Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10549 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10549/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. DE NARD ELENA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via San Zeno, n. 118
e
(c.f. ), con l'avv. MONTANARI RENATO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Creta, n. 72
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra la sig.ra Pt_1
ed il sig. contratto in data 27.01.2001 nel Comune di Manerba del Garda (BS) in regime di Pt_2
separazione dei beni (atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Manerba del Garda al numero 1 parte II, serie A, anno 2001) e per l'effetto ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Nessun assegno divorzile dovrà, pertanto, essere corrisposto da parte del sig. Pt_2
3. Il sig. continuerà ad abitare la casa familiare sita in Manerba del Garda (BS) via G. Pt_2
Carducci n. 36 di proprietà esclusiva della sig.ra della quale ha acquisito in data 27 maggio Pt_1
2024, unitamente al figlio , l'usufrutto generale vitalizio. Si dà atto che la sig.ra si è Per_1 Pt_1
trasferita presso altra abitazione in Manerba piazza Aldo Moro n. 10, ove ha già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica.
4. Il figlio maggiorenne ed attualmente apprendista presso AUTORIPARAZIONI SOLETTI Per_1
RI E C. S.n.c. di SO EN con sede in 25064 SA (BS) via Galileo Ferraris n. 1 ma non del tutto economicamente autosufficiente abiterà prevalentemente con il padre presso la casa familiare. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio . Per_1
5. Entrambi i genitori corrisponderanno, inoltre, il 50% delle spese straordinarie comprensive di spese mediche, scolastiche, sportive e vacanze come da protocollo in uso presso questo Tribunale e di seguito indicate:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
F) spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di dieci giorni: in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi,
i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
6. Nulla si statuisce in merito al diritto di visita del padre e della madre in quanto il figlio è Per_1
maggiorenne. Pertanto, gli incontri e la permanenza di presso le abitazioni dei genitori Per_1
verranno concordate direttamente tra gli stessi ed il figlio.
7. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica tra di loro pendente è stata integralmente definita e che pertanto null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto.
8. Per espresso accordo e volontà delle Parti tutte le condizioni sopra indicate e concordemente stabilite avranno attuazione dal deposito del presente ricorso.
9. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio che confermi le condizioni sovrascritte.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 4.6.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Manerba del
Garda (BS) il 27.1.2001, da cui era nato il figlio il 21.11.2001, premettendo che, Persona_2
dopo la comparizione delle parti in data 7.11.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 27.11.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Manerba del Garda (BS) il 27.1.2001, trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.1.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti