di differenza retributive, permessi non fruiti, elemento di garanzia retributiva e tfr.
Censurava detta pronuncia, per non aver ritenuto la decadenza di parte ricorrente dalla prova testimoniale, invece ammessa ed espletata, stante l'assenza della predetta alla prima udienza.
Contestava, poi, l'avvenuto riconoscimento della prestazione lavorativa per un sabato al mese, non emergente dalla prova, se non dalle deposizioni della teste , inattendibile, parte di altro analogo Tes_1 procedimento, e del teste , che lavorava con il ricorrente solamente nella fase finale del Tes_2 rapporto.
Deduceva, poi, che alcunchè fosse dovuto a titolo di garanzia retributiva, non prevista dal CCNL, nè a titolo di permessi non fruiti, invece corrisposti, come risultanti dalle voci pc/pr/pa riportate in busta paga.
Svolgeva, poi, articolate censure sui conteggi formulati da controparte e su come il Tribunale avesse interpretato i suoi controconteggi.
Si doleva, infine, delle spese di lite, compensate solamente nella misura della metà, nonostante il notevole ridimensionamento del credito riconosciuto rispetto a quello azionato.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che resisteva all'appello, al contempo spiegando appello incidentale Controparte_1 condizionato, regolarmente notificato, volto all'azionato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sin dal maggio 2005, come confermato dai testi escussi, nonché al riconoscimento del IV livello contrattuale, come rivendicato sin dal ricorso introduttivo e confermato durante la prova orale ammessa ed espletata.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, la parziale riforma della sentenza impugnata, per i profili esposti.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, coma da dispositivo e per le ragioni che seguono.
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno, pertanto, entrambi disattesi.
Privo di pregio si appalesa il motivo ordine alla decadenza dalla prova per mancata comparizione della parte alla prima udienza. A detta udienza, infatti, parte ricorrente era presente, mentre era assente a una successiva udienza fissata per il solo tentativo obbligatorio di conciliazione e nuovamente presente all'udienza in cui il primo Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti nei rispettivi atti introduttivi. Può, poi, ulteriormente affermarsi che la decadenza dedotta nell'atto di appello non è prevista da alcuna disposizione , essendo sufficiente che la parte richieda la prova nel suo atto introduttivo, senza necessità di reiterazione. Come ha statuito anche la S.C. (cfr,. Cass., Sez lav., 18.6.2003 n. 9791), nel rito del lavoro, dove non sono previste udienze di mero rinvio nè l'udienza di precisazione delle conclusioni, ogni udienza,
a partire dalla prima, è destinata, oltre che all'assunzione di eventuali prove, alla discussione e, quindi,
2 all'immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni che, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, sono per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Ne consegue che, se in tali atti sono stati articolati mezzi di prova, dalla mancata presentazione di un ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive il giudice non può presumere l'abbandono dell'istanza stessa e ritenerne la decadenza.
Ciò posto, è infondata la doglianza dell'appellante con riferimento alla parte in cui il Giudice ha ricavato la sussistenza di una prestazione lavorativa attorea per un sabato al mese. Indicazioni in tal senso si ricavano dalla teste e, per il periodo in cui ha lavorato insieme al ricorrente, anche dal teste Tes_1
, Il fatto, poi, che la teste sia parte di altro giudizio non la rende incapace di testimoniare Tes_2 Tes_1
e neppure pregiudizialmente inattendibile.
La S.C. ha infatti ripetutamente ribadito (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav., 9.7.2018 n. 17984) la legittimità dell'ammissione della deposizione testimoniale dei colleghi di lavoro che abbiano una controversia di analogo contenuto nei confronti del datore di lavoro, in quanto l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
E' poi sempre la (cfr. Cass., II, 17.2.2020 n. 3849) a chiarire che, ferma la distinzione tra Parte_2 capacità e attendibilità, quest'ultima va valutata discrezionalmente dal Giudice alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nell'ipotesi in esame, l'elemento di criticità segnalato nell'atto di appello sarebbe rappresentato dal fatto che la teste ha riferito in questa sede un orario lavorativo, da lei seguito, più ridotto di quello azionato nel suo procedimento, il che però non ne compromette e anzi ne avvalora l'attendibilità, dato che il teste ha l'obbligo della verità, vincolo cui invece non soggiace la parte.
Questa Corte, in conclusione, condivide pienamente il ragionamento probatorio, basata su una valutazione ponderata e ragionevole del Giudice di prime cure, con riferimento all'attività lavorativa svolta un sabato al mese e, al riguardo, va sottolineato che è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
3 concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee e sufficienti ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820).
Infondata, altresì, appare la doglianza concernente la garanzia retributiva, dovuta ex art. art. 8, lett. F, del
CCNL del 29 novembre 2013, applicato, stante la pacifica assenza di una contrattazione decentrata.
Anche i permessi vanno riconosciuti, non essendoci traccia di essi nelle buste paga prodotte e comunque avendo il lavoratore dichiarato di non averli mai percepiti ed era a carico della debitrice parte datoriale l'onere della prova dell'estinzione della relativa obbligazione.
Per quanto concerne, invece, le articolate censure sui conteggi, questa Corte ha disposto una consulenza tecnica contabile volta all'accertamento del credito in base agli stessi elementi riconosciuti dal primo
Giudice. La consulenza, che è apparsa chiara ed esaustiva, dando conto anche delle censure espresse della parte appellante e che questa Corte fa propria, e anche al di là di dubbi che dovessero residuare all'esito del contraddittorio, comunque perviene a una quantificazione complessiva anche maggiore di quella riconosciuta dal Tribunale, per cui anche sul punto l'appello non può che essere rigettato.
Priva di pregio, infine, appare l'impugnazione del capo delle spese, ove si contesta la compensazione solamente nella misura della metà in considerazione del divario esistente tra la somma domandata e quella conseguita all'esito del giudizio.
L'argomento, così posto, non può essere condiviso. Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un.,
31.10.2022 n.32061), in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e può solo giustificare la compensazione , se sussistenti gli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2, c.p.c..
Calato il principio nella concreta fattispecie al vaglio, può affermarsi che il primo Giudice è stato persino generoso, in quanto avrebbe potuto condannare tout court all'integrale rifusione delle spese, in base al principio di soccombenza.
Ne consegue che l'appello principale va integralmente rigettato.
Infondato si appalesa anche l'appello incidentale.
Anche a voler prescindere, infatti, dai pur rilevanti contrasti delle deposizioni testimoniali sull'effettività
e l'intensità dell'attività lavorativa attorea nella fase inziale di dedotta mancata regolarizzazione, resta il dato, sottolineato dal primo Giudice, che il primo periodo, non riconosciuto, del rapporto, nella deduzione attorea, si sarebbe svolta a Casandrino, laddove è documentale e pacifico che la società (peraltro, almeno nel 2005, non esisteva l'odierna appellante, ma la precedente società Moon Flower S.a.s. e non è stato dedotto alcun fenomeno di successione aziendale ex art. 2112 c.c.) operava in quell'arco temporale a
4 Napoli, per poi trasferirsi a Casandrino, laddove nel ricorso si riferisce di un'attività lavorativa eseguita anche in quel periodo a Casandrino. Dunque, è stata azionata una situazione lavorativa diversa, mai verificatasi in questi termini, rispetto a quelle in ipotesi emersa nel processo.
La giustificazione offerta dalla difesa attorea per cui si era indicata la sede di Casandrino solo perché
l'ultima, non è accettabile e contrasta con l'onere posto a carico delle parti di indicare con esattezza gli elementi costitutivi dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Anche l'invocato dovere del Giudice di ricercare la verità materiale dei fatti, al di là anche dell'attività e della carenze delle parti, ha una valenza, in linea generale, di carattere istruttorio, non volta a definire fatti diversi a quelli fatti valere.
Appaiono, pertanto, corretti e assorbenti le considerazioni poste dal Tribunale a base del relativo rigetto.
Da disattendere, infine, la pretesa volta al riconoscimento delle superiori mansioni rispetto a quelle di formale inquadramento.
Occorre, a tal punto, partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019 n. 30580).
Nel procedimento al vaglio detta comparazione, come ben schematizzata anche nella sentenza impugnata, porta a definire così i due livelli coinvolti:
Livello III (riconosciuto) i lavoratori che “con adeguata competenza eseguono lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche conseguibili con corsi professionali o con adeguato periodo di tirocinio e di pratica lavorativa;
5 — i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o amministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono una adeguata preparazione professionale o una corrispondente esperienza”.
Livello IV (invocato) “i lavoratori che pur su direttive di massima svolgono con autonomia esecutiva e con l'apporto di particolari competenze e responsabilità, lavori ed operazioni che richiedono una specifica formazione, una adeguata conoscenza delle macchine e dei materiali, con esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali o con un consistente periodo di pratica lavorativa (e che sono punto di riferimento per la professionalità aziendale od eventuale addestramento)”.
Dall'istruttoria si ricava che il faceva l'”operaio orlatrice” (teste ), “l'operaio addetto alla CP_1 Tes_1 catena di montaggio, si occupava di preparare le scarpe, rafforzando al punte la parte dietro al calcagno”
(teste ”). Un po' più particolareggiata la deposizione del teste , che ha dichiarato: “Il Tes_3 Tes_2
era un operaio preparatore;
lavoravamo in catena di montaggio, ma lui usava un macchinario a CP_1 parte, denominato pregabbatrice se ben ricordo. In pratica stendeva la tomaia, il cd scorzetto sulla parte corrispondente al tallone ed i puntali della scarpa da donna. Ciò faceva in autonomia…Dopo di ciò la scarpa in lavorazione passava dal pre- montista, poi dal correttore, poi dallo schianatore ed infine dal suolatore”.
Per parte appellante il mero riferimento a un macchinario fonda il diritto al IV livello. Tuttavia, reputa la
Corte che, a parte la considerazione che il ha riferito su una frazione del rapporto, un tale Tes_2 elemento, peraltro in assenza di ulteriori specificazioni sulla complessità di detto macchinario, sia del tutto insufficiente e non muta la sussumibilità delle mansioni descritte nel “montaggio della cava, dei fianchi, della boetta, delle punte”, espressamente rientranti nel livello riconosciuto ed espressione di un'attività non caratterizzata da “particolare complessità e variabilità”.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello principale come di quello incidentale, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite del grado vanno integralmente compensate, tra le parti.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado;
spese di ctu come da separato decreto.
Dà atto che ricorrono, per entrambe le parti, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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