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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 707/2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCCI FEDERICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso in Sora (FR), alla Via Firenze n. 13, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. PIERGENTILI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29;
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n. 12649/2024 pubblicata in data 10.12.2024;
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 deduceva di aver avanzato istanza per il riconoscimento dello stato di invalidità quale presupposto del beneficio economico ex art.1, L. 508/88 e di aver adito il Tribunale competente in ragione dell'omessa adozione da parte dell'Istituto previdenziale di qualsivoglia provvedimento sia di ordine istruttorio che decisorio. Esponeva, altresì, che il giudice adito, in seguito alla disposta consulenza medico legale, aveva omologato l'accertamento tecnico preventivo in data 17.06.2024, riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 18/1980; che, nonostante la notifica del decreto di omologa in data 18.06.2024 e l'inoltro via pec del modello AP70 in data 26.06.2024,
l' non aveva provveduto, nel termine di legge, a liquidare l'emolumento Controparte_2 spettante;
che, giusta documentazione in atti, ricorreva l'ulteriore requisito socio – sanitario del “non ricovero” in istituto con retta a carico di Enti pubblici e la mancata percezione di analoga indennità, richiesto ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione economica di cui all'art. 1 L. 18/1980.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “dichiarare il diritto di Parte_1 all'indennità d'accompagnamento ex art. 1, L. 508/88., in misura di legge e a decorrere dalla domanda del 11.04.2023, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1 maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.” Si costituiva l' avanzando istanza di differimento dell'udienza di comparizione fissata per il CP_1
10.12.24, in ragione della pendenza, presso la sede amministrativa competente, della fase istruttoria del procedimento.
Con sentenza n. 12649/2024 del 10.12.24 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, riconosceva a l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. n. 18/80 a decorrere dal 1.05.2023 Parte_1
CP_ e condannava l' a pagare le spese processuali, liquidate complessivamente in € 885,00, distratte in favore del procuratore costituito.
L'appellante lamentava, in particolare, la liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022, senza peraltro alcuna motivazione. Assumeva in particolare che, nel caso in esame, gli onorari dovevano essere liquidati, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato, nella misura di euro 1865,00 così composta: euro 465,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 1.011 per la fase decisionale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, “di condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado così come prevista dal D.M. n. 147/2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa pari alla somma di euro 1865,00 anziché quella liquidata o della maggiore
o minore ritenuta di giustizia”, oltre alle spese e ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Istituto appellato si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e opponendosi in particolare alla richiesta di riconoscimento delle spese per la fase istruttoria, non svolta.
All'odierna udienza del 16 settembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
La parte appellante si duole assumendo che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado
è inferiore ai minimi tariffari.
Orbene, rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n.
147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del difensore di
[...]
si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero Pt_1 successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “
1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in base al valore della controversia (determinato cumulando, a norma dell'art. 13 co. 2 c.p.c., le annualità domandate, fino a un massimo di dieci), i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre
2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle
“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura sostanzialmente corrispondente ai valori minimi, pari complessivamente ad euro 1.865,00 (per la fase di studio della controversia: euro 465,00; per la fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; per la fase decisoria: euro 1.011,00).
Deve invece escludersi il diritto al compenso per la fase istruttoria che non si è mai svolta (considerato peraltro che l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali - come quella introduttiva e quella decisionale- non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e di trattazione, cfr Cass. n. 10206/2021).
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata. Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf. da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale come liquidate dal primo giudice (€ 885,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a
1.100,00 euro.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) -, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a
[...]
le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 1.865,00 (in luogo della minor Pt_1 somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lucci Federico, antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate Parte_1 in euro 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lucci Federico, antistatario.
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 707/2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCCI FEDERICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso in Sora (FR), alla Via Firenze n. 13, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. PIERGENTILI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29;
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n. 12649/2024 pubblicata in data 10.12.2024;
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 deduceva di aver avanzato istanza per il riconoscimento dello stato di invalidità quale presupposto del beneficio economico ex art.1, L. 508/88 e di aver adito il Tribunale competente in ragione dell'omessa adozione da parte dell'Istituto previdenziale di qualsivoglia provvedimento sia di ordine istruttorio che decisorio. Esponeva, altresì, che il giudice adito, in seguito alla disposta consulenza medico legale, aveva omologato l'accertamento tecnico preventivo in data 17.06.2024, riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 18/1980; che, nonostante la notifica del decreto di omologa in data 18.06.2024 e l'inoltro via pec del modello AP70 in data 26.06.2024,
l' non aveva provveduto, nel termine di legge, a liquidare l'emolumento Controparte_2 spettante;
che, giusta documentazione in atti, ricorreva l'ulteriore requisito socio – sanitario del “non ricovero” in istituto con retta a carico di Enti pubblici e la mancata percezione di analoga indennità, richiesto ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione economica di cui all'art. 1 L. 18/1980.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “dichiarare il diritto di Parte_1 all'indennità d'accompagnamento ex art. 1, L. 508/88., in misura di legge e a decorrere dalla domanda del 11.04.2023, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1 maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.” Si costituiva l' avanzando istanza di differimento dell'udienza di comparizione fissata per il CP_1
10.12.24, in ragione della pendenza, presso la sede amministrativa competente, della fase istruttoria del procedimento.
Con sentenza n. 12649/2024 del 10.12.24 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, riconosceva a l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. n. 18/80 a decorrere dal 1.05.2023 Parte_1
CP_ e condannava l' a pagare le spese processuali, liquidate complessivamente in € 885,00, distratte in favore del procuratore costituito.
L'appellante lamentava, in particolare, la liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022, senza peraltro alcuna motivazione. Assumeva in particolare che, nel caso in esame, gli onorari dovevano essere liquidati, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato, nella misura di euro 1865,00 così composta: euro 465,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 1.011 per la fase decisionale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, “di condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado così come prevista dal D.M. n. 147/2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa pari alla somma di euro 1865,00 anziché quella liquidata o della maggiore
o minore ritenuta di giustizia”, oltre alle spese e ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Istituto appellato si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e opponendosi in particolare alla richiesta di riconoscimento delle spese per la fase istruttoria, non svolta.
All'odierna udienza del 16 settembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
La parte appellante si duole assumendo che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado
è inferiore ai minimi tariffari.
Orbene, rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n.
147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del difensore di
[...]
si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero Pt_1 successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “
1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in base al valore della controversia (determinato cumulando, a norma dell'art. 13 co. 2 c.p.c., le annualità domandate, fino a un massimo di dieci), i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre
2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle
“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura sostanzialmente corrispondente ai valori minimi, pari complessivamente ad euro 1.865,00 (per la fase di studio della controversia: euro 465,00; per la fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; per la fase decisoria: euro 1.011,00).
Deve invece escludersi il diritto al compenso per la fase istruttoria che non si è mai svolta (considerato peraltro che l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali - come quella introduttiva e quella decisionale- non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e di trattazione, cfr Cass. n. 10206/2021).
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata. Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf. da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale come liquidate dal primo giudice (€ 885,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a
1.100,00 euro.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) -, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a
[...]
le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 1.865,00 (in luogo della minor Pt_1 somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lucci Federico, antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate Parte_1 in euro 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lucci Federico, antistatario.
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia