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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice dott. Francesco Pio Me e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
- ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabiano Parte_1 C.F._1
Pezzani;
- Opponente nei confronti di
- ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_1 CodiceFiscale_2
Agresta.
- Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19/2021 emesso dal Tribunale di Palmi in data
15.01.2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 6 novembre 2025 (mediante discussione orale) ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2021 emesso dal Tribunale di Palmi in data 15.01.2021, ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “ Voglia l'On. Parte_1
Tribunale di Palmi adito, ogni contraria, istanza, eccezione e difesa respinta: 1) In via principale, previa applicazione della prescrizione presuntiva triennale, dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che l'avvocato deve al dott. l'importo di euro 1.200,00 Parte_1 Controparte_1 per l'attività professionale svolta negli anni 2017 e 2018; 2) In via subordinata, previa applicazione della prescrizione ordinaria quinquennale, dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che l'avvocato
deve al dott. l'importo di euro 2.400,00 per l'attività Parte_1 Controparte_1 professionale svolta negli anni che vanno dal 2015 al 2018; 3) In caso di opposizione alla predetta quantificazione, stante il contegno della controparte, condannare la stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. 4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato Fabiano Pezzani il quale si dichiara antistatario.”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia 1) rigettare l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso il 15/01/20211 dal Tribunale di Palmi, in persona del Giudice Piero Viola;
2) conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare l'Avv.
[...]
al rimborso in favore del Dott. delle spese, onorari di giudizio, spese forfettarie Parte_1 CP_1 imponibili, IVA e CPA, come per legge.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le loro rispettive memorie e, infine, all'udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Ripercorrendo brevemente la vicenda del credito oggetto di causa, dall'esame degli atti si evince che in data 26.01.2021, alla , veniva notificato D.I. emesso dal Tribunale di Palmi, per la Pt_1 complessiva somma € 34.659,57 (comprensiva di IVA, CPA e al netto della ritenuta d'acconto), oltre interessi, nonché le spese del procedimento per € 286,00 e le competenze per € 1.253,00, oltre accessori d legge, in favore di . Controparte_1
A seguito di ciò, la proponeva opposizione avverso detto D. I. avente n. 19/2021, rilevando Pt_1
l'assoluta infondatezza ed inammissibilità della domanda giudiziale esperita dal per CP_1
l'inesistenza del credito.
Con comparsa di costituzione, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di detta Controparte_1 opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il richiesto credito trae la propria origine dal fatto che l'avv.ta , odierna opponete, nello Pt_1 svolgimento della propria attività di legale, ai fini della tenuta periodica dei dati contabili e dell'annuale redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, si avvaleva, fin dal 2011 e senza soluzione di continuità fino al 2019, delle prestazioni professionali offerte dal dott. , odierno CP_1 opposto.
Sull'esistenza del mandato professionale non sono sorte contestazioni.
Difatti è lo stesso opponente che lo conferma, tant'è che ha prodotto missiva di revoca del mandato professionale datata 8.02.2020. L'opposizione, invece si fonda sui compensi richiesti dal professionista, il quale successivamente all'atto di revoca del mandato, formulava richiesta di pagamento a mezzo di parcella ammontante ad
€ 34.659,57, per le prestazioni professionali eseguite per gli anni che vanno dal 2011 al 2019.
Orbene, provata l'esistenza del rapporto professionale tra le parti in causa, non c'è alcun dubbio sulla circostanza che lo stesso si sia estrinsecato per gli anni che vanno dal 2011 al 2019.
Nello specifico, la difesa dell'opponente contesta di aver corrisposto al dr. , il compenso CP_1 professionale pattuito in 600,00 per ogni annualità, per lo svolgimento delle superiori prestazioni professionali, sin dalla data dell'instaurazione del rapporto professionale, ma che di tali pagamenti non poteva fornire alcuna prova documentale perché avvenuti in contanti.
Precisava inoltre che, alla luce dei buoni rapporti all'epoca esistenti con e la di lui moglie non CP_1 aveva provveduto a farsi rilasciare alcuna quietanza delle somme pagate.
Per quanto riguarda la pattuizione dei suddetti compensi, dagli atti di causa emerge la mancanza della forma scritta.
Pertanto, si può affermare che non esiste prova certa che il concordava gli onorari previsti per CP_1 le proprie prestazioni né rilasciava apposito preventivo al proprio clinte.
L'opponente, trattandosi di crediti per compensi professionali spettanti al professionista, ha invocato in proprio favore la prescrizione presuntiva, affermando di aver provveduto a effettuare i pagamenti secondo gli importi concordati oralmente.
Di conseguenza i crediti professionale, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., si sono estinti, quantomeno, fino al triennio anteriore alla data della revoca del mandato professionale.
3. In diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare la fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va in parte accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene il giudice che il rapporto tra debitore e creditore oggetto dell'odierna vicenda processuale per la sua stessa natura – e peraltro in difetto di prova scritta circa la pattuizione relativa alla durata del rapporto contrattuale - non può essere considerato come un'unica prestazione, come sostenuto da parte creditrice.
Al contrario, tale rapporto professionale si traduce in tante prestazioni quante sono le annualità in cui aveva esecuzione l'incarico conferito al creditore, avendo lo stesso per oggetto la cura di adempimenti fiscali e contabili relativi a un anno solare.
Alla luce delle superiori considerazioni il decorso della prescrizione decorre non dalla revoca del mandato, ma dal momento in cui viene eseguita la singola prestazione. Proprio in tema di prescrizione, si ritiene di condividere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che, soffermandosi sull'istituto della prescrizione presuntiva o impropria, ha affermato il principio di diritto secondo cui i crediti del professionista ricadano nel termine prescrittivo triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. e, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
Nondimeno, la presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non sia stata estinta (Corte di cassazione, ordinanza 25 gennaio 2021 n.
1435).
Secondo recenti pronunce, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare alcuni aspetti circa la natura dell'istituto, statuendo in particolare che:
- la prescrizione presuntiva trova il suo fondamento nella supposizione che un determinato credito, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, sia stato pagato o, comunque estinto per effetto di qualche altra causa, entro un breve lasso temporale:
- detta prescrizione non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito per iscritto;
mentre opera per i rapporti che si sviluppano senza formalità ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza;
- la prescrizione presuntiva, diversamente da quella estintiva (rispetto alla quale risulta ontologicamente differente) non opera sul piano sostanziale, bensì riguarda esclusivamente il piano probatorio, per cui in favor debitoris, impone al debitore eccipiente di provare esclusivamente il decorso del tempo previsto dalla legge, mentre lo esonera dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito azionato, traducendosi in una inversione dell'onere probatorio in capo al creditore, il quale dovrà dimostrare la mancata soddisfazione del credito;
- il creditore, sebbene si trovi di fronte ad una presunzione legale iuris tantum, superabile fornendo prova contraria, si troverà fortemente vincolato nei mezzi probatori esperibili. Infatti, potrà vincere la presunzione non con qualunque mezzo di prova, ma solo ottenendo dal debitore l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta, ovvero deferendo alla parte debitrice giuramento decisorio secondo quanto previsto ex art. 2960 c.c. (in tal senso: Cass. Sez. II, od. 20 gennaio 2022, n. 1765; Cass.
Sezione II, sent. 4 giugno 2024, n. 15566).
Alla luce dei superiori principi, ne discende che, il giudice chiamato a decidere su tale fattispecie, deve solo verificare se sussista una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e deve altresì accertare se vi sia un'incompatibile con la presunzione di pagamento.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'opponente ha sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché da un lato - come è stato rilevato – tra le parti in causa non sussiste alcun accordo scritto relativo al mandato e/o ai compensi, dall'altro, l'opponente ha, sin dal primo atto difensivo, dichiarato di nulla dovere alla controparte, per aver sempre pagato le prestazioni ricevute dal dott. . CP_1
Di contro, l'opposta, non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, in quanto avrebbe dovuto dimostrare la mancata soddisfazione del credito, che secondo i richiamati i principi giurisprudenziali, tale prova si sarebbe dovuta esplicare a mezzo di deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Ritenuto che, parte opposta non ha chiesto il giuramento decisorio nei confronti dell'opponente e accertato che i crediti di cui in ricorso per decreto ingiuntivo, scaturiscono da crediti per compensi professionali, gli stessi debbono ritenersi estinti per gli effetti della prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. e ciò, quantomeno, fino al triennio anteriore alla data dell'atto interruttivo.
Per quanto riguarda l'atto idoneo ad interrompere la prescrizione nel presente giudizio, si ritiene tale la PEC del 30.09.2020, (all. n. 10 della comparsa di costituzione) con cui per la prima volta il CP_1 ha richiesto formalmente il pagamento dei propri compensi.
Circa la prova delle avvenute prestazioni, dalla documentazione in atti – indice documentazione restituita al cliente alla cessazione del mandato inoltrato al debitore opponente – si osserva che la mancata specifica contestazione consente di individuare le prestazioni svolte in favore del cliente.
Per le ragioni di cui sopra, al vanno riconosciuti i compensi non prescritti che sono, quindi, CP_1 quelli relativi al triennio precedente.
Quindi il totale dovuto dalla ammonta ad euro 4.672,00, tale importo, trattandosi di crediti di Pt_1 lavoro, va rivalutato con l'applicazione degli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Tale somma viene determinata escludendo le maggiorazioni richieste per le prestazioni, non emergendo alcuna giustificazione alle stesse e tenuto conto della mancanza di preventivo, oltre che della prova circa gli importi pattuiti, facendo riferimento ai parametri previsti per i dottori commercialisti.
Si richiama schema riepilogativo redatto sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella C e tenuto conto delle prestazioni emergenti dalla documentazione restituita dal professionista al cliente:
Anno Dichiarazione Tenuta RA NV NV
redditi contabilità modelli modelli
F24 dichiarativi
2017 450,00 1.014,04 200,00 160,00 60,00
2018 450,00 1.252,00 200,00 120,00 40,00
2019 576,68 120,00 40,00
4. Sulle spese
Tenuto conto della parziale soccombenza le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto, revoca il D.I. Parte_1
n. 19/2021, emesso da questo Tribunale il 15.01.2021, nel procedimento monitorio avente n.
1946/2020 RG;
condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
4.672,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Compensa integralmente le spese del giudizio
Palmi, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice dott. Francesco Pio Me e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
- ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabiano Parte_1 C.F._1
Pezzani;
- Opponente nei confronti di
- ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_1 CodiceFiscale_2
Agresta.
- Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19/2021 emesso dal Tribunale di Palmi in data
15.01.2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 6 novembre 2025 (mediante discussione orale) ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2021 emesso dal Tribunale di Palmi in data 15.01.2021, ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “ Voglia l'On. Parte_1
Tribunale di Palmi adito, ogni contraria, istanza, eccezione e difesa respinta: 1) In via principale, previa applicazione della prescrizione presuntiva triennale, dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che l'avvocato deve al dott. l'importo di euro 1.200,00 Parte_1 Controparte_1 per l'attività professionale svolta negli anni 2017 e 2018; 2) In via subordinata, previa applicazione della prescrizione ordinaria quinquennale, dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che l'avvocato
deve al dott. l'importo di euro 2.400,00 per l'attività Parte_1 Controparte_1 professionale svolta negli anni che vanno dal 2015 al 2018; 3) In caso di opposizione alla predetta quantificazione, stante il contegno della controparte, condannare la stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. 4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato Fabiano Pezzani il quale si dichiara antistatario.”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia 1) rigettare l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso il 15/01/20211 dal Tribunale di Palmi, in persona del Giudice Piero Viola;
2) conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare l'Avv.
[...]
al rimborso in favore del Dott. delle spese, onorari di giudizio, spese forfettarie Parte_1 CP_1 imponibili, IVA e CPA, come per legge.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le loro rispettive memorie e, infine, all'udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Ripercorrendo brevemente la vicenda del credito oggetto di causa, dall'esame degli atti si evince che in data 26.01.2021, alla , veniva notificato D.I. emesso dal Tribunale di Palmi, per la Pt_1 complessiva somma € 34.659,57 (comprensiva di IVA, CPA e al netto della ritenuta d'acconto), oltre interessi, nonché le spese del procedimento per € 286,00 e le competenze per € 1.253,00, oltre accessori d legge, in favore di . Controparte_1
A seguito di ciò, la proponeva opposizione avverso detto D. I. avente n. 19/2021, rilevando Pt_1
l'assoluta infondatezza ed inammissibilità della domanda giudiziale esperita dal per CP_1
l'inesistenza del credito.
Con comparsa di costituzione, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di detta Controparte_1 opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il richiesto credito trae la propria origine dal fatto che l'avv.ta , odierna opponete, nello Pt_1 svolgimento della propria attività di legale, ai fini della tenuta periodica dei dati contabili e dell'annuale redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, si avvaleva, fin dal 2011 e senza soluzione di continuità fino al 2019, delle prestazioni professionali offerte dal dott. , odierno CP_1 opposto.
Sull'esistenza del mandato professionale non sono sorte contestazioni.
Difatti è lo stesso opponente che lo conferma, tant'è che ha prodotto missiva di revoca del mandato professionale datata 8.02.2020. L'opposizione, invece si fonda sui compensi richiesti dal professionista, il quale successivamente all'atto di revoca del mandato, formulava richiesta di pagamento a mezzo di parcella ammontante ad
€ 34.659,57, per le prestazioni professionali eseguite per gli anni che vanno dal 2011 al 2019.
Orbene, provata l'esistenza del rapporto professionale tra le parti in causa, non c'è alcun dubbio sulla circostanza che lo stesso si sia estrinsecato per gli anni che vanno dal 2011 al 2019.
Nello specifico, la difesa dell'opponente contesta di aver corrisposto al dr. , il compenso CP_1 professionale pattuito in 600,00 per ogni annualità, per lo svolgimento delle superiori prestazioni professionali, sin dalla data dell'instaurazione del rapporto professionale, ma che di tali pagamenti non poteva fornire alcuna prova documentale perché avvenuti in contanti.
Precisava inoltre che, alla luce dei buoni rapporti all'epoca esistenti con e la di lui moglie non CP_1 aveva provveduto a farsi rilasciare alcuna quietanza delle somme pagate.
Per quanto riguarda la pattuizione dei suddetti compensi, dagli atti di causa emerge la mancanza della forma scritta.
Pertanto, si può affermare che non esiste prova certa che il concordava gli onorari previsti per CP_1 le proprie prestazioni né rilasciava apposito preventivo al proprio clinte.
L'opponente, trattandosi di crediti per compensi professionali spettanti al professionista, ha invocato in proprio favore la prescrizione presuntiva, affermando di aver provveduto a effettuare i pagamenti secondo gli importi concordati oralmente.
Di conseguenza i crediti professionale, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., si sono estinti, quantomeno, fino al triennio anteriore alla data della revoca del mandato professionale.
3. In diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare la fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va in parte accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene il giudice che il rapporto tra debitore e creditore oggetto dell'odierna vicenda processuale per la sua stessa natura – e peraltro in difetto di prova scritta circa la pattuizione relativa alla durata del rapporto contrattuale - non può essere considerato come un'unica prestazione, come sostenuto da parte creditrice.
Al contrario, tale rapporto professionale si traduce in tante prestazioni quante sono le annualità in cui aveva esecuzione l'incarico conferito al creditore, avendo lo stesso per oggetto la cura di adempimenti fiscali e contabili relativi a un anno solare.
Alla luce delle superiori considerazioni il decorso della prescrizione decorre non dalla revoca del mandato, ma dal momento in cui viene eseguita la singola prestazione. Proprio in tema di prescrizione, si ritiene di condividere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che, soffermandosi sull'istituto della prescrizione presuntiva o impropria, ha affermato il principio di diritto secondo cui i crediti del professionista ricadano nel termine prescrittivo triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. e, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
Nondimeno, la presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non sia stata estinta (Corte di cassazione, ordinanza 25 gennaio 2021 n.
1435).
Secondo recenti pronunce, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare alcuni aspetti circa la natura dell'istituto, statuendo in particolare che:
- la prescrizione presuntiva trova il suo fondamento nella supposizione che un determinato credito, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, sia stato pagato o, comunque estinto per effetto di qualche altra causa, entro un breve lasso temporale:
- detta prescrizione non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito per iscritto;
mentre opera per i rapporti che si sviluppano senza formalità ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza;
- la prescrizione presuntiva, diversamente da quella estintiva (rispetto alla quale risulta ontologicamente differente) non opera sul piano sostanziale, bensì riguarda esclusivamente il piano probatorio, per cui in favor debitoris, impone al debitore eccipiente di provare esclusivamente il decorso del tempo previsto dalla legge, mentre lo esonera dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito azionato, traducendosi in una inversione dell'onere probatorio in capo al creditore, il quale dovrà dimostrare la mancata soddisfazione del credito;
- il creditore, sebbene si trovi di fronte ad una presunzione legale iuris tantum, superabile fornendo prova contraria, si troverà fortemente vincolato nei mezzi probatori esperibili. Infatti, potrà vincere la presunzione non con qualunque mezzo di prova, ma solo ottenendo dal debitore l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta, ovvero deferendo alla parte debitrice giuramento decisorio secondo quanto previsto ex art. 2960 c.c. (in tal senso: Cass. Sez. II, od. 20 gennaio 2022, n. 1765; Cass.
Sezione II, sent. 4 giugno 2024, n. 15566).
Alla luce dei superiori principi, ne discende che, il giudice chiamato a decidere su tale fattispecie, deve solo verificare se sussista una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e deve altresì accertare se vi sia un'incompatibile con la presunzione di pagamento.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'opponente ha sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché da un lato - come è stato rilevato – tra le parti in causa non sussiste alcun accordo scritto relativo al mandato e/o ai compensi, dall'altro, l'opponente ha, sin dal primo atto difensivo, dichiarato di nulla dovere alla controparte, per aver sempre pagato le prestazioni ricevute dal dott. . CP_1
Di contro, l'opposta, non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, in quanto avrebbe dovuto dimostrare la mancata soddisfazione del credito, che secondo i richiamati i principi giurisprudenziali, tale prova si sarebbe dovuta esplicare a mezzo di deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Ritenuto che, parte opposta non ha chiesto il giuramento decisorio nei confronti dell'opponente e accertato che i crediti di cui in ricorso per decreto ingiuntivo, scaturiscono da crediti per compensi professionali, gli stessi debbono ritenersi estinti per gli effetti della prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. e ciò, quantomeno, fino al triennio anteriore alla data dell'atto interruttivo.
Per quanto riguarda l'atto idoneo ad interrompere la prescrizione nel presente giudizio, si ritiene tale la PEC del 30.09.2020, (all. n. 10 della comparsa di costituzione) con cui per la prima volta il CP_1 ha richiesto formalmente il pagamento dei propri compensi.
Circa la prova delle avvenute prestazioni, dalla documentazione in atti – indice documentazione restituita al cliente alla cessazione del mandato inoltrato al debitore opponente – si osserva che la mancata specifica contestazione consente di individuare le prestazioni svolte in favore del cliente.
Per le ragioni di cui sopra, al vanno riconosciuti i compensi non prescritti che sono, quindi, CP_1 quelli relativi al triennio precedente.
Quindi il totale dovuto dalla ammonta ad euro 4.672,00, tale importo, trattandosi di crediti di Pt_1 lavoro, va rivalutato con l'applicazione degli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Tale somma viene determinata escludendo le maggiorazioni richieste per le prestazioni, non emergendo alcuna giustificazione alle stesse e tenuto conto della mancanza di preventivo, oltre che della prova circa gli importi pattuiti, facendo riferimento ai parametri previsti per i dottori commercialisti.
Si richiama schema riepilogativo redatto sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella C e tenuto conto delle prestazioni emergenti dalla documentazione restituita dal professionista al cliente:
Anno Dichiarazione Tenuta RA NV NV
redditi contabilità modelli modelli
F24 dichiarativi
2017 450,00 1.014,04 200,00 160,00 60,00
2018 450,00 1.252,00 200,00 120,00 40,00
2019 576,68 120,00 40,00
4. Sulle spese
Tenuto conto della parziale soccombenza le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto, revoca il D.I. Parte_1
n. 19/2021, emesso da questo Tribunale il 15.01.2021, nel procedimento monitorio avente n.
1946/2020 RG;
condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
4.672,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Compensa integralmente le spese del giudizio
Palmi, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me