Art. 15.
L' articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' sostituito dal seguente:
"Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall' articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125 , e' elevato a 86,4 volte".
L' articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' sostituito dal seguente:
"Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall' articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125 , e' elevato a 86,4 volte".